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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.03.2013 33.2012.18

13 marzo 2013·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,741 parole·~24 min·2

Riassunto

D a PC x persona sola. Abitazione primaria valutata al valore di stima,altri fondi valutati al valore venale. La valutazione fatta da Uff.stima è corretta. Debiti ipotecari/debiti personali: i primi sono deducibili dalla sostanza lorda,i secondi no.Segnalazione a Ministero Pubblico x falso documento

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 33.2012.18   TB

Lugano 13 marzo 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 1° novembre 2012 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 28 settembre 2012 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona     in materia di prestazioni complementari

ritenuto                            in fatto

                               1.1.   Nel novembre 2008 (docc. 8-15) RI 1, nato nel 1936, ha chiesto alla Cassa cantonale di compensazione la concessione di prestazioni complementari per sé, la propria compagna, 1971, ed il loro bambino, nato nel 2008.

                               1.2.   Dopo avere raccolto gli elementi necessari, con due distinte decisioni del 28 gennaio 2010 la Cassa cantonale di compensazione ha rifiutato all'assicurato le prestazioni complementari sia per il periodo dal 1° novembre 2008 al 31 dicembre 2009 (doc. 185), sia dal 1° gennaio 2010 in poi (doc. 187), a motivo che i redditi computabili superavano le spese riconosciute sue e del figlio.

                               1.3.   Con decisione su opposizione del 23 marzo 2010 (doc. 211) l'amministrazione ha parzialmente accolto l'opposizione dell'assicurato (doc. 103), eliminando dai redditi computabili la posta relativa alle pensioni alimentari, ciò che ha permesso di garantire il pagamento del premio dell'assicurazione malattia di base. Ha invece confermato il valore dei fondi peritati dall'Ufficio stima, respingendo quindi le lamentele di una loro valutazione eccessiva.

                               1.4.   Il 22 aprile 2010 (doc. 214) RI 1 ha presentato ricorso al Tribunale e nei successivi scritti ha chiesto che si tenesse conto del suo debito di Fr. 138'000.-, contro l'importo di Fr. 28'000.- ritenuto dalla Cassa. L'assicurato ha inoltre contestato la valutazione peritale dell'Ufficio stima, sostenendo che il valore del fondo n. 1826 RFP di __________, sezione di __________ (Fr. 170'000.-) fosse assolutamente sbagliato, dato che con la revisione delle stime del 2004 erano stati fissati i valori di Fr. 53'927.- per questo immobile (doc. 223) e di Fr. 46'551.- per il fondo contiguo n. 1827 RFP (doc. 222), ciò che dà una sostanza immobiliare di Fr. 100'478.-.

                               1.5.   Con sentenza del 3 marzo 2011 (33.2010.6) il Tribunale ha accolto il ricorso dell'assicurato, nel senso che ha rinviato gli atti alla Cassa cantonale di compensazione affinché effettuasse una serie di accertamenti (cfr. consid. 2.5: verificare dove il figlio __________ abbia vissuto dal 9 giugno 2009 al 31 dicembre 2010; cfr. consid. 2.9: stabilire se dal giugno 2009 la compagna __________ __________ abbia convissuto effettivamente con lui - e, se del caso, anche con il figlio - a __________ oppure se essa sia rimasta in Svizzera tedesca anche oltre al mese di giugno 2009. Da ciò dipende il computo della pigione all'assicurato, che va nuovamente eseguito: cfr. consid. 2.10; cfr. consid. 2.20: rivalutare la sostanza immobiliare dell'assicurato con l'aiuto dell'Ufficio stima, tenendo conto che i fondi che non fungono da abitazione primaria vanno valutati al valore venale giusta l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, mentre il fondo va determinato quale - che costituisce l'abitazione del ricorrente è valutato al valore di stima in virtù dell'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI).

                               1.6.   A seguito della sentenza di questo Tribunale, la Cassa di compensazione ha messo in atto gli accertamenti richiesti per potere ridefinire il diritto alle prestazioni complementari dell'assicurato. Nel periodo in cui l'amministrazione stava ancora eseguendo quanto disposto dal TCA, con scritto dell'8 luglio 2011 l'assicurato si è rivolto al Tribunale postulando il suo diritto alle prestazioni complementari. Con sentenza del 28 settembre 2011 (33.2011.15) il giudice delegato ha respinto il ricorso per denegata giustizia formulato da RI 1, non rilevando alcun ritardo nel procedere della Cassa cantonale, che stava diligentemente svolgendo tutti gli accertamenti che il Tribunale le aveva imposto con sentenza del 3 marzo 2011.

Il ricorso formulato al Tribunale federale contro la sentenza del 28 settembre 2011 è stato ritenuto inammissibile il 10 novembre 2011 (9C_825/2011).

                               1.7.   Terminati gli accertamenti necessari e sentito l'assicurato stesso (doc. 511), il 16 febbraio 2012 la Cassa di compensazione ha quindi emesso una nuova decisione, che ha respinto la domanda di prestazioni complementari dell'assicurato dal 1° giugno 2009 al 31 dicembre 2011 (docc. 515-518), poiché i redditi computabili (entrate) superavano ancora le sue spese riconosciute (uscite). Lo stesso risultato è stato ottenuto per il diritto dal 1° gennaio 2012 (docc. 519-521) in poi.

In queste decisioni, l'assicurato è stato considerato persona sola, l'abitazione primaria valutata al valore di stima di Fr. 46'551.-, mentre gli altri due fondi sono stati ritenuti al valore venale di Fr. 170'000.-, i debiti ipotecari riconosciuti ammontano a Fr. 28'000.- ed i relativi interessi ipotecari sono pari a Fr. 1'600.-.

                               1.8.   Vista l'opposizione dell'assicurato che sosteneva l'esistenza di un debito di Fr. 92'800.- (doc. 538), con scritti del 21 marzo 2012 (doc. 540) e del 29 agosto 2012 (doc. 541) la Cassa ha chiesto all'interessato di produrre dei documenti attestanti tale debito.

Non avendo ricevuto nulla, con decisione su opposizione del 28 settembre 2012 (doc. A9) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione dell'assicurato, siccome gli immobili che non servono da abitazione (fondi n. 788 e n. 1826) devono essere valutati al valore venale (art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI) e l'Ufficio stima ha potuto verificare il valore degli immobili di proprietà dell'interessato, confermando le perizie già eseguite in passato.

Inoltre, senza un documento ufficiale che attesti l'esistenza del debito preteso, l'amministrazione non può tenere conto dello stesso né tanto meno dei presunti interessi ipotecari pagati.

                               1.9.   Il 1° novembre 2012 (doc. I) RI 1 ha scritto alla Cassa di compensazione, pretendendo la concessione delle PC. A suo dire, egli ne ha tutti i diritti, dato che con soli Fr. 1'200.- di rendita AVS non è in grado di fare fronte a tutte le sue spese.

Il ricorrente non capisce come mai il Tribunale cantonale delle assicurazioni gli abbia dato ragione con sentenza del 3 marzo 2011, mentre la Cassa di compensazione si ostini a negargli il diritto alle prestazioni complementari.

Inoltre, secondo l'assicurato, la perizia immobiliare del 10 agosto 2011 dell'arch. __________ sarebbe una "truffa", dato che il perito non si sarebbe mai recato in loco per valutare i suoi immobili, ma l'avrebbe fatto stando nel suo ufficio a __________.

Dopo avere criticato i funzionari della Cassa di compensazione e dell'agenzia comunale AVS minacciando di avviare un'azione penale per truffa, il ricorrente ha chiesto l'attribuzione delle PC.

L'amministrazione ha trasmesso al Tribunale, per competenza, questo scritto (doc. II), che il TCA ha ritenuto quale ricorso.

                             1.10.   Visto lo scritto del 9 novembre 2012 (doc. 577) con cui il ricorrente ha trasmesso alla Cassa un'attestazione riguardante il suo debito di Fr. 92'800.- (doc. 576), nella risposta di causa del 19 novembre 2012 (doc. IV) l'amministrazione ha proposto di rivedere i calcoli alla base del diritto alle PC del ricorrente. Anche tenendo conto di un debito privato di Fr. 92'800.-, ne discende che l'assicurato ha diritto alle prestazioni complementari limitate alla garanzia del pagamento del premio dell'assicurazione malattia, mentre la prestazione in contanti richiesta dal ricorrente non è data. La Cassa ha inoltre confermato la valutazione peritale degli immobili e ha precisato di avere dato seguito a quanto stabilito dal TCA nella precedente sentenza del 3 marzo 2011, predisponendo tutti i necessari accertamenti.

Il ricorrente non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. V).

considerato                    in diritto

                               2.1.   Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani ed ai disabili, fissandone l'entrata in vigore il 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

                               2.2.   In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.

L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:

"  Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

a. importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:

1.      19 050 franchi per le persone sole,

2.      28 575 franchi per i coniugi,

3.      9945 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:

1.      13 200 franchi per le persone sole,

2.      15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,

3.      3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella."

Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute tali spese:

"  a.   spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del

      reddito lordo dell'attività lucrativa;

b.   spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c.   premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

d.   importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e.   pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.".

L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:

"  b.   i proventi della sostanza mobile e immobile;

c.   un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;

d.   le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI.".

Quali redditi non computabili l'art. 11 cpv. 3 LPC enumera:

"  a.   le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328-330 del Codice

      civile;

b.   le prestazioni dell'aiuto pubblico sociale;

c.   le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;

d.   gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali;

e.   le borse di studio e altri aiuti all'istruzione;

f.    i contributi per l'assistenza versati dall'AVS o dall'AI.".

                               2.3.   Oggetto del contendere è il diritto di RI 1 di percepire delle prestazioni complementari dal 1° giugno 2009.

Il ricorrente sostiene di avere tutti i diritti di beneficiare delle PC, sia perché egli vive con soli Fr. 1'200.- di rendita AVS, sia perché lo stesso Tribunale gli avrebbe dato ragione con la sentenza del 3 marzo 2011.

Al riguardo, questo TCA osserva che la tesi dell'assicurato è errata. È vero che la sentenza del 3 marzo 2011 (33.2010.6) ha accolto il ricorso dell'assicurato, ma non va dimenticato che il dispositivo recita "Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi" e che "La decisione su opposizione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa cantonale di compensazione per i suoi incombenti conformemente alle considerazioni esposte.".

Ciò non significa, come erroneamente crede l'assicurato, che il suo ricorso sia stato accolto integralmente e che egli abbia così (finalmente) diritto alle prestazioni complementari. La suesposta formulazione sta semplicemente ad indicare che effettivamente la Cassa ha commesso degli errori nel calcolare la sua PC e che proprio per questo motivo l'amministrazione è stata obbligata dal Tribunale cantonale delle assicurazioni a riparare a questi errori svolgendo più approfondite verifiche ed ulteriori accertamenti di elementi fondamentali e fattuali ai fini del suo diritto alle PC.

Nella sua sentenza di 30 pagine, il Tribunale ha esposto nel dettaglio gli elementi che la Cassa doveva ancora esaminare ed accertare - anche tramite l'Ufficio cantonale di stima - e, come noto all'assicurato, l'amministrazione ha infatti poi proceduto in tal senso, così come già ricordato all'interessato (anche) con la sentenza del 28 settembre 2011 (33.2011.15).

L'esito di questi accertamenti è sfociato nelle decisioni del 16 febbraio 2012, portanti dal 1° giugno 2009 al 31 dicembre 2011 e dal 1° gennaio 2012 in poi.

Non è quindi vero che il Tribunale ha dato integralmente ragione al ricorrente concedendogli le prestazioni complementari.

Il comportamento della Cassa di compensazione va quindi qui tutelato, nel senso che l'iter adottato per giungere all'emanazione delle decisioni del 16 febbraio 2012 è corretto.

Va qui ora esaminato se queste decisioni siano corrette anche dal profilo dei contenuti, ovvero se gli importi ritenuti nei fogli di calcolo (docc. 515-519) debbano essere confermati.

                               2.4.   La questione della composizione del nucleo familiare è stata risolta dalla Cassa di compensazione grazie agli accertamenti che, su ordine del TCA, la stessa ha eseguito nel 2011.

È così emerso che dal 1° giugno 2009 il ricorrente deve essere considerato quale persona sola e quindi che il suo fabbisogno ammonta a Fr. 18'720.- negli anni 2009 e 2010 ed a Fr. 19'050.- nel 2011 e nel 2012.

Il ricorrente, peraltro, non ha contestato questa posta, che va dunque qui confermata.

Alla stessa stregua, anche la pigione va confermata nell'importo stabilito dalla Cassa di compensazione (Fr. 7'680.-), siccome non va (più) divisa per numero di persone che abitavano con l'assicurato (art. 16c OPC-AVS/AI), poiché è stato accertato che dal giugno 2009 egli vive solo nella sua casa di __________.

                               2.5.   Resta quindi da verificare l'ammontare della sostanza ritenuta dalla Cassa (Fr. 170'000.-), che il ricorrente ritiene eccessivo.

Come visto, nella sentenza del 3 marzo 2011 (33.2010.6), il TCA aveva stabilito che l'amministrazione non aveva tenuto conto delle contestazioni dell'assicurato, il quale si era lamentato che il valore ritenuto (Fr. 170'000.-) quale valutazione dei suoi immobili fosse troppo elevato, dato che un perito aveva a suo tempo valutato i suoi tre fondi in complessivi Fr. 113'000.-.

Al riguardo, nelle sue considerazioni il Tribunale ha ritenuto che la Cassa cantonale di compensazione avrebbe dovuto dare la possibilità all'opponente di pronunciarsi sui valori venali dei suoi tre fondi stabiliti dall'Ufficio stima (cfr. consid. 2.20 pag. 27).

Inoltre, l'amministrazione avrebbe poi dovuto interpellare nuovamente sulla questione l'Ufficio stima, che avrebbe dovuto confrontarsi con la censura relativa al valore degli immobili di Fr. 113'000.- e con le lamentele dell'assicurato, espresse poi nel dettaglio con il ricorso, laddove ha evidenziato lo stato precario della sua sostanza immobiliare (cfr. consid. 2.20 pag. 27).

Il competente Ufficio stima avrebbe quindi dovuto riesaminare, previo sopralluogo, i valori peritali dei fondi di proprietà del ricorrente (cfr. consid. 2.20 pag. 27) e valutare quale immobile dovesse essere considerato come abitazione primaria e quindi valutato al valore di stima (art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI), mentre gli altri immobili sarebbero stati considerati al valore venale in virtù dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI (cfr. consid. 2.20 pag. 29).

Nella citata sentenza del 3 marzo 2011, il Tribunale ha spiegato i motivi per cui un bene immobile deve essere valutato al valore venale e non al valore di stima, quindi ha già chiarito che i valori di stima indicati dall'assicurato non possono essere applicati anche a quei fondi che non servono da abitazione primaria al ricorrente (cfr. consid. 2.20).

Era dunque necessaria una valutazione al valore venale degli immobili nei quali l'assicurato non abita. Così, su invito dello stesso TCA, il 13 luglio 2011 (doc. 413) la Cassa cantonale di compensazione ha nuovamente interpellato l'Ufficio stima che, per mezzo dell'arch. __________, ha eseguito una nuova valutazione delle particelle di proprietà dell'assicurato.

Il 27 luglio 2011 il perito dell'Ufficio stima si è incontrato con RI 1, procedendo al sopralluogo dei fondi.

In quell'occasione l'esperto ha spiegato la differenza tra le valutazioni al valore di stima e quelle al valore venale, fornendo le necessarie informazioni all'interessato.

Nel suo referto del 10 agosto 2011 (doc. 420) il perito ha poi precisato quanto segue:

"(…)

Il valore venale è stato determinato tenendo in considerazione vari fattori che influiscono sull'oggetto da valutare e in particolare:

a)   l'importanza della località in cui giace la proprietà da valutare, in rapporto con la situazione geografica, con lo sviluppo residenziale, industriale e commerciale della regione e d'ogni singola parte o quartiere o frazione o zona dove si trovano i fondi;

b)   i prezzi pagati nelle contrattazioni di compravendita, pubbliche e private, avvenute nella località negli ultimi anni;

c)   il valore di reddito accertato, sulla scorta dei contratti di locazione esistenti in quanto corrispondenti alle pigioni in uso nelle località o nel quartiere per oggetti paragonabili;

d)   il valore dei fabbricati in rapporto con le dimensioni, con il genere di costruzione e sua maggiore o minore solidità e ricercatezza, con i comodi e con gli incomodi d'abitabilità o d'utilizzazione, con lo stato di conservazione;

e)   le norme pianificatorie dettate dal Piano Regolatore, la posizione, le dimensioni, le caratteristiche fisiche, la configurazione, la topografia, l'esposizione, lo sfruttamento, il grado d'urbanizzazione, gli accesi, le servitù, nonché quei fattori positivi o negativi che incidano sul valore commerciale.".

Lo specialista ha concluso che le osservazioni formulate dal ricorrente sia per iscritto sia al sopralluogo non presentavano nuovi elementi che non fossero già stati considerati dal perito incaricato di allestire le valutazioni, pertanto ha confermato i valori venali fissati dall'arch. __________ il 4 novembre 2009 (docc. 172-175: Fr. 150'000.- per la part. n. 1826, Fr. 140'000.- per la part. n. 1827 e Fr. 20'000.- per il mappale n. 788, tutti VM di __________).

Ora, ritenuto che durante l'audizione del ricorrente avvenuta a Bellinzona il 25 gennaio 2012 (doc. 511), egli abbia dichiarato di abitare sulla particella n. 1827, la stessa deve essere computata al valore di stima giusta l'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI, come peraltro già ottemperato dalla Cassa di compensazione nelle sue precedenti decisioni.

Di conseguenza, gli altri due fondi del ricorrente vanno invece ritenuti, come già spiegato, al valore venale in virtù dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI.

A mente del Tribunale, la Cassa di compensazione, e per essa l'Ufficio stima, ha quindi agito correttamente nella valutazione della sostanza del ricorrente. Pertanto, il perito arch. __________ ha attentamente valutato gli immobili del ricorrente - peraltro alla presenza di quest'ultimo spiegandogli la metodologia adottata ed i principi applicabili in ambito di prestazioni complementari (che divergono dai principi adottati dall'autorità fiscale) - e dunque nessuna "truffa" è stata riscontrata ai danni dell'interessato.

Ne discende che i valori stabiliti dall'Ufficio stima vanno quindi qui confermati. Si ha dunque che le proprietà che non servono come abitazione primaria all'assicurato vanno computate al valore venale, ossia in Fr. 20'000.- per la part. n. 788 (doc. 398) ed in Fr. 150'000.- per la part. n. 1826 (doc. 396), entrambe VM di __________.

Il fondo n. 1827, invece, costituendo l'abitazione in cui risiede il ricorrente, va computato al valore di stima di Fr. 46'551.- (doc. 222).

Di conseguenza, è a giusta ragione che la Cassa ha conteggiato la somma di Fr. 170'000.- (Fr. 20'000.- + Fr. 150'000.-) a titolo di abitazione non primaria rispettivamente di Fr. 46'551.- quale abitazione primaria.

Quest'ultima cifra, però, viene annullata in virtù della franchigia di Fr. 112'500.- applicabile agli assicurati che vivono nelle abitazioni di loro proprietà (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC).

La sostanza lorda ammonta dunque (soltanto) a Fr. 170'000.-.

La censura del ricorrente riguardante l'ammontare della propria sostanza lorda deve dunque essere respinta.

                               2.6.   Quanto alla determinazione della sostanza netta, ossia dalla sostanza lorda vanno dedotti gli eventuali debiti ipotecari, va qui osservato quanto segue.

Già si era detto, nella nota sentenza del 3 marzo 2011, che dal 1° gennaio 1998 la Legge sulle prestazioni complementari riconosce soltanto i debiti ipotecari (Hypothek), mentre i debiti personali (Schuld) non sono più presi in considerazione nel calcolo del diritto alle PC (cfr. consid. 2.12).

Infatti, l'art. 10 cpv. 3 lett. b LPC prevede che sia per le persone che vivono a casa sia per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale, a titolo di spese sono riconosciuti anche gli interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile.

Nella sentenza 33.2010.6, al considerando 2.13 il Tribunale aveva già affrontato la questione dell'esistenza del debito di Fr. 28'000.- vantato dal ricorrente, così esprimendosi al riguardo:

"  In concreto, dalla documentazione agli atti risulta che la società __________ di __________ ha concesso al ricorrente il 12 novembre 2007 (doc. N4) un prestito (Darlehensgewährung) di Fr. 28'000.-, con interessi annui dell'8,75% per dodici anni, allo scopo di risolvere i problemi dell'acqua nel suo rustico di __________ e all'acquisto di serbatoi supplementari.

(…)

Pertanto, come afferma lo stesso assicurato (doc. I pag. 2 in fondo), egli ha contratto con la summenzionata società del __________ dei debiti ammontanti, per quanto è dato qui a sapere, a Fr. 28'000.-, e su cui egli deve pagare degli interessi debitori (Schuldzinsen).

Non si tratta, dunque, di debiti ipotecari nel senso stretto del termine.

Questo Tribunale alla luce dell'esito della procedura, non deve qui valutare l'esatta natura del mutuo concesso il 12 novembre 2007 (doc. N4) – destinato a pagare lavori all'abitazione – e la sua sussunzione all'art. 10 cpv. 3 lett. b LPC.

Le stesse conclusioni vanno tratte per il preteso prestito di

Fr. 136'000.-.

Va comunque osservato che malgrado l'assicurato abbia chiesto innumerevoli proroghe alfine di apportare la prova di suo debito personale ammontante a Fr. 136'000.- nei confronti del creditore __________, direttore della __________ di __________ (doc. I pag. 2 in fondo), ad oggi egli non è riuscito nel suo intento (cfr. ancora da ultimo il doc. XXXVIII).

Di conseguenza, poiché l'onere della prova spetta a chi intende far valere un diritto (art. 8 CC), ritenuto che il ricorrente non ha saputo apportare né un contratto di prestito, né una semplice dichiarazione che attesti questo debito né tanto meno la prova di avere pagato degli interessi passivi relativi a questo debito, non è possibile ritenere l'esistenza del debito di Fr. 136'000.- a carico dell'assicurato nei confronti della summenzionata società.".

La Cassa di compensazione, nelle decisioni del 16 febbraio 2012 che qui sono in questione, ha computato all'assicurato dei debiti di Fr. 28'000.- e ha tenuto conto, nelle sue spese riconosciute, di relativi interessi ipotecari effettivi di Fr. 1'600.-.

Questo Tribunale, alla luce dell'esito del ricorso, rinuncia a determinarsi sulla natura della somma di Fr. 28'000.-, poiché la soluzione adottata dalla Cassa (parificazione a un debito ipotecario) è in ogni caso favorevole all’assicurato.

                               2.7.   Infine, per quanto concerne il presunto debito di Fr. 92'800.- che il ricorrente ha più volte affermato di avere, ma che è soltanto dopo insistenza da parte dell'amministrazione di fornirle un documento che comprovasse tale esistenza (docc. 540 e 541), che lo stesso è giunto, il TCA non ritiene però valido l'attestato prodotto.

Secondo il Tribunale, il contratto di prestito del 12 novembre 2011 (doc. 576) inviato alla Cassa il 9 novembre 2012 (doc. 577) dal ricorrente non costituisce utile elemento atto a comprovare un rapporto debitorio.

In effetti il doc. 576 va posto in raffronto con il documento 229. Si tratta di contratti di prestito in tutto simili (per non dire identici) tranne che per una specifica di data ed importo.

Ad un esame parallelo dei due documenti si notano identità di data (per giorno e mese) identico modo di scrittura della data, del destinatario, di come sia "barrata" l'indicazione di luogo di __________, come vengono indicati i medesimi motivi soggiacenti il preteso prestito nonché la frase di chiusura. Ma vi è di più: la sovrapposizione dei due documenti (in controluce) induce a ritenere l'identica firma apposta in calce, con gli stessi incroci e gli stessi punti di contatto (la firma lambisce la __________ del nome del signor __________). Il documento, che tende a giustificare il prestito di CHF 92'800.--, sembra quindi una modifica del precedente contratto di prestito, su cui il Tribunale si era già chinato durante la procedura sfociata nella STCA 3 marzo 2011.

Nella precedente procedura, il TCA aveva infatti già esaminato l'identico contratto di prestito (Darlehensgewährung), del 12 novembre 2007, portante sull'importo di Fr. 28'000.-, con interessi annui dell'8,75% per dodici anni, allo scopo di risolvere i problemi dell'acqua nel suo rustico di __________ e all'acquisto di serbatoi supplementari.

Come detto nel documento prodotto nel 2012 alla Cassa, il testo di questo prestito (intitolato Darlehensgewährung) è lo stesso di quello del contratto del 12 novembre 2007, è modificata la data di redazione in 12 novembre 2011 e sostituita la cifra di Fr. 28'000.- con l'importo di Fr. 92'800.-. Per queste modifiche è stato fatto capo ad una diversa macchina per scrivere, ciò che si deduce dal carattere utilizzato.

Il numero 1 della data 2011 è diverso dall'1 utilizzato per la cifra 12 (novembre).

Pure il "CHF" di Fr. 92'800.- ha tutt'un altro carattere rispetto al "CHF" dei Fr. 28'000.- del prestito del 2007.

Evidenti sono anche le righe attorno alla cifra di Fr. 92'800.-, proprio come ad indicare una sostituzione della stessa.

Alla luce di questi elementi, non essendo il ricorrente riuscito a comprovare l'esistenza di questo debito, senza che occorra qui verificarne la natura e quindi, se del caso, l'ammissibilità a titolo di debito ipotecario ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 lett. b LPC, non è possibile ammettere questa posta nel calcolo del diritto delle prestazioni complementari del ricorrente.

La natura dei due contratti in discussione ed il loro utilizzo, nonché gli indizi di manipolazione in particolare del doc. 576 impongono a questo Tribunale cantonale delle assicurazioni di segnalare l'indizio di reato al competente Ministero Pubblico, autorità preposta al perseguimento di eventuali reati.

                               2.8.   Alla luce di quanto precede, la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso respinto.

Il ricorrente non ha quindi diritto al versamento di prestazioni complementari dal 1° giugno 2009 al 31 dicembre 2012.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

33.2012.18 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.03.2013 33.2012.18 — Swissrulings