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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.03.2010 (pubblicato) 34.2004.39

9 marzo 2010·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·14,597 parole·~1h 13min·3

Riassunto

Accertamento dell'obbligo di contribuzione dell'ex datore di lavoro. Imprescrittibilità dei contributi arretrati.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 34.2004.39   fc/td

Lugano 10 novembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

  composto dei giudici:

  Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 21 giugno 2004 di

AT 1 rappr. da: RA 2  

contro  

CV 1 rappr. da: RA 1     in materia di previdenza professionale  

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Dal 1989 AT 1 ha svolto attività lavorativa in qualità di collaboratrice domestica e, dopo la nascita del piccolo __________, bambinaia presso il domicilio di __________ dei coniugi dott. med. CV 1, sposatisi il __________ (doc. LIV/9) eseguendo anche le pulizie serali dello studio medico della coppia situato a __________.

                               1.2.   Il __________ il dott. __________ è deceduto lasciando come eredi la moglie CV 1 e il figlio __________ (doc. LIV/6). AT 1 ha continuato ad esercitare le precedenti incombenze restando alle dipendenze della vedova CV 1 ad eccezione di una pausa dall’agosto 2001 al febbraio  2002 (IV) in occasione di un soggiorno all’estero di quest'ultima.

                                         Il 19 novembre 2002 AT 1 ha avuto un infortunio con conseguente incapacità lavorativa dapprima totale, poi parziale tuttora permanente (XII). Dopo un periodo di ripresa dell’attività lavorativa in misura parziale, eseguita esclusivamente presso lo studio medico, alla fine del 2003 le parti hanno interrotto il rapporto di lavoro (XII, XLXII/XVI e XVII).

                               1.3.   Con vari scritti e richieste verbali, nel periodo successivo all’infortunio del novembre 2002, AT 1 ha chiesto a CV 1 il rilascio di un conteggio salariale (XII) e chiarimenti in merito al suo assoggettamento alla previdenza professionale obbligatoria durante il periodo in cui aveva svolto l’attività lavorativa sia presso l’abitazione della famiglia CV 1 sia presso lo studio medico di __________ (doc. B 12-22; C 13-19).

                                         Contestualmente AT 1 ha appreso di non essere mai stata assicurata per la previdenza professionale a dipendenza del lavoro svolto per __________ e CV 1.

                                         Tra le parti sono in seguito intercorsi numerosi scritti e prese di contatto che non hanno potuto tuttavia risolvere le rispettive divergenze.

                               1.4.   Con petizione del 21 giugno 2004 AT 1 ha adito il TCA

"  affinché venga fatta chiarezza sull’obbligo di affiliare la lavoratrice AT 1 presso un istituto di assicurazioni LPP”. 

                                         L’interessata ha argomentato come segue:

"  Io, AT 1, nell'anno __________ sono stata assunta con contratto orale quale donna delle pulizie dai signori Dr. __________ e Dr.ssa CV 1.

Il mio lavoro si svolgeva sia presso il loro studio medico sia presso la loro abitazione privata (dapprima solo come donna delle pulizie e dal __________, dopo la nascita del loro figlio __________, anche come baby-sitter).

Il Dr. __________ mi aveva assunto assicurandomi il rispetto di tutti gli obblighi sociali e contrattuali: AVS, LPP, AD, infortunio, ecc.

Il tutto sarebbe stato a suo carico, poiché avrei ricevuto il salario al netto, cioè senza alcuna deduzione. Questo, mi era stato spiegato, facilitava i loro lavori di contabilità e di amministrazione.

Inoltre, al momento dell'assunzione, mi era stato anche spiegato che i versamenti salariali sarebbero avvenuti, oltre che al netto anche separatamente distinguendo dunque le prestazioni svolte nello studio da quelle svolte presso l'abitazione privata. Ciò sempre per loro motivi amministrativi-contabili. Di fatto, ho sempre ricevuto sul mio conto bancario due salari al netto.

I versamenti erano sempre effettuati a nome di un unico datore di lavoro, Dr. __________.

In seguito, dopo la morte di quest'ultimo avvenuta nel __________, a nome della moglie, Dr.ssa CV 1.

I certificati di salario per la dichiarazione fiscale, fino al 2001 è però sempre stato uno solo, cioè a nome di un solo datore di lavoro e compilato con un'unica cifra, ossia con la somma dei sue salari. (v. allegati).

Dal 1988 al 2002 ho sempre lavorato, assentandomi dal lavoro solo una volta nel 1996 per malattia, e precisamente per sottopormi ad un importante intervento chirurgico. In quell'occasione ho ricevuto il salario normalmente.

I problemi sono sorti nel 2002, in seguito ad un infortunio lavorativo ed a malattia, che a tuttora mi rendono inabile al lavoro.

Dopo circa un mese e mezzo di assenza dal lavoro ho ricevuto il licenziamento e da molto tempo non ricevo alcun salario.

Mi sono quindi molto preoccupata e ho richiesto i motivi di tale situazione. Dopo tante richieste di spiegazioni verbali, in seguito anche scritte, la mia datrice di lavoro mi ha comunicato di non essere stata assicurata per la perdita di salario.

La spiegazione fornitami dalla datrice di lavoro è stata "così abbiamo risparmiato". Osservo che non sono mai stata informata di nulla e quindi non ho mai dato il mio consenso in tal senso.

Quindi, in considerazione della mia situazione e di quanto ero venuta a conoscenza, cioè che non era stato rispettato il nostro contratto, ho richiesto un conteggio salariale dettagliato per tutto il periodo da quando ho iniziato a lavorare per la famiglia __________.

La mia intenzione era quella di verificare a persona di competenza se tutti gli altri oneri sociali fossero stati osservati.

A tutt'oggi, nonostante tante mie raccomandate, non ho ricevuto nessun conteggio salariale completo.

L'unica risposta in tal senso, mi è arrivata mezzo raccomandata, e riporto qui di seguito le precise parole: "… Previdenza professionale: tu avevi due contratti con la sottoscritta e prima con mio marito, per un impiego a domicilio e un altro per lavoro presso lo studio. I salari erano due e distinti e non possono essere sommati a ragione veduta per cercare di fondare un supporto diritto alla previdenza professionale…".

Ora mi trovo in una situazione difficile, che non sono in grado di gestire. Non ho mai rinunciato o espresso il mio consenso alla rinuncia dei miei diritti di lavoratrice, tuttavia questi mi sono stati negati a mia insaputa. Non sono stata assicurata per la perdita di salario e non sono stata affiliata presso un'assicurazione LPP.

La situazione attualmente si è aggravata a causa del mio stato di salute che, con ogni probabilità, non migliorerà. Verosimilmente verrò presto dichiarata invalida e il fatto di non essere stata affiliata alla LPP mi penalizzerà economicamente in modo grave.

Ero completamente in buona fede, anche perché ho sempre ricevuto per molti anni il salario al netto, così come anche il certificato di salario che era unico e comprensivo dei due versamenti.

Per questi motivi, mi permetto di esporvi la mia situazione e di inviarvi la principale documentazione in mio possesso, ciò alfine di delucidarmi sulla situazione e di confermarmi l'obbligo per la Dr.ssa CV 1 di affiliarmi retroattivamente ad una cassa LPP."

                               1.5.   Con risposta del 20 luglio 2004 la dott. CV 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto la reiezione della petizione sulla base, tra l’altro, delle seguenti motivazioni:

"  (…)

      1.                             La signora AT 1 è stata incaricata nel __________ dal dott. __________ di effettuare le pulizie serali presso il suo studio medico.

In concomitanza con il matrimonio di quest'ultimo con la dottoressa CV 1 e la successiva nascita del loro fi­glio __________, l'attrice è pure stata assunta dalla dot­toressa quale collaboratrice domestica nella casa coniu­gale.

L'incarico presso lo studio medico veniva pagato dal dottor __________ (cfr. doc. la), mentre quello relativo al­l'abitazione privata, di pertinenza della moglie, era coperto dalla dottoressa (cfr. doc. lb). I coniugi CV 1 sottostavano al regime della separa­zione dei beni.

Che il certificato AVS/AI/IPG riporti per il periodo 1989-1999 ogni anno due volte il nome del solo dottor __________, nulla prova in senso contrario, certi­ficando anzi l'esistenza di due contratti distinti. L'attrice stessa ammette peraltro che «di fatto, ho sem­pre ricevuto sul mio conto bancario due salari al netto» (cfr. petizione, pag. 1 i.f.).

      Prove: documenti

                  ispezione registro dei beni matrimoniali

2.   Dopo la morte del dottor __________ nel __________ del __________, i due rapporti di lavoro sono continuati (con un'interru­zione durante un viaggio in __________ della dottoressa nel­l'ambito di un progetto di aiuto umanitario fra __________ e il __________), sempre con la differenziazione di contenuto, di basi legali e di compenso orario che li ha contraddistinti sin dal principio: semplici pulizie se­rali ex art. 319 e seg. CO presso lo studio medico; col­laborazione domestica ex art. 1 e seg. CNL presso l'abi­tazione privata. Le due paghe sono sempre state corri­sposte da due conti diversi: conto corrente dello studio medico per le pulizie serali (cfr. doc. 2a e 3a); conto privato della dottoressa per la collaborazione domestica (cfr. doc. 2b e 3b).

Che il certificato di salario per gli anni 1999/2000 in­dichi un solo importo di complessivi fr. 30'266.-, è evidentemente dovuto a una disavvertenza da parte della dottoressa, trovatasi, dopo la morte del marito, a rior­ganizzare tutta la contabilità casalinga e professionale proprio a cavallo di quegli anni.

3.   In nessuno dei due distinti contratti si è mai parlato di costituire una previdenza professionale, non avendo il singolo salario peraltro mai raggiunto l'importo di coordinamento LPP (si compari l'estratto AVS/AI/IPG e i certificati di salario 2002, 2003 con l'evoluzione degli importi limite LPP sub doc. 4).

La lavoratrice, perfettamente al corrente di questo fatto, ha peraltro costantemente avuto la possibilità di sincerarsene sulla base dei certificati di salario, sem­pre corrisposti, dai quali non figurava in effetti al­cuna deduzione per previdenza professionale (cfr. ad esempio i certificati di salario 2001-2003 allegati alla petizione).

Soltanto nel corso dell'ultimo anno, la signora AT 1 ha cercato di fondare, a ragion veduta e date le circostanze, un supposto obbligo di affiliazione al secondo pilastro, venendo manifestamente contra factum proprium.

Sull'asserzione di presunte intenzioni di "risparmio" da parte dei datori di lavoro (cfr. petizione, pag. 2 cpv. 5), recisamente contestate, si evita di prendere la po­sizione che meriterebbe, ricordando nondimeno che è sem­mai stata la lavoratrice medesima a non aver voluto co­stituire alcuna previdenza professionale, facoltativa ex art. 46 cpv. 1 LPP (cfr. pure infra, cons. 5).

4.   La Legge federale sulla previdenza professionale non sembra regolare esplicitamente la questione della pre­scrizione dell'obbligo di versare eventuali contributi, da parte del datore di lavoro.

L'art. 41 cpv. 1 LPP, anche se sistematicamente inserito nelle disposizioni comuni sulle prestazioni (capitolo 6 LPP), indica nondimeno che i crediti riguardanti contri­buti periodici si prescrivono in cinque anni (cfr. pure KIESER/RIEMER-KAFKA, Tafeln zum sozialversicherungs­recht, 2a ed., tav. 40, pag. 63, con riferimento alla DTF 117 V 332).

Pur negando un'applicazione diretta di tale norma, in assenza quindi di regole espresse, bisognerebbe rappor­tarsi a disposizioni esistenti per fattispecie similari (cfr. DTF 116 Ia 461 e seg., nonché HÄFELIN/MÜLLER, Ver­waltungsrecht, 2a ed., n. 637).

Trattandosi in ogni caso di prestazioni periodiche da parte del datore di lavoro, il termine di prescrizione costituirebbe pertanto sempre cinque anni (cfr. in par­ticolare gli art. 16 LAVS o 128 n. 1 CO, entrambi per analogia).

Ipotetici contributi precedenti il mese di giugno del 1999 sono pertanto in ogni caso prescritti.

(…) " (Doc. IV)

                               1.6.   Il 3 settembre __________ ha preso posizione sulla risposta di causa osservando, tra l’altro, quanto segue:

                                         "(….)

Nel __________ sono stata assunta dal Dr. __________ quale donna di pulizie, sia per il loro studio medico a __________ sia per la loro abitazione privata a __________.

Di fatto, il Dr. __________ mi aveva chiesto se fossi interessata ad un lavoro a __________: poiché si sarebbe trasferito da __________ nel __________, aprendo un nuovo studio insieme alla sua compagna, che l'avrebbe raggiunto dopo poco tempo e definitivamente appena terminata la formazione.

Presso lo studio medico, svolgevo i lavori che entrambi a seconda dell'occasione, mi indicavano di eseguire. Anche per le piccole spese di pulizia: detersivi, secchi, … i soldi mi venivano dati, alla consegna del materiale e dello scontrino, dalle aiuto medico del Dr. oppure della Dr.ssa CV 1, senza alcuna distinzione.

Nel __________, quando appresero di attendere un bambino, e ancora prima della nascita del caro __________, mi chiesero di occuparmi del piccolo (mi sono occupata di __________ dalla prima settimana di vita), svolgendo contemporaneamente piccoli lavori di pulizia presso la loro abitazione.

Anche per il lavoro a casa, eseguivo i compiti e le mansioni, che entrambi mi indicavano.

Mai e in nessuna occasione, mi era stato riferito di essere una dipendente del Dr. __________, per lo studio, e invece della Dr.ssa CV 1, per la casa.

Avevo come datori di lavoro entrambi: la famiglia CV 1 allo studio (dove entrambi lavoravano), e la famiglia CV 1 a casa (dove entrambi abitavano).

Non ho mai pensato di dover richiedere ai miei datori di lavoro o comunque interessarmi al fatto, se sottostavano o meno, al regime della separazione dei beni.

Ero stata assunta con l'assicurazione, del Dr. __________ e di tutti e due in seguito, del rispetto degli obblighi contrattuali e sociali.

Il tutto sarebbe stata a loro carico, poiché avrei ricevuto il salario a netto, cioè senza alcuna deduzione.

Questo, mi era stato spiegato, facilitava i loro lavori di contabilità e di amministrazione.

Inoltre, al momento dell'assunzione e sempre per gli stessi motivi contabili, mi era stato spiegato che avrei ricevuto due versamenti salariali separati. Di fatto, ho sempre ricevuto due salari distinti.

(…)

Non avevo alcun dubbio, ero stata assunta dalla stessa famiglia, lavoravo indistintamente per entrambi sia allo studio, sia presso la loro abitazione, ricevevo dallo stesso datore di lavoro le direttive, la paga, il certificato di salario, ecc..

Non credevo di dover prestare particolare attenzione e dei contributi che ero convinta obbligatori per legge, e non certo facoltativi da parte mia o dal datore di lavoro.

(…)." (Doc. XII)

Tale scritto è stato completato da un’ulteriore presa di posizione dell’attrice del 10 settembre 2004, corredata da numerosi documenti, nella quale l’interessata ha ulteriormente ribadito le sue argomentazioni rilevando tra l’altro che:

"(…)

Con la presente spero di essere riuscita ad esporre quanto mi è stato richiesto; credo che dalla documentazione spedita possa risultare come i miei datori di lavoro siano sempre stati la famiglia __________:

dapprima il Dr. __________, il quale mi versava mensilmente il salario a suo nome sia per casa (ad esempio v. documenti 46, 47), mi compilava i certificati a suo nome (v. documenti 1, 2, 3 e 4), e soprattutto manteneva fede a quanto promesso (sulla correttezza dei contributi sociali e contrattuali): nei documenti 1, 2, 3 e 4 si può vedere, infatti, come abbia versato i contributi relativi alla previdenza professionale (Fr. 261.-- e Fr. 165.--).

Il fatto che il versamento bancario fosse solo a suo nome non mi sembrava un fatto strano, né che avrebbe dovuto essere oggetto di chiarimenti: anche mio marito paga delle nostre fatture solo a suo nome, ma con questo non vuol dire che, ad esempio, è l'unico ad abitare nel nostro appartamento: e nessuno ci ha mai domandato se sottostiamo o meno alla separazione dei beni.

Non ho mai pensato che avrei dovuto chiedere ai miei datori di lavoro, (con i quali avevo lo stesso rapporto), se sottostavano o meno alla divisione dei beni (v. documento 29, pg 3 punto 1).

Inoltre non è affatto vero che il Dr. __________ pagava esclusivamente il salario dello studio, cioè Fr. 940.-/mese (v. documento 46), di fatto e contrariamente all'affermazione dell'Avv. RA 1 (v. documento 29, pag. 3 pto 1), il dr. __________ pagava anche il salario del lavoro svolto presso la loro abitazione, cioè Fr. 1'500.--/mese (v. documento 47).

A casa abitavano entrambi (marito e moglie) ed entrambi mi indicavano quali e come svolgere i lavori.

Allo studio lavoravano entrambi (marito e moglie), ed entrambi mi indicavano i lavori da fare. Anche per le piccole spese (quali secchi della spazzatura, detersivi..), potevo chiedere il rimborso, (consegnando la merce e lo scontrino), a qualunque delle loro aiuto medico (le quali sicuramente potrebbero confermare l'organizzazione del lavoro).

In seguito alla morte del Dr. __________, ho avuto quale unica datrice di lavoro la Dr.ssa CV 1 (ad esempio v. documento 48 pagina 2 punto 5, documento 5 e 6), la quale effettuava i pagamenti sempre a suo nome (ad esempio v. documenti 34, 35), e la quale mi consegnava un certificato di salario comprensivo di tutte e due le paghe (v. documenti 5 e 6).

Solamente dopo la mia malattia e le mie richieste di chiarimenti circa le diverse lacune scoperte (ad esempio v. documento 12), i certificati sono stati redatti separatamente.

(…). " (Doc. XIV)

                               1.7.   Con osservazioni del 7 ottobre 2004 la convenuta ha preso posizione come segue:

"  (…)

Per quanto ci concerne, i documenti prodotti non fanno che confermare l'esistenza di due contratti distinti.

Un primo contratto, per le prestazioni allo studio, pagato tramite il conto stipendi della Ärztekasse (doc. 25, 26, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 44 e 46) e iniziato nel gennaio del 1989, come appare dall'estratto del conto individuale AVS (doc. 22), mentre il secondo rapporto di lavoro è iniziato nel mese di ottobre del 1989 (cfr. conto individuale AVS pag. 2) ed è continuato in modo indipendente con versamenti distinti, effettuati dal conto comune per l'economia domestica dei dott. __________ e CV 1 (doc. A1, B2, C1, D, E1, F1 e G1), questo conto veniva mensilmente alimentato personalmente dalla dott. CV 1 con analogo importo (cfr. estratti conto e giustificativi bonifico (doc. A2, B2, C2, D, E2, E2, F2, G2).

Materialmente i due contratti sono quindi sempre stati perfettamente distinti, con due versamenti separati, da due fonti differenti.

Nel __________, alla nascita del figlio __________, il dott. __________ ha in effetti permesso alla moglie di lavorare unicamente se avesse risolto e pagato personalmente la questione della cura del figlio. Fu così che venne assunta la signora AT 1 con un contratto differenziato da quello dello studio.

Nei certificati di salario destinati alle dichiarazioni fiscali, per gli anni di computo 1993-1994, 1997-1998, figurano alla cifra 3c) degli importi in deduzione quali contributi assicurativi (261.- / doc. 1; 165.- / doc. 2; 261.- / doc. 3; 165.- / doc. 4). Si tratta in effetti dei premi per le assicurazioni infortuni non professionali, che poi figurano anche, mutatis mutandis, nei documenti 6, 8, 9, 10 e 11.

Ogni certificato di salario ha sempre indicato chiaramente l'inesistenza di contributi correnti a istituzioni di previdenza professionale (II. pilastro e cassa pensione) (= nessuna deduzione per premi e contributi assicurativi - cfr. 3 lett. c) cpv. 1).

La signora AT 1 lo sapeva, lo poteva verificare e avrebbe potuto chiedere, in caso di dubbio, proponendo eventualmente una sua affiliazione, anche se non obbligatoria. La stessa non può certo essere protetta ora nel suo tentativo di voler costruire un diritto che non ha.

Nulla cambia evidentemente la firma dei certificati di salario da parte del solo dott. __________. Non si trattava di dimostrare con quei documenti l'esistenza di due diversi contratti, ma di attestare, all'autorità di tassazione, i salari pagati alla dipendente.

I due contratti sono sempre stati divisi e separati e non possono certo essere sommati." (doc. XVIII)

                               1.8.   L’attrice ha quindi fatto pervenire ulteriori osservazioni in data 19 ottobre 2004 (XX) e la convenuta il successivo 26 novembre 2004 (XXIV).

In data 3 dicembre 2004 l’avv. RA 2 ha informato il TCA di aver assunto il patrocinio dell’attrice (XXVI).

                                         Il 5 gennaio 2005 le parti hanno comunicato di aver intrapreso trattative per addivenire ad una eventuale risoluzione bonale della vertenza. Di conseguenza hanno concordemente postulato la sospensione della causa (XXX, XXXII).

                                         Richieste dal TCA in merito all’esito delle trattative in corso (XXXVIII), con scritto del 6 aprile 2005 il rappresentante dell’attrice ha comunicato il fallimento delle stesse (XXXIX).

                               1.9.   Con scritto del 21 aprile 2005 l’attrice, rappresentata dal suo legale, ha confermato le sue allegazioni e domande precisando tra l’altro:

"  (…)

La signora AT 1 é stata assunta fin dall'inizio, negli ultimi mesi del __________, non per svolgere l'attività di donna delle pulizie dello studio medico del Dr. AT 1 bensì specificamente allo scopo di occuparsi della casa e dell'economia domestica dei Dottori CV 1 e, quanto più importante, della cura quale bambinaia / governante del figlio __________ dei Dottori CV 1 (nato appunto il mese di aprile __________).

E' un fatto accertato che fin dall'inizio i compiti e il ruolo che la signora AT 1 era chiamata a svolgere e ad assumere non erano quelli di semplice donna di pulizie dello studio, bensì quello di una collaboratrice domestica, con responsabilità di cura del neonato al fine, come ammesso dalla controparte, di permettere alla Dr.ssa CV 1 di rientrare in Ticino e di lavorare con il marito nello studio medico. A questo proposito in caso di contestazione, la signora AT 1 chiede l'audizione della controparte.

Il salario della signora AT 1 é stato corrisposto mediante due distinti versamenti di denaro solo per ragioni contabili e fiscali (legittime) interne alla famiglia CV 1; questa é circostanza totalmente priva di rilevanza nel caso di specie.

Questa semplice modalità di versamento del salario é infatti una costruzione contabile fiscale interna alla famiglia CV 1 e come tale é del tutto ininfluente ai fini della qualifica del contratto di lavoro con un terzo, tantomeno ai fini della determinazione di un unico contratto di lavoro.

Del resto basti osservare che già dalla documentazione prodotta dalla controparte con lettera 7.10.2004 risulta che i coniugi CV 1 (come tutti del resto) facevano capo in modo non definitivo (libero per quanto ci concerne) al "conto studio" per pagare anche delle spese di famiglia e/o personali.

In particolare si vedano gli estratti del conto studio medico da giugno 1999 a settembre 1999 (Doc. H e segg.) dai quali si nota l'addebito di spese strettamente familiari e/o personali dei coniugi CV 1 in comune o singolarmente (per es. l'ipoteca di casa, la scuola __________del figlio __________, le imposte 97/98 della Dr.ssa CV 1, ecc. ecc.): a questo riguardo si chiede l'audizione della controparte in caso di contestazione e l'edizione dalla controparte di tutti gli estratti del conto dello studio a far tempo dal 1989 ad oggi, così come l'edizione dalla controparte di tutte le dichiarazioni fiscali e notifiche a far tempo dal 1989 in poi.

Di conseguenza il fatto che una parte del salario della signora AT 1 venisse versata attingendo al conto dello studio medico, non significa minimamente che per le prestazioni, del tutto accessorie, quale donna di pulizia dello studio la signora AT 1 soggiacesse a un contratto di lavoro distinto da quello (unico) per il quale é invece e esclusivamente stata assunta, di collaboratrice domestica e governante/bambinaia. I documenti prodotti dalla controparte relativi alla gestione del conto dello studio medico dimostrano invece che lo stesso veniva utilizzato anche per pagamenti privati e non prettamente professionali. In ogni caso, trattasi di questioni interne alla famiglia CV 1 che non influiscono minimamente sulla qualifica dei rapporti con la signora AT 1.

Appare in ogni caso a tutti ben più normale che la collaboratrice domestica e bambinaia venga chiamata a svolgere pure dei lavori di pulizia, piuttosto che il contrario; ossia che si affidi la cura della casa e del figlio alla donna di pulizie dell'ufficio !

Le modalità di versamento del salario (dettate da legittime esigenze fiscali: la spesa della governante, a differenza di quella della donna di pulizia dello studio o dell'ufficio, non é deducibile dal reddito anche se oggettivamente in taluni casi, costituisce spesa necessaria affinché uno dei coniugi possa dedicarsi ad una attività professionale) non pregiudicano la natura del contratto di lavoro di base, al quale torna applicabile il citato CNL.

Questo contratto di lavoro é stato fin dall'inizio voluto e primariamente caratterizzato da un intenso rapporto di fiducia tale da giustificare che i coniugi CV 1 affidassero alle cure della signora AT 1 non solo la loro casa e la gestione dell'economia domestica, ma finanche la cura e la sorveglianza del loro piccolo figlio.

(…)

Del resto al parafrago successivo controparte sviluppa un argomento che contraddice la sua stessa ipotesi di 2 distinti datori di lavoro. Secondo controparte il Dr. __________ avrebbe agito quale rappresentante dell’unione coniugale “sulla base del diritto matrimoniale e in virtù del suo compito di amministratore degli affari di famiglia”. Tale affermazione, comunque contestata e non dimostrata, implica tuttavia il riconoscimento di un vincolo solidale per la dr. CV 1 in forza dell’unico contratto esistente tra le parti vuoi in ragione  delle disposizioni sul regime matrimoniale, vuoi secondo le disposizioni sulla società semplice. D’altro canto, invece l’esistenza di un solo contratto di lavoro con un solo datore di lavoro sarebbe nondimeno dato in ragione della pretesa (contestata) della controparte di un rapporto di rappresentanza mai notificato al terzo contraente, la signora AT 1 (art. 32 cpv. 2 CO). In ogni caso la si veda in un modo o nell’altro, vi è /stato) sempre un solo contratto di lavoro retto dal già citato CNL.

(…)

Il rapporto di lavoro che legava le parti è sempre stato uno solo, così è iniziato nel __________ e così è continuato anche dopo il decesso del Dr__________. L’unicità del contratto è inoltre dimostrata dai certificati di salario prodotti (allestiti dal Dr. __________ senza alcun riferimento all’esistenza di un contratto diverso con la moglie e/o di un rapporto di rappresentanza) e il comportamento della dott. CV 1 quando ha ripreso il contratto, dopo il decesso del marito e ha notificato ai fini AVS un solo e unico stipendio (estratto conto individuale AVS signora AT 1)."

(Doc. XLI)

                                         In proposito, la convenuta, tramite il suo patrocinatore, ha affermato:

                                         "(…)

Evidentemente aveva fatto colpo la tesi della dott. CV 1 esposta nello scritto del 26 novembre 2004, che sosteneva che un primo contratto era stato stipulato per lo studio medico in data 1. gennaio 1989, contratto sottoposto al CO e un secondo è iniziato unicamente il 1. ottobre 1999, per l'economia domestica, sottoposto al contratto normale di lavoro (CNL).

Questo fatto è provato inequivocabilmente da un documento ufficiale, ovvero dall'estratto del conto individuale AVS della signora AT 1 AT 1, dove si vede riportato per i mesi "1-12 1989" l'importo di fr. 9'360.-, a nome di __________, per il suo studio medico, e l'inizio di un secondo contratto con il mese di ottobre "10-12 1989" con fr. 4'200.--, sempre a nome di __________, Questo era nient'altro che il contratto per l'economia domestica pagato dalla signora CV 1, come ampiamente documentato (cfr. doc. A-H).

In via principale, le osservazioni 21 aprile 2005 della controparte dovrebbero pertanto essere stralciate.

Subordinatamente si produce anche la presente duplica confermandosi integralmente in tutto quanto detto e provato sinora.

Il contratto normale di lavoro per il personale domestico è applicabile unicamente per l'ambito domestico. Il contratto è stato stipulato, come visto, in un secondo tempo. La dott. CV 1 è comunque senz'altro disposta a essere interrogata da codesto tribunale.

La controparte nulla prova evidentemente con le tesi e le accuse relative alle costruzioni contabili e fiscali. Avesse voluto qualcosa di simile, la dott. CV 1 non avrebbe certo versato mensilmente i fr. 1'500.-- che poi uscivano per le spese dell'economia domestica. Il resto sono pure illazioni calunniose che non servono alla tesi della controparte.

(…)."  (Doc. XLIII)

In seguito le parti hanno presentato svariate ulteriori prese di posizione di cui si dirà, ove necessario, nel prosieguo di causa (XLV, XLVII, XLIX, LIV, LVI, LVIII, LX, LXII, LX, LXIV- LXVII).

                             1.10.   Il TCA ha provveduto a diversi accertamenti, chiedendo segnatamente alle parti precisazioni sul rapporto di lavoro venuto in essere. Inoltre ha chiesto alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG di Bellinzona la produzione dell’estratto del conto individuale relativo a AT 1 (VI, IX) e alla Cassa  di compensazione dei medici svizzeri a __________ di produrre l’elenco dei dipendenti annunciati dai coniugi CV 1 dal 1989 al 2003  (LII, LIII).

Le parti, alle quali sono state regolarmente notificate per presa di posizione le risultanze di causa, si sono più volte espresse ribadendosi sostanzialmente nelle loro domande e motivazioni e di cui si dirà, per quanto occorra, nell’esposizione di merito.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantonale. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica (art. 8 LALPP).

                                         Per quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo. Rientrano pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP le controversie  afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai contributi previdenziali. Per contro le vie di diritto dell'art. 73 LPP non sono aperte qualora la controversia non trova fondamento giuridico nella previdenza professionale, anche se essa dovesse avere degli effetti rientranti nel campo di detta previdenza (DTF 125 V 168 consid. 2; DTF 122 V 323 consid. 2b e riferimenti ivi citati).

                                         D’altra parte, l'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP).

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA le pretese del lavoratore aventi per oggetto l'obbligo del datore di lavoro di assicurare i propri dipendenti così come il versamento, da parte del medesimo, dei contributi all'istituto di previdenza si fondano sull'art. 66 cpv. 2 e 3 LPP e costituiscono questioni specifiche della previdenza professionale in senso largo. Vertenze che oppongono il lavoratore al datore di lavoro, oppure all'ex datore di lavoro, quanto alla fissazione e al pagamento dei contributi LPP costituiscono pertanto controversie ai sensi dell'art. 73 LPP (DTF 129 V 320; STFA del 6 dicembre 1999 nella causa P. pubblicata in SZS 2002 p. 499segg.; Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung von Eidgenössischem Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, 1995-1999 in SZS 2000 p. 291segg., in particolare p. 316; STFA del 18 giugno 1999 pubblicata in SZS 2000 p. 145segg.; STFA non pubblicate del 25 gennaio 2000 nella causa F. e Z., B 37/99 e nella causa  M. e Hockey-Club X, B 34/99 e del 15 marzo 2000 nella causa X., B 36/99; DTF 122 III 59 consid. 2; Meyer-Blaser; Die Rechtswege nach dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-,Hinterlassenen-und Invalidenvorsorge (BVG), in: ZSR 1987, pag. 601ss, 614; SZS 1990 p. 201; Bollettino della previdenza professionale edito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali n. 53; cfr. anche STCA non pubblicata del 3 dicembre 2002 nella causa C., 34.2001.30).

                                         Nella specie,  la vertenza oppone una lavoratrice, AT 1, alla dott. CV 1, già sua ex datrice di lavoro ed ha per oggetto il presunto mancato ossequio, da parte di quest’ultima rispettivamente del di lei defunto marito, dell'obbligo di assicurarla per la previdenza professionale per la durata del rapporto d’impiego.

Ne discende che questo TCA, quale istanza giudicante istituita giusta l'art. 73 LPP, è competente a statuire nel merito della lite.

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1. gennaio 2005 è entrata in vigore la 1. revisione della LPP,  la quale ha modificato numerose disposizioni.

                                         In proposito deve essere precisato che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le relative norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze giuridiche (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 10 settembre 2003 nella causa C., B 28/01).

                                         Di conseguenza nel caso in esame, visto che l’attrice postula l’affilliazione retroattiva ad un istituto di previdenza a far tempo dal 1989 sino al 2003, non tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della 1. revisione della LPP del 3 ottobre 2003, in vigore dal 1° gennaio 2005, eventualmente pertinenti, bensì quelle valide fino al 31 dicembre 2004 (cfr. STFA del 26 novembre 2003 nella causa J., U 158/03; STFA del 24 maggio 2004 nella causa M., C 205/03 consid. 1). Né del resto, per quanto concerne il tema del presente contendere, può essere dedotto altrimenti dalle disposizioni transitorie della modifica legislativa del 3 ottobre 2003. 

                               2.3.   L’attrice ha convenuto in causa la dott. CV 1 nella sua qualità di ex datrice di lavoro e parte di un rapporto contrattuale (di lavoro appunto) di cui parimenti era parte, a detta dell’attrice, il marito della convenuta scomparso nel __________. Si tratta quindi di previamente verificare se sia dato il requisito della legittimazione passiva. 

                                         Al proposito, si rileva che la legittimazione (attiva o passiva) si distingue dalla capacità di essere parte. Nel primo caso, infatti, le parti possono essere tali e nel processo lo sono veramente, tuttavia non sono la parte giusta. La legittimazione non è pertanto una condizione dell’ammissibilità processuale dell’azione (cosiddetto presupposto processuale), ma è la motivazione sostanziale di un diritto che si afferma. In caso di carenza di legittimazione (attiva o passiva) è pertanto necessario un giudizio di merito, non è sufficiente un giudizio in ordine. È infatti legittimato attivamente o passivamente il soggetto del diritto sostanziale che viene fatto valere. L’attore ha la legittimazione attiva, quando egli, e non un altro, è titolare della pretesa che fa valere; il convenuto possiede la legittimazione passiva quando è contro il suo presunto diritto che l’azione è stata inoltrata e meglio è il titolare dell’obbligo che gli si contesta (cfr. F. Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, p. 17/18, e dottrina ivi citata).

                                         Nel caso di specie va pertanto esaminato se la dott. CV 1 è titolare dell’obbligo, la cui legittimità è tema del contendere, di affiliare retroattivamente dal 1989 alla previdenza professionale AT 1.

                                         Decisivo al riguardo è in particolare il tema di sapere se l’attrice sia stata parte di un contratto di lavoro venuto in essere con la sola convenuta avente per oggetto la pulizia della casa e la cura del figlio e di un altro contratto, sempre di lavoro, con il defunto marito relativo però alle pulizie serali dello studio medico e dopo la sua morte con la vedova (tesi sostenuta dalla convenuta) oppure se partner contrattuali di AT 1 siano stati, in un unico contratto, entrambi i coniugi CV 1, come ritiene invece l’attrice.

                                         Nel primo caso, in ragione del conseguente mancato cumulo dei due salari percepiti dall’interessata e, quindi, del mancato raggiungimento di un ammontare salariale sottoposto all’obbligo di assicurazione (cfr. in proposito i consid. 2.4. e 2.5. che seguono), la petizione andrebbe respinta nel merito senza quindi la necessità di approfondire ulteriormente il tema della legittimazione passiva.

                                         Nel secondo caso invece la legittimazione passiva andrebbe riconosciuta per le motivazioni che seguono.

                                         Nell’ipotesi in cui dovessimo riconoscere che, nel periodo dal __________ al __________ (quando è deceduto __________), datori di lavoro di AT 1 erano sia la convenuta che il dott. __________, attuali titolari degli eventuali obblighi che ne scaturirebbero sarebbero da un lato la convenuta, dall’altro la comunione ereditaria di __________, formata da CV 1 e dal figlio __________ rappresentato, in quanto ancora minorenne, dalla madre (doc. LIV/6).

                                         In questa ipotesi andrebbe comunque considerato che per l’art. 603 CC gli eredi sono solidalmente responsabili per i debiti della successione. La responsabilità degli eredi è regolata dagli art. 143segg. CO con la conseguenza che ogni erede può essere tenuto a rispondere da solo per l’intero debito. I creditori della successione possono quindi scegliere liberamente se pretendere la soddisfazione di un credito vantato verso la successione da tutti gli eredi insieme oppure anche da uno soltanto (Schaufelberger, Kommentar zum Schweizerschen Privatrecht, Basler Kommentar, ZGB II: art. 457-977 ZGB, Basilea 1998, n. 2 all’art. 603; cfr. anche DTF 129 V 71 e riferimenti). Ne discende che nella specie, in siffatta ipotesi, la legittimazione passiva di CV 1, nella sua qualità di erede della successione del defunto marito, sarebbe pacificamente data.

                                         Per quanto riguarda invece il periodo successivo alla morte del marito, la legittimazione è comunque data considerato come parte del contratto o dei contratti che erano in essere con l’attrice potrebbe essere unicamente la dott. CV 1.

In tali circostanze quindi la legittimazione passiva della convenuta va ammessa.

                               2.4.   Oggetto della vertenza è l’accertamento della qualità di assicurata dell’attrice e, meglio, dell’obbligo, da parte della convenuta, in qualità di sua ex datrice di lavoro, di affiliarla per la previdenza professionale retroattivamente per la durata del rapporto d’impiego (1989-2003).

                                         Ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 e 3 v. LPP

"  I lavoratori che hanno compiuto diciassette anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo maggiore di fr. 25’320 (art. 7) (nel 2003 e 2004) sottostanno all’assicurazione obbligatoria”.

"  Il Consiglio federale determina quali categorie di salariati non sottostanno, per particolari motivi, all’assicurazione obbligatoria”.

Per gli anni 1988 e 1989 il salario minimo comportante l’obbligo assicurativo ammontava a fr. 18’000, negli anni 1990 e 1991 a fr. 19'200, nel 1992 a fr. 21’600, nel 1993 e 1994 a fr. 22'560, nel 1995 a fr. 23'280, negli anni 1996 e 1997 a fr. 23'880, nel 1998, 1999 e 2000 a fr. 24'120, nel 2001 e 2002 a fr. 24'720 e nel 2003 a fr. 25'320 (cfr. l’art. 2 cpv. 1 in relazione all’art. 5 OPP2 e le relative modifiche).

                                         Dando seguito al mandato di cui all’art. 2 cpv. 2 LPP, l’art. 1 cpv. 1 OPP2 prevede:

"  I seguenti salariati non sottostanno all’assicurazione obbligatoria:

a. i salariati il cui datore di lavoro non é sottoposto all’obbligo di         versare contributi all’AVS;

b. i salariati assunti per un periodo limitato non superiore ai tre mesi;

    se il rapporto di lavoro é prolungato oltre i tre mesi, il salariato é    assicurato dal momento in cui é stato convenuto il prolungamento;

c. i salariati che esercitano un’attività accessoria, se sono già          obbligatoriamente assicurati per l’attività lucrativa principale             oppure se esercitano un’attività lucrativa indipendente a titolo      principale;

d. le persone che sono invalide almeno in misura dei due terzi, ai     sensi dell’AI;

e. i seguenti membri della famiglia del conduttore di un’azienda        agricola, che vi lavorano:

    1.  i  parenti del conduttore in linea ascendente e discendente e i              loro congiunti;

    2.  i generi del conduttore che con ogni probabilità rileveranno                       l’azienda per gestirla personalmente.”

                                         Con questa disposizione regolante le eccezioni all’obbligatorietà, si è voluto alleggerire il lavoro amministrativo degli istituti di previdenza e, quindi, evitare di sottomettere lavoratori alla previdenza obbligatoria ove non necessario (DTF 129 V 132 con riferimento al commento al progetto dell’OPP2).

                                         D’altra parte, giusta l’art. 7 cpv. 1 LPP, i lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo maggiore della somma indicata all’art. 2 cpv. 1 LPP sottostanno all’assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1. gennaio dopo che hanno compiuto il 17.esimo anno d’età e per la vecchiaia dal 1. gennaio dopo che hanno compiuto il 24. esimo anno.

                                         Per il cpv. 2 della medesima norma, è tenuto conto del salario determinante giusta l’AVS, ritenuto che il Consiglio Federale può consentire deroghe (cfr. in proposito l’art. 3 OPP2). Per il cpv. 3 dell’art. 8 quando il salario diminuisce temporaneamente per malattia, infortunio, disoccupazione o motivi analoghi, il salario coordinato vigente continua ad essere valido almeno fintanto che sussista l’obbligo del datore di lavoro di continuare a pagare il salario giusta l’art. 324a CO. L’assicurato può tuttavia chiedere la riduzione del salario coordinato.

Quanto all’obbligo assicurativo, lo stesso si basa sui tre presupposti enumerati dagli art. 2 e 7 LPP quali l’età, la qualità di lavoratore (vale a dire colui che è parte di un rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 319segg. CO) e l’entità del salario.

Per quanto concerne il presupposto salariale, come detto, è tenuto conto del salario determinante giusta la LAVS, e, quindi, di ogni retribuzione del lavoro a dipendenza d’altri per un tempo determinato o indeterminato (art. 5 cpv. 2 LAVS).

Poiché l’assicurazione del lavoratore dipendente deve essere fatta per il tramite del datore di lavoro, l’obbligo assicurativo legale parte dal presupposto che il guadagno minimo previsto dalla medesima disposizione legale venga ricavato presso un solo e medesimo datore di lavoro (Messaggio del Consiglio Federale concernente la LPP del 19 dicembre 1975,  FF 1976 I p. 195; cfr. anche il testo francese dell’art. 7 LPP: “un même employeur”).

Infine, non è superfluo ricordare che per l’art. 10 cpv. 1 v.LPP l’assicurazione obbligatoria inizia con il rapporto di lavoro. I lavoratori dipendenti assoggettati all’assicurazione obbligatoria sono quindi assicurati per legge dall’inizio del loro rapporto di lavoro. Di conseguenza, se i relativi presupposti sono dati il lavoratore dipendente è assicurato sin dall’inizio della sua attività anche se il suo datore di lavoro non l’ha annunciato presso l’istituto di previdenza cui è affilliato. Questo effetto immediato dell’assicurazione obbligatoria sin dall’inizio del rapporto di lavoro è particolarmente importante per quanto riguarda la copertura dei rischi morte e invalidità. Inoltre si evitano anche delle lacune nell’assicurazione per la vecchiaia (Messaggio del Consiglio Federale sulla LPP, FF 1976 p. 197). 

In proposito, il TFA ha avuto anche modo di sottolineare che se una persona assicurata a titolo obbligatorio (art. 2 cpv. 1 LPP) è occupata presso un datore di lavoro affiliato ad un istituto di previdenza, i suoi diritti alle prestazioni previdenziali non sono messi in dubbio dal fatto che il datore di lavoro, disattendendo gli  obblighi legali, non ha annunciato il dipendente alla Cassa di Compensazione competente (SZS 2000 p. 538). Per analogia, tale conclusione deve valere anche e a maggior ragione - nel caso in cui il dipendente non viene annunciato all’istituto di previdenza dal datore di lavoro in dispregio di quanto previsto dall’art. 11 v.LPP che dispone:

"  Il datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente dev’essere affiliato ad un istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale."

L’affiliazione del datore di lavoro a un istituto di previdenza registrato implica l’assicurazione di tutti i salariati sottoposti alla legge presso questo istituto (art. 7 cpv. 1 OPP2) e al datore di lavoro incombe l’obbligo di annunciare all’istituto di previdenza tutti i salariati sottoposti all’assicurazione obbligatoria (art. 10 OPP2).

Infine, per l’art. 46 v.LPP il lavoratore non assicurato obbligatoriamente al servizio di vari datori di lavoro e il cui salario complessivo supera i fr. 25'320 (nel 2003; ora fr. 19'350 nella versione dell’art. 46 LPP in vigore dal 1. gennaio 2005) annui, può farsi assicurare facoltativamente presso l’istituto collettore o presso l’istituto di previdenza a cui è affiliato uno dei suoi datori di lavoro, sempre che le disposizioni regolamentari interne lo prevedano.

Tale norma non contiene una risposta al quesito di sapere se esista, nel singolo caso, obbligo assicurativo o meno, ma presuppone proprio la sua non esistenza e prevede per questo caso la possibilità dell’assicurazione facoltativa (DTF 129 V 132). D’altra parte, la possibilità dell’assicurazione facoltativa non offre una piena alternativa a quella obbligatoria, non da ultimo rilevato come nella prassi la realizzazione della copertura facoltativa si è vista confrontata a numerose difficoltà tanto da renderla assai poco praticata in Svizzera (cfr. Stauffer, Invalidität bei Teilzeitarbeit, in SPV 2000 p. 479 e altri riferimenti in DTF 129 V 132). Ne consegue che la possibilità di assicurarsi facoltativamente non giustifica di per sé l’ammissione di un’eccezione all’assoggettamento obbligatorio alla previdenza professionale.

                               2.5.   Nella presente fattispecie è pacifico che un rapporto di lavoro di durata indeterminata ai sensi degli art. 319segg. CO legava l’attrice alla convenuta e al di lei marito sin dal 1989 (sulla qualificazione giuridica cfr. ancora di seguito, consid. 2.9).

                                         Dopo la morte del dott. __________, avvenuta il __________, le parti ammettono che tale rapporto ha continuato a legare l’attrice e la dott. CV 1, sino alla fine del 2003 (doc. XLXII/XVII).

                                         Dall’estratto del conto individuale AVS relativo all’attrice risulta altresì che sui salari versati a AT 1 sono stati regolarmente prelevati i contributi AVS/AI/APG/AC e riversati alla Cassa di compensazione competente.

                                         Poiché lo statuto di salariato, rispettivamente d’indipendente, ai sensi dell’AVS (cfr. l’art. 5 cpv. 2 LAVS) è determinante anche per la previdenza professionale (SZS 2005 p. 232; DTF 123 V 277,  RCC 1985 p. 369; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht – Die berufliche Vorsorge, ZH 1996, ad art. 2 cpv. 1; cfr. anche l’art. 10 LPGA), si deve concludere che __________ era una salariata anche per quanto concerne la LPP. Del resto la convenuta non ha mai contestato che suo marito rispettivamente lei medesima hanno avuto alle proprie dipendenze come salariata, nel succitato periodo, AT 1.

                                         Controverso è per contro, come detto, l’obbligo assicurativo LPP di AT 1 relativamente al periodo in cui ha prestato la sua opera per i coniugi CV 1, vale a dire dal 1989 al 1999, rispettivamente per la convenuta soltanto dal giugno 1999 sino al 2003.

                                         Mentre l’attrice, rilevato come, nel periodo controverso, abbia sempre percepito un salario annuo superiore al minimo salariale previsto dalla LPP per l’assoggettamento obbligatorio, ritiene di dovere essere retroattivamente affiliata per la previdenza professionale, la convenuta nega invece l’obbligo assicurativo.

                                         A detta della dott. CV 1 infatti con l’attrice sarebbero venuti in essere due contratti di collaborazione distinti l’uno dall’altro e con due datori di lavoro diversi: l’uno con il suo defunto marito, concernente le pulizie serali presso lo studio medico, a decorrere dal mese di gennaio 1989 e configurante un contratto di lavoro ex art. 319segg CO; l’altro con la convenuta medesima, avente per oggetto la collaborazione domestica, inclusa la cura del figlio __________ nato __________, presso l’abitazione di __________, a decorrere dall’ottobre 1989 e sottoposto al Contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL; cfr. IV).

                                         Prova ne sarebbe che gli stipendi - che singolarmente non hanno mai raggiunto il salario minimo fissato dall’art. 7 LPP per l’assicurazione obbligatoria - sarebbero stati versati mediante accrediti separati, e meglio quello relativo alle pulizie serali dello studio attingendo dal conto corrente dello studio medico intestato al defunto marito, quello della collaborazione domestica presso l’abitazione da un conto privato alimentato dalla convenuta (IV). A detta della dott. CV 1 dopo la morte del marito la situazione non sarebbe mutata nel senso che sarebbero rimasti due rapporti di lavoro distinti uno dall’altro, avendo lei sempre mantenuto le due situazioni separate, anche a livello di pagamenti dei salari.

                                         L’attrice, dal canto suo, contesta tali allegazioni e fa rilevare di essere stata assunta nel __________ dal dott. __________ per entrambe le occupazioni contemporaneamente, vale a dire pulizie studio e dell’abitazione così come cura del figlio che sarebbe poi nato nell’__________. Non contesta di avere ricevuto la retribuzione lavorativa in maniera separata, ma rileva in proposito che il dott. __________ aveva espressamente giustificato tale fatto con dei motivi contabili e amministrativi. In ogni modo AT 1 sottolinea come i versamenti venissero tutti effettuati dal marito della convenuta, così come erano esclusivamente firmati dal marito i certificati di salario che le venivano rilasciati. A suo dire il rapporto di collaborazione con i coniugi CV 1 era un tutt’uno, tanto è vero che lei riceveva ordini, incarichi e istruzioni sul da farsi da entrambi indistintamente, sia in studio che presso l’abitazione.   

                               2.6.   Con riferimento al tema del contendere non è superfluo ricordare che secondo l’art. 166 CC, regolante la rappresentanza dell’unione coniugale, durante la vita in comune ciascun coniuge rappresenta l’unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia (cpv. 1). Giusta il cpv. 2 della medesima norma, per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta l’unione coniugale soltanto se è stato autorizzato dall’altro o dal giudice (n.1) oppure se l’affare era urgente e l’altro coniuge era impossibilitato a dare il suo consenso (n.2).  Giusta il cpv. 3, con i propri atti ciascun coniuge obbliga se stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l’altro.

                                         D’altra parte, l’art. 168 CC dispone che, salvo diverso disposto della legge, ciascun coniuge può liberamente concludere negozi giuridici con l’altro o con terzi.

In applicazione dell’art. 166 CC quindi le conseguenze legali di un negozio giuridico che è in relazione con un bisogno famigliare concernono e vincolano solidalmente entrambi i coniugi, vale a dire sia quello che ha agito nella concreta circostanza sia l’altro non partecipe direttamente; e questo anche nell’ipotesi in cui il coniuge attivo nella particolare circostanza ha concluso l’atto giuridico solo in nome proprio. L’ampliamento delle conseguenze giuridiche ad entrambi i coniugi è una conseguenza diretta e vincolante del vincolo matrimoniale voluta dal legislatore e, quindi, non dipendente dalla volontà delle parti. Ne consegue che un accordo interno tra coniugi sull’esercizio della facoltà di rappresentanza non ha effetti verso l’esterno, ossia non può venir opposto ai terzi (F. Hasenböhler, Kommentar zum Schweizerschen Privatrecht, Basler Kommentar, ZGB I: art. 1- 456 ZGB, Basilea 2002, n. 2 e 3 all’art. 166). Quanto al potere di rappresentanza nel caso di affari che vadano oltre i “bisogni correnti” della famiglia, l’autorizzazione dell’altro coniuge ai sensi dell’art. 166 cpv. 2 CC non è legata ad alcuna forma e può venir concessa anche successivamente alla conclusione dell’affare; rispettivamente il terzo coinvolto in un atto giuridico con uno dei due coniugi può invocare l’apparenza di una simile autorizzazione verso l’esterno (F. Hasenböhler, op. ci., n. 15 all’art. 166 CC). Per quanto concerne la responsabilità solidale disposta dall’art. 166 cpv. 3 CC, la stessa subentra automaticamente nei casi previsti dai cpv. 1 e 2 dell’art. 166 CC indipendentemente da come il coniuge abbia agito nella concreta circostanza, vale a dire nel nome di chi. Anche nel caso in cui uno dei coniugi abbia oltrepassato il suo potere di rappresentanza, nei confronti del terzo contraente in buona fede (vale a dire che non conosceva rispettivamente non poteva conoscere il superamento dei poteri di rappresentanza) i coniugi rispondono solidalmente. In proposito va detto che dal terzo non può essere pretesa un’eccessiva diligenza, potendo egli in particolare valutare l’estensione del potere di rappresentanza di un coniuge secondo criteri riconoscibili esternamente, segnatamente in base allo stile di vita mostrato verso l’esterno dalla coppia (F. Hasenböhler, op. cit. n. 19 e 21 all’art. 166 CC).    

                               2.7.   Dagli atti emerge che __________ ha lavorato a partire dal mese di gennaio 1989 (IX) presso lo studio medico di __________ del dott. __________ eseguendo le pulizie serali (A/3). L’attrice sembra invero sostenere di aver lavorato già nel corso del 1988 per il medico, ma tale circostanza, oltre a non essere di rilievo nella specie, non risulta dalla documentazione agli atti, in particolare dagli estratti della Cassa di compensazione richiamati all’inserto che attestano pagamenti di salari solo dal 1989. In ogni caso, a seguito del matrimonio di quest’ultimo con la dott.ssa CV 1, celebrato il __________ (doc. LIV/9), e la nascita, il __________, del figlio __________ (doc. LIV/6), l’attrice si è occupata anche della collaborazione domestica presso l’abitazione coniugale dei coniugi CV 1 e delle cure del figlio. Non è stato stipulato alcun contratto scritto (XX). Quando esattamente, nel corso del 1989, l’attrice abbia cominciato la sua attività presso l’abitazione coniugale dei coniugi CV 1 non ha rilevanza, non da ultimo considerato come risulti dagli atti che nell’anno 1989 l’interessata ha percepito una retribuzione globale (di fr. 13'560) comunque inferiore al limite minimo per l’obbligatorietà LPP (cfr. di seguito lett. c e consid. 2.11).

D’altra parte, gli accertamenti esperiti hanno permesso di appurare che la convenuta, giunta in Ticino proveniente da __________ (doc. LIV/8) e sposato il dott. __________ il __________ (doc. LIV/9), ha svolto la sua attività di medico specialista FMH in __________ dal 1. ottobre 1989 presso lo studio medico del marito a __________ non in qualità di dipendente dello stesso, ma di indipendente regolarmente annunciata alla Cassa di compensazione dei medici di __________ (doc. LIV e LIII 1-15). Come precisato sotto (cfr. lett. c), tra i suoi dipendenti della prassi medica annunciati alla Cassa di compensazione competente compare l’attrice solo dal 2000, vale a dire dopo la morte del marito (doc. LIII 12-15). La documentazione prodotta in causa documenta le assicurazioni stipulate dalla professionista con riferimento alla copertura contro gli infortuni delle sue dipendenti e la sua affiliazione alla Fondazione __________ allo scopo di attuare la previdenza professionale del personale alle sue dipendenze dal 1. ottobre 1989 (doc. LIV/13 e 14). A questa fondazione risulta assicurata solo l’aiuto medico della convenuta (doc. LIV/12; cfr. anche doc. XLIII e allegati).

                                         Per il resto, la valutazione delle prove acquisite agli atti permette di desumere quanto segue:

                                  a)   Per quanto concerne innanzitutto la conclusione del contratto, l’attrice ha indicato di essere stata assunta nel 1988 dal dott. __________, specialista in medicina interna a quel tempo ancora attivo professionalmente a __________, con l’incarico di occuparsi inizialmente delle pulizie del nuovo studio medico che si accingeva ad aprire a __________ (e presso il quale dopo qualche mese avrebbe iniziato la sua attività anche la compagna e futura moglie CV 1) e dell’abitazione coniugale a __________, e in seguito, dopo la nascita - attesa per il successivo __________ – del figlio, con l’ulteriore incarico di bambinaia e un aumentato onere di lavoro presso lo studio medico a motivo del subentrare nella prassi anche della moglie (XX). Il tutto per un’occupazione praticamente a tempo pieno. L’attrice allega inoltre che il dott. __________ era al corrente che lei era alla ricerca di un lavoro a tempo pieno e riteneva quindi che l’offerta di lavoro fattale poteva soddisfare le esigenze di entrambi (XII, XIV).

Essendo nel frattempo il dott. __________ deceduto e tali accordi avvenuti solo verbalmente, non è evidentemente più possibile apportare una prova di dette affermazioni. Al di là del fatto che questa Corte ritiene credibile la versione dell’attrice, la questione di conoscere l’esatto contenuto dell’accordo di assunzione avvenuto tra le parti può anche essere lasciata aperta giacché non decisiva ai fini della presente lite.  

                                  b)   Quanto al pratico svolgimento dell’attività lavorativa, sino alla morte del dott. __________ l’attrice l’ha descritto come segue:

"  Organizzazione del lavoro

Al momento dell'assunzione il Dr. __________ sapeva che io avevo bisogno di lavorare a tempo pieno: per questo mi prospettò un lavoro che potesse soddisfare i suoi bisogni e questa mia esigenza. Di fatto lavoravo circa 8 ore al giorno, così composte: circa 2,5 ore allo studio dal lunedì al venerdì (dovevo scopare, lavare il pavimento, spolverare e pulire le scrivanie, pulire i bagni, cambiare i secchi, lavare e stirare tutti i vetri e le tende: si tratta di un bellissimo studio di circa 150 mq). A casa, invece, svolgevo circa 5-6 ore dal lunedì al venerdì curando principalmente il piccolo __________; ma anche occupandomi di tutta la biancheria della casa e della famiglia e di tenere il più possibile pulita la casa (a seconda dei giorni). Inoltre una volta cresciuto __________, accompagnavo il bambino in tutta le sue attività: magari la mamma lo accompagnala al __________ di __________ la mattina io lo prendevo il pomeriggio, facevamo merenda, i compiti, lo accompagnavo da amici o a fare sport e alla fine lo andavo a prendere e preparavo la cena. Insomma mi occupavo di __________ come la sua mamma, cioè come avevo fatto con i miei figli.

La paga per casa era di Fr. 1'500.-- netti /mese, questo salario è stato poi diminuito dal 2002 Fr. 1'340.-- netti/mese.

Per lo studio la paga era di Fr. 960.-netti/mese, dal 2002 a Fr. 800.-- netti/mese.

Dopo la morte del Dottor __________ ho svolto molte ore extra, che mi sono state pagate solamente nel 2003 e solamente parzialmente (v. documento 16)." (Doc. XIV)

Negli anni successivi, l’attrice ha precisato che nel 2000 l’attività si è svolta nello stesso modo, sia per il tipo di impegno lavorativo sia per quanto riguardava la paga mensile versatale sempre da un conto intestato al dott. __________ (studio) rispettivamente, per la parte relativa alla dimora famigliare, da quello intestato ad entrambi i coniugi (doc. C 23-26).

Nel 2001, la situazione è rimasta sostanzialmente invariata (a parte l’effettuazione di ore straordinarie remunerate poi separatamente nel 2003, XIV) sino al mese di luglio, quando la dott. CV 1 è partita con il figlio per un viaggio all’estero sino al successivo febbraio 2002. Nel periodo d’assenza della convenuta, l’attrice è stata incaricata di prendersi cura della sola abitazione con una retribuzione di fr. 400 al mese (cfr. anche doc. C7; doc. XLXII/XV).  

Nel 2002, dopo il ritorno della convenuta, l’andamento del lavoro ha ripreso la normale cadenza pur con un compenso ridotto a fr. 1’340 al mese per la casa e fr. 800 per lo studio (doc. C 14, 35-36). Negli ultimi mesi dell’anno a causa di inabilità lavorativa dell’attrice per infortunio, la stessa ha lavorato solo parzialmente pur comunque ricevendo l’integralità della paga pattuita (XIV, doc. C 38-39, C 18).     

All’inizio del 2003, vista la parziale inabilità lavorativa di AT 1, la stessa è stata incaricata dalla convenuta di eseguire il pensum consentitole del 50% prestando la sua opera unicamente presso lo studio medico (doc. C 40 e 41). A livello di paga, l’attrice ha ricevuto per i lavori di casa il normale salario nei primi tre mesi dell’anno (fr. 1'340), una quota ridotta nel mese di aprile e poi più nessun versamento (complessivi fr. 5'025). Per il lavoro dello studio, ha percepito sino all’ottobre 2003 la paga usuale di fr. 800 (XIV, doc. C 14, 44,45). Nella primavera del 2004 la convenuta ha infine attestato il pagamento delle ore supplementari effettuate nei vari anni e pagate l’8 settembre 2003 nella  misura di fr. 384.25 (extra per trasloco) e fr. 4953.15 (extra del 2001), il 30 luglio 2003 per fr. 2765.90 (extra nel 2002) e fr. 1’059.10 (extra 2001/2002) versati in data non precisata (cfr. doc. C 16; doc. XLXII/XVI e XVII).  

Dalla documentazione versata agli atti dalla convenuta emerge che la medesima ha disdetto il rapporto di lavoro il 22 maggio 2003 per il 31 agosto seguente per quanto riferito ai lavori svolti in casa e il 23 settembre 2003 per la fine dell’anno per gli incarichi da effettuare in studio (doc. XLXIII/XVI e XVII).

Con riferimento al periodo complessivo l’attrice ha sottolineato di aver sempre ricevuto direttive o ordini circa le prestazioni lavorative da effettuare, nello studio o a casa, da entrambi i coniugi indistintamente. Tale affermazione è rimasta incontestata.

Dopo la dipartita del dott. __________, è subentrata la vedova occupandosi sia dei pagamenti che dell’allestimento dei certificati di salario.

                                   c)   Dagli estratti della Cassa di compensazione richiamati agli atti risultano salari versati all’attrice per il lavoro svolto negli anni 1989 sino al 1999 e annunciati da parte del dott. __________ di __________ quale datore di lavoro (all’indirizzo dello studio, non dell’abitazione privata, cfr. LIII/16-26) di fr. 4’200 per il lavoro domestico e fr. 9’360 per le pulizie in studio nel 1989, fr. 16'800 risp. 10'800 nel 1990 e 1991, di fr. 18'000 (abitazione) risp. 11'400 (pulizie studio; 12’070 nel 1999) dal 1992 al 1999 (cfr. doc. A/3 e A/4 e LIII, IX). Negli anni 1989-1999, il dott. __________ (con l’indirizzo sempre dello studio medico) allestiva i conteggi per il personale all’attenzione della Cassa di compensazione dei medici separatamente per quanto riferito ai dipendenti dello studio e a quelli della sfera “privata” (doc. LIII/16-26).

                                         Dopo la morte del dott. __________, dal 2000 il salario è invece stato annunciato dalla dott.ssa CV 1 (indirizzo studio medico) quale datrice di lavoro nella misura di complessivi (ossia comprensivi della paga per il lavoro svolto a casa e quello allo studio) fr. 30'266 nel 2000 (doc. A/4), fr. 20'749 nel 2001, fr.  25'761 nel 2003; solo nel 2002 sono stati fatti due annunci separati di fr. 7'819 e 14'399 (doc. IX). 

                                         Quanto ai conteggi per il personale inviati alla Cassa di compensazione dei medici dalla dott. CV 1 successivamente all’inizio della sua attività professionale (nell’ottobre 1989), essi sono sempre stati allestiti personalmente dalla convenuta e non hanno mai incluso AT 1, la quale appunto figurava come dipendente del dott. __________. Solo dal 2000 risulta anche l’attrice tra le salariate della dott. CV 1 (doc. LIII/1-15).

                                         Dall’insieme dei conteggi per il personale inviati dai coniugi CV 1 alla Cassa di compensazione dei medici si può pure dedurre che gli oneri salariali del dott. __________ per il personale dello studio (AT 1 esclusa) erano di poco superiori a quelli della convenuta ed erano di fatto relativi al pagamento di una aiuto medico per ciascuno dei due medici (doc. LIII 1/37).

                                         In sostanza, dall’attestazione della Cassa di compensazione risulta - peraltro incontestatamente - che a decorrere dal 1990 (compreso) in poi e negli anni in cui è stata alle dipendenze del dott. __________ e della di lui moglie, AT 1 ha percepito complessivamente un salario annuo sempre superiore al salario minimo comportante l’obbligo assicurativo previdenziale giusta l’art. 2 LPP (ad eccezione, come detto, dell’anno 1989 dove ha conseguito una retribuzione inferiore al minimo previsto per l’obbligatorietà e anche fatta eccezione per il 2001 e 2002, cfr. consid. 2.11).

                                  d)   Quanto ai certificati di salario per la dichiarazione d’imposta, dagli atti risulta che gli stessi sono stati allestiti per gli anni dal 1993 al 1998 personalmente dal dott. __________, quale datore di lavoro, separatamente per quanto riferito alle due parti di salario versate alla dipendente (doc. B/6-9, C 1-4, D4 e 5, D 11 e 12). A detta dell’attrice anche per gli anni precedenti (1989- 1992) veniva seguita la stessa procedura, circostanza questa che la convenuta non contesta e va quindi considerata ammessa. Per il successivo biennio, 1999/2000 il certificato è stato emesso il __________ (quindi dopo la morte del marito) dalla dott. CV 1, mediante un certificato unico, ossia comprendente tutte e due le tranches di salario versate alla dipendente per complessivi fr. 30'266 lordi (doc. A/4, C/5, B/16, C/6, D/7); in ugual modo la datrice di lavoro ha proceduto all’emissione, il 18 marzo 2003, del certificato per l’anno 2001 attestante un salario complessivo di fr. 20'749 (doc. D8). Per gli anni successivi 2002 e 2003, la convenuta ha invece allestito, nella primavera 2003 e 2004 (cfr. doc. C8-11) (e, quindi, in un momento in cui tra le parti erano già insorte le discussioni che hanno poi portato alla presente causa), due certificati separati riferiti al lavoro svolto in studio da una parte, a quello eseguito a casa dall’altro (doc. C/8-11, C/14 e 16, A/6-9).         

                                  e)   Per quel che attiene ai versamenti dei salari, l’attrice ha indicato di aver ricevuto sin dall’inizio due versamenti, al netto dagli oneri sociali, separati per quanto riguardava la parte di retribuzione relativa alla pulizie dello studio da un lato e alle cure della casa e del figlio __________ dall’altra. Gli estratti bancari prodotti agli atti ne sono una conferma. AT 1 sostiene che al momento della sua assunzione nel 1988 il dott. __________ motivò tale divisione e anche il pagamento al netto dei salari, con motivi contabili e amministrativi (I, XX). Con riferimento ai versamenti effettuati nel 1997, 1998, 1999 e 2000 emerge che la quota relativa alle pulizie dello studio (di fr. 940 mensili) veniva versata da un conto bancario dello studio intestato al dott. __________ (studio medico), quella per il lavoro svolto nell’abitazione famigliare da un conto intestato ai coniugi __________ e CV 1 (doc. 3,4; B/1-4; doc. C 23-26; doc. XVIII/A1-H6). Le parti ammettono implicitamente che simile procedere valeva anche per gli anni precedenti.

                                         Va detto a questo punto che l’allegazione della convenuta per la quale il conto intestato ad entrambi i coniugi veniva mensilmente alimentato da un suo versamento (cfr. XVIII e allegati; XLXII e allegati), non ha, a mente di questa Corte, il rilievo probatorio che le vorrebbe attribuire l’interessata giacché, per sua espressa ammissione (cfr. XVIII), si trattava di “un conto comune per l’economia domestica” e quindi l’apporto dato dalla moglie con un proprio accredito mensile era manifestamente destinato a fini ben più ampi di natura privata e di gestione dell’economia famigliare in generale e non esclusivamente al pagamento della domestica e bambinaia. Tanto è vero che gli avvisi degli accrediti di fr. 1'500 predisposti dalla convenuta portano quale causale di versamento la dicitura, generica, “gemeinsame Haushaltskasse” (XVIII/B2, E2, F2, G2). I giustificativi versati all’inserto attestano in effetti che tale conto comune veniva regolarmente alimentato dal versamento di fr. 1'500 mensili della convenuta e inoltre di un altro bonifico mensile di fr. 4’000 proveniente dal conto comune dello studio (“conto della Aerztekasse”) intestato a __________ (vedi i bonifici di fr. 4'000 mensili con la causale “bonifico Aerztekasse Zürich” e le relative uscite sugli estratti del conto studio agli atti, cfr. doc. XVIII/ H1 in relazione a XLXII/XXI).

                                         Si trattava pertanto, nel caso del conto intestato ad entrambi i coniugi CV 1, di una relazione bancaria destinata alla copertura delle spese correnti legate alla gestione dell’economia domestica famigliare, come appare dalla lista dei movimenti risultante dagli estratti conto agli atti (doc. XLXII/XIX segg.).  

Del resto, il versamento di fr. 1'500 mensili predisposto dalla convenuta non fa che confermare semmai che ambedue i coniugi provvedevano assieme ad assumersi il costo relativo alla retribuzione della loro collaboratrice domestica e di studio. 

Quanto invece al conto dello studio intestato al dott. __________ dal quale veniva versato il compenso all’attrice relativo alle pulizie dello studio (“conto della Aerztekasse”), si deve presumere che si trattasse di un conto con il quale venivano saldate le spese correnti dello studio medico (inclusi gli oneri locativi/ipotecari), presso il quale appunto era attiva anche la convenuta. Quest’ultima non ha del resto mai sostenuto diversamente, segnatamente nel senso che quale conto servisse solo alle spese originate dal marito. Prova ne è anche il fatto che dopo la morte di __________ tale relazione bancaria è stata mantenuta inalterata, salvo la modifica dell’intestazione passata alla vedova, continuando a servire per la copertura delle spese dello studio (crf. doc. 1a, 2a, 3a). Gli estratti del conto studio documentano del resto le relative uscite, di vario genere, così come versamenti sul conto da parte della dott. CV 1 e anche accrediti a suo favore (cfr. XVIII/H1-6), a conferma che di tale conto i coniugi CV 1 si servivano verosimilmente per le spese comuni legate principalmente alla loro attività professionale. Del resto l’affermazione dell’attrice secondo cui di tale conto i coniugi CV 1 erano di fatto contitolari, è rimasta fondamentalmente incontestata dalla controparte (cfr. doc. LVI e LVIII).

Dopo il decesso del dott. __________, i versamenti hanno continuato ad essere distinti in due tranches (doc. 2a, 3a, B/5), dalla metà del 2001 con la modifica nel senso che ambedue i versamenti sono stati effettuati da conti bancari intestati alla convenuta (doc. C 27 e 28, 30, 34-36, B/5).    

                                2.8   L'amministrazione, nella sua veste di autorità che emana la decisione, o il giudice delle assicurazioni sociali, in caso di ricorso rispettivamente di petizione, possono considerare un fatto come provato solo se sono convinti della sua esistenza (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ediz., pag. 135).

                                         In diritto delle assicurazioni sociali il giudice deve rendere il suo giudizio se la legge non contempla una deroga - secondo la verosimiglianza preponderante (DTF 125 V 195 consid. 2; SVR 1996 KV n. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC n. 22 p. 263; DTF 121 V 47 e 208; RAMI 1994 p. 210).

                                         La semplice possibilità di certi fatti non è sufficiente. Il giudice deve piuttosto far proprio l'esposto dei fatti che giudica più verosimile fra tutte le altre possibilità (RAMI 1993 pag. 159, SZS 1993 pag. 106 consid. 3a, RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 312 consid. 3a, DTF 112 V 32 consid. 1a, DTF 111 V 188 consid. 2b, DTF 109 V 153 consid. 3a; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, pag. 320; Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, pag. 63).

                               2.9.   Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte, dopo un’accurata analisi della documentazione all'inserto e delle risultanze degli accertamenti esperiti in corso di causa e un’attenta considerazione degli obiettivi che si prefigge la legislazione federale applicabile, deve concludere, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nelle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2; DTF 121 V 47 consid. 2a e 208 consid. 6b ; SVR 1996 KV Nr. 85 p. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 p. 263ss; RAMI 1994 p. 210/211), che AT 1 fosse, negli anni oggetto della lite, parte di un solo contratto di lavoro, a tempo praticamente pieno, venuto in essere con __________ e CV 1 dal 1989 al 1999 e, dopo la morte del dott. __________, perdurato con la convenuta.

                                         Detto contratto configurava un contratto di lavoro ai sensi degli art. 319segg. CO ritenuta pure l’applicazione del Contratto normale di lavoro per il personale domestico, entrato in vigore nel nostro Cantone il 14 dicembre 1989 (CNL). A questo proposito vale la pena di precisare che, contrariamente a quanto sembrano ritenere le parti,  l’esistenza di un contratto normale di lavoro, contenente disposizioni circa la stipulazione, il contenuto e la fine per singole specie di rapporti di lavoro (art. 359 CO), non muta, nell’evenienza particolare, alla natura giuridica di, appunto, contratto di lavoro e, quindi, di “salariato” rispettivamente “datore di lavoro”. Per quanto riguarda in particolare il personale domestico, il contratto normale di lavoro contiene disposizioni che devono regolare specificatamente la durata del lavoro e del riposo nonché le condizioni lavorative per il personale femminile (art. 359 cpv. 2 CO). Per quanto attiene alle norme applicabili, vale comunque la regola per cui al contratto di lavoro si applicano primariamente le norme imperative previste dal CO e, quindi, le disposizioni contenute nel contratto normale di lavoro (art. 358 e 360 CO; cfr. in proposito Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, Berna 2002, pag. 35segg.). Nella fattispecie, il fatto che al rapporto venuto in essere tra AT 1 e i coniugi CV 1 torni applicabile (anche) il CNL cantonale non ha rilevanza sostanziale ai fini della presente controversia: l’attrice è in ogni modo da qualificare quale salariata ai fini della LPP e comunque il contratto normale cantonale non contiene disposizioni di rilievo per la presente lite se non laddove, al suo art. 21, riprende l’obbligo legale per il datore di lavoro di assicurare il lavoratore secondo quanto previsto dalla LPP.

                                         Decisivo ai fini del presente contendere rimane invece il fatto che secondo questa Corte negli anni in questione (con le dovute eccezioni a dipendenza dell’ammontare del salario annuo percepito, cfr. in proposito il consid. 2.11) __________ ha sempre percepito “da un datore di lavoro” ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 v. LPP un salario annuo maggiore ai limiti fissati dalla medesima disposizione legale.

                                         Si deve in effetti ritenere che anche laddove il dott. __________ redigeva i certificati di salario e notificava i salari alla  Cassa di compensazione, lo faceva in nome proprio e della moglie, quale rappresentante dell’unione coniugale (art. 166 CC; cfr. sopra, consid. 2.6) e della comunione di datori di lavoro da essi formata presso lo studio medico di cui erano entrambi titolari.      

                                         Il fatto che la dipendente fosse occupata in due luoghi distinti con mansioni, per loro natura, parzialmente diverse ma sostanzialmente analoghe, non muta a tale qualificazione, nulla ostando che in un unico contratto possano coesistere elementi diversi e, quindi, obblighi e mansioni per il lavoratore differenti. È del resto tipico che alla governante a tempo pieno di una coppia di professionisti indipendenti vengano affidati compiti che spaziano dalla gestione dell’economia domestica e dalla cura della prole all’effettuazione di lavori di pulizia del luogo di lavoro. Nella specie, mentre che per quanto concerneva lo studio medico (nel quale esercitavano entrambi i coniugi __________) AT 1 si occupava delle usuali pulizie e dello stiro, presso l’abitazione coniugale dei coniugi CV 1 era incaricata delle pulizie e dello stiro e della cura del figlio __________. Nell’uno e nell’altro caso datori di lavoro e beneficiari delle prestazioni prestate dall’attrice erano sia il dott. __________ che la di lui moglie, considerato come entrambi fossero attivi (a tempo verosimilmente pieno) presso lo studio medico di cui erano contitolari ed entrambi risiedessero, come è normale, nella medesima abitazione coniugale. L’attrice richiama giustamente il rapporto di fiducia che la legava alla coppia: si può ben ritenere che la persona cui una coppia di coniugi affida la gestione della casa, le cure dell’unico figlio in tenerissima età e anche le pulizie dello studio medico in cui è attiva, goda di un importante rapporto di fiducia. Fra tutte le parti del contratto esisteva in altre parole quel legame fortemente personale che tipicamente caratterizza le parti di un contratto di lavoro, in maniera ancor più spiccata nel caso di personale domestico (Rehbinder, op. cit., pag. 43).   

                                         Risulta pacifico che l’attrice è stata assunta dal dott. __________ alla fine del 1988, quando ancora la futura moglie e qui convenuta si trovava a __________. Come è stato detto sopra, non vi è comunque motivo per dubitare che in realtà la dipendente sia già stata assunta per occuparsi anche dell’abitazione coniugale e della cura del figlio che sarebbe nato pochi mesi dopo, considerato come fosse a quel momento già stabilito che dopo il parto la dott. CV 1 avrebbe intrapreso la sua attività professionale nel medesimo studio del marito. E questo con un’attività a tempo pieno o quasi,  considerato come CV 1 ha sempre avuto alle sue dipendenze un’aiuto medico a tempo completo (cfr. LII/ 1-15). In questo senso, considerata la situazione, si può ritenere che anche in quella circostanza il dott. __________ agiva per conto proprio e anche della futura moglie, la quale, ancora nella __________, non poteva certo occuparsi a distanza di simili dettagli organizzativi in vista del suo arrivo in Ticino. O comunque, considerato come l’attrice fosse stata messa al corrente dei propositi della coppia a breve termine, sia dal punto di vista familiare (matrimonio e prole in arrivo) sia da quello professionale (inizio dell’attività medica della futura moglie nel medesimo studio dove era attivo il marito), in buona fede e ragionevolmente l’attrice poteva desumere di essere stata assunta al servizio di entrambi (cfr. l’art. 166 CC e il consid. 2.6. che precede).

                                         Ma anche volendo ammettere diversamente, e cioè che in un primo tempo (all’inizio del 1989) AT 1 fosse dipendente unicamente di __________, bisognerebbe ritenere che al più tardi con l’inizio dell’attività professionale in studio (dall’ottobre 1989) la convenuta sia subentrata anch’essa nel contratto in essere con l’attrice, sia per quanto riguarda il lavoro svolto a casa che per quello effettuato in studio.

                                         E comunque AT 1 non avrebbe potuto intendere diversamente. Come è già stato detto, l’interessata ha del resto più volte ribadito di aver sempre ricevuto le relative direttive concernenti le mansioni da svolgere indistintamente sia dall’uno che dall’altra, sia a casa che in studio, rispettivamente in studio dalle aiuto medico di ambedue i professionisti. Dette allegazioni – che sono rimaste incontestate e questo Tribunale non ha quindi ragione per non ammetterne la veridicità - sono di rilievo in quanto comprovanti il rapporto di subordinazione in cui si trovava l’attrice nei confronti, indistintamente, sia di __________ che di  CV 1, con riferimento alle varie occupazioni affidatele. Detto rapporto di subordinazione associato al correlato diritto di dare le relative istruzioni e direttive, costituiscono gli elementi caratteristici di un contratto di lavoro e permettono di ulteriormente confermare l’esistenza di un siffatto rapporto giuridico sia con la convenuta sia con il defunto marito. A detta dell’attrice del resto entrambe le parti hanno sempre partecipato allo svolgimento del contratto senza che nessuna di esse abbia mai, in qualche modo, espresso una diversa costellazione contrattuale dei relativi rapporti. Né peraltro risulta aver la convenuta mai sostenuto altrimenti, la tesi della divisione dei contratti essendo stata formulata solo allorquando sono insorte le divergenze che hanno poi portato a questa causa giudiziaria. Del resto, affermare diversamente significherebbe costruire a posteriori una situazione giuridica contraria a quella effettiva, scivolando in un abuso non meritevole di tutela. 

La tesi per la quale anche la convenuta considerava di fatto un tutt’uno il rapporto di lavoro in essere con AT 1 trova conforto anche nella corrispondenza fra le parti e parzialmente versata agli atti, segnatamente dal tenore dello scritto intercorso nel 2001 in occasione della partenza all’estero di CV 1 dove si parla di “un” contratto di lavoro da sciogliere e poi riconcludere al ritorno dall’estero (doc. XIV/C7, XX/D6) e anche dalla flessibilità con la quale la convenuta, nel gennaio 2003, ha deciso di modificare il contratto di lavoro (“…modifico il nostro accordo”, doc. D9) diminuendo le ore da effettuare a casa e, alla luce dei problemi di salute lamentati dalla dipendente, assegnando temporaneamente la sua residua capacità lavorativa al solo svolgimento delle pulizie in studio (cfr. doc. XX/D 9,10).   

D’altro canto, la valutazione della documentazione agli atti comprendente i certificati di salario, gli annunci alla Cassa di compensazione e gli estratti bancari (cfr. consid. 2.7) non porta a risultati  convergenti. In effetti, mentre che i certificati di salario ai fini della dichiarazione fiscale rilasciati dal dott. __________ e dopo la sua morte dalla moglie sino al 2001 confermano l’unione delle incombenze effettuate dall’attrice e, quindi, l’esistenza di un unico contratto di lavoro, giacché riportanti un’unica somma salariale complessiva, gli estratti bancari riferiti al pagamento del salario, attestanti il pagamento separato delle due posizioni, l’una da un conto dello studio e l’altra (la più importante a livello di importo) da un conto privato intestato ad entrambi i coniugi alimentato da entrambi, potrebbero in un certo senso convalidare maggiormente la tesi della separazione degli incarichi (ma non comunque quella della pluralità di datori di lavoro). Quanto agli estratti della Cassa di compensazione figurano sì due annunci separati con riferimento alla prestazioni eseguite a casa e quelle effettuate in studio, ma quale datore di lavoro figura sempre unicamente il dott. __________ e dopo la sua morte, almeno sino al 2001, la vedova (cfr. doc. LII/1-31).

È comunque opportuno rilevare che risulta quantomeno dubbio che tali elementi, di natura comunque fondamentalmente estranea al tema del contendere, possano essere ritenuti idonei per il presente apprezzamento giuridico. La convenuta medesima ha peraltro fatto rilevare in corso di causa che non si trattava con i certificati di salario, attestanti il dott. __________ quale datore di lavoro, di “dimostrare con quei documenti l’esistenza di due diversi contratti, ma di attestare all’autorità di tassazione i salari pagati alla dipendente” (cfr. XVIII). Parimenti, a mente di questa Corte non possono nemmeno essere ritenuti conclusivi, perché motivati da altre ragioni – contabili, organizzative o fiscali - gli annunci alla Cassa di compensazione o la scelta del conto bancario per mezzo del quale effettuare i versamenti a favore dell’attrice, e questo specie se si considera che gli uni contraddicono in parte gli altri in punto alla configurazione giuridica da dare al rapporto in essere tra le parti.

Del resto la convenuta stessa ha ammesso che il dott. __________, laddove agiva in proprio nome (per esempio compilando i certificati di salario o annunciando i salari alla Cassa di compensazione) agiva anche in rappresentanza della moglie “sulla base del diritto matrimoniale e in virtù del suo compito di amministratore degli affari di famiglia”, vale a dire in nome proprio e della moglie (cfr. XXIV).

Sia come sia, risulta evidente che AT 1 era legata da un contratto di lavoro in essere con un'unica controparte, formata dai coniugi CV 1.

                             2.10.   Alla luce di quanto precede, la tesi della dott. CV 1 per la quale ci si sarebbe trovati di fronte a due contratti distinti, con da una parte come datore di lavoro il dott. __________ (e dopo la sua morte la vedova) e dall’altra lei medesima, non può essere seguita.

Innanzitutto, per quanto riguarda il fatto che il pagamento della retribuzione dovuta all’attrice sarebbe sempre stato effettuato separatamente per quanto riferito al lavoro svolto a casa e in studio, già è stato detto che questo fatto non risulta decisivo ai fini del contendere, e meglio ai fini della qualifica del o dei rapporti di lavoro che legavano fra loro le parti, ma è manifestamente da ricondurre alla volontà dei datori di lavoro di tenere separate le spese legate alla gestione dello studio medico in senso stretto da quelle legate all’economia famigliare. E questo per legittimi ed evidenti motivi contabili e fiscali, motivi che del resto secondo l’attrice – la cui credibilità non può essere messa in dubbio da questo TCA anche alla luce della mancanza di obiezioni da parte della convenuta – le erano stati espressamente addotti in occasione della sua assunzione. Una simile differenziazione non può evidentemente avere rilevanza dal punto di vista del contratto lavorativo in essere con l’attrice, a maggior ragione in concreto quando si osservi che i versamenti del salario provenivano comunque sempre dai coniugi CV 1 e/o da un conto destinato alla copertura delle spese dello studio dove entrambi i medici erano attivi.   

Non da ultimo questo Tribunale ritiene di dover osservare che la conclusione cui giunge questa pronuncia si impone soprattutto al fine di salvaguardare la protezione dei lavoratori istituita e voluta dalla LPP per sanare le importanti lacune sociali esistenti e, quindi, per evitare che mediante costruzioni anomale e contrarie alla realtà dei fatti, venga ostacolata l’attuazione della previdenza professionale legale così come è stata concepita dal legislatore cadendo in tal modo in un abuso di diritto non meritevole di tutela. Lo scopo della LPP, attuato in coordinazione con il I. pilastro, quale è quello di permettere alle persone anziane, ai superstiti e agli invalidi di mantenere in modo adeguato il loro precedente tenore di vita, va sempre tenuto presente quando si tratta di interpretare la legge o di giudicare una particolare fattispecie (cfr. in proposito il Messaggio del Consiglio Federale sulla LPP, pag. 192). 

Né del resto l’argomento, sollevato dalla convenuta, per il quale all’attrice sarebbe stato possibile stipulare un’assicurazione facoltativa, può mutare all’esito della presente lite. Come è stato già anticipato sopra (consid. 2.4), gli assicurati hanno l’inalienabile diritto di poter accedere alla protezione assicurativa obbligatoria, ove ne siano adempiuti i presupposti, l’assicurazione facoltativa non offrendo un’alternativa equipollente.

Quanto infine alla tesi per la quale l’attrice avrebbe dovuto accorgersi, dalla lettura dei certificati di salario, dell’assenza di una deduzione dalla sua paga specifica per la previdenza professionale, la stessa risulta irrilevante. In effetti, a prescindere dal fatto che su alcuni dei certificati di salario prodotti agli atti risulta una trattenuta con la causale del secondo pilastro (doc. B6-9) e che l’attrice ha fatto rilevare di non aver mai ricevuto un conteggio di salario dettagliato, va detto che  l’obbligatorietà  assicurativa non dipende e non può essere fatta dipendere dall’agire dell’assicurato, ma subentra per legge automaticamente ove – come nella specie - ne siano assolti i presupposti legali.  

                             2.11.   In tali circostanze, malgrado la datrice di lavoro qui convenuta e, prima della sua morte, il di lei marito, non abbiano notificato la dipendente al proprio istituto di previdenza, contravvenendo in tal modo agli obblighi legali e contrattuali che loro incombevano, AT 1 adempiva alle condizioni di salario e età per essere obbligatoriamente assicurata ai sensi della LPP sin dal 1990 per i rischi morte, invalidità e vecchiaia (art. 7 cpv. 1 LPP). Nel 1989 l’attrice ha percepito complessivamente fr. 13'560 (fr. 4'200 per il lavoro domestico e fr. 9'360 per le pulizia in studio) e non ha quindi raggiunto il minimo previsto dalla legge per l’obbligatorietà di fr. 18'000 (cfr. consid. 2.4; consid. 2.7 lett. c; doc. A/3 e 4 e doc. LIII, IX). Tale limite non è stato raggiunto nemmeno negli anni 2001 e 2002 quando l’attrice, a motivo dell’assenza all’estero della datrice di lavoro, ha percepito “soltanto” fr. 20'749 rispettivamente nel 2002 fr. 22'218 a fronte di un minimo salariale per l’obbligatorietà di fr. 24'720 (cfr. i consid. 2.4 e 2.7 lett. c). Tale diminuzione temporanea del salario essendo da attribuire ad un cambiamento consensuale delle condizioni retributive stabilito dalle parti, e non a malattia, infortunio, disoccupazione o motivi analoghi, non trova applicazione l’art. 8 cpv. 3 v.LPP (cfr. sopra, consid. 2.4).

                                         Sia detto per scrupolo di completezza che l’attrice non apparteneva manifestamente ad una delle categorie di salariati esonerati dall’obbligo assicurativo e definite dall’art. 1 cpv. 1 OPP2.

                                         Ne discende che l’obbligo contributivo della convenuta concernente la previdenza professionale della sua ex dipendente e segnatamente di AT 1 deve essere ammesso, poiché previsto dalla legge.

                                         Per quanto concerne l’ammontare dei contributi, gli stessi andranno calcolati dall’istituto di previdenza interessato, applicando i pertinenti articoli di legge (art. 50 e 66 LPP) e regolamentari (art. 49 cpv. 1 LPP), sulla base dei salari che si evincono dagli estratti del conto individuale della Cassa cantonale di compensazione agli atti (doc. IX) ed elencati sopra al consid. 2.7 lett. c. A tali ammontari andranno ad aggiungersi gli importi versati dalla convenuta a titolo di retribuzione per le ore straordinarie effettuate dall’attrice nel 2001/2002 e retribuite il 30 luglio 2003 per fr. 2765.90 (extra nel 2002) e di ulteriori fr. 1’059.10 (extra 2001/2002) versati in data non chiara (cfr. doc. C 16; doc. XLXII/XVI e XVII), naturalmente solo nell’ipotesi in cui tali pagamenti non siano già compresi nelle cifre notificate alla Cassa di compensazione. Per quanto riguarda invece gli extra per il 2001 di fr. 4953.15 (cfr. doc. C 16) e di fr. 384.25 (extra per trasloco), essi sono, per espressa ammissione dell’attrice, già inclusi nei fr. 25'761 notificati per l’anno 2003 alla Cassa di compensazione (cfr. XIV pag. 6e9e doc. C 16 e 22).

Il relativo conteggio dovrà quindi essere trasmesso alla convenuta perché provveda al pagamento dei contributi dovuti nella sua qualità di unica debitrice degli stessi.

                                         Di conseguenza, in parziale ma quasi totale accoglimento della petizione di AT 1, la dott. CV 1 deve essere condannata ad affiliare AT 1 al proprio istituto previdenziale retroattivamente, a decorrere dal mese di gennaio 1990 e sino alla fine del 2003, fatta eccezione per gli anni 2001 e 2002, con conseguente versamento dei contributi previdenziali dovuti relativamente a tale periodo e calcolati sulla base dei salari versati.

                             2.12.   La convenuta, nell’atto di risposta del 30 luglio 2004 (IV), ha sollevato l’eccezione di prescrizione con riferimento ai contributi dovuti per il periodo antecedente al mese di giugno 1999.

                                         In proposito va detto che per l’art. 41 cpv. 1 LPP i crediti che riguardano contributi o prestazioni periodici si prescrivono in cinque anni, gli altri in dieci anni. Gli articoli da 129 a 142 del Codice delle obbligazioni sono applicabili (cfr. SZS 1997 p. 562; SVR 1995 BVG Nr. 43 p. 129; RDAT I-1995 p. 232 consid. 2.7). La citata disposizione si applica sia agli istituti di diritto pubblico che di diritto privato, tuttavia solo alla previdenza obbligatoria (H.M Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, Berna 1985, p. 104 N 20; DTF 127 V 317). Nella previdenza sovraobbligatoria e preobbligatoria, in difetto di una prescrizione regolamentare (DTF 127 V 318), sono applicabili gli art. 127 e 128 CO che contemplano un’analoga regolamentazione i(SVR 1995 BVG Nr. 43 p. 129 consid. 5b).                                               

                                         La pretesa di liberazione dal pagamento dei premi, analogamente a quella relativa ai contributi, si prescrive in cinque anni, la pretesa principale in dieci (SVR 1995 BVG Nr. 43 p. 127 e 129 consid. 6b).                       

                                         In proposito si rileva che il termine di prescrizione comincia a decorrere quando il credito è esigibile (art. 130 cpv. 1 CO). In tal caso non è necessario che il debitore sia posto in mora (P. Gauch, OR Allgemeiner Teil, Rechtssprechung des Bundesgerichts, Zurigo 1989, p. 129). La prescrizione delle rendite vitalizie e di simili prestazioni periodiche comincia per l'intero credito alla scadenza della prima prestazione arretrata (art. 131 cpv. 1 CO).

                                         Prescritto il credito principale sono insieme prescritti gli interessi e le altre prestazioni accessorie del medesimo (art. 133 CO).

                                         La prescrizione è interrotta, tra l’altro, mediante atti di esecuzione, azione od eccezione davanti a un giudice o un arbitro, e così pure mediante insinuazione nel fallimento o citazione avanti l’ufficio di conciliazione (art. 135 cif. 2 CO).

Per quanto tuttavia concerne più specificatamente il tema del presente contendere, va detto che per la giurisprudenza l’obbligo di affiliare retroattivamente un ex dipendente così come l’attuazione stessa dell’obbligo di affiliare sono imprescrittibili (cfr. SZS 2005 p. 234, 236 con riferimento a SZS 2004 p. 566; cfr. anche SZS 1998 p. 387). Il TFA ha avuto modo di precisare che nel caso in cui l’obbligo assicurativo e, quindi, contributivo di un assicurato venga stabilito solo posteriormente con effetto retroattivo, i contributi che devono essere versati giusta l’art. 66 LPP diventano esigibili al più presto solo al momento della crescita in giudicato del giudizio che accerta tale obbligo d’affilliazione, e questo malgrado il rapporto assicurativo tra il lavoratore e l’istituto di previdenza del datore di lavoro insorga nell’ambito della previdenza professionale obbligatoria ex lege (art. 2 cpv. 1 e 7 cpv. 1 LPP) (SZS 2005 p. 233 con riferimento a SZS 2002 p. 510). Questo in analogia al c

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