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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.07.2005 34.2004.54

25 luglio 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,000 parole·~25 min·5

Riassunto

applicazione del termine di 5 anni di prescrizione ad una rendita intera d'invalidità con effetto retroattivo dal momento in cui l'assicuratore LPP ha saputo dell'aumento del grado d'invalidità,modifica che l'assicurato doveva tempestivamente notificare al primo. Vedi pure rettifica disp. 35.2004.54

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 34.2004.54   BS/ss

Lugano 25 luglio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni  

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 25 ottobre 2004 di

AT 1  

contro  

1. Istituto previdenza professionale dipendenti Comune di     __________, __________ 2. CO 1 rappr. da: RA 1     in materia di previdenza professionale

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   AT 1, classe ____________, sino al 30 aprile 1997 è stata alle dipendenze del Comune di __________ in qualità di ausiliaria di pulizie (allg. V, doc. 1). Dal 1° gennaio 1985 il Comune di __________ era affiliato per la previdenza professionale presso la Fondazione collettiva CO 1 (in seguito: Fondazione). L’ultimo rinnovo del contratto di adesione risale al 1° gennaio 1993 (allg. XIII, doc. 2).

                                         Il contratto previdenziale è stato poi disdetto per la fine del 1999 e gli impegni, sia per le persone attive che quelle al beneficio di prestazioni previdenziali, sono stati assunti dall’Istituto di previdenza professionale dei dipendenti del Comune di __________ (in seguito: Istituto previdenziale di __________).

                               1.2.   A seguito del riconoscimento da parte dell’AI di una mezza rendita d’invalidità con effetto dal 1° ottobre 1995 (allg. I, doc. A4), mediante comunicazione 15 ottobre 1995 la Fondazione ha riconosciuto all’assicurata, oltre all’esonero del pagamento dei premi nella misura del grado d’incapacità al guadagno, una rendita d’invalidità del 50% dal 1° ottobre 1995 per fr. 4'910 annui (allg. XIII, doc. 6). Nel 1999 la prestazione è stata adeguata all’evoluzione dei prezzi (allg. XIII/doc. 9).

                               1.3.   Ricevuta dal Comune di __________ la comunicazione dello scioglimento del rapporto di lavoro con l’assicurata (allg. XIII, doc. 11), la Fondazione ha in seguito determinato la prestazione di uscita (allg. XIII, doc. 12), utilizzata per il finanziamento di una polizza di libero passaggio presso la RA 1, società gerente della Fondazione (allg. XIII, doc. 13). Quest’ultima ha continuato a versare la rendita d’invalidità.

                               1.4.   Con lettera 23 agosto 2004 la RA 1 ha avvisato l’assicurata dell’imminenza scadenza al 1° ottobre 2004, per raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria, della polizza di libero passaggio e chiesto ragguagli sulle modalità di versamento del capitale accumulato di fr. 13'423.— (allg. XIII, doc. 14).

                               1.5.   In data 23 settembre 2004 si è svolto un incontro tra l’assicurata, sua figlia, i rappresentanti del Comune di __________ e della RA 1 in merito alla situazione previdenziale della prima. Con lettera 24 settembre 2004 all’ex datore di lavoro, con copia per conoscenza al signor __________ della RA 1, AT 1 ha reso noto la decisione 23 febbraio 1998 con cui l’Ufficio AI le ha aumentato, in sede di revisione della rendita, il grado d’invalidità all’80%, con effetto dal 1° gennaio 1997 (allg. XIII, doc. 15).

Di conseguenza, in data 18 ottobre 2004 la RA 1 ha richiamato dall’Ufficio AI l’incarto dell’assicurata al fine di decidere sull’eventuale aumento della rendita del secondo pilastro (allg. XIII, doc. 16).

                               1.6.   Con petizione 25 ottobre 2004 al TCA AT 1 ha chiesto:

"  In riferimento alla vostra lettera del 7 ottobre 2004 relativa al pensionamento per anzianità, a titolo cautelativo, in attesa di una risposta alla nostra richiesta di rivalutazione della rendita LPP d'invalidità percepita, presento regolare ricorso.

In allegato trasmetto copia della documentazione inviata all'Istituto di previdenza professionale dei dipendenti del Comune di __________ e all'Istituto RA 1 di __________, ai quali è stato espressamente richiesto di rivedere la rendita LPP d'invalidità fin'ora versata nella misura del 50%, anziché dell'80% come da decisione dell'AI del 23.2.98, retroattiva al 1.1.1997, e il conseguente pensionamento.

In relazione a quanto esposto chiedo quindi pure la revisione e la rettifica della rendita di vecchiaia che sarà versata a partire dal 1. ottobre 2004." (doc. I)

Interpellata dallo scrivente Tribunale, con lettera 2 novembre 2004 l’attrice ha precisato quanto segue:

"  In riferimento al vostro scritto 28 ottobre 2004, confermo che la petizione è diretta sia contro l'Istituto previdenza professionale del Comune di __________ sia contro l'Istituto RA 1 di __________.

Entrambe gli istituti, chiamati a gestire il capitale del mio secondo pilastro, non hanno provveduto ad adeguare la rendita LPP versata, dopo decisione AI di una rendita invalidità riconosciuta all'80%.

Inizialmente mi era stata riconosciuta una rendita invalidità da parte dell'AI al 50%, in seguito è stata emessa una decisione retroattiva al 1.1.1997 dove mi riconoscevano una rendita invalidità dell'80%.

Da parte mia chiedo a entrambi gli Istituti di provvedere alla correzione della mia rendita LPP, retroattivamente, e alla conseguente rendita di pensionamento."

(doc. III)

                               1.7.   Con risposta 18 novembre 2004 l’Istituto previdenziale di __________, dopo aver ricordato che l’attrice è stata alla dipendenze del Comune di __________ sino al 30 aprile 1997, ha fatto presente:

"  Per quanto riguarda l'aspetto previdenziale comunichiamo che per i dipendenti incaricati, come nel caso della signora AT 1, la previdenza professionale era assicurata da un contratto di previdenza concluso con la compagnia RA 1 (ex CO 1). Sulla base delle prime decisioni dell'AI la RA 1 ha riconosciuto una rendita di invalidità corrispondente al 50%. Per la rimanente parte attiva del 50%, al momento delle dimissioni della signora AT 1, ha riconosciuto una prestazione di libero passaggio per un ammontare complessivo di fr. 10'488.-, che è giunto a scadenza il 1° ottobre 2004.

Nel corso dell'anno 2000 il contratto con la compagnia RA 1 è stato disdetto e la globalità degli impegni, sia per le persone attive sia per quelle al beneficio di prestazioni previdenziali, è stato trasferito all'Istituto di previdenza professionale dei dipendenti del Comune di __________.

Nel caso concreto, a partire dal 1° gennaio 2000, le prestazioni di invalidità precedentemente stabilite e versate sono state riprese dal nostro Istituto.

Nel caso concreto, sollevato con la petizione, riteniamo in primo luogo di fare riferimento alle decisioni che vorrà adottare la RA 1 visto che gli elementi fondamentali della fattispecie e la calcolazione degli importi, sia della rendita di invalidità sia della prestazione di libero passaggio, sono stati effettuati dalla RA 1 stessa e non dal nostro Istituto." (doc. V)

                               1.8.   Con lettera 25 novembre 2004 AT 1 ha rilevato quanto segue:

"  Mi riferisco alla petizione contro l'Istituto di CV 1 del Comune di __________ e all'Istituto RA 1.

Ho ricevuto la decisione da parte dell'Istituto di Cassa Pensione RA 1, che trasmetto in allegato (allegato 1), i quali mi versano retroattivamente solo fino al 1.9.1999 la differenza della rendita (ossia al rimanente 50%).

Non sono d'accordo con questa nuova decisione. Ritengo che loro mi debbano pagare a partire dal 1.1.1997, data del riconoscimento retroattivo da parte dell'AI di un grado di invalidità dell'80% (allegato 2 - dalla quale era già scaduto l'anno di carenza al riguardo potete richiamare l'incarto AI).

L'errore (cioè non aver provveduto a cambiare il grado di invalidità dal 50% all'80% della rendita Cassa Pensione) è stato causato da loro visto che avevano nel mio incarto copia della decisione AI all'80%, come da documentazione esposta durante il colloquio avuto in data 23.09.2004 presso gli Uffici del Municipio di __________ con il signor __________ (vedi allegato no. 3).

Chiedo che il Tribunale statuisca che l'Istituto di cassa Pensione paghi la rendita intera a partire dal 1.1.1997, data alla quale sono stata riconosciuta invalida all'80% dall'AI (la decisione dell'AI era datata 23.2.1998 e veniva riconosciuta in maniera retroattiva al 1.1.97 anche tenuto conto se del caso della sovraassicurazione).

Si ha l'impressione, che le grosse amministrazioni che ricevono dagli Uffici AI, per quanto di loro competenza le decisioni in maniera di rendita AI, invece di reagire approfittano dell'incompetenza della gente comune come me per poi alla fine guadagnarci sopra. Vista questa situazione, che ritengo a dir poco, strana, chiedo che l'Istituto Cassa Pensione mi paghi anche gli interessi di ritardo." (doc. VII)

                                         Tale scritto è stato trasmesso alle due parti convenute per presentare delle osservazioni.

                               1.9.   Con risposta di causa, la Fondazione, per essa la società gerente RA 1, ha dettagliatamente elencato la cronistoria della vertenza, osservando fra l’altro:

"  L'azione è stata proposta in un momento palesemente inopportuno. Infatti, l'attrice, contravvenendo al proprio obbligo d'informazione ai sensi dell'art. 7 (1) del regolamento, ha informato soltanto a fine settembre 2004 le istituzioni di previdenza interessate in merito a un aumento del grado d'invalidità subentrato nel 1998 e, nonostante nessuna delle parti convenute avesse contestato l'obbligo di versare le prestazioni, l'attrice non ha atteso l'esito dei chiarimenti prima di presentare l'azione. Nell'ambito della fattispecie descritta, l'attrice avrebbe dovuto, tuttavia, essere consapevole del fatto che la sua richiesta implicava la riattivazione della parte passiva con effetto retroattivo a sei anni e che nel frattempo il suo datore di lavoro era passato a un'altra istituzione di previdenza. Doveva inoltre essere verificato se l'aumento del grado d'invalidità indicato fosse riconducibile alla stessa causa come quella che ha cagionato l'invalidità parziale sussistente (cfr. giurisprudenza del TFA relativa all'art. 23 LPP) e era necessario liquidare la polizza di libero passaggio esistente (cfr. art. 3 cpv. 2 LFLP). Per suddetti motivi decade qualsiasi diritto dell'attrice a spese processuali.

Al momento attuale l'azione è da ritenersi priva di oggetto, avendo la convenuta 3 corrisposto, con effetto retroattivo, le rendite esigibili per l'aumentato grado d'invalidità fino al 30 settembre 2004 (cfr. allegati 17) e versando probabilmente la convenuta 1 l'intera rendita di vecchiaia regolarmente dal 1° ottobre 2004. L'attrice ha pertanto ottenuto quanto richiesto con l'azione, ossia un adeguamento delle prestazioni della previdenza professionale al grado d'invalidità riconosciuto dall'AI a partire dall'aumento del grado d'invalidità al 1° gennaio 1997 - tenuto tuttavia conto del fatto che la convenuta 3 si appella alla prescrizione delle singole rendite giunte a scadenza prima del 1° settembre 1999 (cinque anni prima della comunicazione dell'aumento del grado d'invalidità).

Per giustificare la prescrizione invocata, la convenuta 3 rimanda alla sentenza del TFA del 4 agosto 2000 (B/99), in cui il Tribunale federale ritiene che il termine di prescrizione di cui all'art. 41 LPP, analogamente ai termini di prescrizione di cui agli artt. 60 e 127 CO, inizia a decorrere indipendentemente dal fatto che l'avente diritto sia a conoscenza dell'esistenza del proprio diritto alla rendita e non soltanto dalla data della decisione retroattiva degli organi dell'Assicurazione federale per l'invalidità." (doc. XIII)

                                         Per questi motivi essa ha chiesto lo stralcio dai ruoli della lite, eventualmente la reiezione della petizione.

                             1.10.   Con replica 22 dicembre 2004 AT 1, contestando l’applicazione del termine di prescrizione da parte della Fondazione, ha ribadito la richiesta di versamento di una rendita intera LPP a partire dal 1° gennaio 1997:

"  Ribadisco il fatto che tutto il problema si è venuto a creare non perché io non abbia informato le Istituzioni interessate, come citato al capitolo IV In diritto cpv. 12, nello scritto della RA 1, ma per loro negligenza nella gestione del caso. Infatti, io ho informato del cambiamento della decisione AI (dal 50% all'80%) il mio referente, ossia il Municipio di __________, che per me era il mio Istituto di Cassa Pensione (perché mio datore di lavoro e perché colui che mi ha sempre gestito le questioni di Cassa Pensione). A prova di ciò potete visionare gli allegati delle copie della documentazione delle decisioni AI in loro possesso, e a voi trasmesse.

Il problema qui è che l'informazione non è passata tra di loro (cioè Istituto di previdenza professionale dipendenti Comune di CV 1 e la RA 1). Ritengo quindi sia un caso di grave negligenza amministrativa e di responsabilità.

Da parte mia ho reagito subito appena mi sono accorta di questo LORO errore. Ora vengo ritenuta io la persona responsabile di quanto da loro mal gestito?! E mi si dice che ormai si può tornare indietro di soli 5 anni e che il resto è caduto in prescrizione?!

Ritengo che la negligenza non sia dovuta ad una mia manchevolezza, pertanto il periodo di prescrizione non è in questo caso applicabile.

Inoltre sempre nel cpv. 12 punto IV delle osservazioni RA 1 si cita che io non ho atteso l'esito dei chiarimenti prima di presentare l'azione. Ma io ho reagito al momento che mi è giunta la lettera da parte dell'Istituto di previdenza professionale il quale mi comunicava la rendita di vecchiaia alla quale avrei avuto diritto e se non fossi stata d'accordo avrei avuto un termine di 30 gg. per presentare ricorso. L'azione è stata da me presentata all'ultimo momento a titolo cautelativo, visto che non avevo ricevuto nessuna notizia in merito alla mia segnalazione di errore e onde evitare che alla fine qualcuno mi dicesse che ormai era troppo tardi per chiedere la rettifica di tutto in quanto trascorso il termine di 30 giorni. Ecco perché mi sono rivolta al Tribunale cantonale per aiutarmi nella questione." (doc. XV)

                             1.11.   Con duplica 18 gennaio 2005 la Fondazione ha ribadito di esser stata informata dell’aumento del grado d’invalidità solo nel settembre 2004, facendo presente:

"  Le convenute 2 e 3 non sono in grado di verificare l'affermazione dell'attrice, che sostiene di aver informato prima il datore di lavoro. D'altronde l'attrice non indica nessuna prova.

Al ricevimento della prima rendita di previdenza non adeguata dopo l'asserita informazione del datore di lavoro spettava all'attrice di segnalare alla convenuta 2 - da cui aveva ricevuto le rendite la nuova decisione dell'ufficio dell'AI, tanto più che era tenuta a farlo secondo il regolamento (art. 7). Dato che l'attrice non ha intrapreso alcun atto interruttivo della prescrizione e che è rimasta inattiva fino al settembre del 2004, almeno le prestazioni scadute prima del 1° settembre 1999 sono prescritte (cfr. punti 12 e 13 della risposta di causa)." (doc. XVII)

                             1.12.   Il 3 marzo 2004 l’Istituto previdenziale di __________ ha duplicato, osservando:

"  a)     Facciamo riferimento al contenuto dei documenti da noi prodotti

b)     In base alle nostre verifiche e accertamenti non risulta che l'assicurata abbia formalmente richiesto la modifica delle prestazioni legate alla percentuale di invalidità che peraltro avrebbe dovuto essere richiesta direttamente alla CO 1 che aveva originariamente determinato l'importo della rendita di invalidità (vedi allegato 1)

c)     A nostro avviso il fatto che ci sia stata inviata la copia di una decisione dell'Assicurazione Invalidità che ne modificava una precedente, non poteva essere da noi interpretato quale formale richiesta da parte dell'interessata alla CO 1 per la modifica della percentuale di invalidità." (doc. XXI)

                             1.13.   Il TCA ha chiesto delle informazioni alla Fondazione in merito al passaggio previdenziale all’Istituto di __________ (XXII), ricevendo risposta il 12 aprile 2005 (XXX).

                                         Lo scrivente Tribunale ha poi richiesto dall’Ufficio AI l’incarto aperto a nome dell’attrice (XXXII).

                                         Infine, il TCA si è rivolto all’Istituto previdenziale di __________ (XXXVIII), ricevendo con scritto 9 giugno 2005 le informazioni richieste (XXXIX).

                                         Le parti hanno potuto prendere posizione in merito ad ogni singolo accertamento eseguito.

                                         in diritto

                               2.1.   Con la petizione in oggetto AT 1 ha postulato il versamento di una rendita d’invalidità intera, richiesta che a cui la Fondazione ha dato seguito a questa richiesta in corso di causa, riconoscendo detta prestazione previdenziale con tale retroattivo dal 1° settembre 1999 (allg. XIII, doc. 17).

Nonostante il trasferimento della previdenza professionale, con effetto al 1° gennaio 2000, all’Istituto previdenziale di __________, con scritto 12 aprile 2005 al TCA la Fondazione ha comunque confermato che continua a versare la prestazione in questione "a nome e per conto dell’Istituto previdenza professionale dipendenti Comune di __________ "(XXX).

                                         Vista l’acquiescenza, con risposta di causa 25 novembre 2004 la Fondazione ha sostenuto che la lite debba essere stralciata dai ruoli.

A tal proposito va osservato che, in ambito della previdenza professionale di fronte alla giurisdizione cantonale, torna applicabile la massima d’ufficio (SZS 1990 p. 268). Tale principio impone al Giudice di provvedere a riunire gli elementi di prova necessari, se ciò gli è possibile senza troppa difficoltà (SZS 1990 p. 155).

                                         Va poi rilevato che l'acquiescenza - come la transazione - non vincola il giudice, il quale è tenuto ad esaminarla alla stregua di una proposta fatta al tribunale di giudicare nel senso voluto dalle parti (EVGE 1968 pag. 117). In tal caso il giudice non può limitarsi a stralciare la causa dai ruoli ma deve esaminare la conformità della soluzione proposta ai fatti e al diritto e decidere se concedere o meno il proprio consenso (SZS 1994 p. 231; DTF 104 V 165; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: BJM 1989 pag. 28; Baer, Die Streiterledigung durch Vergleich im Schadenersatzverfharen nach Art. 56 AHVG, in: SZS 2002 pag. 430ss, 433).

Nel caso in esame, se da una parte la Fondazione, conformemente ai fatti e alle norme applicabili, ha rettamente ammesso il diritto dell’attrice a prestazioni più elevate (rendita intera d’invalidità invece della precedente mezza rendita), rimane tuttavia ancora controversa la questione a sapere (cfr. gli scritti del 25 novembre 2004,V e del 22 dicembre 2004, XV), se la rendita intera del secondo pilastro deve essere versata con effetto dal 1° gennaio 1997, momento dell’aumento del grado d’invalidità all’80% stabilito dall’Ufficio AI con decisione 23 febbraio 1998 (allg. XIII, doc. 15) o soltanto successivamente. La Fondazione, facendo presente di aver saputo solo nel mese di settembre 2004 dell’aumento del grado d’invalidità, ha invece opposto il termine quinquennale di prescrizione, motivo per cui ha erogato la rendita unicamente dal 1° settembre 1999.

L’attrice contesta l’applicazione della prescrizione poiché la Fondazione, rispettivamente il suo datore di lavoro, ben prima del mese di settembre 2004 era venuta a conoscenza dell’aumento del grado di rendita.

                                         In simili condizioni la causa non può essere stralciata dai ruoli.

                               2.2.   Il 1. gennaio 2005 è entrata in vigore la 1a revisione della LPP, la quale ha modificato numerose disposizioni.

                                         In proposito deve essere precisato che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le relative norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze giuridiche (DTF 130 V 329; DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 10 settembre 2003 nella causa C., B 28/01).

                                         La fattispecie in esame avendo quindi per oggetto l’eventuale versamento della rendita intera dal 1° gennaio 1997 e visto che gli eventuali effetti giuridici sono temporalmente collocabili anteriormente al 1° gennaio 2005, non sono di conseguenza applicabili le disposizioni di diritto materiale della 1. revisione della LPP, bensì quelle valide fino al 31 dicembre 2004 (STFA del 26 novembre 2003 nella causa J., U 158/03; STFA del 24 maggio 2004 nella causa M., C 205/03 consid. 1).

                               2.3.   Per quanto concerne il tema della prescrizione, per l'art. 41 cpv. 1 v. LPP i crediti che riguardano contributi o prestazioni periodici si prescrivono in cinque anni, gli altri in dieci anni. Gli articoli 129 a 142 del Codice delle obbligazioni sono applicabili (cfr. RDAT I-1995 p. 232; SZS 1997 p. 562). Tale norma si applica sia agli istituti di diritto pubblico che di diritto privato, tuttavia solo alla previdenza obbligatoria (art. 49 cpv. 2 LPP; DTF 127 V 317; A Maurer, Bundessozial-versicherungsrecht, Basilea 1994, p. 220; H. M. Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, Berna 1985, p. 104 N 20). Nella previdenza sovraobbligatoria e preobbligatoria, in difetto di una prescrizione regolamentare (DTF 127 V 318), sono applicabili gli art. 127 e 128 CO che contemplano un’analoga regolamentazione (SVR 1995 BVG Nr. 43 p. 129 consid. 5b; DTF 117 V 332; Riemer, op. cit., pag. 104 n. 20).

                                         A proposito delle prestazioni periodiche - quale è la rendita d'invalidità l’art. 131 CO prevede che la prescrizione delle rendite vitalizie e di simili prestazioni periodiche comincia per l'intero credito alla scadenza della prima prestazione arretrata (cpv. 1). Prescritto l'intero credito sono prescritte anche le singole prestazioni (cpv. 2).

                                         La prescrizione comincia quando il credito è esigibile (art. 130 cpv. 1 CO).

                                         Per quanto quindi attiene alla rendita d’invalidità ciascuno degli arretrati si prescrive in cinque anni dall’esigibilità del credito in applicazione dell’art. 130 cpv. 1 CO, mentre la pretesa principale ("Rentenstammrecht") nel termine ordinario di dieci anni dalla scadenza della prima prestazione arretrata, conformemente all’art. 131 cpv. 1 CO (DTF 124 III 451 consid. 3b; DTF 117 V 332 consid. 4; DTF111 II 501; STFA non pubblicata del 4 agosto 2000 in re X., B 9/99; SVR 1996 BVG n. 63 p. 187 consid. 4a; SVR 1995 BVG Nr. 43 p. 129 consid. 5b; SZS 1997 p. 562; 1994 p. 270; Riemer, op. cit., pag. 104 n. 20).

                                         Secondo la giurisprudenza, per l’inizio della prescrizione non è determinante la decisione dell’AI, ma la nascita del diritto in base alla legge e al regolamento (STFA del 5 giugno 2001 in re B., B 6/01, 4 agosto 2000 in re H., B 9/99).

                                         Infine, per l'art. 135 CO

"  La prescrizione è interrotta:

1. mediante riconoscimento del debito per parte del debitore, in specie mediante il pagamento di interessi o di acconti e la dazione di pegni o fideiussioni;

2. mediante atti di esecuzione, azione od eccezione aventi un giudice od un arbitro, e così pure mediante insinuazione nel fallimento o citazione avanti l’ufficio di conciliazione".

                                         Il Regolamento applicabile in concreto non contempla alcuna regolamentazione in materia di prescrizione rendendo quindi applicabile la normativa legale sopra descritta (allg. XIII, doc. 3).

                               2.4.   Nella già citata sentenza del 4 agosto 2000 il TFA ha stabilito che il diritto alla pretazione era prescritto in quanto l’assicurato non l’aveva fatto valere entro il termine di 10 anni. In tale contesto l’Alta Corte ha sottolineato:

" C'est également en vain que les recourants invoquent le moyen tiré de l'abus de droit, au motif que l'intimée aurait «dolosivement incité (l'assuré) à ne pas agir avant l'expiration du délai légal» en taisant l'inapplicabilité de l'art. 15 ch. 1 de son règlement aux prestations obligatoires. Il est vrai que selon la jurisprudence rendue à propos des art. 127 à 142 CO, le débiteur commet un abus de droit en se prévalant de la prescription, non seulement lorsqu'il amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais aussi lorsque, sans dol, il a un comportement qui incite celui-ci à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de prescription et que, selon une appréciation raisonnable, fondée sur des critères objectifs, ce retard paraît compréhensible (cf. ATF 113 II 264 consid. 2e p. 269 et les références citées). Il est également exact que des considérations du même ordre se déduisent, en droit public, du principe de la bonne foi (Grisel, Traité de droit administratif, p. 662; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6ème éd., p. 205). Dans la mesure toutefois où feu X.________ était assisté d'un mandataire professionnel censé connaître la jurisprudence (cf. ATF 118 V 77, 117 II 566), les recourants ne sauraient soutenir que l'assuré ignorait l'inapplicabilité de l'art. 15 ch. 1 du règlement de la CPC au régime de la prévoyance obligatoire. Au demeurant, si l'intéressé n'a accompli aucun acte interruptif de prescription en temps utile, ce n'est pas pour s'être fié, comme l'affirment les recourants, au délai d'attente dedeux ans prévu à l'art. 15 ch. 1 du règlement; car si tel avait été le cas, il n'aurait pas manqué d'interrompre la prescription quinquennale, au plus tard en 1994. En réalité, la passivité de l'assuré résulte de la négligence dont il a fait preuve dans le suivi de son dossier : ainsi, c'est l'intimée qui, quatre ans après qu'elle eut été informée du dépôt d'une demande de rente AI, a dû interpeller le mandataire de feu X.________ le 20 septembre 1993 pour connaître l'issue de cette procédure; par ailleurs, ce n'est que le 23 mars 1995, soit près de 18 mois plus tard, qu'une copie de la décision de rente de l'AI a ététransmise à la CPC; enfin, alors que la créance en prestations n'était pas encore prescrite à cette date et  que l'intimée tardait à prendre position, l'assuré et son mandataire n'ont pas jugé utile d'interrompre la prescription par l'un des moyens prévus par la loi à l'art. 135 CO, mais se sont contentés de relancer àquelques reprises la Rentenanstalt, surtout après le mois de février 1997. Dans ces conditions, on ne voit pas ce qu'il y a d'abusif dans le fait d'invoquer la prescription survenue le 1er mai 1997. Le moyen est manifestement infondé.” (STFA inedita 4 agosto 2000, B 9/99, consid. 4b).

                               2.5.   Nel caso in esame, la Fondazione ha applicato il termine di prescrizione quinquennale calcolato a ritroso dal momento in cui è venuta a conoscenza dell’aumento del grado d’invalidità, ossia la ricezione dello scritto 24 settembre 2004 dell’attrice (allg. XIII,

                                         doc. 15). AT 1 sostiene invece di aver a suo tempo informato sia il proprio datore (Comune di __________) che l’Istituto previdenziale di __________ dell’aumento del grado d’invalidità, motivo per cui non si tratta di un suo errore, ma piuttosto di negligenza da parte delle succitate autorità che non hanno informato la Fondazione di tale modifica. Implicitamente dovrebbe dunque valere come momento d’interruzione della prescrizione quello in cui l’assicurata ha fornito tale informazione.

Nelle osservazioni 3 marzo 2005 l’Istituto previdenziale di __________ ha ammesso di aver ricevuto una copia della decisione dell’AI, facendo presente che "non poteva essere da noi interpretato quale formale richiesta da parte dell’interessata alla CO 1 per la modifica della percentuale d’invalidità" (XXIbis).

                                         In merito a questa circostanza, il TCA ha posto al succitato Istituto previdenziale le seguenti domande (XXXVIII), il quale ha risposto in data 9 giugno 2005 (XXXIX):

"  1)   Da chi avete ricevuto copia della decisione dell’Ufficio AI del

      23 febbraio 1998 che ha modificato il grado d’invalidità?

Non siamo in grado di sapere con certezza da chi ci è stata inviata copia della decisione dell'Ufficio AI del 23 febbraio 1998 che peraltro ci è giunta senza alcuna lettera accompagnatoria. Potrebbe essere sia dall'Ufficio cantonale dell'assicurazione invalidità sia dal Comune di __________ tramite la sua agenzia comunale AVS.

2)   Esattamente quando avete ricevuto tale decisione? (Se disponibile, p.f. allegare la prova documentale).

Non abbiamo copia della busta indicante una data precisa, presumibilmente nel corso del mese di marzo 1998 considerato che la decisione AI data del 23 febbraio 1998.

3)   Per quale motivo non avete comunicato alla CO 1 la modifica del grado d’invalidità, visto che il 19 agosto 1996 avete informato il menzionato istituto previdenziale della mezza rendita erogata con decisione 9 agosto 1996 dell’Ufficio AI (cfr. allegato no.2)?

Non era competenza del nostro Istituto decidere né se l'interessata avesse diritto alla rendita pensionistica né tantomeno stabilirne la percentuale. La dipendente AT 1, a quel momento non era più nostra assicurata e pertanto inscritta nei nostri incarti.

Per la parte attiva (50%) ci erano state comunicate le dimissioni con effetto 30 aprile 1997 (vedi copia lettera del 6 maggio 1997 allegata); la parte inattiva era stata regolata nel 1996 direttamente da parte della CO 1 la quale aveva chiaramente indicato alla signora AT 1 (vedi lettera 22.111.1996 allegata in copia) che ogni cambiamento di incapacità di guadagno doveva essere immediatamente comunicata direttamente alla CO 1."

                                         Dunque, verosimilmente nel mese di marzo 1998 l’Istituto previdenziale di __________ è venuto a conoscenza della decisione 23 febbraio 1998 dell’Ufficio AI di aumento del grado d’invalidità di AT 1.

                                         Ora, il menzionato Istituto, rispettivamente il datore di lavoro (Comune di __________), non erano tenuti a trasmettere copia della decisione dell’Ufficio AI alla Fondazione. Da un lato, con effetto 30 aprile 1997 l’attrice non era più dipendente presso il Comune di __________ e quindi non era affiliata per la parte attiva alla succitata Fondazione (allg. XIII, doc. 11). Dall’altro, al momento della ricezione della decisione dell’AI la questione previdenziale relativa alla parte inattiva dell’attrice (invalidità) era stata assunta dalla stessa Fondazione, la quale dal 1996 versa, con effetto retroattivo dal 1° ottobre 1995, una mezza rendita d’invalidità. Va poi evidenziato che all’art. 7 del regolamento previdenziale, nel tenore valido al momento dei fatti, è espressamente stabilito che le persone assicurate sono tenute ad informare la Fondazione il mutamento del grado d’invalidità (allg. XIII, doc. 3 pag. 7). Di questa circostanze l’assicurata è stata del resto resa edotta con la comunicazione 22 novembre 1996 della Fondazione con cui le è stata riconosciuta la mezza rendita d’invalidità ("La preghiamo di notificarci ogni cambiamento di questa incapacità di guadagno immediatamente. Prestazioni accordate di troppo dopo la data di modifica dovranno essere rimborsate", allg. XIII, doc. 8). Pur ritenendo che l’attrice, come da lei assunto nella replica del  22 dicembre 2004 al TCA (XV), abbia considerato in buona fede il Municipio di __________ rispettivamente l’Istituto previdenziale di __________ (e quindi non la Fondazione), quali suoi referenti per le questioni inerenti il secondo pilastro, resta il fatto che essa, facendo uso della diligenza dovuta in questa circostanza, avrebbe dovuto segnalare subito a medesimi enti (datore di lavoro e Istituto previdenziale di __________) la non avvenuta ricezione della rendita intera del secondo pilastro. Essa lo ha invece fatto solo nel settembre 2004, ossia dopo oltre sei anni dalla decisione 23 febbraio 1998 dell’Ufficio AI.

In conclusione, non potendo addebitare alla Fondazione alcuna negligenza, tantomeno di aver abusivamente fatto ricorso all’istituto della prescrizione (cfr. in merito: DTF 113 II 264 consid. 2e citato nella menzionata STFA inedita 4 agosto 2000, B 9/99, consid. 4b riportata al consid. 2.4) e costatato che in casu non vi è stato alcun atto interruttivo della prescrizione (cfr. consid. 2.3), l’assicurata ha diritto ad una rendita d’invalidità intera dal 1° settembre 1999.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione è parzialmente accolta nel senso che AT 1 ha diritto ad una rendita intera d’invalidità dal 1° settembre 1999 sino al raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria (1° ottobre 2004), erogata dalla Fondazione collettiva CO 1.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

34.2004.54 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.07.2005 34.2004.54 — Swissrulings