Raccomandata
Incarto n. 34.2002.11 BS
Lugano 24 settembre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 1 marzo 2002 di
1. __________ 2. __________ 1, 2 rappr. da: __________
contro
__________
in materia di previdenza professionale
considerato
- che con petizione 1° marzo 2002 __________ e la __________, per il tramite dell’avv.__________, hanno convenuto la __________ Fondazione collettiva delle __________ postulando “l’accertamento e l’imposizione alla convenuta del rispetto dell’attore alle previdenze assicurative complete previste dal regolamento di previdenza per quadri superiori della __________ (contratto di previdenza n. __________) garantitegli ai certificati emessi il 18.12.2001 (retroattivamente per il mese di gennaio 2001), il 19.12.2001 (per il periodo a partire dal 1.2.2001) e il 29.1.2001 (per il 2002) non intenderebbe riconoscere" (I);
- che la convenuta, con risposta del 29 aprile 2002, ha innanzitutto ritenuto come il TCA non sia competente a derimere la vertenza, trattandosi infatti di un esame della legittimità di una norma del regolamento, in casu l’appendice al proprio regolamento. Nel merito essa ha sostanzialmente confermato la correttezza del proprio operato (III);
- che le parti, con scritti del 31 maggio 2002 rispettivamente 26 giugno 2002, si sono riconfermate nelle proprie allegazioni e posizioni (XI, XIII);
- che interpellato dal TCA, il 28 maggio 2003 l’avv. __________ ha confermato, come preannunciato il 31 maggio 2002, la disdetta al 31 dicembre 2002 da parte di __________ del contratto di previdenza professionale con la __________ è subentrata quale nuova cassa pensione e che con quest’ultima sono in corso delle trattative per definire la posizione previdenziale di __________;
- che dopo diversi atti istruttori compiuti da questo Tribunale, con scritto 1° settembre 2003 il patrocinatore degli attori ha in particolare comunicato che la nuova cassa pensioni ha definitivamente garantito la copertura assicurativa di __________ conformemente al piano previdenziale della __________, allegando il relativo certificato personale di previdenza. Contestualmente egli ha segnalato la disponibilità di considerare la vertenza priva di oggetto, senza rinuncia alle pretesa inerenti spese e ripetibili;
- che il 9 settembre 2003 la __________ ha sostanzialmente rilevato come la nuova situazione non dimostri la infondatezza del proprio agire;
- che, dopo aver fatto presente, con scritto 19 settembre 2003, la disponibilità delle parti attrici di stralciare la causa “con spese a carico di chi le ha anticipate e compensazione delle ripetibili”, il 22 settembre 2003 l’avv. __________ ha comunicato al TCA quanto segue:
“… ritenuta la gratuità della procedura e l’assenza delle premesse necessarie per concedere ripetibili, provvedo al ritiro della petizione 1.3.2002, dato che la causa è divenuta priva d’oggetto per le ragioni già illustrate”;
- che di conseguenza la causa va stralciata dai ruoli;
- che per quanto riguarda l’eventuale diritto della __________ alla rifusione di spese ripetibili a dipendenza dell’esito della presente vertenza, lo stesso deve in ogni caso essere negato, tale indennizzo non potendo di principio essere fatto valere da organismi adempienti funzioni di diritto pubblico quale è l’istituto previdenziale convenuto (DTF 126 V 150, 112 V 49; per le eccezioni, i cui presupposti non risultano in casu adempiuti, cfr. DTF 128 V 323, 127 V 205, 112 V 326).
viste le disposizioni di legge di procedura 6.4.1961
decreta 1.- La causa é stralciata dai ruoli.
2.- Non si percepiscono né tasse né spese.
3.- Intimazione alle parti.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi