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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.02.2005 34.2005.2

10 febbraio 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·388 parole·~2 min·1

Riassunto

azione irricevibile perché presentata non in lingua italiana

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 34.2005.2   RG/sc

Lugano 10 febbraio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sulla petizione 3 gennaio 2005 promossa da

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

CO 1     in materia di previdenza professionale

richiamato il decreto 10 gennaio 2005 con cui a parte attrice è stato assegnato un termine di 20 giorni per provvedere all’emendamento del gravame lo stesso essendo stato formulato in lingua francese ed non ossequiando neppure ai requisiti di cui all’art. 1 cpv. 1 lett. b) e c) LPTCA;

costatato che il termine di cui sopra è scaduto infruttuosamente e che l’attrice non ha scusato la propria omissione;

ritenuto che di conseguenza, in applicazione dell’art. 2 cpv. 6 LPTCA e richiamata la giurisprudenza di cui alle DTF 127 V 219 consid. 2b/aa e DTF 102 Ia 36, il gravame deve essere dichiarato irricevibile;

rilevato che in quanto volta al rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell’UEF di __________, la richiesta della RI 1 s’appalesa del resto improponibile anche sotto il profilo della competenza ratione materiae, per applicazione dell'art. 14 LALEF autorità giudiziaria competente per decidere a procedura sommaria in materia di rigetto provvisorio dell'opposizione ai sensi dell'art. 82 LEF essendo, secondo la loro competenza, il giudice di pace o il pretore del luogo dell'esecuzione (art. 84 LEF, artt. 15-16 LALEF, art. 21 Cost. cant., art. 7 LOG; DTF 114 III 72; RCC 1989 pag. 152).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione 3 gennaio 2005 della RI 1 per l’attuazione delle misure di previdenza conformi alla LPP è irricevibile.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Gianluca Menghetti

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