Raccomandata
Incarto n. 34.2006.65 rg/td
Lugano 11 giugno 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa deferitagli il 5/7 dicembre 2006 dalla Pretura di __________ (art. 142 CC) e che oppone
1. AT 1 rappr. da: RA 1 2. AT 2 3. AT 3
a
CV 1 rappr. da: RA 2 in materia di previdenza professionale (divisione delle prestazioni d’uscita in caso di divorzio)
considerato in fatto e in diritto
che - con sentenza 8 novembre 2006, cresciuta in giudicato il 30 novembre 2006, il Pretore della Giurisdizione di __________ ha pronunciato il divorzio tra AT 1 e CV 1 (nata __________) e stabilito il diritto di quest’ultima alla metà della prestazione d’uscita accumulata dal marito durante il matrimonio;
- il 5/7 dicembre 2006 il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire;
- ai fini del calcolo delle prestazioni accumulate da AT 1 durante il matrimonio, il TCA ha richiesto ad entrambi gli ex coniugi come pure agli istituti di previdenza interessati di determinarsi al proposito ed ha inoltre esperito ulteriori accertamenti, di cui si dirà, per quanto necessario, nel prosieguo;
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- giusta l'art. 22 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1. gennaio 2000, in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati;
- l’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);
- a norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);
- competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di pre-videnza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);
- l’esame da parte del giudice del divorzio - che fissa in maniera vincolante la chiave di ripartizione giusta l’art. 122 CC - del diritto degli ex coniugi a prestazioni d’uscita nei confronti di istituti previdenziali, non limita la competenza del giudice delle assicurazioni sociali di determinare presso quali istituti gli ex coniugi dispongano effettivamente di averi previdenziali, ritenuto che in presenza di seri indizi circa l’esistenza di aspettative di previdenza non considerate dal giudice del divorzio, il giudice delle assicurazioni deve istruire la causa su tale punto ed eseguirà la divisione considerando se del caso prestazioni più importanti di quelle prese in conto nella procedura di divorzio (STFA 9 maggio 2006 nella causa R. [B 118/05], 9 gennaio 2007 nella causa A. [B 142/05]);
- dagli atti all’inserto non risulta che al momento del matrimonio, 10 luglio 1992, AT 1 disponesse di averi previdenziali (nato il 7 ottobre 1968, alla data del matrimonio egli non era d’altronde ancora sottoposto all’assicurazione vecchiaia, cfr. art. 7 cpv. 1 LPP). Il 30 novembre 2006, data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio (momento determinante ai fini della divisione; DTF 132 V 236) egli disponeva per contro di un avere di libero passaggio di fr. 17'535.20 presso la AT 3 (X) e di una prestazione d’uscita di fr. 19'271.55 presso la AT 2 (XVII);
- stante un avere complessivo soggetto a divisione di fr. 36'806.75 a CV 1 spetta un accredito complessivo di fr. 18'403.40;
- per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio;
- la somma di fr. 18'403.40, di cui 8'767.60 a carico della AT 3 e fr. 9'635.80 a carico della AT 2, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su tale importo a far tempo dal 30 novembre 2006 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]), dovrà pertanto essere trasferita a favore di CV 1 sul conto di libero passaggio da essa nel frattempo aperto presso la __________ (cfr. inc. pretorile);
- in caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di CV 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 36'806.75.
2.- E' fatto ordine alla AT 3 (__________) di versare a favore di CV 1, sul conto di libero passaggio ad essa intestato presso la __________, la somma di fr. 8'767.60 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 30 novembre 2006.
3.- E' fatto ordine alla AT 2 (__________) di versare a favore di CV 1 sul conto di libero passaggio ad essa intestato presso la __________, la somma di fr. 9'635.80 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 30 novembre 2006.
4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti