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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.05.2014 33.2014.28

20 maggio 2014·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,504 parole·~13 min·3

Riassunto

Istanza di revisionie di una STCA non ancora cresciuta in giudicato. Assenza di fatti nuovi o nuovi mezzi di prova invocati. Assenza di invocazione di influenza di un crimine o delitto. Inammissibile

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 33.2014.28-29   IR/sc

Lugano 20 maggio 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sulla domanda di revisione del 12 maggio 2014 completata il successivo

19 maggio 2014 di

1.  RI 1   2.  RI 2      entrambe rappr. da:   RA 1    

tendente ad ottenere la revisione della sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni datata 9 aprile 2014 emanata nell'ambito degli incarti 33.2013.8 e 33.2013.9 in conseguenza al ricorso 11 settembre 2013 dei signori __________ avverso la decisione resa su opposizione 9 agosto 2013 emanata dalla  

Cassa cantonale di compensazione Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona

ritenuto                            in fatto ed in diritto

                                    ·   che  il Tribunale cantonale delle Assicurazioni si è confrontato con un ricorso datato 11 settembre 2013 formulato da RI 1 e RI 2, rappresentati dall’avv. dott. RA 1, con cui è stata contestata una decisione resa su opposizione da parte della Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG in materia di prestazioni complementari;

                                    ·   che, dopo istruttoria, il Tribunale cantonale delle Assicurazioni – nella sua composizione plenaria – ha emanato, il 9 aprile 2014 (intimata il successivo 11 aprile 2014), una sentenza con cui ha respinto il gravame e la concomitante domanda di assistenza giudiziaria;

                                    ·   che, in particolare, il TCA ha ritenuto in quel giudizio come la decisione dell’amministrazione, nonostante indicasse in parte il cognome da nubile della signora RI 2 quale cognome famigliare dei ricorrenti, era comunque valida formalmente e che tema, destinatario ed argomentazioni della stessa non erano intaccate da una svista che peraltro in nulla ha impedito i ricorrenti nell’ambito della loro impugnativa;

                                    ·   che, nel merito, il TCA si è chinato sugli aspetti connessi alla valutazione della sostanza immobiliare dei coniugi __________ e della misura in cui detta sostanza incidesse nella determinazione del diritto ad eventuali prestazioni complementari;

                                    ·   che, al considerando 2.15, il Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha esaminato la pretesa violazione di diritti costituzionali e della CEDU dei ricorrenti in maniera dettagliata;

                                    ·   che il 12 maggio 2014 la patrocinatrice dei signori __________ ha recapitato, brevi manu, al TCA uno scritto intestato “Istanza straordinaria“ (doc. I) con il seguente testo:

"  On. Presidente,

mi riferisco alla vostra sentenza 09.04 / 11.04.2014 (n. 33.20138 e 33.2013.9) per far presente alcune problematiche di interesse generale.

1. Ho indicato i motivi della nullità della decisione a monte (quella della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG/AD/AF dell'Istituto Assicurazioni sociali - Bellinzona) che non ha indicato i nominativi esatti, ma __________ (anziché RI 1). Pur essendo stata inviata ad una figlia dei Signori RI 1 e RI 2, e pervenuta anche a loro, tale decisione non è valida.

Mi preme precisare che, siccome uno dei miei nomi è __________ sono sicura di non aver usato nei miei scritti tale nome "__________" al posto di RI 2 (RI 2).

Ammesso e non concesso che abbia indicato quel nome, tale errore non ha sanato la nullità della decisione impugnata.

2. Tale nullità della decisione a monte non può essere rimossa dalla sentenza del Tribunale che ha respinto il mio ricorso. Ciò comporta che deve essere emanata ancora una decisione di primo grado che, data la natura delle prestazioni complementari, deve far riferimento ad un momento attuale (tra la domanda e la decisione che emetterà), in riferimento al momento nel quale sono realizzati i presupporsi per ottenere le prestazioni complementari). Per questo motivo si chiede il rinvio degli atti da parte del Tribunale delle assicurazioni alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG/AD/AF dell'Istituto Assicurazioni sociali - Bellinzona.

3. Il calcolo della sostanza, delle entrate e delle spese, deve far riferimento ad elementi "reali" e non fittizi, altrimenti oltre a violare il principio costituzionale di uguaglianza, viola quello stesso di legalità, garantito oltre che dal Preambolo, dall'art. 1 CEDU, come meglio indicato nel mio ricorso del 11.09.2013 e nei miei allegati successivi. Ciò vale in particolare in considerazione dell'iniziativa Weber.

4. Chiedo pertanto che gli atti dei Signori RI 1 e RI 2 vengano trasmessi all'autorità competente, perché decida in riferimento alla documentazione prodotta (ex art. 6 CEDU), raccogliendo anche altri mezzi di prova offerti, in particolare testi. L'accoglimento della richiesta di prove non può sottostare a delle formule che comportano eccessivo formalismo.

RI 1__________i non potranno più rimanere nella casa di cura che non aspetterà certo la vendita degli immobili all'asta secondo le precedenti esecutive.

È noto che le banche non concedono crediti ipotecari su immobili come quelli di proprietà dei Signori __________ a persone ultranovantenni. (…)" (doc. I)

                                    ·   che il giudice delegato, il 14 maggio 2014 (doc. II) ha comunicato alla patrocinatrice quanto segue:

"  Gentile Avvocata,

la procedura conseguente a suo ricorso dell’11 settembre 2013 contro la decisione resa su opposizione il precedente 9 agosto 2013 dalla Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG in materia di prestazioni complementari è sfociata nella sentenza 9 aprile 2014 di questo Tribunale.

Non risultano altri incarti aperti su impugnative dei signori RI 1 e/o RI 2.

Alla Sua istanza straordinaria, alla luce dello stadio della procedura, non può essere dato (e non verrà dato) seguito alcuno.

Il suo scritto, che non indica alcun fondamento giuridico procedurale, non può che essere considerato quale ricorso contro la sentenza del Tribunale cantonale delle Assicurazioni. Salvo suo avviso contrario, che dovrà pervenire al TCA entro il prossimo lunedì 19 maggio 2014, trasmetterò la sua “istanza straordinaria” quale gravame al Tribunale Federale. (…)"

                                    ·   che l’avv. RA 1 ha confermato la natura della sua istanza con le seguenti motivazioni:

"  la mia istanza straordinaria 12.05.2014 non intende essere un ricorso al TF.

Se avessi dovuto inoltrare un ricorso del genere, avrei seguito le vostre indicazioni in calce alla sentenza del 9.04.2014 n. 33.2013.8-9.

Non sempre è possibile impugnare una decisione davanti a tutte le istanze cantonali (istanza unica davanti al Tribunale della Assicurazioni) e poi davanti al TF, anche per un problema di costi (onorari e spese legali).

Ciò non di meno può essere utile richiamare l'attenzione delle Autorità interessate su certe problematiche, specialmente quando vi sono nuove questioni (iniziativa Weber) o valutazioni estremamente importanti (in relazione al calcolo delle entrate e delle uscite, nonché della sostanza, secondo criteri economici).

In particolare quando si è di fronte ad una decisione nulla (come nel caso in oggetto quella della Cassa) deve essere possibile chiedere al Tribunale in ogni momento un riesame. Ciò ho inteso fare con         l'istanza straordinaria che si richiama ai principi fondamentali della Costituzione federale, specialmente all'art. 5 cpv. 1 e 4, 8 cpv. 1e4e alla CEDU (specialmente Preambolo art. 1, 6 e 13), richiamando naturalmente anche la motivazione già indicata.

Dato che in Ticino vi è una unica istanza giudiziaria cantonale reputo, a maggior ragione reputo giustificata una richiesta di riesame (Wiedererwägungsgesuch).

Non di meno spero possa considerare opportuno portare questo caso a conoscenza di politici e studiosi del diritto, in quanto la sua portata è veramente di interesse generale, in relazione a questioni di grande importanza anche in riferimento alla stima del valore della sostanza e della rendita di edifici situati in luoghi soggetti a pericoli naturali.

Mi permetto di precisare che ho scritto quell'istanza straordinaria anche perché credo che gli avvocati abbiano l'onere di contribuire all'applicazione del diritto e alla contemporanea realizzazione della giustizia, sia in riferimento ad un caso concreto sia in senso più generale. (…)" (doc. III)

                                    ·   che, alla luce dell’esito del gravame, è inutile coinvolgere la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG interpellandola in merito all’istanza in questione e domandarle una presa di posizione;

                                    ·   che l’istanza appare infatti sin dall’inizio priva di possibilità non solo di essere accolta ma pure di un esame di merito palesandosi irricevibile;

                                    ·   che la presente procedura non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);

                                    ·   che le sentenze del Tribunale cantonale delle assicurazioni rese su impugnative formulate contro decisioni rese su opposizione (art. 56, 57 e 58 LPGA) possono essere impugnate al Tribunale Federale secondo i disposti della LTF (art. 62 LPGA);

                                    ·   che il rimedio al TF è quello del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 ss. LTF). Il ricorso va formulato nel termine di 30 giorni dall'intimazione della sentenza:

                                    ·   che secondo l'art. 61 cpv. 1 lett. i LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto;

                                    ·   che l'art. 24 Lptca prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione:

                                         a)  se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

                                         b)  se un crimine o un delitto ha influito sul giudizio;

                                    ·   che secondo l'art. 25 cpv. 1 Lptca la domanda di revisione, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, deve essere presentata entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a) e b) dell'art. 24; nel caso dell'art. 24 lett. a) la domanda di revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza;

                                    ·   che l'art. 25 cpv. 2 Lptca stabilisce che la forma è quella stabilita dall'art. 3; si applica la procedura prescritta dalla presente legge;

                                    ·   che in una sentenza C 223/06 del 16 gennaio 2008 il Tribunale federale ha così illustrato i principi che stanno alla base della revisione di una sentenza:

"  3.2 La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid. 4.2 con riferimento).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358; 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205)."

                                    ·   che l'istanza straordinaria dei signori __________ non può che essere qualificata quale domanda di revisione della sentenza 9/11 aprile 2014 di questo Tribunale cantonale delle assicurazioni, in difetto di altro istituto giuridico indicato dalla patrocinatrice;

                                    ·   che, alla luce delle necessità giuridiche previste dalla Lptca a fondamento di una domanda di revisione di una sentenza del Tribunale cantonale delle Assicurazioni, l’istanza in discussione è manifestamente irricevibile poiché si limita a, laconicamente, lamentare la pretesa nullità della decisione emanata su opposizione da parte dell’amministrazione (argomento esaminato nel merito da questo TCA nella sentenza 33.2013.8-9), a pretendere che il giudizio cantonale sarebbe da rivedere nel merito siccome errato (non considerando gli effetti della c.d. iniziativa Weber) e mediante altre argomentazioni di merito. Come indicato per conseguire la revisione di una sentenza del Tribunale cantonale delle Assicurazioni occorrono fatti nuovi o nuovi elementi di prova che i ricorrenti non hanno neppure sostenuto esistere;

                                    ·   che come indicato in precedenza, la via ordinaria e naturale di contestazione del giudizio cantonale è quella dell’impugnativa al TF come specificato nel dispositivo; ancora possibile al momento degli scritti 12 e 19 maggio 2014 alla luce dell'effetto delle ferie giudiziarie (Pasqua);

                                    ·   che i signori __________ hanno chiaramente manifestato la loro volontà di non adire l’Alta Corte adducendo motivi legati ai costi della procedura e dei costi legali. Detti oneri non permettono comunque di “riaprire” una via giudiziaria cantonale in assenza di qualsivoglia motivo (nuove prove; fatti nuovi o la commissione di un crimine o delitto come impone l’art. 24 Lptca citato in precedenza);

                                    ·   che la via processuale scelta dai signori __________ era, ed è, manifestamente inattuabile circostanza questa che dovrebbe essere nota alla patrocinatrice. Questo agire imporrebbe il carico di tasse e spese agli istanti cui si prescinde comunque eccezionalmente per non gravare i signori __________ di una scelta processuale inopportuna.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   La domanda di revisione formulata da RI 1 e RI 2 in data 12 maggio e 19 maggio 2014 è irricevibile.

                                   2.   Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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