Raccomandata
Incarto n. 34.2006.5 BS/sc
Lugano 11 agosto 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 13 febbraio 2006 di
AT 1
contro
Cassa pensioni CV 1 in materia di previdenza professionale
considerato in fatto ed in diritto
che - con sentenza 7 novembre 2005 il TCA, accolto il ricorso 6 maggio 2004 e quindi annullata la decisione su opposizione 23 marzo 2004 dell’Ufficio AI, ha riconosciuto a AT 1, classe 1946, il diritto ad una rendita intera d’invalidità con effetto dal 1° marzo 2003 (cfr. inc. TCA 32.2004.31);
- di conseguenza, con comunicazione 30 gennaio 2006 la Cas-sa pensioni CV 1 (in seguito: Cassa) ha assegnato a AT 1 una pensione d’invalidità di fr. 2'313 mensili con effetto retroattivo al 20 gennaio 2004 (doc. A1);
- con la presente petizione l’assicurato ha chiesto che siano effettuate le verifiche del caso, sia dal lato procedurale che dal profilo legale, che tutti i conteggi siano verificati ed eventualmente modificati tenendo conto di tutti i fatti ed i documenti inerenti il cosiddetto “caso AT 1” e di essere sentito. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo;
- con risposta di causa 6 marzo 2006 la Cassa ha postulato la reiezione della petizione sostenendo di non aver violato alcuna norma legale e rispettato la procedura. Quali allegati essa ha prodotto due documenti:
· lo scritto 28 febbraio 2006 in cui la convenuta ha informato l’assicurato di dover ricalcolare la pensione d’invalidità e di assegnare il supplemento in favore della figlia __________. Inoltre nel medesimo scritto essa ha allestito il conteggio delle prestazioni d’invalidità arretrate dal 21 gennaio al 28 febbraio 2006 (doc. III/1);
· la comunicazione 28 febbraio 2006, che annulla la precedente del 30 gennaio 2006, dove la Cassa ha riconosciuto all’assicurato, oltre alla rendita d’invalidità al 100%, anche il supplemento di rendita per la figlia __________ portando la prestazione mensile a fr. 2'544.-- (doc. III/21);
- con lettera 17 marzo 2006 l’attore ha ribadito quanto sostenuto in petizione;
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- trattandosi nel caso concreto di una controversia tra un istituto di previdenza ed un avente diritto, è data la competenza dello scrivente Tribunale ai sensi dell’art. 73 LPP in relazione all’art. 8 LALPP (DTF 127 V 35, 125 V 168);
- fra le diverse prestazioni assicurative, la Cassa eroga una pensione d’invalidità (art. 15 lett. b Lcpd).
L’art. 16a Lcpd ha il seguente tenore:
" 1La pensione d’ invalidità ed i relativi supplementi decorrono dalla nascita del diritto alla rendita federale d’ invalidità (AI).
2Il versamento delle prestazioni della Cassa inizia il mese successivo alla delibera dell’ Ufficio AI, ma al più presto dalla scadenza del diritto allo stipendio pieno.
3Rimane riservato l’ art. 29a della presente legge;"
Per quel che concerne la determinazione della pensione d’in-validità, l’art. 25 Lcpd prevede quanto segue:
" 1La pensione d’ invalidità è calcolata secondo l’ aliquota e il grado d’occupazione medio validi per la pensione di vecchiaia che l’ assicurato avrebbe raggiunto a 65 anni. L’ aliquota massima è il 60%.
2Fino ai 48 anni, lo stipendio determinante ai fini del calcolo della pensione d’invalidità è l’ ultimo stipendio assicurato.
3Dai 49 ai 57 anni, lo stipendio determinante ai fini del calcolo della pensione d’ invalidità è la media di 10 stipendi assicurati, ma al minimo il 90% dell’ ultimo stipendio assicurato. Gli stipendi assicurati sono quelli conseguiti dai 49 anni fino all’ età di pensionamento per invalidità, più lo stipendio assicurato all’ età di 49 anni moltiplicato per il numero di anni mancanti al limite di 10.
4Dai 58 anni, lo stipendio ai fini del calcolo della pensione d’ invalidità è la media degli stipendi assicurati degli ultimi 10 anni, ma al minimo il 90% dell’ ultimo stipendio assicurato.
5La percentuale della rendita d’ invalidità è aumentata del 10% dell’ aliquota di vecchiaia per ogni figlio beneficiario di una rendita completiva AVS/AI ritenuto un supplemento massimo per tutti i figli del 50%.
6Nei casi in cui l’ invalidità non è riconosciuta dall’ AI la pensione per figli è del 20% per ogni figlio, calcolata sulla pensione di vecchiaia dall’ età di affiliazione al limite di età, ritenuto tuttavia un massimo del 60%.
7Per lo stesso figlio un solo beneficiario ha diritto al supplemento percentuale."
- nel caso in esame, come visto, con sentenza 7 novembre 2005 questo Tribunale, in accoglimento del ricorso 6 maggio 2004 contro la decisione su opposizione 23 marzo 2004 del-l’Ufficio AI, ha posto l’attore al beneficio di una rendita intera d’invalidità dal 1° marzo 2003 (cfr. inc. TCA __________);
- la Cassa, respinta la domanda di anticipo della pensione ex art. 29a Lcpd, ha proceduto alla determinazione della pensione d’invalidità conformemente all’art. 25 Lcpd, ponendo l’ini-zio dell’erogazione della prestazione assicurativa, una volta esaurito il diritto al salario ai sensi dell’art. 23 Lstip, al 21 gen-naio 2004, così come prescrive l’art. 16a cpv. 2 Lcpd. Con la seconda comunicazione 28 febbraio 2006 la Cassa ha inoltre riconosciuto il supplemento per la figlia __________ (art. 25 cpv. 5 Lcpd);
- nella risposta di causa la Cassa ha esposto il calcolo della pensione d’invalidità, rimasto tra l’altro incontestato:
" (...)
c) Modalità di calcolo delle prestazioni d'invalidità:
La controparte, tenuto conto delle censure di natura procedurale sollevate, chiede a codesto lodevole Tribunale di verificare tutti i conteggi e se del caso di procedere alla loro rettifica.
Tenuto conto della premessa iniziale provvediamo quindi ad indicare in dettaglio le modalità di calcolo delle prestazioni d'invalidità a contare dal 21 gennaio 2004:
■ periodo di assicurazione: __________:
compresa la rivalutazione di 1/3: __________ giorni
■ apporto __________: __________ giorni
■ Totale periodo di assicurazione complessivo __________ giorni
■ % di diritto pensione base: __________ __________%
360
■ % Di figlia __________: __________%
■ stipendio assicurato al 20 gennaio 2004: fr. __________
c1) Prestazioni di diritto al 21 febbraio 2004:
■ pensione base:
__________% di fr. __________ = fr. __________ : 13 fr. __________
■ supplemento figlia __________:
__________% di fr. __________ = fr. __________ : 13 fr. __________
■ Totale mensile fr. __________
c2) Prestazioni di diritto al 1 gennaio 2005:
■ pensione base: fr. __________
■ rincaro 0.7% fr. __________
■ Totale fr. __________ : 13 fr. __________
■ suppl. figlia __________: fr. __________
■ rincaro 0.7% fr. __________
■ Totale fr. __________ : 13 fr. __________
Totale mensile fr. __________
c3) Prestazioni di diritto al 1 gennaio 2006:
■ pensione base: fr. __________
■ rincaro 0.5%: fr. __________
■ Totale fr. __________ : 13 fr. __________ ■ suppl. figlia __________: fr. __________
■ rincaro 0.5% fr. __________
■ Totale Fr. __________ : 13 fr. __________
Totale mensile fr. __________
Per quanto riguarda il calcolo inerente alle prestazioni da versare per il periodo 21 gennaio 2004 / 28 febbraio 2006 alleghiamo la lettera inviata all'interessato in data 28 febbraio 2006 (allegato n. 3)." (Doc. IV, pag. 3-4)
- l’attore rimprovera innanzitutto alla Cassa di non essersi attenuta all’autorizzazione da lui ricevuta di consultare gli atti medici che lo riguardano presso l’Ufficio AI ed il medico curante, avendo infatti il funzionario incaricato fattosi consegnare l’in-carto direttamente dall’Ufficio AI;
- la Cassa ha invece fatto presente di non aver acquisito l’in-carto dell’AI in quanto l’assicurato di sua spontanea volontà aveva consegnato al funzionario incaricato la perizia psichiatrica del dr. __________, togliendo le pagine 2 e 9 (cfr. risposta di causa, punto II a), mentre l’attore ha ribadito di ritenere illegale il fatto che lo stesso funzionario abbia consultato gli atti medici presso il proprio ufficio e che l’amministrazione della Cassa non aveva alcun interesse di conoscere l’anamnesi personale e familiare (cfr. replica p. 2);
- l’art. 19 cpv. 4 Rcpd stabilisce che “l’assicurato deve autorizzare per iscritto la Cassa pensioni ad assumere le informazioni necessarie all’apprezzamento del caso”, mentre il princi-pio del trattamento dei dati personali è codificato anche al-l’art. 85a LPP il cui primo capoverso recita come segue: “gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge…”;
- nel concetto di consultazione degli atti va in particolare intesa anche l’acquisizione diretta di documentazione necessaria per la trattazione del caso (art. 8 cpv. 3 lett. a OPGA che prescrive che l’assicuratore deve trasmettere per consultazione gli atti o copia di essi all’autorità richiedente; cfr. anche Kieser, Kommentar zum ATSG, 2003, ad art. 47 N.18 p. 474):
- pertanto, ammesso che la Cassa abbia effettivamente acquisito gli atti AI, essa non ha commesso alcun illecito;
- non va poi dimenticato l’obbligo di segretezza che incombe alle persone incaricate di applicare le disposizioni previdenziali (art. 59 Lcpd e art. 86 LPP), tra cui il funzionario incaricato della Cassa e ciò a garanzia del trattamento confidenziale dei dati personali dell’assicurato;
- l’attore contesta inoltre di aver autorizzato il versamento alla Cassa di due prestazioni di libero passaggio, la prima di fr. 2'376.-- (fr. 2'488.05 – 112.05 d’interessi dedotti) della __________ e la seconda di fr. 11'173.45 della Fondazione di libero passaggio di __________;
- la succitata censura non è in casu ricevibile in quanto dovrebbe essere indirizzata agli istituti previdenziali che hanno proceduto ai contestati trasferimenti;
- va comunque ricordato che per legge (art. 3 cpv. 1 LFLP) nel caso in cui l’assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, il precedente istituto deve versare la prestazione d’uscita. Qualora l’assicurato non entra in nuovo istituto deve notificare al suo istituto di previdenza sotto quale forma ammissibile intende mantenere la previdenza (art. 4 cpv. 1 LFLP). Se l’as-sicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, gli istituti di passaggio devono versare al nuovo istituto di previdenza il capitale di previdenza per tutelare la protezione previdenziale (art. 4 cpv. 2bis LFLP);
- pertanto i trasferimenti delle prestazioni di libero passaggio in parola sono avvenuti per legge;
- relativamente al secondo versamento, agli atti si evince in o-gni caso come nel luglio 2003 l’attore abbia firmato la domanda di chiusura del conto di libero passaggio presso la Fondazione di libero passaggio di __________, autorizzando quindi il trasferimento della prestazione di libero passaggio alla Cassa convenuta (doc. V);
- per quel che concerne il computo delle prestazioni di libero passaggio apportate, nella risposta di causa la Cassa, a cui va prestata adesione, ha spiegato quanto segue:
" (...)
b) Affiliazione alla Cassa pensioni modalità di computo prestazioni di libero passaggio.
Al momento dell'affiliazione alla Cassa pensioni (cfr. __________) l'Amministrazione della Cassa, sulla base delle indicazioni dell'assicurato, ha chiesto il trasferimento della prestazione di libero passaggio alla precedente Istituzione di previdenza. La prestazione di libero passaggio pervenuta è stata computata in ragione di fr. 2'376.00, permettendo l'acquisto di 107 giorni di assicurazione e riportando quindi la data di affiliazione, retroattivamente al __________.
La situazione previdenziale dell'assicurato è stata quindi aggiornata ad eccezione della registrazione nel supporto informatico. Questa situazione ha sì determinato una carenza d'informazione nei confronti dell'assicurato, ma non ha leso in nessun modo i suoi diritti. Infatti, al verificarsi dell'evento, la situazione sarebbe stata in ogni caso rettificata; nella fattispecie si è del resto posto rimedio a questa mancanza non appena l'assicurato ha chiesto informazioni.
Successivamente, l'Amministrazione della Cassa pensioni, su indicazione della controparte, ha chiesto alla Fondazione di libero passaggio, __________ il trasferimento a favore del signor AT 1 della prestazione giacente sul conto di libero passaggio a lui intestato (cfr. allegato n. 2).
A valuta 14 novembre 2003 la Fondazione di libero passaggio __________ ha versato l'importo di fr. 11'227.90 a favore del signor AT 1; questo importo ha permesso all'assicurato di acquistare 302 giorni di assicurazione.
In conclusione, a nostro parere, le prestazioni di libero passaggio sono state computate correttamente in favore dell'assicurato e pertanto, fatta astrazione dall'errore d'informazione verificatosi in occasione del trasferimento della prestazione di libero passaggio da parte della __________, la situazione previdenziale della controparte è stata definita in modo congruente con le disposizioni in vigore a quel momento. (...)" (Doc. IV, pag. 39
- l’apporto delle prestazioni di libero passaggio ha dunque per-messo all’assicurato di acquisire giorni d’affiliazione alla Cassa ciò che ha comportato un aumento della pensione d’inva-lidità, motivo per cui un’eventuale retrocessione degli importi di libero passaggio contestati comporterebbe una riduzione della prestazione assicurativa in discussione;
- la questione sollevata dall’attore circa la deduzione apportata dalla Cassa di fr. __________ d’interessi dalla prestazione di libero passaggio versata dalla __________ non è rilevante poiché il succitato importo è talmente esiguo che non permetterebbe l’acquisizione di ulteriori giorni di assicurazione e quindi non influisce sull’ammontare della pensione d’invalidi-tà;
- l’attore chiede inoltre di “riesaminare l’intera situazione in considerazione della mia Petizione inoltrata al TRAM il __________ (con copia al Gran Consiglio, al Ministero Pubblico e al Consiglio della Magistratura) contro la Decisione del Consiglio di Stato n. __________ del __________ “. Nella misura in cui la decisione del TRAM, al momento attuale non ancora emes-sa, dovesse avere ripercussioni sull’ammontare del salario assicurato, determinante per la fissazione della pensione d’invalidità (art. 25 Lcpd), spetterà all’attore chiedere alla Cassa pensioni un adeguamento della prestazione assicurativa;
- non ricevibile è la domanda dell’attore il quale chiede che siano “sostenuti da questo TCA e promossi dal MP tutti gli accertamenti e le indagini inerenti al cosiddetto “Caso AT 1”, come auspicato e già ordinato anche dalla CRP con decisione del __________”. A prescindere dal fatto che l’as-sicurato fa riferimento ad una procedura penale che quindi sfugge alla competenza dello scrivente Tribunale, determinante è che nel caso in esame la Cassa convenuta ha avuto a disposizione tutti i dati assicurativi necessari per calcolare la pensione d’invalidità, il cui calcolo è stato verificato e risulta essere corretto;
- è opportuno ricordare all’attore che questa non è la sede per presentare le proprie rimostranze in merito alla sua vicenda lavorativa presso il Cantone ed ai successivi sviluppi della stessa;
- da ultimo, la richiesta di essere “sentito personalmente e/o, se necessario, eventualmente anche in contraddittorio”, non può essere accolta senza per questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU. Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l'obbligo di or-ganizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (SVR 2006 BVG Nr. 19; STFA 8 novembre 1999 nella causa H., H 74/99; DTF 122 V 47, 124 V 90). Va poi ricordato che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bun-des, p. 47, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, p. 274; DTF 122 II 469, 122 III 223, 119 V 344), circostanza che corrisponde al caso in esame;
- in conclusione, visto quanto sopra, questo TCA non può che rilevare come la Cassa abbia rispettato le norme di legge applicabili alla fattispecie in esame e confermare la pensione d’invalidità stabilita con comunicazione 28 febbraio 2006.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione, nella misura in cui è ricevibile, è respinta.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti