Raccomandata
Incarto n. 34.2004.13 rg/gm
Lugano 13 aprile 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
vista la petizione del 15 marzo 2004 promossa da
ATTO1
contro
_CONV1 in materia di previdenza professionale
letti ed esaminati gli atti;
richiamata la petizione 15 marzo 2004 con cui la Fondazione Istituto collettore LPP ha chiesto al TCA di condannare la __________ al pagamento di fr. 2'953.40 a titolo di contributi della previdenza professionale e spese per il periodo luglio - dicembre 2002, rispettivamente di pronunciare il rigetto dell'opposizione interposta al PE no. __________dell'UEF di __________;
visto lo scritto 20 marzo 2004 con cui la convenuta ha dichiarato di ritirare l'opposizione al PE n. __________"totalmente ed incondizionatamente in quanto i premi pretesi sono più che dovuti";
rilevato,
che il riconoscimento della pretesa attorea di cui allo scritto 20 marzo 2004 configura atto di acquiescenza che come tale - costatata la conformità di tale soluzione ai fatti e alla legge (SVR 1995 KV Nr. 54 p. 165, p. 167 consid. 4a; STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; RCC 1988 p. 421; DTF 112 V 175s, 104 V 162; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 28; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 502) - pone fine alla lite con effetto di cosa giudicata materiale, la causa potendo di conseguenza essere stralciata dai ruoli;
vista la LPTCA;
decreta 1.- La causa é stralciata dai ruoli per acquiescenza.
§ E' attestata l'esecutività del PE n. __________dell'UEF di __________ per effetto del ritiro dell'opposizione.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi