Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.12.2006 34.2006.15

6 dicembre 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,139 parole·~11 min·3

Riassunto

Assicurata che riceve dalla propria cassa pensioni una rendita di vecchiaia d'importo inferiore a quella d'invalidità che percepiva. Trattandosi di prestazioni sovraobbligatorie, tale riduzione è ammessa se il regolamento lo prevede e se le prestazioni obbligatorie minime sono garantite.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 34.2006.15   BS/td

Lugano 6 dicembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 19 marzo 2006 di

AT 1  

contro  

CV 1     in materia di previdenza professionale  

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   AT 1, nata il 24 giugno 1941, ha lavorato diversi anni presso la __________ di __________. Dal 1° luglio 1998 essa percepisce dalla Fondazione di previdenza per il personale __________ (in seguito: Fondazione) una rendita d'invalidità (doc. 2). CV 1

                                         A seguito di uno scambio di corrispondenza in merito all’adeguamento all’evoluzione dei prezzi della prestazione assicurativa, con lettera 13 febbraio 2001 la Fondazione, facendo riferimento all’articolo 10.2 del proprio regolamento, ha fra l’altro informato l’assicurata che sino all’età di 65 anni riceverà una rendita d’invalidità e che dal 1° luglio 2006 la stessa, sostituita da una rendita di vecchiaia, ammonterà a fr. 302,65 al mese  e che potrà riscuotere interamente la rendita mediante un unico versamento in capitale (doc. 5).

                                1.2   Avvicinandosi il compimento del 65 anno di età, con lettera 16 gennaio 2006 AT 1 ha chiesto di continuare a ricevere una prestazione di fr. 625,75 in luogo dei fr. 302,75 di rendita di vecchiaia essendo il costo della vita aumentato (doc. 8).

                                         In risposta, con scritto 22 febbraio 2006 la Fondazione, facendo presente di essere obbligata a rispettare il proprio regolamento e di trattare tutti gli assicurati allo stesso modo, ha confermato l’erogazione di una rendita di vecchiaia di fr. 302,65 al mese (sub doc. 8).

                               1.3.   Con la presente petizione AT 1, una volta esposto il suo caso, ha sostanzialmente postulato l’erogazione di una rendita di fr. 625,75 in luogo dei fr. 302,65 che attualmente riceve, chiedendosi se “questo dimezzare drasticamente le entrate al momento del pensionamento a una persona invalida sia giusto”.

                               1.4.   Mediante risposta di causa, la Fondazione ha evidenziato quanto segue:

"  Secondo il nostro regolamento la Signora AT 1 riceve dal 01.07.1998 - 30.06.2006 una rendita d'invalidità mensile di CHF 625.75. In essa è inclusa la rendita minima secondo la LPP di CHF 261.50 al mese. Dal 01.07.2006 la rendita d'invalidità viene sostituita dalla rendita di vecchiaia di CHF 302.65 al mese.

Secondo l'art. 49, cpv. 1 LPP, le Casse pensioni possono prevedere nel regolamento che prestazioni eccedenti le disposizioni minime legali sono concesse solo fino al raggiungimento dell'età di pensionamento. Dato che la rendita d'invalidità minima legale LPP non oltrepassa l'importo della rendita di vecchiaia futura di CHF 302.65 non si può far valere un diritto ad una rendita di vecchiaia più alta." (Doc. III)

                               1.5.   Con replica 25 aprile 2006 l’attrice ha ribadito la sua richiesta facendo presente di dover far fronte a sempre più maggiori spese sanitarie (VII). Anche la Fondazione ha confermato la propria posizione (IX).

                                         Infine, il 14 luglio 2006 l’assicurata ha informato il TCA:

"  In riferimento alla causa sopracitata ed in attesa di una vostra sentenza, vi informo che dal 1 luglio 2006 __________ mi ha sostituito (al compimento dei miei 65 anni) la rendita d'invalidità che ammontava a fr. 625.75 con una rendita di vecchiaia di Fr. 302.25, nonostante avessi chiesto loro di aspettare la vostra sentenza per prendere una decisione, perché Fr. 302.25 non mi sarà sufficiente, e se questa sarà la vostra sentenza, se sarà possibile dovrò ritirare il capitale." (Doc. XII)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è l’ammontare della prestazione assicurativa a cui l’attrice ha diritto con il raggiungimento del 65.esimo anno d'età. Dal 1. luglio 2006 la Fondazione ha infatti riconosciuto unicamente il versamento di una rendita di vecchiaia di fr. 302,65 al mese, in luogo della precedente prestazione d'invalidità di fr. 625,75 mensili. L’assicurata chiede che di poter continuare a ricevere una rendita mensile di fr. 625,75.

                               2.3.   Dalla documentazione acquisita agli atti risulta che l'__________ ha affidato l'attuazione della previdenza professionale alla Fondazione di previdenza per il personale __________.

                                         Secondo l’art. 10.2 del Regolamento di previdenza della Fondazione convenuta valido dal 1. gennaio 1995 (doc. 1), il diritto a una rendita d'invalidità si estingue in caso di cessazione dell'invalidità, come pure se la persona assicurata decede o raggiunge l'età di 65 anni. In quest’ultimo caso la rendita d’invalidità viene sostituita da una rendita di vecchiaia.

                                         Vale quindi il principio secondo cui al raggiungimento dell'età di 65 anni la rendita d'invalidità è sostituita da una rendita di vecchiaia.

                               2.4.   In base alle disposizioni della LPP e alla relativa giurisprudenza, nel caso in cui l’assicurato, prima dell’età del pensionamento, percepisce una rendita di invalidità dell'assicurazione obbligatoria, questa continua ad essere erogata, poiché, secondo l’art. 26 cpv. 3 LPP, tale prestazione è vitalizia (cfr. DTF 123 V 126 consid. 4 e 118 V 100; FF 1976 I 208; STFA non pubblicata dell’11 aprile 1997 nella causa A. C, B 15/95). Per contro, per via di regolamento può stabilirsi che, al raggiungimento dell'età di pensionamento, la rendita d'invalidità venga trasformata in una rendita di vecchiaia. In tale evenienza, la rendita di vecchiaia sostitutiva deve perlomeno corrispondere alla precedente rendita d'invalidità, ossia deve esserle perlomeno equivalente (STFA inedita 23 marzo 2001 in re B., B 2/00, consid. 2b).

                                         Con una pronunzia del 24 luglio 2001 l'Alta Corte, esprimendosi sulla sorte giuridica della rendita d'invalidità in regime previdenziale sovraobbligatorio a far tempo dall'età di pensionamento, ha precisato che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito della previdenza obbligatoria, secondo la quale appunto la rendita d'invalidità ha carattere vitalizio, vale, quale esigenza minima, anche nella previdenza sovraobbligatoria. Ciò non impedisce a un istituto di previdenza di disciplinare, nel suo regolamento, che una rendita di invalidità sia sostituita, al raggiungimento dell'età di pensionamento, da una rendita di vecchiaia. Nel campo obbligatorio così come in quello sovraobbligatorio, essa deve tuttavia corrispondere quantomeno al valore equivalente alla rendita d'invalidità erogata sino al pensionamento (cfr. DTF 127 V 259 segg. = RDAT II-2001 pag. 610-611; cfr. anche U. Meyer/Blaser, 1990-1994, Die Rechtssprechung vom Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, SZS 1995 p. 103/104; H.U. Stauffer, “Die berufliche Vorsorge”. Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, p. 30; cfr. STCA non pubblicata del 31 marzo 1995 nella causa A. C., pag. 6 e 10; cfr. anche STFA non pubblicata dell’11 aprile 1997 nella causa A. C, B 15/95).

                               2.5.   Tuttavia,  con sentenza del 24 giugno 2004 (in re K., B 106/02, pubblicata in DTF 130 V 369), il TFA, tenendo conto delle numerose critiche espresse in dottrina avverso i principi stabiliti in DTF 127 V 259 (cfr. le citazioni riportate in DTF 130 V 373s consid. 6.1), ha modificato questa prassi.

                                         Rilevando in particolare come il disposto di cui all'art. 113 cpv. 2 lett. a Cost. - giusta il quale la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale - in realtà si rivolga unicamente al legislatore e rivesta carattere programmatico, la Massima Corte federale delle assicurazioni ha riconosciuto che nessuna prestazione concreta può essere direttamente inferita da tale norma. Per il resto, ha innanzitutto dato atto che la perdita previdenziale conseguente alla sostituzione della rendita d'invalidità con una prestazione di vecchiaia d'importo inferiore non è dovuta all'invalidità stessa e al fatto che questa avrebbe impedito l'ulteriore finanziamento delle prestazioni previdenziali. In effetti, in questi casi la gran parte dei piani previdenziali conosce l'istituto della liberazione dal pagamento dei premi in forza del quale, fino al raggiungimento dell'età della pensione, l'avere di vecchiaia continua ad essere incrementato mediante specifici accrediti calcolati sulla base del salario che era assicurato al momento dell'insorgenza dell'invalidità in modo che l'invalido possa disporre per il caso di pensionamento di accrediti di vecchiaia corrispondenti a quelli spettanti all'assicurato attivo presentante il medesimo salario assicurato (Kieser, Die Ausrichtung von Invalidenrenten der beruflichen Vorsorge im Alter als Problem der innersystemischen und der intersystemischen Leistungskoordination, in: Schaffhauser/Schlauri [editori], Berufliche Vorsorge 2002, pag. 151; Moser/Stauffer/Vetter, op. cit., pag. 1379; Walser, op. cit., pag. 166; cfr. anche, per la previdenza obbligatoria, l'art. 34 cpv. 1 lett. b LPP in relazione con l'art. 14 OPP 2). D'altra parte il TFA ha pure ravvisato nella circostanza di obbligare, senza una relativa base statutaria, un istituto di previdenza a fornire prestazioni per le quali in passato non sono stati versati contributi, una violazione del principio di equivalenza che si pone quale obiettivo l'equilibrio tecnico tra le entrate e le uscite (consid. 6.2 e 6.3 della pronuncia; cfr. pure Schneider, op. cit., pag. 214 segg.; Helbling, Personalvorsorge und BVG, 7a ed., Berna 2000, pag. 205 seg.; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3a ed., Berna 2003, pag. 60).

                                         In tali condizioni, accertati gli estremi per procedere a una modifica della precedente prassi, il TFA ha stabilito che la questione di sapere se il diritto a una rendita d'invalidità sussista solo fino al raggiungimento del pensionamento, rispettivamente se sia possibile la sua sostituzione con prestazioni di vecchiaia inferiori a quelle (d'invalidità) precedentemente erogate, è demandata, nell'ambito della previdenza professionale sovraobbligatoria e nei limiti legali, al potere discrezionale degli istituti di previdenza (consid. 6.4 della sentenza DTF 130 V 376; cfr. i riferimenti ivi citati).                                                      

                                         Questa giurisprudenza è stata successivamente confermata anche in alcuni casi ticinesi (cfr. STFA del 31 agosto 2004 nella causa P., B 26/03 e nella causa S., B 4/03 e STFA del 30 settembre 2004 nella causa L., B 57/04, nella causa G., B 38/04, nella causa F., B 58/04 e nella causa V., B 53/04).

                                         Del succitato cambiamento giurisprudenziale è stato tenuto conto nell’ambito della 1° revisione della LPP, entrata in vigore al 1° gennaio 2005 e quindi applicabile al caso di specie. In particolare il nuovo art. 49 cpv. 1 seconda frase LPP stabilisce che gli istituti di previdenza "possono prevedere nel regolamento che le prestazioni superiori ai minimi legali siano versate solo fino all'età del pensionamento”.  

                               2.6.   Nel caso in esame, come visto al consid. 2.3, l’art. 10.2 del Regolamento della Fondazione prevede la cessazione della rendita d’invalidità con il compimento del 65° anno di età dell’assicurato, indipendentemente dal sesso.

                                         Orbene, alla luce del cambiamento giurisprudenziale del TFA esposto al considerando precedente e conformemente alle disposizioni regolamentari, la Fondazione convenuta ha quindi  riconosciuto dal 1° luglio 2006 una prestazione di vecchiaia di entità inferiore a quella d'invalidità precedentemente erogata.

                                         Tenuto conto che in ambito di regime previdenziale obbligatorio l’assicurata avrebbe diritto ad una rendita d’invalidità vitalizia di fr. 261,50 al mese (doc. 2), la Fondazione ha legittimamente erogato una rendita di vecchiaia, sostitutiva di quella d’invalidità, di fr. 302,75 mensili (doc. 6), il cui calcolo non è stato contestato. In questo modo all’assicurata è stata garantito almeno l’importo relativo alla rendita d’invalidità obbligatoria ex art. 26 cpv. 3 LPP.

                                         Quanto al riscatto integrale della rendita di vecchiaia mediante versamento in capitale, previsto all’art. 15.3 seconda frase del Regolamento e prospettato dall’attrice nello scritto 14 luglio 2006 (cfr. consid. 1.5), va detto che spetta alla Fondazione pronunciarsi nel merito, tenuto conto che con lettera 18 dicembre 1999 l’assicurata aveva espresso la volontà di riscuotere, al momento del pensionamento, il totale degli accrediti di vecchiaia sotto forma di capitale (doc. 4).

                                         In conclusione, AT 1 ha diritto ad una rendita di vecchiaia di fr. 302,75 al mese, con effetto dal 1° luglio 2006.

                                         Ne consegue che la petizione dev’essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   La petizione è respinta.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

34.2006.15 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.12.2006 34.2006.15 — Swissrulings