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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.10.2003 34.2002.48

17 ottobre 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,026 parole·~10 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 34.2002.48   RG/sc

Lugano 17 ottobre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo nella causa che oppone

__________

rappr. da: __________  

a  

1__________    rappr. da: __________   2. __________     in materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto

                                     -   che con sentenza di divorzio 5 settembre 2002, cresciuta in giudicato il 26 settembre 2002, il Pretore del Distretto di __________ ha accertato il diritto di __________ all’accredito al proprio istituto previdenziale della metà dell'avere accumulato da __________ durante il matrimonio;

                                     -   che con scritto 1° ottobre 2002 il Pretore ha trasmesso l'intero incarto di divorzio e notificato allo scrivente TCA, quale giudice competente ai sensi dei combinati artt. 25a LFLP e 73 LPP, i dati di cui all'art. 142 cpv. 3 CC;

                                     -   che ai fini del calcolo della prestazione d'uscita accumulata durante il matrimonio da __________, il TCA ha richiesto agli ex coniugi e agli istituti di previdenza interessati di determinarsi a tale proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP), effettuando in corso d'istruttoria diversi accertamenti delle cui risultanze si dirà - per quanto occorra - nei considerandi successivi;

                                     -   che l'intera documentazione acquisita agli atti è stata a diverse riprese trasmessa agli ex coniugi per presa di posizione. Delle rispettive osservazioni presentate al riguardo si dirà nel prosieguo.

considerato in diritto

                                     -  che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

                                     -   che giusta l'art. 22 LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000,

"  In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il

matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.

Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Le parti di un versamento unico finanziario durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da dividere."

                                     -   che per l'art. 142 CC

"  In caso di mancata intesa, il giudice fissa le proporzioni secondo le 0

quali suddividere le prestazioni d’uscita.

2 Non appena la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 19931 sul libero passaggio.

3 Egli deve in particolare notificargli:

    1.  la decisione sulle quote di ripartizione;

    2.  la data del matrimonio e la data del divorzio;

    3.  gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi;

    4.  gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da questi istituti."

-   che a norma dell'art. 25a LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000

"  In caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).

I coniugi e gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."

                                     -   che, in concreto, giusta l'art. 25a LFLP competente ratione loci a statuire sulla presente vertenza è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che, giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, Publication CEDIDAC 41, Losanna 2000, pag. 253); 

                                     -   che il matrimonio tra i coniugi __________ é stato concluso il __________ 1988 e quindi anteriormente al 1° gennaio 1995;

                                     -   che secondo l'art. 22a LFLP

"  In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995 la prestazione

d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento federale dell'interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il 1° gennaio 1995, non abbia ma cambiato istituto di previdenza, l'importo accertato della sua prestazione d'uscita al momento della celebrazione del matrimonio, calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo previsto all'articolo 22 capoverso 2.

Per il calcolo, a mezzo della tabella, della prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio, sono considerati i seguenti valori:

a.   la data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;

b.   la data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna prestazione d'entrata.

Dal valore ottenuto secondo la lettera a sono dedotti il valore calcolato secondo la lettera b e gli eventuali versamenti unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista alla lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo così calcolato vale quale prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio. All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la prestazione d'entrata dedotta conformemente alla lettera b e i versamenti unici effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a questa data.

La tabella tiene conto della durata di contribuzione fra la data del versamento della prestazione d'entrata prevista al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d'uscita prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata di matrimonio intercorsa durante questo periodo di contribuzione.

I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995."

                          che l'art. 22a LFLP presuppone tuttavia l'esistenza di un'affiliazione ad un istituto di previdenza al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, pag. 1623; STCA del 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, __________, cresciuta in giudicato);

                                     -   che in casu dagli atti all'inserto, dagli accertamenti esperiti pendente causa e dalle dichiarazioni delle parti, non risulta che all'epoca del matrimonio __________ fosse affiliato ad un istituto di previdenza né che disponesse di averi di libero passaggio, non beneficiando di conseguenza di alcuna prestazione d'uscita a tale momento ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 LFLP;

                                     -   che di conseguenza la prestaziona da dividere secondo la chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio - accredito a favore della ex moglie della metà dell'avere accumulato dall'ex marito - coincide con quella accumulata da __________ durante il matrimonio;

                          -   che dagli atti di causa emerge che tutto l'avere pensionistico accumulato dall'ex marito durante il marimonio è ora depositato presso la __________, presso cui egli è stato assicurato a far tempo dal mese di marzo 1990 (momento che corrisponde alla data d'entrata di __________ in Svizzera, cfr. doc. _).

                              Nel relativo estratto prodotto dal citato istituto previdenziale è riportato l'elenco dei diversi esercizi presso cui l'interessato ha svolto, in diversi periodi, la propria attività lavorativa soggetta ad obbligo contributivo (e ciò sino al 31 dicembre 2000, dopo di che non risulta che egli abbia più lavorato in qualità di dipendente), con indicazione dei dati concernenti i periodi ed i relativi accrediti effettuati in relazione ad ogni singolo esercizio (cfr. doc. _). (Rilevasi al riguardo che in suddetta lista figura pure l'esercizio __________, ciò che consente di prescindere dall'esperimento di ulteriori accertamenti, richiesti dalla ex moglie in sede di osservazioni e volti a stabilire l'ammontare dei contributi versati a favore di __________ in relazione al periodo lavorativo alle dipendenze dell'omonima __________);

                                     -   che al momento del divorzio (__________2002, data determinante della crescita in giudicato della sentenza di divorzio, cfr. Vetterli/Keel, op.cit., pag. 1620) l'avere di vecchiaia (interessi compresi) accumulato da __________ presso la __________ - tenuto conto pure della prestazione di libero passaggio di fr. 2'975 versata nel dicembre 1993 a detto istituto da parte della __________ (cui __________ risulta essere stato assicurato quale dipendete della __________ nel periodo 4 maggio 1991 - 10 agosto 1992, cfr. doc. _) ammontava a fr. 12'313.20;

                                     -   che posta la suddetta chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, il credito a favore di __________ ammonta a

                                         fr. 6'156.60 (12'313.20 : 2);

                                     -   che a carico di quest'ultima il giudice del divorzio, la cui decisione circa le proporzioni secondo cui suddividere le prestazioni d'uscita è vincolante per il giudice competente a decidere a norma dei combinati articoli 142 cpv. 2 CCS e 73 LPP (Geiser, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in: Pfister-Liechti (Hrsg.), De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berna 1999, pag. 84; FF 1996 I 114), non ha per contro fissato alcuna quota di riparto, a favore di __________, delle prestazioni da essa acquisite durante il matrimonio.

                                         Per il che la richiesta dell'ex marito di procedere, nell'ambito della presente procedura, all'accertamento e alla ripartizione degli averi pensionistici accumulati dalla ex moglie durante il matrimonio deve giocoforza essere disattesa;

                                     -   che per applicazione analogica degli artt. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, pag. 258);

                                     -   che l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza oppure su un conto (o polizza) di libero passaggio;

                                     -   che dagli atti emerge che __________ è attualmente assicurata presso la Cassa pensioni dei dipendenti __________, dove quindi dovrà essere trasferito (sul conto __________), da parte della __________, l'importo di fr. 6'156.60.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a fr. 12'313.20.

                                 2.-   E' fatto ordine alla __________ di versare alla Cassa pensioni dei __________, a favore di __________ l'importo di fr. 6'156.60.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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