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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.11.2001 34.2001.47

8 novembre 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·860 parole·~4 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 34.2001.00047   RG/sc

Lugano 8 novembre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

statuendo sulla petizione del 18 luglio 2001 di

__________,    

contro  

__________, 

  in materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto

                                     -   che con effetto dal 1 gennaio 1999, ai fini dell'attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti la __________, con sede a __________ ha aderito alla __________ fondazione per la previdenza professionale (doc. _);

                                     -   che durante l'affiliazione la __________ si è vista costretta a sollecitare il versamento dei contributi previdenziali scoperti relativi all'anno 1999 pari a fr. 2243 (doc. _);

                                     -   che in data 14 luglio 2000 la __________ ha fatto spiccare nei confronti della __________ un precetto esecutivo dall'UE di __________ per fr. 2443, oltre interessi dal 18 aprile 2000 e fr. 200 per spese di mora. La società debitrice ha interposto opposizione (doc. _);

                                     -   che con petizione 18 luglio 2001 la __________ ha chiesto al TCA di condannare __________, ex amministratrice unica della __________ al versamento di fr. 1690.10 oltre interessi al 5% dal 18 aprile 2000;

                                     -   che con risposta di causa 28 agosto 2001 __________ si è opposta alla domanda attorea, rilevando in sostanza la sua non responsabilità per il mancato versamento dei contributi previdenziali fatte valere in petizione;

                                     -   che in data 17 settembre 2001 la __________ ha prodotto ulteriore documentazione;

                                     -   che con osservazioni 26 settembre 2001 la convenuta ha postulato la reiezione della petizione per difetto di legittimazione passiva, il contratto d'adesione su cui si fonda la pretesa attorea essendo stato concluso tra la __________, da lei rappresentata nella sua veste di amministratrice unica, e la __________;

considerato in diritto

                                     -   che giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra isti­tuti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantona­le.

                                         Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica (art. 8 LALPP);

                                     -   che giusta l'art. 66 cpv. 2 LPP il datore di lavoro deve all'istituto di previdenza gli interi contributi e che sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora;

                                     -   che la presente vertenza ha per oggetto il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 1999 dovuti in base al contratto concluso tra __________ e la __________ quale datore di lavoro, concernente l'attuazione della previdenza professionale a favore dei dipendenti di quest'ultima, con effetto dal 1 gennaio 1999 (doc. _);

                                     -   che conformemente al FUSC del 1 giugno 2001 la __________ è stata sciolta in applicazione degli artt. 86 e 88a ORC (cfr. estratto RC di __________ del 7 novembre 2001, XI);

                                     -   che la convenuta non era datore degli impiegati per i quali l'attrice postula il versamento dei relativi contributi previdenziali, ma semplicemente amministratrice unica ed in seguito liquidatrice;

                                     -   che di conseguenza debitore dei contributi previdenziali litigiosi non è il convenuto, bensì la __________, che nel frattempo è stata sciolta e nei cui confronti l'attrice ha avviato la procedura esecutiva di cui al PE _ luglio 2000 dell'UE di __________ (doc. _);

                                     -   che nella previdenza professionale non é applicabile per analogia la norma di cui all'art. 52 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e relativa giurisprudenza, secondo cui il datore di lavoro e, in via sussidiaria - nell'ipotesi in cui questo è una persona giuridica sciolta allorché la pretesa viene fatta valere - i suoi organi responsabili, devono risarcire alla cassa di compensazione i danni causati intenzionalmente o per negligenza grave;

                                     -   che la pretesa fatta qui valere nei confronti di __________ può essere semmai azionabile nei confronti di quest'ultima in applicazione dell'art. 754 CO secondo cui gli amministratori e tutti coloro che si occupano della gestione o liquidazione della società sono responsabili sia verso la società sia verso i singoli azionisti e creditori della stessa del danno cagionato mediante la violazione intenzionale o per negligenza dei doveri loro incombenti;

                                     -   che la pretesa risarcitoria di cui all'art. 754 CO deve essere fatta valere per le vie civili;

                                     -   che pertanto, la vertenza che qui ci occupa non costituisce una controversia ai sensi dell'art. 73 LPP;

                                     -   che di conseguenza la petizione della __________ deve essere dichiarata irricevibile non essendo data la competenza di codesto Tribunale a statuire nel merito della stessa;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione non è ricevibile.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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