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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.09.2006 34.2006.13

12 settembre 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,951 parole·~25 min·1

Riassunto

L'invalidità di un assicurato per affezioni cardio-psichiche non è riconducibile al periodo in cui presentava un'inabilità lavorativa per motivi pneumologici e quindi l'istituto di previdenza, presso il quale egli era affiliato in quel momento, non deve versare una rendita.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 34.2006.13   BS/td

Lugano 12 settembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 8 marzo 2006 di

AT 1 rappr. da: RA 1  

contro  

CV 1 rappr. da: RA 2     in materia di previdenza professionale

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   AT 1, classe __________, sino al 1982 svolgeva la professione di fresatore di granito, attività che ha dovuto cessare a causa di un’asma bronchiale allergica.

                                         Annunziatosi presso l’AI, egli è stato riformato con successo quale aiuto meccanico, beneficiando di una mezza rendita d’invalidità dal 1° febbraio 1986 al 31 gennaio 1987 (cfr. decisione 14 gennaio 1988 della Cassa di compensazione, allora competente per emettere le decisione in ambito AI; atti AI).

                                         Dal 1° dicembre 1989 al 31 marzo 1998 l’assicurato ha lavorato presso la società __________ di __________ in qualità di tornitore (cfr. questionario datore di lavoro 25 maggio 1998 rilasciato all’AI; atti AI), attività cessata per motivi pneumologici.

                                         Con scritto 20 febbraio 1998 la __________ lo informava di riconoscere i disturbi respiratori alla stregua di malattia professionale (doc. B) e, di conseguenza, il 23 marzo 1998 attestava l’inidoneità a lavori con esposizione a polveri, fumi, aerosol, vapori e gas irritanti le vie respirazioni (cfr. atti AI).

                                         Ai fini previdenziali la __________ era affiliata sino al 31 dicembre 1997 presso la CV 1 Fondazione collettiva previdenza professionale obbligatoria (in seguito: Fondazione). Al 1° gennaio 1998 la società è stata affiliata alla __________ Fondazione collettiva secondo pilastro (cfr. doc. N).

                               1.2.   Adducendo un aggravamento della problematica polmonare, nel maggio 1998 AT 1 ha inoltrato una seconda domanda di prestazioni AI. Dopo un periodo di osservazione lavorativo presso la Fondazione __________, consistente prevalentemente alla consegna a domicilio di legname, egli ha iniziato una riformazione professionale come gommista presso la __________ di __________ (doc. D - G). Il 20 maggio 2001 l’assicurato ha dovuto terminare il rapporto di lavoro per via della sintomatologia bronchiale (cfr. certificato 7 giugno 2001 del medico curante in atti AI e doc. G).

                                         Successivamente l’Ufficio AI ha disposto un’ulteriore riformazione professionale dal 21 gennaio al 25 maggio 2002, questa volta presso la __________ di __________ quale adetto alla vendita (cfr. decisioni 31 gennaio e 20 marzo 2001 dell’AI; atti AI).

                               1.3.   A seguito dell’apparizione di una problematica cardiologia, i cui primi sintomi sono da far risalire all’agosto 2001 (dolori precordiali in particolare sotto sforzo), il 5 agosto 2002 l’Ufficio AI ha ordinato una perizia cardiologica. Con rapporto 23 settembre 2002 il dr. __________, specialista in cardiologia, ha riscontrato quale diagnosi principale una cardiopatia ischemica e valutato al 100% l’incapacità lavorativa in attività lavorative pesanti, al 50% in lavori d’intensità media ed, infine, una piena abilità al lavoro in attività leggere (cfr. relativo rapporto; atti AI).

                                         L’assicurato è stato sottoposto anche ad una valutazione psichiatrica a cura del dr. __________. Nel rapporto 3 febbraio 2003 lo specialista in psichiatria e psicoterapia ha diagnosticato una sindrome affettiva persistente (ICD-10 F34.8) causante una limitazione lavorativa del 50% (cfr. rapporto in atti AI).

                                         Non avendo il consulente in integrazione professionale ritenuto esigibile un’attività adeguata (cfr. rapporto 5 giugno 2003 in atti AI), con decisione 25 luglio 2003 l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al beneficio di una intera rendita AI con effetto dal 1° novembre 1998, motivando:

"  Dalla documentazione medica acquisita agli atti, in particolar modo dalle perizie specialistiche esperite in fase istruttoria (quelle del dr. __________ data 29.08.2002 e quella del dr. __________ del 12.12.2002), risulta che il danno alla salute, di cui l’assicurato è portatore, gli comporta una totale incapacità al lavoro e, dunque, al guadagno quantificabile nella misura del 100% dal mese di novembre del 1997 ad ora, la quale apre all’assicurato il diritto a prestazioni da parte dell’AI." (doc. L )

                                         Con decisioni 25 agosto 2003 l’amministrazione ha erogato le rendite retroattive (dal 1.01.1999 al 30.4.2000; dal 1.05.2001 al 31.01.2002; dal 1.05.2002 al 30.06.2003), senza considerare i periodi in cui l’assicurato aveva beneficiato delle indennità giornaliere versate durante l’esecuzione dei succitati provvedimenti professionali)

                               1.4.   Fondandosi sulla decisione 25 luglio 2003 dell’AI, in data 7 agosto 2003 l’assicurato, per il tramite del suo rappresentante di allora, ha chiesto alla Fondazione il versamento di una rendita d’invalidità (doc. M).

                                         In risposta, con scritto 7 gennaio 2004, dopo aver preso in visione ed esaminato la pertinente documentazione, la Fondazione ha in particolare evidenziato:

"  Il signor AT 1 è stato assicurato presso la cassa di previdenza de CV 1 dal 01.12.1989 al 01.01.1998 (__________, __________), data alla quale il contratto è stato trasferito alla __________.

L'obbligo di prestare in LPP è della fondazione di previdenza presso la quale l'interessato era assicurato al momento dell'evento (incapacità lavorativa). Questo momento non coincide con l'inizio del diritto alla rendita (DTF 117 V 331, cons. E 2).

Nel presente caso, diverse problematiche entrano in gioco: una bronchite da abuso di nicotina conosciuta dal 1976 che ha causato una incapacità di lavoro presa a carico dalla cassa malati; una bronchopatia cronica ostruttiva conosciuta dal 1984 per la quale l'__________ ha riconosciuto una malattia professionale emettendo una decisione di inidoneità con versamento dell'indennità per cambiamento d'occupazione (cf. decisione del 23.03.1998); la problematica cardiaca di natura patologica e quella psichica, in stretto legame tra loro (cf. rapporto finale AI del 05.06.2003). Per quest'ultima problematica, l'incapacità lavorativa è del 50% e più. L'__________ non ha riconosciuto alcuna rendita d'invalidità, l'ufficio AI competente, con decisione del 30.06.2003, riconosce una rendita intera a partire dal 01.11.1998.

Dalla documentazione agli atti risulta che l'assicurato è stato dichiarato inabile al lavoro in misura del 100% dal Dr. __________ a partire dal 7.11.1997. Tale inabilità si riferisce alla problematica di malattia professionale riconosciuta dall'__________. Una incapacità di lavoro non implica automaticamente una incapacità di guadagno (per una definizione, cf. ATSG).

Ora, per la problematica che ha dato origine alla malattia professionale, l'assicurato è abile al lavoro in misura completa in un'attività idonea (esigibilità). Dalla documentazione agli atti non è possibile evidenziare il motivo per cui l'ufficio competente AI abbia riconosciuto, e solamente con decisione 30.06.2003!, una incapacità di guadagno già a partire dall'1.11.1998. L'invalidità riconosciuta è data dai problemi cardiaci-psichici, in stretto legame tra loro. L'incapacità di guadagno che dà diritto alla rendita AI non trova dunque origine nella problematica assicurata da CV 1. Il nesso di causalità materiale e temporale fa dunque difetto (DTF 120 V 212).

Vi invitiamo ad annunciare il caso del signor AT 1 alla __________, cassa di previdenza che ha ripreso il contratto a partire dal 01.01.1998." (Doc. N)

In seguito l’assicurato si è rivolto alla __________ ed alla Fondazione istituto collettore LPP senza ottenere riscontro positivo (doc.O- R).

                               1.5.   Il 25 giugno 2005 AT 1, rappresentato dalla __________, si è nuovamente rivolto alla Fondazione rilevando:

"  Il nostro mandante ci ha trasmesso la vostra presa di posizione del 7.01.2004. Dopo aver richiamato ed esaminato attentamente la documentazione AI e __________ relativa al signor AT 1, vi comunichiamo di non condividere la vostra suddetta presa di posizione.

In effetti, da un'attenta analisi dell'incarto AI, rileviamo come con decisione del 25.07.2003 l'assicurazione invalidità ha riconosciuto al signor AT 1 una rendita intera con un grado del 100% dal novembre 1998, considerato un danno alla salute comportante una tale incapacità al lavoro, e dunque al guadagno, dal 1° novembre 1997. Orbene a quest'ultima data, il nostro patrocinato risultava ancora assicurato presso la vostra cassa pensione. In tal senso, egli ha quindi diritto a beneficiare delle prestazioni della CV 1 sotto forma di rendita per invalidità.

Nell'ottica di quanto precede, vi chiediamo di voler rivedere la vostra presa di posizione di cui sopra." (Doc. S)

                                         Con scritto 28 giugno 2005 la CV 1, per conto della Fondazione, ha confermato la propria posizione del 7 gennaio 2004 negando quindi l’erogazione di una rendita d’invalidità (doc. T).

                               1.6.   Con la presente petizione AT 1, sempre rappresentato dalla RA 1, chiede che la Fondazione venga condannata a versargli una rendita completa d’invalidità dal 1° gennaio 1999. In particolare egli ha sostenuto:

"  Con la decisione del 30 giugno 2003, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino riconosceva una rendita intera d'invalidità al 100% a partire dal 1.11.1998. In particolare, con la decisione di cui al doc. L, l'Ufficio AI stabiliva: "Dalla documentazione medica acquisita agli atti, in particolar modo dalle perizie specialistiche esperite in fase istruttoria (quella del Dr. __________ datata 29.08.2002 e quella del Dr. __________ del 12.12.2002), risulta che il danno alla salute, di cui l'assicurato è portatore, gli comporta una totale incapacità al lavoro e, dunque, al guadagno quantificabile nella misura del 100% dal mese di novembre 1997 ad ora, la quale apre all'assicurato il diritto a prestazioni da parte dell'AI.

Preso in considerazione quanto sopra esposto, dal 01.11.1998, trascorso l'anno d'attesa dall'insorgere del danno alla salute (art. 29 cpv. 1 lett. B LAI), il signor AT 1 ha diritto ad una rendita intera d'invalidità".

Come precedentemente visto, l'attore al momento dell'insorgere dell'incapacità al lavoro ed al guadagno (novembre 1997) era assicurato presso la convenuta. Ciò è confermato dalla CV 1 - Fondazione collettiva LPP stessa, la quale ricordiamo, nella sua presa di posizione di cui al doc. L testualmente asseriva: "il signor AT 1 è stato assicurato presso la cassa di previdenza de CV 1 dal 01.12.1989 al 01.01.1998 (__________, __________), data alla quale il contratto è stato trasferito alla __________.". Ad attestare che nel momento in cui è insorta l'incapacità al lavoro ed al guadagno l'attore era assicurato (in caso di invalidità) presso la convenuta vi è pure il certificato d'affiliazione (doc. U)." (Doc. I)

                               1.7.   Con risposta di causa 4 luglio 2005 la Fondazione, per il tramite dell’avv. RA 2, chiedendo la reiezione della petizione, evidenzia in particolare:

"  Nella particolare fattispecie, durante il periodo di affiliazione del qui attore alla Fondazione collettiva di previdenza professionale CV 1, egli ha avuto un periodo, dal 7 novembre 1997 al 1. gennaio 1998 di incapacità lavorativa dovuta a Bronchite cronica per abuso di nicotina, problema regolarmente preso a carico dalla Cassa malati __________.

L'invalidità è stata riconosciuta al qui attore per problemi cardiaci-psichici che nulla hanno a che vedere con l'inabilità lavorativa subita nel periodo in cui l'attore era affiliato alla cassa convenuta. Non è dunque dato il nesso di causalità materiale richiesto dalla giurisprudenza per una presa a carico da parte dell'istituto di previdenza convenuto." (Doc. III)

                               1.8.   Il TCA ha richiamato dall’Ufficio AI l’incarto dell’attore ed assegnato alla parti in causa un termine per la consultazione degli atti e la presentazione di osservazioni scritte.

                                         Il 24 agosto 2006 l’attore ha comunicato di non avere particolari osservazioni nel merito, mentre la convenuta è rimasta silente.

considerando                 in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOC e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è il diritto ad una rendita d’invalidità della previdenza professionale richiesta da AT 1 nei confronti della Fondazione convenuta. Facendo riferimento alla decisione 23 luglio 2003, mediante la quale l’Ufficio AI lo ha posto al beneficio di una rendita intera dal 1° novembre 1998, egli sostiene che al momento dell’inizio dell’inabilità lavorativa (1° novembre 1997) egli era affiliato presso la Fondazione, motivo per cui la stessa è tenuta a versargli una rendita completa d’invalidità.

                                         La Fondazione nega di essere debitrice della chiesta prestazione assicurativa, non sussistendo una relazione materiale tra l’incapacità lavorativa sorta nel 1997 a seguito della problematica pneumologica e quella che ha portato al riconoscimento della rendita d’invalidità dovuta ad affezioni di natura cardi-psichica sorte dopo l’uscita dall’istituto previdenziale.

                               2.3.   Il 1. gennaio 2005 è entrata in vigore la 1. revisione della LPP,  la quale ha modificato numerose disposizioni.

                                         In proposito deve essere precisato che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le relative norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze giuridiche (DTF 130 V 329; 129 V 1 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1; 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 10 settembre 2003 nella causa C., B 28/01).

                                         Di conseguenza nel caso in esame, posto come sia litigiosa l’attribuzione di una rendita di invalidità della previdenza professionale dovuta all’attore a dipendenza di un’inabilità lavorativa fissata dall’Ufficio AI anteriormente al 1° gennaio 2005, non tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della 1. revisione della LPP del 3 ottobre 2003, in vigore dal 1° gennaio 2005, eventualmente pertinenti, bensì quelle valide fino al 31 dicembre 2004 (STFA del 26 novembre 2003 nella causa J., U 158/03; STFA del 24 maggio 2004 nella causa M., C 205/03 consid. 1). Né del resto, per quanto concerne il presente litigio, può essere dedotto altrimenti dalle disposizioni transitorie della modifica legislativa del 3 ottobre 2003.

                               2.4.   L’art. 23 LPP (nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2004), che è una disposizione minima (art. 6 LPP), prevede che hanno diritto alle prestazioni d’invalidità le persone che, nel senso dell’AI, sono invalide per almeno il 50% ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato all’invalidità. Non è per contro necessario che l’interessato sia assicurato al momento della nascita dell’invalidità (SVR 1998 LPP no. 19; SZS 1995 p. 464 consid. 3b; SVR 1995 BVG Nr. 43 p. 128 consid. 2a; DTF 120 V 116 consid. 2b; 118 V 35; Moser, Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG, SZS 1995, p. 403; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea 1994, p. 209).

                                         Per poter aver diritto ad una rendita di invalidità ai sensi dell'art. 23 LPP occorre dunque essere assicurati al momento in cui si registra un'incapacità lavorativa o una diminuzione di rendimento di una certa importanza (ossia, secondo la giurisprudenza, di almeno il 20%; cfr. Pratique VSI 1998 pag. 126; STFA non pubblicate del 16 febbraio 2001 nella causa V., B 100/00 e del 2 agosto 2000 nella causa B., B 78/99). Non è invece decisivo essere assicurati quando sorge l'invalidità vera e propria (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 p. 469 consid. 5a; STFA non pubbl. del 20 luglio 1994 nella causa  R. consid. 2).

