Raccomandata
Incarto n. 34.2005.48 rg/td
Lugano 8 luglio 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 7 luglio 2005 interposta da
AT 1 rappr. da: RA 1
contro
CV 1 in materia di previdenza professionale
letti ed esaminati gli atti,
considerato
che con la petizione in oggetto AT 1 postula il ripristino del contratto assicurativo, segnatamente della polizza di previdenza libera (assicurazione mista con prestazioni in caso di vita o di decesso [capitale] o di incapacità al guadagno [rendita rispettivamente esonero dal pagamento dei premi], doc. B, F) stipulata con la CV 1 con sede a __________ in data 11 giugno 2003 e dal quale quest’ultima - con comunicazione 23 novembre 2004 - invocando una reticenza ai sensi dell’art. 6 LCA da parte dell’assicurata in occasione della conclusione del contratto, é receduta negando di conseguenza all’interessata il diritto a prestazioni assicurative (doc. H);
- giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantonale. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica (art. 8 LALPP del 4 ottobre 1999). L'art. 73 LPP si applica, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di quelle minime (art. 49 cpv. 2 LPP) e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a favore del personale non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio (art. 89bis cpv. 6 CCS; DTF 119 V 443; RDAT I-1994 p. 195; SZS 1994 p. 65; RDAT I-1993 p. 233; DTF 116 V 220 consid. 1a, 115 V 247 consid. 1a, 114 V 104 consid. 1a, 113 V 200 consid. 1a, 112 V 358 consid. 1a = RCC 1987 p. 179, 1988 p. 48 = SZS 1988 p. 47; Viret, La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle: Questions de procédure, in RSA 1989 p. 84; Schwarzenbach-Hanhart, Die Rechtspflege nach BVG, in SZS 1983 p. 174). E’ irrilevante che le pretese invocate attengano al diritto pubblico o a quello privato. Le controversie tra gli assicurati (o gli aventi diritto) e gli istituti di previdenza competono tuttavia a questo Tribunale unicamente se la contestazione concerne la previdenza professionale in senso stretto o in senso lato (SZS 1995 p. 374 consid. 1a; DTF 127 V 35, 125 V 168, 122 V 323, 120 V 18 consid. 1a; 129, 119 V 443; 116 V 112 e 221, 112 Ia 613; Meyer, die Rechtswege nach dem Bundesgesetz über die beruflichen Alters- Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, in ZSR 1987 I p. 608, 613). Vertenze tra istituti di previdenza e aventi diritto sono segnatamente quelle concernenti le prestazioni finanziarie degli istituti, quelle relative a questioni contributive, ad altre prestazioni o a particolari temi riferiti per esempio alla produzione di atti o al rilascio di informazioni; pure da annoverare in quest’ambito sono determinate azioni di accertamento o azioni costitutive (DTF 116 V 113, 115 V 381 consid. 5b-c-d; RDAT I 1994 p. 197 consid. 5 e giurisprudenza ivi citata; Walser, Aktuelle rechtliche Probleme im Hinblick auf den Vollzug des BVG, in SZS 1988 p. 293). Anche qualora la lite dovesse esplicare effetti di tale natura, la via dell'art. 73 LPP è preclusa se la controversia non trova il proprio fondamento giuridico nella previdenza professionale (DTF 128 V 44 consid. 1b, 127 V 35 consid. 3b e i riferimenti);
- con la 1a revisione della LPP, entrata in vigore il 1. gennaio 2005, l’art. 73 ha subito una modifica: la competenza del Tribunale di ultima istanza cantonale è stata segnatamente estesa anche a controversie previdenziali – ciò che la giurisprudenza federale sinora non ammetteva (DTF 122 V 320) - con istituti (segnatamente fondazioni bancarie o istituti d’assicurazione) che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli artt. 4 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LFLP (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP) e a controversie, con istituti (segnatamente quelli che offrono forme di previdenza riconosciute ai sensi dell’OPP3), risultanti dall’applicazione dell’art. 82 cpv. 2 LPP (art. 73 cpv. 1 lett. b LPP);
in concreto non trattasi - ratione materiae - di vertenza concernente la previdenza professionale in senso stretto o in senso largo, riferita all’ambito obbligatorio oppure a quello più esteso, bensì di questione contrattuale assicurativa pertinente alla previdenza libera (3° pilastro B) - e non quindi alla previdenza vincolata conclusa su base contrattuale con un istituto d’assicurazione ai sensi dell’art. 1 cpv. lett. a OPP3 - di competenza della giurisdizione civile. La CV 1 quale istituto assicurativo non può del resto - ratione personae - essere in casu convenuta dinanzi a codesto Tribunale non essendo essa istituto di previdenza (iscritto o meno nel registro della previdenza professionale presso la preposta autorità di vigilanza, cfr. art. 48 LPP, cfr. art. 89bis cpv. 6 cifra 19 CC) ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP nel tenore in vigore sia prima e che dopo il 31 dicembre 2004), né - in base all’art. 73 LPP cpv. 1 lett. a e b LPP in vigore dal 1° gennaio 2005 - istituto di libero passaggio che garantisce il mantenimento della previdenza ai sensi degli artt. 4 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LFLP (sulla competenza ex art. 73 LLP per prestazioni del 3° pilastro A, cfr. Messaggio sulla 1° revisione LPP, FF 2000, 2368s; Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurigo 2004, p. 628), e neppure istituto con cui - per quel che concerne la fattispecie in oggetto - è data una controversia risultante dall’applicazione dell’art. 82 cpv. 2 LPP;
- ne consegue che, non essendo questo TCA competente a statuire nel merito della presente azione, la stessa deve essere dichiarata irricevibile.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione é irricevibile.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti