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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.03.2008 34.2007.51

17 marzo 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,192 parole·~11 min·4

Riassunto

Domanda di rendita LPP a seguito del peggioramento del suo stato di salute. Domanda respinta perché il peggioramento è avvenuto quando l'assicurato non era affiliato alla cassa pensioni convenuta

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 34.2007.51   BS/td

Lugano 17 marzo 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 21 settembre 2007 di

AT 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

1. CV 1   2. CV 2       rappr. da: RA 2       in materia di previdenza professionale

considerato che             in fatto e in diritto

                                     -   AT 1, classe __________52, dal 1° aprile 1989 è beneficiario di un quarto di rendita AI (decisione 20 aprile 1990), con un grado d’invalidità del 40%, confermato in via di revisione. Con effetto dal 1° dicembre 2001 e sino al 31 agosto 2002 il grado d’incapacità al guadagno è stato aumentato al 100%, ridotto al 50% dal 1° settembre 2002 (decisioni 4 aprile 2003). Precedentemente egli aveva diritto ad un quarto di rendita dal 1° giugno 1982 sino al 31 dicembre 1982 (decisione 20 ottobre 1983), a seguito dei postumi relativi all’infortunio occorsogli il 9 giugno 1981 (cfr. atti dell’Ufficio AI per assicurati all’estero; XIV);

                                     -   l’infortunio, che ha procurato all’assicurato una frattura da compressione del corpo vertebrale lombare L1 ed una frattura distale del radio sia destro che sinistro, è stato preso a carico della __________, la quale gli ha erogato una rendita d’invalidità del 20% dal 1° gennaio 1983 (decisione 4 marzo 1983). A seguito di due ricadute, l’assicuratore contro gli infortuni ha dapprima negato un peggioramento e rifiutato di aumentare il grado d’invalidità. Conseguentemente alla STCA 30 dicembre 1987 (inc. LAINF 45/86), il grado d’invalidità è stato modificato in 25%, con effetto dal 1° aprile 1986 (decisione 22 febbraio 1988), nuovamente aumentato a 40% dal 1° aprile 1989 (decisione 20 giugno 1989) (cfr. incarto LAINF in atti dell’Ufficio AI per assicurati all’estero; XIV);

                                     -   AT 1 è stato affiliato alla Cassa pensioni CV 1, succursale di __________ (in seguito: CV 1), per il tramite del suo datore di lavoro (Impresa costruzioni __________, __________), dal 1° dicembre 1993 (cfr. richiesta d’affiliazione 6 dicembre 1993 del datore di lavoro, doc.1/1; certificato di assicurazione 10 dicembre 1993; doc. 1/3);

                                     -   a seguito della disdetta del contratto di previdenza da parte del datore di lavoro, AT 1 è stato affiliato alla Fondazione collettiva LPP CV 2 (in seguito: CV 2) dal 1° gennaio 1999 (cfr. certificato di assicurazione, stato al 1° gennaio 2005, doc. 1/4). Di conseguenza, il 3 maggio 1999 la CV 1 ha trasferito al nuovo istituto di previdenza la prestazione d’uscita dell’assicurato (doc. 1/2);

                                     -   con scritto 14 dicembre 2006 l’allora rappresentante sindacale dell’assicurato ha chiesto alla CV 1 l’erogazione di una rendita d’invalidità (doc. 1/12). Ricevuta risposta negativa (lettera 28 marzo 2007; doc. 1/20), egli si è rivolto alla LPP CV 2. Con scritto 9 maggio 2007 anche quest’ultima ha negato il versamento di prestazioni d’invalidità (doc. 1/11);

                                     -   con la presente petizione AT 1, per il tramite dell’avv. RA 1, ha convenuto la CV 1 e la RA 2, chiedendo la condanna, secondo l’esito dell’istruttoria, di entrambe in solido o in alternativa al pagamento delle rendita d’invalidità, oltre agli interessi di mora;

                                     -   con le rispettive risposte di causa le parti convenute hanno chiesto la reiezione della petizione (IX e X);

                                     -   il TCA ha richiamato d’ufficio l’incarto AI aperto a nome dell’attore (XIV);

                                     -   la vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

                                     -   con scritto 4 dicembre 2007 (XVI) l’attore ha dato il suo consenso alla proposta presentata da RA 2 di rinunciare, per motivi procedurali, a chiedere la reiezione della petizione per carenza di legittimazione passiva, a condizione che la denominazione della parte convenuta sia modificata in Fondazione collettiva LPP CV 2, di cui RA 2 è gerente (IX);

                                     -   trattandosi in casu di una controversia tra un istituto di previdenza ed un avente diritto, è data la competenza dello scrivente Tribunale ai sensi dell’art. 73 LPP in relazione all’art. 8 LALPP (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti);

                                     -   oggetto del contendere è sapere se l’attore ha diritto ad una prestazione d’invalidità da parte di uno o di entrambi gli istituti di previdenza convenuti;

                                     -   l’art. 23 lett. a LPP (nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2004 applicabile nel caso concreto), prevedeva che hanno diritto alle prestazioni d’invalidità le persone che, nel senso dell’AI, sono invalide per almeno il 40% ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato all’invalidità. Non è per contro necessario che l’interessato sia assicurato al momento della nascita dell’invalidità (SVR 1998 LPP no. 19; SZS 1995 p. 464 consid. 3b; SVR 1995 BVG Nr. 43 p. 128 consid. 2a; DTF 120 V 116 consid. 2b; 118 V 35; Moser, Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG, SZS 1995, p. 403; Maurer, Bundessozialversiche-rungsrecht, Basilea 1994, p. 209);

                                     -   secondo la giurisprudenza del TFA, l’art. 23 LPP persegue anche lo scopo di delimitare la responsabilità tra più istituti di previdenza. La questione si pone ad esempio nel caso in cui il lavoratore, già colpito nella sua salute in una misura atta a influenzare la sua capacità di lavoro, entra al servizio di un nuovo datore di lavoro e viene in seguito posto al beneficio di una rendita di invalidità. In tale ipotesi, a determinate condizioni, le prestazioni vanno versate dal precedente istituto di previdenza e non dall'attuale (DTF 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117 consid. 2c e 120 secondo cui "l'art. 23 LPP vise quant à lui à prolonger la responsabilité de l'institution de prévoyance au-delà de l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité assurée"; cfr. anche SZS 2002 pag. 156 consid. 2b; STFA non pubblicata del 6 giugno 2001 nella causa B., B 64/99).

                                         Secondo la giurisprudenza federale come accennato, affinché il precedente istituto di previdenza sia tenuto a versare la prestazione d’invalidità, l’incapacità di lavoro deve essersi manifestata in un’epoca in cui l’assicurato era affiliato presso quell’istituto e deve inoltre sussistere fra detta incapacità e l’invalidità uno stretto nesso materiale e temporale.

                                         Vi è connessione materiale se il danno alla salute all’origine dell’invalidità è essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante l’affiliazione al precedente istituto di previdenza e che ha causato un’incapacità di lavoro.

                                         La connessione temporale presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità lavorativa, non sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo. Tale connessione è interrotta se, durante un certo periodo, l'assicurato è nuovamente abile al lavoro, ritenuto comunque che un breve periodo di remissione non basta per interrompere il rapporto di connessione temporale (DTF 130 V 275 consid. 4.1; SZS 2002 pag. 156; DTF 123 V 264 consid. 1c e DTF 120 V 117 consid. 2c; già citata STFA non pubblicata del 6 giugno 2001). In tal caso il vecchio istituto di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF 120 V 117; Moser, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, 1993, p. 210;

                                     -   da un attento esame della documentazione agli atti, questa Corte non può che costatare l’assenza di un nesso temporale e materiale ai sensi della giurisprudenza sopra ricordata;

                                     -   l’incapacità lavorativa che ha portato all’erogazione di una rendita d’invalidità, sia dell’AI che della __________, deriva infatti dalle sequele dell’infortunio 9 giugno 1981 e dalle susseguenti ricadute;

                                     -   allorquando l’attore è entrato, al 1° dicembre 1993, nella cerchia degli assicurati presso la CV 1 egli percepiva una rendita AI del 40% con decorrenza dal 1° aprile 1989, motivo per cui l’incapacità lavorativa che ha condotto alla rendita AI non è sorta durante il periodo di affiliazione, ciò che è stato correttamente ed esaurientemente spiegato dalla convenuta con scritto 28 marzo 2007 all’allora rappresentante dell’attore (doc. 1/20);

                                     -   analogo discorso vale per la Fondazione collettiva LPP CV 2, la cui affiliazione, per il tramite del datore di lavoro, è avvenuta al 1° gennaio 1999. Nella lettera 9 maggio 2007 la convenuta ha, fra l’altro, spiegato all’attore che all’inizio dell’incapacità lavorativa non era assicurato e che quindi non vi è alcun diritto ad una prestazione d’invalidità (doc. 1/11). Va poi del resto evidenziato che non sussiste nemmeno un obbligo assicurativo per quel che concerne l’aumento dell’incapacità lavorativa (2001) in quanto il peggioramento dello stato di salute era sempre legato all’infortunio del 1981 (cfr. anche perizia 19 aprile 2002 dr. __________, in atti AI);

                                     -   di conseguenza, non essendo stato l’attore, all’inizio dell’incapacità lavorativa che ha causato l’invalidità, assicurato ai sensi dell’art. 23 LPP presso una delle due fondazioni convenute, a giusta ragione esse non devono versare alcuna prestazioni. La petizione deve essere pertanto in toto respinta;

                                     -   l’attore ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

                                         Ai sensi dell'art. 73 LPP ogni cantone designa il tribunale che, quale ultima istanza cantonale decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto.

                                         I cantoni prevedono una procedura semplice spedita e di regola gratuita; il giudice accerta d'ufficio i fatti.

                                         La legge di procedura per i ricorsi al TCA (LPTCA, RL 3.4.1.1), applicabile in virtù della legge cantonale di applicazione della LPP (LALPP), all’art. 21 cpv. 2 dispone che la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria (Lag, RL 3.1.1.7). Quale primo presupposto per la concessione dell’assistenza giudiziaria il richiedente deve trovarsi nel bisogno (art. 3 Lag); inoltre essa non è concessa se: a) la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole, b) una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta (art. 14 cpv. 1 Lag). Infine, l’ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari (art. 14 cpv. 2 Lag)

                                         Al proposito va rilevato che i presupposti per l’ammissione all’assistenza giudiziaria della Lag sono identici a quelli previsti dal diritto federale per gli altri ambiti delle assicurazioni sociali.

                                         Secondo la giurisprudenza, i presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (fra le tante, DTF 125 V 372 5a con riferimenti);

                                     -   secondo il TCA, nella presente fattispecie non è adempiuto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, 2000, ad art. 157, pagg. 491-492, n. 1).

                                         A tal proposito si osserva che per valutare, in sede giudiziale, la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9 agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I 173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c);

                                     -   nel caso in esame, già solo il fatto che l’incapacità lavorativa dell’attore, che ha portato al susseguente riconoscimento delle rendite d’invalidità AI e LAINF, è da ricondurre all’infortunio del 1981 dovevano indurre l’attore, rispettivamente il suo legale, a ritenere la presente petizione priva di esito favorevole. Inoltre, le risposte 28 marzo 2007 e 9 maggio 2007 date dagli istituti previdenziali convenuti all’allora rappresentante sindacale erano chiare e non soggette a diversa interpretazione.

                                         In simili condizioni, non essendo realizzato uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   La petizione è respinta.

                                   2.   L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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