                                         Il richiedente dev'essere quindi assicurato al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità, non necessariamente quando insorge l'invalidità oppure il peggioramento della stessa  (SZS 2002 pag. 155; DTF 123 V 264 consid. 1b; STFA non pubbl. del 6 marzo 1996 nella causa S.P; SZS 1995 p. 465 consid. 4a; SZS 1994 p. 469; STFA non pubbl. del 20 luglio 1994 nella causa R consid. 2).

                                         Questa soluzione è stata introdotta per sopperire ad eventuali lacune assicurative, nel caso in cui il datore di lavoro disdica il contratto precedentemente alla decorrenza dell’anno di attesa necessario ai fini dell’erogazione della rendita AI e quindi della rendita LPP (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI; DTF 123 V 263 consid. 1°, 120 V 116 consid. 2b; STFA del 6 marzo 1996 nella causa S.P, citata anche in bollettino UFAS no. 36).

                                         Di conseguenza il fondo di previdenza presso cui era assicurato il dipendente al momento dell’intervenuta incapacità lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche se al momento del riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo era già stato sciolto (SVR 1998 LPP no. 14, 1994 p. 38; DTF 118 V 98).

                                         I medesimi principi valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni statutarie divergenti (SVR 1994 p. 38 consid. 2b; DTF 117 V 332 consid. 3).                                                                    

                               2.5.   L’art. 4 LAI in relazione con l'art. 16 LPGA prevede che l’invalidità è l’incapacità al guadagno, presunta permanente o di rilevante durata cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Con incapacità di guadagno si intende quell’incapacità di eseguire un’attività che si può esigere dall’interessato in un mercato del lavoro equilibrato e quindi non solo quella di effettuare il proprio lavoro (DTF 117 V 335 consid. 5c, 109 V 28; SZS 1995 pag. 476, Maurer, op. cit., p. 140/141).

                                         In ambito AI va pertanto valutato se l’assicurato dispone ancora di capacità di guadagno nella sua professione e parimenti se vi è possibilità di guadagno in altre professioni ammissibili in un mercato del lavoro equilibrato (DTF 109 V 28, 111 V 21; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, 1989 p. 488). Le attività considerate non si limitano quindi a quelle che coincidono con l’ultima attività svolta o ad attività affini, ma anche ad attività diverse.

                                         Per la stretta relazione esistente tra la rendita d’invalidità dell’AI e quella del secondo pilastro emerge che, il concetto d’invalidità nell’ambito della previdenza obbligatoria e quello dell'assicurazione invalidità, è di principio il medesimo (DTF 115 V 210; RDAT I 1995 consid. 2.2 p. 229; a determinate condizioni l’istituto previdenziale può scostarsi dalle conclusioni dell’assicurazione invalidità se queste appaiono di primo acchito insostenibili, DTF 123 V 271 consid. 2a, 115 V 208 consid. 2c; SVR 1995 BVG nr. 22 pag. 57 consid. 2).

L’istituto di previdenza non è tuttavia vincolato in maniera assoluta alle conclusioni dell’AI.

                                         L'Alta Corte ha in effetti precisato che il vincolo alla pronuncia dell'AI può estendersi solo a quegli accertamenti e a quelle valutazioni degli organi dell'AI che nella procedura AI sono decisivi per la fissazione del diritto ad una rendita d'invalidità (STFA non pubblicate del 26 gennaio 2001 nella causa H., B 79/99 e 4/00 e del 14 agosto 2000 nella causa M., B 50/99).

                                         Inoltre, a titolo generale, l'istituto previdenziale può scostarsi dalle conclusioni dell’assicurazione invalidità se queste appaiono di primo acchito insostenibili (DTF 123 V 271 consid. 2a, 115 V 208 consid. 2c, 212, 215 consid. 4c, 115 V 218 consid. 4, 109 V 24; SZS 1996 p. 47; SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 57 consid. 2°; STFA del 30 novembre 1993, B 38/92, in Plädoyer 1994 p. 66;; Meyer/Blaser, op. cit., p. 21; cfr. anche DTF 126 V 308 dove si sottolinea che per la valutazione del quesito a sapere se la valutazione dell'AI è manifestamente errata e per questo non vincolante per l'istituto di previdenza sono primariamente determinanti gli atti esistenti al momento in cui la decisione è stata presa).                 

                                         Infine, la giurisprudenza dell'Alta Corte ha stabilito che l'Ufficio dell'assicurazione invalidità è tenuto a notificare una decisione di rendita agli istituti di previdenza entranti in linea di conto, vale a dire che potrebbero essere chiamati a fornire prestazioni nel caso specifico. Se non viene coinvolto nella procedura pendente innanzi all'UAI, l'istituto LPP - che dispone di un diritto di ricorso proprio nelle procedure rette dalla LAI - non è legato alla valutazione dell'invalidità (nel suo principio, quanto al grado e all'inizio del diritto così come anche con riferimento alla decisione sullo statuto di persona invalida, vale a dire di persona ritenuta attiva, parzialmente attiva o non attiva) effettuata dagli organi dell'AI (DTF 130 V 273 consid. 3.1, 129 V 75 e 129 V 150; cfr. anche le sentenze non pubblicate del 21 gennaio 2005 nella causa B., B 32/03; del 21 settembre 2004 nella causa T., B 66/04; del 31 dicembre 2003 nella causa A., B 3/03; del 16 dicembre 2003 nella causa O., B 68/03; del 9 gennaio 2004 nella causa M., B 81/02; cfr. anche esplicitamente l'art. 49 cpv. 4 LPGA e l'art. 76 cpv. 1 lett. i OAI in vigore dal 1. gennaio 2003).   

                                         Secondo il TFA infine, considerato come lo scopo del vincolo alla pronuncia dell'AI sia quello di sgravare gli istituti di previdenza da accertamenti dispendiosi, bisogna ritenere che tale vincolo sia riferito unicamente a quegli accertamenti e a quelle valutazioni degli organi dell’UAI che nell’ambito della procedura (dell’AI) erano determinanti per l’esame della pretesa alla rendita d’invalidità e sui quali andava effettivamente deciso; diversamente gli organi della previdenza professionale devono esaminare i presupposti della pretesa liberamente (STFA del 14 agosto 2000 nella causa M., B 50/99). Ne discende che la fissazione della data d’inizio del diritto alla rendita da parte dell’UAI non esclude che l’incapacità lavorativa motivante il diritto a prestazioni d’invalidità della previdenza professionale sia subentrata, foss’anche in misura ridotta, già precedentemente all’inizio dell’anno di carenza secondo l’AI (SZS 2003 p. 45 e SZS 2005 p. 241; STFA dell’11 luglio 2000 nella causa P., B 47/98 e del 9 novembre 2004 nella causa W., B 81/03).

                               2.6.   Secondo la giurisprudenza del TFA, l’art. 23 LPP persegue anche lo scopo di delimitare la responsabilità tra più istituti di previdenza. La questione si pone ad esempio nel caso in cui il lavoratore, già colpito nella sua salute in una misura atta a influenzare la sua capacità di lavoro, entra al servizio di un nuovo datore di lavoro e viene in seguito posto al beneficio di una rendita di invalidità. In tale ipotesi, a determinate condizioni, le prestazioni vanno versate dal precedente istituto di previdenza e non dall'attuale (DTF 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117 consid. 2c e 120 secondo cui "l'art. 23 LPP vise quant à lui à prolonger la responsabilité de l'institution de prévoyance au-delà de l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité assurée"; cfr. anche SZS 2002 pag. 156 consid. 2b; STFA non pubblicata del 6 giugno 2001 nella causa B., B 64/99).

                                         Secondo la giurisprudenza federale come accennato, affinché il precedente istituto di previdenza sia tenuto a versare la prestazione d’invalidità, l’incapacità di lavoro deve essersi manifestata in un’epoca in cui l’assicurato era affiliato presso quell’istituto e deve inoltre sussistere fra detta incapacità e l’invalidità uno stretto nesso materiale e temporale.

                                         Vi è connessione materiale se il danno alla salute all’origine dell’invalidità è essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante l’affiliazione al precedente istituto di previdenza e che ha causato un’incapacità di lavoro.

                                         La connessione temporale presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità lavorativa, non sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo. Tale connessione è interrotta se, durante un certo periodo, l'assicurato è nuovamente abile al lavoro, ritenuto comunque che un breve periodo di remissione non basta per interrompere il rapporto di connessione temporale (cfr. DTF 130 V 275 consid. 4.1; SZS 2002 pag. 156; DTF 123 V 264 consid. 1c e DTF 120 V 117 consid. 2c; già citata STFA non pubblicata del 6 giugno 2001). In tal caso il vecchio istituto di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF 120 V 117; M. Moser, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, Basilea 1993, p. 210).                                             

                                         Il TFA ha inoltre precisato che, nel caso di interruzione dell’incapacità di lavoro, non si può procedere ad un’applicazione schematica, analogamente a quanto previsto agli art. 29ter e 88a cpv. 1 OAI (DTF 123 V 264 e 120 V 118 consid. 2c/bb), mitigando il tenore di una precedente sentenza, in cui aveva stabilito che il nuovo istituto di previdenza è obbligato a versare la rendita solo se l’assicurato ha lavorato per tre mesi interi, dopodiché si è ripresentata un’incapacità di lavoro (cfr. sentenza del TFA non pubbl. del 30 novembre 1993 B 38/92 in Plädoyer 4/94 p. 66/67).

                                         Per risolvere tale questione si deve tener conto di tutte le particolarità del caso concreto, e meglio della natura del danno alla salute, della prognosi del medico e dei motivi che hanno indotto l’assicurato a riprendere il lavoro. Inoltre sono determinanti le circostanze relative al mondo del lavoro, come un guadagno intermedio ottenuto dall’assicurato o la sua capacità di collocamento  (SZS 2003 p. 510, 2002 pag. 156 consid. 2b; SVR 2001 BVG no. 18 pag. 69segg.; DTF 123 V 264 consid. 1c e 267 consid. 2c; cfr. anche DTF 120 V 118 consid. 2c/bb). In questo senso nel caso di un assicurato invalido bisognerà negare il riacquisto della capacità lavorativa anche nel caso del tentativo, di oltre tre mesi, di ripresa dell’attività lavorativa, se la ripresa era motivata più da ragioni sociali e una ripresa dell’attività lavorativa duratura era comunque da ritenere improbabile (DTF 123 V 264 consid. 1c, DTF 120 V 117). Decisivo è piuttosto il quesito di sapere se durante la ripresa dell’attività lavorativa l’assicurato ha apportato o meno una prestazione lavorativa piena e se il riacquisto duraturo della capacità lavorativa sembra probabile alla luce dei risultati del tentativo di ripresa del lavoro (STFA del 30 ottobre 2002 nella causa P., B 4/02 e riferimenti a SZS 1997 p. 67).

                               2.7.   Nel caso in esame, secondo l’art. 20 cifra 1 del regolamento della Fondazione, nella versione applicabile in concreto, la persona assicurata è considerata invalida quando “ in seguito a malattia, infortunio-compresa la perdita delle facoltà mentali o fisiche-obbiettivamente constatati su basi mediche, non è più interamente o è solo parzialmente in grado di svolgere la sua o un’altra attività professione, di mantenere la sua posizione sociale, di usare le sue conoscenze ed attitudini per un’attività adeguata, oppure egli è invalido ai sensi dell’assicurazione invalidità federale (AI)” (doc. V).

                                         Il regolamento non prevede il diritto a delle prestazioni in caso d’invalidità inferiore al 25% (art. 20 cifra 3).

                                         Per quel che concerne il periodo di attesa, lo stesso è fissato in 12 mesi o secondo il momento in cui l’AI garantisce una rendita (art. 9 delle disposizioni complementari; doc. V).

                               2.8.   Da un attento esame della documentazione agli atti, questa Corte non può che confermare l’assenza di un nesso materiale tra le affezioni presenti durante il periodo di affiliazione dell’attore presso la Fondazione e quelle che hanno causato l’invalidità oggetto della decisione 23 luglio 2003 dell’Ufficio AI.

                                         Dalla cronologia dei fatti riportati in ingresso risulta che inizialmente l’assicurato era affetto da una problematica respiratoria. Nel rapporto 31 maggio 1998 il medico curante, dr. __________, aveva infatti diagnosticato una broncopneumopatia cronico-ostruttiva e fra l’altro ricordato che nel 1995, su incarico dell’__________, il paziente era stato visitato alla __________ di __________. Egli aveva poi evidenziando che i periti avevano concluso per una sintomatologia non specifica delle vie respiratorie superiori provocati da sostanze irritanti sul posto di lavoro senza segni di asma bronchiale e di iperreagibilità bronchiale (i periti avevano inoltre accertato una bronchite parzialmente asmatica dovuta ad abuso di nicotina; cfr. rapporto 6 febbraio 1995; atti AI). Nel medesimo rapporto il medico curante aveva infine attestato un’incapacità lavorativa al 100% dal 17 novembre 1997 nell’attività di meccanico-tornitore precisando che l’assicurato poteva lavorare otto ore al giorno in qualsiasi attività senza l’esposizione a polveri, fumi, aereosoli, vapori e gas irritanti le vie respiratorie.

                                         Va poi ricordato che la __________ aveva riconosciuto l’affezione pneumologica quale malattia professionale (decisione 20 febbraio 1998) e decretato in data 23 marzo 1998 l’inidoneità dell’assicurato a lavori con esposizione a polveri, fumi, aerosol, vapori e gas irritanti le vie respirazioni (cfr. consid. 1.1.).

                                         In queste circostanze, a ragione la convenuta rileva che l’incapacità lavorativa certificata dal medico curante si riferisce alla malattia professionale riconosciuta dall’assicuratore contro gli infortuni e che come tale non permette di dedurre un’incapacità al guadagno potendo a quel tempo l’assicurato lavorare in altre attività.

                                         Sono invece le affezioni cardiologhe e psichiche le cause dell’incapacità lavorativa che ha portato ad un’invalidità di grado rilevante. Il dr. __________ nella perizia cardiologica 23 settembre 2002 ha fatto risalire l’inizio dell’inabilità all’agosto/settembre 2001. Anche dr. __________ il 3 febbraio 2003 ha posto il mese di settembre 2001 quale momento in cui è sorta un’inabilità lavorativa del 50% per motivi psichiatrici legati all’insorgere della patologia cardiaca ed ai successivi periodi di cura. Infine, con rapporto 5 giugno 2003, considerate le risultanze mediche, il consulente in integrazione professionale ha escluso l’esigibilità di qualsiasi attività adeguata (cfr. atti AI).

                                         Vero che l’Ufficio AI ha fatto decorrere dal 1° novembre 1997 l’incapacità lavorativa conferente il diritto ad una rendita intera d’invalidità (dal 1° novembre 1998), presumibilmente attenendosi al certificato 31 maggio 1998 del dr. __________. Occorre tuttavia evidenziare che nel suo regolamento la Fondazione prevede un concetto d’invalidità più ampio di quello dell’AI e che la stessa non è stata coinvolta nella procedura AI, motivo per cui essa non è vincolata dalla decisione 23 luglio 2003 (cfr. consid. 2.5).

                                         In conclusione, visto quanto sopra, l’invalidità riconosciuta all’attore a seguito delle patologie cardio-psichiche non può essere ricondotta al periodo in cui l’attore era affiliato presso convenuta. Non essendo dunque data una connessione materiale tra l’incapacità lavorativa dovuta alla problematica pneumologica del 1997 e l’invalidità psichica riconosciuta dall’Ufficio AI con la decisione 23 luglio 2003, rettamente la Fondazione ha negato il diritto ad una rendita d’invalidità del secondo pilastro.

Ne consegue dunque la reiezione della petizione.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   La petizione è respinta.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

34.2006.13 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.09.2006 34.2006.13 — Swissrulings