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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.12.2003 34.2003.41

19 dicembre 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,028 parole·~10 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 34.2003.41   RG/sc

Lugano 19 dicembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

vista la petizione del 5 agosto 2003 promossa da

Fondaz. coll. LPP __________  

contro  

__________

  in materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto che

                                     -   ai fini dell'attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti, con effetto dal 1° gennaio 2002 la __________ ha aderito, in qualità di datore di lavoro, alla Fondazione collettiva LPP della __________ (in seguito: Fondazione) (doc. _);

                                     -   allestito, in base ai salari annunciati, il conteggio dei contributi previdenziali dovuti e diffidatone il pagamento con rispettive lettere 14 aprile e 14 ottobre 2002, dopo notifica della rescissione del contratto d'adesione con effetto al 31 novembre 2002, con domanda d'esecuzione 10 aprile 2003 la Fondazione ha fatto spiccare dall'UE di __________ nei confronti della __________ il precetto esecutivo no. __________- in sostituzione di un precedente precetto emesso nel maggio 2002 (PE n. __________dell'UE di __________, doc. _) - per complessivi fr. 16'803.70 (di cui fr. 16'503.70 per contributi e fr. 300 per spese) oltre interessi al 5% dal 28 febbraio 2003 su fr. 16'503.70, contro cui l’escussa ha interposto opposizione (doc. _);

                                     -   con la petizione in oggetto la Fondazione ha chiesto al TCA di condannare la __________ al pagamento di complessivi fr. 16'503.70 oltre interessi al 5% dal 28 febbraio 2003, postulando altresì il rimborso delle spese d'esecuzione nonché il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dell'UE di __________ e la rifusione di ripetibili;

                                     -   con scritto 27 agosto 2003 la convenuta ha prodotto copia della lettera di medesima data inviata alla Fondazione, in cui ha precisato che provvederà a saldare integralmente quanto dovuto  nel corso del mese di settembre (doc. _);

                                     -   interpellata dal TCA, con scritto 24 novembre 2003 la Fondazione ha comunicato di non aver nel frattempo ricevuto alcun pagamento da parte della convenuta (doc. _).

considerato in diritto che

                                     -  la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                     -   l'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP).

                                         Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi – che non è contestato in questa sede -, l'art. 66 LPP prevede che l'Istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro dev'essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'Istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32).

                                         Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge;

                                     -   in concreto l'obbligo contributivo, le modalità di finanziamento, calcolo, fatturazione e versamento dei contributi sono disciplinati agli articoli  9 del Contratto d'adesione, 6 a 9 delle Condizioni generali d'assicurazione, 2.1 e 6 del Regolamento di previdenza nonché nel Piano di previdenza valido dal 1. gennaio 2002 (doc. _).

                                         In particolare i premi, il cui intero versamento incombe al datore di lavoro, si compongono dell'accredito di vecchiaia, del premio di rischio e delle spese accessorie LPP (art. 66 cpv. 2 LPP; art. 9 Contratto d'adesione).

                                         I contributi vengono calcolati in base al salario annuo assicurato e secondo aliquote che dipendono dall'età; essi sono a carico del lavoratore e del datore di lavoro in ragione del 50% ciascuno (art. 2.3.2 Regolamento di previdenza; cfr. Piano di Previdenza).

                                         Per quanto riguarda il finanziamento delle spese accessorie LPP, esse si compongono dello 0,04 % del salario annuo assicurato come quota di finanziamento per il fondo di garanzia ai sensi dell'art. 59 LPP, dell'1% del salario annuo assicurato per misure speciali (art. 70 LPP), e da un premio supplementare per  l'adeguamento al rincaro delle rendite giusta l'art. 36 LPP;

                                     -   dagli atti di causa emerge che il calcolo dei contributi previdenziali dovuti dalla __________ a favore dei suoi dipendenti è stato effettuato conformemente alle sopra richiamate disposizioni regolamentari, tenuto conto del salario coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati e delle mutazioni intervenute.

                                         Il calcolo dei contributi dovuti rimasti insoluti si fonda su questi elementi e su quelli precedentemente esposti.

                                         Del resto la convenuta non ha mai contestato né l'obbligo contributivo, né l'ammontare dei contributi, limandosi a precisare che il mancato pagamento è dovuto a motivi finanziari (doc. _).

                                         In simili condizioni la  convenuta deve essere condannata a solvere i contributi previdenziali scoperti;

                                     -   per quanto riguarda le spese amministrative, di diffida e di esecuzione addebitate per complessivi fr. 690

                                         (doc. _), le stesse in quanto dimostrate (DTF 117 II 258) e conformi al regolamento (doc. _) vanno riconosciute;                                

                                     -   l'attrice chiede pure il versamento di interessi di mora al 5 % dal 28 febbraio 2003.

                                         Poiché la convenuta è palesemente in mora con il pagamento dei contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta;

                                     -   ne consegue che la convenuta deve essere condannata al pagamento di complessivi fr. 16'803.70 oltre interessi al 5% dal 28 febbraio 2003 su fr. 16'503.70;

                                     -   l’attrice postula infine la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo no. __________ dell'UE di __________.

                                         Secondo la giurisprudenza federale, il creditore che in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (DTF 121 V 109ss, 119 V 329ss, 107 III 60ss).

                                         Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes, in: Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, p. 241ss, 251 e 252).

                                         La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata sentenza federale, é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.

                                         Visto quanto sopra la richiesta tendente al rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo  può essere ammessa.

                                         La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell’esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione al giudice dell’esecuzione;                   

                                     -   per quel che riguarda invece l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si osserva che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù dell’articolo 8 LALPP, la procedura è di principio gratuita;

                                     -   il tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.

                                         L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i fatti.

                                         Il principio, enunciato dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in vigore dal 1. gennaio 2003), secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non trova applicazione in materia LPP (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 1 n. 7, ad art. 61 n. 4; Meyer-Blaser, Die Rechtspflegebestimmungen des ATSG, in: HAVE 2000 pp. 328, 332); lo stesso valeva per gli artt. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) e 108 cpv. 1 lett. g LAINF, nel loro tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili poteva essere dedotto dall'art. 4 vCF così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo (DTF 117 V 403).

                                         Vi ha provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, che prevede il "diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio".

                                         Il diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopraccitate, al solo ricorrente.

                                         Il motivo di questo privilegio è esposto dal TFA in STFA 7 dicembre 1989 in causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49).

                                         In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato al convenuto-assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V 150).

                                         L'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 112 V 356; STCA del 9 marzo 1992 in re F.P. c/S. SA; per le eccezioni v. DTF 112 V 362, RAMI 1992 p. 164).

                                         Visto quanto sopra la Fondazione, per altro non patrocinata in causa, ancorché vittoriosa non ha diritto al rimborso di spese ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione é accolta.

                                         §    Di conseguenza la __________ è condannata a versare alla Fondazione collettiva LPP della __________ fr. 16'803.70 oltre interessi al 5% dal 28 febbraio 2003 su fr. 16'503.70.

                                         §§ E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dell'UE di __________.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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