Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.04.2004 34.2004.13

13 aprile 2004·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·294 parole·~1 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 34.2004.13   rg/gm

Lugano 13 aprile 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

vista la petizione del 15 marzo 2004 promossa da

ATTO1  

contro  

_CONV1     in materia di previdenza professionale

letti ed esaminati gli atti;

richiamata la petizione 15 marzo 2004 con cui la Fondazione Istituto collettore LPP ha chiesto al TCA di condannare la __________ al pagamento di fr. 2'953.40 a titolo di contributi della previdenza professionale e spese per il periodo luglio - dicembre 2002, rispettivamente di pronunciare il rigetto dell'opposizione interposta al PE no. __________dell'UEF di __________;

visto lo scritto 20 marzo 2004 con cui la convenuta ha dichiarato di ritirare l'opposizione al PE n. __________"totalmente ed incondizionatamente in quanto i premi pretesi sono più che dovuti";

rilevato,

che il riconoscimento della pretesa attorea di cui allo scritto 20 marzo 2004 configura atto di acquiescenza che come tale - costatata la conformità di tale soluzione ai fatti e alla legge (SVR 1995 KV Nr. 54 p. 165, p. 167 consid. 4a; STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; RCC 1988 p. 421; DTF 112 V 175s, 104 V 162; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 28; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 502) -  pone fine alla lite con effetto di cosa giudicata materiale, la causa potendo di conseguenza essere stralciata dai ruoli;

vista la LPTCA;

decreta                   1.-   La causa é stralciata dai ruoli per acquiescenza.

                                         § E' attestata l'esecutività del PE n. __________dell'UEF di __________ per effetto del ritiro dell'opposizione.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

                                                                               Il vicepresidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Raffaele Guffi

34.2004.13 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.04.2004 34.2004.13 — Swissrulings