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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.06.2005 34.2004.5

13 giugno 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·14,350 parole·~1h 12min·2

Riassunto

richiesta di una rendita di invalidità; gli istituti di previdenza convenuti negano di esserne i debitori con riferimento al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa determinante; accertamento di tale momento e condanna della Cassa al pagamento

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 34.2004.5   FC/td

Lugano 13 giugno 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 29 gennaio 2004 di

AT 1  

contro  

1. Cassa pensioni CV 1 2. CV 2   in materia di previdenza professionale  

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   AT 1, nato nel __________, dal 1. agosto 1995 è stato assunto alle dipendenze del Comune di __________ come operaio comunale. Ai fini dell'attuazione della previdenza professionale dei propri dipendenti il datore di lavoro era affiliato alla Cassa pensioni CV 1 (in seguito: Cassa pensioni), presso la quale AT 1 è stato di conseguenza assicurato dal 1. agosto 1995.

                                         Nel corso del 1998 AT 1 ha manifestato problemi di natura psichica (depressione, ansia, nervosismo) che sono poi sfociati in un tentativo di suicidio il 28 ottobre 1998 con conseguente ricovero ospedaliero protrattosi dapprima sino al 23 dicembre 1998 e in seguito, a causa di un nuovo tentamen con abuso di farmaci e alcool, nuovamente dal 30 dicembre 1998 sino al 9 gennaio 1999. In seguito egli ha continuato la psicoterapia, associata a terapia medicamentosa, nella forma del “day ospital”, seguito dal dott. __________, specialista in psichiatria. A seguito di un nuovo tentamen, l’interessato è stato nuovamente ospedalizzato dal 4 all’11 febbraio 1999.  Dal 21 febbraio 1999 i medici curanti, che avevano in precedenza certificato un’inabilità lavorativa a far tempo dal 28 ottobre 1998, hanno ritenuto il paziente nuovamente abile al lavoro.

                               1.2.   Con effetto dal 1. gennaio 1999 il Comune di __________, disdetto il contratto d’affiliazione con la Cassa pensioni CV 1, ai fini dell’attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti si è affiliato alla CV 2. AT 1 è stato ammesso nel nuovo istituto di previdenza con una riserva, valida sino al 1. gennaio 2004 e limitata alle prestazioni sovraobbligatorie, riferita “alla causa dell’incapacità di lavoro esistente al 1. gennaio 1999” (doc. 4).    

                               1.3.   Tornato al lavoro dal 21 febbraio 1999, AT 1 il 1. giugno 1999 ha avuto una ricaduta delle patologie psichiatriche di cui era portatore venendo nuovamente ricoverato sino al 18 giugno seguente e in seguito ancora dal 24 giugno al 10 luglio 1999. I medici ne hanno certificato l’incapacità lavorativa totale sino al 30 luglio 1999, in seguito parziale (del 25%) sino alla fine di settembre 1999. Il 17 luglio 1999, a seguito di un nuovo episodio acuto, AT 1 è stato nuovamente ospedalizzato sino al 20 luglio 1999.

                                         Dalla fine di settembre 1999 AT 1 ha ripreso l’attività  lavorativa pur continuando a seguire una terapia ambulatoriale di sostegno presso la dott.ssa __________, psichiatra a quel tempo attiva alle dipendenze dell’__________.  

                               1.4.   In data 27 giugno 2000 l’interessato ha subito una nuova ricaduta con ennesimo tentamen e relativa incapacità lavorativa completa sino al 18 luglio 2000 e parziale (25%) fino al 14 settembre 2000. In data 19 agosto 2000 AT 1 è stato nuovamente protagonista di una ricaduta acuta con ricovero ospedaliero.

                                         Dal 14 settembre 2000 egli ha ripreso l’attività lavorativa alle dipendenze del Comune di __________ sino al 21 ottobre 2000 quando è stato nuovamente ricoverato in ospedale per un tentamen. L’incapacità lavorativa totale attestata sino al 10 dicembre 2000 è poi divenuta parziale (50%) dal 10 dicembre 2000 sino al 10 dicembre 2001.

                                         A seguito di un ulteriore peggioramento delle condizioni di AT 1, con effetto dal 29 luglio 2003 l’incapacità lavorativa è ridivenuta completa in modo duraturo e l’interessato ha definitivamente interrotto l’attività lavorativa con effetto dalla medesima data. Sino al mese di dicembre 2001 l’interessato ha beneficiato delle indennità giornaliere dell’assicurazione malattia collettiva stipulata dal Comune, nella misura della sua incapacità lavorativa. Dal 1. ottobre 2003 il Comune di __________ ha sospeso l’erogazione dello stipendio.

                               1.5.   In data 18 luglio 2001 AT 1 ha presentato istanza all'assicurazione invalidità tendente all'assegnazione di prestazioni per adulti, in quanto affetto da "depressione, ansia, nervosismo” indicando che il danno alla salute esisteva dal 1998 (cfr. atti AI).               

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, con provvedimento del  24 aprile 2002 l'Ufficio AI (UAI) ha accolto la domanda e accertato un grado d’inabilità lavorativa del 50% a far tempo dal 1.ottobre 2000 e, di conseguenza, riconosciuto al richiedente una mezza rendita a decorrere dal 1. ottobre 2001.

                               1.6.   AT 1 si è in seguito rivolto all’istituto di previdenza presso il quale era affiliato a dipendenza dell’attività lavorativa svolta per il Comune di __________. RA 1, in rappresentanza della CV 2, ha negato la concessione della chiesta rendita invitandolo a rivolgersi all’istituto previdenziale presso il quale era assicurato nell’ottobre 1998, vale a dire nel momento in cui, secondo la decisione dell’AI, aveva avuto inizio l’incapacità lavorativa all’origine dell’invalidità (doc. A/2-4).

                                         Dal canto suo, la Cassa pensioni CV 1 ha pure rifiutato l’erogazione delle prestazioni ritenendo responsabile per la concessione delle stesse la RA 1 e invitando l’assicurato a rivolgersi al TCA (doc. A/1).

                               1.7.   In data 29 gennaio 2004 AT 1 ha presentato petizione al TCA nei confronti sia della Cassa pensioni CV 1 sia della RA 1 tendente “all’ottenimento delle prestazioni della previdenza professionale a seguito del passaggio al beneficio delle prestazioni dell’Assicurazione invalidità” (I).

                                         A motivazione della propria richiesta ha fatto valere:

"  (...)

Fatti e diritto

1.   A contare dal l'agosto 1995 sono stato assunto alle dipendenze del Comune di __________ in qualità d'operaio comunale.

2.   All'epoca, il Comune di __________ era affiliato alla Cassa pensione CV 1, per l'assicurazione delle prestazioni previdenziali a norma della LPP.

3.   Durante l'autunno del 1998 il mio stato di saluto ha iniziato ad alterarsi. Il mio sistema nervoso, in particolare, ha iniziato a recarmi problemi tant'è che la mia capacità lavorativa ne ha risentito in modo progressivo.

4.   Con effetto al 1° gennaio 1999, il Municipio di __________ ha deciso di stipulare un nuovo contratto, per le prestazioni LPP, con la società assicurativa RA 1, formulando disdetta del rapporto assicurativo con la Cassa pensioni CV 1.

5.   RA 1, al momento della sottoscrizione del contratto, pretese da me la sottoscrizione dell'accettazione di una riserva d'assicurazione, nel caso in cui la malattia, accentuandosi, fosse divenuta causa d'invalidità.

6.   Firmato l'atto, divenni assicurato della RA 1, alla quale pagai i contributi LPP fino al momento della cessazione totale della mia attività, il 30 settembre 2003.

7.   Ora, passato al beneficio delle prestazioni dell'Assicurazione invalidità a contare dal 1. ottobre 2001, non ricevo prestazioni della previdenza professionale dalla Cassa pensioni La RA 1, che sostiene che, avendo io firmato una riserva d'assicurazione relativa alla mia malattia sono rimasto assicurato della Cassa pensioni CV 1, e neppure da quest'ultima, che ritiene il mio caso di chiara competenza della RA 1.

8.   Resta il fatto che io, pur avendo pagato i contributi dovuti, attraverso il mio datore di lavoro, ed avendo così maturato il diritto alle prestazioni, non sono al beneficio d'alcuna prestazione, nonostante il mio indiscutibile diritto a percepire.

Tutto ciò premesso, chiedo a codesto lodevole Tribunale di giudicare circa la fattispecie, designando la Cassa pensioni competente a versarmi la mia rendita d'invalido." (Doc. I)

                               1.8.   Con risposta di causa del 20 febbraio 2004 la Cassa pensioni CV 1 ha proposto di respingere la petizione nei suoi confronti ritenendo la RA 1 responsabile della rendita da erogarsi all’attore e concludendo:

"  Conclusioni

6.   Il Comitato ritiene che nel caso concreto si è in presenza di un assicurato che dopo lo scioglimento del rapporto assicurativo con la Cassa pensioni CV 1 (cfr. 31 dicembre 1998) in determinati periodi ha ricuperato un importante capacità lavorativa. Infatti, dalla documentazione acquisita agli atti si constata che questa considerazione è suffragata dalla decisione presa in materia di Assicurazione federale per l'invalidità che con delibera del 19 dicembre 2001 dell'Ufficio Al ha riconosciuto all'assicurato il diritto ad una mezza rendita a contare dal 1 ° ottobre 2001.

L'incapacità lavorativa importante è iniziata al più presto al 1 ° ottobre 2000.

A nostro parere il nuovo Istituto di previdenza (la RA 1) deve pertanto assumersi la copertura del rischio invalidità, garantito dall'Assicurazione vita collettiva n. 53036 P - contratto in vigore con il Comune di __________. Per queste motivazioni si chiede a codesto lodevole Tribunale di voler giudicare:

      1. II signor AT 1, __________ __________ ha diritto ad una pensione invalidità al 50% a contare dal 1 ° ottobre 2001.

      2. La RA 1 deve assumersi il versamento delle

prestazioni d'invalidità al 50% a partire da questa data, in favore del signor AT 1, __________." (Doc. III)

                                         Nelle sue motivazioni ha affermato, tra l’altro, quanto segue:

"  II.   In fatto ed in diritto

3.   In base all'art. 4 cpv. 2 della Legge sulla Cassa pensioni CV 1 del 14 settembre 1976 il Comune di __________, in qualità di ente esterno, è stato affiliato alla Cassa pensioni CV 1 sino al 31 dicembre 1998, per cui i dipendenti beneficiavano della copertura previdenziale della Cassa pensioni. A seguito della sua assunzione quale dipendente comunale, il signor AT 1 è stato affiliato alla Cassa pensioni CV 1 a contare dal 1 ° agosto 1995.

In data 28 luglio 1998 il Municipio di __________ confermava la disdetta della convenzione 4 ottobre 1983 con la Cassa pensioni. Tale disdetta ha avuto effetto al 31 dicembre 1998. A partire dal 1 ° gennaio 1999 i dipendenti del Comune di __________ sono stati affiliati al nuovo Istituto di previdenza. Nel caso concreto la RA 1.

La Cassa pensioni CV 1 ha provveduto di conseguenza al trasferimento delle relative prestazioni di libero passaggio.

Con delibera del 19 dicembre 2001 l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha accertato l'esistenza di un grado d'invalidità del 50%, riconoscendo al signor AT 1 una rendita AI a contare dal 1° ottobre 2001.

Sulla base di questa decisione, e verosimilmente perché al momento dell'affiliazione è stata posta una riserva medica a carico dell'assicurato, la RA 1 in data 14 agosto 2002 ha informato la Cassa pensioni CV 1, che il caso d'invalidità del signor AT 1 doveva essere a suo carico.

A sostegno di questa decisione, la RA 1 ha addotto che l'incapacità lavorativa - che successivamente ha portato al riconoscimento dell'invalidità parziale - è riconducibile ancora al periodo in cui l'assicurato era affiliato alla Cassa pensioni CV 1.

5.   Dagli atti acquisiti dall'incarto Al si rileva che il signor AT 1, dopo lo scioglimento del rapporto assicurativo con la Cassa pensioni CV 1 (31 dicembre 1998), ha avuto la seguente capacità/incapacità lavorativa:

      12.11.98-21.02.99                100 giorni di assenza per malattia

      22.02.99-31.05.99                  99 giorni di ripresa attività lavorativa

      01.06.99-11.07.99                  41 giorni di assenza per malattia

      12.07.99-26.09.99                  85 giorni = 25% malattia

                                                                    = 75% attività lavorativa

      27.09.99-26.06.00                  26 giorni capacità lavorativa

      27.06.00-18.07.00                  50 giorni malattia

      19.07.00-14.09.00                360 giorni malattia 50%

Complessivamente su un totale di 1091 potenziali giorni di attività l'assicurato ha avuto in modo alternato 555 giorni di malattia e 536 giorni di attività lavorativa. In questi 536 giorni, per 141 giorni ha avuto un'incapacità lavorativa solo del 25%.

A nostro parere, tenuto conto che per determinare le prestazioni d'invalidità, nell'ambito del secondo pilastro si fa riferimento alle disposizioni dell'Assicurazione federale per l'invalidità, per stabilire quale Istituto di previdenza deve assumersi il rischio, determinante deve essere la decisione presa nell'ambito del primo pilastro.

Infatti, nel prendere la decisione l'Assicurazione federale per l'invalidità tiene conto, non solo delle disposizioni dell'art. 29 LAI, ma considera anche quanto previsto dall'art. 29 ter OAI.

Nella fattispecie, l'Assicurazione federale per l'invalidità ha stabilito che l'inizio del diritto alla mezza rendita d'invalidità in favore del signor AT 1 è il 1° ottobre 2001, con un inizio di un'incapacità lavorativa permanente al più presto al 1° ottobre 2000. Questa delimitazione temporale dell'inizio del diritto alla mezza rendita d'invalidità, è intervenuta 21 mesi dopo lo scioglimento del rapporto assicurativo con la Cassa pensioni CV 1.

Sulla base di questa situazione si può ragionevolmente affermare che nel caso concreto vi è stata una notevole interruzione dell'incapacità lavorativa dell'assicurato ai sensi dell'art.

      9 ter OAI.

La Cassa pensioni CV 1 non può pertanto essere ritenuta, a posteriori, responsabile della copertura assicurativa del rischio invalidità verificatosi successivamente. Riteniamo quindi che la copertura del rischio d'invalidità in favore del signor AT 1 deve essere assunta integralmente dalla RA 1." (Doc. III)

                               1.9.   Dal canto suo, con risposta di causa del 31 marzo 2004 la RA 1, sollevata l’eccezione di mancata legittimazione passiva, ha proposto di respingere la petizione nei suoi confronti ritenendo responsabile delle prestazioni previdenziali a favore dell’attore la Cassa pensioni CV 1 e chiedendo di giudicare:

"  III Conclusioni

RA 1, conclude che

il Tribunale voglia

Principalmente

1.   Dire che RA 1, non ha la legittimazione passiva;

2.   Respingere qualsiasi altra o contraria conclusione del Sig. AT 1;

3.   Condannare il sig. AT 1 a sostenere tutte le spese del processo.

Se malgrado tutto, il Tribunale dovesse ammettere che RA 1 ha la legittimazione passiva

4.   Dire che le riserve di sinistro devono essere trasferite dalla Cassa pensioni CV 1 alla fondazione CV 2.

5.   Dire che i diritti del sig. AT 1 sono limitati ad una rendita minima LPP in ragione del 50%, a partire dall'11.12.2001;

6.   Respingere qualsiasi altra o contraria conclusione del sig. AT 1;

7.   Condannare il sig. AT 1 a sostenere tutte le spese del processo." (Doc. VI)

                                         Nelle motivazioni ha, tra l’altro, sostenuto:

"  2. Diritti contro CV 2

Se, malgrado tutto, il Tribunale dovesse ammettere che un'azione è validamente diretta contro RA 1, quest'ultima constata che i diritti del Sig. AT 1 contro CV 2 dovrebbero essere valutati nella maniera seguente:

Come indicato nell'art. 23 LPP, hanno diritto a delle prestazioni di invalidità le persone che, nel senso dell'AI sono per almeno il 50% ed erano assicurate al momento in cui é sorta l'incapacità di lavoro la cui causa ha portato all'invalidità.

AI contrario, una cassa pensione non é tenuta a prestazioni in virtù della LPP se l'incapacità di lavoro é pre-esistente all'entrata nella cassa e che l'invalidità non ha preso fine durante il rapporto di previdenza (STF del 30 novembre 1993 in SZS 1997, p. 66ss).

Con grande chiarezza, il Tribunale federale ha ugualmente precisato che l'aggravamento di un'invalidità dopo il periodo di quattro anni (e non unicamente di 3 mesi come dalla STF 118 V 35) impegna l'istituto di previdenza presso il quale l'assicurato era affiliato all'inizio dell'incapacità di lavoro (STF del 20 luglio 1994 in : SZS 1995, p 467-468).

Nel questionario che il Comune ha riempito all'intenzione dell'AI il 24 agosto 2001 in qualità di datore di lavoro indicava «il signor AT 1 soffre di disturbi (depressioni) da tempo. Dall'ottobre 1998 il signor AT 1 ha trascorso vari periodi di assenza a causa di ripetuti tentativi di suicidio. I tentativi di reinserimento sono falliti ogni volta che l'occupazione é ripresa al 100% con la conseguente intensificazione dei rapporti con l'utenza». Fuoriesce, tra l'altro, dall'incarto medico dell'AI, che dal 1998 la terapia non é mai stata interrotta. Inoltre il signor AT 1 non ha mai cessato il trattamento per la stessa causa, quali che siano il numero e la durata dei periodi durante i quali il signor AT 1 ha potuto tentare di riprendere il lavoro.

A tale proposito la data d'inizio del versamento della rendita d'invalidità dell'AI non é determinante e non lega la nostra fondazione, non essendo inclusa nella pratica di decisione dell'AI (STF 127 V 73 del 29 novembre 2002). Possiamo effettivamente domandarci per quale ragione la rendita dell'AI non é iniziata precedentemente.

RA 1 constata che l'inizio dell'incapacità lavorativa del signor AT 1, il 28 ottobre 1988, é ammesso dalla Cassa Pensioni CV 1. A tale data questa cassa era l'assicuratore LPP del Comune di __________. E' dunque a questa Cassa che dovrebbe incombere la presa a carico delle prestazioni di invalidità dovute al signor AT 1.

Purtroppo, vista la riserva di salute, (allegato n° 4), CV 2 potrebbe ammettere che le prestazioni minime esigibili in virtù della legge sulla previdenza professionale (LPP) del 25 giugno 1982 sono dovute, e le stesse finanziate dalla Cassa pensioni CV 1 con il trasferimento, alla fondazione CV 2, delle riserve di sinistro.

Tenendo conto del fatto che le prestazioni della Cassa malattia sono terminate il 10 dicembre 2001, la rendita d'invalidità minima LPP è dovuta in misura del 50 %, calcolata sulla base del certificato di previdenza del 29 marzo 2004, in applicazione dell' art. 18 cap. 2 del Regolamento di previdenza del personale del Comune di __________." (Doc. VI)

                             1.10.   Con scritto del 21 aprile 2004 la Cassa pensioni CV 1 ha preso posizione sulla risposta della RA 1 argomentando:

"  Considerato il contenuto della risposta di causa del 31 marzo 2004 della CV 2, il Comitato si limita a precisare che a suo parere nella fattispecie non è possibile suddividere il rischio assicurativo fra le due Istituzioni di previdenza; questo  rischio deve essere assunto da un unico Istituto di previdenza.

Come sostenuto dalla nostra risposta di causa del 24 febbraio 2004, determinante nel giudizio deve essere la decisione presa dall'Assicurazione federale per l'invalidità, che in buona sostanza  ha confermato l'importante interruzione dell'incapacità lavorativa dell'assicurato. Infatti l'Assicurazione federale dell'invalidità ha attestato che l'inizio della nuova incapacità lavorativa del sig. AT 1 si è verificato 21 mesi (ottobre 2000) dopo lo scioglimento del rapporto assicurativo con la Cassa pensioni CV 1. La mezza rendita AI è stata riconosciuta a contare dal 1° ottobre 2001.

Ribadiamo quindi, sulla base della decisione dell'Assicurazione federale per l'invalidità - confortata ora anche dalla richiesta formulata in via subordinata nella risposta di causa del 31 marzo 2004 dalla RA 1 stessa - che la copertura del rischio invalidità in favore del sig. AT 1 deve essere assunta totalmente dalla RA 1, RA 1." (Doc. VIII)

                             1.11.   Pendente causa il TCA ha richiamato agli atti l'incarto AI  dell'assicurato, comunicando alle parti la possibilità di visionarne i documenti presso il TCA (XI, XIX).

                                         Le parti si sono espresse in merito con scritti del 23 luglio 2004, 17 settembre 2004 e 22 ottobre 2004 della RA 1 (XXIV, XXVIII, XXXIII) rispettivamente 31 agosto 2004, 8 e 28 ottobre 2004 della Cassa (XXVI, XXX, XLIII), ribadendosi essenzialmente nelle rispettive posizioni.

                                         Il TCA ha effettuato ulteriori accertamenti, in particolare interpellando il Comune di __________ (XXXVI, LXVIII, LXXXV, LXXVI, LXXXI, LXXXIV) e i medici che avevano avuto in cura AT 1 (XXXVII – XXXIX, LI, LXXIX, LXXX).

                                         Anche l’UAI è stato interpellato (XL). Tale organo, con scritto del 24 novembre 2004, ha risposto ai quesiti posti dalla vicecancelliera e ha altresì comunicato che con provvedimento del 23 novembre 2004 ha riconosciuto all’assicurato un aumento del grado di invalidità dal 50% all’80% con conseguente attribuzione di una rendita d’invalidità intera dal 1. dicembre 2003 (LIV).

                                         Le relative risultanze, di cui si dirà, per quanto necessario, nelle motivazioni del giudizio, sono state sottoposte per osservazioni alle parti (XLVI-L,  LIII, LIV, LVII, LIV, LXXI, LXXXII, LXXXIII- LXXXVI).

                                         La Cassa e la RA 1, con scritti del 3, 5 gennaio 2005, 2 e 14 febbraio 2005, 23 e 25 marzo 2005, 12 e  maggio 2005 si sono espresse sulle risultanze istruttorie riconfermandosi essenzialmente nelle rispettive posizioni (LX, LXI, LXVI, LXIX, LXXVII, LXXVIII, XCI, XCII).

                                         AT 1 è rimasto silente.

                             1.12.   Con scritto del 28 ottobre 2004 il Vicepresidente del TCA, rilevato come dagli atti risultava essere eventuale debitrice delle pretese vantate da AT 1 non la RA 1, ma la CV 2 quale istituto di previdenza, ha proposto alle parti una concorde correzione della parte convenuta (XLI). Mentre AT 1 è rimasto silente, la Cassa pensioni CV 1, con scritti del 8 e 30 novembre 2004 (XLV, LV), ha aderito alla proposta del TCA. La RA 1 invece, con scritto del 10 dicembre 2004, ha dichiarato di mantenere l’eccezione di mancata legittimazione passiva (LIX). 

                                         in diritto

                                2.1.                                           Oggetto del contendere è l’assegnazione a AT 1 di una mezza rendita d'invalidità (intera dal dicembre 2003) da parte della Cassa pensioni CV 1 (in seguito Cassa) rispettivamente della CV 2 (in seguito: CV 2) rispettivamente della RA 1.

                                         La proposta del Vicepresidente del TCA di sostituire consensualmente una parte (la RA 1), tramite la CV 2, non è stata accolta dalla RA 1.

                                         Nel merito controversa è la questione di sapere presso quale istituto di previdenza era assicurato l’attore nel momento in cui è sorta l'incapacità al lavoro che ha condotto all'invalidità.

                                         A. Eccezione di carenza di legittimazione passiva

                               2.2.   La RA 1 ha sollevato l'eccezione materiale di carenza di legittimazione passiva, poiché funge unicamente da assicuratrice della eventuale debitrice delle prestazioni di previdenza, nel caso in esame della CV 2. 

                                         Al proposito, si rileva che la legittimazione (attiva o passiva) si distingue dalla capacità di essere parte. Nel primo caso, infatti, le parti possono essere tali e nel processo lo sono veramente, tuttavia non sono la parte giusta. La legittimazione non è pertanto una condizione dell’ammissibilità processuale dell’azione (cosiddetto presupposto processuale), ma è la motivazione sostanziale di un diritto che si afferma. In caso di carenza di legittimazione (attiva o passiva) è pertanto necessario un giudizio di merito, non è sufficiente un giudizio in ordine. È infatti legittimato attivamente o passivamente il soggetto del diritto sostanziale che vien fatto valere. L’attore ha la legittimazione attiva, quando egli, e non un altro, è titolare della pretesa che fa valere; il convenuto possiede la legittimazione passiva quando è contro il suo presunto diritto che l’azione è stata inoltrata e meglio è il titolare dell’obbligo che gli si contesta (cfr. F. Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, p. 17/18, e dottrina ivi citata).

                               2.3.   Nel caso di specie va pertanto esaminato se la RA 1 è titolare dell’obbligo, la cui legittimità è tema del contendere, di versare prestazioni d’invalidità a AT 1.

                                         Dalle disposizioni della LPP emerge in particolare che l’Istituto assicurativo si occupa dell'assunzione della copertura dei rischi assicurati nei confronti dell’istituto di previdenza (art. 67; 68 LPP) sulla base di un contratto di assicurazione collettiva concluso con la fondazione (cfr. Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge, Berna 1985, p. 105; Helbling, Personal vorsorge und BVG, Berna, Stoccarda, Vienna 1995, p. 78,79).

                                         Di regola, quindi, tra lavoratore e società di assicurazione non vi è alcun rapporto giuridico diretto (DTF 115 V 98; 101 Ib 238). Secondo il TFA infatti i rapporti tra fondazione e assicurato da un lato e fondazione e assicurazione dall’altro devono essere distinti (SZS 1982 p. 76 consid. 3a). Non vi è pertanto né obbligo contributivo da parte dell’assicurato né pretesa di versamento di prestazioni del beneficiario nei confronti dell’istituto di assicurazione (SZS 1982 p. 76 consid. 3a; Helbling, op. cit., p. 80), eccezion fatta per alcuni casi di prestazione di libero passaggio (art. 2 cpv. 2 lett. a dell’Ordinanza sul mantenimento del libero passaggio), di conclusione di un contratto di assicurazione malattia e infortuni (art. 87 LCA; DTF 112 II 249).

                                         Un rapporto tra assicurazione e assicurato può inoltre sorgere tramite cessione, da parte della fondazione, della pretesa nei confronti della società di assicurazione nel caso in cui si realizzi un evento assicurato (art. 73 LCA); la fondazione infine può indicare l’assicurato quale beneficiario nel caso in cui si verifichi un evento previdenziale (art. 76 LCA; Riemer, op. cit., p. 106). A

                                         tal proposito va tuttavia evidenziato che il rapporto diretto continua a vigere tra istituto assicurativo e fondazione (Riemer, op. cit., p. 106; cfr. STCA del 16 aprile 1997 nella causa B., 34.96.30).

                                         Quanto sopra esposto vale inoltre anche nell’ambito della previdenza preobbligatoria e sovraobbligatoria (Riemer, op. cit. pp. 101-103; DTF 115 V 99; S. Beros, op. cit. p.43; J. Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berna 1989, 124).

                                         Di regola, quindi, l’assicurato non può far valere i suoi diritti previdenziali nei confronti dell’assicuratore, bensì deve chiamare in causa la debitrice della prestazione e meglio il fondo di previdenza (art. 23-24 LPP in caso di rendita di invalidità).

                                         Il TFA tuttavia, in una sentenza relativa ad un caso analogo in cui l’assicurato aveva convenuto l’istituto assicurativo, ha dichiarato che l’assicurazione doveva essere considerata passivamente legittimata. In proposito l’Alta Corte ha infatti evidenziato che malgrado inizialmente non sia stato concluso alcun rapporto giuridico, in concreto l’assicurazione

"  aveva emesso la polizza di libero passaggio e attraverso un nutrito scambio di corrispondenza  con il ricorrente rispettivamente il suo patrocinatore, ha assunto una parte diretta e determinante con l’assicurato, mentre d’altro canto il fondo di previdenza, egualmente convenuto nella causa, ha lasciato che fosse la compagnia assicuratrice a contestare le pretese e le argomentazioni dell’attore." (STFA del 10 giugno 1996 in re L. M p. 5 consid. 1)

                                         Questa giurisprudenza va applicata anche nel caso in esame.

Secondo il TCA infatti la RA 1 solleva abusivamente l’eccezione di carenza di legittimazione passiva.

Dagli atti emerge infatti che nella corrispondenza intercorsa con l’assicurato, con la Cassa pensioni CV 1 e con il Comune di __________ la CV 2 non ha mai preso direttamente posizione sulle richieste dell’assicurato, sulle quali si è invece sempre espressa la RA 1 direttamente o, talvolta, con la dicitura “Su mandato della Fondazione CV 2” (cfr. doc. III/23, 26, 29; doc. A/3; cfr. anche lo scritto all’AI del 23 aprile 2003 col quale la RA 1 ha chiesto di visionare l’incarto AI definendosi espressamente “la nostra compagnia, quali assicuratori LPP del datore di lavoro del signor AT 1…”).

Del resto anche “il questionario complementare vita collettiva” relativo allo stato di salute sottoposto all’attore al momento dell’affiliazione del Comune di __________ e da lui compilato il 19 gennaio 1999 porta unicamente la dicitura della RA 1 e anche il documento sottoscritto dalle parti interessate il 19 aprile 1999 che prevede, quale parte integrante del contratto d’affilliazione con la CV 2, l’introduzione di una riserva per ragioni di salute a carico di AT 1 è un documento intestato esclusivamente alla RA 1 (doc. VI/3 e 4). Si rileva inoltre che le lettere della RA 1 sono sempre state sottoscritte dalle medesime persone sia quando sono state inviate direttamente a nome della RA 1 (cfr. tra le altre III/23, 26, 29) sia quando lo sono state con l’aggiunta “ a nome della CV 2” (cfr. III/17, 27, 31) e anche gli allegati e le prese di posizione intercorsi nella presente causa portano gli stessi firmatari.

In tal modo è quindi apparso manifesto che tali persone erano validi rappresentanti sia della RA 1 sia della CV 2.

In corso di causa questa identità si è persino palesata nel senso che in un unico atto al TCA la RA 1 ha preso posizione direttamente per sé medesima e anche “su mandato della CV 2” (cfr. XXIV).

                                         In tali circostanze si deve ammettere che, in buona fede, l’assicurato – il quale è sprovvisto di conoscenze giuridiche e non è patrocinato - poteva ritenere corretto presentare la petizione nei confronti della RA 1. La fondazione collettiva infatti non ha mai preso posizione nei suoi confronti, né la RA 1 l’ha mai, prima della presente causa, invitato a rivolgersi alla fondazione.

                                         In tali circostanze quindi, come nel caso già deciso dal TFA, la legittimazione passiva dell’assicurazione va ammessa (cfr. STCA del 16 aprile 1997 nella causa B., 34.96.30 dove pure, in un caso analogo, è stata riconosciuta la legittimazione passiva della RA 1; cfr. anche STCA del 23 marzo 1998 nella causa F., 34.96.56).

Non ci si può infine esimere dall’osservare che, in siffatte circostanze, a maggior ragione abusivo s’appalesa il rifiuto, espresso in corso di causa dalla RA 1, ad acconsentire ad una concorde correzione della parte convenuta nel senso di intendere quale tale la fondazione CV 2, osservato come a quest’ultima sarebbe comunque stato possibile prendere adeguatamente posizione sulle richieste attoree (cfr. XLI e LIX).

                                         B. Diritto alla mezza rendita d'invalidità      

                               2.4.   Il 1. gennaio 2005 è entrata in vigore la 1. revisione della LPP,  la quale ha modificato numerose disposizioni.

                                         In proposito deve essere precisato che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le relative norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze giuridiche (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 10 settembre 2003 nella causa C., B 28/01).

                                         Di conseguenza nel caso in esame, posto come sia litigiosa l’attribuzione di una rendita di invalidità della previdenza professionale dovuta all’attore a dipendenza di un’inabilità lavorativa fissata dall’UAI a far tempo dal mese di ottobre 2000 (cfr. 1.5), non tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della 1. revisione della LPP del 3 ottobre 2003, in vigore dal 1° gennaio 2005, eventualmente pertinenti, bensì quelle valide fino al 31 dicembre 2004 (cfr. STFA del 26 novembre 2003 nella causa J., U 158/03; STFA del 24 maggio 2004 nella causa M., C 205/03 consid. 1). Né del resto, per quanto concerne il presente litigio, può essere dedotto altrimenti dalle disposizioni transitorie della modifica legislativa del 3 ottobre 2003.

                               2.5.   Tema del contendere è, come detto, l'assegnazione all'attore di una mezza (in seguito intera) rendita d'invalidità della previdenza professionale. Le parti convenute non contestano né l’invalidità né il diritto ad una rendita della previdenza professionale a favore di AT 1, ma negano di essere i debitori della prestazione.

                                         La Cassa pensioni respinge la pretesa sostenendo che al momento in cui è insorta l’incapacità lavorativa che ha condotto all’invalidità, vale a dire, secondo le conclusioni dell’UAI nell’ottobre 2000, l’attore non era più assicurato presso di lei, i dipendenti del Comune di __________ essendo in effetti affiliati alla CV 2 a far tempo dal 1. gennaio 1999.

                                         La RA 1, dal canto suo, rifiuta l’erogazione della prestazione ritenendo che la capacità lavorativa che ha portato all’invalidità è subentrata in un momento anteriore all’affiliazione dell’attore alla CV 2, e meglio nell’ottobre 1998. La stessa non avrebbe subito in seguito delle interruzioni tali da rompere la connessione materiale e temporale con la successiva invalidità.

                               2.6.   Con effetto a decorrere dal 31 dicembre 1998 il Comune di __________ ha disdetto la convenzione d’affiliazione conclusa con la Cassa pensioni CV 1 ai fini dell’adempimento dell’obbligo previdenziale a favore dei propri dipendenti (doc. III/9). La disdetta è stata accettata dalla Cassa (doc. III/9). Di conseguenza tutti i dipendenti comunali sono usciti dalla Cassa il 31 dicembre 1998 per entrare a far parte della CV 2 con effetto dal 1. gennaio seguente.

                                         Per quanto concerne AT 1, la Cassa ha provveduto a rilasciare una polizza di libero passaggio per un capitale di

                                         fr. 14'341 attestandone l’entrata il 1. agosto 1995 e l’uscita il 31 dicembre 1998 (doc. III/ 11 e 12). Considerato come l’assicurato, nel formulario d’uscita dalla Cassa pensioni sottoscritto il 19 gennaio 1999, avesse optato per il trasferimento della sua prestazione di libero passaggio al nuovo istituto di previdenza (doc. III/13), il 7 aprile 1999 la Cassa pensioni ha versato alla RA 1 fr. 14'534.20 a favore di AT 1 (doc. III/14, III/20).

                                         Dal canto suo la RA 1, considerato come nella “notifica d’assicurazione vita collettiva” compilata il 16 dicembre 1998 dal Comune di __________ in relazione a AT 1 fosse indicato che il dipendente si trovava in totale incapacità lavorativa per malattia (depressione) dal 29 ottobre 1998 (doc. VI/2), ha fatto riempire dall’attore “il questionario complementare vita collettiva”. Nello stesso l’interessato, il 19 gennaio 1999, ha indicato di essere ammalato dal 28 ottobre 1998 per depressione, di far uso di droghe e medicamenti e di essere in cura presso il dott. __________ a seguito di un ricovero ospedaliero nell’ottobre 1998 (doc. VI/3). Alla luce di tali riscontri, il 19 aprile 1999 il Comune di __________ e AT 1 hanno sottoscritto, su un modulo della RA 1, un complemento alla Convenzione di adesione sottoscritta con la CV 2 prevedente una riserva del seguente tenore:

"  Se la causa dell’incapacità al lavoro esistente al 1.1.1999 causa invalidità o il decesso dell’assicurato fino al 1.1.2004, solo le prestazioni minime esigibili in virtù della legge sulla previdenza professionale (LPP) del 25 giugno 1982 sono dovute." (doc. VI/4)

                                         Di conseguenza, quanto al momento in cui è cessata la copertura assicurativa di AT 1 presso la Cassa pensioniCV 1, le parti sono concordi nell’affermare che l’attore, unitamente a tutti i dipendenti del Comune di __________, sia stato assicurato sino al 31 dicembre 1998 presso la Cassa pensioni e in seguito, dal 1. gennaio 1999, presso la CV 2. Tali affermazioni sono del resto confermate dalla documentazione agli atti (cfr. anche per analogia l’art. 10 cpv. 3 v. LPP).

L'attore va pertanto considerato assicurato alla Cassa pensioni fino al 31 dicembre 1998 sia per quel che riguarda la previdenza obbligatoria che per quanto attiene alla previdenza più estesa (cfr. anche l'art. 6 cpv. 3  della Legge sulla Cassa pensioni CV 1 (Lcpd)), in seguito alla CV 2 pur con la riserva applicata per la copertura sovraobbligatoria e le eventuali limitazioni scaturenti dalle disposizioni regolamentari del nuovo istituto di previdenza.

Occorre ancora rilevare che, in occasione del cambiamento di istituto di previdenza, tra il Comune di __________ e la CV 2 rispettivamente tra quest’ultima e la Cassa pensioni CV 1 non sono intercorse pattuizioni particolari circa il passaggio di determinate categorie di dipendenti. La convenzione d’adesione n. 53’036/P del 16 dicembre 1998/ 9 gennaio 1999 non contiene alcuna disposizione particolare (doc, VI/1).

Il Regolamento della CV 2 applicabile (doc. VI/7) stabilisce dal canto suo all’art. 3 (Cerchia degli assicurati) che entrano a far parte della fondazione tutti i salariati sottoposti all’obbligo previdenziale fatta eccezione per i salariati assunti per meno di tre mesi, per quelli con attività accessoria e quelli invalidi ai sensi dell’AI nella misura di almeno 2/3.

L’art. 5 (copertura d’assicurazione) prevede a sua volta, tra l’altro, che:

"  2.   La copertura d’assicurazione è definitiva sempre che la persona

da assicurare goda della sua piena capacità lavorativa all’inizio dell’assicurazione e che le prestazioni d’assicurazione non superino i limiti d’accettazione fissati dalla RA 1.

Negli altri casi la copertura d’assicurazione è concessa, a titolo provvisorio, a partire dalla stessa data.

È considerato come persona che non gode della sua piena capacità lavorativa il salariato che all’inizio dell’assicurazione:

non ha l’intera capacità lavorativa per ragioni di salute,

riceve delle indennità giornaliere in seguito ad una malattia o ad un infortunio,

è stato annunciato ad un’assicurazione invalidità statale,

riceve una rendita a causa di un’invalidità totale o parziale,

non può più, per ragioni di salute, esercitare a tempo pieno un’attività corrispondente alla sua formazione e alle sue capacità.”

4.   La fondazione, può, in relazione ai rischi di decesso e invalidità, emettere delle riserve per ragioni di salute o esigere un sovrappremio per la parte dell’assicurazione che supera le prestazioni minime ai sensi della LPP. Un’eventuale riserva per ragioni di salute è limitata ad una durata massima di 5 anni.

5.   Se un evento assicurato si verifica durante il periodo della copertura provvisoria la RA 1 versa, in linea di massima, le prestazioni regolamentari con riserva dell’art. 6. Tuttavia, se l’evento assicurato è dovuto ad una causa (malattia, infortunio, infermità) anteriore alla data della copertura provvisoria, solo le prestazioni minime esigibili ai sensi della LPP sono versate. Resta riservato l’art. 6 per le persone in incapacità lavorativa al momento dell’ammissione all’assicurazione.

6.   La copertura provvisoria si estingue al momento in cui la RA 1 comunica le sue condizioni d’accettazione, al più tardi tuttavia due mesi dopo essere stata accordata.

7.   In caso d’aumento delle prestazioni le disposizioni sopramenzionate si applicano per analogia le prestazioni supplementari da assicurare. La copertura diventa effettiva al più presto quando la RA 1 è a conoscenza dell’aumento delle prestazioni."

L’art. 6 (“Incapacità lavorativa al momento dell’ammissione all’assicurazione”) dispone a sua volta:

"  Per i salariati che, al momento della loro ammissione all’assicurazione, non godono della piena capacità lavorativa, solo le prestazioni minime ai sensi della LPP, calcolate sulla base del salario ottenuto in seguito alla capacità di guadagno residua, sono in linea di massima assicurate. D’altronde, in virtù degli art. 18 e 23 LPP, le restrizioni seguenti sono particolarmente applicabili:

quando la causa dell’incapacità lavorativa al momento dell’ammissione all’assicurazione comporta l’invalidità, l’aggravamento dell’invalidità esistente o il decesso, l’assicurato non ha alcun diritto a delle prestazioni;

-    se la persona era assicurata presso un altro istituto di previdenza

     all’inizio dell’incapacità lavorativa, i diritti a delle eventuali

     prestazioni devono essere esercitati presso quest’ultimo."

Ai fini del riconoscimento delle prestazioni d’invalidità le prescrizioni regolamentari (in particolare l’art. 6 cpv. 1 in relazione con l’art. 5 cpv. 2) richiamano quindi l’applicabilità del principio assicurativo di cui all’art. 23 v. LPP (cfr. consid. 2.7) in virtù del quale in sostanza responsabile per le eventuali prestazioni d’invalidità è l’istituto di previdenza presso il quale era assicurato il dipendente al momento in cui è intervenuta l’incapacità lavorativa che ha poi portato all’invalidità.

Si deve pertanto concludere che AT 1, pur essendo stato ammesso nella CV 2 a partire dal 1. gennaio 1999 lo è stato con le riserve che si evincono dalle esposte norme regolamentari disciplinanti i salariati non fruenti della piena capacità lavorativa alla loro ammissione. Queste sanciscono in particolare la rigorosa applicazione del principio assicurativo ex art. 23 v. LPP.

                                         Nella specie, si tratta dunque di stabilire se l'incapacità lavorativa la cui causa ha portato all'invalidità è insorta precedentemente al 31 dicembre 1998, fatto questo che, assolti anche gli ulteriori presupposti per la prestazione, comporterebbe l'obbligo per la Cassa pensioni convenuta di erogare all’attore la rendita d'invalidità (cfr. ancora in proposito il consid. 2.19).  

                                         A titolo completivo occorre precisare che con riferimento al tema del cambiamento di istituto di previdenza, in una sentenza del 22 dicembre 2003 (pubblicata in SVR 2004 BVG n. 18 pag. 57segg.), il TFA si è occupato della tematica della responsabilità di più istituti di previdenza in caso di cambiamento dell’istituto di previdenza da parte del datore di lavoro. Ha innanzitutto premesso che né la LPP né la LFLP regolano gli effetti del cambiamento dell’istituto di previdenza da parte del datore di lavoro e, in particolare, la questione di sapere se, al momento della disdetta del contratto d’affiliazione, le persone che beneficiano di una rendita, ossia l’ex lavoratore oppure il dipendente parzialmente invalido, continuano a ricevere le prestazioni dal precedente istituto di previdenza oppure passano a quello nuovo. Secondo il TFA in caso di disdetta e nuova stipulazione di un contratto d’affiliazione presso un istituto di previdenza, è ammissibile che l’intero collettivo d’assicurazione venga trasferito al nuovo istituto con la messa a disposizione dei capitali di copertura necessari al finanziamento delle rendite correnti. Presupposto è tuttavia l’esistenza di una chiara regolamentazione. Nel caso in cui vi sia una tale regolamentazione, in deroga del principio d’assicurazione sancito dall’art. 23 LPP, tutti quanti i rischi assicurativi della vecchia cassa pensione passano alla nuova e dunque in particolare anche quelle malattie che avevano causato un’incapacità lavorativa sotto la precedente cassa pensione. Qualora invece difetti una tale regolamentazione, i beneficiari di rendite interessati non vengono toccati dal cambiamento e hanno diritto a prestazioni legali e regolamentari da parte del precedente istituto previdenziale. A quest’ultimo devono quindi essere rivolte eventuali richieste di prestazioni a dipendenza di  incapacità lavorative manifestatesi sotto il precedente istituto di previdenza e da esaminare secondo il principio dell’assicurazione che scaturisce dall’art. 23 LPP (cfr. anche DTF 125 V 427 consid. 6 e 127 V 383 consid. 5b; cfr. il consid. 26).

                                         D’altra parte in DTF 127 V 377 la massima Corte federale, chiamata ad esprimersi sulla sorte dei beneficiari di rendite d’invalidità (o per superstiti) in occasione di un cambio di istituto previdenziale a seguito della disdetta al precedente contratto d’affiliazione data dal datore di lavoro, ha concluso che nel caso esaminato anche i beneficiari di rendita passavano al nuovo istituto di previdenza dal momento che la disdetta della convenzione d’affiliazione aveva fatto venir meno anche il contratto d’assicurazione collettiva concluso dall’istituto previdenziale precedente.

Infine, non è superfluo rammentare che dal 1. aprile 2004 è entrato in vigore il nuovo art. 53e LPP (“Scioglimento di contratti”) che recita, tra l’altro, quanto segue:

"  1    In caso di scioglimento dei contratti d’affilliazione tra gli istituti di

assicurazione e gli istituti di previdenza che soggiacciono alla LFLP vi è diritto alla riserva matematica.

(….)

4                                    Se il datore di lavoro scioglie il contratto d’affilliazione con il suo istituto di previdenza, il vecchio e il nuovo istituto di previdenza devono accordarsi sul mantenimento dei beneficiari di rendite nell’attuale istituto di previdenza o sul loro trasferimento presso il nuovo istituto di previdenza, per quanto il contratto d’afffilliazione non preveda altrimenti. Se il contratto non prevede altrimenti o se non si giunge a un accordo tra il vecchio e il nuovo istituto di previdenza, i beneficiari di rendite rimangono affiliati all’istituto attuale.

5   Se l’istituto di previdenza scioglie il contratto d’affilliazione con il

datore di lavoro, il vecchio e il nuovo istituto di previdenza devono accordarsi sul mantenimento dei beneficiari di rendite nell’attuale istituto di previdenza o sul loro trasferimento presso il nuovo istituto di previdenza. Se non si giunge a un accordo, i beneficiari di rendite rimangono affiliati all’istituto attuale.

6    Se i beneficiari di rendite rimangono affiliati all’istituto attuale, il

      contratto d’affilliazione che li concerne è mantenuto. Questo vale

anche nel caso in cui l’invalidità sia sopraggiunta dopo lo scioglimento del contratto d’affilliazione, ma l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità sia sopraggiunta prima dello scioglimento del contratto d’affilliazione.

(…)."

                                         La nuova norma (che tuttavia non è applicabile alla fattispecie, cfr. in proposito il consid. 2.4) non ha quindi fatto altro che confermare e codificare la giurisprudenza del TFA citata sopra (cfr. in particolare il tenore dei cpv. 4 e 6).

                               2.7.   Secondo l’art. 23 v. LPP, che è una disposizione minima (art. 6 v. LPP), hanno diritto alle prestazioni d’invalidità le persone che, nel senso dell’AI, sono invalide per almeno il 50% ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato all’invalidità. Non è invece necessario che l’interessato sia assicurato nell’istante della nascita dell’invalidità (SZS 1995 p. 464 consid. 3b; SVR 1998 BVG Nr. 19, SVR 1995 BVG Nr. 43 p. 128 consid. 2a; DTF 120 V 116 consid. 2b; M. Moser, Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG, SZS 1995, p. 403; DTF 118 V 898, 35; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea 1994, p. 209).

                                         L'evento assicurato ai sensi dell'art. 23 v. LPP è infatti la sopravvenienza di un'incapacità lavorativa di una certa importanza (ossia, secondo la giurisprudenza, di almeno il 20%; cfr. VSI 1998 pag. 126; STFA non pubblicate del 10 gennaio 2005 nella causa B., B 95/04; del 16 febbraio 2001 in re V., B 100/00 e del 2 agosto 2000 in re B., B 78/99), non la nascita dell'invalidità vera e propria (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 p. 469 consid. 5a; STFA non pubbl. del 20 luglio 1994 in re  consid. 2).

                                         Se una persona, malgrado l’esercizio di un’attività lavorativa e relativo pagamento del salario, di fatto è incapace al lavoro in misura rilevante, se quindi è in grado o meno di apportare il suo consueto rendimento oppure solo un rendimento ridotto a causa dei problemi alla salute, deve essere esaminato dal giudice d’ufficio con ogni cura (STFA del 29 giugno 2004 nella causa B., B 95/03 e del 9 novembre 2004 nella causa W., B 81/03). L’incapacità lavorativa rilevante consiste in una perdita della capacità produttiva funzionale nella precedente professione oppure nelle proprie funzioni rispettivamente in una produttività ridotta rispetto al normale a causa dello stato di salute; in altre parole per incapacità lavorativa rilevante s’intendono gli effetti del danno alla salute che si ripercuotono sul rapporto di lavoro come ridotto rendimento, facile stancabilità, irritabilità verso colleghi o altro (SZS 2003 p. 356 e 434; DTF 114 V 286 consid. 3c): di conseguenza ci si deve di principio fondare sulle circostanze che si sono manifestate da un punto di vista del diritto del lavoro: una deroga è ammissibile solo con cautela, per non stemperare la protezione assicurativa (SZS 2003 p. 356 con riferimento al caso di un assicurato che aveva ripreso al 100% l’attività lavorativa ma aveva continuato a soffrire di forti dolori; il TFA ha negato di conseguenza che ci fosse stato un recupero della capacità lavorativa negando quindi l’obbligo di prestare del nuovo istituto previdenziale). Nel caso di un disturbo depressivo recidivo la perdita di prestazioni o di rendimento dell’assicurato deve manifestarsi ai sensi del diritto al lavoro, segnatamente nella forma di una riduzione delle prestazioni con conseguente constatazione o ammonimento da parte del datore di lavoro o in quella di assenze per malattia rilevanti. Determinati sono le concrete circostanze del caso concreto, segnatamente quelle che si sono manifestate a livello lavorativo e in particolare gli eventuali accordi venuti in essere con il datore di lavoro, il quale deve comunque aver notato la perdita di prestazioni o di rendimento. Un’incapacità lavorativa medico-teorica che viene constatata solamente anni dopo con effetto retroattivo non è invece sufficiente (STFA del 29 giugno 2004 nella causa B., B 95/03; STFA del 5 febbraio 2003 nella causa B., B 13/01 citata in SZS 2003 pag. 434; STFA del 23 settembre 2004 nella causa C., B 49/03 ).

                                         Il richiedente dev'essere quindi assicurato secondo la LPP al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità, non necessariamente quando insorge l'invalidità oppure il peggioramento della stessa  (SZS 2002 pag. 155 seg.; DTF 123 V 264 consid. 1b; STFA non pubbl. del 6 marzo 1996 in re S.P; SZS 1995 p. 465 consid. 4a; SZS 1994 p. 469; STFA non pubbl. del 20 luglio 1994 in re R consid. 2).

                                         Questa soluzione è stata introdotta per evitare lacune assicurative nel caso in cui il datore di lavoro disdice il contratto prima che sia trascorso l’anno di attesa ai fini dell’erogazione della rendita AI e, quindi, della LPP (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI; DTF 123 V 264 consid. 1b e 120 V 116 consid. 2b).

                                         Di conseguenza il fondo di previdenza presso cui era assicurato il dipendente al momento dell’intervenuta incapacità lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche se al momento del riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo era già stato sciolto (cfr. SVR 1998 LPP no. 14; SVR 1994 p. 38; DTF 118 V 98). D’altra parte, l’obbligo di un nuovo assicuratore di pagare prestazioni sorge solo se l’incapacità lavorativa esistente già prima dell’inizio del nuovo rapporto assicurativo risulta interrotta, cioè quando non vi è più alcun nesso materiale e temporale (SZS 2003 p. 356).

                                         I medesimi principi valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni statutarie divergenti (SVR 1994 p. 38 consid. 2b, DTF 117 V 332 consid. 3). Essi non sono per contro direttamente applicabili nel caso in cui l’assicurato continua a lavorare per lo stesso datore di lavoro e questi cambia istituto di previdenza: in questo caso bisogna infatti esaminare se, e nell’affermativa in quale estensione e a quali condizioni,  il nuovo istituto di previdenza ha ammesso l’assicurato secondo il proprio regolamento (cfr. sopra consid. 2.6 e il citato SVR 2004 BVG 18 p. 57; cfr. SZS 2005 p. 243).             

                                          Qualora, inoltre, esista il diritto ad una prestazione di invalidità, l'istituto di previdenza è tenuto a versare prestazioni di invalidità anche se l'invalidità si modifica, per i medesimi motivi, dopo la fine del rapporto previdenziale (STFA del 6 marzo 1996 in re S.P; SZS 1995 p. 465 consid. 4a; DTF 118 V 45 consid. 5; cfr. Moser, Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG, SZS 1995 p. 426 N 49; STFA non pubbl. del 20 luglio 1994 in re R. p. 4 consid. 3a; STCA non pubbl. del 15 marzo 2000 in re N., 34.1999.17).

                                         Va altresì ulteriormente ricordato che in una sentenza emessa nel Canton Ginevra è stato precisato che l'art. 23 v. LPP non presuppone che l'interessato fosse assicurato all'inizio del decorrere del termine di carenza di cui all'art. 29 cpv. 1 LAI; è sufficiente invece che egli fosse affiliato all'istituto di previdenza al momento in cui è insorta l'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità (cfr. SVR 1997 BVG N° 80).

                               2.8.   L’art. 26 v. LPP stabilisce che, per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità, sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione invalidità (art. 29 LAI). L'istituto di previdenza può inoltre stabilire nelle sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle prestazioni sia differito, fintanto che l'assicurato riscuote il salario pieno (SZS 1995 p. 464 consid. 3b).

                                         Per l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI il diritto alla rendita nasce tra l'altro il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro almeno il 40% in media.

                               2.9.   L’art. 4 LAI (dal 1. gennaio 2003, l'art. 4 LAI in relazione con l'art. 16 LPGA) prevede che l’invalidità è l’incapacità al guadagno, presunta permanente o di rilevante durata cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Con incapacità di guadagno si intende quell’incapacità di eseguire un’attività che si può esigere dall’interessato in un mercato del lavoro equilibrato e quindi non solo quella di effettuare il proprio lavoro (DTF 117 V 335 consid. 5c, DTF 109 V 28; SZS 1995 pag. 476, Maurer, op. cit., p. 140/141).

                                         In ambito AI va pertanto valutato se l’assicurato dispone ancora di capacità di guadagno nella sua professione e parimenti se vi è possibilità di guadagno in altre professioni ammissibili in un mercato del lavoro equilibrato (DTF 109 V 28; DTF 111 V 21; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, 1989 p. 488). Le attività considerate non si limitano quindi a quelle che coincidono con l’ultima attività svolta o ad attività affini, ma anche ad attività diverse.

                                         Per la stretta relazione esistente tra la rendita d’invalidità dell’AI e quella del secondo pilastro emerge che, il concetto d’invalidità nell’ambito della previdenza obbligatoria e quello dell'assicurazione invalidità, è di principio il medesimo (DTF 115 V 210; RDAT I 1995 consid. 2.2 p. 229).

                                         Secondo la giurisprudenza, nell'ambito della previdenza obbligatoria, gli istituti di previdenza sono vincolati da quanto pronunciato dall’assicurazione invalidità non solo per quel che riguarda il grado di invalidità (SZS 1996 p. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c; DTF 115 V 208 consid. 2c; 115 V 215 consid. 4c), ma ugualmente per quanto concerne la nascita del diritto alla rendita e, di conseguenza, parimenti per la determinazione del momento a partire dal quale la capacità al lavoro dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e duratura (DTF 126 V 310 consid. 1; DTF 123 V 271 consid. 2a e riferimenti; DTF 120 V 108 consid. 3c; SZS 2002 pag. 155; SZS 1997 pag. 68; SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 57 consid. 2a; SVR 1994 BVG Nr. 15 p. 42 consid. 3c; DTF 118 V 39 consid. 2b/aa). In tal caso il concetto di invalidità è infatti il medesimo (H. U. Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, p. 24). Accertamenti  separati del grado di invalidità potrebbero condurre a risultati differenti in contraddizione con lo scopo della legge (DTF 115 V 218 consid. 4; DTF 115 V 210 consid. 2b; DTF 118 V 39 consid. 2b).

                                         L’istituto di previdenza non è tuttavia vincolato in maniera assoluta alle conclusioni dell’AI.

                                         L'Alta Corte ha in effetti precisato che il vincolo alla pronuncia dell'AI può estendersi solo a quegli accertamenti e a quelle valutazioni degli organi dell'AI che nella procedura AI sono decisivi per la fissazione del diritto ad una rendita d'invalidità (STFA non pubblicate del 26 gennaio 2001 in re H., B 79/99 e 4/00 e del 14 agosto 2000 in re M., B 50/99).

                                         Inoltre, a titolo generale, l'istituto previdenziale può scostarsi dalle conclusioni dell’assicurazione invalidità se queste appaiono di primo acchito insostenibili (DTF 123 V 271 consid. 2a; SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 57 consid. 2a, DTF 115 V 208 consid. 2c, 212; 215 consid. 4c; SZS 1996 p. 47; DTF 115 V 218 consid. 4; STFA del 30 novembre 1993; B 38/92, in Plädoyer 1994 p. 66; DTF 109 V 24; Meyer/Blaser, op. cit., p. 21; cfr. anche DTF 126 V 308 dove si sottolinea che per la valutazione del quesito a sapere se la valutazione dell'AI è manifestamente errata e per questo non vincolante per l'istituto di previdenza sono primariamente determinanti gli atti esistenti al momento in cui la decisione è stata presa).                                              

                                         Infine, la giurisprudenza dell'Alta Corte ha stabilito che l'Ufficio dell'assicurazione invalidità è tenuto a notificare una decisione di rendita agli istituti di previdenza entranti in linea di conto, vale a dire che potrebbero essere chiamati a fornire prestazioni nel caso specifico. Se non viene coinvolto nella procedura pendente innanzi all'UAI, l'istituto LPP - che dispone di un diritto di ricorso proprio nelle procedure rette dalla LAI - non è legato alla valutazione dell'invalidità (nel suo principio, quanto al grado e all'inizio del diritto così come anche con riferimento alla decisione sullo statuto di persona invalida, vale a dire di persona ritenuta attiva, parzialmente attiva o non attiva) effettuata dagli organi dell'AI (DTF 130 V 273 consid. 3.1; DTF 129 V 75 e 129 V 150; cfr. anche le sentenze non pubblicate del 21 gennaio 2005 nella causa B., B 32/03; del 21 settembre 2004 nella causa T., B 66/04; del 31 dicembre 2003 nella causa A., B 3/03; del 16 dicembre 2003 nella causa O., B 68/03; del 9 gennaio 2004 nella causa M., B 81/02; cfr. anche esplicitamente l'art. 49 cpv. 4 LPGA e l'art. 76 cpv. 1 lett. i OAI in vigore dal 1. gennaio 2003).   

                                         Secondo il TFA infine, considerato come lo scopo del vincolo alla pronuncia dell'AI sia quello di sgravare gli istituti di previdenza da accertamenti dispendiosi, bisogna ritenere che tale vincolo sia riferito unicamente a quegli accertamenti e a quelle valutazioni degli organi dell’UAI che nell’ambito della procedura (dell’AI) erano determinanti per l’esame della pretesa alla rendita d’invalidità e sui quali andava effettivamente deciso; diversamente gli organi della previdenza professionale devono esaminare i presupposti della pretesa liberamente (cfr. STFA del 14 agosto 2000 nella causa M., B 50/99). Ne discende che la fissazione della data d’inizio del diritto alla rendita da parte dell’UAI non esclude che l’incapacità lavorativa motivante il diritto a prestazioni d’invalidità della previdenza professionale sia subentrata, foss’anche in misura ridotta, già precedentemente all’inizio dell’anno di carenza secondo l’AI (SZS 2003 p. 45 e SZS 2005 p. 241; STFA dell’11 luglio 2000 nella causa P., B 47/98 e del 9 novembre 2004 nella causa W., B 81/03).

                                         In virtù dell’art. 6 v. LPP, inoltre, le fondazioni di previdenza, oltre alla possibilità di introdurre la previdenza più estesa (art. 49 cpv. 2 LPP; cfr. SZS 1995 p. 465/466 consid. 4b/aa), sono libere di estendere il concetto di invalidità a favore dell’assicurato oppure di concedere prestazioni anche quando il grado d’invalidità è inferiore al 50%. Ciò non significa tuttavia che i fondi di previdenza dispongono di un margine di apprezzamento illimitato (SZS 1995 p. 466 consid. 4b/aa; DTF 118 V 35). Se essi infatti fanno espresso riferimento al concetto di invalidità previsto dall’AI, sono vincolati dalla valutazione dell’invalidità fatta dall'assicurazione invalidità, a meno che la stessa appaia di primo acchito insostenibile (SZS 2002 pag. 155; SZS 1996 p. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 57 consid. 2a; SVR 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c; DTF 115 V 208 consid. 2c; 115 V 215 consid. 4c).

                                         Inoltre, se il concetto di invalidità è più esteso, il fondo di previdenza non è vincolato alle conclusioni dell’AI. In tal caso la fondazione può statuire liberamente tenuto conto di regole proprie. In simili condizioni potrà senz'altro fondarsi su elementi raccolti dall'UAI, ma non sarà vincolata da una valutazione che si fonda su altri criteri (SZS 1997 p. 71; SZS 1996 p. 56; DTF 118 V 73 consid. 1; DTF 117 V 335 consid. 5c; DTF 115 V 220 seg).

                                         Secondo la giurisprudenza la facoltà riservata agli istituti di previdenza in virtù dell'art. 6 e 49 cpv. 2 LPP non implica un potere di apprezzamento illimitato. Se essi adottano nei loro statuti o nei regolamenti un certo metodo di valutazione, devono conformarsi, nell'applicazione dei criteri, ai concetti delle assicurazioni sociali (per l'incapacità di esercitare la propria professione abituale: DTF 111 V 239 consid. 1b) e ai principi generali (DTF 113 II 347 consid. 1a). In altri termini se dispongono di piena libertà nella scelta della nozione, devono comunque assegnarle il significato usuale e riconosciuto in ambito assicurativo (STFA non pubbl. in re A. del 25 marzo 1993 consid. 3).

                             2.10.   L’art. 15 Lcpd prevede fra l'altro l’erogazione della pensione di invalidità. Secondo l’art. 16 cpv. 1 Lcpd tutte le pensioni decorrono dal mese per il quale lo stipendio o una precedente pensione non sono più corrisposte.

                                         Ricalcando essenzialmente l'art. 26 cpv. 1 LPP che prescrive il rinvio alle disposizioni della LAI per l'esame della nascita del diritto a prestazioni d'invalidità, l'art. 16a cpv. 1 Lcpd (in vigore dal 1. ottobre 2000; in precedenza cfr. l'art. 16 cpv. 1 LCP) dispone che la pensione d’invalidità ed i relativi supplementi decorrono dalla nascita del diritto alla rendita federale d'invalidità (AI).

                                         Per il cpv. 2 dell'art. 16a Lcpd, il versamento delle prestazioni della Cassa inizia il mese successivo alla delibera dell'Ufficio AI, ma al più presto dalla scadenza del diritto allo stipendio pieno. Rimane riservato l'art. 29a della legge (cpv. 3).

                                         A proposito del concetto di invalidità l’art. 24 Lcpd prevede che

"  L’invalidità è l’incapacità durevole dell’assicurato a esercitare, per danno della salute fisica o psichica, la propria funzione o funzioni affini, con conseguente perdita di guadagno. Essa è totale o parziale e viene espressa in percentuale."

                                         Dal tenore della norma emerge che il concetto di invalidità della Lcpd è più esteso rispetto a quello della LPP e, quindi, della LAI in quanto comprende anche l'invalidità professionale. L’assicurato è infatti considerato invalido già per il solo fatto di non essere più in grado di svolgere la sua funzione (“Berufsunfähigkeit”; SZS  1997 pag. 73 e 1995 pag. 102; cfr. STFA non pubbl. 17 dicembre 1991 in re F p. 7 consid. 3a; DTF 117 V 335 consid. 5b; RDAT I 1995 p. 221) oppure funzioni affini. In virtù della giurisprudenza suesposta, questo concetto di invalidità non coincide con quello generale di incapacità al guadagno dell'AI e della LPP in un mercato del lavoro equilibrato (cfr. Meyer/Blaser, SZS 1995 p. 102/103; DTF 117 V 335; STFA non pubbl. in re A. del 25 marzo 1993, B 19/92; S. Beros, Die Stellung des Arbeitnehmers in BVG, Zurigo 1993, p. 149; STFA non pubbl. 17 dicembre 1991 in re F p. 7 consid. 3a).

                                         La capacità di guadagno si riferisce infatti a quanto risulta esigibile per la persona in questione: non è dunque "l'incapacità assoluta di lavorare".

                                         In proposito va rilevato che questo tipo di soluzione è di regola introdotta ai fini di non declassare professionalmente gli assicurati divenuti invalidi, in particolare i lavoratori specializzati (SZS 1997 p. 74 consid. 2a; DTF 115 V 211).

                                         Si rilevi ancora che secondo la giurisprudenza in tale ipotesi la nozione di invalidità prevista nel regolamento si applica sia alla previdenza obbligatoria che a quella sovraobbligatoria (SZS 1995 pag. 476 consid. 4b; STFA non pubbl. del 25 marzo 1993 in re A consid. 4b e c, B 19/92; DTF 115 V 221 consid. 5).

                                         Considerato come il concetto d'invalidità della Cassa pensioni sia più esteso rispetto a quello della LPP, poiché l’assicurato è stato riconosciuto invalido ai sensi dell’AI (cfr. consid. 1.3), e quindi della LPP, dev’esserlo anche ai sensi delle disposizioni della Cassa pensioni.

Per quanto invece concerne il regolamento della CV 2 applicabile al contratto concluso con il Comune di __________ (doc. VI/7), esso contiene disposizioni simili disponendo l’art. 18 (Rendita d’invalidità) quanto segue:

"  Art. 18 Rendita d'invalidità

(1) L'assicurato che subisce un'incapacità di guadagno ha diritto ad una rendita d'invalidità a partire dalla scadenza del termine d'attesa, fino a quando perdura l'incapacità di guadagno, ma al più tardi fino all'età del pensionamento. Quando l'assicurato raggiunge l'età del pensionamento, la rendita d'invalidità LPP è sostituita dalla rendita di vecchiaia di un importo almeno pari alla rendita d'invalidità minima esigibile ai sensi della LPP.

(3) Esiste incapacità di guadagno quando un medico attesta, sulla base di osservazioni obiettive, che l'assicurato è incapace, totalmente o parzialmente, di esercitare la sua professione od ogni altra attività lucrativa compatibile con la sua posizione sociale, le sue cognizioni e le sue attitudini, o quando è invalido ai sensi dell'assicurazione federale invalidità (AI).

(4) Se l'assicurato è affetto da un'incapacità di guadagno parziale, la rendita d'invalidità versata è proporzionale al grado di detta incapacità; un grado del 66 e 2/3 % o più dà diritto alla prestazione totale; mentre un grado inferiore al 25 % non dà diritto a prestazioni. Il grado d'incapacità di guadagno corrisponde almeno al grado d'invalidità fissato dall'AZ, a meno che la decisione dell'AZ non appaia insostenibile. Una revisione periodica del grado d'invalidità rimane riservata.

(6)  In caso d'aumento del grado d'invalidità dovuto alla stessa causa dell'invalidità parziale iniziale, le prestazioni d'invalidità già in corso sono adattate senza indugio al nuovo grado.

(7) In caso d'aumento del grado d'invalidità dovuto ad un'altra causa, le prestazioni già in corso continuano ad essere versate senza modifica. Un diritto a delle nuove prestazioni, nella misura dell'aumento dell'invalidità, nasce alla scadenza del termine d'attesa.

(8)  La rendita annua d'invalidità è pari al 50 % del salario coordinato."

                             2.11.   Nel caso in esame litigiosa è, come detto, l'assegnazione all'assicurato di una mezza rendita d'invalidità della previdenza professionale.

                                         Dall’incarto AI emerge che l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI)

                                         ha statuito che il diritto alla mezza rendita intera di invalidità dell'AI a favore di AT 1 è sorto con effetto dal 1. ottobre 2001. Il relativo provvedimento amministrativo del 24 aprile 2002 è cresciuto incontestato in giudicato (atti AI).

                                         Le affezioni, di natura psichica, di cui è portatore AT 1 sono di natura manifestamente labile; secondo l’art. 29 pv. 1 lett. b LAI in tale ipotesi il diritto alla rendita secondo l’art. 28 LAI nasce al più presto nel momento in cui l’assicurato è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media; l’UAI ha quindi fatto partire il periodo di carenza il 1. ottobre 2000.       

                                         Per questo motivo la Cassa convenuta, che non contesta l'invalidità dell'attore, bensì il fatto di essere la debitrice della relativa prestazione, respinge la richiesta di prestazioni. A suo avviso, il rapporto di previdenza con i dipendenti del Comune di __________ – e, con essi, anche con AT 1 - essendosi concluso già il 31 dicembre 1998, nell’ottobre 2000 l’attore non era più assicurato presso la Cassa pensioni CV 1.

                                         La RA 1 sostiene, per contro, che l’incapacità al lavoro che ha portato all’invalidità non è riconducibile al mese di ottobre 2000, ma si situa ad un momento precedente e, comunque, in un'epoca in cui l’interessato ancora era assicurato presso la Cassa.

                                         Ora, nella presente fattispecie va innanzitutto rilevato che la decisione dell'AI del 24 aprile 2002 attribuente a AT 1 la prestazione d'invalidità non è stata notificata dall'UAI né alla Cassa pensioni né alla CV 2 nè alla RA 1 né precedentemente le convenute o la CV 2 sono state coinvolte nel procedimento pendente di fronte all'UAI (cfr. atti AI).

                                         Solo successivamente, a seguito di una richiesta della Cassa pensioni del 6 dicembre 2002 e della RA 1 del 23 aprile 2003, l'UAI ha trasmesso loro gli atti il 12 dicembre 2002 rispettivamente il 2 maggio 2003 (atti AI).

                                         Ne discende che alla luce della recente giurisprudenza del TFA (cfr. consid. 2.6 e DTF 130 V 273, 129 V 75 e 150) il diritto dell'attore alla rendita d'invalidità della previdenza professionale va esaminato in questa sede in modo autonomo.

                                         In particolare, la data d'inizio dell'inabilità lavorativa fissata dall'AI per far partire l'anno di carenza (art. 28 e 29 LAI) non è vincolante ai fini previdenziali.

                                         Questa Corte deve pertanto stabilire liberamente se ancora durante il periodo in cui l'attore era assicurato presso la Cassa convenuta, vale a dire entro il 31 dicembre 1998 (cfr. consid. 2.7), è subentrata un'incapacità lavorativa di rilievo ai sensi dell'art. 23 LPP (e art. 24 Lpcd), vale a dire duratura e di almeno il 20% e se la stessa non ha subito in seguito interruzioni rilevanti (cfr. consid. 2.4 e 2.12; DTF 120 V 109 consid. 3c; STFA non pubblicata del 22 febbraio 2002 in re B., B 35/00; SVR 1997 BVG Nr. 80). Nell’affermativa sarebbe la Cassa responsabile del pagamento della prestazione dovuta all’assicurato; diversamente invece debitrice della prestazione sarebbe la CV 2, nella sua qualità di istituto previdenziale di AT 1 a far tempo dal 1. gennaio 1999.

                             2.12.   Secondo la giurisprudenza l’art. 23 v. LPP persegue anche lo scopo di delimitare la responsabilità tra più istituti di previdenza. La questione si pone ad esempio nel caso in cui il lavoratore, già colpito nella sua salute in una misura atta a influenzare la sua capacita di lavoro, entra al servizio di un nuovo datore di lavoro e viene in seguito posto al beneficio di una rendita di invalidità. In tale ipotesi, a determinate condizioni, le prestazioni vanno  versate dal precedente istituto di previdenza e non dall'attuale (cfr. DTF 123 V 264 consid. 1c; DTF 120 V 117 consid. 2c e 120 secondo cui "l'art. 23 LPP vise quant à lui à prolonger la responsabilité de l'institution de prévoyance au-delà de l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité assurée"; cfr. anche SZS 2002 pag. 156 consid. 2b; STFA non pubblicata del 6 giugno 2001 in re B., B 64/99).

                                         Secondo la giurisprudenza federale, affinché il precedente istituto di previdenza sia tenuto a versare la prestazione d’invalidità, l’incapacità di lavoro deve essersi manifestata in un’epoca in cui l’assicurato era affiliato presso quell’istituto e deve inoltre sussistere fra detta incapacità e l’invalidità uno stretto nesso materiale e temporale.

                                         Vi è connessione materiale se il danno alla salute all’origine dell’invalidità è essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante l’affiliazione al precedente istituto di previdenza e che ha causato un’incapacità di lavoro.

                                         La connessione temporale presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità lavorativa, non sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo. Tale connessione è interrotta se, durante un certo periodo, l'assicurato è nuovamente abile al lavoro, ritenuto comunque che un breve periodo di remissione non basta per interrompere il rapporto di connessione temporale (cfr. SZS 2002 pag. 156; DTF 123 V 264 consid. 1c e DTF 120 V 117 consid. 2c; già citata STFA non pubblicata del 6 giugno 2001). In effetti secondo il TFA:

"  l’ancienne institution de prévoyance ne saurait, en effet, répondre de rechutes lointaines ou de nouvelles manifestations de la maladie plusieurs années après que l’assuré a recouvré sa capacité de travail." (DTF 120 V 117 consid. 2c)

                                         In tal caso il vecchio istituto di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF 120 V 117; M. Moser, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, Basilea 1993, p. 210).

                                         Il TFA ha inoltre precisato che, nel caso di interruzione dell’incapacità di lavoro, non si può procedere ad un’applicazione schematica, analogamente a quanto previsto agli art. 29ter e 88a cpv. 1 OAI (DTF 123 V 264 e 120 V 118 consid. 2c/bb), mitigando il tenore di una precedente sentenza, in cui aveva stabilito che il nuovo istituto di previdenza è obbligato a versare la rendita solo se l’assicurato ha lavorato per tre mesi interi, dopodiché si è ripresentata un’incapacità di lavoro (cfr. sentenza del TFA non pubbl. del 30 novembre 1993 B 38/92 in Plädoyer 4/94 p. 66/67).

                                         Per risolvere tale questione si deve tener conto di tutte le particolarità del caso concreto, e meglio della natura del danno alla salute, della prognosi del medico e dei motivi che hanno indotto l’assicurato a riprendere il lavoro. Inoltre sono determinanti le circostanze relative al mondo del lavoro, come un guadagno intermedio ottenuto dall’assicurato o la sua capacità di collocamento  (SZS 2003 p. 510, 2002 pag. 156 consid. 2b; SVR 2001 BVG no. 18 pag. 69segg.; DTF 123 V 264 consid. 1c e 267 consid. 2c; cfr. anche DTF 120 V 118 consid. 2b). In questo senso nel caso di un assicurato invalido bisognerà negare il riacquisto della capacità lavorativa anche nel caso del tentativo, di oltre tre mesi, di ripresa dell’attività lavorativa, se la ripresa era motivata più da ragioni sociali e una ripresa dell’attività lavorativa duratura era comunque da ritenere improbabile (DTF 123 V 264 consid. 1c, DTF 120 V 117). Decisivo è piuttosto il quesito di sapere se durante la ripresa dell’attività lavorativa l’assicurato ha apportato o meno una prestazione lavorativa piena e se il riacquisto duraturo della capacità lavorativa sembra probabile alla luce dei risultati del tentativo di ripresa del lavoro (STFA del 30 ottobre 2002 nella causa P., B 4/02 e riferimenti a SZS 1997 p. 67).

                                         Relativamente al presupposto della connessione temporale va ancora detto che parte della dottrina ritiene che la durata dell’esercizio dell’attività lavorativa, il cui motivo può essere terapeutico, non ha rilevanza determinante né prevalente nell’ambito della valutazione delle circostanze del caso concreto, bensì configura solo un indizio. Di conseguenza, il fattore tempo deve passare in secondo piano, rispetto ad altri aspetti della fattispecie, se si può ritenere che, in un ambiente normale, cioè non protetto né particolarmente comprensivo, il reinserimento sarebbe fallito (M. Moser, Eine Gesetzesnorm sorgt zur Verunsicherung: weitere Fragen zu art. 23 BVG, SZS 1997, Sonderheft, p. 120ss, in particolare 124).   

                             2.13.   In concreto, dagli atti emerge che l'assicurato ha iniziato a soffrire in modo rilevante di problemi di natura psichica nel corso dell’autunno del 1998 a seguito di una crisi nel rapporto affettivo con l’allora compagna e madre dei suoi due figli. Il 28 ottobre 1998 AT 1 ha tentato di togliersi la vita ed è stato di conseguenza ricoverato sino al 7 dicembre 1998 presso la Clinica __________, in seguito nuovamente sino all’11 dicembre 1998 presso l’Ospedale di __________ e successivamente di nuovo alla Clinica __________ sino al 23 dicembre 1998. Nel rapporto d’uscita del 7 dicembre 1998  i sanitari della clinica (fra i quali il dott. __________) hanno posto la diagnosi di

"  disturbo della personalità emotivamente instabile e stato dopo diversi tentamen, ultimo il 28 ottobre 1998, abuso etilico e nicotinico da anni; Petit mal in età scolastica." (atti AI)

                                         Nel successivo certificato del 24 dicembre 1998 i medesimi sanitari hanno confermato le medesime diagnosi e prescritto la continuazione della terapia farmacologia e di quella semi-stazionaria con terapia quotidiana già iniziata presso la clinica di Giorno “__________” di __________, sotto la direzione del dott. __________, il quale nel suo certificato del 20 gennaio 1999 alla __________ riferiva di un “Disturbo depressivo nell’ambito di una personalità a struttura borderline” sottolineando come l’evoluzione del paziente non apparisse positiva non dovendosi escludere la necessità di ulteriori misure terapeutiche, eventualmente anche stazionarie (atti AI).

Il 29 dicembre 1998 AT 1 è stato nuovamente protagonista di un tentamen con ricovero all’Ospedale __________ con la diagnosi di “stato depressivo; tentato suicidio”. (atti AI). I medici che l’hanno avuto in cura ne hanno certificato la completa inabilità lavorativa a far tempo dal 29 ottobre 1998.

Dopo una nuova degenza dal 30 dicembre 1998 al 9 gennaio 1999 presso la Clinica __________ con la diagnosi di “Stato dopo tentamen medicamentoso, disturbo di personalità emotivamente instabile” (certificato clinica del 17 febbraio 1999 agli atti AI), l’interessato ha continuato la terapia presso il dott. __________, il quale ne ha certificato l’inabilità lavorativa completa sino al 22 febbraio 1999 (certificato del 18 febbraio 1999 agli atti AI). 

Il 4 febbraio 1999 l’attore è stato ancora protagonista di un tentamen con ricovero dapprima presso l’Ospedale di __________ e poi presso la Clinica __________ sino all’11 febbraio 1999 (rapporto d’uscita della clinica del 23 marzo 1999 agli atti AI). 

Dal 21 febbraio 1999 AT 1 ha ripreso a lavorare pur continuando una psico-farmacoterapia e i colloqui psicoterapeutici con frequenza quindicinale (certificato del dott. __________ del 9 marzo 1999 alla __________ agli atti AI).

                                         A seguito di un nuovo tentativo di suicidio (tentamen medicamentoso con ferite da taglio all’avambraccio) avvenuto il 1. giugno 1999, AT 1 ha nuovamente interrotto l’attività lavorativa subendo un ricovero a __________ dal 1° all’8 giugno 1999 e in seguito fino al 18 giugno 1999 e nuovamente dal 24 giugno al 10 luglio 1999 presso la Clinica __________ con un’inabilità lavorativa completa certificata sino al 12 luglio 1999. In seguito l’inabilità lavorativa è scesa al 75% e il paziente ha continuato ad assumere i medicamenti prescrittigli e la psicoterapia (certificati Clinica __________ del 18 giugno 1999, 8 e 24 luglio 1999 agli atti AI).

                                         A seguito di un nuovo tentamen avvenuto il 27 luglio 1999 l’attore è nuovamente stato ospedalizzato con conseguente incapacità lavorativa certificata in misura totale sino al 30 luglio 1999 e parziale (25%) in seguito e sino al 24 settembre 1999 (certificati dell’__________  - del 20 agosto e 23 settembre 1999 agli atti AI).

                                      Dal 27 settembre 1999 AT 1 è nuovamente stato giudicato abile al lavoro dalla dott.ssa __________, psichiatra dell’__________, sotto la cura della quale ha continuato la terapia medicamentosa (con neurolettici, ansiolitici e antidepressivi) con prescrizione controllata e la psicoterapia con frequenza settimanale.

Il 27 giugno 2000 AT 1 ha avuto una ricaduta della medesima malattia psichica di cui era sofferente interrompendo il lavoro. La dott.ssa __________ ne ha certificato l’inabilità lavorativa totale sino al 18 luglio 2000 e in seguito e fino al 14 settembre 2000 del 25% (certificati del 14 luglio, 2 e 29 agosto 2000 per la __________ agli atti AI). Da rilevare che in data 19 agosto 2000 l’interessato è nuovamente stato protagonista di un tentamen suicidale medicamentoso con conseguente ospedalizzazione e incapacità lavorativa totale sino al 22 agosto 2000 (certificato del 9 ottobre 2000 dell’__________ agli atti AI).

Dal 14 settembre 2000 AT 1 ha ricominciato a lavorare pur continuando la terapia medicamentosa e i colloqui di sostegno presso la dott.ssa __________ (certificato del 10 ottobre 2000 dell’__________).

Dopo poco più di un mese, dal 21 ottobre 2000, a seguito di un nuovo tentamen medicamentoso (con ricovero in cure intense alla __________ sino al 27 ottobre 2000 e in seguito presso la Clinica __________ fino al 25 novembre 2000) il cui fattore scatenante era da ricondurre ad un problema all’interno del lavoro (cfr. lettera d’uscita Ospedale __________ del 31 ottobre 2000 agli atti AI), AT 1 ha nuovamente cessato l’attività lavorativa. La dott.ssa __________ ne ha attestato l’inabilità lavorativa sino al 10 dicembre 2000 e del 50% in seguito e a tempo indeterminato per le medesime diagnosi, ossia “Disturbo di personalità tipo borderline, Abusi etilici episodici”  (certificati dell’__________ dell’8 novembre, 7 e 11 dicembre 2000 e 26 febbraio 2001 agli atti AI). Dopo aver ripreso il lavoro a metà tempo dal 12 dicembre 2000, AT 1 ha continuato la farmacoterapia e i colloqui di sostegno regolari presso la dott.ssa __________ (certificati dell’__________ del 6 aprile e 12 giugno 2001 agli atti AI). 

Il 18 luglio 2001 l'interessato ha inoltrato domanda di prestazioni all'AI indicando di soffrire di “depressione, ansia, nervosismo” dal 1998 (cfr. atti AI).

L’UAI ha quindi proceduto ai necessari accertamenti.

Nel formulario all’UAI compilato il 24 agosto 2001 dal datore di lavoro di AT 1, il Comune di __________ ha indicato che il dipendente era stato assunto quale operaio comunale generico e che si trovava in malattia precisando:

"  Il signor AT 1 soffre di disturbi (depressioni) da tempo. Dall’ottobre 1998 il signor AT 1 ha trascorso vari periodi di assenza a causa di ripetuti tentativi di suicidio. I tentativi di reinserimento sono falliti ogni volta che l’occupazione è ripresa al 100% con la conseguente intensificazione dei rapporti con l’utenza." (atti AI)

Nel suo rapporto medico all’UAI del 27 agosto 2001 la dott.ssa __________ dell’__________, indicata quale diagnosi “Sindrome borderline di personalità; abusi etilici saltuari” con ripercussioni sulla capacità lavorativa dal novembre 1998 rispettivamente dal luglio 1999,  ha affermato:

"  Anamnesi patologica remota: nel primo anno di vita gastroenterite con ricovero ospedaliero. Dai sei ai quattordici anni piccolo male con trattamento antiepilettico di Tegretol. Le crisi erano notturne senza perdita di coscienza ma con perdita di voce e di movimenti che sono durati fino ai dodici anni. Fobie sociali con difficoltà a presentarsi agli esami o se deve parlare in pubblico. Anamnesi patologica prossima: dall'ottobre 1998, dopo la separazione dall'ex compagna, Il paziente presenta crisi depressive con tentamen medicamentosi ed alcool che lo hanno portato a ricoveri in Clinica __________ dal 30.10.1998 al 7.12.1998, dal 12.12.1998 al 23.12.1998, dal 30.12.1998 al 9.1.1999 e a due ricoveri in __________ dal 4.2.1999 al 11.2.1999, dal 1.8.1999 al 8.6.1999. Fino al luglio 1999 è stato seguito ambulatoriamente dal dr. __________ e poi dal __________ con colloqui di psicoterapia di sostegno e terapia farmacologia con prescrizione controllata del medicamenti. Negli ultimi due anni di terapia il paziente ha subito un ricovero in __________ dal 21.10.2000 al 27.10.2000 per tentamen medicamentoso con benzodiazepine e antidepressivi e in Clinica __________ dal 27.10.2000 ai 25.11.2000. Periodi di inabilità lavorativa: 25% dal 2.8.1999 al 24.9.1999, 100% dal 27.6.2000 al 18.7.2000, 25% dal 19.7.2000 al 14.7.2000, 100% dal 21.10.2000 al 10.12.2000, 50% dall'11.12.2000 a tuttora. In questi due anni di terapia vi sono state due crisi depressive che hanno portato a periodi di inabilità lavorativa nel giugno 2000 e un tentamen al 21.10.2000 con un ricovero ospedaliero. Le prescrizioni farmacologiche erano seguite dal paziente con decisione autonoma di sospendere ed accumulare il farmaco in caso dl bisogno e poi assunzione massiccia in momenti di crisi. La terapia con colloqui verteva allo sviluppo dell'iniziativa ed attivazione delle risorse del paziente. In questo periodo è riuscito a produrre vetrate con il padre e da solo senza che questa attività costituisca fonte di guadagno. Inoltre la terapia verteva anche a ridurre il grosso senso di colpa e vergogna che il paziente ha nei confronti del paese dopo la separazione dall'ex compagna. Sembra che le crisi in questi due anni fossero in concomitanza con periodi anche di sovraccarico lavorativo, in giugno, in aprile ed in ottobre 2000. Secondo il nostro parere la sua capacità lavorativa è al 60% vista la facile intolleranza agli stress e al sovraccarico lavorativo. Ad esempio l'ultimo tentamen è avvenuto in un periodo di sovraccarico lavorativo e dopo un litigio con un collega.

Nella terapia tra Il 1999 e l'ottobre 2000 il paziente è apparso con periodi di tono d'umore deflesso, ritmi circadiani con insonnia notturna, abusi etilici e medicamentosi e con ansia libera durante il giorno ed abusi medicamentosi che sono sfociati anche in un grave tentativo di suicidio Il 21.10.2000.

7. ProsecuzIone della terapia in corso antidepressiva e dei colloqui di sostegno. Dall'ottobre 2000, dopo l'ultima crisi con grave tentamen medicamentoso, il paziente appare in relativo equilibrio. La sua capacità lavorativa a nostro parere è del 50% vista l'intolleranza allo stress e l'ipersensibilità ai conflitti sul luogo di lavoro."

Nel complemento di pari data ha ipotizzato una continuazione della precedente attività lavorativa ma solo nella misura del 50% considerato come il disturbo alla salute di cui era affetto l’assicurato provocava una facile intolleranza allo stress e difficoltà di relazione con i colleghi (atti AI).

Alla luce della documentazione acquisita agli atti e dei citati  referti, il medico dell'AI, ritenuti superflui ulteriori accertamenti medici, il 14 novembre 2001 ha proposto il riconoscimento di una mezza rendita d’invalidità con la motivazione seguente:

"  Vista la patologia psichiatrica pesante dopo diversi episodi di tentamen medicamentosi nel passato ed i diversi ricoveri si giustifica una incapacità lavorativa del 50% per diminuito rendimento sul posto di lavoro non migliorabile secondo gli atti in altri luoghi o cambiando tipo di mestiere." (atti AI)

                                         L'UAI ha quindi statuito sulla domanda di prestazioni emanando il provvedimento del 24 aprile 2002 con il quale ha attribuito a AT 1 una mezza rendita per un grado d'invalidità del 50% dal 1. ottobre 2001 (atti AI).

In seguito AT 1, dopo un periodo di totale incapacità lavorativa dal 21 ottobre 2000 al 10 dicembre 2000 per un nuovo tentamen con ospedalizzazione, e di parziale inabilità (50%) dal 10 dicembre 2000 al 10 dicembre 2001, ha lavorato a metà tempo alle dipendenze del Comune di __________ sino al 29 luglio 2003, momento in cui gli è nuovamente stata diagnosticata una totale incapacità lavorativa (perizia dott.ssa __________, psichiatra, del 24 ottobre 2003 all’attenzione della __________ agli atti AI). In seguito AT 1 non ha più ripreso l’attività lavorativa.    

Il 30 gennaio 2004 l’assicurato ha chiesto all’UAI di attribuirgli una rendita intera ritenuto come egli fosse totalmente incapace al lavoro e non percepisse più il salario dal 1. ottobre 2003 (atti AI).

                             2.14.   Ritenuto come dalla documentazione versata agli atti dalle parti e da quella richiamata d'ufficio in corso di causa, non fosse a priori possibile desumere riscontri incontrovertibili ai fini del presente contendere, questa Corte ha ritenuto opportuno effettuare alcuni accertamenti.

                                         Innanzitutto, richiamati i certificati redatti in precedenza, il 27 ottobre 2004 la vicecancelliera ha chiesto al dott. __________ di precisare in quali periodi aveva avuto in cura AT 1 e di descrivere come fossero le sue condizioni e la sua capacità lavorativa in tali periodi (XXXVII).

Nella sua risposta dell’8 novembre 2004 il dott. __________ ha, tra l’altro,  affermato quanto segue:

"  1)   Da quando a quando ha avuto in cura il sig. AT 1 e per quali

      diagnosi;

Ho innanzitutto seguito il signor AT 1 durante la sua degenza presso la Clinica __________ dove era stato ricoverato per un problema comportamentale legato all'abuso etilico (purtroppo non ho le date esatte della sua degenza che potranno senz'altro essere richieste alla Clinica __________).

In seguito ho seguito il paziente ambulatorialmente dal 28.12.1998.

La diagnosi principale è da vedere in un disturbo psico-affettivo-emozionale di personalità (disturbo borderline).

Dopo le sue dimissioni dalla Clinica __________ egli è stato "seguito" a livello semistazionario.

Abbiamo iniziato un trattamento il 26.01.1999 e si è interrotto in pratica il 04.03 dello stesso anno poiché il paziente aveva effettuato un tentamen.

Da quel periodo il signor AT 1 ha deciso per un cambiamento di medico e struttura terapeutica.

Il 18.08.2003 il signor AT 1 ha voluto far rientro nella nostra struttura terapeutica ed è stato preso a carico da uno psicologo che gli offriva dei colloqui regolari.

L'instabilità emotiva del signor AT 1 non gli ha permesso però una sufficiente continuità terapeutica per cui abbiamo nuovamente proposto un intervento semistazionario con intervento pluri disciplinare alla fine del 1999. Il risultato è stato fallimentare per la discontinuità di presenza del paziente.

Egli ha continuato l'Ospedale di Giorno come sopra descritto fino al 22.12.2002. Da parte nostra non ha più seguito trattamenti specifici.

Il 27.01.2004 il paziente si è nuovamente presentato ad una consultazione poiché risentiva delle difficoltà di tipo ansioso e gli abbiamo nuovamente proposto delle terapie di rilassamento e dei colloqui psicoterapeutici (data anche la nuova struttura famigliare e considerato che la sua compagna era in cura semistazionaria presso l'Ospedale di Giorno. Durante questo periodo il paziente ha seguito dei colloqui psicoterapeutici, ha assunto una psicofarmacoterapia (in modo irregolare) e non era in grado di esprimersi sulla sua patologia principale che è l'etilismo cronico.

3)   Indichi la percentuale di incapacità lavorativa da Lei rilevata nei vari periodi; in particolare, nel suo certificato del 18 febbraio 1999 qui allegato ha attestato una capacità lavorativa dal 22 settembre 1999; pure in quello, allegato, dei 9 marzo 1999 ha confermato la ripresa dell'attività lavorativa dal 21 febbraio 1999; invece in quello del 30 aprile 2003 (pure allegato) ha attestato un'incapacità totale almeno sino al 6 aprile 1999 come devono essere interpretate le divergenze?

Data la sua instabilità emotiva la sua incapacità lavorativa è da considerare al 100% e questo perché egli non è in grado di garantire una sufficiente continuità operativa in un'azienda. Il problema di base risiede nella sua instabilità emotiva personologica.

Le divergenze osservate sono dovute all'impossibilità di effettuare una diagnosi a medio lungo termine di tipo psichiatrico anche di una personalità borderline.

4)   Ha seguito il paziente durante la ripresa dell'attività lavorativa dal 21 febbraio 1999 al 1 giugno 1999? Come erano le condizioni dell'interessato (ultimo tentamen del 4 febbraio 1999) e come era da quantificare la sua capacità lavorativa in questo periodo.

Sì il paziente ha seguito dei trattamenti anche se in modo irregolare ma la sua patologia di base, gli hanno impedito di svolgere un'attività lavorativa anche solo parziale.

Se manteniamo i criteri in atto nel 1998 egli non è più in grado di reinserirsi professionalmente. Ritengo però che il signor AT 1 abbia delle potenzialità tali da poter operare in modo, forse anche temporaneo, in una struttura adatta alla sua formazione e alle sue competenze operative." (Doc. XLVI)

                                         Nuovamente interpellato il 31 marzo 2005 riguardo al periodo in cui aveva seguito l’attore e alla capacità lavorativa dell'assicurato (LXXXII), l’11 aprile 2005 lo specialista ha precisato:

"  A)   Ho seguito il signor AT 1 dapprima alla Clinica __________ di

__________, ma non so dare la data esatta, poi ambulatoriamente dal 28.12.1998.

Prima il paziente era seguito dal suo medico curante che doveva essere il signor __________ o il Dr. med. __________ risiedente nella zona d'origine. Il paziente ha poi cambiato diversi medici curanti.

B) Nel 1999 in effetti il trattamento si è concluso in data 06.04.1999 egli ha optato per un intervento psicoterapeutico. Rivedendo gli atti e conoscendo la personalità del paziente emotivamente instabile posso correggere il termine di tentamen con abuso medicamentoso e etilico. Non so da chi egli sia stato seguito ulteriormente.

      E questo in pratica fino al 26.08.2003.

C) Si è optato effettivamente per un intervento pluridisciplinare all'inizio (e non alla fine del 1999) trattamento che ha avuto luogo fra il 18.02 e il 04.03.1999 in data 04.02 ho nuovamente consultato il paziente presso l'Ospedale __________ per un abuso medicamentoso ed etilico rivedendolo poi in data 04.03.1999 e un'ultima volta in data 06.04.1999 dopo di che egli sentendosi ben sostenuto a livello psicologico mi chiedeva unicamente delle psicofarmaco terapie telefonicamente.

I trattamenti semistazionari erano di tipo ergo, socio terapeutico, terapie di rilassamento e colloquio psicoterapeutici accompagnati da una psicofarmaco terapia.

Ritengo che il motivo del fallimento del trattamento in corso è da attribuire alle difficoltà e agli attriti relazionali creatisi con gli operatori che non sempre riuscivano a gestire in modo ottimale i comportamenti discontinui del paziente e le inadempienze terapeutiche dettate da un suo vissuto psico sociale mal espresso.

L'ulteriore consulto effettuato a causa di un abuso medicamentoso ci ha indotto a chiudere il caso clinico con la presa a carico semistazionaria consigliandogli delle alternative terapeutiche più consone alle sue problematiche (per inciso va detto che non tutti i pazienti sono in grado di ottemperare i principi terapeutici prescritti e questo soprattutto sul piano relazionale. La nostra professione è basata su relazioni su prescrizioni e ordinazioni non sempre ben accette dal paziente).

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