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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.07.2004 34.2004.11

6 luglio 2004·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,790 parole·~9 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 34.2004.11     RG/sc

Lugano 6 luglio 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo nella causa che oppone

1. AT1 1 rappr. da: RA1 2. AT2  

a  

1. AT1 2. CV2     in materia di  previdenza professionale

ritenuto                          in fatto che

                                     -   con sentenza 12 febbraio 2004, cresciuta in giudicato l'8 marzo 2004, il Segretario assessore della Pretura di __________ ha pronunziato il divorzio tra i coniugi AT1 disponendo, al dispositivo n. 5 della sentenza, la ripartizione a metà delle rispettive prestazioni di libero passaggio accumulate durante il matrimonio;

                                     -   il 10 marzo 2004 il Segretario assessore ha trasmesso l'intero incarto di divorzio e notificato al TCA, quale giudice competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, i dati di cui all'art. 142 cpv. 3 CC;

                                     -   ai fini del calcolo delle prestazioni accumulate durante il matrimonio dagli ex coniugi AT1 il TCA ha richiesto a questi ultimi come pure agli istituti di previdenza interessati di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP);

                                     -   in corso d'istruttoria il TCA ha inoltre esperito alcuni accertamenti; delle relative risultanze, su cui agli ex coniugi è stata data facoltà di prendere posizione, si dirà - per quanto occorra - in diritto.

considerando              in diritto che

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N. [I 707/00], del 18 febbraio 2002 nella causa H. [H 335/00], del 4 febbraio 2002 nella causa B. [H 212/00], del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R. [H 220/00], del 10 ottobre 2001 nella causa F. [U 347/98], pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.], del 22 dicembre 2000 nella causa H. [H 304/99], del 26 ottobre 1999 nella causa C. [I 623/98];

                                     -   giusta l'art. 22 LFLP

"  In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.

Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Le parti di un versamento unico finanziario durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da dividere."

                                     -   per l'art. 142 CC

"  1 In caso di mancata intesa, il giudice fissa le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.

2 Non appena la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio.

3 Egli deve in particolare notificargli:

1. la decisione sulle quote di ripartizione;

2. la data del matrimonio e la data del divorzio;

3. gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi;

4. gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da questi istituti."

-   a norma dell'art. 25a LFLP

"  In caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).

I coniugi e gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."

                                     -   in concreto giusta l'art. 25a cpv. 1 LFLP competente ratione loci a statuire nel merito della causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che, giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253); 

                                     -   in casu dagli atti all'inserto, dagli accertamenti esperiti pendente causa e dalle dichiarazioni delle parti risulta che all'epoca del matrimonio (17 febbraio 1995) AT1 disponeva presso la __________ di una prestazione di libero passaggio pari a fr. 12'905.-- (doc. XI);

                                     -   al momento del divorzio (8 marzo 2004, data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio; Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999 p. 1620) AT1 - che dopo l'uscita dalla __________ è stato assicurato, con effetto dal 9 agosto 1999, alla AT2 dove risulta essere a tutt'oggi assicurato - disponeva presso questo istituto di una prestazione d'uscita di fr. 62'995.80 (doc. V+bis, doc. X);

                                     -   di conseguenza l'avere di previdenza di AT1 accumulato durante il matrimonio corrispondente alla differenza tra la prestazione d'uscita esistente al momento del divorzio (fr. 62'995.80) e quella acquisita al momento del matrimonio (fr. 12'905.--) aumentata, quest'ultima, degli interessi maturati sino al divorzio (art. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP) - calcolati applicando il tasso (minimo) stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2), indipendentemente quindi da quello effettivamente praticato dall'istituto previdenziale (Geiser, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berna 1999, p. 69; Schneide/Bruchez, op. cit., p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in: ZBJV 2004, pp. 136s) - l'avere al momento del matrimonio e i suoi interessi non soggiacendo infatti a divisione ma spettando esclusivamente al coniuge che ne è titolare (art. 22 cpv. 2. frase LFLP; Micheli et Consorts, Le nouveau droit du divorce, Losanna 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/Baumann/Lauterburg, Art. 122, n. 65ss);

                                     -   in casu l'avere di spettanza di AT1 presso la __________ al momento del matrimonio (fr. 12'905.-- il 17 febbraio 1995) aumentato degli interessi scaduti al momento del divorzio (fr. 5'312.55, calcolati applicando il tasso del 4% sino al 31 dicembre 2002, quello del 3.25% dal 1. gennaio 2003 e quello del 2.25% dal 1. gennaio 2004 sino la data del divorzio [art. 12 OPP]) ammonta a fr. 18'217.55;

                                     -   di conseguenza la prestazione di AT1 accumulata durante il matrimonio deve essere cifrata in fr. 44'778.25 (62'995.80 - 18'217.55);

                                     -   dagli atti all'inserto non risulta che al momento del matrimonio CV1 fosse assicurata presso un istituto previdenziale né che disponeva di qualsivoglia avere di libero passaggio; al momento del divorzio, per contro, essa disponeva di una prestazione d'uscita pari a fr. 8'608.-- presso la CV2 cui essa risulta essere assicurata a far tempo dal 1. luglio 2001 (doc. XV);

                                     -   la prestazione accumulata da AT1 durante il matrimonio coincide quindi con l'importo di fr. 8'608.-- esistente al momento del divorzio presso la CV2;

                                     -   stante la chiave di ripartizione pari, per ognuno, alla metà della prestazione accumulata dall'altro durante il matrimonio, il credito a favore di AT1 ammonta a fr. 4'304.-- (8'608 : 2), quello a favore di CV1 a fr. 22'389.10 (44'778.25 : 2);

                                     -   considerate le suevidenziate reciproche pretese, a favore di AT1 spetta, a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254s), una prestazione pari a fr. 18'085.10;

                                     -   per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: SVZ 2000, p. 258);

                                     -   l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio;

                                     -   l'importo di fr. 18'085.10, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (8 marzo 2004) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258 consid. 3-4; STFA dell'8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], dell'8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], dell'8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02], del 18 luglio 2003 nella causa L. [B 36/02]), dovrà essere trasferito a favore di CV1 presso la CV2;

                                     -   in caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38 e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di CV1 interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258 consid. 4 e sentenze inedite del TFA succitate).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La prestazione d'uscita acquisita da AT1 durante il matrimonio ammonta a fr. 44'778.25.

                                 2.-   La prestazione d'uscita acquisita da AT1 durante il matrimonio ammonta a fr. 8'608.--.

                                 3.-   E' fatto ordine alla AT2 di versare alla CV2, a favore di AT1 (n. ass. __________) la somma di fr. 18'085.10 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dall'8 marzo 2004.

                                 4.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 5.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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