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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.11.2003 34.2003.48

18 novembre 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,095 parole·~10 min·5

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 34.2003.48   RG/sc

Lugano 18 novembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

vista la petizione del 3 settembre 2003 promossa da

ATTO0  

contro  

_CONV0     in materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto che

                                     -   per decisione 12 marzo 2002 la Fondazione istituto collettore LPP (in seguito: Fondazione) ha affiliato d'ufficio la ditta __________ ai fini dell’attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2002 (doc. _);

                                     -   in base ai salari notificati dal datore di lavoro, la Fondazione ha in seguito stabilito l’ammontare dei contributi dovuti nel periodo 1° gennaio 2002-31 marzo 2003 per un ammontare complessivo di fr. 25'091.15 (doc. _);

                                     -   a fronte del mancato pagamento dell'importo dovuto, la Fondazione ha notificato al datore di lavoro - al quale nel frattempo era stata concessa una dilazione di pagamento - diverse diffide, l'ultima, datata 29 aprile 2003, per un ammontare di fr. 12'093.45, comprensivo pure dell'importo di fr. 3'644.55 di cui al conteggio 1° marzo 2003 relativo ai contributi 1° gennaio-31 marzo 2003 (doc. _);

                                     -   nel giugno 2003 nei confronti del datore di lavoro la Fondazione ha quindi fatto spiccare dall'UE di __________ il precetto esecutivo no. __________ per un importo di fr. 12'093 oltre interessi al 5% dal 20 maggio 2003 e spese per fr. 150 (doc. _);

                                     -   l’escusso ha interposto opposizione;

                                     -   con la petizione in oggetto la Fondazione ha chiesto al TCA di condannare il datore di lavoro al pagamento di complessivi

                                         fr. 12'243.45 oltre interessi al 5% dal 20 maggio 2003 su fr. 12'093.45 a titolo di contributi previdenziali e spese per il periodo 1. gennaio 2001-31 marzo 2003, postulando altresì il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo dell'UE di Lugano nonché la rifusione di ripetibili;

                                     -   con scritti 26 settembre e 16 ottobre 2003 il convenuto, pur riconoscendo di essere debitore nei confronti della Fondazione dei contributi LPP chiesti in petizione, si oppone al postulato rigetto dell'opposizione interposta al precetto __________dell'UE di __________, facendo segnatamente rilevare di aver provveduto in data 8 luglio 2003, quindi successivamente all'emanazione di detto precetto, al pagamento di fr. 3'644.55, ciò di cui l'attrice non avrebbe debitamente tenuto conto (doc. _);

                                     -   con osservazioni 1° ottobre 2003 la Fondazione ha fatto rilevare come il versamento effettuato dal convenuto nel luglio 2003 sia già stato considerato ai fini del calcolo dell'importo chiesto in petizione (doc. _).

considerato in diritto che

                                     -  la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

                                     -   l'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavora­tori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato;

                                     -   l’Istituto collettore è un istituto di previdenza obbligato ad affiliare d’ufficio i datori di lavoro che non adempiono al loro obbligo di aderire ad un istituto di previdenza (art. 60 cpv. 1 e 2 lett. a LPP; cfr. art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza concernente i diritti dell’istituto collettore in materia di previdenza professionale);

                                     -   l’Ordinanza citata precisa che il datore di lavoro deve versare all’Istituto collettore i contributi dovuti per l’insieme dei salariati sottoposti alla legge con effetto dal momento in cui avrebbe dovuto essere affiliato ad un istituto di previdenza (art. 3);

                                     -   l’obbligo contributivo del datore di lavoro, affiliato d’ufficio, non è mai stato contestato e dev’essere ammesso;

                                     -   secondo l’art. 66 LPP l’istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori e che il datore di lavoro è l’unico debitore dei contributi (Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32);

                                     -   in concreto le modalità di calcolo dei contributi sono previste alla cifra 7 del regolamento dell’Istituto collettore contenente le disposizioni generali, che rinvia alla cifra VI/A del Piano di previdenza, in cui vengono definite in dettaglio le percentuali applicabili al salario assicurato (doc. _);

                                     -   per la cifra 7.1.2 delle disposizioni generali

"  La Fondazione finanzia inoltre i suoi oneri e i suoi obblighi:

-   con il suo patrimonio e il reddito dello stesso;

-   con le prestazioni di libero passaggio e i versamenti unici;

-   con le prestazioni assicurative provenienti dal contratto d'assicurazione;

-   con le quote di eccedenze provenienti dal contratto d'assicurazione;

-   dalle sovvenzioni del fondo di garanzia in caso di sfavorevole struttura d'età ai sensi dell'art. 58 LPP;

-   con gli indennizzi del fondo di garanzia ai sensi dell'art. 56 LPP;

-   con eventuali capitali di fondazione trasferiti (fondi per le misure speciali, fondi liberi della fondazione ecc.) dalle nuove aziende affiliate;

-   con elargizioni e donazioni." (Doc. _)

                                     -   in concreto dagli atti all'inserto risulta che l'ammontare del credito posto in giudizio concernente il periodo contributivo 1° gennaio 2002-31 marzo 2003 é stato correttamente stabilito dall'attrice, la quale, ai fini del calcolo dei premi non soluti in detto periodo e quantificati in fr. 11'793.45, ha rettamente tenuto conto dei versamenti per complessivi fr. 6'148.85 effettuati dal convenuto precedentemente all'emanazione del precetto n. __________dell'UE di __________. Con il successivo versamento di fr. 3'644.55, eseguito in data 8 luglio 2003, __________ ha in realtà soddisfatto il debito contributivo riguardante il periodo 1° aprile 2003-30 giugno 2003 (doc. _), non oggetto della presente procedura e parimenti non incluso nell'importo di cui al citato precetto, limitato, come da espressa indicazione del creditore, all'escussione dei contributi di cui alla diffida 29 aprile 2003 (doc. _), ovvero di quelli non soluti limitatamente al periodo 1° gennaio 2002 -31 marzo 2003, tra cui i contributi conteggiati il 1° marzo 2003 ed ammontanti (anch'essi) a fr. 3'644.55 (doc. _);

                                     -   che in sostanza, nel quantificare - sulla base dei salari erogati e conformemente alle disposizioni di legge e di regolamento - il debito contributivo complessivo, relativamente al periodo 1° gennaio 2002-31 marzo 2003, in fr. 12'243.45 la Fondazione ha rettamente considerato contributi scoperti per fr. 11'793.45 nonché l'addebito di fr. 300.-- per spese di diffida e fr. 150.-- per spese d'esecuzione (cfr. art. 4 cpv. 4 Condizioni d'affiliazione; cfr. Tariffa costi amministrativi, doc. _; cfr. DTF 117 II 258); 

                                     -   la Fondazione postula pure il versamento di interessi di mora al 5% dal 20 maggio 2003 su fr. 12'093.45;

                                     -   poiché la convenuta è palesemente in mora (art. 4 Condizioni d'affiliazione; art. 102 e 103 CO) con il pagamento dei contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta;

                                     -   pertanto la convenuta dev’essere condannata a versare

                                         fr. 12'243.45 oltre interessi al 5% dal 20 maggio 2003 su

                                         fr. 12'093.45;

                                     -   con la petizione l’attrice chiede anche la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo dell’UE di __________;

                                     -   secondo la giurisprudenza federale il creditore che in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (DTF 121 V 109, 119 V 329, 107 III 60).

                                         Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes, in Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, pp. 241ss, 251s);

                                     -   la presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione n. __________ dell'UE di __________ per fr. 12'243.45 oltre interessi al 5% dal 20 maggio 2003 su

                                         fr. 12'093.45, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione;

                                     -   per quanto riguarda gli oneri processuali, l'art. 20 cpv. 1 LPTCA, applicabile in virtù dell’articolo 8 della LALPP, stabilisce che la procedura è di principio gratuita;

                                     -   il tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.

                                         L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i fatti.

                                         Il principio, enunciato dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in vigore dal 1. gennaio 2003), secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non trova applicazione in materia LPP (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 1 n. 7, ad art. 61 n. 4; Meyer-Blaser, Die Rechtspflegebestimmungen des ATSG, in: HAVE 2000 pp. 328, 332); lo stesso valeva per gli artt. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) e 108 cpv. 1 lett. g LAINF, nel loro tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili poteva essere dedotto dall'art. 4 vCF così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo (DTF 117 V 403).

                                         Vi ha provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, che prevede il "diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio".

                                         Il diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopraccitate, al solo ricorrente.

                                         Il motivo di questo privilegio è esposto dal TFA in STFA 7 dicembre 1989 in causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49).

                                         In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato al convenuto-assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V 150).

                                         L'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 112 V 356; STCA del 9 marzo 1992 in re F.P. c/S. SA; per le eccezioni v. DTF 112 V 362, RAMI 1992 p. 164).

                                         Visto quanto sopra la Fondazione, per altro non patrocinata in causa, ancorché vittoriosa non ha diritto al rimborso di spese ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione è accolta.

                                         §)     Di conseguenza __________ è condannato a versare alla Fondazione Istituto collettore LPP, Agenzia della Svizzera italiana fr. 12'243.45 oltre interessi al 5% dal

                                                 20 maggio 2003 su fr. 12'093.45.

                                         §§)  E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dell'UE di __________ per l'importo di fr. 12'243.45  oltre interessi al 5% dal 20 maggio 2003 su fr. 12'093.45.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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