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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.06.2006 34.2005.53

19 giugno 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,114 parole·~21 min·1

Riassunto

prescrizione del diritto alla rendita; in casu, non avendo l'assicurato compiuto alcun atto interruttivo della prescrizione, l'istituto previdenziale ha rettamente versato la rendita d'invalidità limitatamente ai cinque anni precedenti la richiesta di prestazioni.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 34.2005.53   BS/td

Lugano 19 giugno 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 17 agosto 2005 di

AT 1 rappr. da: RA 1  

contro  

CV 1 rappr. da: RA 2     in materia di previdenza professionale  

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   AT 1, classe 1966, ha lavorato sino al 1991 presso la ditta individuale (impresa di pittura e pulizia) __________ di __________ (cfr. estratto RC informatizzato) ed era assicurato, per il tramite del datore di lavoro, presso la Cassa pensioni della pittura-gessatura (cfr. certificato previdenziale, doc. F e G).

                               1.2.   A causa di un’inabilità lavorativa duratura provocata da un infortunio occorsogli 1° dicembre 1991, AT 1 è stato posto al beneficio di una rendita intera AI con effetto dal 1° ottobre 1999 (cfr. decisione del 14 maggio 2001 l’Ufficio AI, doc. C). A seguito dell’intervento dell’assicurato, l’amministrazione ha riesaminato il caso e con decisioni 24 settembre 2001 ha portato l’inizio del diritto alla rendita al 1° dicembre 1992, ovvero dopo un anno di attesa dall’infortunio (doc. C e D, nonché incarto AI).

Prima dell’assegnazione della rendita l’Ufficio AI aveva predisposto delle misure di reintegrazione professionale che in seguito sono fallite (cfr. incarto AI).

                               1.3.   Sulla base della decisione 24 settembre 2001 dell’AI l’assicurato, per il tramite del suo legale, ha richiesto una rendita d’invalidità del secondo pilastro. Dopo uno scambio di corrispondenza (doc. H, I, L) e dopo l’iniziale rifiuto di erogazione di prestazioni assicurative (doc. M) da parte dell’istituto previdenziale, con lettera 23 dicembre 2002 la Cassa di compensazione __________ (ente che gestisce la Cassa pensioni __________, cfr. consid. 2.1) ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera d’invalidità LPP con effetto retroattivo al 1° ottobre 1999 (doc. N).

In data 2 gennaio 2003 l’assicurato ha fatto presente alla Cassa che nel conteggio inviatogli non erano incluse le rendite dal 1° dicembre 1991 al 30 settembre 1999, motivo per cui ha chiesto di illustrare la modalità del calcolo della rendita (doc. O).

A seguito di diversi solleciti, scambi di corrispondenza e ulteriori richieste d’informazioni, con scritto 7 aprile 2004 la Cassa di compensazione, invocando la prescrizione, ha comunicato di erogare le prestazioni del secondo pilastro dal 1° gennaio 1998 (doc. P, Q, R, S, T, U , V, Z, AA, BB e CC).

Avviato un ulteriore scambio di corrispondenza, il 18 agosto 2004 la Cassa ha nuovamente modificato la decorrenza dell’inizio del diritto alla rendita d’invalidità, fissandola al 27 giugno 1996 (doc. DD, EE, FF, GG, HH, II).

                                         Non avendo dato seguito alla richiesta di erogazione di una prestazione assicurativa dal 1° gennaio 1991, in data 17 settembre 2004 l’assicurato ha spiccato nei confronti della Cassa un precetto esecutivo per fr. 60’0000. L’escussa ha tempestivamente interposto opposizione (doc. LL).

                               1.4.   Con la presente petizione, AT 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato la condanna della Cassa di compensazione __________ al versamento di      fr. 40'000, oltre interessi dal 1° settembre 2004, pari alla rendita intera d’invalidità dal 1° dicembre 1992 al 26 giugno 1996 compreso.

                                         A motivazione delle proprie pretese egli ha affermato:

"  Per l'art. 41 cpv. 2 LFLPP i crediti che riguardano contributi o prestazioni periodici si prescrivono in cinque anni. Questa norma, sulla natura e sui limiti della prescrizione, si rimette espressamente agli art. 129 e 142 CO.

La pretesa dell'attore non è prescritta.

Infatti la prescrizione comincia a decorrere quando il credito è esigibile (art. 130 CO). Per l'art. 26 LFLPP il diritto alle prestazioni d'invalidità nasce, per analogia, conformemente all'art. 29 LAI. Ergo la LFLPP si rimette in tutto e per tutto alla procedura prevista dalla LAI. Nel caso concreto l'attore ha dovuto attendere la notifica della decisione AI prima di pretendere la rendita LPP; e meglio il 20 marzo 2001. Ad oggi il termine di 5 anni non è ancora spirato. Anzi questo è stato interrotto dalla notifica del precetto esecutivo (art. 135 CO). In tutti i casi l'art. 134 cpv. 1 cifra 6 CO prescrive che il termine di prescrizione non comincia finché sia impossibile promuovere l'azione davanti ad un Tribunale svizzero. Orbene, sino alla decisione dell'UAI del 20 marzo 2001 (recte 26 luglio 2001 allorquando all'attore è stato comunicato per la prima volta il suo diritto di rendita a far tempo dal 1. dicembre 1992) non era possibile per l'attore chiamare in giudizio la convenuta; presupposto indispensabile per l'erogazione della rendita LPP.

Anche in siffatto caso occorre evidenziare come la LFLPP si rimetta alla LAI per quanto concerne il diritto alla rendita. (cfr. Thévenoz-Werro, Code des Obbligation I, ad art. 134 paragrafo 11, pag. 770/771).

Per questi motivi il diritto alla rendita LPP non si è prescritto per il periodo oggetto delle presente azione giudiziaria; il termine di prescrizione essendo rimasto sospeso sino alla notifica della decisione dell'UAI." (Doc. I)

                               1.5.   Con risposta del 26 settembre 2005 presentata dalla Fondazione generale __________ (cfr. consid. 2.1) è stata chiesta la reiezione della petizione. Elencate le norme applicabili al caso concreto e ribadito che secondo la giurisprudenza del TFA determinante per l’esigibilità del credito non è la decisione dell’AI ma l’inizio del diritto alla prestazione LPP conformemente alla legge ed al regolamento, la convenuta ha evidenziato quanto segue:

"  L'incapacità al lavoro dell'attore è iniziata il 1 novembre 1991. Il suo diritto nei confronti della convenuta è sorto quindi il 1 dicembre 1992 o, se si considera eventuali prestazioni d'indennità giornaliera, il più tardi in data 1 dicembre 1993.

Per prestazioni di rendite ed esoneri dai contributi vige il termine di prescrizione di cinque anni ai sensi del vecchio art. 41 cpv. 1 LPP. Di conseguenza, in data 27 giugno 2001, cioè quando l'attore ha fatto valere i propri diritti nei confronti della convenuta, tutti i diritti di rendita che si riferivano al periodo precedente il 27 giugno 1996, erano prescritti.

L'attore, perfettamente consapevole della sua incapacità lavorativa che l'aveva reso invalido, e che di conseguenza aveva inoltrato una richiesta all'AI per il conferimento di prestazioni d'invalidità, non ha intrapreso niente per informare tempestivamente la convenuta ed interrompere così la prescrizione. La sua prima comunicazione sull'incapacità lavorativa è avvenuta quasi 10 anni dopo che era iniziata, ossia per il 27 giugno.

Eventualmente, nel caso che il Tribunale rigetti la contestazione della prescrizione, domando che i diritti regolamentari dell'attore siano calcolati esattamente. Il credito richiesto è evidentemente un credito forfetario che dev'essere specificato più precisamente dall'attore. L'ammontare di questo credito richiesto viene esplicitamente contestato." (Doc. VII)

                                1.6   Il 5 ottobre 2005 l’attore ha inoltrato l’elenco dei mezzi di prova da assumere (IX).

                                         Il TCA ha richiamato dall’Ufficio AI l’incarto aperto a nome dell’attore, assegnando alle parti un termine per la consultazione degli atti ivi contenuti, con facoltà di presentare delle osservazioni.

                                         in diritto

                                         In ordine                        

                               2.1.   Nel caso in esame, AT 1 ha introdotto la petizione nei confronti della Cassa di compensazione __________, mentre i certificati di previdenza sono stati rilasciati dalla Cassa pensioni __________.

                                         Con scritto 31 agosto 2005 la Fondazione generale CV 1 (in seguito: __________) ha precisato quanto segue:

"  La Cassa di compensazione __________, gestisce, per incarico della controparte, l'amministrazione della Cassa pensione __________. Questa Cassa pensione è per i membri __________ un’opera previdenziale generale senza una propria personalità giuridica all'interno della Fondazione generale CV 1. La Fondazione generale è stata iscritta come fondazione il 04.02.1958 nel registro del commercio e mira, in base all'art. 3 dell'atto, ad offrire e ad attuare una previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per i dipendenti che prestano servizio nelle arti e nei mestieri e per gli indipendenti che esercitano un'attività artigianale. In base all'art. 3 cpv. 3, possono affiliarsi alla Fondazione generale tutte le organizzazioni (associazioni, organizzazioni di autotutela e istituzioni) appartenenti all'associazione __________ purché in grado di offrire garanzia per un'esecuzione regolare di un'opera previdenziale e di prendere le decisioni vincolanti al riguardo.

La Cassa pensione __________ non dispone di una propria personalità giuridica e pertanto non può neanche comparire come parte. L'unica ad avere nella presente procedura una legittimazione passiva è la Fondazione generale.

Alla Cassa di compensazione AVS __________, la quale nell'atto di citazione viene citata come controparte, viene, nel rapporto di mandato, affidata l'amministrazione della Cassa pensione __________. Ai sensi delle suddette argomentazioni viene contestata la sua legittimazione passiva.

Per motivi economici processuali rinunciamo ad un rigetto del ricorso per mancanza di legittimazione passiva della controparte "Cassa di compensazione __________ ", chiediamo tuttavia una relativa correzione dell'intestazione della sentenza." (Doc. III)  

                                         Interpellato in merito dal TCA, il 2 settembre 2005 il legale dell’attore ha evidenziato:

"  Ho preso atto come la convenuta si legittimi come

"CV 1 "

ed abbia sede in

"__________".

La fondazione è rappresentata dal "dr. jur. RA 2 ", con recapito presso la fondazione stessa.

In siffatta circostanza di fatto si chiede che la petizione venga corretta con l'esatta denominazione indicata nella lettera raccomandata 31 agosto 2005.

Come inteso con il segretario di questo Tribunale, signor __________, non è necessario riprodurre tre copie della petizione corretta con il nuovo nominativo della convenuta; bensì risulta essere sufficiente la presente lettera di consenso alla modifica." (Doc. V)

                                         Rilevato che le parti hanno espresso il loro accordo ad una correzione della denominazione della parte convenuta, vale a dire CV 1, quale istituto previdenziale eventualmente debitore della rendita d’invalidità da erogarsi dall’attore (cfr. art. 20 del regolamento, doc. 6), la carenza di legittimazione passiva può ritenersi sanata. Va poi evidenziato che la Fondazione FG ha potuto prendere posizione sulla domanda attorea (VI).

                                2.2.   Trattandosi in casu di una controversia tra un istituto di previdenza ed un avente diritto, è data la competenza dello scrivente Tribunale ai sensi dell’art. 73 LPP in relazione all’art. 8 LALPP (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).

                                          Nel merito

                                2.3.   Oggetto del contendere è l’assegnazione a AT 1 di una rendita d'invalidità anche per il periodo 1° dicembre 1992 – 26 giugno 1996. L’attore fonda la propria pretesa sul fatto che con decisione 24 settembre 2001 l’Ufficio AI gli ha riconosciuto il diritto alla rendita dal 1° dicembre 1992. La Fondazione respinge la pretesa sollevando l’eccezione di prescrizione.

                                          Pacifico è che l’attore percepisce dal succitato istituto previdenziale una rendita intera d’invalidità LPP dal 27 giugno 1996.                         

                               2.4.   Il 1. gennaio 2005 è entrata in vigore la 1. revisione della LPP,  la quale ha modificato numerose disposizioni.

                                         In proposito deve essere precisato che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le relative norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze giuridiche (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 10 settembre 2003 nella causa C., B 28/01).

                                         Di conseguenza nel caso in esame, posto come sia litigiosa l’erogazione di una rendita d’invalidità dal 1° dicembre 1992 al 26 giugno 1996 non tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della 1. revisione della LPP, in vigore dal 1° gennaio 2005, eventualmente pertinenti, bensì quelle valide fino al 31 dicembre 2004 (cfr. STFA del 26 novembre 2003 nella causa J., U 158/03; STFA del 24 maggio 2004 nella causa M., C 205/03 consid. 1). Né del resto, per quanto concerne il tema del presente contendere, può essere dedotto altrimenti dalle disposizioni transitorie della modifica legislativa del 3 ottobre 2003.

                               2.5.   L’art. 26 cpv. 1 v. LPP stabilisce che, per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità, sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione invalidità (art. 29 LAI). Secondo il cpv. 2 l’istituto di previdenza può inoltre stabilire, nelle sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle prestazioni sia differito, fintanto che l’assicurato riscuote il salario completo (SZS 1995 p. 464 consid. 3b).

                                         Secondo l’art. 29 cpv. 1 LAI:

"  Il diritto alla rendita secondo l’art. 28 nasce il più presto nel momento in cui l’assicurato:

a. presenta un’incapacità permanente al guadagno pari almeno al 40%, oppure

b. è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in  media."

                                         L'art. 20.3 del Regolamento per la previdenza obbligatoria della Cassa pensioni della __________, applicabile in concreto, prevede:

"  20.3    L'obbligo di versare prestazioni inizia contemporaneamente per la Cassa-pensioni e l'AI federale, al più presto però all'estinzione di un eventuale diritto al versamento di indennità giornaliere d'una assicurazione malattie finanziata almeno per metà dal datore di lavoro e pari almeno all'80% del salario di cui il dipendente è privato. L'obbligo di versare prestazioni cessa quando il grado d'incapacità al guadagno diviene inferiore al 40%, al più tardi, tuttavia, quando il beneficiario raggiunge l'età di pensionamento (scadenza della rendita di vecchiaia) oppure in caso di decesso, se sopraggiunge prima."

                                         Quindi l’assicuratore LPP ha ripreso nel suo regolamento l’art. 29 cpv. 2 lett. b LAI.

                               2.6.   Per quanto concerne il tema della prescrizione, per l'art. 41 cpv. 1 v. LPP i crediti che riguardano contributi o prestazioni periodici si prescrivono in cinque anni, gli altri in dieci anni. Gli articoli 129 a 142 del Codice delle obbligazioni sono applicabili (cfr. RDAT I-1995 p. 232; SZS 1997 p. 562). Tale norma si applica sia agli istituti di diritto pubblico che di diritto privato, tuttavia solo alla previdenza obbligatoria (art. 49 cpv. 2 LPP; DTF 127 V 317; A Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea 1994, p. 220; H. M. Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, Berna 1985, p. 104 N 20). Nella previdenza sovraobbligatoria e preobbligatoria, in difetto di una prescrizione regolamentare (DTF 127 V 318), sono applicabili gli art. 127 e 128 CO che contemplano un’analoga regolamentazione (SVR 1995 BVG Nr. 43 p. 129 consid. 5b; DTF 117 V 332; Riemer, op. cit., pag. 104 n. 20).

                                         Non essendo l’azione di cui all’art. 73 v. LPP sottoposta ad un termine, le pretese si estinguono quindi solo in virtù dell’art. 41 v. LPP (DTF 117 V 333; DTF 116 V 343; DTF 115 V 379).

                                         A proposito delle prestazioni periodiche - quale è la rendita d'invalidità l’art. 131 CO prevede che la prescrizione delle rendite vitalizie e di simili prestazioni periodiche comincia per l'intero credito alla scadenza della prima prestazione arretrata (cpv. 1). Prescritto l'intero credito sono prescritte anche le singole prestazioni (cpv. 2).

                                         La prescrizione comincia quando il credito è esigibile (art. 130 cpv. 1 CO).

                                         Per quanto quindi attiene alla rendita d’invalidità ciascuno degli arretrati si prescrive in cinque anni dall’esigibilità del credito in applicazione dell’art. 130 cpv. 1 CO, mentre la pretesa principale (“Rentenstammrecht”) nel termine ordinario di dieci anni dalla scadenza della prima prestazione arretrata, conformemente all’art. 131 cpv. 1 CO (DTF 124 III 451 consid. 3b; 117 V 332 consid. 4; 111 II 501; STFA non pubblicata del 4 agosto 2000 in re X., B 9/99; SVR 1996 BVG n. 63 p. 187 consid. 4a; SVR 1995 BVG Nr. 43 p. 129 consid. 5b; SZS 1997 p. 562; 1994 p. 270; Riemer, op. cit., pag. 104 n. 20; cfr. anche Holzer, Verjährung und Verwirkung der Leistungsansprüche im Sozialversicherungsrecht, Basel 2005, pag. 154 ss.

                                         A titolo informativo, il TCA ricorda che il nuovo art. 41 cpv. 1 LPP, in vigore dal 1° gennaio 2006, prevede l’imprescrittibilità della pretesa principale a condizione che «non abbia lasciato l’istituto di previdenza all’insorgere dell’evento assicurato »).

                                         Secondo la giurisprudenza, per l’inizio della prescrizione decennale non è determinante la decisione dell’AI, ma la nascita del diritto in base alla legge e al regolamento (STFA inedite del 4 agosto 2000 in re , B 9/99 e del 5 giugno 2001 in re B., B 6/01 ).

                                         Infine, l'art. 135 CO dispone:

"  La prescrizione è interrotta:

1.

mediante riconoscimento del debito per parte del debitore, in specie mediante il pagamento di interessi o di acconti e la dazione di pegni o fideiussioni;

2.

mediante atti di esecuzione, azione od eccezione aventi un giudice od un arbitro, e così pure mediante insinuazione nel fallimento o citazione avanti l’ufficio di conciliazione".

                                         Il Regolamento applicabile in concreto non contempla alcuna regolamentazione in materia di prescrizione rendendo quindi applicabile la normativa legale sopra descritta (doc. 6).

                                         Infine, va detto che il giudice delle assicurazioni sociali non deve esaminare d’ufficio la questione della prescrizione, ma solo se viene sollevata da una parte (DTF 129 V 241 consid. 4).

                               2.7.   Nel caso concreto, dagli atti AI acquisiti dal TCA emerge che l’Ufficio AI, dopo l’iniziale decisione 14 maggio 2001 con la quale aveva accertato l’esistenza di un’invalidità del 69% a decorrere dal 1° ottobre 1999 (corrispondente al momento dell’interruzione per motivi di salute della riformazione professionale), con pronunzie del 24 settembre 2001 ha anticipato la decorrenza della rendita al 1° dicembre 1992 (ossia dopo un anno di attesa dall’inizio dell’incapacità lavorativa rilevante iniziata il 1° dicembre 1991), questo a seguito dell’”opposizione” dell’assicurato e di un complemento peritale.

                                         Ricordato che la Cassa pensione, in analogia all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, riconosce un diritto alla rendita d’invalidità dopo un anno di attesa (art. 20.3 del regolamento; cfr. consid. 2.5), al 1° dicembre 1992 l’assicurato aveva diritto ad una rendita d’invalidità del secondo pilastro. La Fondazione ha tuttavia applicato il termine di prescrizione quinquennale calcolato a ritroso dall’inoltro della domanda 27 giugno 2001 con cui l’attore ha annunciato l’incapacità lavorativa (doc. 5). Di conseguenza la convenuta ha ritenuto prescritte le prestazioni assicurative antecedenti il 26 giugno 1996.     

L’attore contesta che sia intervenuta la prescrizione poiché solo con comunicazione 21 luglio 2001, seguita dalla decisione 26 settembre 2001, ha saputo dall’Ufficio AI dell’erogazione di una rendita intera a partire dal 1° dicembre 1992 (cfr. atti AI). Questa circostanza non è comunque decisiva. Infatti, come ricordato al consid. 2.6., secondo la giurisprudenza federale, per l’inizio della prescrizione non è determinante la decisione dell’AI, ma la nascita del diritto in base alla legge e al regolamento (STFA inedite del 4 agosto 2000 in re , B 9/99 e del 5 giugno 2001 in re B., B 6/01 ). Questo per evitare che un istituto di previdenza, per motivi a lui non imputabili, debba rispondere di un evento assicurato, quale l’invalidità, determinato

diverso tempo (ad esempio a seguito di un ricorso contro la decisione di rendita dell’Ufficio AI) dopo la cessazione dell’assicurazione obbligatoria (cfr. la citata STFA inedita del 4 agosto 2000 consid. 3b).

Nella risposta di causa rettamente la convenuta ha fatto presente come l’assicurato prima del 27 giugno 2001 non ha mai comunicato di essere al beneficio di una rendita d’invalidità del 25% dal 1° luglio 1994 (vedi decisione __________ del 26 luglio 1994 contenuta negli atti AI), tantomeno un’incapacità lavorativa e questo nonostante l’obbligo di annuncio delle mutazioni personali ai fini assicurativi previsto all’art. 41.2 del regolamento. Non solo, in data 15 marzo 1993 egli ha compilato la domanda di prestazioni AI senza tuttavia aver avvisato la Fondazione, la quale avrebbe potuto informarsi sulla procedura.

Inoltre, l’attore non ha compiuto alcun atto interruttivo della prescrizione (ad esempio invio di un precetto esecutivo), tenuto conto poteva ragionevolmente ritenere come invalidanti gli effetti dell’infortunio del 1° dicembre 1991.

Infine, se il suo ex datore di lavoro, come risulta dalla sua dichiarazione 16 agosto 2005 agli atti (doc. A), nel 1991 aveva segnalato alla "Cassa pensione" la cessazione dell’attività per motivi di salute dell’attore, ciò non può essere considerato come richiesta di prestazioni da parte di quest’ultimo e tantomeno quale atto d’interruzione della prescrizione.

In conclusione, non potendo addebitare alla Fondazione alcuna negligenza, tantomeno di aver abusivamente fatto ricorso all’istituto della prescrizione (cfr. in merito: DTF 113 II 264 consid. 2e citato nella menzionata STFA inedita 4 agosto 2000, B 9/99, consid. 4b riportata al consid. 2.4) e costatato che in casu non vi è stato alcun atto interruttivo della prescrizione (cfr. consid. 2.6), le prestazioni dal 1° gennaio 1992 al 26 giugno 1996 sono da ritenere prescritte.

                                         La petizione deve dunque essere respinta.

                               2.8.   Quanto infine alle richiesta formulata in corso di causa da parte dell’attore tendente all'assunzione di ulteriori mezzi di prova, quali in particolare l’audizione dell’ex datore di lavoro, il richiamo dall’Ufficio AI e dalla __________ degli atti che lo concernono e l’espletamento di una perizia sul conteggio della rendita d’invalidità, va detto che per costante giurisprudenza quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predomi­nante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2 d; sentenza TFA del 3 dicembre 1993 in re M.T., sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P., sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O., sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A., sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dall'art. 4 CF (RCC 1986 pag. 202, consid. 2 d; RAMI 1985 pag. 238 consid. 2d; DTF 106 Ia 162 consid. 2b; Walter, "Il diritto alla prova in Svizzera" in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1991, pag. 1292);

                                         Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che gli atti AI assunti d’ufficio, nonché la documentazione prodotta da entrambe le parti siano sufficienti ai fini dell’esito della causa e non reputa pertanto necessario esperire ulteriori accertamenti. Quanto alla chiesta perizia, l’attore non ha spiegato per quale motivo la stessa debba essere svolta, rispettivamente non ha sostanziato alcuna censura in merito all’ammontare della rendita d’invalidità percepita. La richiesta formulata dall’attore è pertanto respinta.                     

                               2.9.   Con la risposta di causa la convenuta ha chiesto la rifusione delle ripetibili, tema che non è regolato dalla LPP.

                                         Il tema della rifusione delle ripetibili non è disciplinato dalla LPP. L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i fatti.

                                         Il principio, enunciato sia dall'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) sia dall'art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF, secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non può essere applicato per analogia in materia di LPP. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili può essere dedotto dall'art. 4 CF così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo.

                                         Vi ha provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, che all'art. 22 cpv. 1 prevede che "il ricorrente che vince la causa ha il diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio".

                                         Il diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopra citate, al solo ricorrente.

                                         Il motivo di questo privilegio è esposto dal TFA in DTFA 7 dicembre 1989 in causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere ingiustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49).

                                         In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha perso la causa.

                                         L'assicuratore che vinca la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (SZS 2001 p. 174; DTF 112 V 356, STCA del 9 marzo 1992 in re F.P. c/S. SA; per le eccezioni: DTF 112 V 362; RAMI 1992 p. 164).

                                         Nella specie, visto quanto sopra, malgrado la Fondazione convenuta sia vittoriosa, non è giustificato assegnarle indennità per ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione é respinta.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

34.2005.53 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.06.2006 34.2005.53 — Swissrulings