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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.05.2003 34.2002.46

19 maggio 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,507 parole·~18 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 34.2002.46   FC

Lugano 19 maggio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo nella causa che oppone

__________

rappr. da: avv. __________  

a  

1. __________    1 rappr. da__________   2. Cassa Pensione __________,     3. Fondazione istituto collettore LPP __________     in materia di previdenza professionale

ritenuto,                           in fatto

                                     -   che con sentenza di divorzio __________ 2002, cresciuta in giudicato il __________ 2002 il Pretore del Distretto di __________ ha accertato il diritto di __________ “all’accredito sulla propria cassa pensioni della metà della prestazione di libero passaggio accumulata dall’ex marito __________ dal giorno del matrimonio al giorno del divorzio” (I);

                                     -   che con scritto del 9 settembre 2002 il Pretore ha trasmesso l'intero incarto di divorzio e notificato al TCA, quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 LPP, i dati di cui all'art. 144 cpv. 2 CC (II);

                                     -   che ai fini del calcolo della prestazione d'uscita accumulata durante il matrimonio dal marito, il TCA ha richiesto ai coniugi, agli istituti di previdenza e fondi di libero passaggio interessati di determinarsi a tale proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP) (III);

                                     -   che l’11 settembre 2002 l’avv. __________, rappresentante legale di __________ a, ha comunicato di attendere l’esito della procedura giudiziaria per potersi pronunciare sull’entità dell’avere di vecchiaia da accreditare alla sua cliente (IV); con uno scritto del successivo 24 ottobre 2002 il medesimo legale ha comunicato gli estremi del conto di libero passaggio intestato alla sua cliente presso la Cassa pensione __________ (XII);

                                     -   che con lettere del 17 settembre e del 23 ottobre 2002 la __________– Cassa pensione del gruppo __________ (in seguito Cassa pensione __________) istituto di previdenza della __________ (alle dipendenze della quale __________ aveva lavorato dal 1. marzo 1990 al 28 febbraio 1992), ha comunicato di aver ricevuto dalla Cassa pensione del __________, a favore di __________, in data 1. marzo 1990 una prestazione di libero passaggio di fr. 34'201, di cui fr. 7'305 versati su un conto di libero passaggio a nome dell’assicurato presso la __________, Fondazione di libero passaggio 2. Pilastro, __________ e il rimanente utilizzato per il recupero di anni assicurativi dell’assicurato; ha poi precisato che la prestazione di libero passaggio riconosciuta a __________ all’uscita dalla Cassa, il 28 febbraio 1992, ammontava a fr. 34'764 (V, XIII); in risposta ad una richiesta del TCA, con scritto del 20 novembre 2002 la Cassa pensione __________ ha precisato che la prestazione d’uscita era stata versata, valuta 28 febbraio 1992, sul conto di libero passaggio presso la __________, Fondazione di libero passaggio 2. Pilastro intestato all’assicurato;

                                     -   che con lettera del 30 settembre 2002, __________, assistito dall’avv. __________, postulata la concessione dell’assistenza giudiziaria, ha quantificato in fr. 27'429.30 la quota della prestazione di libero passaggio accumulata dal suo cliente in costanza di matrimonio da assegnare all’ex moglie (VI); il 9 ottobre 2002 ha poi fatto pervenire al TCA un’attestazione della Cassa pensione del __________ (VII);

                                     -   che con scritto 24 ottobre 2002 la Cassa pensione del __________ (in seguito: Cassa pensione del __________), istituto di previdenza al quale __________ era stato affiliato  dal 1. gennaio 1979 al 28 febbraio 1990, ha confermato che all’uscita dall’istituto di previdenza a favore di __________ era stata versata alla __________ una prestazione di libero passaggio di fr. 34’201 (valuta 28 febbraio 1990) precisando che l’importo di libero passaggio per la data del matrimonio ammontava a fr. 22'887.20 (XIV);

                                     -   che con comunicazione del 5 novembre 2002 il legale di __________ ha comunicato la lista dei datori di lavoro per i quali il suo assistito aveva lavorato allegando un estratto della Fondazione istituto collettore LPP, amministrazione conti di libero passaggio, attestante una prestazione di libero passaggio depositata a favore di __________ ammontante all’8 settembre 2002 a fr. 89'100.15;

                                     -   che con lettera del 19 novembre 2002 l’Amministrazione della Cassa pensioni __________ ha comunicato che __________ era stato affiliato alla __________ dal 1. febbraio 1994 al 28 febbraio 1997, che l’assicurato aveva apportato, all’entrata, una prestazione di libero passaggio di fr. 48'256 riversata dalla __________, Fondazione di libero passaggio 2. Pilastro e che all’uscita a __________ era stata riconosciuta una prestazione previdenziale di fr. 82'245 versata in data 30 dicembre 1999 all’istituto collettore;

                                     -   che la Fondazione Istituto collettore LPP di __________, con scritto del 20 novembre 2002, ha confermato di aver ricevuto dalla __________, a favore di __________, una prestazione di libero passaggio di fr. 82’245 il 30 dicembre 1999 comunicando altresì che l’importo a disposizione dell’interessato sul conto di libero passaggio n. __________, al 5 settembre 2002, è di fr. 89'095.25;

                                     -   che in data 25 novembre 2002 e 24 gennaio 2003 la __________, Fondazione di libero passaggio 2. Pilastro ha confermato l’esistenza di un conto di libero passaggio intestato a __________, aperto nel 1990 e chiuso il 1. giugno 1994, sul quale erano stati depositati fr. 7'305 il 27 marzo 1990 e fr. 34'764 il 2 marzo 1992 provenienti dalla Cassa pensione __________; alla chiusura il saldo di fr. 49'074.55 era stato versato in data 1. giugno 1994 alla __________;

                                     -   che con scritto del 26 novembre 2002 il legale di __________ ha precisato che il suo cliente non aveva concluso alcuna forma di previdenza nell’ambito dell’attività indipendente esercitata dalla fine del 1997 al maggio 2001 comunicando pure che a far tempo dal 1. dicembre 2002 __________ sarebbe stato patrocinato dal lic.iur. __________ dello studio legale __________;

                                     -   che a seguito dell’invio, da parte del lic.iur. __________ in data 2 dicembre 2002 (XXX), della documentazione attestante la situazione finanziaria del suo patrocinato, con decreto del 15 gennaio 2003 il Vicepresidente del TCA ha accolto l'istanza presentata da __________ riconoscendogli il beneficio dell’assistenza giudiziaria;

                                     -   che con scritto pervenuto al TCA il 16 dicembre 2002 la Cassa pensione del __________ ha confermato quanto già comunicato con il precedente scritto del 24 ottobre 2002 (XIV) e in particolare il calcolo dell’importo di libero passaggio per la data del matrimonio (fr. 22'887.20) (XXXII);

                                     -   che su richiesta del TCA (XXXIV) la Cassa pensione del __________, in data 13 gennaio 2003, ha comunicato che la prestazione d’uscita di __________ al momento del matrimonio, calcolata a mezzo della Tabella allestita dal Dipartimento federale dell’interno, ammontava a fr. 22'654  (XXXVII); a seguito di alcune precisazioni formulate dal TCA (XXXIX), il medesimo istituto previdenziale ha ulteriormente precisato il calcolo della prestazione al momento del matrimonio con scritto del 18 febbraio 2003 (XLII);

                                     -   che in data 5 marzo 2003 il TCA ha trasmesso ai coniugi l'intera documentazione relativa al calcolo della prestazione d'uscita di __________ ed ha loro assegnato un termine di 10 giorni per eventuali osservazioni in merito (XLIII);

                                     -   che con scritto 24 marzo 2003 il patrocinatore di __________ ha quantificato in fr. 89'100.15 l'avere di __________ al momento del divorzio, rispettivamente in fr. 40'532.80 quello presente al momento del matrimonio (interessi compresi), rimettendosi comunque al giudizio di questo Tribunale quo all'esatto importo da ripartire (L); dal canto suo con scritto 9 aprile 2003 il patrocinatore di __________ ha cifrato in fr. 24'281.25 l'importo da versarsi a favore della ex moglie (LI);

considerato,                   in diritto

                                     -   la presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

                                     -   che giusta l'art. 22 LFLP in vigore dal 1° gennaio 2000

"  In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.

Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Le parti di un versamento unico finanziario durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da dividere."

                                     -   che per l'art. 142 CCS

"  In caso di mancata intesa, il giudice fissa le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.

2 Non appena la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio.

3 Egli deve in particolare notificargli:

1. la decisione sulle quote di ripartizione;

2. la data del matrimonio e la data del divorzio;

3. gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi;

4. gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da questi istituti."

-   che a norma dell'art. 25a LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000

"  In caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da

dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).

I coniugi e gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."

                                     -   che giusta l'art. 25a LFLP competente ratione loci a statuire sulla presente vertenza è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parti alla procedura anche le istituzioni di libero passaggio (in casu la Fondazione NAB-2 di Brugg e la Fondazione Istituto collettore LPP di Zurigo; sul punto cfr. Schneider/Bruchez, La prevoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, Publication CEDIDAC 41, Lausanne 2000, p. 253); 

                                     -   che nella fattispecie in esame, il matrimonio tra i coniugi __________ essendo stato celebrato il __________ 1987 e, quindi, anteriormente al 1° gennaio 1995 e non essendo inoltre conosciuta la prestazione d'uscita di __________ al momento del matrimonio, osservato altresì come a tale momento l'interessato fosse affiliato ad un fondo di previdenza (cfr. Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 12/99, S. 1623; cfr. STCA del 12 marzo 2001 in re AV e CS, __________, cresciuta in giudicato), il calcolo della prestazione d'uscita esistente alla data del matrimonio deve essere effettuato conformemente all'art. 22a LFLP (cfr. Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV 2000, S. 528);

                                     -   che in effetti l'art. 22a LFLP dispone che

"  In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995 la prestazione

d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento federale dell'interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il 1° gennaio 1995, non abbia mai cambiato istituto di previdenza, l'importo accertato della sua prestazione d'uscita al momento della celebrazione del matrimonio, calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo previsto all'articolo 22 capoverso 2.

Per il calcolo, a mezzo della tabella, della prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio, sono considerati i seguenti valori:

a.   la data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;

b.   la data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna prestazione d'entrata.

Dal valore ottenuto secondo la lettera a sono dedotti il valore calcolato secondo la lettera b e gli eventuali versamenti unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista alla lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo così calcolato vale quale prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio. All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la prestazione d'entrata dedotta conformemente alla lettera b e i versamenti unici effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a questa data.

La tabella tiene conto della durata di contribuzione fra la data del versamento della prestazione d'entrata prevista al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d'uscita prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata di matrimonio intercorsa durante questo periodo di contribuzione.

I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995."

                                     -   che in concreto dalla documentazione agli atti risulta che __________ al momento del divorzio esercitava un’attività lavorativa la cui retribuzione non raggiungeva il minimo soggetto a obbligatorietà LPP e non era pertanto affiliato ad alcun istituto di previdenza;

                                     -   che tuttavia giusta l'art. 22 cpv. 2 LFLP oggetto della divisione in caso di divorzio non sono soltanto le prestazioni d'uscita, ma anche gli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio rispettivamente alla celebrazione del matrimonio. D'altronde pure nel campo d'applicazione (materiale) dell'art. 122 CC, che disciplina la divisione dell'avere d'uscita in caso di divorzio, rientrano non soltanto le prestazioni d'uscita ma anche i diritti verso istituzioni di libero passaggio (cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in SVZ 68/2000, p. 248);

                                     -   che nella specie, di conseguenza, la prestazione di previdenza accumulata da __________ durante il matrimonio da dividere secondo la chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio coincide con la differenza tra la somma degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita (aumentata di eventuali averi di libero passaggio) esistente al momento del matrimonio;

                                     -   che dagli atti e dagli accertamenti esperiti dal TCA risulta che __________, nato nel 1957, è entrato a far parte della Cassa pensione del __________ il 1. gennaio 1979 (con la copertura vecchiaia a far tempo dal 1. gennaio 1982, successivamente al compimento del 24. esimo anno d'età) e che l'avere di libero passaggio qui accumulato - di fr. 34’201 - è stato trasferito il 1. marzo 1990 nella misura di fr. 26'896 alla Cassa pensione __________ e di fr. 7'305 su un conto di libero passaggio a nome dell’assicurato presso la __________, Fondazione di libero passaggio 2. Pilastro, __________; risulta inoltre che all’uscita dalla Cassa pensione __________ gli è stata  riconosciuta una prestazione di libero passaggio di fr. 34'764, valuta 28 febbraio 1992 (V, XIII), che è stata versata alla medesima data sul precitato conto di libero passaggio a lui intestato presso la __________, Fondazione di libero passaggio 2. Pilastro (XXVII); risulta inoltre che l’intero avere previdenziale depositato su quest’ultimo conto di libero passaggio (fr. 49'074.55) è poi stato versato alla Cassa pensioni __________ __________ in data 1. giugno 1994 (XXVI, XXXVIII) e che l'ulteriore avere di libero passaggio accumulato presso quest'ultimo istituto previdenziale, per un ammontare complessivo di fr. 82’245, è stato trasferito il 30 dicembre 1999 alla Fondazione Istituto collettore di __________ (VI, XVII, XXIV);

                                     -   che per quanto riguarda quindi l’avere di libero passaggio di __________ al momento del divorzio (determinante è il 5 settembre 2002, data in cui la sentenza di divorzio è cresciuta in giudicato; cfr. Vetterli/Keel, op.cit., in AJP 12/99, S. 1620), dalla documentazione agli atti esso risulta essere composto dall’avere di libero passaggio di fr. 89'095.25, interessi compresi, depositato presso la Fondazione Istituto collettore di __________ (XXV);

                                     -   che per quanto attiene invece alla prestazione d’uscita di __________ al momento del matrimonio, la celebrazione delle nozze risalendo a prima del 1° gennaio 1995 (data d'entrata in vigore della LFLP) e la Cassa pensione del __________ non disponendo dell'ammontare dell'avere d'uscita tra la data d'affiliazione (1° gennaio 1979; l'assicurazione vecchiaia è tuttavia iniziata solo dopo il compimento del 24esimo anno d'età e, quindi, il __________ 1982 conformemente all'art. 10 del Regolamento applicabile, cfr. XXXVII) e la data del matrimonio (__________1987), la medesima Cassa ha effettuato, su richiesta del TCA, il calcolo della prestazione d'uscita al momento del matrimonio in applicazione dei criteri posti dall’art. 22a cpv. 2 LFLP e, quindi, a mezzo della tabella allestita dal Dipartimento federale dell'interno (RS 831.425.4). La cassa ha quindi da un lato considerato una prestazione uguale a zero al momento dell'entrata nella cassa, dall'altro l'importo di fr. 27'968, corrispondente alla prestazione d'uscita al 1. gennaio 1989, dopo la data del matrimonio (cfr. LVI, XXXVII, XLII);

                                     -   che, di conseguenza, considerato da un lato il numero di anni di contribuzione tra la prestazione d'entrata prima del matrimonio (entrata nella cassa il 1. gennaio 1982) e la prima prestazione d'uscita conosciuta dopo il matrimonio (fr. 27'968 il 1. gennaio 1989), dall'altro il numero di anni di matrimonio nel periodo di contribuzione (dal __________ 1987 al 1. gennaio 1989), applicato il corrispondente valore tabellare dell'81%, l'ammontare della prestazione d'uscita al momento del matrimonio, in assenza di deduzioni dovute a versamenti unici effettuati nell'intervallo considerato e tenuto conto degli interessi al 4% maturati sino alla data del divorzio (art. 22 cpv. 2, 26 cpv. 3 LFLP, art. 8a OLP e art. 12 OPP 2), è pari a fr. 40'532.80 (XXXVII, XLII);

                                     -   che pertanto l'avere di previdenza di __________ accumulato durante il matrimonio, corrispondente alla differenza tra l’avere

                                         di libero passaggio esistente al momento del divorzio

                                         (fr. 89'095.25) e la prestazione d'uscita al momento del matrimonio più gli interessi (fr. 40'532.80), e non essendo per il resto stato effettuato alcun versamento anticipato durante il matrimonio, deve essere cifrato in fr. 48'562.45;

                                     -   che di conseguenza, posta la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio (per __________ metà della prestazione accumulata dall'ex coniuge), il credito a favore della moglie ammonta a fr. 24'281.20 (48'562.45 : 2);

                                     -   che, per il resto, gli importi comunicati dagli istituti di previdenza e di libero passaggio non sono stati contestati dalle parti nelle more della presente procedura; incontestata è pure rimasta la data alla quale è stata calcolata la prestazione di previdenza al momento del divorzio, ovvero il 5 settembre 2002;

                                     -   che in conclusione, a favore di __________ spetta a saldo una prestazione d'uscita pari a fr. 24'281.20;

-   che a carico di quest'ultima non è stata per contro fissata alcuna quota di riparto non essendo essa affiliata a nessun istituto di previdenza e non disponendo di averi di libero passaggio al momento del matrimonio e del divorzio;

                                     -   che per applicazione analogica degli artt. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (cfr. Schneider/Bruchez, op. cit. in SVZ 68/2000, p. 258);

                                     -   che l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto di libero passaggio;

                                     -   che, richiesta in tal senso dal TCA, __________ ha comunicato   che la prestazione di sua spettanza dovrà essere versata a suo favore presso la Cassa pensione di __________ (XII, LVI);

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La prestazione di previdenza acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a fr. 48'562.45.

                                 2.-   E' fatto ordine alla Fondazione istituto collettore LPP, Amministrazione conti di libero passaggio, __________ di versare alla Cassa pensione di __________ a favore di __________ (assicurata n. __________) l’importo di fr. 24'281.20.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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