Raccomandata
Incarto n. 33.2012.12 TB
Lugano 17 dicembre 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 luglio 2012 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12 giugno 2012 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Il 29 marzo 2012 (doc. C) RI 1, nata nel 1937, ha presentato domanda di prestazioni complementari, che la Cassa cantonale di compensazione le ha negato il 2 maggio 2012 (doc. F), stante un'eccedenza di reddito di Fr. 16'778.- (Fr. 53'972.- [redditi computabili] - Fr. 37'194.- [spese riconosciute]).
1.2. Con decisione su opposizione del 12 giugno 2012 (doc. A) la Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione dell'assicurata, confermando l'esistenza di una donazione di sostanza mobile ex art. 11 cpv. 1 lett. g LPC e quindi il suo computo.
Tuttavia, malgrado la modifica dell'importo della sostanza mobile alienata dall'assicurata (da Fr. 260'295.- a Fr. 126'295.-), il diritto alle prestazioni complementari era sempre rifiutato.
1.3. Il 12 luglio 2012 (doc. I) RI 1, patrocinata dall'avv. RA 1, ha chiesto di concederle il diritto alle PC dal 1° marzo 2012, ritenuto che la voce della sostanza mobile alienata (Fr. 126'295.-) doveva essere eliminata, non essendoci stata alcuna rinuncia tra madre e figlio.
La ricorrente ha spiegato che nel gennaio 2009 il figlio __________, al fine di mettere in sicurezza il capitale che aveva ricevuto a liquidazione di un pregresso incidente (1992) vista l'operazione commerciale in atto con una ditta straniera che avrebbe potuto rifarsi sul suo patrimonio, ha temporaneamente trasferito presso un conto bancario intestato alla mamma, aperto appositamente e sul quale egli aveva la procura e poteva quindi disporne in ogni momento, l'intero suo pacchetto titoli d'investimento. Questi titoli (a quel momento aventi valore di Fr. 146'295.-) sono stati custoditi e depositati dall'assicurata a suo nome fino al 5 ottobre 2010, quando ha ritrasferito l'intero pacchetto al figlio (svalutato a Fr. 134'000.-). Inoltre, quest'ultimo le aveva trasferito, sempre a titolo fiduciario, la somma di Fr. 31'671,06.
L'insorgente ha infatti precisato che una volta scongiurato il rischio di ripercussioni da parte del partner contrattuale estero del figlio sul suo (di lui) capitale personale, gli ha ritrasferito tutto quanto aveva ricevuto a titolo fiduciario ed i conti aperti a suo (di lei) nome sono stati estinti.
Inoltre, le dichiarazioni fiscali delle parti riportano i capitali trasferiti a nome di uno ed a nome dell'altro, segnalati come donazioni e quindi tassati dall'Ufficio delle imposte di successione e donazione. Accortosi però che non v'era stata in realtà alcuna donazione, __________ ha reclamato chiedendo l'annullamento della decisione, giunto con lettera del 19 luglio 2012 (doc. V).
La ricorrente ha infine evidenziato che né il figlio né tanto meno lei stessa avevano la volontà di procedere ad una donazione (animus donandi), ma si trattava semplicemente di un trasferimento rispettivamente restituzione nell'ambito di un rapporto fiduciario fra madre e figlio.
1.4. Nella risposta del 30 luglio 2012 (doc. V) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di respingere il ricorso e di confermare la decisione su opposizione, essendosi conformata ad una precedente decisione del TCA su quest'argomento (33.2012.4).
L'insorgente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. VI).
considerato in diritto
2.1. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani ed ai disabili, fissandone l'entrata in vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.2. In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:
1. 19 050 franchi per le persone sole,
2. 28 575 franchi per i coniugi,
3. 9945 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:
1. 13 200 franchi per le persone sole,
2. 15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,
3. 3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella."
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute tali spese:
" a. spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del
reddito
lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia."
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:
" b. i proventi della sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato;".
Per l'art. 11 cpv. 1bis LPC:
" In deroga al capoverso 1 lettera c va preso in considerazione solo il valore dell'immobile eccedente 300 000 franchi se:
a. una coppia possiede un immobile che serve quale abitazione ad almeno un coniuge, mentre l'altro vive in un istituto o in un ospedale; o
b. una persona è beneficiaria di un assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI, dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione militare e abita in un immobile di sua proprietà o del suo coniuge."
Quali redditi non computabili l'art. 11 cpv. 3 LPC enumera:
" a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328-330 del Codice
civile;
b. le prestazioni dell'aiuto pubblico sociale;
c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
d. gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali;
e. le borse di studio e altri aiuti all'istruzione;
f. i contributi per l'assistenza versati dall'AVS o dall'AI.".
2.3. Oggetto del contendere è il diritto di RI 1 di percepire delle prestazioni complementari dal 1° marzo 2012.
L'insorgente si è lamentata che gli sia stata conteggiata della sostanza alienata, mentre ciò non sarebbe corretto, dato che si è limitata a retrocedere al figlio dei titoli d'investimento che egli, in precedenza, aveva trasferito a mero titolo fiduciario.
2.4. Nel gennaio 2009 il figlio __________ ha depositato presso l'assicurata dei titoli d'investimento, affinché essa li conservasse su un suo conto bancario appositamente aperto a suo nome onde evitare che, con l'attività professionale che svolgeva a quel tempo, egli dovesse rispondere dei danni anche con il suo patrimonio.
Le lettere del 27 gennaio 2009 (doc. M) che la Banca __________ ha inviato all'insorgente certificano che il 19 gennaio 2009 sono stati immessi sul suo conto deposito dei fondi d'investimento. Le ricevute bancarie del 4 febbraio 2009 (doc. L) comprovano che questi fondi sono stati trasferiti dal conto deposito di __________ presso la Banca __________ al conto deposito della madre presso la Banca __________ (poi diventata __________).
Anche il conto deposito titoli della ricorrente presso la Banca __________ (doc. R) comprova che nel luglio 2009 ella aveva dei fondi d'investimento obbligazionario e dei fondi d'investimento misto per un ammontare complessivo di Fr. 131'392,64.
Sul conto risparmio anziani dell'assicurata, appositamente aperto presso lo stesso istituto bancario (doc. K), era inoltre stato accreditato il 30 dicembre 2008 (doc. S) l'importo di Fr. 31'671,06.
In seguito, il 5 ottobre 2010 (doc. N) i due titoli precedentemente depositati sul conto della ricorrente sono stati trasferiti presso la Banca __________ sul conto di __________.
Le dichiarazioni fiscali IC 2008 (doc. J), IC 2009 e IC 2010 (doc. Q) della ricorrente e di suo figlio attestano questi trasferimenti di titoli d'investimento e di contanti.
2.5. Di principio, per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in considerazione solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189). Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).
Tale principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a).
In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia (di sostanza e/o di reddito) ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC.
Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spende la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).
La giurisprudenza si è dunque limitata a riconoscere l'applicabilità dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2b; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 100).
Secondo l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) il computo di sostanza a cui un assicurato ha rinunciato non può essere limitato nel tempo: la rinuncia è infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre cinque anni prima la richiesta della prestazione. L'Alta Corte ha a tal proposito dichiarato illegale una direttiva DPC edita dall'UFAS che limitava la rilevanza della rinuncia a cinque anni prima l'ottenimento della prestazione (DTF 120 V 182 consid. 4f, Pratique VSI 1994 pag. 226).
La Massima Istanza ha pure stabilito che, per la valutazione della rinuncia, valgono le disposizioni legali in vigore nell'istante in cui è fatta valere la richiesta di PC e non al momento della rinuncia (Pratique VSI 1994 pag. 226), trattandosi di retroattività impropria (DTF 120 V 184 consid. 4b; STF 8C_849/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 6.3.2; STFA P 58/00 del 18 giugno 2003 consid. 5.1; STFA P 80/99 del 16 febbraio 2001 consid. 2c).
Con STFA del 17 agosto 2005 (P 19/04) pubblicata in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'Alta Corte ha precisato che occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico, rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente (DTF 131 V 329 = SVR 2006 EL Nr. 2).
Quale rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g nLPC, la dottrina (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle entrate di questo genere, il calcolo delle prestazioni complementari deve prendere in considerazione la somma a cui egli ha rinunciato. La rinuncia corrisponde quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il fatto di conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di denaro costituisce ugualmente una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla percezione di un interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un interesse teorico.
Il principio alla base di questa soluzione è che ogni assicurato che rinuncia, a dei redditi o a della sostanza, deve essere trattato allo stesso modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché, quindi i redditi a cui si è rinunciato sono computati nello stesso modo dei redditi a cui non si è rinunciato (N. 3481.01 DPC, Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011).
Con sentenza 9C_180/2010 del 15 giugno 2010 l'Alta Corte ha osservato che la questione della rinuncia di sostanza è stata originariamente inserita per comprendere i casi in cui si è rinunciato a dei beni allo scopo di ottenere delle prestazioni complementari. Ma a questo elemento soggettivo si è in seguito rinunciato, perché è spesso difficile determinarlo (Erwin Carigiet/Uwe Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 173). Tuttavia vale comunque che il sistema delle prestazioni complementari di regola deve basarsi sui mezzi effettivamente disponibili e non ci si deve domandare se il richiedente le PC ha vissuto in passato entro i limiti della normalità ("controllo dello stile di vita", DTF 121 V 204 consid. 4b; DTF 115 V 352 consid. 5d). La rinuncia di sostanza deve perciò di principio rimanere circoscritta alle situazioni in cui ci si è privati consapevolmente di un patrimonio o per lo meno si è effettuato in maniera negligente un investimento molto rischioso, in cui sin dall'inizio era molto probabile e prevedibile una perdita significativa.
2.6. La ricorrente, come visto, ha manifestato delle perplessità sul computo nella sua sostanza, e quindi nei suoi redditi, della sostanza mobile che ha trasferito al figlio nel 2010 dopo averla ricevuta l'anno prima a titolo fiduciario.
Nel caso di specie, d'avviso del TCA, la censura dell'insorgente deve essere accolta, non essendoci stata alcuna rinuncia di sostanza da parte sua nei confronti del figlio ex art. 11 cpv. 1 lett. g LPC.
Infatti, l'assicurata si è semplicemente limitata nell'ottobre 2010 a (ri)trasferire al figlio dei titoli d'investimento e dei soldi, appartenenti a quest'ultimo, che egli le aveva temporaneamente affidato a titolo fiduciario nel gennaio 2009.
In sé, quindi, la ricorrente non ha rinunciato a qualcosa di sua proprietà, ma ha solo restituito al figlio della sostanza mobile che le era stata affidata a titolo fiduciario fino a quando il rischio di dovere rispondere con il proprio patrimonio nei confronti di un partner commerciale fosse decaduto. Ed in effetti, dopo nemmeno due anni, l'assicurata ha ritrasferito al figlio ciò che già era di sua (di lui) proprietà, senza avere intaccato questa sostanza.
Non va poi dimenticato che il figlio aveva comunque la procura sul conto della madre, aperto appositamente (doc. K), per potere disporre dei suoi (di lui) fondi d'investimento.
Anche dal profilo fiscale questo passaggio di proprietà è stato sancito con la dichiarazione di donazione tra un membro della famiglia e l'altro (doc. Q). Come tale, però, seppure inizialmente sia stata considerata proprio come una donazione (doc. U), sentite poi le spiegazioni del 4 luglio 2012 (doc. T) e lette le dichiarazioni del 29 giugno 2012 (doc. O) e dell'11 luglio 2012 (doc. P) dell'assicurata rispettivamente del figlio, il 19 luglio 2012 (doc. V) il competente Ufficio delle imposte di successione e donazione ha annullato la propria decisione del 5 giugno 2012, visto il rapporto fiduciario esistente fra madre e figlio.
Ne discende che, come visto, non va quindi considerato che il passaggio dei fondi d'investimento dalla ricorrente al figlio __________ costituisca una rinuncia di sostanza giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, ma si tratta solo di un deposito di fondi che viene restituito.
2.7. Quanto all'accenno dell'amministrazione alla STCA 33.2012.4 del 17 luglio 2012, secondo cui questo Tribunale ha ammesso l'esistenza di una alienazione di sostanza nel caso di un passaggio di proprietà di sostanza, va qui evidenziato che il caso in esame differisce da quello citato dalla Cassa di compensazione.
In quella circostanza, infatti, si trattava di un figlio che ha concluso un contratto di donazione secondo cui ha ceduto in assoluta proprietà a titolo di donazione alla madre, che ha accettato, un immobile. Conformemente agli art. 242 cpv. 2 CO e art. 656 cpv. 1 CC, questa donazione è stata perfezionata con l'iscrizione a registro fondiario nel 1973. In quelle circostanze, a quel momento l'assicurata era diventata a tutti gli effetti la nuova proprietaria assoluta della particella in questione ed in queste vesti era legittimata a disporne liberamente giusta l'art. 641 cpv. 1 CC, perciò non solo formalmente, ma anche materialmente, ovvero l'interessata poteva modificare gli edifici già esistenti, edificare ulteriormente la particella, venderla, dare la casa esistente in uso a terzi, gravarla di un'ipoteca o di un diritto d'abitazione e/o d'usufrutto, donarla ed altro ancora nei limiti della legge. Tanto che, in effetti, nel 1986 la ricorrente ha deciso di donare questo mappale ai suoi due nipoti, i quali hanno contestualmente costituito un diritto d'abitazione e d'usufrutto vita natural durante a favore dei loro genitori. La ricorrente era dunque pienamente libera e giuridicamente legittimata ad agire in tal senso e ciò indipendentemente dalla circostanza che, in realtà, "materialmente", come ella sosteneva, non ne avesse il possesso effettivo, giacché il figlio che in precedenza le aveva donato questo stesso immobile continuava ad abitarvi.
Tuttavia, ai fini delle prestazioni complementari, determinante era che, dal profilo del diritto civile, dal 1973 al 1987 l'assicurata era la proprietaria di questo fondo e che quindi, come tale, poteva disporne come credeva, anche se, per scelta personale, non ne aveva l'effettivo e diretto possesso.
Pertanto, il TCA ha concluso che la ricorrente è stata sì proprietaria di quel bene immobile e come tale ha quindi donato questa sostanza ai nipoti come un qualunque altro proprietario che rinuncia ai suoi beni. Di conseguenza, il valore venale ex art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI di questo immobile alienato a titolo gratuito (la costituzione del diritto d'usufrutto e d'abitazione non era infatti una controprestazione a favore della donante alienante, bensì è stata fatta per terze persone) doveva essere computato nei suoi redditi, dato che la donazione operata a favore dei due nipoti andava considerata alla stregua di una qualsiasi altra rinuncia di beni giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC.
2.8. Il Tribunale rileva che, nel caso esaminato in precedenza, non v'era identità tra le parti in causa, dato che dapprima il figlio ha donato alla madre un fondo ed in seguito la madre ha donato ai nipoti questo stesso fondo.
Vero è poi che, come evidenziato dalla Cassa, v'è stato, più volte, un passaggio di proprietà immobiliare, ma questi cambiamenti di proprietario sono avvenuti manifestamente sotto forma di una donazione ai sensi dell'art. 239 CO, come d'altronde espressamente intitolato e previsto nei rispettivi atti notarili.
Inoltre, l'assicurata è rimasta proprietaria del bene immobile per ben 14 anni.
In specie, per contro, né il figlio né la ricorrente hanno voluto donare l'uno all'altra e viceversa i fondi d'investimento in oggetto.
Come espressamente dichiarato dagli interessati (docc. O e P), infatti, lo scopo del passaggio di proprietà di questa sostanza mobile era soltanto quello di evitare una possibile ripercussione sul patrimonio personale del figlio a causa della sua (allora) attività lavorativa. Né __________ né la madre avevano l'intenzione di regalare al genitore rispettivamente al figlio questi fondi, tanto che nemmeno dopo due anni v'è stata la restituzione di questi beni. Il trasferimento dei fondi è dunque avvenuto a mero titolo fiduciario e la loro volontà andava proprio in questo senso, ovvero nulla aveva a che vedere con l'intenzione di donare un bene giusta l'art. 239 cpv. 1 CO (animus donandi).
Al riguardo, va qui osservato che a seguito delle spiegazioni fornite dagli interessati, l'Ufficio delle imposte di successione e donazione ha ammesso che fra le parti v'era un rapporto fiduciario e che tale operazione di restituzione di fondi detenuti a titolo fiduciario non andava indicata negli elenco dei titoli allegati alle dichiarazioni d'imposta (doc. V), motivo per cui ha annullato la decisione del 5 giugno 2012 che aveva accertato una donazione di fondi di investimento (Fr. 134'000.-) tra la ricorrente ed il figlio.
In concreto, dunque, il figlio ha semplicemente depositato su un conto bancario della madre, appositamente aperto, dei titoli bancari e, non appena la situazione fosse tornata a lui favorevole, li avrebbe recuperati, come in effetti è successo nemmeno due anni dopo.
2.9. In tali circostanze, in virtù dell'accertato - dall'autorità competente - rapporto fiduciario esistente fra l'insorgente ed il figlio, visto anche lo scopo con cui questo trasferimento di fondi è avvenuto nel 2009 rispettivamente nel 2010, preso atto che la sostanza mobile trasferita non è mutata, di per sé stessa - mentre la diminuzione del valore dei fondi d'investimento nel 2009 rispetto al 2010 è qui ininfluente -, durante i due passaggi di proprietà e che il deposito fiduciario è durato poco tempo, diversamente dalla soluzione adottata con la STCA 33.2012.4, non v'è qui motivo di tutelare la decisione su opposizione della Cassa cantonale di compensazione.
Di conseguenza, la censura della ricorrente deve essere accolta, nel senso che l'importo ritenuto quale sostanza alienata va eliminato dal calcolo della sostanza, unitamente, quindi, all'ipotetico rendimento della sostanza alienata conteggiato nei suoi redditi.
Gli atti vanno dunque rinviati alla Cassa di compensazione affinché essa ricalcoli il diritto alle prestazioni complementari dell'assicurata modificando, come indicato, le poste relative alla sua sostanza.
Vincente in causa e rappresentata da un legale, l'insorgente ha diritto alle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa cantonale di compensazione, affinché ricalcoli il diritto alle prestazioni complementari dell'assicurata eliminando dalla sua sostanza la voce della sostanza alienata rispettivamente dai suoi redditi l'ipotetico rendimento della sostanza alienata.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa cantonale di compensazione verserà alla ricorrente l'importo di Fr. 1'200.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti