Raccomandata
Incarto n. 33.2013.3 IR/sc
Lugano 27 maggio 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 20 aprile 2013 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21 marzo 2013 emanata da
Cassa cantonale di compensazione Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
considerato in fatto ed in diritto
· che con decisione resa su opposizione il 21 marzo 2013 la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG ha rammentato di avere emesso una decisione in materia di prestazioni complementari il precedente 18 febbraio 2013 con cui ha fissato in CHF 1'586.-- dal 1 dicembre 2011 al 31 dicembre 2013 ed in CHF 1'593.-- dal 1 gennaio 2013 le prestazioni riconosciute, prestazioni confermate con la decisione su opposizione;
· che con ricorso del 20 aprile 2013 la signora RI 1 si è aggravata al Tribunale cantonale delle Assicurazioni contro il predetto provvedimento chiedendo in particolare l’esclusione dal computo della rendita del valore del diritto d’abitazione cui l’assicurata ha rinunciato per motivi di salute;
· che in via subordinata l’assicurata ha chiesto la ritrasmissione degli atti all’amministrazione per una nuova valutazione;
· che l’atto è stato intimato il successivo 22 aprile alla Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG per le presentazione della risposta di causa;
· che la Cassa ha, in luogo e vece della presentazione della risposta processuale, trasmesso al Tribunale cantonale delle Assicurazioni copia di una nuova decisione emessa per il periodo dal 1 gennaio 2013 ed indicante prestazioni mensili per complessivi CHF 1'805.--;
· che nello scritto accompagnatorio dell’amministrazione la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG indica di avere accolto “integralmente le motivazioni ricorsuali” chiedendo lo stralcio della procedura implicitamente;
· che la ricorrente è stata interpellata formalmente dal Giudice delegato in merito al suo interesse al mantenimento del gravame con l’avvertenza che in caso di mancata presa di posizione, la procedura sarebbe stata stralciata senza altre formalità;
· che il termine impartito alla ricorrente è decorso infruttuoso, la procedura va – siccome divenuta priva d’oggetto e d’interesse per la ricorrente – stralciata dai ruoli senza carico di spese e senza riconoscimento di ripetibili in assenza palese di un patrocinio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti