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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.12.2001 34.2001.52

14 dicembre 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·329 parole·~2 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 34.2001.00052   IR/sc

Lugano 14 dicembre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

statuendo sulla petizione del 12 settembre 2001 interposta da

__________ Fondaz. coll. prev. prof. obbligatoria,  

contro  

__________, 

  in materia di previdenza professionale

letti ed esaminati gli atti;

richiamata la petizione 12 settembre 2001 con cui la __________ Fondazione collettiva per la previdenza professionale obbligatoria ha chiesto al TCA di condannare la __________ al versamento di fr. 2'427.70, oltre interessi al 5% dal 18 maggio 2001 e fr. 70 per spese d'esecuzione, pari ai contributi dovuti per l'anno 2000, postulando altresì il rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________del 23 maggio 2001 dell'UE di __________ per fr. 2'427.70 oltre interessi al 5% dal 18 maggio 2001;

vista la risposta di causa con cui il socio gerente della __________ ha comunicato che:

"                                                                               (…)

La __________ riconosce il debito nei confronti della __________ Fondaz.coll.prev.prof. obbligatoria.

Il mancato pagamento dello stesso è dovuto ai problemi finanziari che la società ha incontrato che hanno portato al decreto di fallimento della Pretura di __________ mercoledì 5 dicembre 2001.

Mi permetto di fare presente che il sottoscritto è stato l'unico dipendente della __________

Resto a completa disposizione per qualsiasi altra informazione." (Doc. _)

   considerato,

    che il riconoscimento della pretesa comunicato con la risposta di causa configura atto di acquiescenza la quale pone fine alla lite con effetto di cosa giudicata materiale;

    pertanto in applicazione degli art. 23 LPTCA, art. 352 cpv. 1 e 2 CPC;

decreta                   1.-   La petizione é stralciata dai ruoli per acquiescenza.

                                     § E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________ dell'UE di __________ per l’importo di

                                         fr. 2'427.70 oltre interessi al 5% dal 18 maggio 2001;

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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