Raccomandata
Incarto n. 34.2007.65 rg/gm
Lugano 18 febbraio 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 23 ottobre 2007 di
AT 1 rappr. da: RA 1
contro
CV 1 rappr. da: RA 2 in materia di previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
che - con contratto 23 novembre 2004 CV 1, quale datore di lavoro, ha aderito con effetto dal 1. ottobre 2004 alla AT 1, allo scopo di attuare la previdenza professionale dei
suoi dipendenti;
a seguito del mancato pagamento da parte del datore di lavoro – anche dopo invio di diffide (doc. U, Z) – di arretrati contributivi relativi agli anni 2004-2006 per un ammontare complessivo di fr. 29'289.40 (cfr. conteggio definitivo 17 novembre 2006, doc. BB), sciolto il contratto d’adesione con effetto al 31 luglio 2006 (doc. Z), adite le vie esecutive da ultimo tra-mite precetto n. __________ dell’UEF di __________ (doc. CC), con petizione 23 ottobre 2007 la Fondazione ha chiesto la condanna di CV 1 al pagamento di suddetto im-porto oltre interessi di mora al 5 % dall’8 novembre 2006, nonché di fr. 600.-- per spese di mora, postulando pure il rigetto definitivo dell’opposizione al suevocato precetto e la rifusione di ripetibili;
- pur avendo beneficiato di una proroga del termine per la presentazione della risposta di causa (II-IV), allo scadere della stessa la convenuta ha postulato un ulteriore differimento rispettivamente chiesto la sospensione della procedura (V). Entrambe le richieste sono state respinte, i motivi addotti a sostegno delle stesse – segnatamente l’asserita esistenza di trattative in corso con il patrocinatore della Fondazione attrice per un componimento bonale della vertenza – essendosi rivelati palesemente infondati (VI);
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
l'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufli-che Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsor-gestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scaden-za l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accre-diti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge;
nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzio-ne della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562);
nel caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente sostanziata e documentata.
Giusta l'art. 3.3 del contratto d'adesione, il datore di lavoro si impegna a versare direttamente i contributi alla Fondazione. L’obbligo contributivo – non contestato e previsto dalla legge e dalle disposizioni contrattuali – dev’essere quindi riconosciuto, ritenuto che le modalità di calcolo e versamento dei contributi nonché gli addebiti per misure speciali e per il fondo di garanzia come pure quelle relative alla disdetta del contratto d’adesione (in casu posta in essere con effetto al 31 luglio 2006), previste nel contratto d'adesione stesso e nel relativo piano di previdenza (doc. A, C), risultano in concreto essere state correttamente applicate. Tenuto conto di questi elementi e di quelli in precedenza ricordati, considerati i versamenti effettuati dal datore di lavoro e i rimborsi in suo favore (doc. D-G), il credito per contributi previdenziali non soluti (compresi interessi passivi, spese di diffida e per scioglimento del contratto, cfr. artt. 2.2, 3.3 e 5 contratto d’adesione) fatto valere in petizione deve essere riconosciuto, ad eccezione, per i motivi di seguito esposti, dell’importo relativo ad asseriti danni di mora;
- la Fondazione postula infatti la condanna della convenuta al rimborso di spese di mora per fr. 600.--.
Secondo l’art. 106 CO il debitore è tenuto a risarcire anche il danno patito dal creditore eccedente gli interessi moratori, in quanto non provi che non gli incombe alcuna colpa. Affinché possano essere riconosciute tali spese – come lo scrivente Tribunale ha più volte avuto modo di ricordare alla Fondazione attrice (STCA 30 giugno 2006 nella causa N. LCC, 30 giugno 2006 nella causa T.G.I. SA, 7 giugno 2006 nella causa L. D.; 11 aprile 2006 nella causa F.G.I.C. SA, 3 aprile 2006 nella causa T.B. SA) – devono essere dimostrate (DTF 117 II 258). In concreto l’attrice non ha prodotto i giustificativi atti a sostanziare e quantificare i costi addebitati, che di conseguenza non possono essere riconosciuti;
ne consegue che il credito complessivo di spettanza della Fondazione nei confronti di CV 1 deve essere cifrato in fr. 29'289.40;
- la Fondazione chiede anche il versamento di interessi di mora al 5 % dall’8 novembre 2006.
Giusta l'art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza, l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, cit., p. 46; SZS 1990 p. 89; art. 3.3 contratto d'adesione). In concreto, poiché la convenuta è palesemente in mora con il pagamento dei contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta;
l’attrice chiede altresì la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del-l’UEF di __________.
Il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60ss). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non deb-ba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto. La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione;
giusta l’art. 20 cpv. 1 LPTCA, applicabile in virtù dell’art. 8 LALPP, la procedura è di principio gratuita. Di regola non si prelevano pertanto tasse di giustizia e le spese sono poste carico dello Stato. Il TFA ha tuttavia stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 124 V 285; SZS 1998 p. 64; DTF 118 V 319; STFA 17 luglio 1998 nella causa T.). Secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un opinione palesemente illegale e anche nel caso in cui un cui questa violi un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288s, 112 V 335). Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA 28 gennaio 1998 nella causa FICLPP).
Nel caso in esame la convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele dalla Fondazione e ha interposto opposizione al precetto esecutivo. Pur avendo beneficiato di una proroga del termine per la presentazione della risposta di causa, allo scadere della stessa ha postulato un ulteriore differimento rispettivamente chiesto la sospensione della procedura, richieste, come detto, entrambe respinte i motivi addotti a loro sostegno essendosi rivelati palesemente infondati. In tali circostanze, alla luce della suesposta giurisprudenza, alla convenuta vanno accollate tasse e spese di procedura per fr. 200.--;
l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale, non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174; STCA 9 marzo 1992 nella causa F.P. c. S. SA). Tuttavia, se il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario o que-st’ultima abbia agito con leggerezza, gli assicuratori sociali, vincenti in causa e patrocinati da un avvocato o da una persona qualificata hanno diritto alle ripetibili. In assenza di una tale rappresentanza, devono, in aggiunta alla temerarietà e alla leggerezza, essere realizzate le ulteriori condizioni (cu-mulative) richieste per l’assegnazione di ripetibili ad una parte non patrocinata (la causa deve cioè essere complessa, avere valore litigioso elevato e richiedere un notevole impiego di tempo, e gli sforzi profusi devono essere ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).
Nel caso concreto, stante il suevidenziato comportamento della convenuta, si giustifica l'assegnazione alla Fondazione attrice, patrocinata da un avvocato, di fr. 500.-- per ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è parzialmente accolta.
§ CV 1 è condannata a versare alla AT 1 fr. 29'289.40 oltre interessi al 5% dall’8 novembre 2006.
§§ E’ rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ del 14 febbraio 2007 dell’UEF di __________ limitatamente all’importo di fr. 29'289.40 oltre interessi al 5% dall’8 novembre 2006.
2.- La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico di CV 1, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 500.-- di ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti