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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.12.2005 34.2005.62

13 dicembre 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,904 parole·~10 min·3

Riassunto

mancato versamento all'istituto previdenziale di contributi LPP da parte del datore di lavoro; accollo di tasse e spese di giustizia al datore di lavoro convenuto per temerarietà

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 34.2005.62   rg

Lugano 13 dicembre 2005

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sulla petizione del 22 settembre 2005 di

AT 1  

contro  

CV 1     in materia di previdenza professionale

considerato in fatto e in diritto

che                              -   ai fini dell'attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti, con effetto dal 1. aprile 2003 la CO 1 ha aderito alla Fondazione RI 1 (in seguito: Fondazione);

                                     -   a fronte del mancato pagamento, malgrado diffida, dei premi dovuti sino al 31 luglio 2004 (data per la quale è stato disdetto il contratto d'adesione) conformemente ai conteggi trasmessi al datore di lavoro ed ammontanti in tale data a fr. 49'086.45 (comprensivi di interessi sino al 26 ottobre 2004 e spese di richiamo), con domanda di esecuzione 18 febbraio 2005 la Fondazione ha fatto spiccare dall'UE di __________ il precetto esecutivo n. __________ nei confronti della CO 1 per suddetto importo (oltre fr. 300.-- per spese per disguidi) più interessi al 5% dal 27 ottobre 2004;

                                     contro il citato precetto l’escussa ha interposto opposizione;

                                     -   con la petizione in oggetto la Fondazione chiede al TCA di condannare la CO 1 al pagamento di fr. 49'086.45 oltre interessi al 5% dal 27 ottobre 2004 e delle spese d'esecuzione, postulando altresì il rigetto definitivo dell'opposizione interposta a detto precetto nonché la rifusione di ripetibili;

                                     la convenuta non è intervenuta in causa malgrado la fissazione di due termini per la presentazione della risposta;

                                     la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

                                     -   l'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP).

                                         Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi - non è contestato in questa sede - l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari (Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio CF sulla LPP p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge;

                                     in concreto la cerchia delle persone assicurate, l'obbligo contributivo, le modalità di finanziamento, calcolo, fatturazione e versamento dei contributi sono disciplinati in particolare agli artt. 7 a 9  del Contratto d'adesione (doc. A/1), 6 a 10 delle Condizioni generali per l’assicurazione collettiva sulla vita (doc. A/3), 2, 5 e 6 del Regolamento di previdenza (doc. A/5). In particolare i premi, il cui intero versamento incombe al datore di lavoro, si compongono dell'accredito di vecchiaia, del premio di rischio e delle spese accessorie LPP (art. 66 cpv. 2 LPP; cfr. Contratto d'adesione);

                                     -   dagli atti di causa emerge che il calcolo dei contributi previdenziali dovuti dalla convenuta sino al 31 luglio 2004 a favore dei suoi dipendenti è stato effettuato conformemente alle sopra richiamate disposizioni legali e regolamentari, tenuto conto del salario coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati e delle mutazioni intervenute. Il calcolo dei contributi dovuti rimasti insoluti si fonda su questi elementi e su quelli precedentemente esposti e risulta sufficientemente sostanziato. Del resto la convenuta non ha mai contestato né l'obbligo contributivo, né l'ammontare dei contributi. In simili condizioni essa deve essere condannata a solvere i contributi previdenziali scoperti ammontanti a fr. 48'986.45;

                                     -   le spese per richiami (fr. 100.--) e di esecuzione (fr. 300.--), in quanto giustificate e conformi al Regolamento delle spese (doc. A/4, A/9, A/24), vanno pure riconosciute (DTF 117 II 258);                              

                                     l'attrice chiede pure il versamento di interessi di mora al 5 % dal 27 ottobre 2004.

                                         Giusta l'art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza, l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89). In casu, poiché la convenuta è palesemente in mora con il pagamento dei contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta;

                                     ne consegue che la convenuta deve essere condannata al pagamento di complessivi fr. 49'386.45 oltre interessi al 5% su fr. 49'086.45 dal 27 ottobre 2004;

                                     -   l’attrice postula infine la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________.

                                         Secondo la giurisprudenza federale, il creditore che in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione. Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (DTF 121 V 109ss, 119 V 329ss). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes, in: Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, p. 241ss, 251s).

                                         La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell’esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione al giudice dell’esecuzione;

                                     -   secondo i combinati artt. 8 LALPP e 20 cpv. 1 LPTCA la procedura è di principio gratuita. Tuttavia l'esclusione della gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 124 V 285-287, 118 V 319ss; SZS 1998 p. 64). Un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un opinione palesemente illegale e anche nel caso in cui un cui questa violi un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288s, 112 V 335). Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290).

                                         Nel caso in esame la convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele dalla Fondazione, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta in causa malgrado la fissazione di due termini per la presentazione della risposta. In tali circostanze, alla luce della suesposta giurisprudenza, il comportamento della convenuta va considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese per fr. 400.--;

                                     il tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP. L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i fatti. L’art. 22 LPTCA prevede per il ricorrente che vince la causa il "diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio". Il diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopraccitate, al solo ricorrente.

                                         Il motivo di questo privilegio è esposto in RAMI 1990 U 98 p. 195, dove è precisato che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49).

                                         In materia di LPP il diritto a ripetibili è di principio riservato all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V 150). Per contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale, non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150; SZS 2001 p. 174). Se però il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza, gli assicuratori sociali, vincenti in causa e patrocinati da un avvocato o da una persona qualificata hanno diritto alle ripetibili. In assenza di una tale rappresentanza, devono, in aggiunta alla temerarietà e alla leggerezza, essere realizzate le ulteriori condizioni (cumulative) richieste per l’assegnazione di ripetibili ad una parte non patrocinata (la causa deve cioè essere complessa, avere valore litigioso elevato e richiedere un notevole impiego di tempo, e gli sforzi profusi devono essere ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133s, 323, 127 V 207; AHI Praxis 2000 p. 337).

                                         Nel caso concreto, considerata la non complessità della causa, un’indennità per ripetibili ai sensi della giurisprudenza federale non può essere riconosciuta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione é accolta.

                                         §    Di conseguenza la CV 1, __________ è condannata a versare alla Fondazione RI 1 fr. 49’386.45 oltre interessi al 5% dal 27 ottobre 2004 su fr. 49'086.45.

                                         §§ E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'UE di __________.

                                 2.-   La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 400.-- sono poste a carico della CV 1.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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