Raccomandata
Incarto n. 34.2004.45 rg/td
Lugano 14 ottobre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 4 agosto 2004 promossa da
AT 1
contro
CV 1 in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto e in diritto che
- con contratto 27 ottobre 2000 la CV 1A (ora CV 1 in liquidazione) ha aderito quale datore di lavoro alla AT 1 (di seguito: Fondazione) allo scopo di attuare la previdenza professionale dei propri dipendenti con effetto dal 1. luglio 2000 (doc. F);
- a fronte del mancato pagamento dei premi (e spese) non soluti sino al 30 aprile 2002, nell'ottobre 2003 la Fondazione ha fatto spiccare dall'UE di __________ nei confronti della CV 1 il PE n. __________ di fr. 6'700.15 oltre interessi al 5% dal 14 luglio 2003 per contributi LPP e fr. 200.-- per spese di mora, cui l'escussa ha interposto opposizione;
- con la petizione in oggetto l'attrice ha chiesto al TCA di condannare la convenuta al versamento di fr. 7'423.10 (composti di fr. 6'700 per contributi LPP, fr. 353.10 per interessi di mora dal 14 luglio 2003 al 4 agosto 2004, fr. 300.-- per danni di mora e fr. 70.-- quale anticipo versato all'ufficio esecuzione) oltre interessi al 5% dal 5 agosto 2004, postulando altresì il rigetto dell'opposizione interposta al PE __________ dell'UE di __________ nonché la rifusione delle ripetibili;
- con scritti 23 agosto e 7 ottobre 2004 al TCA la convenuta ha dichiarato di ritirare l'opposizione al PE n. __________dell'UE di __________ e di riconoscere le pretese attoree, precisando di essere priva di attivi e che nei suoi confronti è stata aperta una procedura fallimentare (III, VI);
- osservato come nel diritto delle assicurazioni sociali l'acquiescenza, affinché diventi operativa, deve essere di regola confermata dal giudice, da attento esame degli atti all'inserto e alla luce in degli artt. 49, 66 LPP, del contratto d'adesione (art. 3, doc. F) nonché del piano di previdenza (doc. L), in concreto risulta che, con riferimento al periodo litigioso, i contributi LPP in quanto tali rimasti insoluti ammontano - contrariamente a quanto esposto in petizione - e devono essere quindi riconosciuti in fr. 5'900.15, l'importo richiesto dall'attrice a tale titolo essendo infatti comprensivo di spese addebitate per fr. 800.-- (doc. A-D);
- le spese, complessivamente conteggiate per fr. 1'170.-- (doc. A-D; cfr. petizione), vanno riconosciute limitatamente a fr. 100.--, a valere quali spese di esecuzione (cfr. art. 3.3. contratto d'adesione, cfr. doc. M). Infatti, secondo l’art. 106 CO il debitore è tenuto a risarcire anche il danno patito dal creditore eccedente gli interessi moratori, in quanto non provi che non gli incombe alcuna colpa. Tali spese affinché possano essere riconosciute, devono essere dimostrate (DTF 117 II 258). In concreto l’attrice, ad eccezione delle succitate spese d'esecuzione (comprovate tramite produzione del PE n. 1001998 dell'UE di Lugano [doc. M] che documenta quindi l'avvio di una procedura esecutiva), non ha prodotto i giustificativi atti a sostanziare gli ulteriori costi addebitati, che di conseguenza non possono essere riconosciuti. Per quanto riguarda in particolare la richiesta di versamento delle spese di fr. 70.-- quale anticipo versato all'ufficio esecuzione in relazione al precetto esecutivo di cui è chiesto il rigetto dell'opposizione, occorre precisare che dette spese non sono oggetto della sentenza di rigetto definitivo dell’opposizione, ma seguono le sorti dell’esecuzione in quanto costituiscono un accessorio del credito, e meglio devono essere sopportate dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, pag. 414; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1983, pag. 106), senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (STCA del 21 settembre 1993 nella causa R.B.). Né l’amministrazione né il giudice possono quindi porre le spese a carico degli assicurati (SVR 1995 KV Nr. 57 pag. 175);
- la richiesta di versamento di interessi di mora al tasso del 5% (fr. 351.10 dal 14 luglio 2003 al 4 agosto 2004 nonché ulteriori interessi di mora dal 5 agosto 2004 sull'ammontare dei contributi insoluti (fr. 5'900.15) sommato agli interessi di ritardo relativi al citato periodo) la stessa deve essere riconosciuta (art. 66 cpv. 2 LPP; Brühwiler, op. cit., pag. 46; SZS 1990 pag. 89; art. 3.3 contratto d'adesione agli atti) limitatamente agli interessi, al tasso richiesto del 5% - corrispondente a quello legale di cui all'art. 104 CO - sul capitale di fr. 5'900.15 con decorrenza dal 14 luglio 2003, la legge vietando il cd. anatocismo (art. 104 CO; art. 105 cpv. 3 CO; STFA del 11 dicembre 2002 nella causa S., consid. 6.1, B 21/02);
- in materia LPP il diritto alle ripetibili non può essere dedotto dalla Costituzione federale così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU; spetta ai cantoni prevederlo (DTF 117 V 403).
Nel Cantone Ticino, la LPTCA prevede il "diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio" (art. 22 cpv. 1).
Nel diritto delle assicurazioni sociali e quindi anche in quello della previdenza professionale il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V 150). Per contro nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata all'assicuratore che vince la causa (DTF 128 V 133 consid. 5, 126 V 150 consid. 4, 112 V 361s; SZS 2001 pag. 174; STCA del 9 marzo 1992 nella causa F.P. c. S.SA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è parzialmente accolta.
§ La CV 1 in liquidazione é condannata a versare alla AT 1 fr. 6'000.15 oltre interessi al 5% dal 14 luglio 2003 su fr. 5'900.15.
§§ E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE no. __________ dell'UE di __________o per l’importo di fr. fr. 6'000.15 oltre interessi al 5% dal 14 luglio 2003 su fr. 5'900.15.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti