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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.05.2004 34.2003.31

26 maggio 2004·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,896 parole·~19 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 34.2003.31   fc/tf

Lugano 26 maggio 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo nella causa che oppone

1. __________ rappr. da: __________   2. __________  

a  

__________

rappr. da: __________     in materia di previdenza professionale  

ritenuto,                           in fatto

                                     -   che con sentenza __________ 2002, cresciuta in giudicato il __________ 2002, il Pretore di __________ ha pronunziato il divorzio tra i coniugi __________ omologando la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio che prevede l'accredito a favore di __________ della metà della prestazione d'uscita accumulata da __________ durante il matrimonio (I);

                                     -   che il 16 aprile 2003 il Pretore ha trasmesso l'intero incarto di divorzio e notificato al TCA, quale giudice competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, i dati di cui all'art. 142 cpv. 3 CC (II);

                                     -   che ai fini del calcolo della prestazione accumulata durante il matrimonio da __________, il TCA ha richiesto ad entrambi i coniugi come pure agli istituti di previdenza interessati di determinarsi a tale proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP) (III) ed ha esperito ulteriori accertamenti;

                                     -   che l'intera documentazione acquisita agli atti - di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi successivi - è stata trasmessa agli ex coniugi con facoltà di presa di posizione;

considerato,                   in diritto

                                     -   che giusta l'art. 22 LFLP

"  In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.

Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Le parti di un versamento unico finanziario durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da dividere."

                                     -   che per l'art. 142 CC

"  1 In caso di mancata intesa, il giudice fissa le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.

2 Non appena la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio.

3 Egli deve in particolare notificargli:

1. la decisione sulle quote di ripartizione;

2. la data del matrimonio e la data del divorzio;

3. gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi;

4. gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da questi istituti."

-   che a norma dell'art. 25a LFLP

"  In caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).

I coniugi e gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."

                                     -   che in concreto giusta l'art. 25a cpv. 1 LFLP competente ratione loci a statuire nel merito della causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che, giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253);

                                     -   che il matrimonio tra i coniugi  __________ è stato concluso il __________ 1983 e quindi anteriormente al 1. gennaio 1995;

                                     -   che giusta l'art. 22a LFLP, che disciplina nel dettaglio le modalità di calcolo applicabili in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995,

"  In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995 la prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento federale dell'interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il 1° gennaio 1995, non abbia ma cambiato istituto di previdenza, l'importo accertato della sua prestazione d'uscita al momento della celebrazione del matrimonio, calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo previsto all'articolo 22 capoverso 2.

Per il calcolo, a mezzo della tabella, della prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio, sono considerati i seguenti valori:

  a. la data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;

  b. la data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna prestazione d'entrata.

Dal valore ottenuto secondo la lettera a sono dedotti il valore calcolato secondo la lettera b e gli eventuali versamenti unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista alla lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo così calcolato vale quale prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio. All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la prestazione d'entrata dedotta conformemente alla lettera b e i versamenti unici effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a questa data.

La tabella tiene conto della durata di contribuzione fra la data del versamento della prestazione d'entrata prevista al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d'uscita prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata di matrimonio intercorsa durante questo periodo di contribuzione.

I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995.

                                     -   che __________ è assicurato a datare dal 1. settembre 1976 presso la Cassa pensioni __________ (IV). Di conseguenza, non avendo l'interessato cambiato l'istituto di previdenza prima del 1. gennaio 1995 ed essendo conosciuto l'importo della prestazione d'uscita esistente a suo favore al momento del matrimonio calcolata in applicazione della LFLP,  secondo l'art. 22a cpv. 1 seconda frase LFLP l'art. 22a cpv. 1 prima frase LFLP non trova applicazione e determinante per il calcolo ex art 22 cpv. 2 LFLP è l'importo accertato della prestazione d'uscita al momento della celebrazione del matrimonio calcolata secondo il nuovo diritto (Schneider/Bruchez, op. cit., p. 253);

                                     -   che sempre per quanto riguarda la prestazione d'uscita al momento del matrimonio, ai fini del calcolo della prestazione da dividere, all'avere esistente al momento del matrimonio devono essere aggiunti gli interessi maturati sino al divorzio (art. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP) - calcolati applicando il tasso (minimo) stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2), indipendentemente quindi da quello effettivamente praticato dall'istituto previdenziale (Geiser, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berna 1999, p. 69; Schneider/Bruchez, op. cit., CEDIDAC, p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in ZBJV 2004, p. 136s) - l'avere al momento del matrimonio e i suoi interessi non soggiacendo quindi a divisione ma spettando esclusivamente al coniuge che ne è titolare (art. 22 cpv. 2. frase LFLP; Micheli et Consorts, Le nouveau droit du divorce, Losanna 1999, n. 698, p. 153s; PraxKomm/Baumann/Lauterburg, Art. 122, N. 65ss).

                                         Il tasso d'interesse applicabile è del 4% sino al 31 dicembre 2002 (valido anche per il periodo precedente l'entrata in vigore, il 1. gennaio 1985, della LPP; cfr. art. 8a cpv. 2 OLP, cfr. anche l'art. 12 OPP2;  Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in SVZ 2000, p. 253);

                                     -   che in casu, con scritto 30 aprile 2003 la Cassa pensioni __________ ha quantificato la prestazione d'uscita al momento del matrimonio di __________ in fr. 72'586.30 (IV);

                                     -   che il TCA ha provveduto a chiedere alla Cassa precisazioni in merito al calcolo della prestazione e più precisamente circa il calcolo degli interessi dovuti sulla stessa al momento del divorzio (VII);

                                     -   che in data 5 giugno 2003 la Cassa ha dato seguito alla richiesta del TCA specificando come segue:

"  con riferimento alla sua richiesta del 20 maggio 2003, provvediamo ad indicare in dettaglio le modalità di calcolo dei valori della prestazione di libero passaggio del signor  __________.

Secondo l'art. 122 cpv. 1 del CCS il calcolo della prestazione di libero passaggio avviene sulla base degli artt. 16 e 17 della Legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio e della relativa ordinanza. Queste disposizioni sono entrate in vigore al 1° gennaio 1995.

Tenuto conto che secondo i dati in nostro possesso, l'assicurato è sempre stato assicurato alla Cassa pensioni __________ (non abbiamo alcuna indicazione contraria in questo senso) queste disposizioni, a nostro parere, sono applicabili integralmente al caso concreto.

Il calcolo del valore della prestazione di libero passaggio la matrimonio avviene quindi sulla base dei valori validi al momento del calcolo (stipendio assicurato, tabella di capitalizzazione) ritenuto che vengono presi in considerazione il periodo di assicurazione dalla data di affiliazione sino alla data del matrimonio e l'età al matrimonio.

In sintesi i valori validi al momento del calcolo (16 settembre 2002) sono i seguenti:

- stipendio assicurato                fr.     88'022.00

- periodo di assicurazione         01.09.1976/26.10.1983=2576 giorni

- età al matrimonio                     34 anni

- % annua rendita di vecchiaia   1.5%

- % rendita di vecchiaia

  al matrimonio                           1.5% x 2576 = 10.7333%

                                                          360

- tasso di capitalizzazione

  16.09.2002

  (cfr. art. 5 cpv. 3 Rcpd)            7.683

Valore prestazione di libero passaggio al matrimonio (26.10.1983):

10.7333% di 88'022.00 = fr. 9'447.65 x 7.683 =         fr.    72'586.30

Tenuto conto di quanto precede, a nostro parere il valore indicato di fr. 72'586.30 è un valore attuale al 16 settembre 2002; per queste ragioni non abbiamo aggiunto gli interessi.

Ci rimettiamo comunque al giudizio di codesto lodevole Tribunale." (VIII)

                                     -   che il 16 settembre 2003 la Cassa pensioni ha precisato al TCA di aver interpellato l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) in merito alle modalità di calcolo della prestazione di libero passaggio al matrimonio (XI); con ulteriore scritto del 20 novembre 2003 ha poi fatto pervenire copia della risposta 7 novembre 2003 dell'UFAS del seguente tenore:

"  Facciamo osservare anzitutto che la prestazione di libero passaggio acquisita durante il matrimonio deve essere calcolata secondo il regolamento della cassa pensione. Se detto calcolo risulta superiore a quello dell'articolo 17 LFLP, è l'importo il più elevato che viene considerato.

Ciò detto, ricordiamo l'ultima giurisprudenza del Tribunale federale in materia d'interessi, giurisprudenza che è stata riassunta nel bollettino della previdenza professionale no. 70 del 27 ottobre 2003, cf. 413.

Per quanto riguarda i calcoli sottopostici, in mancanza di tutti gli elementi concreti del caso di specie non ci è possibile di darle una risposta definitiva."

                                     -   che alla luce di tali prese di posizione il TCA ha interpellato direttamente l'UFAS  in merito ai criteri adottati per il calcolo della prestazione d'uscita esistente al momento del matrimonio (XIII) ottenendo la risposta seguente:

"  Abbiamo sottoposto il calcolo del Signor __________, della Cassa pensioni __________ al nostro servizio matematico, il quale ci fa sapere che, dal punto di vista matematico, il calcolo della prestazione tale come effettuato non è da considerare quale falso. Infatti, detto calcolo tiene conto di una rivalutazione del salario assicurato che potrebbe tenere conto degli interessi. Nei casi dove ci si trova, in una situazione di aumento regolare dello stipendio, tenendo conto della cosiddetta "regola d'oro" secondo la quale il salario segue l'evoluzione dell'interesse, non ci dovrebbe essere una grande differenza. Tutt'altra sarebbe la questione se gli stipendi sono molto differenti e se l'evoluzione non è regolare – ciò che non dovrebbe essere il caso delle casse di diritto pubblico.

Tuttavia, nel caso dell'applicazione corretta della legge, bisognerebbe prendere l'importo dello stipendio al momento del matrimonio e calcolare gli interessi e gli interessi composti. Non ci è possibile di fare il calcolo nel presente affare, in mancanza dei dati relativi agli stipendi al momento del matrimonio in poi, ma, stimando uno stipendio di metà dell'attuale valore, i nostri servizi arrivano a un importo di circa 75'000 – 80'000 franchi." (lettera dell'UFAS del 15 dicembre 2003, XIV)

                                     -   che richiesta dal TCA (XVIII), la Cassa pensioni __________, il 12 febbraio 2004 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al calcolo della prestazione d'uscita operato e informazioni circa l'evoluzione dei salari percepiti da __________ a far tempo dal matrimonio (XIX e allegati), affermando tra l'altro:

"  Con riferimento alla sua lettera del 3 febbraio 2003 provvediamo ad allestire i calcoli di dettaglio da lei richiesti.

a)   Prestazione di libero passaggio al 26 ottobre 1983 – art. 122

      CCS.

      a1)  Calcolo secondo l'art. 16 LFLP sulla base dello stipendio

             assicurato 2002 e delle tabelle attuariali in vigore al

             16.9.2002 – senza interessi:

età:

34 anni

stipendio assicurato 2002:

fr.                 88'022.00

periodo assicurativo 01.09.1976/26.10.1983:

2576 giorni

grado di occupazione:

100%

% pensione vecchiaia acquisita al 16.09.2002:

10.7333%

tasso di conversione (art. 5 Lcpd 29.05.1996):

7.683

valore prestazione di libero passaggio:

10.7333% di fr. 88'022 = fr. 9'447.65 x 7.683

fr.            72'586.30

      a2)  Calcolo secondo l'art. 17 LFLP – senza interessi:

             valore prestazione di libero passaggio:

totale contributi versati 1.09.76/26.10.83

fr.                 23'315.35

supplemento – 34 anni (4% progressivo a partire da 20 anni in base all'età) = 56%

fr.                 13'056.60

valore prestazione di libero passaggio

fr.                36'371.95

b)   Prestazione di libero passaggio al 26 ottobre 1983 – art. 122

      CCS:

      b1)  Calcolo secondo l'art. 16 LFLP sulla base dello stipendio

             assicurato 1983 e delle tabelle attuariali in vigore al

             16.9.2002 – con interessi:

età:

34 anni                  

stipendio assicurato 1983:

fr.                 44'909.00

periodo assicurativo 01.09.1976/26.10.1983:

2576 giorni

grado di occupazione:

100%

% pensione vecchiaia acquisita al 16.09.2002:

10.7333%

tasso di conversione (art. 5 RCPD 29.05.1996)

7.683

valore prestazione di libero passaggio:

10.7333% di fr. 44'909.00 = fr. 4820.20 x 7.683

fr.                 37'033.60

+ interessi 4% dal 26.10.83 al 16.09.2002

fr.                 40'680.90

valore prestazione di libero passaggio

fr.                77'714.50

      b2)  Calcolo sulla base dell'art. 17 LFLP – con interessi:

             valore prestazione di libero passaggio:

totale contributi personali versati al 26.10.1983

fr.                 23'315.35

supplemento - età 34 anni (4% progressivo a partire da 20 anni in base all'età) = 56%

  fr.                 13'056.60

Totale

fr.                 36'371.95

+ interessi 4% dal 26.10.1983 al 16.09.2002

fr.                 39'954.05

valore prestazione di libero passaggio

fr.                76'326.10

c)   Prestazione di libero passaggio al 26 ottobre 1983 sulla base

      della disposizione in vigore a quel momento (art. 7 Lcpd 14.9.76 –

      allegato), con interessi:

      periodo di assicurazione 7 anni + 1 mese + 26 giorni

      valore prestazione di libero passaggio al 26.10.1983:

totale contributi personali versati 1.09.76/26.10.83:

fr.                 23'315.35

supplemento art. 7 cpv. 2 Lcpd

fr.                           0.00

Totale

fr.                 23'315.35

+ interessi 4% dal 26.10.1983 al 16.09.2002

fr.                 25'611.60

Valore prestazione di libero passaggio

fr.                48'926.95

(…)." (XIX)

                                     -   che in merito alla correttezza dei calcoli effettuati dalla cassa pensioni il TCA ha nuovamente interpellato l'UFAS (XX), il quale, con scritto del 15 marzo 2004 ha affermato:

"  In risposta alla Vostra domanda, abbiamo sottoposto la documentazione al nostro servizio matematico, il quale ci fa sapere quanto segue:

Dal punto di vista matematico, tutti i calcoli sono giusti. Pertanto concludiamo che:

- il calcolo della cassa che prende in considerazione l'ultimo stipendio

  senza gli interessi produce una prestazione di libero passaggio al

  momento del matrimonio di 72'586.30 franchi:

- il calcolo "legale", che prende in considerazione il salario dell'epoca

  più gli interessi produce una prestazione di libero passaggio al

  momento del matrimonio di 77'714.50 franchi.

La differenza – ossia di qualche 7% - è da apprezzare dal vostro tribunale."

                                     -   che  le risultanze di cui sopra sono state trasmesse, tramite i rispettivi legali, a __________ e __________ i quali non hanno tuttavia ritenuto di dovere presentare osservazioni in merito;

                                     -   che alla luce degli accertamenti suesposti, questo Tribunale deve concludere che la prestazione d'uscita di __________ esistente al momento del matrimonio deve essere quantificata in fr. 77'714.50 conformemente al calcolo operato nello scritto 12 febbraio 2004 della Cassa pensioni (cfr. XIX, lett. b1); tale calcolo infatti è stato eseguito secondo il nuovo diritto e meglio sulla base del salario di __________ al momento del matrimonio con l'aggiunta degli interessi maturati sulla prestazione d'uscita sino alla data del divorzio come prescrive espressamente l'art. 22 cpv. 2 seconda frase  LFLP in relazione all'art. 22a cpv. 1 seconda frase LFLP;

                                     -   che non può invece essere ritenuto l'importo di fr. 72'586.30, indicato dalla Cassa pensioni nello scritto 5 giugno 2003 e alla lett. a1 della lettera del 12 febbraio 2004 (VIII, XIX); tale importo è infatti stato calcolato basandosi sul salario assicurato di __________ al momento del divorzio e senza computazione degli interessi; pur dando atto alla Cassa che la rivalutazione di cui ha beneficiato il salario assicurato percepito da __________ dal momento del matrimonio (fr. 44'909 annui) a quello del divorzio (fr. 88'022 annui, cfr. XIX) potrebbe compensare il mancato computo degli interessi, tale modo di calcolare non è conforme all'applicazione corretta della legge (in particolare l'art. 22 cpv. 2 LFLP) che prescrive la presa in considerazione del salario al momento del matrimonio e la computazione degli interessi al momento del divorzio (cfr. in tal senso esplicitamente l'UFAS nel suo scritto al TCA del 15 dicembre 2003, XIV);

                                     -   che per quanto riguarda le prestazioni calcolate dalla Cassa giusta l'art. 17 LFLP, ossia in base ai contributi versati dall'assicurato, va detto che ai fini del calcolo della prestazione d'uscita al momento del matrimonio se l'importo calcolato secondo il regolamento (o, in casu, la Lcpd) risulta superiore a quello dell'articolo 17 LFLP, è il più elevato che deve essere considerato (cfr. lettera dell'UFAS 7 novembre 2003, XII/3); nella presente fattispecie quindi non possono essere considerati i valori di fr. 36'371.95 rispettivamente di fr. 76'326.10 (cfr. XIX lett. a2 e b2) in quanto meno elevati della prestazione d'uscita, di fr. 77'714.50, calcolata secondo l'art. 16 LFLP e le norme della cassa pensioni interessata;

                                     -   che d'altro canto non può nemmeno essere ritenuto l'importo di fr. 48'926.95 (cfr. XIX lett. c), considerato come lo stesso si basi sulle disposizioni della Cassa applicabili al momento del matrimonio di __________, mentre che l'art. 22a cpv. 1 in relazione all'art. 22 cpv. 2 LFLP prescrive il calcolo secondo il nuovo diritto;

                                     -   che d'altra parte, al momento del divorzio (ossia al 16 settembre 2002, data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio; cfr. II; cfr. Vetterli/Keel, op. cit., p. 1620) __________ disponeva presso la Cassa pensioni __________ di una prestazione di libero passaggio di fr. 362'256.60 (IV);

                                     -   che di conseguenza l'avere di previdenza di __________ accumulato durante il matrimonio deve essere cifrato in fr. 284'542.10. Tale importo corrisponde alla differenza tra la prestazione presente al momento del divorzio (fr. 362'256.60) e quella esistente all'epoca del matrimonio più gli interessi (77'714.50);

                                     -   che di conseguenza, posta la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio (per la ex moglie metà della prestazione accumulata dall'ex marito in costanza di matrimonio), il credito a favore di __________ ammonta a fr. 142'271.05 (284'542.10: 2);

                                     -   che la chiave di ripartizione degli averi previdenziali stabilita nella sentenza di divorzio - in casu l'accredito a favore della ex moglie della metà della prestazione accumulata dall'ex marito - é vincolante ed ha quindi effetto obbligatorio per il giudice competente a decidere a norma dei combinati articoli 142 cpv. 2 CC, 25a cpv. 1 LFLP e 73 LPP, il cui compito, dal profilo materiale, è quindi limitato all'esecuzione di quanto stabilito dal giudice del divorzio (Geiser, op. cit., p. 53ss, 84; Schneider/Bruchez, op. cit., CEDIDAC, p. 249ss, 252; FF 1996 I 114; art. 142 cpv. 3 lett. 1 CC; STFA non pubblicata del 17 dicembre 2003 nella causa M. [B 96/03]; cfr. SVR 2003 n. 6 pag. 18). Per il che alla richiesta di __________ presentata nelle more della presente procedura tramite il suo legale (V) e volta all'attribuzione - e consecutiva quantificazione - della metà dell'avere accumulato dalla ex moglie durante il matrimonio, non può qui essere dato seguito;

                                     -   che per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (Schneider/Bruchez, op. cit., SVZ 2000, p. 258);

                                     -   che l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio;

                                     -   che conformemente alle indicazioni fornite da __________ nelle more della presente procedura (VI), l'importo di fr. 142'271.05, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (__________2002) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258 consid. 3-4; STFA dell'8 aprile 2003 nella causa A., B 73/02; STFA dell'8 aprile 2003 nella causa M., B 94/02; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa L., B 113/02; STFA del 18 luglio 2003 nella causa L., B 36/02), dovrà essere trasferito a suo favore presso la Cassa pensione __________, ccp. __________ (no. assicurato __________). In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (art. 38 e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi suddetti interessi compensativi di spettanza di __________, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258 consid. 4 e sentenze inedite del TFA succitate).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio e da dividersi secondo la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio ammonta a fr. 284'542.10.

                                 2.-   E' fatto ordine alla Cassa pensioni __________ di versare alla Cassa pensione __________, ccp. __________a favore di __________ (no. assicurato __________) la somma di fr. 142'271.05 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 16 settembre 2002.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

34.2003.31 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.05.2004 34.2003.31 — Swissrulings