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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.09.2005 34.2004.54

6 settembre 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·641 parole·~3 min·2

Riassunto

rETTIFICA - STCA 25 luglio 2005 inc. 34.2004.54

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 34.2004.54   bs/td

Lugano 6 settembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

vista la petizione del 25 ottobre 2004 interposta da

AT 1  

contro  

1. Istituto di previdenza professionale dipendenti Comune di CV 1 2. CO 1 rappr. da: RA 1     in materia di previdenza professionale

e ora sull’istanza tendente alla rettifica del dispositivo della sentenza del TCA del 23 luglio 2005

ritenuto che,                   

                                     -   con sentenza 23 luglio 2005, intimata il giorno seguente, il TCA ha parzialmente accolto la petizione 25 ottobre 2005 di AT 1 nel senso di riconoscere all’assicurata il diritto ad una rendita intera d’invalidità dal 1° settembre 1999 sino al raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria (1° ottobre 2004) erogata dalla Fondazione collettiva della CO 1 (dispostivo no.1); 

                                     -   con istanza 4 agosto 2005 la citata Fondazione ha chiesto la rettifica del dispositivo 1 della citata sentenza, facendo presente che le rendite d’invalidità devono essere erogate dall’Istituto previdenza professionale dipendenti Comune di (Istituto previdenziale di CV 1) a decorrere dal 1° gennaio 2000, motivando:

"  Nel dispositivo 1 il Tribunale ritiene come unica debitrice della rendita d'invalidità la Fondazione collettiva LPP della CO 1. È però pacifico che la previdenza professionale dei dipendenti del comune di CV 1 è stata assunta integralmente (as­sicurazioni passive come quella dell'attrice comprese) dal nuovo Istituto previdenza professionale dipendenti Comune di CV 1 (convenuto 1), che corrisponde effet­tivamente le rendite all'attrice dal 1 ° gennaio 2000 (cfr. cifra 8 della risposta di causa del 15.12.2004). La Fondazione collettiva LPP della CO 1 aveva continuato a corrispondere le rendite in corso dopo lo scioglimento del contratto di previdenza fino al 31 dicembre 1999 a nome e per incarico dell'Istituto previdenza professionale dipen­denti Comune di CV 1, ma senza intendere assumere il debito nei confronti dell'at­trice. Questo è provato dal fatto che le rendite versate dalla convenuta 2 all'attrice dopo lo scioglimento del contratto di affiliazione sono state addebitate all'istituto previdenza professionale dipendenti Comune di AT 1, vera debitrice delle stesse. Per difficoltà di lingua, la convenuta non si è visibilmente espressa chiaramente nel suo scritto del 12 aprile 2005."

                                     -   interpellato dal TCA, con lettera 1° settembre 2005 l’Istituto previdenziale di CO 1 ha fatto sapere di non avere particolari osservazioni da sottoporre (XVLVII), mentre il 2 settembre 2005 l’attrice ha dichiarato di accogliere la rettifica (XLVI);

                                     -   pertanto con la succitata lettera 12 aprile 2005 al TCA la Fondazione convenuta non intendeva assumersi volontariamente l’erogazione della rendita d’invalidità dopo il trasferimento, avvenuto il 1° gennaio 2000, degli obblighi previdenziali all’Istituto previdenziale professionale di CV 1;

                                     -   tale passaggio risulta essere incontestato, avendo l’Istituto previdenziale professionale di CV 1 continuato a versare all’assicurata la rendita d’invalidità dal 1° gennaio 2000;

                                     -   di conseguenza, visto anche l’assenso della parti, il dispositivo in questione dev’essere rettificato in virtù di un principio procedurale federale, a cui il diritto cantonale è subordinato (DTF 99 V 64; Gossweiler, Die Verfügung im Sozialversicherugsrecht, Berna 1983, p.199; Kieser, Bundesgesetz über die AHV, Zurigo 1996, p. 253; Rumo-Jungo, Die Instrumente zur Korrektur der Sozialversicherungsverfügung, in: Schaffauser/Schlauri (Hrsg.), Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, St. Gallen 1996, p. 292; cfr. Art. 145 OG);

decreta                         

                                   1.   Il dispositivo n. 1 della sentenza 23 luglio 2005 è rettificato come segue:

                                   "1.- La petizione è parzialmente accolta nel senso che AT 1 ha diritto ad una rendita intera d’invalidità dal 1° settembre 1999 sino al raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria (1° ottobre 2004), erogata dalla Fondazione collettiva LPP della CO 1, __________, rispettivamente dall’Istituto previdenza professionale dipendenti Comune di CO 1 a partire dal 1° gennaio 2000”.

                                         Invariati rimangono per contro gli altri punti del dispositivo.

                                   2.   Non si percepiscono né tasse né spese.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                                                               Il presidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Daniele Cattaneo

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