Raccomandata
Incarto n. 34.2004.25 BS/td
Lugano 15 ottobre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 5 aprile 2004 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
CO 1 SA, in materia di previdenza professionale
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe 1951, ha lavorato presso la CO 1 SA (società che gestisce la __________, __________) dal 1° ottobre 1999 al 30 settembre 2002 in qualità di assistente di farmacia (doc. A1 e A2).
Fino al 31 dicembre 2001 la succitata è stata impiegata a tempo pieno per un salario mensile (2001), di fr. 3'864 (doc. A3), con una tredicesima di pari importo (cfr. conteggio in doc. A4), per poi continuare al 70% con una retribuzione di fr. 2'710 al mese (doc. A6).
A seguito della ricezione del certificato di assicurazione della Cassa pensione __________ (in seguito: Cassa), presso cui la CO 1 SA è affiliata, concernente l’anno 2002, RI 1 si è resa conto che nel salario annuo AVS non era compresa la tredicesima (doc. A9). In luogo dei fr. 35'230 (fr. 2'710 x 13) che il datore di lavoro avrebbe dovuto notificare, sono stati invece indicati fr. 32'520 (2'710 x 12), corrispondenti ad un salario annuo assicurato di fr. 7'800 (32'520 – fr. 24'720 di quota di coordinamento).
Con scritto 3 marzo 2003 la succitata, per il tramite dell’RA 1, ha fra l’altro chiesto all’ex datore di lavoro di rettificare il salario annuale notificato alla Cassa, nel senso di includere la tredicesima (quota parte sino al 30 settembre 2002) di diritto (doc. A10).
Saputo dalla Cassa della non avvenuta rettifica salariale, in data 4 marzo 2004 l’RA 1 ha nuovamente sollecitato la CO 1 SA a provvedere in merito (doc. A11).
1.2. Non avendo ricevuto alcun riscontro, RI 1, rappresentata dall’RA 1, ha introdotto al Tribunale cantonale delle assicurazioni (in seguito: TCA) la presente petizione chiedendo che venga fatto obbligo alla CO 1 SA di notificare alla Cassa pensione __________, __________, relativamente all’anno 2002 un salario annuo di fr. 35'230.---, tredicesima inclusa. L’attrice ha evidenziato come l’art. 16 del Contratto collettivo di lavoro per il personale di farmacia (in seguito: CLL), a cui la CO 1 SA ha aderito essendo affiliata all’Associazione __________, statuisca il diritto del dipendente alla tredicesima mensilità, erogabile di regola entro il 20 dicembre. Essa ha poi fatto presente di aver diritto ad una prestazione d’invalidità da parte della Cassa, motivo per cui “ appare palese il pregiudizio economico che l’assicurata dovrebbe sopportare non avendo il datore di lavoro notificato il corretto salario annuale”.
1.3. Con risposta di causa 22 aprile 2004 la CO 1 SA, per il tramite dell’amministratore unico __________, ha sostanzialmente respinto la richiesta attorea, osservando:
" In quanto amministratore della CO 1 rispondo:
La Signora RI 1 è stata impiegata presso la CO 1 dal 1999 fino al 2002.
È stato convenuto con gli impiegati della CO 1 che solo i 12 salari mensili corrispondenti ai 12 mesi dell'anno sono sottoposti alla LPP.
Il 13esimo salario corrisponde a una specie di gratificazione per il buon lavoro effettuato durante l'anno passato.
Purtroppo non ci sono accordi scritti e firmati da datore di lavoro e impiegati. Così vengono trattati i nostri impiegati anche fino adesso.
Gli impiegati vengono avvisati anche ogni anno con il pagamento del 13esimo salario di questa pratica.
La Signora RI 1 ha ricevuto più volte il 13esimo salario dal 1999.
Non è mai stato fatta la notifica da parte della Signora RI 1 che Lei voleva assicurarsi anche per la 13esima.
Adesso che la Signora si è messa in invalidità mi richiede di ritornare sull'accordo fatto tra impiegati e datore di lavoro.
Spero che potete capire che dopo più di un anno di assenza al lavoro non posso accedere alla domanda, anche ai confronti degli impiegati attuali." (Doc. III)
Interpellata dal TCA, con scritto 29 aprile 2004 la convenuta ha preso posizione in merito alla documentazione prodotta dall’attrice con la petizione, rilevando in particolare quanto segue:
" È stato convenuto con tutti gli impiegati della CO 1 che 12 salari corrispondenti ai 12 mesi di lavoro venivano sottoposti alla LPP, il 13esimo essendo considerato come una specie di gratificazione per il lavoro durante l'anno. Gli impiegati vengono avvisati anche ogni anno con il pagamento del 13esimo di questa pratica. La Signora RI 1 ha ricevuto più pariteticamente con il datore di lavoro per assicurarsi. Adesso mi viene richiesto di fare retroattivamente un'eccezione per una ex-impiegata. Modificare il salario AVS annuale 2002 della Signora RI 1 è impossibile visto che CO 1 paga e dichiara tutti salari alla AVS, Ausgleichskasse no. __________, e che dichiarare qualcosa d'altro non corrisponderebbe alla realtà (ultimo documento)." (Doc. V)
1.4. In sede d’istruttoria, il TCA ha chiesto alla competente cassa di compensazione l’estratto del conto individuale dell’attrice (doc. VII), trasmesso il 4 maggio 2004 (VIII). Inoltre, il TCA ha chiesto alla Cassa alcune delucidazioni in merito al premio assicurativo (XVI), ricevendo risposta con scritto 19 luglio 2004 (XVIII).
Le parti hanno preso posizione in merito ad ogni singolo accertamento (XI, XII, XX, XXI).
Delle singole risultanze si dirà, se necessario, nei considerandi di diritto.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantonale. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica (art. 8 LALPP).
Per quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo. Rientrano pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP le controversie riguardanti le prestazioni assicurative, le prestazioni di libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e i contributi previdenziali. Per contro le vie di diritto dell'art. 73 LPP non sono aperte qualora la controversia non trova fondamento giuridico nella previdenza professionale, anche se essa dovesse avere degli effetti rientranti nel campo di detta previdenza (DTF 125 V 168 consid. 2; DTF 122 V 323 consid. 2b e riferimenti ivi citati).
L'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP).
Secondo la giurisprudenza del TFA le pretese del lavoratore aventi per oggetto l'obbligo del datore di lavoro di assicurare i propri dipendenti così come il versamento, da parte del medesimo, dei contributi all'istituto di previdenza si fondano sull'art. 66 cpv. 2 e 3 LPP e costituiscono questioni specifiche della previdenza professionale in senso largo. Vertenze che oppongono il lavoratore al datore di lavoro, oppure all'ex datore di lavoro, quanto all’obbligo di assicurazione, alla fissazione e al pagamento dei contributi LPP costituiscono pertanto controversie ai sensi dell'art. 73 LPP (DTF 129 V 320; STFA del 6 dicembre 1999 nella causa P. pubblicata in SZS 2002 p. 499segg.; Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung von Eidgenössischem Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, 1995-1999 in SZS 2000 p. 291segg., in particolare p. 316; STFA del 18 giugno 1999 pubblicata in SZS 2000 p. 145segg.; STFA non pubblicate del 25 gennaio 2000 nella causa F. e Z., B 37/99 e nella causa M. e Hockey-Club X, B 34/99 e del 15 marzo 2000 nella causa X., B 36/99; DTF 122 III 59 consid. 2; Meyer-Blaser; Die Rechtswege nach dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-,Hinterlassenen-und Invalidenvorsorge (BVG), in: ZSR 1987, pag. 601ss, 614; SZS 1990 p. 201; Bollettino della previdenza professionale edito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali n. 53, N. 318).
La presente vertenza oppone un lavoratore, RI 1, alla CO 1 SA, già sua datrice di lavoro, ed ha per oggetto il mancato ossequio, da parte di quest’ultima, dell’obbligo di assicurare la proprio dipendente per la previdenza professionale anche per la tredicesima del 2002, rispettivamente di versare i relativi contributi ex art. 66 cpv. 2 LPP.
Di conseguenza, questo TCA, quale istanza giudicante istituita giusta l'art. 73 LPP, è competente a statuire nel merito della presente lite.
Nel merito
2.3. In lite è anzitutto (per gli ulteriori punti litigiosi, cfr. consid. 2.7) l’ammontare del salario annuo relativo al 2002 notificato dalla CO 1 SA, quale datrice di lavoro, alla Cassa pensioni __________ per la dipendente RI 1.
A mente dell’attrice, l’ex datrice di lavoro non avrebbe notificato all’istituto previdenziale la tredicesima di salario dovuta, come prescritto dall’art. 16 CCL.
La convenuta è invece del parere che la prestazione in discussione sarebbe “una specie di gratificazione”, che non era stata prevista per il 2002.
2.4. Ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 e 3 LPP:
" I lavoratori che hanno compiuto i diciassette anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo maggiore di 25'320 franchi (dal 2003) (art. 7: per i rischi morte e invalidità dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 17esimo anno di età e per la vecchiaia dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 24° anno di età) sottostanno all’assicurazione obbligatoria."
" Il Consiglio federale determina quali categorie di salariati non sottostanno, per particolari motivi, all’assicurazione obbligatoria."
Per gli anni 1999 e 2000 il salario minimo comportante l’obbligo assicurativo ammontava a fr. 24'120, negli anni 2001 e 2002 a fr. 24'720 (cfr. art. 5 OPP2 e le relative modifiche).
L'art. 2 OPP2 dispone che se un salariato è occupato presso un datore di lavoro per un periodo inferiore a un anno, è considerato salario annuo quello che avrebbe percepito per un anno intero d'occupazione.
Inoltre, giusta l’art. 1 cpv. 1 OPP2:
" I seguenti salariati non sottostanno all’assicurazione obbligatoria:
a. i salariati il cui datore di lavoro non é sottoposto all’obbligo di versare contributi all’AVS;
b. i salariati assunti per un periodo limitato non superiore ai tre mesi;
se il rapporto di lavoro é prolungato oltre i tre mesi, il salariato é assicurato dal momento in cui é stato convenuto il prolungamento;
c. i salariati che esercitano un’attività accessoria, se sono già obbligatoriamente assicurati per l’attività lucrativa principale oppure se esercitano un’attività lucrativa indipendente a titolo principale;
d. le persone che sono invalide almeno in misura dei due terzi, ai sensi dell’AI;
e. i seguenti membri della famiglia del conduttore di un’azienda agricola, che vi lavorano:
1. i parenti del conduttore in linea ascendente e discendente e i loro congiunti;
2. i generi del conduttore che con ogni probabilità rileveranno l’azienda per gestirla personalmente."
Infine, conformemente all’art. 7 cpv. 2 LPP:
" È tenuto conto del salario determinante giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Il Consiglio federale può consentire deroghe."
e l'art. 3 cpv. 1 OPP2 prevede a questo proposito che:
" Nel suo regolamento l’istituto di previdenza può derogare al salario determinante nell’AVS:
a. facendo astrazione di elementi occasionali del salario;
b. fissando anticipatamente il salario coordinato annuo in base all’ultimo salario annuo noto; si deve tuttavia tener conto dei cambiamenti già convenuti per l’anno in corso;
c. determinando il salario coordinato in modo forfetario, in quelle professioni in cui le condizioni d’occupazione e di retribuzione sono irregolari, in base al salario medio di ogni categoria professionale."
2.5. Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro dev'essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Per quanto riguarda il versamento dei contributi, va fatto presente che il datore di lavoro, tranne nei casi in cui assume interamente a suo carico l’onere contributivo, preleva i contributi dei lavoratori e li versa unitamente ai suoi all’istituto di previdenza, nella misura stabilita dal relativo regolamento (art. 66 LPP); egli è infatti l’unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, pag. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, pag. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l’istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP).
2.6. Nella fattispecie in esame è incontestato che l’attrice abbia cessato la sua attività lavorativa presso la CO 1 SA, iniziata nell’ottobre 1999, al 30 settembre 2002.
Dagli atti risulta che per il 2002 l’ex datrice di lavoro ha notificato alla Cassa un salario annuo di fr. 32'520, determinato su dodici mensilità (doc. 19).
Tuttavia, l’art. 16 del CLL farmacisti ha il seguente tenore:
" 16.1 Il dipendente ha diritto alla tredicesima mensilità da pagare di regola nel mese di dicembre, entro il 20
16.2 In caso di assunzione o di licenziamento nel corso dell’anno, la tredicesima sarà versata “pro rata temporis. (doc. A22)"
Ritenuto che la CO 1 SA è membro dell’__________ dal 4 ottobre 1999 (doc. A8) e considerato che la menzionata associazione padronale, quale parte contraente, ha firmato il succitato CLL, occorre evidenziare che la convenuta era obbligata a riconoscere all’attrice la tredicesima mensilità, calcolata pro rata temporis sino alla cessazione del rapporto lavorativo (30 settembre 2002). Non va pertanto prestata adesione alla tesi della convenuta, secondo cui la tredicesima deve essere considerata una “specie di gratificazione”. La prestazione salariale in discussione è contrattualmente dovuta in base all’art. 16 CLL. A dimostrazione che la CO 1 SA fosse al corrente delle norme giuridicamente vincolanti del contratto collettivo vi è la citata adesione alla __________, nonché la seguente frase contenuta a piè pagina della “conferma di assunzione” : “… per tutto quanto non indicato nella presente conferma fanno stato il contratto collettivo di lavoro per il personale di farmacia e gli art. 319-343 del Codice delle Obbligazioni”, come, ad esempio, il disciplinamento della tredicesima mensilità (doc. A1, A6; sottolineatura del redattore).
Per quel che concerne il calcolo dei premi occorre fare riferimento allo scritto 19 luglio 2004 della Cassa. Dallo stesso si evince che sulla base di un salario annuo AVS (determinato dall’istituto previdenziale ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LPP, senza quindi la deroga di cui all’art. 3 cpv. 1 OPP2, cfr. consid. 2.4 in fine) di fr. 35'230 (2’710 x13) il premio paritetico (per datore di lavoro e salariato) mensile ammonta a fr. 83,25. Riguardo al periodo di contribuzione occorre precisare che il regolamento della citata cassa pensione (art. 13 cpv. 2) prevede l’assunzione dei premi da parte dell’istituto di previdenza dal 91.o giorno di incapacità lavorativa per malattia od infortuni. Siccome l’attrice è incapace al lavoro ininterrottamente dall’8 febbraio 2002, il diritto alla liberazione dei premi sorge dal 1° maggio 2002. Per questo motivo che la Cassa ha determinato i contributi dal 1° gennaio al 30 aprile 2002 per fr. 333 (4 x 83,25). Sempre dal citato scritto si evince che il premio mensile paritetico determinato su un salario annuo AVS, senza la tredicesima, di fr. 35'520 (2'710 x 12) è di fr. 61,75, rispettivamente di fr. 247 per i quattro mesi di contribuzione del 2002 e quindi la differenza è di fr. 86 (333 – 247).
Visto quanto precede, il salario annuo da notificare alla Cassa pensione __________ per la dipendente RI 1 nel 2002 viene cifrato in fr. 35'230. La CO 1 SA procederà in seguito al versamento del saldo dovuto all’istituto previdenziale in base al conteggio allestito da quest’ultimo.
2.7. Con lettera 11 agosto 2004 RI 1 ha esteso l’oggetto della petizione, facendo rilevare:
" Abbiamo ricevuto il vostro scritto di data 21 luglio u.s. con l'allegato (XVIII, 1-20) e abbiamo appreso, evento prima sconosciuto, che la Cassa di Pensione __________, con lettera di data 19 luglio, segnala a questo Lodevole TCA che
" Nous sommes néanmoins surpris que la modification ne concerne
que l'année 2002 étant donné que pour les annés précédentes, le
salaire annue brut de Madame RI 1 a toujours été déclaré sur 12 mois."
Al riguardo si richiama l'allegato XVIII / 11-15.
Appare, dunque, palese che si impone da parte nostra la rettifica della petizione di data 5 aprile 2004 nel senso che, oltre all'anno 2002, pure sia fatto obbligo alla CO 1 di notificare alla Cassa di Pensione __________ i salari relativi dal 1° ottobre 1999 al 31 dicembre 2001 comprensivi della quota parte della tredicesima mensilità.
I salari da notificare, quindi, così si giustificano:
1999 Fr. 48'750.00 invece di Fr. 45'000.00 (salario riportato su 13 mesi)
2000 Fr. 49'400.00 invece di Fr. 45'600.00
2001 Fr. 50'232.00 invece di Fr. 46'368.00
Il salario annuo sopra indicato è desunto dagli annessi (V, 1-19) trasmessi dalla CO 1 SA con scritto di data 29.04.2004."
(Doc. XXI)
La convenuta, nel termine assegnatole dal TCA per una presa di posizione a tale riguardo, è rimasta silente.
Orbene, per quel che concerne il 1999 la convenuta ha notificato un salario mensile di fr. 3'750, rispettivamente annuo di fr. 45'000 corrispondente a 12 mensilità (allegati 16 e 17 al doc. XVIII). Lo stesso è accaduto per l’anno 2000, con una notifica salariale di fr. 45'600 (12 x 3'800, cfr. allg. 13 e 14/XVIII) e per il 2001 con una notifica di fr. 46'368 (12 x 3'864, cfr. conteggio in allg. 11 e 12/XVIII). Sulla base di questa documentazione la Cassa ha poi determinato il salario assicurato ed i relativi premi (allg. 11,13 e 15/XVIII). I salari AVS da comunicare alla Cassa, dovendo includere anche la tredicesima (cfr. consid. 2.6), ammontano dunque a fr. 48'750 (45'000 + 3'750) per il 1999, fr. 49'400 (45'600 + 3'800) per il 2000 ed, infine, fr. 50'232 (46'368 + 3'864) per il 2001. Va evidenziato che, contrariamente al 2002, la CO 1 SA ha versato la tredicesima per gli anni 1999, 2000 e 2001 (doc. A/4, 13 e 14), senza tuttavia, come visto, averla dichiarata all’Istituto previdenziale.
Pertanto, i salari annui da notificare alla Cassa per gli anni 1999, 2000 e 2001 ammontano a rispettivi fr. 48'750, fr. 49'400 e fr. 50'232. I relativi contributi dovuti dal datore di lavoro verranno quindi calcolati dall’istituto previdenziale conformemente alle disposizioni di legge e di regolamento in casu applicabili, sulla base dei succitati salari, tenuto conto dei pagamenti già effettuati dal datore di lavoro. Il conteggio del saldo dovuto dovrà quindi essere trasmesso alla convenuta per il versamento.
2.8. Con scritto 27 luglio 2004 la CO 1 ha trasmesso il conteggio salariale di quanto versato all’attrice nel 2002, sostenendo di aver corrisposto più salario (fr. 1'345,71) di quanto dovuto (XX).
Tale conteggio è stato contestato dall’attrice (XXIV).
Al riguardo va fatto presente che questo Tribunale non è competente per esaminare la fondatezza di quanto allegato dalla convenuta, trattandosi infatti di un questione prettamente di natura civilistica.
2.9. Per quanto concerne la rifusione delle ripetibili, richiesta dall’attrice, il tema non è regolato dalla LPP.
L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i fatti.
II principio, enunciato dell'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in vigore dal 1. gennaio 2003), secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non trova applicazione in materia LPP (Kieser, ATSGKommentar, Zurigo 2003, ad art. 1 n. 7, ad art. 61 n. 4; MeyerBlaser, Die Rechtspflegebestimmungen des ATSG, in: HAVE 2000 pp. 328, 332); lo stesso valeva per gli artt. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) e 108 cpv. 1 lett. g LAINF, nel loro tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili poteva essere dedotto dell'art. 4 vCF così come non è deducibile dell'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo (DTF 117 V 403).
Vi ha provveduto, nel Ticino, la LPTCA che prevede il "diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio".
II diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopraccitate, al solo ricorrente (art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS e art. 22 Legge di procedura per i ricorsi al TCA; vedasi per la regola e le eccezioni: DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Leuzinger-Naef, "Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht", in SZS 1991 pag. 180 ss).
In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato all'assicurato vittorioso e patrocinato in causa (DTF 126 V 150).
A proposito del requisito del patrocinio in causa, il TFA, nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 11, ha avuto occasione di ricordare che:
" Dans un arrêt du 12 juillet 1996 (ATF 122 V 278), le Tribunal fédéral des assurances a changé sa jurisprudence en matière de droit aux dépens. Il a jugé qu'une partie représentée par l'Association suisse des invalides (ASI) et qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens, tant pour la procédure de recours fédérale (ATF 122 V 280 consid. 3e/aa) que pour la procédure cantonale (VSI 1997 p. 36 consid. 5). A cette occasion, la Cour de céans a laissé indécis le point de savoir si cette réglementation est applicable lorsque d'autres organismes offrent une représentation qualifiée aux assurés (ATF 122 V 280 consid. 3e/bb).
Selon la jurisprudence, peuvent également prétendre des dépens les assurés qui sont représentés par le Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (SVR 1997 IV n° 110 p. 341), Pro infirmis (arrêt non publié K du 30 avril 1998), l'Union Helvetia (arrêt non publié B. du 3 février 1995), le Syndicat industrie et bâtiment (arrêt non publié S. du 18 octobre 1982), un médecin (consid. 7 non publié de l'arrêt ATF 122 V 230), la rédaction du Schweizerischer Beobachter (arrêt non publié H. du 15 février 1999), le Patronato INCA (arrêt non publié G. du 19 novembre 1998), CARITAS (arrêt non publié P. du 28 mai 1998), diverses communautés de travail de malades et d'invalides (consid. 4 non publié dans Praxis 1998 n° 59 p. 374; arrêts non publiés S. du 28 novembre 1989 et H. du 7 mars 1986), l'avocat d'une assurance de protection juridique (arrêt non publié H. du 27 janvier 1992), le Centro Consulenze (arrêt non publié F. du 6 avril 1990) et l'association Schweizerische Multiple Sklerose (arrêt non publié S. du 3 février 1999)." (sottolineatura del redattore)
Risultando l’attrice vittoriosa e rappresentata da un sindacato, in applicazione della giurisprudenza citata, la CO 1 SA dovrà versarle fr. 1'000 a titolo d’indennità per spese ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è accolta.
§ È accertato un salario annuo di RI 1 quale dipendente della CO 1 SA ammontante a fr. 48'750 per il 1999, fr. 49'400 per il 2000, fr. 50'232 per il 2001 e fr. 35'230 per il 2002, con consecutivo obbligo da parte del datore di lavoro di versare alla Cassa pensione __________ i relativi contributi previdenziali conformemente ai considerandi 2.6 e 2.7.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 SA verserà a RI 1 fr. 1'000.-- a titolo di spese ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti