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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.12.2002 34.2002.40

6 dicembre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,100 parole·~11 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 34.2002.40   RG/sc

Lugano 6 dicembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo nella causa che oppone

 __________  rappr. da: avv. __________  e  __________  

a  

 __________  e  Fondazione di libero passaggio __________   in materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto che

                                     -   con sentenza di divorzio __________ 2001, cresciuta in giudicato il __________ 2001, il Segretario Assessore della Pretura di __________ ha stabilito la ripartizione per metà ciascuno delle prestazioni d'uscita accumulate dagli ex coniugi  __________ e __________ durante il matrimonio (doc. _);

                                     -   con scritto 23 agosto 2002 il Segretario Assessore ha trasmesso l'intero incarto relativo al divorzio al TCA, conformemente all'art. 142 cpv. 2 e 3 CC, per il calcolo della prestazione di libero passaggio da accreditare a favore degli istituti di previdenza degli ex coniugi, indicando la quota di ripartizione, la durata del matrimonio e fornendo le indicazioni a lui note relativamente al fondo di previdenza degli interessati e all'ammontare degli averi LPP (doc. _);

                                     -   ai fini del calcolo della prestazione d'uscita accumulata dal marito durante il matrimonio, il TCA ha chiesto agli ex coniugi (a __________, di ignota dimora, tramite pubblicazione edittale, doc. _), all'istituto di previdenza __________ e alla Fondazione di libero passaggio di __________ di determinarsi in proposito ai sensi dell'art. 25a cpv. 2 LFLP (doc. _);            

                                     -   in data 27 agosto 2002 la __________ ha trasmesso al TCA gli estratti del conto di spettanza di __________, affiliata dal 1° agosto 1997, indicando l'esistenza di una prestazione di libero passaggio al __________ 2001 (data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio) pari a fr. 3'123.95 (doc. _);

                                     -   con scritto 30 agosto 2002 il patrocinatore di __________ ha comunicato che, in base ai dati in suo possesso, l'importo da versarsi a favore di quest'ultima ammonta a fr. 19'161.75 (doc. _);

                                     -   con scritto 7 ottobre 2002 la Fondazione di libero passaggio di __________ ha comunicato che l'avere acquisito da __________ durante il matrimonio è pari a 20'133 producendo il relativo dettaglio di calcolo (doc. _). Con successiva lettera 14 ottobre 2002 la Fondazione ha precisato che il conto di libero passaggio a nome di __________ è stato aperto in data 21 settembre 1998 a seguito del trasferimento di una prestazione di libero passaggio da parte della Fondazione collettiva LPP della __________;

                                     -   con lettera 25 ottobre 2002 la __________ Compagnia d'Assicurazioni ha confermato che __________ è stato assicurato presso la Fondazione collettiva LPP della __________ nel periodo 24 novembre 1994-30 giugno 1998 e prodotto la relativa documentazione da cui si evince che la prestazione acquisita dall'assicurato nel citato periodo è stata trasferita nel settembre 1998 alla Fondazione di libero passaggio di __________ (doc. _);

                                     -   prendendo posizione sull'intera documentazione acquisita agli atti, con scritto 27 novembre 2002 il patrocinatore di __________ ha rilevato come al momento del matrimonio la prestazione di libero passaggio spettante all'ex marito ammontava a fr. 21'975 (XVI), rimettendosi per il resto all'esatta verifica di tale importo da parte del TCA (doc. _).

considerando in diritto che

                                     -  la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                     -   giusta l'art. 22 LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000,

"  In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.

Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Le parti di un versamento unico finanziario durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da dividere."

                                     -   per l'art. 142 CCS

"  In caso di mancata intesa, il giudice fissa le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.

2 Non appena la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio.

3 Egli deve in particolare notificargli:

1. la decisione sulle quote di ripartizione;

2. la data del matrimonio e la data del divorzio;

3. gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi;

4. gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da questi istituti.

-   a norma dell'art. 25a LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000

"  In caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).

I coniugi e gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."

                                     -   in concreto, giusta l'art. 25a LFLP competente ratione loci a statuire sulla presente vertenza è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che, giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, Publication CEDIDAC 41, Losanna 2000, pag. 253); 

                                     -   il matrimonio tra __________ e __________ è stato concluso il __________ 1992 e quindi anteriormente al 1° gennaio 1995;

                                     -   il calcolo della prestazione d'uscita esistente al momento del matrimonio andrebbe quindi effettuato secondo l'art. 22a LFLP (Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittsleistung nach Art. 122 ZGB, in: ZBJV 2000, pag. 528), secondo cui

"  In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995 la prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento federale dell'interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il 1° gennaio 1995, non abbia ma cambiato istituto di previdenza, l'importo accertato della sua prestazione d'uscita al momento della celebrazione del matrimonio, calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo previsto all'articolo 22 capoverso 2.

Per il calcolo, a mezzo della tabella, della prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio, sono considerati i seguenti valori:

a.   la data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;

b.   la data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna prestazione d'entrata.

Dal valore ottenuto secondo la lettera a sono dedotti il valore calcolato secondo la lettera b e gli eventuali versamenti unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista alla lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo così calcolato vale quale prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio. All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la prestazione d'entrata dedotta conformemente alla lettera b e i versamenti unici effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a questa data.

La tabella tiene conto della durata di contribuzione fra la data del versamento della prestazione d'entrata prevista al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d'uscita prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata di matrimonio intercorsa durante questo periodo di contribuzione.

I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995."

                                     -   l'art. 22a LFLP presuppone tuttavia l'esistenza di un'affiliazione ad un istituto di previdenza al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 12/99, pag. 1623; STCA del 12 marzo 2001 in re AV e CS, __________, cresciuta in giudicato);

                                     -   in concreto dagli atti di causa e dagli accertamenti esperiti pendente causa, risulta che sia __________ - affiliato alla Fondazione collettiva LPP della __________ a partire dal novembre 1994 e sino al giugno 1998  e la cui prestazione d'uscita acquisita in tale periodo è stata trasferita sul conto di libero passaggio presso la Fondazione di libero passaggio di __________ dove attualmente è ancora depositata)  - che __________ - affiliata alla __________ dall'agosto 1997 a tutt'oggi - al momento del matrimonio non erano assicurati presso alcun istituto di previdenza né disponevano di averi di libero passaggio e non beneficiavano di conseguenza a tale momento di alcuna prestazione d'uscita (doc. _);

                                     -   di conseguenza le prestazioni di previdenza da dividere secondo la chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio coincidono per entrambi con le prestazioni accumulate durante il matrimonio;

                                     -   in concreto la prestazione accumulata da __________ durante il matrimonio corrisponde all'importo di fr. 3'123.95 comunicato dalle __________ quale prestazione presente al momento della crescita in giudicato del divorzio (doc. _; Vetterli/Keel, op.cit., pag. 1620), quella accumulata da __________ all'importo di fr. 42'108 riportato nel conteggio allestito dalla Fondazione di libero passaggio di __________ (doc. _);

                                     -   considerata pertanto la chiave di ripartizione pari, per ognuno degli ex coniugi, alla metà della prestazione accumulata dall'altro coniuge durante il matrimonio, il credito a favore di __________ ammonta a fr. 21'054  (42'108 : 2), quello a favore di __________ a fr. 1'562 (3'123.95 : 2);

                                     -   considerate le suevidenziate reciproche pretese dei coniugi, a favore di __________ spetta, a saldo, una prestazione d'uscita pari a fr. 19'492;

                                     -   per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: SVZ 68/2000, pag. 258);

                                     -   l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio;

                                     -   __________ è affiliata presso la __________ dove dovrà quindi essere trasferito l'importo di fr. 19'492.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a fr. 42'108.

                                 2.-   La prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a fr. 3'123.95.

                                 3.-   E' fatto ordine alla Fondazione di libero passaggio di __________ di versare alla __________ Cassa pensione __________, a favore di __________ la somma di fr. 19'492.

                                 4.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 5.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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