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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.01.2008 34.2007.61

8 gennaio 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,330 parole·~7 min·2

Riassunto

Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio. Non si fa luogo a divisione non essendo accertata l'affiliazione degli ex coniugi ad un istituto di previdenza (accertamento che imcombe invero al giudice del divorzio)

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 34.2007.61   rg/td

Lugano 8 gennaio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo nella causa deferitagli il 12/15 ottobre 2007 dalla Pretura di __________ (art. 142 cpv. 2 CC) e che oppone

 AT 1   rappr. da:   RA 1    

a  

 CV 1       in materia di previdenza professionale (divisione degli averi previdenziali in caso di divorzio)    

considerato                     in fatto e in diritto

che                              -     con sentenza 12 settembre 2007, cresciuta in giudicato il 5 ottobre 2007, il Segretario assessore della Pretura di __________ ha pronunziato il divorzio tra CV 1 e AT 1 (nata __________) – unitisi in matrimonio il 5 marzo 2001 – e omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio in cui è stata pattuita una ripartizione a metà dei rispettivi averi previdenziali;

                                    -     il 12/15 ottobre 2007 il giudice del divorzio – precisando in particolare di non disporre, per quanto riguarda CV 1, di alcun attestato di cassa pensioni, rispettivamente evidenziando come AT 1 abbia dichiarato di non aver accumulato averi previdenziali – ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP;

                                     -   il TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi __________ di fornire i nominativi dei rispettivi istituti previdenziali cui sono stati affiliati durante il matrimonio. Entrambi sono rimasti silenti;

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2  LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

                                     -   giusta l'art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati;

                                     -   l’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);

                                     -   a norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);

                                     -   una divisione giusta l’art. 25a LFLP implica come premessa l’acquisizione durante il matrimonio di una prestazione d’usci-ta da dividersi a norma dell’art. 122 CC, la cui applicazione presuppone l’affiliazione ad un istituto di previdenza professionale, rispettiva­mente l’esistenza di un diritto del/i coniuge/i ad una presta­zione d’uscita nei confronti di un tale istituto (la nozione di istituto di previdenza professionale ai sensi dell’art. 122 CC comprende sia gli istituti di previdenza in senso stretto che gli istituti di libero passaggio, cfr. Sutter/Freiburg-haus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, art. 122/141-142, n. 3; Baumann/Lauterburg, in: Fam/Pra/Kom-mentar, art. 122 n. 6ss), quest’ultima condi­zione non essendo adempiuta nel caso in cui sia già sopraggiunto un caso di previdenza (DTF 128 V 41, 127 III 433; STF 18 dicembre 2003 nella causa A., in: SJ 2004 pp. 369ss; Baumann /Lauterburg, cit., art. 122 n. 1). Se è dato un caso d’applica-zione dell’art. 122 CC – nel caso in cui quindi sussistano prestazioni d’uscita acquisite in costanza di matrimonio rispettivamente diritti verso istituti di libero passaggio – e i coniugi non si sono accordati sulla divisione della prestazione d’usci-ta o sulle modalità d’esecuzione della divisione, il giudice del divorzio decide secondo l’art. 142 cpv. 1 CC sulle proporzioni della divisione (STFA 29 gennaio 2002 nella causa P., B 1/00) e rimette d’ufficio la causa al giudice competente ai sen-si della LFLP a procedere alla divisione (art. 142 cpv. 2 CC). Compete in primis al giudice del divorzio esaminare se siano effettivamente integrati gli estremi di cui all’art. 122 CC, che (al pari dell’ipotesi normativa di cui all’art. 124 CC) trova come detto applicazione solo se vi é affiliazione ad un istituto della previdenza professionale (DTF 130 III 299 consid. 3.3; STF 9 gennaio 2007 nella causa A. [B 142/05]). L’art. 142 cpv. 1 e 2 CC (decisione da parte del giudice del divorzio sulla percentuale di ripartizione e consecutiva trasmissione del-l’incarto al giudice competente ai sensi della LFLP) presuppo-ne, come detto, un caso di applicazione dell’art. 122 CC nonché la mancata intesa dei coniugi sulla divisione (DTF 128 V 41ss);

                                     -   in concreto né dalla sentenza di divorzio – rispettivamente dalla convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio sottoscritta il 16 febbraio 2007 – né dai relativi atti di causa si evincono elementi che permettano di stabilire se e presso quali istituti previdenziali gli ex coniugi __________ siano (o siano stati) affiliati, se abbiano quindi accumulato averi previdenziali durante il matrimonio e se dispongano di un diritto ad una prestazione d’uscita nei confronti di qualsivoglia istituto ai sensi dell’art. 122 CC; dalla sentenza di divorzio risulta unicamente che AT 1 ha dichiarato di non aver accumulato averi previdenziali durante il matrimonio. Per il resto, come accennato, nelle more della presente procedura, alla richiesta del TCA volta a sapere quali fossero gli istituti di previdenza cui sono stati affiliati durante il matrimonio, gli ex coniugi non hanno dato riscontro alcuno;

                                     -   in simili circostanze – rilevato come non manchi di suscitare perplessità il modus operandi del giudice del divorzio, il quale ha nella specie deciso la quota di ripartizione e trasmesso la causa allo scrivente Tribunale in applicazione dell’art. 142 CC senza che fosse in realtà accertata l’effettiva esistenza delle premesse per un’applicazione dell’art. 122 CC – stante l’as-senza in base agli atti di causa di elementi giustificanti una di-visione delle prestazioni d’uscita ai sensi di detta norma e degli artt. 22 e segg. LFLP rispettivamente di concreti indizi che permettano di determinare se e presso quali istituti previdenziali le parti abbiano maturato pretese, non è dato procedere ad alcuna divisione giusta l’art. 25a LFLP.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Non si fa luogo ad alcuna divisione.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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