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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.11.2004 34.2004.8

29 novembre 2004·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·9,653 parole·~48 min·3

Riassunto

divisione prestazione d'uscita tra gli eredi di un assicurato defunto

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 34.2004.8   fc/sc

Lugano 29 novembre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

vista la petizione del 18 febbraio 2004 promossa da

1. ATTO1 1 rappr. da: RAPP1 2. ATTO2 rappr. da: RAPP2 1, 2 rappr. da: RAPP3  

contro  

_CONV1 2. __________, quale parte chiamata in causa     rappr. da: avv. __________,     in materia di previdenza professionale

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, nato nel 1945, è entrato alle dipendenze del __________ in qualità di agente di custodia nel 1978 e di conseguenza è stato ammesso alla Cassa pensioni dei __________ con effetto dal 1. giugno 1978 (doc. _).

                                         A far tempo dal 13 agosto 1994 __________ si è assentato dal lavoro per malattia (doc. _). 

Con deliberazione del 22 settembre 1995 l'Ufficio Assicurazione Invalidità (UAI) gli ha attribuito una mezza rendita d'invalidità a decorrere dal 1. agosto 1995 (doc. _).

Con risoluzione del Consiglio di Stato del 25 ottobre 1995 __________ è stato rimosso dalla carica a far tempo dal 10 dicembre 1995 e nel contempo messo al beneficio di una rendita della previdenza professionale per un grado d'invalidità del 50% dal 1. novembre 1995 oltre a supplementi per moglie e figlia (doc. _).

                               1.2.   Nel marzo 1997 __________ si è trasferito all'estero. La quota di libero passaggio relativa alla sua residua capacità lavorativa (50%) è rimasta presso la Cassa pensioni dove è stata in seguito bloccata in forza di un decreto emesso il 27 febbraio 1997 dal Pretore del Distretto di __________ nella sua qualità di giudice nella procedura di divorzio pendente tra i coniugi __________ e __________ (doc. _).                                  

                               1.3.   Il 29 settembre 2000 __________ è deceduto a __________ lasciando come eredi prossimi la moglie __________, due figli maggiorenni, __________ e __________, oltre a due figlie minorenni - nate da altre due donne - __________ (nata nel 1993) e __________ (nata nel 1999), quest'ultima residente a __________ (doc. _).

                               1.4.   Relativamente alla parte (50%) di incapacità lavorativa per la quale __________ era al beneficio di una mezza rendita d'invalidità della previdenza professionale (oltre che dell'AI), alla vedova __________ e alle figlie minorenni __________ e __________ la Cassa pensioni __________ ha riconosciuto le relative prestazioni in favore dei superstiti pari ad una pensione di fr. 846 mensili (fr. 11'002 annui) alla vedova e una pensione per orfani di fr. 254 mensili (fr. 3'300 annui) a ciascuna delle due figlie (doc. _).

                                         Quanto alla prestazione di libero passaggio di pertinenza dell'assicurato defunto, il blocco statuito dal summenzionato decreto pretorile del 27 febbraio 1997 è decaduto a seguito dello stralcio dai ruoli della causa di divorzio pronunciato dopo la morte del coniuge mediante decreto del 25 ottobre 2000 (doc. _). 

                                         In seguito __________, rappresentata dall'avvocato __________, ha chiesto alla Cassa il versamento a suo favore dell'intera prestazione di libero passaggio maturata dal defunto marito ritenendo che le due figlie nate fuori dal matrimonio non avessero alcun diritto sulla stessa (doc. _). Tale richiesta è stata disattesa dalla Cassa con scritti 19 settembre e 3 ottobre 2003 (doc. _).

                               1.5.   Con lettera 9 dicembre 2003 la piccola __________, rappresentata dall'avv. __________, ha postulato la divisione della prestazione di libero passaggio del defunto __________ in ragione di 1/3 ciascuno alla vedova e alle due figlie minorenni (doc. _).

Con scritto 19 dicembre 2003 la Cassa ha stabilito quanto segue:

"  Richiamata la richiesta dell'avv. __________ del 9 dicembre 2003, con la quale chiede la ripartizione della prestazione di libero passaggio al 50% del defunto __________, nella misura di 1/3 ciascuno fra la vedova signora __________ e le orfane __________ e __________;

accertato che il defunto al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro aveva acquisito una prestazione di libero passaggio al 50% di fr. 66'982.15;

annotato che ai sensi dell'art. 7 Lcpd al 31 dicembre 2003 l'importo di diritto in favore dei superstiti, compresi gli interessi, ammonta a fr. 91'179.--;

accertato che i superstiti aventi diritto a prestazioni di riversibilità ai sensi dell'art. 15 OLP sono la vedova __________ e gli orfani __________ e __________;

richiamata la corrispondenza con gli avvocati __________ e __________, rappresentanti legali della signora __________ e dell'orfana __________;

visti gli artt., 15 OLP e 35, 36, 37 e 40 Lcpd;

risolve

1. Ai superstiti del defunto __________ è riconosciuta la prestazione di libero passaggio al 50% per un importo complessivo, compreso degli interessi, di fr. 91'179.--.

2. La ripartizione fra i superstiti avviene in modo proporzionale alle prestazioni di diritto ai sensi dell'art. 37 e 40 Lcpd nel modo seguente:

    - __________                                fr.  56'991.--  ( 62.50% )

    - __________                                fr.  17'094.--  ( 18.75% )

    - __________                                fr.  17'094.--  ( 18.75% )

    - Totale                                          fr.  91'179.--  (100.00%)

3. I beneficiari della prestazione sono tenuti a dare le necessarie informazioni per iscritto sull'utilizzo della quota a loro favore, entro il 31 gennaio 2004. Trascorso questo termine senza una comunicazione in questo senso, le prestazioni di libero passaggio saranno trasferite secondo le quote di ripartizione indicate al punto 2 della presente comunicazione, presso l'Istituto Collettore a __________." (Doc. _)

                               1.6.   Il 18 febbraio 2004 __________ e __________, entrambe rappresentate dalle madri e patrocinate dall'avvocato __________, hanno inoltrato al TCA una petizione nei confronti della Cassa pensioni chiedendo in via cautelare il blocco della prestazione di libero passaggio del defunto __________ fino ad avvenuta definizione delle frazioni spettanti a ciascun superstite.

                                         Nel merito, hanno postulato la ripartizione della prestazione di libero passaggio di fr. 91'179 del defunto __________ in ragione di 1/3 ciascuno a favore di __________, __________ e __________ (I).

                                         A motivazione della propria pretesa hanno fatto valere, tra l'altro:

"  (…)

2.

In realtà la suddivisione della prestazione di libero passaggio così come operata dall'Amministrazione della cassa pensione non poggia su alcuna base giuridica né su alcuna logica.

Conformemente all'art. 15 cpv. 1 lit. b cfr. 2 OLP sono considerati beneficiari per il mantenimento della previdenza i superstiti ai sensi della LPP, così come anche il vedovo.

Considerato che nel caso di specie si é in presenza di una vedova e due orfani, la ripartizione della prestazione di libero passaggio deve essere ripartita equamente in ragione di 1/3 ciascuno; non essendoci alcuna motivazione per poter provvedere alla suddivisione della stessa in proporzione all'ammontare delle rendite percepite, così come fantasiosamente operato dall'Amministrazione della cassa pensione, sulla base degli art. 37 e 40 Lcpd, che concerne esclusivamente il calcolo delle pensioni vedovile e per orfani, ma che non risultano di nessuna pertinenza nell'ambito della ripartizione della prestazione di libero passaggio.

Anche le regole del diritto successorio non trovano qui applicazione, esulando la prestazione di libero passaggio dalla massa successoria.

Di conseguenza la ripartizione tra vedova e superstiti deve avvenire in ragione di 1/3 ciascuno e considerata la prestazione di libero passaggio, comprensiva d'interessi, di complessivi fr. 91'179.--; il suddetto importo dovrà essere suddiviso nel modo seguente:

-   __________                                          Fr.   30'393.-­

-   __________                                          Fr.   30'393.-­

-   __________                                          Fr.   30'393.-­

Prove: doc., testi, rich. ediz. doc. (…)" (Doc. _)

                               1.7.   Con ordinanza 19 febbraio 2004 il Vicepresidente del TCA ha disposto la chiamata in causa ex art. 19a LPTCA di __________ e contestualmente l'intimazione alle parti della petizione.

                                         Con osservazioni 1. e 5 marzo 2004 __________, sempre assistita dall'avvocato __________, si è opposta alla domanda cautelare postulando il pagamento immediato a suo favore di una quota di fr. 30'393 della prestazione di libero passaggio

.

                                         Dal canto suo la Cassa, con scritto 1. marzo 2004, ha dichiarato di aderire alla richiesta cautelare.

                               1.8.   Con osservazioni 5 marzo 2004 __________, tramite il suo patrocinatore, postulata la reiezione della petizione, ha chiesto in via principale il riconoscimento a suo favore dell'intera prestazione di libero passaggio del defunto __________ e in via subordinata la conferma della ripartizione fissata dalla Cassa con scritto 19 dicembre 2003. A sostegno della sua posizione ha fatto tra l'altro valere:

"  (…)

5.

In via principale la signora __________ ritiene di avere diritto all'integralità dell'importo di 91'179.00 della prestazione di libero passaggio.

(…)

Nel dettaglio sia la Legge sulla cassa pensione dei __________ LCPS che il relativo Regolamento di applicazione (OCPS) al tema capitale di libero passaggio citano solamente l'assicurato e la moglie, rispettivamente ex moglie o vedova, ma mai figli, figliastri o orfani, e meglio all'art. 7, let. c LCPS, art. 4 RCPS, e art. 5 RCPS. Infatti per tutelare i figli in caso di morte o invalidità sussiste tutta la parte dedicata ai rischi morte e invalidità del dipendente, ecco dunque perché le rendite per orfani sono già state assegnate unitamente a quella vedovile. Siccome il rischio si è avverato e la prestazione ha potuto essere erogata. Diversamente il rischio vita al raggiungimento dell'età AVS avrà valenza esclusivamente per la moglie ancora in vita.

Va altresì detto che il capitale, oggetto della presente vertenza, è stato accumulato interamente durante il matrimonio, e comunque prima della nascita delle due figlie che hanno presentato la petizione oggetto delle presenti osservazioni. Addirittura, se il signor __________ fosse oggi ancora in vita e si terminasse la procedura di divorzio, detto capitale verrebbe suddiviso unicamente fra moglie e marito, con l'esclusione delle due figlie o dei figli maggiorenni i quali hanno pure loro hanno analoghi diritti delle sorelle di secondo letto.

(…)

6.

In via subordinata la signora __________ ritiene di avere diritto alla quota dell'importo di 91'179.00 della prestazione di libero passaggio, e meglio come deciso dalla Cassa pensione nella sua decisione di data 19 dicembre 2003, ovvero al 62,50% della prestazione di libero passaggio pari a fr. 56'991.- oltre agli ulteriori interessi maturati. (…)" (doc. _)

                               1.9.   Dal canto suo, la Cassa, con risposta 10 marzo 2004, ha chiesto la reiezione della petizione e la conferma della propria determinazione del 19 dicembre 2003, con le seguenti motivazioni:

"  (…)

Considerato che per motivi citati in precedenza non è stato possibile liquidare la prestazione di libero passaggio, per determinare gli aventi diritto è applicabile all'art. 15 dell'Ordinanza del 3 ottobre 1994 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OLP) il quale recita:

Art. 15 Beneficiari

1      Sono considerati beneficiari per il mantenimento della previdenza:

  a.  in caso di sopravvivenza, gli assicurati;

  b. in caso di decesso, nel seguente ordine:

      1. i superstiti ai sensi della LPP, come anche il vedovo;

      2. le persone fisiche cui gli assicurati hanno provveduto in modo sostanziale;

      3. gli altri eredi legali, ad esclusione dell'ente pubblico.

Come si può rilevare questa disposizione stabilisce quali sono i beneficiari, ma non disciplina le modalità di ripartizione della prestazione di libero passaggio fra gli stessi.

Agli assicurati viene data la possibilità di ampliare la cerchia dei beneficiari. Nel caso concreto l'assicurato non ha fatto uso di questa possibilità.

La Legge sulla Cassa pensioni dei __________ del 14 settembre 1976 non prevede nulla in merito.

La determinazione della Cassa pensioni tiene conto di quanto precisato dall'art. 15 OLP, in merito all'indicazione dei beneficiari e poggia quindi - contrariamente a quello che la controparte afferma - su una specifica base legale.

Inoltre, nello stabilire la quota spettante ad ogni superstite, il calcolo di ripartizione ha preso in considerazione altri principi che, come si vedrà in seguito, sono assolutamente sostenibili.

Quanto propone la controparte non risolve la questione, perché la stessa si limita ad una ripartizione uguale per tutti i superstiti, senza fare alcuna proporzione con le prestazioni di cui sono già beneficiari.

Questo principio a nostro parere, è determinante: infatti, di fronte a questa situazione di difficile interpretazione - perché manca una precisa e chiara base legale - l'Amministrazione della Cassa pensioni ha emanato la determinazione del 19 dicembre 2003, basandosi su un principio di ripartizione logica e di proporzionalità.

Ogni Istituto di previdenza - nel rispetto delle disposizioni federali in materia di previdenza professionale, con il proprio Regolamento o come nel caso della Cassa pensioni __________ con la Lcpd - definisce quali sono le prestazioni dei beneficiari.

L'art. 15 cpv. 1 lett. e Lcpd indica che la prestazione di libero passaggio - che è assegnata all'assicurato che esce dalla Cassa pensioni prima del verificarsi di un evento assicurato - fa parte di queste prestazioni.

Nella fattispecie la prestazione di libero passaggio è stata riconosciuta all'assicurato perché, al momento della disdetta - riferita alla parte residua del contratto di lavoro con lo __________ - l'assicurato stesso ha rinunciato a mantenere l'assicurazione alla Cassa pensioni.

Questa affermazione è importante: in effetti se l'assicurato avesse invece deciso di mantenere l'assicurazione alla Cassa pensioni ai sensi dall'art. 11 Lcpd, i superstiti al momento del decesso non avrebbero avuto diritto alla prestazione di libero passaggio al 50% ma, in applicazione degli artt. 37 e 40 alle prestazioni al 100%. La prestazione di libero passaggio va quindi considerata il controvalore in capitale del mancato aumento delle prestazioni mensili dei superstiti.

Queste considerazioni dimostrano come nello stabilire i diritti dei superstiti, a nostro parere, non si può semplicemente procedere ad una ripartizione paritaria dell'importo di diritto, facendo astrazione completa dai diritti riferiti alla pensione mensile di cui sono beneficiari.

Le prestazioni mensili, in fin dei conti, determinano il diritto dei superstiti a ricevere una quota della prestazione di libero passaggio (cfr. artt. 15 OLP e art. 37 / 40 Lcpd).

Secondo l'art. 21 cpv. 1 e 2 OLP le prestazioni delle vedove e degli orfani sono calcolate in modo diverso. Pure secondo gli art. 37 e 40 Lcpd le prestazioni sono stabilite in modo differente fra la vedova e gli orfani e non sono di uguale entità.

A parere del Comitato queste disposizioni attestano che la determinazione della Cassa - basata su un principio di proporzionalità per rapporto alle prestazioni versate ai superstiti - è ragionevole e tiene conto dei principi già citati.

In queste circostanze, l'Amministrazione della Cassa pensioni, per determinare la quota spettante ad ogni superstite, ha giustamente tenuto conto, dell'entità della pensione mensile versata ad ogni superstite.

La ripartizione è quindi stata eseguita nel modo seguente:

·  totale importo da ripartire                                           CHF 91'179.00

·  totale complessivo pensioni annuali di superstiti:

    __________                                  CHF  11'002.00

    __________                                  CHF     3'300.00

    __________                                  CHF     3'300.00   CHF  17'602.00

Quote di ripartizione per ogni superstite

Vedova __________: CHF 91'179 x 11'002 =               CHF  59'991.00

                                                 17'602

Orfana __________: CHF 91'179 x 3'300 = CHF         17'094.00

                                                 17'602

Orfana __________: CHF 91'179 x 3'300 = CHF         17'094.00

                                                     17'602

                                                     totale                       CHF  91'179.00

(…)" (Doc. _)

                             1.10.   Mediante decreto 17 marzo 2004 il vicepresidente del TCA, in accoglimento dell'istanza cautelare presentata da __________ e __________, ha fatto ordine alla Cassa di non procedere ad alcuna ripartizione della prestazione litigiosa sino all'emanazione da parte del TCA di una decisione nel merito della vertenza (XVI).

                             1.11.   Richiesto dal TCA (XIX), con scritto 15 giugno 2004 l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha affermato:

"  Votre question relative à l'art. 15, al. 1, let. b, eh. 1, OLP

Monsieur le Juge,

Nous accusons réception de votre courrier susmentionné et vous en remercions.

Pour des raisons de surcharge de travail, nous regrettons de ne pas pouvoir vous répon­dre en langue italienne. C'est pourquoi, nous vous faisons parvenir la présente en français.

Selon l'art. 15, al. 2, OLP, l'assuré peut préciser par contrat les droits de chacun des bénéficiaires et inclure dans le cercle des personnes défini au le' alinéa, let. b, ch. 1, celles qui sont mentionnées au Chiffre 2. D'après cette disposition, l'assuré peut donc attribuer à l'un ou l'autre des bénéficiaires plus ou moins que la part lui revenant selon un pur calcul par tête. Par contre, l'assuré ne peut pas exclure totalement l'un des bénéficiaires désignés par l'art. 15, al. 1, let. b, ch. 1, OLP. L'assuré pourrait par exemple prévoir une part de 40 % à chacun des deux enfants et une part de 20 % à la veuve. En revanche, une part de 5 % seulement pour la veuve pourrait être considérée comme choquante dans ce cas-là, Car elle équivaudrait à une exclusion.

Lorsque l'assuré n'a rien précisé par contrat, nous sommes d'avis qu'il faudra alors pro­céder à un partage à parts égales entre la veuve et chacun des enfants du défunt. Toute­fois, à notre connaissance, la question n'a jamais été tranchée par la jurisprudence.

Nous vous transmettons par fax une copie de la présente." (Doc. _)

                             1.12.   In seguito il TCA ha proceduto ad alcuni ulteriori accertamenti, segnatamente chiedendo all’UFAS di trasmettere eventuali materiali relativi all’introduzione dell’art. 15 OLP e interpellando la Fondazione istituto collettore LPP in merito alla prassi da lei applicata in materia di divisione di prestazioni d’uscita depositate su conti di libero passaggio. Le relative risultanze sono state intimate alle.

                                         in diritto

                               2.1.   Litigiosa è la ripartizione, tra la vedova e le due figlie minorenni, della prestazione di libero passaggio accumulata dal defunto __________ durante la sua attività alle dipendenze __________ presso la Cassa pensioni __________ e relativa alla sua residua capacità lavorativa del 50%.

                                         Mentre la Cassa ritiene che la stessa vada ripartita in misura proporzionale all'ammontare delle prestazioni per superstiti di cui sono beneficiarie le tre aventi diritto (pensione vedovile rispettivamente pensione per orfani; cfr. consid. 1.4.), queste ultime chiedono che la ripartizione sia eseguita in parti uguali (1/3 per ogni superstite) e, quindi, in quote di fr. 30'393 ciascuna.

                                         La vedova __________, dal canto suo, ha postulato l'attribuzione dell'intera prestazione e subordinatamente che la ripartizione della stessa avvenga conformemente a quanto stabilito dalla Cassa. 

Non sono invece litigiosi in questa sede l'ammontare della prestazione da dividere (fr. 91'179 inclusi interessi sino al 31 dicembre 2003, doc. _) e, fatta salva la domanda principale di __________, nemmeno il principio per cui la stessa deve essere suddivisa tra le superstiti del defunto assicurato qui parti in causa. 

                               2.2.   Per l'art. 10 cpv. 2 LPP l'obbligo assicurativo cessa, tra l'altro, quando è sciolto il rapporto di lavoro. In questa evenienza il rapporto di previdenza prende fine ex lege contemporaneamente allo scioglimento del rapporto di lavoro e a questo momento la prestazione di libero passaggio diventa esigibile (cfr. DTF 120 V 20, 115 V 27 consid. 5; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Bern 1989, §22, N. 80). La regola vale sia nella previdenza obbligatoria sia in quella più estesa (art. 331a cpv. 1 e 331 b cpv. 1 CO, cfr. DTF 120 V 20 e 115 V 33).

                                         D'altra parte, nel caso in cui, come nella presente fattispecie, l’assicurato beneficia di una mezza rendita d’invalidità, giusta l'art. 15 OPP2 l’istituto di previdenza divide l’avere di vecchiaia in due parti uguali; la metà corrispondente alla parte d'incapacità lavorativa sarà trattata secondo l’art. 14 OPP2 (conto di vecchiaia dell’assicurato interamente invalido tenuto fino all’età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia); l’altra metà è assimilata all’avere di vecchiaia di un assicurato che esercita un’attività lucrativa a tempo completo e in caso di scioglimento del rapporto di lavoro è trattata secondo gli art. 3-5 LFLP. Lo scioglimento del rapporto di lavoro e, quindi, l'uscita dall'istituto di previdenza dà in altri termini luogo ad un caso di libero passaggio nella misura della parte "attiva", cioè corrispondente alla parte ancora valida.

                                         Secondo l’art. 2 LFLP (Prestazioni d'uscita)

"  l’assicurato che lascia l’Istituto di previdenza prima che insorga un caso di previdenza (caso di libero passaggio) ha diritto ad una prestazione d’uscita (cpv.1)."

"  la prestazione d’uscita è esigibile con l’uscita dall’istituto di previdenza e a partire da tale momento sulla stessa dev’essere versato un interesse di mora (cpv. 3)."

Gli art. 3-5 LFLP (applicabili sia alla previdenza obbligatoria che a quella sovraobbligatoria; cfr. l'art. 1 cpv. 2 LFLP; cfr. anche  DTF 127 V 321) elencano le diverse opzioni di utilizzazione della prestazione d’uscita, ossia il suo trasferimento al nuovo istituto di previdenza in cui è entrato l'assicurato (art. 3 LFLP), il suo mantenimento sotto un’altra forma (art. 4 LFLP e 10 OLP, polizza o conto di libero passaggio) o il pagamento in contanti per i motivi disposti dall’art. 5 LFLP (partenza dalla Svizzera, inizio d'attività indipendente, importo della prestazione d'uscita esiguo).

                                         In particolare l'art. 4 LFLP dispone quanto segue:

"  Mantenimento della previdenza sotto altra forma

1L'assicurato che non entra in un nuovo istituto di previdenza deve notificare al suo istituto di previdenza sotto quale forma ammissibile intende mantenere la previdenza.

2Senza questa notificazione, l'istituto di previdenza versa, al più tardi due anni dopo l'insorgere del caso di libero passaggio, la prestazione d'uscita, compresi gli interessi di mora, all'istituto collettore (art. 60 cpv. della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchia, i superstiti e l'invalidità; LPP).

3 Quando esegue il compito di cui al capoverso 2, l'istituto collettore agisce a titolo di istituto di libero passaggio per la gestione di conti di libero passaggio."

Nella variante contemplata dai cpv. 2 e 3 di tale disposto, l'istituto collettore apre un conto di libero passaggio, al quale non è comunque abbinata una ripresa della copertura assicurativa interrotta con l'uscita dall'istituto di previdenza (rispettivamente un mese dopo giusta l'art. 10 cpv. 3 LPP) (cfr. gli art. 4 cpv. 3 LFLP e art. 10 cpv. 3 OLP; cfr. Schöbi, Das Bundesgesetz über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenenund Invalidenvorsorge - ein Ueberblick, in AJP 12/94 p. 1505).            

In forza della delega contenuta all'art. 26 cpv. 1 della LFLP, il disciplinamento delle forme ammissibili di mantenimento della previdenza di cui all'art. 4 LFLP è affidato alla relativa Ordinanza sul libero passaggio del 3 ottobre 1994 (OLP).

                                         In particolare, l'art. 10 prevede:

"  Art. 10 Forme

1      La previdenza è mantenuta mediante una polizza o un conto di libero passaggio.

2      Per polizze di libero passaggio si intendono le assicurazioni di capitale o di rendite, comprese eventuali assicurazioni complementari per morte o invalidità, destinate esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza e stipulate:

  a.  presso un istituto assicurativo sottoposto a vigilanza assicurativa

ordinaria o presso un gruppo formato da istituti di questo genere; o

  b. presso un istituto assicurativo di diritto pubblico giusta l'articolo 67 capoverso 1 LPP5.

3      Per conti di libero passaggio si intendono i contratti speciali destinati esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza e stipulati con una fondazione che adempie le condizioni stabilite dall'articolo 19. Questi contratti possono essere completati con un'assicurazione invalidità o morte."                         

L'art. 13 OLP fissa l'entità e il tipo di prestazioni di vecchiaia, morte e invalidità,  l'art. 14 dispone che per il pagamento in contanti si applica per analogia l'art. 5 LFLP e l'art. 15 concerne i beneficiari per il mantenimento della previdenza (cfr. il consid. che segue).

                                         D'altra parte, con riferimento alla prestazione di libero passaggio, la Legge sulla Cassa pensioni __________, all'art. 7 prevede:

"  1L’assicurato ha diritto ad una prestazione di libero passaggio se il rapporto di lavoro è sciolto prima che si verifica un evento assicurato dalla Cassa.

2La prestazione di libero passaggio deve essere trasferita al nuovo istituto di previdenza.

Concessa la liquidazione di libero passaggio la Cassa è sciolta da ogni obbligo previdenziale.

3L'importo che non può essere trasferito ad un nuovo Istituto di previdenza è versato su un conto vincolato risparmio-previdenza bloccato a favore dell'assicurato presso un Istituto bancario.

(…)

5Il Consiglio di Stato fissa con regolamento l'ammontare della prestazione di libero passaggio, secondo i criteri stabiliti dalla LPP."

(…)

Giusta l'art. 5 (conti individuali prestazione di libero passaggio) del  Regolamento della Cassa pensioni __________ (Rcpd)

"  1La tenuta dei conti individuali di vecchiaia avviene in conformità agli art. 15 e 16 LPP. Sono applicabili inoltre le disposizioni previste dalla Sezione 3 dell'OPP2.

2Le norme previste dalla LFLP e dalle relative ordinanze sono applicabili per analogia.

(…)

5In caso di mancato trasferimento ad una nuova istituzione di previdenza, la prestazione di libero passaggio, compresi gli interessi, viene versata su un conto risparmio-previdenza vincolato, su indicazione dell'assicurato. È riservato il pagamento in contanti secondo le condizioni previste dall'art. 7 cpv. 6 Lcpd.

6Se l'avente diritto non fornisce istruzioni entro 6 mesi, la prestazione di libero passaggio viene versata all'istituto collettore (art. 4 LFLP)."

Infine, per il rimando generale contenuto all'art. 60a Lcpd, per quanto non previsto dalla legge fa stato la LPP.

                               2.3.   Nella fattispecie, come detto, il rapporto di lavoro di __________, già beneficiario di una mezza rendita d'invalidità della previdenza professionale a far tempo dal 1. novembre 1995, è stato sciolto mediante disdetta da parte del datore di lavoro con effetto dal 10 dicembre 1995 (doc. _).

                                         A questa data quindi, conformemente alle ricordate disposizioni legali, deve essere situata anche la sua uscita dall'istituto di previdenza, la quale, a sua volta, ha dato luogo ad un caso di libero passaggio nella misura della metà dell'avere di vecchiaia corrispondente alla parte di capacità lavorativa residua (cfr. il consid. 2.2. e i riferimenti).

Dalla documentazione all'inserto risulta che con riferimento alla metà dell'avere di vecchiaia corrispondente alla parte valida dell'attore la Cassa pensioni non ha proceduto né alla costituzione di un conto o di una polizza di libero passaggio, né  a trasferire, trascorsi sei mesi dall'uscita dalla Cassa, la prestazione d'uscita all'istituto collettore come prescrive l'art. 5 cpv. 6 Rcpd (in relazione con l'art. 4 cpv. 2 LFLP dianzi citato).

Dall'incarto prodotto risulta uno scritto pervenuto alla Cassa il 17 febbraio 1997 con il quale l'interessato comunica la sua intenzione di trasferirsi all'estero (doc. _). In data 4 aprile 1997 la Cassa ha quindi comunicato al rappresentante di __________ la possibilità di optare per il libero passaggio oppure di chiedere il mantenimento dell'assicurazione alla cassa mediante pagamento del relativo premio assicurativo (doc. _). In una risposta pervenuta alla Cassa il successivo 13 ottobre 1997, l'assicurato ha affermato di "accettare la proposta di non pagare l'assicurazione" (doc. _).

L'avere di vecchiaia (prestazione di libero passaggio) della parte attiva (50%), ammontante a fr. 66'982.15 al 9 dicembre 1995 (doc. _), è quindi rimasto presso la Cassa ed è stato gestito analogamente ad un conto di libero passaggio, il capitale iniziale essendo stato regolarmente aumentato con gli interessi legali e, quindi, in ossequio all'obbligo di fare in modo che la prestazione d'uscita dell'assicurato possa comunque venir utilizzata conformemente agli scopi nell'eventualità di un caso di previdenza (cfr. DTF 127 V 318 e 326).

Con decreto del  27 febbraio 1997 il giudice civile competente per la causa di divorzio dei coniugi __________ ne ha stabilito il blocco (doc. _).

Con lettera 4 giugno 1998 al pretore di __________, la Cassa ha comunicato che avendo l'assicurato rinunciato a mantenere l'assicurazione egli aveva diritto alla relativa prestazione di libero passaggio, per il cui trasferimento o versamento in contanti valeva l'art. 7 LCP (doc. _).

A seguito della morte di __________, avvenuta il 27 settembre 2000, la procedura di divorzio pendente tra i coniugi __________ è stata stralciata dai ruoli e, di conseguenza l'ordine di blocco degli averi previdenziali emanato il 27 febbraio 1997 è decaduto (cfr. doc. _). Nemmeno in questo momento, o successivamente, la Cassa ha ritenuto di procedere a trasferire all’Istituto collettore la prestazione d’uscita del defunto assicurato. E questo in manifesta violazione di quanto stabilito dall’art. 4 cpv. 2 LFLP e art. 5 cpv. 6 Rcpd citati al consid. 2.2. 

Nel seguito, tra le parti interessate è insorto il presente litigio avente per oggetto la ripartizione dell'avere di libero passaggio di sua spettanza tra la vedova e le due figlie minorenni.

                               2.4.   Litigiose sono in concreto le concrete modalità di devoluzione, e meglio quelle di divisione tra diversi beneficiari, di una prestazione di libero passaggio di un assicurato defunto.

Come anticipato al consid. 2.2., il disciplinamento delle forme ammissibili di mantenimento della previdenza è affidato all'Ordinanza sul libero passaggio del 3 ottobre 1994 (OLP; cfr. l'art. 26 LFLP). Per quanto in particolare attiene ai beneficiari per il mantenimento della previdenza, l'art. 15 OLP prescrive:

"  1  Sono considerati beneficiari per il mantenimento della previdenza:

  a.  in caso di sopravvivenza: gli assicurati;

  b.  in caso di decesso, nel seguente ordine:

      1.  i superstiti ai sensi della LPP, come anche il vedovo;

      2.  le persone fisiche cui gli assicurati hanno provveduto in modo sostanziale;

      3.  gli altri eredi legali, ad esclusione dell'ente pubblico.

2   Gli assicurati possono specificare nel contratto i diritti dei singoli beneficiari ed includere nella cerchia delle persone previste dal capoverso 1 lettera b numero 1 anche quelle del numero 2."

                                         L'OLP ha rimpiazzato l'Ordinanza del 12 novembre 1986 sul mantenimento della previdenza e del libero passaggio pur riprendendone taluni principi e assicurando in tal modo continuità nella prassi (cfr. in proposito il Bollettino della previdenza professionale dell'UFAS n. 30). Per quanto riguarda in particolare la definizione dei beneficiari nell'ambito del libero passaggio, l'art. 15 OLP ha sostanzialmente ripreso, con qualche elemento nuovo, il tenore dell'art. 6 della previgente ordinanza (Beneficiari) che recitava:

"  1  Sono considerate beneficiarie le seguenti persone:

  a.  in caso di sopravvivenza, chi riceve la previdenza;

  b.  in caso di decesso, le persone elencate nell'ordine seguente:

      1.  i superstiti, secondo gli art. 18 a 22 LPP;

      2.  gli altri figli, il vedovo e le persone sostanzialmente a carico di colui che riceverà la prestazione;

      3.  gli altri eredi.

2  L'assicurato può specificare nel contratto i diritti di ogni  beneficiario ed includere nella cerchia delle persone previste dal capoverso 1 lettera b numero 1 anche quelle del numero 2."

                                         Secondo gli art. 18segg della LPP i superstiti sono le vedove alle condizioni enumerate all'art. 19 LPP e gli orfani, vale a dire i figli del defunto sino al compimento dei 18 anni rispettivamente sino ai 25 anni se agli studi o invalidi per almeno due terzi (art. 20, 22 LPP).

                                         Per quanto concerne le prestazioni per superstiti previste dalla LPP, per l'art. 21 cpv. 1 la rendita a favore della vedova di un assicurato attivo ammonta al 60%, quella a favore degli orfani al 20% della rendita intera d'invalidità cui avrebbe avuto diritto l'assicurato (art. 21 cpv. 1); alla morte invece di un assicurato beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, la rendita per vedove ammonta al 60% e la rendita per orfani al 20% della rendita di vecchiaia o della rendita intera d'invalidità (art. 21 cpv. 2).

                                         La Lcpd prevede un regolamentazione analoga (art. 35segg Lcpd). In effetti, alla morte di un assicurato in attività, il coniuge superstite che assolve i presupposti dell'art. 36 ha diritto a una pensione vedovile corrispondente ai 2/3 (art. 37 cpv. 1 Lcpd), ogni orfano ad una pensione uguale al 20% (art. 40 cpv. 1 Lcpd) della percentuale della pensione di vecchiaia del defunto in base all'art. 22 cpv. 1 e 5 della legge. La rendita per il coniuge superstite di un pensionato corrisponde ai 2/3 (art. 37 cpv. 4 Lcpd), quella per gli orfani di un pensionato al 20% della pensione di vecchiaia o d'invalidità (art. 40 cpv. 1 Lcpd). 

                               2.5.   Per costante giurisprudenza federale, la legge va interpretata in primo luogo sulla base del suo testo letterale (DTF 121 V 60; DTF 119 V 429 cons. 5a; DTF 112 V 168, DTF 108 V 240).

                                         Se tuttavia il testo non è assolutamente chiaro oppure se sono possibili più interpretazioni, conviene ricercare qual è la vera portata della norma, desumendola da tutti gli elementi che vanno considerati e meglio dai lavori preparatori, dallo scopo della norma, dal suo spirito, così come dai valori sui quali si fonda o ancora tramite la relazione con le altre disposizioni legali (DTF 119 V 429 cons. 5a; 118 Ib 191 cons. 5; 117 V 109; Pratique VSI 1993 p. 3 cons. 3 e rif. ivi citati; DTF 116 II 415 cons. 5b, 527 cons. 2b e 578 con s. 2b; DTF 111 V 127 consid. 3b; DTF 110 V 122 consid. 2d:; DTF 107 V 215 consid. 2b).

                                         D'altra parte, secondo la giurisprudenza, si può derogare eccezionalmente dal senso letterale di un testo chiaro, tramite interpretazione, solo se vi sono ragioni obbiettive, ad esempio deducibili dai lavori preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla sistematica della legge, che permettono di presumere che il testo di legge non esprime il vero senso della disposizione in oggetto (Pratique VSI 2002 pag. 139 DTF 121 V 127; DTF 121 V 61; DTF 121 V 24; SVR 1996 EL Nr. 19 p. 55 consid. 4a; DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF 119 V 60; DTF 118 Ib 4452; VSI, 1993, p. 133; Pratique VSI 1933 p. 263; RAMI 1993 p. 132; DTF 117 V 109; DTF 117 V 45; 117 V 5; DTF 112 V 168; DTF 108 V 240 consid. 4b, c Imboden/Rhinow/Krähemann, Schweizerische Verwaltungs- rechtsprechung, no. 21b IV).

                                         L’interpretazione letterale non deve condurre a dei risultati manifestamente insostenibili ("zu offensichtlich unhaltbaren Ergebnissen"), che contraddirebbero la vera intenzione del legislatore (DTF 109 V 62 consid. 4; DTF 107 V 216 consid. 3b; DTF 105 V 44; RAMI 1984 N K 593 p. 228 consid. 2b).

Per la dottrina e la giurisprudenza è data una lacuna legislativa quando la legge non prevede una risposta (soddisfacente) ad una questione giuridica e una soluzione non risulta, appunto, neppure sulla base di un'interpretazione della legge, la quale risulta, quindi, incompleta (DTF 103 V 100).

Prima di ammettere l'esistenza di una lacuna bisognosa di essere colmata, bisogna tuttavia stabilire, mediante interpretazione della legge e in particolare valutando quale deve ragionevolmente essere stata la volontà del legislatore nella concreta evenienza (DTF 104 IB 271 e riferimenti), se la mancanza di una regolamentazione espressa non costituisca una cosciente risposta negativa del legislatore, un cosiddetto silenzio qualificato. Solo dopo avere evaso negativamente anche questo quesito si può parlare di una lacuna (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3. Aufl., pag. 46; vedi anche Häfelin/Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 4. Aufl., p. 41; DTF 125 V 11).

Sempre dottrina e giurisprudenza distinguono tra lacune autentiche e lacune improprie. Una legge contiene una lacuna autentica o propria, ovverosia non voluta dal legislatore, quando non fornisce una risposta ad una questione che la sua applicazione pone ineluttabilmente: a questa lacuna l'autorità amministrativa o giudiziaria deve porre rimedio, come se fosse il legislatore, secondo la regola generale dell'art. 1 cpv. 2 CCS, riferendosi in particolare alla ratio legis (DTF 125 V 11 e 12, DTF 112 V 53). Tale regola permette in futuro di trattare altri casi allo stesso modo e di evitare una disuguaglianza di trattamento tra gli assicurati (A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte 1994, p. 46). A differenza delle lacune proprie, che ostacolano l'applicazione di una norma, le lacune improprie consistono nella mancanza di una regola che sarebbe opportuno o persino necessario introdurre, in una risposta della legge materialmente insoddisfacente o quando l'applicazione della legge secondo il suo testo chiaro appare come un'applicazione insostenibile della legge dal punto di vista teleologico: in tal caso, l'autorità giudiziaria o amministrativa non può colmare la lacuna, poiché essa si sostituirebbe al legislatore disattendendo il principio della separazione dei poteri (DTF 127 V 41, 125 V 11 segg., 124 V 164, 275  e 307 consid. 4c, 122 V 98, 255 e 329, 121 V 176, 121 III 226, 119 V 255, 118 V 298; Häfelin/Müller, op. cit. pag. 195; Knapp, Précis de droit administratif, 4. Aufl., pag. 93; A. Grisel, Traité de droit administratif, pag. 95 e 127; Häfelin, Zur Lückenfüllung im öffentlichen Recht, in: Festschrift zum 70. Geburstag von Hans Nef, pag. 91 segg.).

La giurisprudenza ammette eccezionalmente la possibilità di colmare una lacuna impropria, quando le circostanze di fatto si sono modificate dopo l'emanazione di una legge, al punto tale che, sotto il profilo della politica legislativa, di certe realtà sociali o anche di esigenze puramente etiche, le disposizioni determinanti non appaiono più soddisfacenti e la loro applicazione può persino costituire un abuso di diritto ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 CCS. In questa evenienza l'art. 2 CCS può assumere una funzione correttiva e consentire al giudice di correggere la legge o di completarla e di colmare quindi in sostanza anche una lacuna impropria (DTF 120 III 134 consid. 3b).

Una parte della dottrina più recente tende, inoltre, in generale, a considerare le leggi amministrative in larga misura incomplete e quindi a completarle, dove esiste una necessità palese, invece di concludere, nel caso di mancanza di una disposizione, a favore di un'intenzione in tal senso del legislatore (ZBl 2/2001 p. 94 e dottrina citata). Pure la giurisprudenza del Tribunale federale ha fatto riferimento al concetto di incompletezza in contrasto con quanto pianificato ("planwidrige Unvollständigkeit"; cfr. ZBl citato).

                               2.6.   Ora, deve anzitutto essere precisato che l'applicazione, richiamata dalle parti, dell'art. 15 OLP alla fattispecie concreta può avvenire solo in via d'analogia, considerato come non ci troviamo di fronte né ad una polizza di libero passaggio né ad un conto di libero passaggio ai sensi dell'art. 10 OLP, ma ad un avere di libero passaggio rimasto in sospeso (malgrado quanto prescritto dagli art. 4 cpv. 2 LFLP e art. 5 cpv. 6 Rcpd) presso l'istituto di previdenza cui era affiliato l'assicurato sino al momento della cessazione dell'attività lavorativa. L'analogia è indicata in difetto di una specifica normativa (di diritto cantonale o federale) e considerato come l'avere di libero passaggio di __________ rimasto presso la convenuta sia stato gestito analogamente ad una prestazione collocata su un conto di libero passaggio (cfr. consid. 2.3.; cfr.  parimenti il Tribunale cantonale ginevrino in una sentenza del 30 giugno 1998 in re V., A/91/98 pubbl. in SJ 1999 pag. 298 n. 106,  XXV, XXVI; cfr. anche implicitamente l'UFAS nello scritto  1. novembre 2002 alla Cassa, doc. _)

                                         Nella specie, __________ è uscito dall'istituto di previdenza prima della sua morte (cfr. consid. 2.3.) ed è quindi divenuto lui medesimo beneficiario della prestazione di libero passaggio secondo l'art. 15 cpv. 1 lett. a OLP. Dal momento del suo decesso beneficiari della medesima sono diventati, conformemente al cpv. 1 lett. b cifra 1 della medesima disposizione, le vedova e le due figlie minorenni. D'altra parte, non risulta che lo scomparso abbia formulato qualsivoglia disposizione regolante la suddivisione del suo capitale previdenziale tra i suoi eredi ai sensi dell'art. 15 cpv. 2 OLP.

                                         Ora, l'art. 15 cpv. 1 lett. b OLP stabilisce in modo chiaro quali persone e in quale ordine sono da considerare beneficiari dell'avere di libero passaggio di un assicurato defunto, ma non disciplina le modalità di ripartizione della stessa tra più beneficiari della medesima categoria. In questa misura la norma risulta incompleta, la soluzione non risultando in effetti nemmeno sulla base di un'interpretazione della normativa.

                                         La giurisprudenza, chiamata ad applicare l'art. 15 OLP, non ha finora avuto occasione di esprimersi sulle modalità di ripartizione ai beneficiari di una prestazione di libero passaggio di un assicurato defunto. La dottrina, dal canto suo, si limita a sottolineare l'assenza di una regolamentazione in tal senso.

                                         In una sentenza del 24 aprile 2003 il TF, confermando e precisando la sua giurisprudenza, ha statuito che le prestazioni della previdenza professionale (obbligatoria e sovraobbligatoria) non rientrano nella successione e non sottostanno nemmeno alla riduzione. Lo stesso vale per le prestazioni di libero passaggio che vengono pagate ai beneficiari designati dall'art. 15 OLP, nell'ordine previsto da quest'ultima norma (DTF 129 III 305segg., cfr. anche DTF 116 V 222 consid. 2, 115 II 246). In quell’occasione la massima Corte federale ha avuto modo anche di precisare che l'art. 15 OLP è applicabile sia alla previdenza obbligatoria che a quella sovraobbligatoria e si fonda su una base legale sufficiente regolando la questione dei beneficiari in modo esaustivo. 

Va ancora rilevato che in una sentenza del 18 novembre 1997 pubblicata in SZS 1999 p. 236 il TFA, chiamato a statuire sulla divisione dell’avere di vecchiaia accumulato da un’assicurata dopo la sua morte tra il coniuge superstite (R) e la madre della scomparsa (A.M.), ha affermato quanto segue:

"  c)   Héritiers légaux de U.M., le recourant et la partie A.M. sont, conformément au règlement de la Fondation, tous les deux bénéficiaires de la part du capital-épargne constituée par les contribuions de l'employée. Comme il n'existe pas de règle permettant de procéder à la répartition de ces montants, il incombe au juge de compléter la réglementation contractuelle. En l'absence de dispositions légales supplétives, il ne peut le faire qu'en recherchant ce que les parties seraient convenues de bonne foi si elles avaient envisagé l'hypothèse non réglée; il s'inspire de l'économie du contract et de son but, et tient compte de l'ensemble des circonstances (ATF 107 II 149 consid. 3 et les références; RSAS 1994 2002 consid. 3c).

Comme on l'a vu, la disposition de l'article 12.2.1.1 du règlement ne prévoit pas l'exclusion par le groupe de survivants auquel le capital est dévolu des autres groupes (art. 12.2.1.2). Le cercle des bénéficiaires y est plus large; il y a possibilité d'y inclure des héritiers testamentaires. Dès lors, et pour autant que le but de prévoyance soit rempli, ce qui est le cas en l'espèce, il apparaît que, raisonnablement, les parties auraient convenu d'un concours à pars égales des bénéficiaires lorsqu'il s'agit du conjoint survivant et des parents. Il s'ensuit que la part du capial-épargne constituée par les contributions de la travailleuse décédée, avec les intérêts sur les capitaux de la Fondation jusqu'au jour de leur paiement (art. 5 et 12.2.1.1 du règlement) sera attribuée pour moitié à R. et pour moitié à A.M."

                                         Dal canto suo, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) non ha avuto modo finora di pronunciarsi su questo specifico tema nei suoi commenti all'art. 15 OLP (cfr. in particolare il Bollettino della previdenza professionale del 5 ottobre 1994, n. 30). Nello scritto 15 giugno 2004 inviato al giudice delegato nell'ambito della presente vertenza, l'UFAS, rilevato come sulla questione la giurisprudenza non si sia ancora pronunciata, si è limitato a riprendere il tenore dell'art. 15 OLP specificando che a suo avviso qualora l'assicurato come nella fattispecie concreta - non abbia disposto altrimenti, bisognerà procedere ad una divisione in parti uguali tra la vedova e ciascuno dei figli del defunto (cfr. 1.11.). 

Il Prof. Thomas Koller si è occupato da vicino dell'art. 15 OLP in un contributo pubblicato nel 1995, nel quale, esposta e illustrata la nuova normativa entrata in vigore il 1. gennaio 1995, ha evidenziato come la stessa sia silente circa le modalità di divisione tra i singoli beneficiari di una delle categorie previste dall'art. 15 cpv. 1 lett. b OLP (T. Koller, Die neue Begünstigtenordnung bei Freizügigkeitspolicen und Freizügigkeitskonti - Ein verkannter Handlungbedarf in einem Milliardengeschäft?, AJP 6/1995, pag. 740segg, cfr. pag. 742).

Il medesimo autore, in uno studio elaborato nel febbraio 1997 sul tema dei rapporti tra previdenza, diritto di famiglia e diritto successorio, esprimendosi più particolarmente sui diritti dei superstiti verso istituti di libero passaggio e, quindi, sull'art. 15 OLP, ha nuovamente segnalato la mancanza di una normativa che regoli la suddivisione di un avere di libero passaggio tra più beneficiari (T.Koller, Familienund Erbrecht und Vorsorge, Studienheft der Zeitschrift Recht 4/1997, Berna, pag. 25).

La mancanza di un siffatto disciplinamento all'art. 15 OLP (o in altra disposizione) è pure stata segnalata da Rose-Marie Umbricht-Maurer (Auszahlung von Guthaben aus der zweiten und dritten Säule, SJZ 92/1996, pag. 345seg.).

Nel caso dell’Istituto collettore - cui l’art. 4 cpv. 2 LFLP (e nel caso particolare l’art. 5 cpv. 6 Rcpd) demanda il compito di ricevere e gestire gli averi di libero passaggio di assicurati che alla cessazione dell’attività lavorativa non impartiscono, nei due anni seguenti, istruzioni sulla destinazione da dare alla loro prestazione d’uscita - il relativo Regolamento sulla tenuta di conti di libero passaggio della Fondazione istituto collettore LPP al suo art. 7 prevede quanto segue:

"  Art. 7    Persone aventi diritto

1  Ha diritto al versamento delle prestazioni di vecchiaia la persona assicurata.

2  Indipendentemente dal diritto successorio, in caso di decesso della persona assicurata prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ai sensi dell'articolo 13 cpv. 1 LPP, le seguenti persone hanno diritto al capitale disponibile nell'ordine e nella misura seguenti:

    a.    i superstiti conformemente alla LPP nonché il vedovo; se la persona assicurata lascia più figli aventi diritto alla rendita, si provvede alla ripartizione a favore di ciascuno, tenendo in considerazione il numero di anni interi mancanti al raggiungimento dei 18 anni di età di ognuno;

    b.    le persone fisiche sostenute in misura preponderante dalla persona assicurata hanno diritto al capitale in parti uguali;

    c.    i figli della persona assicurata che non hanno diritto a una rendita per orfani hanno diritto al capitale in parti uguali;

    d.    gli altri eredi legali, ad eccezione degli enti pubblici, hanno diritto al capitale sulla base delle rispettive quote ereditarie.

3  La persona assicurata ha la facoltà di modificare, mediante dichiarazione scritta all'Istituto collettore, la ripartizione delle quote e di estendere il gruppo degli aventi diritto di cui al cpv. 2, lettera a, alle persone indicate al cpv. 2, lettera b."

Richiesta dal TCA sui criteri di divisione di una prestazione di libero passaggio in caso di decesso dell’avente diritto (XXV), in data 11 novembre 2004 la Fondazione istituto collettore LPP, Amministrazione conti di libero passaggio, ha affermato quanto segue:

"  Conformemente all'art. 7 cap. 2 concernente la ripartizione del libero passaggio secondo la LPP in un caso di decesso, le persone avente il diritto ad un versamento sono:

Vedova/o                       2/3                    Figli minorenni            1/3

Oppure i figli apprendisti/studenti o se sono invalidi.

La ripartizione dell'1/3 ai figli si basa sulla calcolazione della data di morte del genitore e la data di nascita del figlio, il motivo di questo è che i figli minorenni più sono giovani e più hanno diritto al versamento del capitale di libero passaggio, perché sono più bisognosi di denaro per vivere.

L'esempio da lei fatto è:

Capitale di libero passaggio                                                                               CHF      90'000.00

Vedova 2/3                                                                                               CHF       59'994.00

              data di decesso      2004.11.11

figlio 1:   data di nascita        2004.01.10

                                                    0.10.01 (mancano 17 anni fino ai 18)   

                                                                                                   17            CHF       18'217.9

              data di decesso      2004.11.11

figlio 2:   data di nascita        1998.08.08                            

                                                    6.03.03 (mancano 11 anni fino ai 18)

                                                                                                               11                CHF      11'788.10

                                                                                                                28

e lo stesso discorso vale anche per i figli che stanno studiando, cioè, al posto di fare il calcolo fino a 18 anni si fa il calcolo fino a 25 anni.

Attualmente non siamo ancora in grado di darle, ulteriori informazioni, riguardante il cambiamento dell'art. 7 del nostro regolamento."

                                         Da ultimo non è superfluo aggiungere che la 1a. revisione della LPP (che entrerà in vigore il 1. gennaio 2005; cfr. RU del 6 aprile 2004, pag. 1677segg.) non ha apportato alcuna modifica all'art. 15 OLP né chiarificazione al problema oggetto del presente contendere. La LPP, che subirà delle modifiche importanti in relazione alle prestazioni per superstiti (cfr. i nuovi art. 18 e 19 LPP, quest'ultimo prevedente il diritto alla rendita anche per i vedovi), conterrà comunque un nuovo art. 20a che permetterà, a determinate condizioni, di includere le persone conviventi tra i beneficiari del diritto alle prestazioni per superstiti. Tale norma avrà il seguente tenore:

"  Art. 20a     Altri beneficiari

1L'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento, oltre agli aventi diritto secondo gli art. 18 e 20 i seguenti beneficiari di prestazioni per superstiti:

a. le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dall'assicurato, o la persona che ha ininterrottamente convissuto con lui negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;

b. in assenza dei beneficiari di cui alla lettera a, i figli del defunto che non adempiono alle condizioni di cui all'art. 20, i genitori o i fratelli e le sorelle;

c. in assenza dei beneficiari di cui alle lettere a e b, gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici, nella proporzione:

   1. dei contributi pagati dall'assicurato;

   2. del 50% del capitale di previdenza.

2 Non sussiste alcun diritto a prestazioni per i superstiti secondo il capoverso 1 lettera a se il beneficiario riceve una rendita vedovile."

                               2.7.   Deve innanzitutto essere escluso che il legislatore abbia scientemente tralasciato di regolare le modalità di ripartizione di un avere di libero passaggio tra più beneficiari di una delle categorie previste dall'art. 15 cpv. 1 lett. b OLP. Non ci si trova in altre parole di fronte ad un cosiddetto silenzio qualificato. In effetti, la normativa regolante i beneficiari per il mantenimento della previdenza rappresenta una soluzione introdotta in conformità alla volontà del legislatore che si rileva tuttavia imperfetta e quindi incompleta nella misura in cui non fornisce una risposta ad una questione - quella dei criteri di ripartizione tra diversi beneficiari della medesima categoria - che la sua applicazione pone ineluttabilmente.

In simili condizioni, nell'assenza di un disciplinamento sulle modalità di ripartizione dell'avere di libero passaggio di un assicurato defunto tra più beneficiari di una delle categorie previste dall'art. 15 cpv. 1 lett. b OLP e, in particolare, della categoria di cui all'art. 15 cpv. 1 lett. b cifra 1, deve essere ravvisata una lacuna propria che questo TCA è autorizzato a colmare secondo l'art. 1 cpv. 2 CCS come se fosse il legislatore e, quindi, nel rispetto dei principi della previdenza professionale, segnatamente dello scopo perseguito dalla prestazione di libero passaggio e della tutela riservata dalla legge ai superstiti (cfr. il consid. 2.5.).

                               2.8.   Questo Tribunale, dopo approfondito esame della tematica di diritto, sulla base delle considerazioni che seguono, deve giungere alla conclusione che la divisione della prestazione d'uscita del defunto __________ deve essere ripartita tra la vedova e le due figlie minorenni nelle modalità stabilite dalla Cassa pensioni, vale a dire in misura proporzionale all'ammontare delle prestazioni previdenziali di cui sono beneficiarie le tre superstiti. 

                                         Va avantutto premesso che lo scopo che si prefigge la prestazione di libero passaggio è quello di mantenere la previdenza acquisita in materia di previdenza obbligatoria e facoltativa sino al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro e, quindi, garantire il proseguimento del tenore di vita precedente dopo la cessazione dell'attività lavorativa (cfr. Messaggio concernente la LPP del 19 dicembre 1975, FF 1976 pag. 209).

                                         D'altra parte, l'avere di libero passaggio del secondo pilastro acquisito da un assicurato non si basa sulla volontarietà, ma soggiace all'obbligo legale e al conseguente vincolo del capitale al prescritto mantenimento della previdenza. Pur costituendo una prestazione previdenziale suis generis, anche la prestazione di libero passaggio fa parte della previdenza professionale in senso ampio, i capitali di libero passaggio avendo di regola una funzione di "passaggio" nel senso che sono primariamente destinati al finanziamento della prestazione d'entrata nel nuovo istituto di previdenza nell'eventualità del cambiamento del posto di lavoro (DTF 129 III 312; cfr. anche Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge,  Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Basilea 1998, pag. 38).

                                         Ora, se l'assicurato e avente diritto ad una prestazione di libero passaggio decede lasciando il coniuge o figli minori o agli studi (o altre persone per le quali egli provvedeva al mantenimento) la sua morte genera di regola una classica situazione previdenziale, che rende necessario che il capitale previdenziale lasciato dal defunto assicurato venga loro devoluto. Proprio sulla base di questa considerazione, segnatamente per non vanificare gli obiettivi che si prefigge la previdenza professionale quale segnatamente quello di garantire all'assicurato o ai suoi superstiti l'adeguato mantenimento del tenore di vita precedente (cfr. in proposito Koller, in Recht, op. cit. p. 24), come ricordato sopra la massima Corte federale ha statuito che le prestazioni di libero passaggio della previdenza obbligatoria e sovraobbligatoria non rientrano nella successione e non sottostanno nemmeno alla riduzione (DTF 129 III 305). 

                                         Questo principio previdenziale fondamentale ha manifestamente determinato anche la regolamentazione dei beneficiari del mantenimento della previdenza professionale all'art. 15 cpv. 1 lett. b OLP, il quale fissa l'ordine degli aventi diritto "a cascata" dando priorità alle persone che secondo la generale esperienza più dipendono dal sostentamento dell'avente diritto deceduto e, quindi, in prima linea e ad esclusione di ogni altro, il coniuge superstite e i figli minorenni o agli studi (cfr. A. Reber und T. Meili, Todesfalleistungen aus über- und ausserobligatorischer beruflicher Vorsorge und Pflichtteilsschutz, in SJZ 1992 pag. 123).

                                         In effetti, il diritto della previdenza professionale (così come del resto anche le altre assicurazioni sociali) - a differenza per esempio di quello successorio che si basa esclusivamente su un sistema di parentela e sul principio del trasferimento del patrimonio alla generazione seguente a prescindere dalle esigenze previdenziali dei superstiti - persegue lo scopo di tutelare i bisogni previdenziali non solo degli assicurati medesimi ma anche dei loro superstiti, ai quali deve essere possibilmente garantita un'adeguata compensazione della perdita di sostegno accusata con la morte dell'assicurato e, quindi, il mantenimento del livello di vita anteriore (cfr. in proposito T. Koller, in Recht, op. cit., p.22 e 24; cfr. in proposito R. E. Aebi-Müller, Freizügigkeitsguthaben aus überobligatorischer beruflicher Vorsorge sind nicht pflichtteilsrelevant, ZBJV Band 139, 2003, pag. 515; cfr. anche T. Koller, L'ordre des bénéficiaires des deuxième et troisième piliers, Rapport à l'attention de l'OFAS del 28 aprile 1998, n. 18/98, pag. 5, 37; cfr. anche A. Reber und T. Meili, op. cit. in SJZ 1992 pag. 123).

                                         Ora, questo scopo trova espressione nella regolamentazione dei diritti previdenziali dei superstiti (art. 18segg. LPP; cfr. A. Reber und T. Meili, op. cit. in SJZ 1992 pag. 123). A questi ultimi la legge riserva un trattamento differenziato  laddove agli art. 18 segg. LPP prevede a favore della vedova (anche divorziata) prestazioni maggiori di quelle garantite agli orfani (cfr. l'art. 21 LPP citato al consid. 2.4. che precede).

                                         Il privilegio riservato dal diritto previdenziale (e in generale dal diritto delle assicurazioni sociali) al coniuge superstite per rapporto ai discendenti deriva non da ultimo dalla considerazione per la quale le prestazioni previdenziali ai superstiti possono essere considerate come un prolungamento dell'obbligazione d'assistenza che si devono vicendevolmente gli sposi (Koller, Rapport à l'attention de l'OFAS del 28 aprile 1998, op. cit., pag. 6, 26).

                                         Non è superfluo evidenziare che anche l'art. 2 dell'Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute del 13 novembre 1985 (OPP 3), che regola i beneficiari, dispone che dopo la morte dell'intestatario della previdenza sono considerate beneficiari, nell'ordine, il coniuge superstite e poi, in assenza di un coniuge superstite, i discendenti nonché le persone al cui mantenimento il defunto sovveniva in modo determinante, i genitori, i fratelli e le sorelle e, da ultimo, gli altri eredi. In quest'ambito quindi la volontà di privilegiare il coniuge superstite rispetto agli altri eredi, figli inclusi, è espressa chiaramente.

                                         Tale privilegio trova pure incondizionata espressione nel Regolamento sulla tenuta dei conti di libero passaggio della Fondazione istituto collettore LPP citato per esteso al consid. 2.6. che precede.

                                         Sulla base di tali considerazioni, visto anche il tenore dell'art. 15 cpv. 1 lett. b cifra 1 OLP che fa espresso riferimento al disciplinamento legale dei diritti dei superstiti ("i superstiti ai sensi della LPP"; cfr. il tenore dell'art. 6 della previgente ordinanza nel quale il rimando ai criteri di quantificazione delle prestazioni di cui agli art. 18segg. LFLP era ancor più esplicito: "i superstiti, secondo gli art. 18 a 22 LPP", cfr. sopra consid. 2.4.), questo Tribunale ritiene che la medesima regolamentazione dei diritti dei superstiti vada applicata, per analogia e "mutatis mutandis", alla definizione dei singoli diritti dei beneficiari di un avere di libero passaggio di un assicurato defunto. In assenza di altro disciplinamento regolamentare - come in concreto -, agli stessi spetta quindi un diritto proporzionale all'ammontare delle rendite per superstiti cui hanno diritto conformemente alle disposizioni legali (art. 18segg LPP) e regolamentari (in concreto art. 36segg. Lcpd). Solo in tal modo viene garantito, a mente di questa Corte, il rispetto dei principi previdenziali a tutela dei superstiti ispirati al bisogno di assistenza degli stessi e, quindi, un'applicazione uniforme all'intero ambito previdenziale.

                               2.9.   Visto quanto precede, deve essere respinta la domanda formulata dalle attrici __________ e __________ intesa alla ripartizione della prestazione di libero passaggio del defunto __________ in ragione di un terzo ciascuno tra le tre eredi. Come esposto sopra, questo giudice, chiamato a colmare una lacuna nella legge secondo l'art. 1 cpv. 2 CCS e in particolare a completare la regolamentazione, lacunosa, di cui all'art. 15 cpv. 1 lett. b cifra 1 OLP (mentre che il tema può in questa sede restare aperto per quanto concerne le altre cifre dell'art. 15 cpv. 1 lett. b), ritiene che la soluzione seguita dalla Cassa convenuta sia quella più rispettosa degli obiettivi che si prefigge il diritto della previdenza professionale. 

Parimenti va respinta la pretesa della vedova __________ che pretende in via principale l'attribuzione dell'intera prestazione di libero passaggio del defunto marito ad esclusione delle sue due figli minorenni essendo in manifesta contraddizione con l'ordinamento dei beneficiari previsto chiaramente ed esaustivamente dall'art. 15 cpv. 1 lett. b cifra 1 OLP (cfr. anche DTF 129 III 313). 

A titolo abbondanziale si rileva infine che a mente di questo Tribunale va pure esclusa una ripartizione dell'avere di libero passaggio tra gli eredi di cui all'art. 15 cpv. 1 lett. b cifra 1 OLP secondo il diritto successorio, rilevato innanzitutto come per la giurisprudenza la prestazione di libero passaggio esuli dalla massa successoria (DTF 129 III 305). Inoltre, secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di decesso di un assicurato gli aventi diritto non acquisiscono verso l'istituto di previdenza del defunto una pretesa fondata sul diritto successorio (iure hereditorum) ma un diritto originario (iure proprio) conferito loro direttamente dalla legge (cfr. gli art. 18-22 LPP o l'art. 15 OLP) o dal regolamento dell'istituto di previdenza (cfr. SZS 1999 p. 238; DTF 116 V 222; T. Koller, op. cit. in Recht, p. 24 e 27).

Fatte queste premesse, ribadito altresì come gli scopi cui ispira il diritto successorio siano differenti da quelli perseguiti dall'ordinamento previdenziale (cfr. consid. 2.8.; cfr. anche T. Koller, op. cit. in Recht, p. 21), un'applicazione, seppur analogica, di regole divisorie di diritto ereditario non appare in questo contesto indicata (cfr. STFA del 18 novembre 1997 in re R., B 29/96 citata nel Boll. dell'UFAS n. 56, pag. 22).

                             2.10.   Considerato come nella fattispecie fra le parti non siano litigiosi l'ammontare della prestazione di libero passaggio da dividere né, in quanto tali, i calcoli operati dalla Cassa per dividere la stessa in misura proporzionale all'ammontare della prestazioni per superstiti di cui sono beneficiarie le parti in causa, la prestazione controversa andrà divisa nelle modalità previste dalla Cassa nella sua determinazione del 19 dicembre 2003 e nella risposta di causa del 10 marzo 2004 (XII) e, quindi, nella misura di fr. 56'991 a favore di __________ e di fr.  17'094 ciascuna a __________ e __________ n, oltre agli interessi.

Ne discende la reiezione della petizione.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione é respinta.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

_PINT1 rappr. da: RAPP4  

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

34.2004.8 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.11.2004 34.2004.8 — Swissrulings