Raccomandata
Incarto n. 34.2005.12 rg/fz
Lugano 6 aprile 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
vista la petizione del 7 febbraio 2005 della
Fondaz. istituto collettore LPP, _________
contro
CV 1 in materia di previdenza professionale
letti ed esaminati gli atti;
richiamata l'ordinanza 10.02.05 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta (II);
vista la lettera 6 aprile 2005 della parte attrice che comunica, con protesta di ripetibili, il ritiro della petizione la convenuta avendo, nel frattempo, integralmente pagato i premi oggetto della lite (X);
rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;
ritenuto che non si giustifica, nella specie, l’assegnazione di indennità per ripetibili
(cfr. per tutte DTF 128 V 133);
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. non si assegnano ripetibili;
4. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi