Raccomandata
Incarto n. 34.2003.40 RG/sc
Lugano 11 dicembre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa che oppone
__________
rappr. da: avv. __________
A
__________ rappr. da: avv. __________ E __________ E __________ in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto che
- con scritto 17 luglio 2003 __________ - richiamata la sentenza 20 giugno 2002 con cui la Prima Camera civile del Tribunale d'appello (inc. __________), in parziale riforma della sentenza pretorile 8 novembre 1999, ha stabilito il diritto di __________ alla "metà della prestazione d'uscita maturata da __________ dal 29 settembre 1975 fino al passaggio in giudicato della presente sentenza" e rilevato come l'istituto previdenziale dell'ex marito abbia in concreto dato seguito al versamento di un importo corrispondente agli averi accumulati solo a far tempo dal 24 gennaio 1995 - ha chiesto allo scrivente TCA di procedere conformemente all'art. 142 cpv. 2 CCS (rispettivamente art. 25a LFLP);
- su richiesta del TCA con scritto 23 luglio 2003 la Prima Camera civile ha trasmesso l'intero incarto di divorzio, precisando che la sentenza __________ 2002 è cresciuta in giudicato il __________ 2002;
- ai fini del calcolo della prestazione d'uscita accumulata durante il matrimonio da __________, il TCA ha richiesto agli ex coniugi e agli istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi a tale proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze si dirà - per quanto occorra - nei considerandi successivi;
- l'intera documentazione acquisita agli atti è stata trasmessa agli ex coniugi per presa di posizione.
considerato in diritto che
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
- giusta l'art. 22 LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000,
" In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.
Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Le parti di un versamento unico finanziario durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da dividere."
- per l'art. 142 CC
" In caso di mancata intesa, il giudice fissa le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.
2 Non appena la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 19931 sul libero passaggio.
3 Egli deve in particolare notificargli:
1. la decisione sulle quote di ripartizione;
2. la data del matrimonio e la data del divorzio;
3. gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi;
4. gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da questi istituti."
- a norma dell'art. 25a LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000
" In caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).
I coniugi e gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."
- in concreto, giusta l'art. 25a LFLP competente ratione loci a statuire sulla presente vertenza è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che, giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, Publication CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253);
- il matrimonio tra i coniugi __________ é stato concluso il __________ 1975 e quindi anteriormente al 1° gennaio 1995;
- secondo l'art. 22a LFLP
" In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995 la prestazione
d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento federale dell'interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il 1° gennaio 1995, non abbia ma cambiato istituto di previdenza, l'importo accertato della sua prestazione d'uscita al momento della celebrazione del matrimonio, calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo previsto all'articolo 22 capoverso 2.
Per il calcolo, a mezzo della tabella, della prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio, sono considerati i seguenti valori:
a. la data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;
b. la data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna prestazione d'entrata.
Dal valore ottenuto secondo la lettera a sono dedotti il valore calcolato secondo la lettera b e gli eventuali versamenti unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista alla lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo così calcolato vale quale prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio. All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la prestazione d'entrata dedotta conformemente alla lettera b e i versamenti unici effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a questa data.
La tabella tiene conto della durata di contribuzione fra la data del versamento della prestazione d'entrata prevista al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d'uscita prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata di matrimonio intercorsa durante questo periodo di contribuzione.
I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995."
l'art. 22a LFLP presuppone tuttavia l'esistenza di un'affiliazione ad un istituto di previdenza al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA del 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);
- in casu dagli atti all'inserto, dagli accertamenti esperiti pendente causa e dalle dichiarazioni delle parti, non risulta che all'epoca del matrimonio __________ fosse affiliato ad un istituto di previdenza né che disponesse di averi di libero passaggio, non beneficiando di conseguenza di alcuna prestazione d'uscita a tale momento ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 LFLP;
- di conseguenza la prestazione da dividere secondo la chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio - accredito a favore della ex moglie della metà dell'avere accumulato dall'ex marito - coincide con quella accumulata da __________ a far tempo dal gennaio 1978 (doc. _) sino al divorzio;
- dagli atti all'inserto risulta che detta prestazione ammonta in concreto a complessivi fr. 39'240.65, corrispondenti alla somma di fr. 12'490 - quale avere esistente al momento del divorzio (__________2002, data determinante della crescita in giudicato della sentenza di divorzio, cfr. Vetterli/Keel, op. cit., p. 1620) sulla polizza di libero passaggio n. __________presso la __________ (doc. _) - e di fr. 26'750.65, quale avere esistente al momento del divorzio sulla polizza di libero passaggio n. __________presso la __________ (doc. _);
- posta la suddetta chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio (accredito a favore della ex moglie di metà della prestazione accumulata dall'ex marito), il credito a favore di __________ ammonta complessivamente a fr. 19'620.30 (39'240.65 : 2);
- per applicazione analogica degli artt. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: SVZ 2000, p. 258);
- l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza oppure su un conto (o polizza) di libero passaggio;
- dagli atti di causa emerge che __________ dispone attualmente di un conto di libero passaggio presso la Banca __________ dove dovrà quindi essere trasferito l'importo di sua spettanza;
- considerato il versamento già effettuato a favore di __________ di fr. 13'563.25 da parte della __________ nel febbraio 2003 (doc. _), la __________ verserà - tramite prelevamento dalla polizza di libero passaggio n. __________ intestata ad __________ - a favore di __________, sul succitato conto di libero passaggio, l'importo di fr. 6'057.05.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a fr. 39'240.65.
2.- E' fatto ordine alla __________ di versare, tramite prelevamento dalla polizza di libero passaggio n. __________, sul conto di libero passaggio (n. __________) presso la Banca __________, a favore di __________ l'importo di fr. 6'057.05.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti