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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.06.2020 33.2019.19

15 giugno 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,780 parole·~34 min·3

Riassunto

Restituzione di PC indebitamente ricevute causa errata indicazione di pigione.Determinazione della pigione:se c'è un contratto di locazione e la pigione è effettivamente versata e non è manifestamente abusiva,si tiene conto della pigione,altrimenti del valore locativo.Rinvio atti x determinare il VL

Testo integrale

Raccomandata

      Incarto n. 33.2019.19   TB

Lugano 15 giugno 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 dicembre 2019 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 4 dicembre 2019 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona     in materia di prestazioni complementari

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   Beneficiario dal 2015 di prestazioni complementari all'AI, nel giugno 2018 (doc. 148) RI 1, 1970, è stato oggetto di una revisione periodica e in quell'ambito la Cassa cantonale di compensazione ha richiamato le dichiarazioni di imposta del papà con attinenza ai suoi immobili, venendo così a conoscenza che il valore locativo dell'abitazione che l'assicurato ha condiviso con il genitore ammontava a Fr. 8'000.e non a Fr. 31'800.- come inizialmente ritenuto basandosi sulla notifica di tassazione IC 2013 del papà (doc. 24) richiesta a tale scopo (doc. 18).

                               1.2.   Con decisione del 15 luglio 2019 (doc. IV/3) la Cassa di compensazione ha ricalcolato il diritto alle PC dell'assicurato e le prestazioni versategli in eccesso dal 1° aprile 2015 al 31 luglio 2019, chiedendo perciò in restituzione l'importo di Fr. 21'023.- per prestazioni ricevute indebitamente in quel periodo.

                               1.3.   Nell'opposizione del 19 luglio 2019 (doc. IV/2) l'assicurato ha contestato di non avere mai pagato un affitto al pap con cui abitava, avendogli infatti versato Fr. 500.- al mese come dichiarato dal genitore e si faceva pure carico di diverse spese attinenti alla casa (doc. A2). Considerato che ora il papà vive in casa anziani e che egli deve contribuire alla retta, non è in grado di restituire, nemmeno ratealmente, la somma richiesta.

                               1.4.   Il 14 agosto 2019 (doc. 230) e il 18 ottobre 2019 (doc. 233) la Cassa di compensazione ha chiesto all'opponente il contratto di locazione stipulato con il papà e il 13 novembre 2019 (doc. 235) l'assicurato ha precisato di non averne mai concluso uno per iscritto, ma in forma tacita, come confermato dalla dichiarazione del genitore secondo cui egli contribuiva con Fr. 500.- al mese.

Nel frattempo, l'amministrazione ha accertato presso l'autorità fiscale che per gli anni 2015-2018 l'assicurato non ha mai dichiarato di avere versato una pigione (doc. 232).

                               1.5.   Con decisione su opposizione del 4 dicembre 2019 (doc. II/1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione dell'assicurato e ha confermato l'obbligo di restituzione.

L'amministrazione ha ricordato che inizialmente l'interessato ha dichiarato che il valore dell'immobile che occupava ammontava a Fr. 31'800.- e che è su tale base che essa ha considerato l'importo massimo di Fr. 13'200.- quale pigione in virtù dell'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC e della coabitazione con il papà. La revisione periodica ha evidenziato che il valore locativo è pari a Fr. 8'000.-, perciò nelle sue spese va considerata una pigione di Fr. 4'000.-.

Sulla scorta della giurisprudenza esposta nella STCA 33.2013.5, secondo cui qualora un assicurato abiti in un immobile sulla base di un contratto di locazione sottoscritto con il proprietario si debba tenere conto dell'ammontare della pigione e non del valore locativo, fatto salvo il mancato versamento effettivo dell'importo concordato oppure se la pigione convenuta è sproporzionata in maniera manifestamente abusiva, la Cassa ha concluso che l'assicurato non ha effettivamente versato al proprietario la pigione pattuita - non sproporzionata - e che il papà non ha fiscalmente dichiarato l'incasso del relativo importo.

Inoltre, nessun contratto di locazione è stato stipulato fra l'assicurato e il proprietario dell'abitazione.

Di conseguenza, dal 1° aprile 2015 al 31 luglio 2019 non è possibile accogliere la richiesta dell'opponente di computare una pigione di Fr. 6'000.- annui che egli sostiene di avere pagato.

                               1.6.   Il 18 dicembre 2019 (doc. I) RI 1 si è rivolto al TCA presentando un ricorso di identico tenore all'opposizione, con cui ha affermato di avere sempre versato al papà Fr. 500.- al mese per la pigione e di essersi assunto anche delle spese attinenti alla casa come risulta dai documenti giustificativi trasmessi.

Il ricorrente ha perciò chiesto al Tribunale di rivedere la decisione stante l'impossibilità di fare fronte al pagamento della somma richiesta in restituzione dalla Cassa di compensazione.

                               1.7.   Con risposta del 13 gennaio 2020 (doc. IV) l'amministrazione ha proposto di respingere il ricorso rinviando alle motivazioni rese con la decisione impugnata, visto che il ricorso è di ugual tenore dell'opposizione. Inoltre, la Cassa di compensazione ha rilevato di avere saputo solo in fase di revisione che il valore locativo dell'immobile in cui abita il ricorrente è pari a Fr. 8'000.-.

In merito al nuovo contratto di locazione stipulato il 29 agosto 2019, la Cassa ha affermato che emanerà una nuova decisione valida dal 1° settembre 2019 che ne terrà conto soltanto se l'assicurato comproverà l'avvenuto pagamento della pigione rispettivamente il papà l'incasso della stessa, pena la richiesta di restituzione delle nuove PC versate a torto.

                               1.8.   Il ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. V).

considerato                    in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è la verifica della correttezza dell'ordine di restituzione emesso dalla Cassa cantonale di compensazione nei confronti del ricorrente per le prestazioni complementari percepite apparentemente indebitamente dal 1° aprile 2015 al 31 luglio 2019, che ha calcolato essere di Fr. 21'023.-.

                               2.2.   L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.

Secondo l'art. 25 cpv. 2 LPGA, il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione.

Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

L'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione.

Nella STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall'analisi letterale del testo il Tribunale federale ha stabilito che il fatto in questione è rappresentato dalla riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso 1 della norma (v. consid. 4.1), perciò il termine di perenzione per la pretesa di restituzione non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni in lite siano state decise e versate (v. consid. 4.2).

Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b).

                               2.3.   Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

Per il cpv. 2 dell'art. 53 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che, in ambito di restituzione delle prestazioni, i principi applicabili al diritto precedentemente in vigore sono ancora attuali (STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 = DTF 130 V 318).

Dalla riconsiderazione (o riesame) va dunque distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.

Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto.

Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).

L'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole.

Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).

Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).

                               2.4.   In specie, con decisione formale del 15 luglio 2019 (doc. IV/3) la Cassa cantonale di compensazione ha ricalcolato il nuovo diritto del ricorrente alle prestazioni complementari dal 1° aprile 2015 al 31 luglio 2019, così come risulta dai fogli di calcolo allegati.

Concretamente, la Cassa di compensazione ha ritenuto che l'interessato aveva diritto alle PC in misura inferiore rispetto a quanto deciso in precedenza, poiché ha tenuto conto di un nuovo importo a titolo di locazione ([Fr. 8'000 + Fr. 1'680] : 2 = Fr. 4'840) in sostituzione del precedente (Fr. 31'800 : 2 = Fr. 16'740, massimo Fr. 13'200).

Constatato quindi un indebito riconoscimento di prestazioni giusta l'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA, la Cassa gli ha chiesto la restituzione della somma di Fr. 21'023.- erroneamente versata in eccesso, corrispondente alla differenza fra le PC incassate e le prestazioni complementari di diritto in quel periodo.

                               2.5.   Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore il 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

                               2.6.   In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se hanno diritto a una rendita di invalidità.

Per quanto qui di rilevanza, va segnalato che per le spese riconosciute l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede in particolare che:

" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

(…)

b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:

1.     13 200 franchi per le persone sole,"

e che l'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:

" a.   due terzi dei proventi in denaro o in natura dall'esercizio di un'attività

      lucrativa per quanto superino annualmente 1000 franchi per le persone sole (…);

d.   le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;".

                               2.7.   Per il computo della pigione la Cassa di compensazione ha considerato il valore locativo dell'abitazione in cui l'assicurato viveva con il papà.

Infatti, poiché nel formulario di richiesta delle prestazioni complementari che ha compilato nell'aprile 2015 egli ha indicato che conviveva nella sua economia domestica con il genitore, che era il locatore, ma al quale non versava una pigione (doc. 11), l'amministrazione gli ha allora chiesto il 15 aprile 2015 (doc. 18):

" - se lei abita presso parenti:

  . in casa di proprietà dei parenti, un documento ufficiale dal quale si

    possa rilevare il valore locativo (per es. copia della notifica di

    tassazione);

  . in casa di affitto, copia del contratto di locazione delle persone che

    la ospita;

  . numero di persone che coabitano nell'appartamento.".

Il 20 aprile 2015 (docc. 26 e 27) l'assicurato ha trasmesso alla Cassa la decisione di tassazione di __________, da cui risulta che nel 2013 (doc. 24) il "valore locativo, affitti" accertati era di Fr. 31'800.-.

L'amministrazione ha perciò ritenuto tale dato per definire la pigione da computare all'assicurato sulla base dell'art. 16c OPC-AVS/AI e quindi ha suddiviso questo importo per le persone che abitavano nell'immobile, ritenendo però il massimo di Fr. 13'200.- previsto per le persone sole dall'art. 10 cpv. 1 lett. b cifra 1 LPC.

Nell'ambito della revisione periodica avviata nel giugno 2018, un anno dopo (doc. 183) la Cassa di compensazione ha chiesto all'assicurato copia dei Moduli 7 che il papà ha compilato per le dichiarazioni fiscali degli anni 2015-2018 e dalla documentazione ricevuta è emerso che il valore locativo dell'immobile in cui il genitore abitava era di Fr. 8'000.- (docc. 186-192).

L'amministrazione ha così fatto capo a questo nuovo dato per ricalcolare il diritto alle prestazioni complementari del ricorrente retroattivamente dall'inizio del suo diritto (1° aprile 2015) fino a quel mese (31 luglio 2019) e per stabilire l'ammontare da restituire delle prestazioni ricevute in eccesso.

                               2.8.   A seguito della decisione del 15 luglio 2019 con cui la Cassa ha chiesto in restituzione oltre Fr. 20'000.per le PC indebitamente percepite alla luce del nuovo importo della pigione ritenuto nelle sue spese riconosciute ({Fr. 8'000 + Fr. 1'680 [forfait per spese accessorie giusta l'art. 16a OPC-AVS/AI]} : 2 [persone conviventi giusta l'art. 16c OPC-AVS/AI]), l'assicurato ha sostenuto di avere sempre versato al papà l'ammontare di Fr. 500.- al mese per la pigione e di essersi fatto carico di diverse spese inerenti la casa.

Inoltre, l'interessato ha affermato che "Ho fatto vedere i documenti di tassazione ed effettivamente mio papà non ha mai pensato di dichiarare questi 500 chf e tutta risposta chi ci fa le imposte ci ha detto che non serviva perché c'era un valore locativo.".

Lo stesso __________ ha dichiarato il 19 luglio 2019 (doc. IV/2) che "(…) mio figlio RI 1, da quando mia figlia __________ è stata allontanata dai servizi sociali dal mio domicilio ha sempre contribuito alla pigione con CHF 500 mensili e cioè a partire dal 2013. Inoltre mio figlio RI 1 ha contribuito in vari modi alle spese dell'economia domestica oltre ai suoi doveri pagando piccole spese che con la mia pensione sarebbero state impossibili affrontare.".

L'opponente ha prodotto delle polizze di versamento intestate a suo nome relative all'acquisto rateale nel giugno 2019 di olio da riscaldamento per l'abitazione paterna e al pagamento, sempre a rate, degli acconti richiestigli da un notaio per la suddivisione della particella n. __________ RFD di __________.

A richiesta della Cassa, l'assicurato ha affermato che non è mai stato stipulato un contratto scritto di locazione con il papà, ma che faceva stato il versamento mensile di Fr. 500.-.

La tesi ricorsuale è identica a quella espressa con l'opposizione e ulteriore documentazione a sostegno della stessa non è stata prodotta.

Il TCA si deve dunque chinare unicamente sulla questione della determinazione della pigione lorda da ascrivere nelle spese riconosciute dell'assicurato dal 1° aprile 2015 al 31 luglio 2019, ossia sapere se bisogna basarsi sulla pigione pattuita con il papà, come sostiene il ricorrente, o sul valore locativo fiscale.

                               2.9.   Per quanto concerne il principio secondo cui il canone di locazione deve essere suddiviso in parti uguali fra le singole persone se una casa unifamiliare o un appartamento è abitato anche da persone che non sono incluse nel calcolo delle PC, nelle sentenze del 29 dicembre 2000 (P 7/00), del 30 marzo 2001 (P 2/01), del 1° giugno 2001 (P 62/00), del 16 febbraio 2005 (P 75/02) e del 12 luglio 2010 (9C_638/2009 = SVR 2010 EL Nr. 3), l'allora Tribunale federale ha stabilito che la regola di cui all'art. 16c OPC-AVS/AI si applica per analogia quando i membri di una comunione di abitazione o comunità domestica abitano nell'immobile di proprietà di uno di loro e quindi non viene pagata una pigione.

In tal caso ci si fonda sul valore locativo lordo dell'immobile, stimato secondo i criteri della legge sull'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio o, in mancanza di essi, secondo quelli dell'imposta federale diretta (art. 12 OPC-AVS/AI) e si divide questo valore tra i membri della comunione domestica.

Ugualmente, si suddivide tra di loro il forfait annuo di Fr. 1'680.deducibile a titolo di spese accessorie per le persone che abitano nel proprio immobile (art. 16a cpv. 3 OPC-AVS/AI) (STFA P 62/00 consid. 3a).

Si procede quindi in tal modo soltanto quando tra i partecipanti alla comunione non è stata concordata una pigione. Non appena tra il proprietario dell'immobile e l'assicurato è stato concluso un contratto di locazione per l'utilizzo dell'immobile e la pigione lorda convenuta è effettivamente pagata, questa pigione è allora determinante per il calcolo della PC annua, a meno che non appaia come maggiorata in maniera manifestamente abusiva.

In questo modo si evitano abusi nel senso della pattuizione di costi di locazione non conformi al mercato con lo scopo di aumentare arbitrariamente il fabbisogno dell'assicurato, senza che rimanga però inconsiderata l'esistenza di un contratto di locazione (STFA P 7/00 consid. 3a; STFA P 2/01 consid. 2).

Il giudizio federale del 29 dicembre 2000 (P 7/00) si riferisce ad un assicurato che è andato a vivere nella casa unifamiliare della figlia e del di lei marito, con i quali ha sottoscritto un contratto di locazione di Fr. 9'600.all'anno, più spese accessorie di Fr. 1'200.-.

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha ammesso l'intera deduzione dell'affitto pagato all'anno, mentre la Cassa cantonale di compensazione ha interposto ricorso alla Massima Istanza, riconoscendo un affitto annuo netto di Fr. 3'625.- derivante dalla suddivisione del valore locativo (Fr. 18'125.-) per il numero di persone che vivevano insieme in questa abitazione.

L'Alta Corte ha stabilito che il ricorrente, che viveva al piano di sopra in una stanza di 13,4 mq con bagno/wc separato e che aveva a disposizione l'utilizzo (in comune) della cucina al piano terra, in realtà aveva anche l'utilizzo della sala da pranzo accanto alla cucina, giacché era impossibile che egli salisse due piani per mangiare nella sua stanza, che era adeguata soltanto per dormire e per una sosta temporanea (cfr. consid. 2).

Per il TFA, sebbene la motivazione del TCA che ha ritenuto adeguato un affitto di Fr. 800.- al mese e delle spese accessorie di Fr. 100.facendo un paragone con la presunta pigione per un appartamento di 2 locali sia soltanto in parte rivelatore, visto che l'assicurato viveva in comunione domestica, tuttavia agli atti non c'erano elementi tali per il sussistere di una pigione maggiorata in modo abusivo, non conforme ai prezzi di mercato (consid. 3b).

La Massima Istanza ha concluso che poiché le spese della pigione non raggiungevano il limite massimo deducibile previsto dalla legge, conformemente alla soluzione adottata dall'autorità di prima istanza l'intero importo andava conteggiato nelle spese, ossia una pigione lorda di Fr. 900.mensili (cfr. consid. 3c).

Nel caso esaminato dal Tribunale federale il 30 marzo 2001 (P 2/01), l'assicurata viveva insieme a quattro altre persone, di cui una era la proprietaria della casa con cui aveva concluso un contratto d'affitto di Fr. 8'100.annui oltre a Fr. 980.- di costi accessori. Ma la Cassa le aveva riconosciuto un importo di Fr. 5'628.-, ossia un quinto del valore locativo dell'abitazione (Fr. 26'460.-) e del forfait delle spese accessorie (Fr. 1'680.-).

L'Alta Corte, dopo avere esposto la succitata giurisprudenza, ha osservato che, contrariamente a quanto affermato dall'istanza precedente, non era soltanto decisivo se la ricorrente possedeva un'abitazione indipendente nella casa del figlio, per la quale corrispondeva anche effettivamente un'indennità, affinché la pigione lorda potesse essere presa in considerazione per il calcolo delle PC. Ciò era possibile anche se esisteva un contratto di locazione tra le parti e se l'affitto concordato era effettivamente versato e non era sproporzionato. È solo quando nessuna di queste due situazioni si realizza che la Cassa di compensazione, per commisurare la pigione computabile, può ripartire sul numero di occupanti il valore fiscale locativo della casa oltre al forfait delle spese accessorie (cfr. consid. 2).

In concreto, poiché le allegazioni delle parti e gli atti non hanno permesso una decisione nel merito, era dunque corretto il rinvio dell'istanza precedente. Tuttavia, la Cassa di compensazione non avrebbe dovuto provare soltanto se la ricorrente viveva in un'abitazione indipendente e se essa effettivamente pagava una pigione. Nel caso in cui gli accertamenti avessero rivelato che l'assicurata utilizzava la casa unifamiliare insieme ai parenti che ugualmente vivevano nella stessa casa, ci si sarebbe dovuti domandare se la ricorrente, per il suo diritto di utilizzarla, versava un indennizzo che si fondava su un contratto di locazione e se questo importo non appariva come maggiorato in maniera manifestamente abusiva (cfr. consid. 3).

Nella STFA P 62/00 del 1° giugno 2001, l'Alta Corte ha statuito su una fattispecie in cui l'assicurato abitava al piano superiore di una casa appartenente ad un'altra persona, la quale occupava il piano terra. Essi formavano una comunione domestica, nella misura in cui il piano superiore della casa, che comportava soltanto tre camere ed un gabinetto, non poteva essere ritenuto come un'abitazione indipendente. Ad ogni modo, ha precisato il Tribunale federale delle assicurazioni, l'art. 16c OPC-AVS/AI si riferisce espressamente alle situazioni in cui un'abitazione familiare è anche occupata da persone non comprese nel calcolo delle prestazioni complementari, proprio come in specie (cfr. consid. 3b)aa).

Dagli atti è emerso che il ricorrente era codebitore solidale con l'amica, avendo acquistato insieme la casa gravata da ipoteca. Inoltre, quest'ultima aveva rilasciato delle ricevute sulle pigioni incassate soltanto per i mesi da dicembre 1994 a dicembre 1995 e per i mesi seguenti l'assicurato aveva prodotto solo sei ricevute valide tra l'agosto 1998 ed il marzo 2000. Infine, nelle sue ultime dichiarazioni di imposta (1997-2000) l'amica non aveva indicato di avere incassato un affitto. Sulla scorta di queste informazioni, il Tribunale federale ha avallato l'opinione dei giudici di prima istanza e ha ritenuto che da alcuni anni il ricorrente non si assumeva regolarmente la pigione annua lorda di Fr. 10'440.-. La Cassa si era quindi a giusta ragione pronunciata per riconoscere come spesa soltanto la metà del valore locativo della casa del ricorrente (Fr. 2'735.-) e la metà del forfait annuo per le spese accessorie (Fr. 840.-) (cfr. consid. 3bb).

Nella sentenza P 75/02 del 16 febbraio 2005, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha nuovamente ricordato la succitata giurisprudenza in merito all'art. 16c OPC-AVS/AI (cfr. consid. 4) e l'ha applicata alla fattispecie in esame. In questo caso, l'assicurata locava un appartamento di 4 ½ locali insieme al suo futuro marito, per il quale pagavano una pigione di Fr. 1'690.- al mese e la Cassa le aveva computato la metà dell'affitto. Nel 1999 il suo futuro marito ha comprato questo appartamento e fra i coniugi, che vi vivevano insieme, è stato stipulato un contratto di locazione per una pigione di Fr. 1'000.- compresi Fr. 150.- di spese accessorie. Dal maggio 2001 il nuovo contratto di locazione prevedeva una pigione di Fr. 900.- oltre a Fr. 200.- di spese accessorie. È poi emerso che dal 1997 l'assicurata viveva ininterrottamente con il suo compagno nella medesima abitazione. La suddivisione per teste implicava che l'affitto totale era all'inizio di Fr. 2'000.e poi di Fr. 2'200.-. Nella valutazione dell'adeguatezza di questa pigione, l'autorità di prima istanza ha utilizzato come base di paragone l'affitto che era pagato prima della compravendita del medesimo appartamento (Fr. 1'690.-), che era stato computato in ragione di un mezzo all'assicurata, e l'ha indicizzato, per ottenere un affitto di Fr. 1'715.- al mese per l'anno 2000, importo che era adeguato per un appartamento simile in quella località. Pertanto, secondo il TFA, era a giusta ragione che i primi giudici hanno ritenuto l'affitto di Fr. 2'000.maggiorato in maniera manifestamente abusiva. Nulla mutava che il marito dell'assicurata doveva farsi carico di un interesse ipotecario di Fr. 1'256.- al mese. In queste circostanze, come per l'autorità di prima istanza andava fatto valere il valore locativo di Fr. 11'340.- stimato secondo i principi fiscali ed il forfait per le spese accessorie di Fr. 1'680.-. Per il calcolo delle prestazioni complementari andava poi computata all'assicurata la metà del totale di Fr. 13'020.-, ovvero la somma di Fr. 6'510.- (cfr. consid. 5.1.2).

Secondo l'assicurata, invece, bisognava almeno tenere conto della pigione di Fr. 1'690.- rispettivamente Fr. 1'715.- che l'autorità di prime cure aveva considerato adeguata e computarle la metà. Il TFA non ha tuttavia seguito questa argomentazione.

Secondo la giurisprudenza, infatti, il valore fiscale locativo è determinante sia in mancanza di un contratto di locazione, sia anche nel caso di un accordo di una pigione maggiorata in maniera manifestamente abusiva. Questa prassi è fondata e va mantenuta. Perché in quest'ultimo caso basarsi sul valore di mercato di una pigione di regola più elevato rispetto al valore fiscale locativo significherebbe avvantaggiare l'assicurato che con il proprietario di una casa o di un appartamento ha stipulato una pigione manifestamente esagerata rispetto a colui che non ha pattuito alcun affitto. Colui che ha convenuto una pigione maggiorata in maniera manifestamente abusiva non deve essere ancora premiato, potendo fare valere nell'ambito del suo diritto alle prestazioni complementari un valore di mercato il più alto possibile. Ciò aprirebbe le porte all'abuso (cfr. consid. 5.2.2).

                             2.10.   Alla luce della giurisprudenza esposta, nel caso concreto occorre dunque verificare se la pigione lorda ascrivibile al ricorrente debba essere calcolata sulla base della metà del valore locativo fiscale dell'abitazione che l'assicurato detiene in comunione ereditaria con i suoi fratelli per metà e per l'altra metà ne è comproprietario, come ritenuto dalla Cassa di compensazione, oppure sulla scorta di un contratto di locazione che il ricorrente ha stipulato con il papà, usufruttuario dell'immobile.

In presenza di un contratto di locazione che vincola l'assicurato al proprietario dell'abitazione in cui il beneficiario PC abita, come visto, il valore fiscale locativo lordo lascia il posto al contratto di locazione e non va dunque posto come base per stabilire la pigione lorda ascrivibile all'assicurato.

Un'eccezione a tale procedere è data se la pigione lorda convenuta non è versata effettivamente dall'interessato al proprietario dell'immobile o se essa appare come sproporzionata in maniera manifestamente abusiva.

                             2.11.   La scrivente Corte evidenzia che il caso di specie è simile a quello che ha giudicato il 19 gennaio 2017 (STCA 33.2016.7-8), e che è stato confermato il 13 aprile 2017 dal Tribunale federale (STF 9C_157/2017), in cui benché fossero vigenti due contratti di locazione fra l'assicurata e i suoi genitori, conduttori, e la comunione ereditaria, composta sia dai genitori stessi dell'interessata sia da una loro cugina, locatrice, la ricorrente e i suoi genitori non ne hanno mai rispettato neanche uno, nel senso che nessun canone di locazione è mai stato versato effettivamente, né dai suoi genitori in qualità di conduttori dell'abitazione familiare e neppure dall'insorgente stessa, o da chi per essa ne fa le veci, come conduttrice. Il TCA ha pertanto concluso che non era dunque possibile basarsi sulla pigione pattuita, non essendo essa mai stata effettivamente corrisposta.

Determinante è dunque che vi sia un contratto di locazione fra le parti e che la pigione pattuita, non sproporzionata, sia versata effettivamente.

È solo quando nessuna di queste due situazioni si realizza che la Cassa di compensazione, per commisurare la pigione computabile, può ripartire sul numero di occupanti il valore fiscale locativo della casa oltre al forfait delle spese accessorie (STFA P 2/01 del 30 marzo 2001; N. 3231.05 DPC - Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011 stato 2019).

Nell'evenienza concreta, quand'anche si riconoscesse il requisito dell'esistenza di un contratto di locazione, non scritto, e di cui è stata fatta per la prima volta menzione soltanto nel 2019, ciò nonostante il presupposto dell'effettivo pagamento della pigione pattuita può essere facilmente evaso negativamente.

Come si può notare da tutte le dichiarazioni di imposta per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 del papà dell'assicurato relative ai suoi immobili (Modulo 7), oltre al valore locativo per l'abitazione primaria di __________, __________ ha dichiarato di incassare un affitto da "__________ e __________", gli altri suoi figli, per un totale di Fr. 22'800.- per il 2015, di Fr. 22'800.- per il 2016, di Fr. 18'960.- per l'anno 2017 e di Fr. 17'400.- per il 2018.

Tuttavia, queste dichiarazioni fiscali contrastano con la dichiarazione resa il 19 luglio 2019 dallo stesso usufruttuario dell'immobile, la cui servitù personale grava la quota di metà detenuta in comunione ereditaria dai suoi tre figli, mentre l'altra metà appartiene all'assicurato. Infatti, il papà del ricorrente ha affermato nel 2019 che dal 2013 la figlia __________ è stata allontanata da casa e che da allora l'assicurato ha contribuito alla pigione dell'abitazione versando Fr. 500.- al mese.

Da un lato, quindi, dal profilo fiscale l'usufruttuario ha dichiarato di incassare la pigione dalla figlia, che però non vive più da tempo in quella casa.

Dall'altro lato, il genitore non ha invece dichiarato all'autorità fiscale di ricevere una pigione dal figlio, che invece vi abita.

Quest'ultima circostanza è stata peraltro corroborata dal competente Ufficio di tassazione, che è stato espressamente interpellato al riguardo dalla Cassa il 16 settembre 2019 (doc. 232), confermando che l'assicurato "non ha mai, per gli anni 2015-2018 compresi, dichiarato un affitto versato nelle dichiarazioni fiscali.".

Non va poi dimenticato che quando nel 2015 il ricorrente ha chiesto le prestazioni complementari, ha espressamente indicato di non pagare alcun canone per la sua economia domestica.

Al di là del fatto che le affermazioni rese dall'assicurato con l'opposizione e il ricorso sul versamento, da anni, di una pigione di Fr. 500.- al mese, contrastano con le prime dichiarazioni alle quali, per prassi invalsa, il giudice deve dare più peso, essendo espresse in generale in un momento in cui l'interessato non è ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2; fra le ultime STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019, consid. 4.2; STF 8C_289/2018 del 15 marzo 2019 consid. 4.3), si deve ritenere che un canone di locazione non è mai stato effettivamente versato. L'assicurato ha quindi occupato gratuitamente la casa.

Il fatto che egli abbia comprovato di essersi personalmente assunto delle spese accessorie non muta tale conclusione.

Va al riguardo ricordato che il Tribunale federale, nel caso in cui l'assicurato aveva versato la pigione soltanto per diversi mesi e in alcune dichiarazioni fiscali la convivente non aveva indicato di avere incassato il canone, ha concluso che la Cassa si era a giusta ragione pronunciata per riconoscere come spesa soltanto la metà del valore locativo della casa e la metà del forfait annuo per le spese accessorie (citata STFA P 62/00 consid. 3bb).

Stante quanto precede, per quanto concerne il diritto alle prestazioni complementari si deve concludere che poiché non ne è stato comprovato il versamento, non è possibile basarsi sulla pigione (eventualmente) pattuita, senza che occorra verificarne la proporzionalità con l'oggetto abitato; determinante è pertanto il valore fiscale locativo lordo (STFA P 75/02 consid. 5.2.2).

                             2.12.   Non potendo quindi fare capo al canone di locazione stipulato fra le parti, mai versato, sia esso di Fr. 500.- mensili, la pigione computabile al ricorrente quale spesa riconosciuta va pertanto stabilita basandosi sul valore locativo fiscale dell'immobile.

D'altronde, l'abitazione è occupata dal beneficiario PC insieme all'usufruttuario, che può essere paragonato al proprietario (art. 12 OPC-AVS/AI), perciò è l’importo del valore locativo che deve essere ripartito fra tutte le persone (Pratique VSI 1998 pag. 35).

Per quanto concerne la determinazione del valore locativo lordo, la scrivente Corte rileva innanzitutto che non è corretto affermare che "l'opponente ha dichiarato che il valore locativo dell'immobile da egli occupato assommava a Fr. 31'800.-; motivo per cui la Cassa ha considerato l'importo di Fr. 15'900.00 (1/2 di Fr. 31'800.00) che, in ragione dell'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC, è computata limitatamente all'importo di Fr. 13'200.00 annuo come spesa relativa alla pigione." (doc. II/1).

In realtà, come visto, a richiesta dell'amministrazione il ricorrente le ha fornito la notifica di tassazione IC 2013 del papà ed è la Cassa che ha evinto il dato di Fr. 31'800.-.

Il TCA osserva inoltre che il totale di Fr. 30'800.- (valore locativo + affitti) dichiarato da __________ nei primi due anni è stato accertato dall'autorità fiscale, nell'IC 2013, in Fr. 31'800.-, con l'indicazione "Valore locativo della propria abitazione o dei propri locali rettificato, tenuto conto del valore dell'immobile e dei canoni locatizi normali della zona." (doc. 24).

In presenza di un inusuale ed elevato importo per un valore locativo, spettava alla Cassa verificare, già allora, questa cifra.

Se l'avesse fatto, avrebbe scoperto ciò che è emerso quattro anni più tardi, e meglio che il valore locativo dell'abitazione di __________ sembrerebbe ammontare a Fr. 9'000.-, visto l'aumento del valore totale effettuato dall'Ufficio di tassazione.

Ad ogni modo, gli atti vanno rinviati alla Cassa di compensazione affinché determini l'esatto importo del valore locativo fiscale lordo dell'immobile in cui abita il ricorrente.

Considerato che l'usufruttuario ha dichiarato fiscalmente di locare l'abitazione agli altri due figli, oltre a viverci anche lui fino a quando è stato definitivamente ricoverato in casa anziani, l'amministrazione dovrà verificare la natura dell'immobile sito sulla part. n. __________ RFD di __________.

In altri termini, occorrerà accertare se l'edificio sito sul predetto fondo sia suddiviso in più appartamenti o se si tratti di una casa unifamiliare e al ricorrente andrà computato unicamente il valore locativo della parte di abitazione in cui egli vive (citata STCA 33.2016.7-8 del 19 gennaio 2017, consid. 2.8).

                             2.13.   Sulla scorta delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata con rinvio degli atti alla Cassa di compensazione, affinché ricalcoli il diritto dell'assicurato alle prestazioni complementari dal 1° aprile 2015 al 31 luglio 2019 tenendo conto della metà del valore locativo che essa determinerà secondo quanto indicato, a cui aggiungerà la metà del forfait per le spese accessorie.

Confrontandolo poi con le prestazioni complementari che gli sono già state versate, l'amministrazione stabilirà nuovamente l'importo delle PC che l'assicurato deve restituire.

Malgrado sia parzialmente vincente in causa, non essendo patrocinato il ricorrente non ha diritto ad indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                    §   La decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa cantonale di compensazione, affinché ricalcoli l'importo che l'assicurato deve restituire quali prestazioni complementari indebitamente percepite dal 1° aprile 2015 al 31 luglio 2019, previa determinazione del suo diritto alle PC considerando una pigione pari alla metà della somma del valore locativo lordo dell'immobile in cui vive e del forfait delle spese accessorie.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

33.2019.19 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.06.2020 33.2019.19 — Swissrulings