Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 01.12.2025 33.2025.35

1 dicembre 2025·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,412 parole·~22 min·4

Riassunto

Spettava alla Cassa,che ne ha fatto richiesta al beneficiario di PC,fornirgli le necessarie informazioni e consulenza su come fare per ottenere informazioni sulla rendita di vecchiaia dal Regno Unito per calcolare le PC.L'agire della Cassa viola l'art. 27 LPGA. Gli atti vanno rinviati x suoi compiti

Testo integrale

Raccomandata

      Incarto n. 33.2025.35   TB

Lugano 1 dicembre 2025        

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 ottobre 2025 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 20 ottobre 2025 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona     in materia di prestazioni complementari

ritenuto                       in fatto

                          1.1.  RI 1, nato nel 1958, beneficia delle prestazioni complementari dal 1° gennaio 2022 (doc. 15).

Il 15 marzo 2024 (doc. 43) la Cassa cantonale di compensazione ha avviato il riesame del suo diritto alle PC, chiedendogli copia della decisione di pensione estera dalla quale si potesse rilevare l'importo percepito e l'inizio del diritto o, qualora non fosse stato al beneficio di tali rendite, una dichiarazione in tal senso da parte dell'assicurazione straniera, con l'indicazione di quando è stata depositata la domanda di pensione, quando sarà pagata presumibilmente la rendita e semmai il motivo del rifiuto della concessione di questa rendita.

                          1.2.  Il 22 luglio 2024 (doc. 46) l'assicurato ha trasmesso alla Cassa una dichiarazione dell'assicurazione sociale portoghese secondo cui egli non riceveva alcuna rendita dal suo Paese di origine.

                          1.3.  Il 21 agosto 2024 (doc. 49) la Cassa ha fatto presente al beneficiario di prestazioni complementari che necessitava della decisione concernente la pensione versata dal Regno Unito.

                          1.4.  Il 3 febbraio 2025 (doc. 64) la Cassa ha chiesto all'assicurato un aggiornamento sullo stato della richiesta per la rendita straniera e il 18 febbraio seguente (doc. 65) la copia della decisione estera o, come nei precedenti scritti, una dichiarazione su quando e quanto gli sarebbe stato presumibilmente versato.

Delle ingiunzioni a voler produrre quanto richiesto e delle diffide con l'indicazione delle conseguenze giuridiche sono state inviate all'assicurato il 18 marzo 2025 (doc. 66), il 4 giugno 2025 (doc. 68), il 18 aprile 2025 (doc. 67) e il 7 luglio 2025 (doc. 69).

                          1.5.  Con decisione del 31 luglio 2025 (doc. 71) la Cassa cantonale di compensazione ha sospeso le prestazioni complementari dal 1° agosto 2025 e ha chiesto in restituzione al beneficiario di PC l'importo di Fr. 2'368.- versato per il mese di agosto "a causa del mancato seguito alla nostra richiesta del 18.02.2025, richiamata con gli scritti del 04.06.2025 e del 07.07.2025.".

                          1.6.  L'assicurato si è opposto il 15 agosto 2025 (doc. 72) a questo provvedimento, chiedendo la revoca della sospensione delle PC, la sospensione della richiesta di restituzione di Fr. 2'368.-, la proroga per ottenere la documentazione dal Regno Unito e l'intervento della Cassa svizzera di compensazione presso le autorità straniere per verificare l'assenza di un diritto a una pensione nazionale.

                          1.7.  Con decisione su opposizione del 20 ottobre 2025 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione dell'assicurato, il quale ha prodotto un'autodichiarazione secondo cui non ha mai percepito una rendita dal Regno Unito, non ha presentato domanda in tal senso e non era a conoscenza di un suo eventuale diritto a prestazioni straniere. A sostegno di queste sue affermazioni, la Cassa cantonale di compensazione ha osservato che l'interessato ha unicamente allegato l'email del 25 aprile 2025, che attesterebbe un tentativo di richiesta di informazioni presso l'ente pensionistico del Regno Unito.

Per l'amministrazione, nonostante i ripetuti inviti, ingiunzioni e diffide, l'opponente non ha ottemperato al proprio obbligo di collaborare previsto all'art. 43 LPGA e nemmeno si è attivato per ridurre il proprio danno economico come imposto dall'art. 21 cpv. 4 LPGA. Egli non vi ha nemmeno provveduto davanti al TCA in occasione del ricorso interposto il 29 settembre 2025 per ritardata giustizia, che ha fatto oggetto dell'incarto n. 33.2025.32 (ed è sfociato nella sentenza del 28 ottobre 2025).

In assenza dei necessari documenti relativi all'eventuale diritto a una rendita pensionistica erogata dalle competenti autorità del Regno Unito, la Cassa di compensazione ha confermato la decisione di sospensione delle prestazioni complementari.

                          1.8.  Il 22 ottobre 2025 (doc. I/2) il ricorrente si è rivolto al Tribunale cantonale delle assicurazioni chiedendo l'annullamento della decisione su opposizione, il ripristino delle PC e del sussidio LAMal dal 1° agosto 2025, la condanna della Cassa cantonale al pagamento delle prestazioni complementari arretrate, l'obbligo nei confronti della Cassa di interpellare le autorità competenti del Regno Unito tramite la Cassa svizzera di compensazione di Ginevra e l'adozione di misure provvisionali urgenti.

Il ricorrente ha contestato di non essere stato collaborativo ai sensi dell'art. 43 LPGA e indica di essersi attivato nella misura di ciò che è ragionevolmente esigibile, ritenuto che l'obbligo di collaborare non è illimitato. Egli ha infatti affermato di avere attivamente collaborato per ottenere i necessari documenti dal Portogallo, di avere effettuato dei tentativi presso il Regno Unito e di avere chiesto alla Cassa di attivare i canali istituzionali tramite la Cassa svizzera di compensazione di Ginevra. A suo dire, però, la Cassa cantonale di compensazione non ha fatto fronte ai suoi obblighi di accertamento nei confronti del Regno Unito e ha preferito sospendere il versamento delle prestazioni, misura del tutto sproporzionata e che lede il suo minimo vitale, violando così l'art. 12 Cost. fed. Sono pertanto dati i requisiti per accogliere la richiesta di misure urgenti e ordinare l'immediato ripristino delle prestazioni complementari.

                          1.9.  Il 22/31 ottobre 2025 (doc. III) il ricorrente ha inviato al TCA un'istanza di misure provvisionali urgenti per ripristinare provvisoriamente le prestazioni complementari e il sussidio di cassa malati al fine di garantirgli il minimo vitale ai sensi degli artt. 12 e 29 Cost. fed., stante il grave peggioramento della sua situazione economica (docc. B3 e B4) intervenuto a causa della mancata percezione delle PC dal 1° agosto 2025 e della totale assenza di aiuto da parte dell'assistenza sociale (doc. III/1).

Nella sua memoria integrativa (doc. III/2) il ricorrente ha spiegato i vani tentativi di richiesta di aiuto economico presso il Comune di domicilio e l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento a Bellinzona (doc. B2), benché il Tribunale, nel suo precedente giudizio del 28 ottobre 2025 (STCA 33.2025.32), l'abbia rinviato all'assistenza sociale per l'ottenimento di prestazioni provvisorie nell'attesa dell'esito dell'esame della questione di merito.

                        1.10.  Nella risposta del 6 novembre 2025 (doc. V) la Cassa cantonale di compensazione, ritenendo che il ricorrente abbia riproposto le medesime argomentazioni esposte con l'opposizione, ha rinviato alle motivazioni fornite con la decisione su opposizione e ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso. Per quanto concerne la richiesta di misure urgenti, essa ha fatto presente che il ricorrente può rivolgersi al Comune di domicilio per attivare una prestazione LAPS.

                        1.11.  Il 17 novembre 2025 (doc. VII) l'assicurato ha contestato la risposta, perché la Cassa non è entrata nel merito delle sue argomentazioni, non ha esaminato i fatti, non ha prodotto alcuna prova e ha rinviato alla decisione impugnata, violando così l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e l'art. 43 LPGA. Per il ricorrente, la Cassa non ha mai provato un possibile diritto a una pensione del Regno Unito, ma la sospensione della prestazione complementare si fonda sull'ipotesi che egli potrebbe averne diritto, senza però produrre alcuna prova, senza avere verificato i fatti tramite la Cassa svizzera di compensazione e senza avere accertato un periodo contributivo effettivo. Per contro, l'interessato ha affermato di aver collaborato nell'accertamento della situazione indicando di essere stato nel Regno Unito non molti anni, ma per meno di un anno, non generando perciò contributi sufficienti per un diritto pensionistico secondo la legislazione estera. Infine, a comprova della sua grave situazione economica egli ha prodotto la disdetta data dal locatore (doc. VII/1).

considerato                 in diritto

                          2.1.  Per l'art. 2 cpv. 1 LPC, la Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che adempiono le condizioni di cui agli articoli 4-6 prestazioni complementari per coprire il fabbisogno esistenziale.

Giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA) hanno diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia dell'assicurazione vecchiaia e superstiti.

A norma dell'art. 9 cpv. 1 LPC, l'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili, ma almeno al più elevato degli importi previsti alle lettere a e b.

Per quanto qui di rilevanza, va segnalato che l'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI (lett. d).

                          2.2.  Il ricorrente è stato posto al beneficio delle prestazioni complementari all'AVS dal 1° gennaio 2022 e fra i suoi redditi è stata unicamente computata la rendita di vecchiaia ricevuta anticipatamente.

Con il compimento dei 66 anni, la Cassa di compensazione ha chiesto all'assicurato di comprovare se riceveva dal Portogallo e dal Regno Unito una rendita di vecchiaia. Se per il primo Stato il beneficiario di PC ha prodotto un'attestazione secondo cui non aveva diritto a una rendita di vecchiaia (doc. 46), per il secondo Paese egli non ha prodotto nessuna documentazione per comprovare né che riceveva né che non percepiva nulla a titolo di pensione.

A quest'ultimo proposito, va tuttavia osservato che per la prima volta l'amministrazione gli ha chiesto il 21 agosto 2024 (doc. 49) la decisione della pensione della Gran Bretagna e il 3 febbraio 2025 (doc. 64) genericamente un aggiornamento sullo stato della sua richiesta. In seguito, il 18 febbraio 2025 (doc. 65) la Cassa l'ha invitato a produrre più specificatamente la decisione straniera dalla quale si potesse rilevare l'importo percepito a titolo di rendita di vecchiaia e l'inizio di tale diritto o, qualora non fosse stato al beneficio di una simile rendita, una dichiarazione in tal senso da parte dell'assicurazione straniera, con l'indicazione di quando è stata depositata la domanda di pensione, quando sarà presumibilmente pagata la rendita e semmai il motivo del rifiuto della concessione di questa rendita.

Non ricevendo alcunché da parte dell'assicurato, il 18 marzo 2025 (doc. 66) e il 4 giugno 2025 (doc. 68) la Cassa cantonale di compensazione gli ha ingiunto di produrre quanto richiesto e il 18 aprile 2025 (doc. 67) e il 7 luglio 2025 (doc. 69) l'ha diffidato e, giusta l'art. 43 cpv. 3 LPGA, l'ha avvertito delle conseguenze giuridiche della mancata collaborazione e gli ha impartito un termine di riflessione, al termine del quale avrebbe deciso in base agli atti.

È solo con l'opposizione (doc. 72-2/12) alla decisione del 31 luglio 2025 (doc. 71) con cui la Cassa di compensazione ha sospeso le prestazioni complementari dal 1° agosto 2025 e gli ha chiesto in restituzione l'importo di Fr. 2'368.- versato per il mese di agosto "a causa del mancato seguito alla nostra richiesta del 18.02.2025, richiamata con gli scritti del 04.06.2025 e del 07.07.2025.", che il beneficiario di PC ha prodotto una autodichiarazione rilasciata il 14 agosto 2025 (doc. 72-11/12) secondo cui non ha mai percepito una rendita dal Regno Unito, non ha presentato una domanda in tal senso e non era a conoscenza di un suo eventuale diritto a prestazioni straniere.

A sostegno di queste sue affermazioni, egli ha inoltre allegato l'email del 5 aprile 2025 (doc. 72-8/12) che, contrariamente a quanto ritenuto dall'amministrazione e dall'assicurato medesimo, non attesta un tentativo di richiesta di informazioni presso l'ente pensionistico del Regno Unito, ma semmai presso il consolato inglese, come affermato dall'assicurato il 25 aprile 2025 (doc. 72-9/12), o un servizio interno a un sito (governativo) portoghese che ha attinenza con il Regno Unito (cac.uk@ama.pt).

È pacifico che né in sede amministrativa né davanti al Tribunale è stata prodotta altra documentazione relativa a dei tentativi effettuati dall'assicurato di ottenere una risposta da parte delle competenti autorità del Regno Unito riguardo al suo eventuale diritto a una rendita di vecchiaia. È quindi indubbio che solo una volta egli ha provato a ottenere informazioni sul suo statuto pensionistico nel Regno Unito, peraltro presso un ente non competente in materia.

In seguito, egli si è limitato ad affermare, sia con l'opposizione sia con il ricorso e anche con la replica, che spettava alla Cassa cantonale di compensazione l'onere di accertare presso le autorità straniere, tramite la Cassa svizzera di compensazione, la sua situazione pensionistica nei confronti del Regno Unito.

                          2.3.  La tesi del ricorrente è corretta.

Come indica il sito della Cassa svizzera di compensazione di Ginevra (www.zas.admin.ch), che rinvia all'Ufficio centrale di compensazione, al capitolo "Rendite AVS/AI all'estero" (https://www.zas.admin.ch/zas/it/home/particuliers.html) è data la possibilità di "Richiedere una prestazione straniera" (https://www.zas.admin.ch/zas/it/home/particuliers/demander-une-rente-etrangere.html), come una rendita di invalidità o una rendita di vecchiaia o per superstiti.

Selezionando questa seconda ipotesi, è indicato quanto segue:

" Richiedere una rendita di vecchiaia o per superstiti

Abita in Svizzera, è cittadino svizzero o di uno Stato membro dell'UE/AELS e intende richiedere una rendita di vecchiaia in uno Stato membro dell'UE/AELS:

Voglia rivolgersi alla cassa di compensazione che per ultima ha contabilizzato i Suoi contributi.

Per le coppie sposate: se il coniuge è beneficiario di una rendita AVS, si rivolga alla cassa di compensazione che versa la sua rendita.

(…)

Abita in Svizzera e intende richiedere una rendita di vecchiaia o di superstiti in un paese con cui la Svizzera ha concluso una convenzione bilaterale di sicurezza sociale.

Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale

Voglia compilare il modulo seguente, selezionando la prestazione «vecchiaia» o «superstiti» e lo Stato in questione:

Ottenere un modulo di domanda di prestazione straniera

La Cassa svizzera di compensazione è raggiungibile al numero seguente: +41 58 461 91 11.

Oppure all'indirizzo:

Cassa svizzera di compensazione Assistenza amministrativa internazionale Casella postale 3100 1211 Ginevra 2 Svizzera

Il modulo Le verrà inviato all'indirizzo di domicilio.

Abita in Svizzera e intende richiedere una rendita di vecchiaia in un paese con cui la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale.

Voglia rivolgersi all'ambasciata di questo paese.

Rappresentanze estere in Svizzera".

Selezionando il collegamento "Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale", viene spiegato che la Svizzera ha concluso delle convenzioni bilaterali per coordinare alcuni ambiti del suo sistema di sicurezza sociale, in particolar modo l'AVS e l'AI, con diversi Stati che non sono membri dell'UE o dell'AELS.

In calce a questa pagina (https://www.zas.admin.ch/zas/it/home/bases-legales-et-coordination-internationale/coordination_internationale_securite_ sociale/conventions_bilaterales.html) vi sono dei collegamenti ad altri argomenti, fra cui "Brexit (UFAS)", che rinvia alle "Relazioni con il Regno Unito" (https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/int/brexit.html) e vi è spiegato quanto segue:

" Nuova convenzione di sicurezza sociale

La Svizzera e il Regno Unito hanno concluso una nuova convenzione sulla sicurezza sociale, in seguito all'uscita del Regno Unito dall'Unione europea (Brexit). La convenzione garantisce il coordinamento a lungo termine dei sistemi di sicurezza sociale dei due Stati in linea con l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC).

La nuova convenzione è provvisoriamente applicabile dal 1° novembre 2021. Entra definitivamente in vigore il 1° ottobre 2023.

Essa contiene gli stessi principi di coordinamento dell'ALC: parità di trattamento; determinazione della legislazione applicabile; cumulo dei periodi di assicurazione; esportazione delle prestazioni; assistenza amministrativa e cooperazione tra autorità e istituzioni. Le disposizioni del diritto di coordinamento dell'UE (regolamenti UE n. 883/2004 e n. 987/2009) sono state snellite e adattate alle esigenze dei due Stati.

Tutela dei diritti acquisiti

Al fine di garantire i diritti che gli assicurati hanno acquisito nell'ambito dell'ALC in seguito all'uscita del Regno Unito dall'UE, è stato concluso tra la Svizzera e il Regno Unito un accordo sui diritti dei cittadini. Questo accordo è applicabile dal 1° gennaio 2021. Esso mantiene i diritti derivanti dall'ALC per le persone che erano soggette all'ALC prima del 1° gennaio 2021. Questo accordo è stato integrato da una decisione del Comitato misto ALC Svizzera-UE che estende la protezione dei diritti ai cittadini degli Stati dell'UE e alle situazioni transfrontaliere che coinvolgono l'UE".

In seguito viene menzionato il collegamento all'Informativa n. 444 per le Casse di compensazione AVS e gli organi di esecuzione PC, edita il 1° novembre 2021 dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, che al punto 4 a pagina 4 spiega che la nuova convenzione di sicurezza sociale non è applicabile alle prestazioni complementari. Il diritto a queste ultime è retto esclusivamente dalla LPC.

                          2.4.  Il Regno Unito non è più membro dell'Unione Europea dal 1° febbraio 2020 e ha di conseguenza concluso con la Svizzera una nuova Convenzione sulla sicurezza sociale e un Accordo sui diritti dei cittadini al fine di garantire i diritti che gli assicurati hanno acquisito nell'ambito dell'Accordo sulla libera circolazione prima dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea.

Non è dunque affatto semplice destreggiarsi in questi meandri di informazioni e sapersi approcciare con delle autorità estere sulla base di Convenzioni e Accordi sconosciuti alla maggior parte dei cittadini non avvezzi a queste tematiche.

La Cassa svizzera di compensazione, come indicato, consiglia agli assicurati che intendono richiedere una rendita di vecchiaia in uno Stato membro dell'UE/AELS di rivolgersi direttamente alla Cassa di compensazione che per ultima ha contabilizzato i contributi sociali. Per coloro che richiedono una rendita di vecchiaia e superstiti in un Paese con cui la Svizzera ha concluso una convenzione bilaterale, la Cassa svizzera di compensazione di Ginevra suggerisce di farsi trasmettere l'apposito modulo europeo di domanda di prestazioni che va richiesto direttamente sul suo sito oppure di contattarla.

Bisogna però pure prima sapere se la Svizzera ha concluso una simile convenzione bilaterale di sicurezza sociale e il sito internet della CSC ne fornisce invero la lista. Si tratta, comunque, di un'informazione che non è facilmente reperibile da qualsiasi assicurato. Inoltre, il fatto che lo status del Regno Unito è pure nel frattempo cambiato - non essendo più Stato membro dell'Unione Europea - rende più difficile l'iter per richiedere una rendita di vecchiaia o per superstiti.

                          2.5.  A questo proposito va perciò esposto l'art. 27 LPGA concernente l'obbligo d'informazione e consulenza:

" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente.".

L'art. 27 LPGA impone all'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni - ad esempio tramite opuscoli informativi - (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza in un caso preciso e su esplicita richiesta, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2).

Su questi aspetti si veda la STFA C 192/04 del 14 settembre 2005, consid. 4.1, pubblicata in DTF 131 V 472; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005, consid. 4.2.; E. Imhof – Ch. Zünd, ATSG und Arbeitslosenversicherung, in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe, in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA, in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); Philipp Egli, Christian Meyer in: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a edizione 2024, ad art. 27 pag. 594-608.

Per quanto attiene più specificatamente al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono essere fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale (cpv. 1), la consulenza deve riferirsi al caso specifico (FF 1999 IV 3953). Inoltre, tale diritto non è limitato alle persone assicurate e deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (Philipp Egli, Christian Meyer, op. cit., ad art. 27 n. 29 pag. 600).

L'assenza di informazioni in una situazione concreta laddove l'obbligo di informare è previsto dalla legge o quando le circostanze particolari del caso avrebbero presupposto un'informazione da parte dell'assicuratore è assimilato ad una dichiarazione erronea e può, a certe condizioni, obbligare l'autorità a consentire ad una persona assicurata un vantaggio al quale non avrebbe potuto pretendere in virtù del principio della buona fede derivante dall'art. 9 Cost. fed. (DTF 131 V 472 consid. 5). Secondo la giurisprudenza un'informazione sbagliata o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti, (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta, (d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, (e) da quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii).

Questi principi si applicano per analogia in caso di mancanza di informazione, la condizione c) dovendo tuttavia essere formulata nel seguente modo: che l'amministrato non ha avuto conoscenza del contenuto dell'informazione omessa o che il contenuto era talmente evidente che non doveva attendersi un'altra informazione (sentenza 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid. 5, sentenza 8C_66/2009 consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).

Vanno inoltre citati l'art. 43 cpv. 1 LPGA, che prevede che l'amministrazione esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno e l'art. 43 cpv. 1bis LPGA, secondo cui l'assicuratore determina la natura e l'entità dei necessari accertamenti.

                          2.6.  In concreto, sulla base di quanto esposto, spettava perciò al Servizio prestazioni complementari della Cassa cantonale di compensazione, che ha espressamente chiesto all'assicurato di fargli avere la decisione con cui il Regno Unito gli avrebbe riconosciuto o negato delle prestazioni, fornirgli le necessarie informazioni e consulenza su come fare per ottenere i dati di cui necessitava per calcolare il diritto alle prestazioni complementari.

Il Servizio PC doveva infatti fornire all'interessato la necessaria consulenza su questo argomento e consigliargli di rivolgersi al Servizio rendite all'interno della medesima Cassa cantonale di compensazione al fine di ottenere le necessarie informazioni. Ulteriore ipotesi, ma non obbligatoria per il Servizio PC non essendo materia di sua competenza, era l'invio dell'apposito modulo europeo di domanda di prestazione straniera che esso poteva agevolmente ottenere dal predetto Servizio rendite.

Una volta acquisito detto formulario compilato e firmato dall'interessato, il Servizio rendite della Cassa cantonale di compensazione l'avrebbe poi dovuto inviare a Ginevra alla Cassa svizzera di compensazione per avviare la pratica per richiedere la rendita di vecchiaia dal Regno Unito.

La Cassa svizzera di compensazione si sarebbe quindi attivata presso le autorità straniere per ottenere i necessari ragguagli sul diritto del ricorrente a una rendita di vecchiaia straniera. D'altronde, "La Cassa svizzera di compensazione CSC ha per missione: L'applicazione delle convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale. Essa è chiamata a determinare il diritto alle rendite, ne fissa gli importi, procede al versamento delle prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e gestisce le rendite correnti dei cittadini degli Stati contraenti domiciliati all'estero." (https://www.ahv-iv.ch/it/contatti/cassa-svizzera-di-compensazione-csc).

Questo procedere non impedisce che un assicurato possa direttamente richiedere all’estero delle attestazioni di rendita, vantare un proprio diritto alla rendita o altre richieste al fine di produrre le decisioni alla Cassa di compensazione - Servizio PC.

In concreto, però, dopo avere richiesto all’assicurato di fornire delle attestazioni del Regno Unito, in mancanza di una reazione adeguata ed a fronte delle richieste dell’interessato, in base al citato art. 27 cpv. 2 LPGA la Cassa doveva indirizzarlo alla Cassa cantonale di compensazione - Servizio rendite.

                          2.7.  L'agire della Cassa di compensazione, che in specie ha preteso che l'assicurato si attivasse personalmente per recuperare simili documenti, peraltro richiestigli dalla Cassa stessa, quando vi sono invece delle autorità svizzere preposte a tale scopo, viola l'art. 27 LPGA. Come detto, l’amministrazione non ha consigliato l'assicurato su come procedere per dare seguito alla sua stessa domanda del 21 agosto 2024, riproposta il 18 febbraio 2025, volta ad entrare in possesso di informazioni relative all'eventuale diritto del beneficiario PC a una rendita di vecchiaia riconosciuta e versata dal Regno Unito.

Gli atti vanno perciò rinviati alla Cassa di compensazione, affinché provveda alle sue incombenze a norma dell'art. 27 cpv. 2 LPGA.

Quando il Servizio rendite della Cassa avrà fornito all'assicurato il modulo necessario, questi glielo restituirà compilato e firmato e detto Servizio lo trasmetterà senza indugio alla Cassa svizzera di compensazione, la quale adotterà i necessari passi nei confronti delle competenti Istituzioni del Regno Unito per chiarire l'eventuale diritto dell'assicurato a una rendita di vecchiaia estera.

Quando il ricorrente avrà ottenuto risposta da parte delle autorità britanniche, e ne avrà informato il Servizio prestazioni complementari della Cassa cantonale di compensazione, quest'ultimo potrà ricalcolare il suo diritto alle prestazioni complementari dal 1° agosto 2025.

                          2.8.  Stanti le considerazioni esposte, la decisione su opposizione del 20 ottobre 2025 deve essere annullata e deve essere ripristinato il diritto del ricorrente a ricevere le PC revocate con la decisione del 31 luglio 2025. Gli atti vanno pertanto rinviati alla Cassa di compensazione per procedere immediatamente come indicato per la verifica di un diritto a una rendita del Regno Unito.

Di conseguenza, la richiesta formulata dal ricorrente al TCA il 17 novembre 2025 (doc. VII) di potere accedere all'intero incarto è superata dall'esito dal presente giudizio.

                          2.9.  La procedura non è soggetta a spese, poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. fbis LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

                        2.10.  Il ricorrente, date le sue condizioni economiche, ha chiesto di essere ammesso al gratuito patrocinio (doc. I).

Malgrado sia vincente in causa, al ricorrente non vanno attribuite ripetibili, che avrebbero reso priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6), non essendo egli patrocinato da un avvocato (art. 61 lett. g LPGA). Pertanto, l'assicurato nemmeno può beneficiare del gratuito patrocinio (STCA 33.2025.32 del 28 ottobre 2025, consid. 8; STCA 33.2025.4 del 14 aprile 2025, consid. 2.8; STCA 33.2025.2 del 31 marzo 2025, consid. 2.12; STCA 42.2024.13 del 10 giugno 2024, consid. 2.8).

In effetti il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto soltanto ad avvocato patentato (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 9.2; STFA I 447/04 del 2 marzo 2005 consid. 4.2, citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; STCA 38.2022.67 del 14 dicembre 2022 consid. 2.12; STCA 42.2021.75 del 13 dicembre 2021 consid. 2.7; STCA 42.2019.38 del 20 gennaio 2020 consid. 2.12; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso una organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                             1.  Il ricorso è accolto.

                          1.1.  La decisione impugnata è annullata.

                          1.2.  Al ricorrente la Cassa continuerà a versare, dal 1° agosto 2025, le prestazioni complementari successivamente revocate con la decisione qui annullata.

                          1.3.  Gli atti sono rinviati alla Cassa cantonale di compensazione, affinché proceda conformemente ai considerandi.

                             2.  L'istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio, nella misura in cui sia ricevibile, è respinta.

                             3.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

                             4.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti

33.2025.35 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 01.12.2025 33.2025.35 — Swissrulings