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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.07.2002 34.2001.76

8 luglio 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,985 parole·~15 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 34.2001.00076   fc

Lugano 8 luglio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 19 dicembre 2001 di

__________ Fondazione LPP,  

contro  

__________,    in materia di previdenza professionale

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con convenzione di affiliazione N. __________sottoscritta il 29 gennaio risp. 6 aprile 1999, entrata in vigore il 1. novembre 1998, la ditta __________ ha aderito, in qualità di datrice di lavoro, alla Fondazione __________ (ora: __________ Fondazione LPP; cfr. doc. _; in seguito: Fondazione), al fine dell’attuazione della previdenza professionale per i suoi dipendenti ai sensi della relativa legge federale (doc. _).

                                         A seguito della sottoscrizione del contratto di adesione, il Fondo di previdenza, sulla base dei salari notificatigli dalla datrice di lavoro, ha stabilito l’ammontare dei contributi previdenziali dovuti a favore dei dipendenti e trasmesso i relativi conteggi alla società per il pagamento.

                               1.2.   A seguito del mancato pagamento dei contributi, in data 15 luglio e 20 settembre 2001 la Fondazione ha sollecitato il versamento del saldo dei premi previdenziali relativi all’anno 2000 e a quello in corso per un importo di fr. 7'378.40 (doc. _).

                               1.3.   Visto il perdurare dell’inadempimento, in data 22 novembre 2001 la Fondazione ha poi fatto spiccare, nei confronti della datrice di lavoro, il precetto esecutivo no. __________dell'Ufficio esecuzioni di __________ per fr. 11’923.35, oltre a interessi del 5% dal 19 novembre 2001 e spese esecutive (doc. _).

                                1.4   Con "azione giudiziaria" del 19 dicembre 2001(I), indirizzata alla Pretura di __________ e trasmessa, da quest’ultima, al TCA per ragioni di competenza, la Fondazione ha chiesto la condanna della __________ al pagamento di fr. 11'923.35 oltre a interessi del 5% dal 19 novembre 2001 e alle spese esecutive di cui al precetto no. __________dell'Ufficio esecuzioni di __________ e di rigettare l'opposizione interposta a questo precetto. Ha pure protestato spese e indennità.

                                         A motivazione delle proprie richieste l’attrice ha rilevato in sostanza che la convenuta ha concluso una convenzione di affiliazione, in base alla quale si è impegnata a pagare i contributi.

                               1.5.   La convenuta non è intervenuta in causa malgrado i due termini fissati dal Presidente del TCA a questo scopo (II, III).

                               1.6.   Pendente causa il TCA ha chiesto alcuni chiarimenti all'attrice (V, VIII). Le risposte e la documentazione (VI, IX) sono stati trasmessi alla controparte, che non ha reagito.

                                         in diritto

                                         in ordine                      

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è il versamento da parte della ditta __________ alla __________ Fondazione LPP del saldo dei contributi previdenziali dovuti per gli anni 2000 e 2001 (A/1 e A/2), oltre agli interessi di mora e alle spese di diffida (VI e allegati).

                                         La convenuta non ha mai contestato la pretesa, né è intervenuta in causa.

                                         L'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP).

                                         Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi – che non è contestato in questa sede -, l'art. 66 LPP prevede che l'Istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro dev'essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'Istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (T. Lüthy, Das Rechts- verhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32).

                                         Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.

                               2.3.   Nel caso concreto l'obbligo di versare puntualmente i contributi è previsto alla cifra 3.3. della convenzione no. 6461 sottoscritta dalle parti (doc. _), mentre le modalità di finanziamento risultano dagli art. 11-17 del Regolamento e della relativa appendice (doc. _), applicabile in virtù del rinvio all'art. 7 della convenzione d'adesione (doc. _).

                                         Il tenore dell'art. 13 del Regolamento e relativa Appendice corrisponde a quanto stabilito all’art. 16 LPP per il calcolo dell’accredito di vecchiaia.

                                         Il premio di rischio è determinato in base alle tariffe ratificate ufficialmente (art. 12 del Regolamento; cfr. Tariffe per l'assicurazione collettiva approvate dall'Ufficio federale per le assicurazioni private; C. Helbling, Personalvorsorge und BVG, Berna e Stoccarda 1990, p. 67).

                                         Il contributo per le misure speciali, che ammonta all’1%, corrisponde a quanto statuito all’art. 70 cpv. 1 LPP (art. 15 del Regolamento e relativa appendice), quello per il rincaro all’art. 36 LPP. Lo stesso vale per i contributi per il fondo di garanzia ai sensi dell'art. 59 LPP (art. 16 del Regolamento e art. 56ss. LPP).          

                                         L’obbligo contributivo della convenuta concernente la previdenza professionale dei suoi dipendenti dev’essere pertanto ammesso. Del resto non è mai stato contestato.                                                                                 

                               2.4.   Dai documenti agli atti emerge che il calcolo dei contributi previdenziali dovuti dalla convenuta a favore dei suoi dipendenti è stato effettuato conformemente alle disposizioni regolamentari e legali suesposte, tenuto conto del salario coordinato LPP. Le persone assicurate, i salari erogati, le mutazioni, risultano in particolare dalla documentazione di causa (cfr. A7-A14, VI, B1, C3).

                                         Il calcolo dei contributi rimasti insoluti si fonda su questi elementi e su quelli esposti al paragrafo precedente.

                                         Esso non è del resto mai stato contestato né in corso di causa né precedentemente ad essa. Non vi sono indizi agli atti tali da indurre a ritenere errato il conteggio. Esso dev'essere quindi confermato e la convenuta condannata a solvere i contributi previdenziali scoperti e il cui pagamento è stato chiesto con la petizione.

                               2.5.   Per quanto riguarda le spese di richiamo e d’incasso addebitate dall'attrice, per complessivi fr. 400 (VI, doc. _), si rileva che secondo l’art. 106 CO il debitore è tenuto a risarcire anche il danno patito dal creditore eccedente gli interessi moratori (art. 104 CO), in quanto non provi che non gli incombe nessuna colpa. Nella specie, la cifra 11 delle Disposizioni particolari sul conto corrente premi stabilisce, fra l'altro, che la __________ ha il diritto di mettere in conto i costi che le risultano dalle attività straordinarie quali la mancanza di collaborazione nell'esecuzione dell'assicurazione, mancato pagamento dei premi, ecc. Per le ingiunzioni tramite lettera raccomandata vengono addebitati al conto corrente fr. 100, per l'apertura dell'esecuzione fr. 500, riservato l'addebito di spese maggiori (doc. _). La fondazione ha inoltre giustificato ulteriormente le spese addebitate producendo il “Kostenreglement”, nel quale viene quantificato l’ammontare delle spese addebitabili (doc. _). In tali circostanze i costi di cui è chiesto il pagamento possono essere riconosciuti, in quanto trattasi di spese ai sensi della cifra 11 delle Disposizioni succitate che vanno poste a carico della datrice di lavoro. L’attrice, tramite l’invio del regolamento delle spese applicabile in tali casi, ha inoltre reso verosimile la loro effettiva entità, in concreto di fr. 400 (cfr. DTF 117 II 258).

                               2.6.   Sulla ammontare del credito scoperto la Fondazione chiede anche che le siano assegnati interessi di mora del 5% dal 19 novembre 2001, data dell’inoltro della domanda d’esecuzione (doc. _).

                                         Anche questa richiesta non è contestata. Poiché il tasso è pari a quello legale (art. 104 cpv. 1 CO) e la convenuta è palesemente in mora con il pagamento dei contributi (art. 102 CO), la pretesa, in quanto fondata, può essere riconosciuta.

                                         Pertanto la __________ deve essere condannata a versare fr. 11'923.35, oltre a interessi del 5% dal 19 novembre 2001.

                               2.7.   Per quanto riguarda le spese esecutive relative al precetto di cui è chiesto il rigetto dell'opposizione in questa sede (fr. 100 e 59.60; doc. _) si precisa che esse non sono oggetto della sentenza di rigetto definitivo dell’opposizione, ma seguono le sorti dell’esecuzione in quanto costituiscono un’accessorio del credito, e meglio devono essere sopportate dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144, Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, Berna 1983, p. 106), senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 21 settembre 1993 in re R.B.).

                                         Né l’amministrazione né il giudice possono quindi porre le spese a carico degli assicurati (SVR 1995 KV Nr. 57 p. 175).

                                         La richiesta, in quanto infondata, va quindi respinta.

                               2.8.   L’attrice postula infine la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione del precetto esecutivo no. __________del 22 novembre 2001 dell'Ufficio esecuzioni di __________ agli atti (doc. _).

                                         Si ricorda in proposito che, secondo la giurisprudenza federale, il creditore che "in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (modifica della giurisprudenza)." Così la massima del DTF 107 III 60ss (cfr. DTF 121 V 109ss e DTF 119 V 329ss.).

                                         Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (cfr. T. Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes", in Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, p. 241ss (251 e 252).

                                         La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata sentenza federale, é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.

                                         Visto quanto sopra la richiesta tendente al rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo  può essere parzialmente ammessa.

La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell’esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione al giudice dell’esecuzione, per l’importo di fr. 11'923.35 oltre a interessi del 5% dal 19 novembre 2001.      

                               2.9.   Per quel che riguarda invece l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si osserva che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù dell’articolo 8 della Legge cantonale d'applicazione alla LPP del 4 ottobre 1999, la procedura è di principio gratuita.

                                         Il TFA ha tuttavia stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 124 V 285-287; DTF 118 V 319ss; STFA del 17 luglio 1998 in re T).

                                         Secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la  propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un opinione palesemente illegale.

                                         Al contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V 287/288; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re T).

                                         La temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288, 289; DTF 112 V 335).

                                         Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290).

                             2.10.   Nel caso concreto dagli atti emerge che la convenuta non ha rispettato le fatture e i solleciti, ha provocato l'avvio di una procedura esecutiva e, infine, non è intervenuta nella presente causa. In simili condizioni il suo comportamento va considerato temerario ai sensi della succitata giurisprudenza e quindi le spese di procedura di fr. 300 vanno poste a suo carico.

                             2.11.   Il tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.

                                         L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i fatti.

                                         Il principio, enunciato sia dall'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) sia dall'art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF, secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non può essere applicato per analogia in materia di LPP. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili può essere dedotto dall'art. 4 CF così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo.

                                         Vi ha provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, che prevede il "diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio".

                                         Il diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopraccitate, al solo ricorrente.

                                         Il motivo di questo privilegio è esposto dal TFA in DTFA 7 dicembre 1989 in causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (112 V 49).

                                         In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato al convenuto-assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa.

                                         L'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 112 V 356, STCA del 9 marzo 1992 in re F.P. c/S. SA; per le eccezioni vedasi: DTF 112 V 362, RAMI 1992).

                                         Visto quanto precede la Fondazione, per altro non patrocinata in causa, ancorchè parzialmente vittoriosa, non ha diritto al rimborso di spese ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione é accolta.

                                         §    Di conseguenza la __________ è condannata a versare alla __________,

                                              fr. 11'923.35 a titolo di contributi della previdenza professionale e spese, oltre a interessi del 5% dal 19 novembre 2001.

                                         §§ E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta dalla __________ al precetto esecutivo no. __________dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ del 22 novembre 2001 per l’importo importo di fr. 11'923.35, oltre a interessi del 5% dal 19 novembre 2001.

                                 2.-   La tassa di giustizia e le spese per globali fr. 300.-- sono poste a carico della __________.

                                 3.-   Comunicazione alla convenuta tramite pubblicazione sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino e alle altre parti interessate per posta raccomandata, le quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti