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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.04.2004 34.2003.54

20 aprile 2004·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,192 parole·~11 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 34.2003.54   RG/sc

Lugano 20 aprile 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo nella causa che oppone

1. ATTO1    rappr. da: RAPP1   2. ATTO2    rappr. da: RAPP3  

a  

_CONV1 rappr. da: RAPP2     in materia di previdenza professionale

considerato in fatto e in diritto che

                                     -   con sentenza 4 settembre 2003, cresciuta in giudicato il 25 settembre 2003, il Pretore di __________ ha pronunziato il divorzio tra i coniugi __________ omologando la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio che prevede l'accredito a favore di __________ della metà della prestazione d'uscita accumulata da __________ durante il matrimonio;

                                     -   il 29 settembre 2003 il Pretore ha trasmesso l'intero incarto di divorzio e notificato al TCA, quale giudice competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, i dati di cui all'art. 142 cpv. 3 CC;

                                     -   ai fini del calcolo della prestazione accumulata durante il matrimonio da __________, il TCA ha richiesto ad entrambi i coniugi come pure agli istituti di previdenza interessati di determinarsi a tale proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP) ed ha esperito ulteriori accertamenti;

                                     -   l'intera documentazione acquisita agli atti - di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi successivi - è stata trasmessa agli ex coniugi con facoltà di presa di posizione;

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N. [I 707/00], del 18 febbraio 2002 nella causa H. [H 335/00], del 4 febbraio 2002 nella causa B. [H 212/00], del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R. [H 220/00], del 10 ottobre 2001 nella causa F. [U 347/98, pubblicata in RDAT I-2002 p. 190ss], del 22 dicembre 2000 nella causa H. [H 304/99], del 26 ottobre 1999 nella causa C. [I 623/98];

                                     -   giusta l'art. 22 LFLP

"  In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.

Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Le parti di un versamento unico finanziario durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da dividere."

                                     -   per l'art. 142 CC

"  1 In caso di mancata intesa, il giudice fissa le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.

2 Non appena la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio.

3 Egli deve in particolare notificargli:

1. la decisione sulle quote di ripartizione;

2. la data del matrimonio e la data del divorzio;

3. gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi;

4. gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da questi istituti."

-   a norma dell'art. 25a LFLP

"  In caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).

I coniugi e gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."

                                     -   in concreto giusta l'art. 25a cpv. 1 LFLP competente ratione loci a statuire nel merito della causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che, giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253);

                                     -   giusta l'art. 22a LFLP, che disciplina nel dettaglio le modalità di calcolo applicabili in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995,

"  In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995 la prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento federale dell'interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il 1° gennaio 1995, non abbia ma cambiato istituto di previdenza, l'importo accertato della sua prestazione d'uscita al momento della celebrazione del matrimonio, calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo previsto all'articolo 22 capoverso 2.

Per il calcolo, a mezzo della tabella, della prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio, sono considerati i seguenti valori:

  a. la data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;

  b. la data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna prestazione d'entrata.

Dal valore ottenuto secondo la lettera a sono dedotti il valore calcolato secondo la lettera b e gli eventuali versamenti unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista alla lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo così calcolato vale quale prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio. All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la prestazione d'entrata dedotta conformemente alla lettera b e i versamenti unici effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a questa data.

La tabella tiene conto della durata di contribuzione fra la data del versamento della prestazione d'entrata prevista al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d'uscita prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata di matrimonio intercorsa durante questo periodo di contribuzione.

I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995.

                                     -   l'art. 22a LFLP presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA del 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);

                                     -   in casu dagli atti all'inserto, dagli accertamenti esperiti pendente causa e dalle dichiarazioni delle parti risulta che all'epoca del matrimonio (21 agosto 1980) __________ disponeva di un avere di fr. 4'199.-- presso la __________ Cassa d'assicurazione __________, cui è stato assicurato nel periodo 1976-1982 e presso cui risulta disporre attualmente ancora (sic!) di un conto di previdenza;

                                     -   al momento del divorzio (ossia al 25 settembre 2003, data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio, cfr. Vetterli/Keel, op. cit., p. 1620) __________ - che successivamente é stato assicurato dapprima, a far tempo dal 1. gennaio 1985, presso la __________ ed in seguito, da gennaio 2001, presso la Fondazione collettiva LPP __________ (IV) - disponeva presso quest'ultimo istituto previdenziale di una prestazione di libero passaggio di fr. 107'371.--, rispettivamente presso la __________ di un avere di fr. 8'375.--;

                                     -   ai fini del calcolo della prestazione da dividere, l'avere esistente al momento del matrimonio deve essere aumentato degli interessi maturati sino al divorzio (art. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP) - calcolati applicando il tasso (minimo) stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2), indipendentemente quindi da quello effettivamente praticato dall'istituto previdenziale (Geiser, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berna 1999, p. 69; Schneide/Bruchez, op. cit., CEDIDAC, p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in ZBJV 2004, p. 136s) - l'avere al momento del matrimonio e i suoi interessi non soggiacendo quindi a divisione ma spettando esclusivamente al coniuge che ne è titolare (art. 22 cpv. 2. frase LFLP; Micheli et Consorts, Le nouveau droit du divorce, Losanna 1999, n. 698, p. 153s; PraxKomm/Baumann/Lauterburg, Art. 122, N. 65ss);

                                     -   in casu l'avere di spettanza di __________ presso la __________ al momento del matrimonio (fr. 4'199.-- al __________ 1980) aumentato degli interessi scaduti al momento del divorzio (calcolati applicando il tasso del 4% [valido anche per il periodo precedente l'entrata in vigore, il 1. gennaio 1985, della LPP; cfr. art. 8a cpv. 2 OLP, cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in SVZ 2000, p. 253] sino al 31 dicembre 2002 e quello del 3.25% dal 1. gennaio 2003 sino la data del divorzio [art. 12 lett. b OPP 2 nel suo tenore in vigore dal 1. gennaio 2004]; per il calcolo degli interessi cfr. Stauffer/Schätzle, Barwerttafeln, Leonardo I, 5. ed., tab. 47) supera abbondantemente (già solo considerando gli interessi maturati sino al 21 agosto 2002, ossia fr. 5'752.30) l'importo della prestazione presente al 25 settembre 2003  (fr. 8'375.--), per il che non può essere dato luogo ad alcuna divisione dell'avere di spettanza dell'ex marito presso il citato istituto;

                                     -   di conseguenza l'avere di previdenza di __________ accumulato durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 107'371.--. Tale importo corrisponde all'avere accumulato a far tempo dal 1. gennaio 1985 e sino al divorzio (25 settembre 2003), dapprima presso la __________ ed in seguito, dal  gennaio 2001, presso la Fondazione collettiva LPP __________, cui l'ex marito risulta essere a tutt'oggi assicurato;

                                     -   il credito a favore di __________ (metà della prestazione accumulata dall'ex marito in costanza di matrimonio) ammonta pertanto a fr. 53'685.50 (107'371 : 2);

                                     -   la chiave di ripartizione degli averi previdenziali stabilita nella sentenza di divorzio - in casu l'accredito a favore della ex moglie della metà della prestazione accumulata dall'ex marito - é vincolante ed ha quindi effetto obbligatorio per il giudice competente a decidere a norma dei combinati articoli 142 cpv. 2 CC, 25a cpv. 1 LFLP e 73 LPP, il cui compito, dal profilo materiale, è quindi limitato all'esecuzione di quanto stabilito dal giudice del divorzio (Geiser, op. cit., p. 53ss, 84; Schneider/Bruchez, op. cit., CEDIDAC, p. 249ss, 252; FF 1996 I 114; art. 142 cpv. 3 lett. 1 CC; STFA non pubblicata del 17 dicembre 2003 nella causa M. [B 96/03]). Per il che alla richiesta di __________ presentata nelle more della presente procedura e volta all'attribuzione - e consecutiva quantificazione - della metà dell'avere accumulato dalla ex moglie durante il matrimonio, non può qui essere dato seguito;

                                     -   per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (Schneider/Bruchez, op. cit., SVZ 2000, p. 258);

                                     -   l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio;

                                     -   conformemente alle indicazioni fornite da __________ nelle more della presente procedura (V), l'importo di fr. 53'685.50  dovrà essere trasferito a suo favore presso la __________.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio e da dividersi secondo la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio ammonta a fr. 107'371.--.

                                 2.-   E' fatto ordine alla la Fondazione collettiva LPP __________ di versare alla __________ a favore di __________ la somma di fr. 53'685.50.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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