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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.03.2011 33.2010.6

3 marzo 2011·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·10,542 parole·~53 min·4

Riassunto

Pensionato vive forse con figlio e con compagna.Stabilirlo con certezza per determinare fabbisogno,contributo LAMal e pigione.Suddivisione su più teste.Interessi ipotecari:nozione.Questione lasciata aperta se anche gli interessi personali sono delle spese.Valutazione sostanza immobiliare.Rinvio atti

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 33.2010.6   TB

Lugano 3 marzo 2011  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 aprile 2010 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 23 marzo 2010 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona   in materia di prestazioni complementari

ritenuto                            in fatto

                               1.1.   Nel novembre 2008 (docc. 8-15) RI 1, 1936, ha chiesto alla Cassa cantonale di compensazione la concessione di prestazioni complementari per sé, la propria compagna, 1971, ed il loro bambino, nato nel 2008.

                               1.2.   Mentre la Cassa di compensazione stava effettuando degli accertamenti riguardanti la situazione economica dell'assicurato, il 25 febbraio 2009 (doc. 54) quest'ultimo ha inoltrato ricorso per denegata giustizia al Tribunale cantonale delle assicurazioni, che con sentenza del 19 maggio 2009 (doc. 120) non ha ravvisato ritardi da parte della Cassa, visto che stava istruendo la causa.

Il 4 agosto 2009 (doc. 170) il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso di RI 1 (STF 9C_598/2009) formulato contro il predetto giudizio cantonale.

                               1.3.   Dopo avere raccolto gli elementi necessari, con due distinte decisioni del 28 gennaio 2010 la Cassa cantonale di compensazione ha rifiutato all'assicurato le prestazioni complementari sia per il periodo dal 1° novembre 2008 al 31 dicembre 2009 (doc. 185), sia dal 1° gennaio 2010 in poi (doc. 187), a motivo che i redditi computabili supera(va)no le spese riconosciute sue e del figlio.

                               1.4.   Con decisione su opposizione del 23 marzo 2010 (doc. A) l'amministrazione ha parzialmente accolto l'opposizione dell'assicurato (doc. 103), eliminando dai redditi computabili la posta relativa alle pensioni alimentari, ciò che ha permesso di garantire il pagamento del premio dell'assicurazione malattia di base. Ha invece confermato il valore dei fondi peritati dall'Ufficio stima, respingendo quindi le lamentele di una loro valutazione eccessiva.

                               1.5.   Il 22 aprile 2010 (doc. I) RI 1 ha presentato ricorso al Tribunale esprimendosi in lingua tedesca mescolata a quella italiana, ciò che ha comportato la richiesta, da parte del Giudice delegato, di tradurre in italiano il proprio ricorso (doc. II).

Il 12 giugno 2010 (doc. III) il ricorrente ha prodotto uno scritto in un approssimativo italiano, a cui hanno fatto seguito il 19 (doc. V) ed il 20 (doc. VI) maggio 2010 altre comunicazioni, questa volta comprensibili, accompagnate da diversa documentazione.

                               1.6.   Con risposta del 2 giugno 2010 (doc. IX) la Cassa cantonale di compensazione ha evidenziato che "viene anticipato un correttivo che sarà applicato al nuovo calcolo attuabile. Questo correttivo permetterà di riconoscere all'assicurato ed al figlio nato nel 2008 la garanzia per la copertura del premio d'assicurazione malattia secondo LAMal, ciò a decorrere dal 1° novembre 2008. Non vi può essere, per contro, il pagamento di una rendita complementare come richiede il ricorrente.".

L'amministrazione ha osservato che il nocciolo della questione risiede nel fatto che egli non è sposato con la madre di suo figlio e quindi il calcolo per le prestazioni complementari deve portare solo su di lui e sul figlio.

                               1.7.   Il 17 giugno 2010 (doc. XI) il ricorrente ha comunicato al Tribunale di non essere ancora in possesso delle cartelle ipotecarie che giustificherebbero il suo debito di Fr. 138'000.-, contro i Fr. 28'000.- ritenuti dalla Cassa, chiedendo quindi una proroga, concessa dal TCA (doc. XII).

L'assicurato ha inoltre contestato la valutazione peritale dell'Ufficio stima, sostenendo che il valore del fondo n. 1826 RFP di __________, sezione di __________ (Fr. 170'000.-) sia assolutamente sbagliato, dato che con la revisione delle stime del 2004 erano stati fissati i valori di Fr. 53'927.per questo immobile (doc. P4) e di Fr. 46'551.- per il fondo contiguo n. 1827 RFP, ciò che dà una sostanza immobiliare di Fr. 100'478.-.

Il ricorrente ritiene poi bizzarra la concessione della Cassa di compensazione riguardo al pagamento del premio di Cassa malati, visto che egli aveva già ottenuto nell'aprile 2010 dal Cantone Ticino la riduzione di questo premio (doc. P5).

L'assicurato ha infine chiesto un contributo minimo di Fr. 950.- al mese dal 1° novembre 2008 per fare fronte alle necessità della famiglia, che vive con soli Fr. 1'520.- mensili di AVS (doc. P1).

                               1.8.   L'8 (doc. XIV) ed il 26 luglio (doc. XVI) 2010 il ricorrente ha chiesto al TCA delle proroghe per produrre la necessaria documentazione attestante il suo debito, che il Tribunale gli ha concesso (doc. XV). Il TCA ha poi proceduto ad accertare sia il domicilio del figlio del ricorrente, __________, sia della madre del bambino, __________ (docc. XVIII, XXVII e XXVIII). Sull'esito di questi accertamenti (docc. XXI, XXII e XXIX) si sono pronunciati l'amministrazione (docc. XXV e XXXIII) ed il ricorrente (docc. XXVI, XXX, XXXV e XXXVI), producendo le proprie osservazioni. Il 7 febbraio 2011 il TCA ha posto alcune domande all'UFAS ed alla Cassa (docc. XL e XLI) che hanno preso posizione in merito il 21 e il 15 febbraio 2011 (docc. XLIV e XLV).

considerato                    in diritto

                               2.1.   Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed, l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani ed ai disabili, fissandone l'entrata in vigore il 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

                               2.2.   In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, hanno diritto a prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera se ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.

L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

Secondo l'art. 9 cpv. 2 LPC, le spese riconosciute come pure i redditi computabili dei coniugi e delle persone con orfani che hanno diritto ad una rendita o con figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI sono sommati. Ciò vale anche per gli orfani che hanno diritto ad una rendita e vivono nella stessa economia domestica.

Per l'art. 9 cpv. 5 LPC, il Consiglio federale disciplina la somma delle spese riconosciute e dei redditi computabili dei membri della stessa famiglia; può prevedere eccezioni al cumulo, in particolare per i figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.

Giusta l'art. 1 cpv. 1 OPC-AVS/AI intitolato "coniugi separati", se una rendita dell'AVS o dell'AI è versata ad entrambi i coniugi o se una rendita completiva dell'AVS è versata ad un coniuge secondo l'art. 22bis cpv. 2 LAVS, ciascuno dei coniugi ha un diritto proprio a prestazioni complementari in caso di separazione legale.

Per l'art. 1 cpv. 4 OPC-AVS/AI, i coniugi sono considerati come viventi separati secondo i capoversi 1 e 2

a.   se la separazione è stata pronunciata con una decisione giudiziaria o

b.   se è in corso un'istanza di divorzio o di separazione, o

c.   se la separazione di fatto dura ininterrottamente da almeno un anno, o

d.   se è reso credibile che la separazione di fatto durerà relativamente a lungo.

Secondo l'art. 7 cpv. 1 OPC-AVS/AI, la prestazione complementare annua per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI è calcolata come segue:

a.   se i figli vivono con i genitori, viene calcolata una prestazione complementare globale;

b.   se i figli vivono con un solo genitore che ha diritto a una rendita o può far valere il diritto a una rendita completiva dell'AVS, la prestazione complementare è fissata congiuntamente alla rendita del genitore;

c.   se il figlio non vive con i genitori oppure vive con un genitore che non ha diritto alla rendita né può far valere alcun diritto ad una rendita completiva, la prestazione complementare è calcolata separatamente.

Per l'art. 7 cpv. 2 OPC-AVS/AI, nel caso di computo conformemente al capoverso 1 lettere b e c, il reddito dei genitori è considerato se supera l'importo necessario al sostentamento degli stessi e degli altri membri della famiglia a loro carico.

Giusta l'art. 9 OPC-AVS/AI, per la somma delle spese riconosciute e dei redditi determinanti non si tiene conto dei membri della famiglia aventi un diritto proprio a una rendita e domiciliati in un altro Cantone.

Per il calcolo della prestazione complementare, non si tiene conto del coniuge o di un altro membro della famiglia che soggiorna all'estero per un lungo periodo di tempo o il cui luogo di soggiorno è sconosciuto (art. 10 OPC-AVS/AI).

Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:

"  Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

a. importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:

1.      18 140 franchi per le persone sole,

2.      27 210 franchi per i coniugi,

3.      9480 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:

1.      13 200 franchi per le persone sole,

2.      15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,

3.      3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella."

Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute, fra le altre, le spese seguenti:

"  (…)

b.   spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

(…)

d.   importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e.   pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.".

L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:

"  (…)

b.   i proventi della sostanza mobile e immobile;

c.   un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 25 000 franchi per le persone sole, 40 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;

d.   le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

e.   le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da una convenzione analoga;

(…)

g.   i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato;

h.   le pensioni alimentari previste dal diritto di famiglia.".

                               2.3.   Oggetto del contendere è il diritto di RI 1 e della sua famiglia di percepire delle prestazioni complementari. Il ricorrente ha invocato difficoltà economiche vivendo con la sola rendita AVS di Fr. 1'520.- al mese per sé ed il figlio e ha quindi postulato un aiuto concreto di almeno Fr. 950.- mensili.

L'assicurato, sposatosi nel 1970, dall'ottobre 1987 (doc. 15) - o dal 1988 (doc. 158) - è separato di fatto dalla moglie, dalla quale ha avuto due figli.

Nel giugno 2008 (doc. 180) dall'unione con la sua nuova compagna __________ __________ è nato un figlio, __________, il quale beneficia quindi di una rendita completiva all'AVS del padre, mentre la compagna ne è esclusa.

Dall'agosto 2008 (doc. 15) l'assicurato è domiciliato a __________, ora appartenente al Comune di __________. Egli sostiene viverci con la famiglia, ma non esistono documenti ufficiali che comprovino questa situazione, dato che il figlio non è mai stato iscritto nell'apposito registro del movimento della popolazione tenuto obbligatoriamente da ogni Comune ticinese, mentre la compagna vi figura iscritta, ma con l'avvertenza che dal 1° luglio 2009 risulta partita da __________ per __________, nel Canton __________.

Il TCA ha quindi proceduto a verificare presso l'Ufficio della migrazione il domicilio dei familiari del ricorrente. Il 24 novembre 2010 (doc. XXI) detto Ufficio ha risposto che la compagna di RI 1 è entrata in Svizzera il 14 maggio 2008 e che dal 14 agosto 2008 al 12 febbraio 2009 essa ha soggiornato illegalmente nel nostro Paese. Dopodiché ha ottenuto un permesso B di soggiorno per __________ ed il 9 giugno 2009 __________ è partita per il Canton __________. Infine, il 30 settembre 2010 l'interessata ha presentato al Servizio regionale degli stranieri di __________ una domanda intesa ad ottenere un permesso di dimora nel nostro Cantone, istanza tutt'ora pendente presso l'Ufficio della migrazione (doc. XXI).

Quanto a __________, detto Ufficio cantonale ha precisato che visto che il bambino ha acquisito la nazionalità svizzera del padre, non figura nei suoi registri.

Il 14 dicembre 2010 (doc. XXVII) il TCA ha quindi interpellato il Comune di __________ su questa questione, ottenendo quale risposta che, a differenza dell'assicurato stesso, suo figlio non è mai stato domiciliato né nel precedente Comune di __________ né nell'attuale Comune di __________ (doc. XXVIII).

In tali circostanze, questo Tribunale deve quindi innanzitutto analizzare se correttamente la Cassa cantonale di compensazione ha proceduto ad un calcolo congiunto delle spese riconosciute del ricorrente e di suo figlio nonché dei loro redditi computabili e quindi verificare se gli importi relativi alle uscite ed alle entrate considerati nella decisione impugnata siano corretti.

                               2.4.   Tra le spese riconosciute dalla legge evocate al considerando 2.2, vi è innanzitutto il fabbisogno vitale.

Per principio, l'importo applicabile per il fabbisogno vitale non è determinato secondo il tipo di rendita dell'AVS o dell'AI del richiedente le prestazioni, ma in base alle sue condizioni personali.

Le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC), edite dall'UFAS, nella versione valida dal 1° gennaio 2010 illustrano ai NN. 2022-2028 le tre situazioni regolate dalla legge: persone sole, coniugi, orfani.

Per quanto concerne il fabbisogno vitale per le persone sole, il relativo importo è applicato alle persone maggiorenni celibi, vedove o divorziate (N. 2022 DPC). Tale importo è inoltre applicabile ai figli minorenni o maggiorenni che vivono fuori dalla comunità familiare (quindi non con i genitori o il genitore superstite), cui spetta una rendita d'orfano o che danno diritto a una rendita per figli (N. 2023 DPC), ai coniugi che vivono separati, alle persone coniugate il cui coniuge soggiorna per un lungo periodo all'estero o il cui luogo di soggiorno è sconosciuto, nonché alle persone che vivono in concubinato (N. 2024 DPC).

Giusta il N. 2025 DPC, l'importo per il fabbisogno vitale per coniugi è applicato a tutte le persone coniugate – compresi gli orfani coniugati che beneficiano di una rendita per orfani e i figli coniugati che danno diritto a una rendita per figli -, ad eccezione di quelle che vivono separate.

L'importo per il fabbisogno vitale per coniugi è determinante anche se solo uno dei coniugi ha diritto ad una rendita (N. 2026 DPC).

Per il N. 2027 DPC, l'importo per il fabbisogno vitale per orfani è applicato a tutti i figli minorenni e maggiorenni che hanno diritto a una rendita per orfani o a favore dei quali è versata una rendita per figli, purché essi convivano con i genitori o con il genitore superstite e non siano coniugati. A costoro sono parificati i figli che, pur vivendo fuori dalla comunità familiare, abitano con fratelli o sorelle, presso parenti o genitori affilianti e le cui spese di mantenimento non superano, o superano di poco, l'importo per il fabbisogno vitale previsto per gli orfani (cfr. N. 2023).

Secondo il N. 2029 DPC, le PC annue a favore di coniugi e di persone con figli nonché di orfani conviventi sono per principio calcolate globalmente. A questo scopo si devono sommare le spese riconosciute (compresi gli importi per il fabbisogno vitale) ed i redditi determinanti dei beneficiari o dei familiari che partecipano al beneficio della prestazione.

Il calcolo separato deve essere eseguito soltanto se uno dei coniugi o un altro membro della famiglia soggiorna lungamente all'estero o il cui luogo di dimora è sconosciuto (N. 2031 DPC), oppure se i coniugi che hanno diritto ad una propria rendita dell'AVS o dell'AI sono separati legalmente (N. 2033 DPC).

                               2.5.   In concreto, il Tribunale ha esperito alcuni accertamenti finalizzati a determinare il domicilio di __________, figlio del ricorrente nato a __________ il 7 giugno 2008 dall'unione con __________, cittadina __________ (docc. 180 e 181).

Interpellato al riguardo (doc. XXVII), l'Ufficio controllo abitanti del Comune di __________ ha trasmesso al TCA un certificato di riconoscimento secondo cui al 18 novembre 2008 (doc. XXIX/4), quando il ricorrente ha riconosciuto ufficialmente il figlio, quest'ultimo aveva il domicilio in __________, insieme alla mamma.

Dagli atti raccolti presso il citato nuovo Comune è inoltre emersa una dichiarazione datata 10 marzo 2009 (doc. XXIX/1) rilasciata su carta bianca dal responsabile dell'Ufficio controllo abitanti dell'allora Comune di __________, che ha certificato che l'assicurato è domiciliato in detto Comune insieme al figlio __________.

L'impiegato comunale ha specificato di non essere in grado di dichiarare che l'insorgente abiti "sotto lo stesso tetto con il figlio e la madre del figlio", ritenuto che queste tre persone "vivono attualmente a __________ e non a __________.".

Sulla scorta di questa attestazione, il 4 maggio 2009 (doc. XXIX/2) il medesimo impiegato, __________, ha rilasciato una dichiarazione di domicilio su carta intestata del Comune di __________ con cui l'Ufficio controllo abitanti dichiara che il ricorrente - ed espone poi le sue generalità e lo stato civile - "è domiciliato nel nostro Comune dal 12.08.2008, unitamente al figlio __________ nato il 07.06.2008 e alla signora __________ nata il 06.09.1971.".

Malgrado le summenzionate dichiarazioni, la responsabile del nuovo Comune di __________ ha specificato al TCA il 15 dicembre 2010 (doc. XXIX) che "Da un controllo effettuato nella banca dati dell'Ufficio controllo abitanti del Comune di __________ (nuovo Comune a seguito dell'aggregazione del __________) non abbiamo trovato registrazioni relative al domicilio del bambino __________ nella frazione di __________. Nell'incarto cartaceo figurano invece due dichiarazioni rilasciate dalla vecchia amministrazione (Comune di __________) che alleghiamo. Purtroppo non ci è dato sapere l'esattezza di queste attestazioni. (…)".

In questo stesso scritto l'impiegata ha inoltre osservato che per l'anno 2009 l'autorità fiscale non ha concesso all'assicurato la deduzione per figli a carico. A comprova della sua affermazione ha allegato la notifica di tassazione IC 2009 (doc. XXIX/3).

Il TCA ha pure interpellato il ricorrente medesimo riguardo al domicilio del figlio (doc. XXVIII) e il 20 dicembre 2010 (doc. XXX) l'assicurato ha affermato che dal momento della sua nascita in poi __________ è stato subito integrato nel Comune di __________ e lì ha sempre vissuto con lui.

A seguito di una discussione riguardante la di lei figlia __________ (non del ricorrente) nata in __________ il 10 maggio 2006, la compagna __________ è scappata da __________, dove peraltro viveva senza permesso, ed è andata a __________, dove però nemmeno lì le è stato concesso il permesso di dimora.

Il ricorrente ha riferito che ora suo figlio vive con lui metà del mese a __________ e ha inoltre specificato che il figlio è cittadino svizzero e dal 2008 ad oggi è sempre stato domiciliato a __________.

Nel successivo scritto del 5 gennaio 2011 (doc. XXXV), l'assicurato ha precisato di avere vissuto a __________ soltanto nel freddo inverno 2008-2009. Egli ha poi confermato la correttezza della dichiarazione di domicilio del 4 maggio 2009 (doc. XXIX/2) e ha smentito le recenti affermazioni del (nuovo) Ufficio controllo abitanti, ribadendo a più riprese che il figlio è cittadino svizzero e che quindi l'estratto dello stato civile del 18 novembre 2008 "è annullato". Infine, il ricorrente ha chiarito che il figlio ha sempre vissuto con lui a __________ per 15-20 giorni al mese, eccetto il mese di giugno 2009 (e, par di capire, forse anche luglio) quando era via con la mamma.

Ora, dalla documentazione raccolta pendente causa risultano prese di posizioni contrastanti delle persone interpellate.

Da una parte, l'allora Comune di __________ ha dichiarato che il ricorrente e suo figlio sono sempre stati domiciliati nel Comune, ossia dal 2008 fino al momento di tale attestazione, quindi il 4 maggio 2009.

Di uguale parere è l'assicurato stesso, che a più riprese ha affermato che il bambino ha sempre vissuto con lui a __________ sin dalla nascita, tranne il mese di giugno 2009 quando gli è stato portato via dalla compagna dopo un litigio. Dopodiché, per quanto concerne l'ultimo periodo oggetto del contendere, il figlio ha abitato con lui se non altro almeno per 15-20 giorni al mese.

D'altra parte, invece, il nuovo Comune di __________ ha affermato che solo l'assicurato è ivi domiciliato dal 12 agosto 2008, mentre il figlio __________ non è mai stato registrato come domiciliato nella frazione di __________. Inoltre, l'autorità comunale ha osservato che la comunicazione di riconoscimento dopo la nascita, datata 18 novembre 2008, indica che il citato bambino era domiciliato in __________ presso la mamma.

Per quanto concerne l'anno 2009, si sa che l'autorità fiscale non ha ritenuto che il ricorrente contribuisse al sostentamento del figlio sul quale non ha l'autorità parentale, essendo affidato alla madre, e quindi non ha ammesso la deduzione per figli a carico.

Sulla scorta di tali elementi, da un attento esame questa Corte ritiene di potere affermare, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 129 V 56 consid. 2.4; DTF 126 V 353 consid. 5b; DTF 125 V 195 consid. 2), che il bambino abbia abitato insieme all'assicurato a __________ semmai dopo il 18 novembre 2008 e fino al 9 giugno 2009, allorquando la madre del bambino è scappata in Svizzera __________ (doc. XXII) - dapprima da un'amica a __________, poi a __________ dalla sorella gravemente malata, per aiutarla anche con la figlia undicenne (doc. XXVI).

Per il periodo seguente, malgrado l'assicurato abbia inizialmente affermato che il figlio ha sempre vissuto con lui a __________, egli stesso ha però specificato che nel giugno 2009 la compagna è scappata con il loro figlio. Tuttavia, successivamente i genitori sono riusciti ad accordarsi affinché il bambino vivesse metà mese (15-20 giorni) con il padre a __________ e gli altri giorni del mese con la madre - verosimilmente nel Canton __________.

D'avviso di questo Tribunale, malgrado i numerosi accertamenti effettuati, gli elementi raccolti non sono tuttavia sufficienti per concludere con la necessaria verosimiglianza preponderante, che anche per il periodo successivo al 9 giugno 2009 il figlio del ricorrente sia rimasto con lui a __________.

Non va infatti dimenticato che nella notifica di tassazione IC 2009 (doc. XXIX/3) prodotta dal Comune di __________, a differenza della decisione di tassazione per il 2008 (doc. M2), non è stata accettata la deduzione per figli a carico (art. 34 cpv. 1 lett. a LT) che il ricorrente ha esposto. Vero è, però, che la decisione di tassazione dopo reclamo del 19 gennaio 2011 (doc. S3) prodotta in parte dal ricorrente fissa un imponibile inferiore, forse perché l'autorità fiscale ha in seguito accettato tale deduzione.

Inoltre, la dichiarazione dell'allora Comune di __________ che ha certificato la domiciliazione del ricorrente e di suo figlio è datata 4 maggio 2009, quindi essa può semmai - viste le inesattezze che il nuovo Comune ha poi evidenziato - fare stato soltanto fino a quel momento, ma non certo pure per l'anno 2010.

Anche la risposta fornita dalla Sezione della popolazione attesta unicamente la situazione di __________ sino al 9 giugno 2009.

Infine, le affermazioni del ricorrente secondo cui, dopo il mese di giugno 2009 (e luglio 2009, doc. XXXV), il bambino, di un anno appena, vivesse con lui per 15-20 giorni al mese all'alpe di __________, non sono suffragate da alcuna prova.

In queste circostanze, in assenza di elementi che comprovino, con il necessario grado della verosimiglianza preponderante, dove __________ ha vissuto dal giugno 2009 in poi, compreso l'anno 2010 che è oggetto, anch'esso, della decisione impugnata, la scrivente Corte rinvia gli atti alla Cassa cantonale di compensazione affinché essa stessa accerti la reale situazione del ricorrente e di suo figlio dopo il 9 giugno 2009.

                               2.6.   Quindi, per l'anno 2008, gli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale sono stati fissati dalla nuova LPC in Fr. 18'140.- per persone sole, in Fr. 27'210.- per coniugi e, per orfani che danno diritto ad una rendita e per figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, in Fr. 9'480.-.

Nel Cantone Ticino i limiti di reddito sono quelli previsti dalla LPC (art. 2 della Legge d'applicazione della LPC, del 23 ottobre 2007, LaLPC).

Infatti, con il Decreto esecutivo dell'8 gennaio 2008 concernente la LPC (pubblicato l'8 febbraio 2008 nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi n. 5/2008, RL 6.4.5.3.2), valido per l'anno 2008, il Cantone Ticino ha ribadito i limiti di reddito fissati dall'Ordinanza federale.

Quanto all'anno 2009, il Consiglio federale ha fissato questi limiti di reddito in Fr. 18'720.-, rispettivamente in Fr. 28'080.- ed in Fr. 9'780.-. (cfr. art. 1 dell'Ordinanza 09 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 26 settembre 2008).

Con il Decreto esecutivo del 4 febbraio 2009 concernente la LPC (pubblicato il 26 maggio 2009 nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi n. 26/2009, RL 6.4.5.3.2), valido per l'anno 2009, il Cantone Ticino ha ribadito i limiti di reddito fissati dalla citata Ordinanza federale.

Questa Corte non può scostarsi dalla legislazione vigente perciò, per quanto concerne il periodo dal 1° novembre 2008 al 31 maggio 2009 per il quale il TCA ha stabilito che __________ viveva con il ricorrente a __________, in applicazione del citato art. 7 cpv. 1 lett. b OPC-AVS/AI deve essere quindi considerato sia il fabbisogno dell'assicurato come persona sola sia il fabbisogno del figlio. La prestazione complementare deve pertanto essere fissata congiuntamente.

Il limite di reddito determinante nel periodo in oggetto deve così essere stabilito come deciso dalla Cassa di compensazione, ovvero in Fr. 27'620.- (Fr. 18'140.- + Fr. 9'480.-) per i mesi di novembre e dicembre 2008, mentre in Fr. 28'500.- (Fr. 18'720.- + Fr. 9'780.-) dal 1° gennaio 2009 al 31 maggio 2009.

Per la restante parte dell'anno 2009 e per il 2010, spetterà alla Cassa di compensazione determinarsi al riguardo in base alle risultanze degli accertamenti che effettuerà (cfr. consid. 2.5).

                               2.7.   Quanto al contributo fisso dell'assicurazione malattia, che la Cassa di compensazione ha stabilito in Fr. 5'556.- per l'anno 2008 ed in Fr. 5'580.- per l'anno 2009, anch'essi vanno verificati sulla base della convivenza del figlio con il ricorrente, ma solo, come visto, dal 1° novembre 2008 al 31 maggio 2009. Dal 1° giugno 2009 al 2010 compreso si dovrà pronunciare la Cassa.

L'art. 10 cpv. 3 lett. d LPC, come esposto al considerando 2.2, prevede che le spese riconosciute includono un importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e che questo importo forfetario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Giusta l'art. 54a cpv. 3 OPC-AVS/AI, il Dipartimento federale dell'interno fissa gli importi forfetari annui per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l'art. 10 cpv. 3 lett. d LPC al più tardi alla fine di ottobre dell'anno corrente per l'anno successivo.

Quindi, il DFI determina l'importo dei premi medi cantonali o regionali per l'assicurazione di base e con ordinanze del 24 ottobre 2007 e del 31 ottobre 2008 ha fissato in Fr. 4'488.- rispettivamente in Fr. 4'512.- i premi medi per gli adulti per l'anno 2008 e per il 2009 per la regione 1 del Cantone Ticino regione a cui appartiene il Comune di domicilio del ricorrente -, premio che è pagato dal Cantone Ticino con finanziamenti dai sussidi all'assicurazione sociale contro le malattie (cfr. art. 65 LAMal).

Per i bambini, questo premio medio ammontava a Fr. 1'068.- sia nel 2008 sia nel 2009.

Negli evocati Decreti esecutivi, l'autorità cantonale ha ratificato gli importi di Fr. 4'488.- e di Fr. 4'512.- quale contributo fisso per gli adulti domiciliati nella regione 1 per il 2008 e il 2009, e per i figli minorenni ha confermato tale contributo in Fr. 1'068.-.

Stanti così le cose, il TCA deve ritenere per il ricorrente e suo figlio un contributo fisso per l'assicurazione malattia di Fr. 5'556.- per il 2008 e di Fr. 5'580.- limitatamente al 31 maggio 2009.

Questo Tribunale osserva, infine, che trattandosi di premi medi regionali, essi sono totalmente indipendenti dal premio dell'assicurazione malattia di base LAMal (e non anche dell'eventuale assicurazione complementare) effettivamente dovuto dall'assicurato e dal figlio.

                               2.8.   Resta ancora da determinare la pigione lorda ascrivibile all'assicurato, che la Cassa di compensazione ha fissato nella somma di Fr. 5'120.- per gli anni 2008, 2009 e 2010.

Giusta il citato art. 10 cpv. 1 lett. b LPC (cfr. consid. 2.2), sono considerate spese riconosciute la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie (escluse le pigioni rimaste insolute).

Per le persone sole la legge federale riconosce per il 2008 ed il 2009 un importo massimo annuo di Fr. 13'200.-, mentre per i coniugi e le persone con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI l'importo è di Fr. 15'000.-.

Nei noti Decreti esecutivi del 2008 e del 2009 (art. 1 cpv. 2), il Cantone Ticino ha confermato questi forfait massimi.

Secondo l'art. 16c OPC-AVS/AI, quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua (cpv. 1). Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (cpv. 2).

L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica codificato quanto stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale.

In una sentenza del 3 gennaio 2001 pubblicata in DTF 127 V 10, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in vigore dal 1° gennaio 1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va dunque confermata la regola generale per cui, di norma, la pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano nella stessa economia domestica (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella causa A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona (ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Secondo l'Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone locativo è determinante l'occupazione comune dei locali e non tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (cfr. DTF 105 V 272 consid. 1).

Questa giurisprudenza è stata ribadita dal TFA in una sentenza non pubblicata del 30 marzo 2001 (P 2/01).

La regola generale soffre tuttavia di eccezioni, che vanno però concesse solo entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell'abitazione oppure quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché vi è obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 105 V 272).

                               2.9.   Nel caso di specie, ritenuto che la Sezione della popolazione ha indicato al TCA che fino a metà anno 2009 __________ soggiornava a __________ e che il Tribunale ha stabilito che il figlio dell'assicurato ha vissuto con lui dal 1° novembre 2008 al 31 maggio 2009, le persone che si dividevano quindi l'abitazione di proprietà del ricorrente in quella stessa località erano tre (padre, madre e bambino). Considerato, però, che gli aventi diritto alle PC erano due (il ricorrente e il figlio), la pigione deve dunque essere divisa per tre persone e riportata solo su due teste nel periodo dal 1° novembre 2008 al 31 maggio 2009.

Per il resto dell'anno 2009 e per il 2010, spetterà alla Cassa di compensazione, a cui gli atti vanno già trasmessi per i suoi incombenti (cfr. consid. 2.5), stabilire anche se la compagna __________ del ricorrente convivesse effettivamente con lui - e, se del caso, anche con il figlio - a __________ oppure se essa sia rimasta in Svizzera __________ anche oltre al mese di giugno 2009.

                             2.10.   Occorre ancora stabilire l'ammontare della pigione computabile.

Per quanto concerne la pigione, quando un assicurato è proprietario di un bene immobile va ritenuto il relativo valore locativo.

Il reddito della sostanza immobiliare comprende pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore locativo della propria abitazione (N. 2092 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (DPC); Carigiet/Koch, Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 99).

Secondo l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto, sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio (Carigiet/Koch, op. cit., Supplemento, pag. 100).

A norma degli artt. 20 lett. b LT e 21 lett. b LIFD, l'uso da parte del proprietario (o dell'usufruttuario) del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza immobiliare; ad esso viene attribuito un valore locativo. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria.

Di regola, il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente (RDAT N. 5t/II-1996; RDAT 1993-II pag. 389). Il Tribunale federale ha precisato che il valore locativo deve corrispondere al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario (ASA 15, 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; Rusconi, L'imposition de la valeur locative, Losanna 1988, pag. 98).

Secondo la vecchia circolare del 30 giugno 1999 (n. 15/1999), il valore locativo corrispondeva, di regola, ad una percentuale del valore di stima dell'immobile. Il tasso veniva regolarmente adeguato dalla Divisione delle contribuzioni e variava a dipendenza dell'anno di costruzione dell'immobile. Quando questo metodo portava a dei risultati in contrasto con il principio secondo cui il valore locativo doveva corrispondere a quello reperibile sul mercato, si poteva ricorrere, senza ledere il principio della parità di trattamento, a valutazioni individualizzate (canoni locatizi della zona, stato di manutenzione dell'immobile, ecc.).

Per ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore locativo di abitazioni unifamiliari è stato stabilito, di massima, applicando al valore di stima ufficiale dell'immobile il tasso del 5%, se la stima era entrata in vigore dopo il 1° gennaio 1990, del 6,5% se la stima risaliva a un periodo compreso tra il 1° gennaio 1986 e il 1° gennaio 1989 e del 7,25% se la stima risaliva al 1° gennaio 1985 o era anteriore a tale data. Si applicava pure il tasso del 6,25% del valore di stima ufficiale ridotto del 30% nei Comuni con revisione generale delle stime, entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 1991 (cfr. Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d'imposta 1999-2000; Allegato alla circolare del 30 giugno 1999 (n. 15)). Tale modo di procedere non era, in linea di principio, contrario al principio dell'uguaglianza di trattamento (CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.).

Va però aggiunto che fra i diversi metodi di fissazione del valore locativo, nel caso di assicurati la cui sostanza ed i cui redditi da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

Pertanto, dalla notifica di tassazione fiscale IC 2009 dell'assicurato del 6 ottobre 2010 prodotta dal Comune di __________ (doc. XXIX/3) - di cui la Cassa di compensazione non era a conoscenza quando ha emanato la decisione formale, datata 23 marzo 2010 - emerge che il valore locativo stabilito è di Fr. 6'000.-.

In virtù di quanto esposto, dal 1° novembre 2008 al 31 maggio 2009 va ritenuta una pigione netta di Fr. 4'000.- (Fr. 6'000.- x 2/3).

Per i restanti mesi in discussione la Cassa calcolerà l'importo computabile in funzione della situazione familiare che accerterà.

Non va poi dimenticato che, conformemente al succitato art. 10 cpv. 1 lett. b LPC, le spese riconosciute per le persone che vivono a casa comprendono, oltre alla pigione di un appartamento, le relative spese accessorie.

L'art. 16a OPC-AVS/AI accorda, nei confronti di persone che abitano un immobile di loro proprietà rispettivamente che beneficiano di un usufrutto o sono titolari di un diritto d'abitazione sull'immobile che abitano (art. 16a cpv. 2 OPC-AVS/AI), un forfait annuo di Fr. 1'680.- per le spese accessorie (art. 16a cpv. 3 OPC-AVS/AI), che va ad aggiungersi all'importo della pigione netta.

Nel caso in esame, dunque, al ricorrente andrebbe computato nella pigione anche l'importo forfetario di Fr. 1'680.- per spese accessorie.

Tuttavia, alla stessa stregua che per la pigione netta, tale importo deve essere suddiviso per due terzi vista la coabitazione dell'assicurato con il figlio e la sua compagna dal 1° novembre 2008 al 31 maggio 2009; le spese accessorie devono quindi aggiunte nella misura di Fr. 1'120.-.

Per gli altri mesi del 2009 e per il 2010, invece, qualora la Cassa di compensazione stabilisse che __________ non viveva più con i suoi familiari in Ticino, allora anche le spese accessorie - così come il valore locativo - dovranno essere conteggiate per intero all'assicurato (Fr. 1'680.-), ma soltanto se l'amministrazione accerterà che anche il figlio, avente diritto alle PC, viveva insieme al padre.

                             2.11.   Quando un assicurato è proprietario di un bene immobile, nelle sue spese riconosciute vanno ancora aggiunte le spese di manutenzione del fabbricato (art. 10 cpv. 3 lett. b LPC), mentre i redditi computabili sono completati con il reddito della sostanza immobile (art. 11 cpv. 1 lett. b LPC).

Per quanto attiene al valore massimo delle spese per la manutenzione di fabbricati previste dall'art. 10 cpv. 3 lett. b LPC, le stesse sono strettamente legate al valore locativo.

Infatti, l'art. 16 cpv. 1 OPC-AVS/AI prevede che le spese di manutenzione sono dedotte in base al tasso forfetario dell'imposta cantonale diretta fissato dal Cantone di domicilio. Per il Cantone Ticino, l'art. 31 cpv. 4 LT, ripreso dalla circolare n. 7/2005 della Divisione delle contribuzioni del gennaio 2006 e recepita dalla giurisprudenza della Camera di Diritto Tributario, evidenzia che la deduzione forfetaria è del 15% del reddito lordo (valore locativo più pigioni) se l'immobile è stato costruito fino a dieci anni prima dell'inizio del periodo fiscale, mentre è del 25% se la costruzione risale a oltre dieci anni il periodo fiscale di computo.

In specie, ne consegue che l'importo computabile all'assicurato a questo titolo è pari al 25% del valore locativo di Fr. 6'000.-, ossia a Fr. 1'500.- e come tale va incluso nelle sue spese riconosciute.

                             2.12.   Infine, il ricorrente lamenta che la Cassa di compensazione ha ritenuto, a titolo di interessi esposti nelle sue spese riconosciute, un importo troppo basso (Fr. 28'000.-) rispetto al suo effettivo debito verso terzi (Fr. 136'000.-).

L'art. 10 cpv. 3 lett. b LPC prevede che sia per le persone che vivono a casa sia per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale, a titolo di spese sono riconosciuti anche gli interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile.

In merito a questa norma, il TCA evidenzia che essa corrisponde al testo legale dell'art. 3b cpv. 3 lett. b LPC vigente fino al 31 dicembre 2007.

Quest'ultimo disposto legale, invece, con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 1998, della terza revisione della LPC, è stato modificato sostanzialmente. Infatti, il legislatore ha eliminato dal previgente art. 3b LPC concernente le spese riconosciute gli interessi debitori, i premi dell'assicurazione sulla vita, i premi contro gli infortuni e per l'invalidità, come pure la deduzione delle spese supplementari dovute all'invalidità (Carigiet/Koch, op. cit., Supplemento, Zurigo 2000, pag. 83).

Come risulta, infatti, dal Messaggio concernente la 3a revisione della legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (3a revisione delle PC) del 20 novembre 1996, al capitolo 212.3 sulle deduzioni, e meglio al capitolo 212.31 concernente gli interessi debitori, a pagina 1'094 il Consiglio Federale ha proposto di eliminare le deduzioni per debiti ed interessi debitori, così motivando la modifica legislativa:

"  In base alla regolamentazione in vigore, gli interessi debitori possono essere dedotti dal reddito; ne consegue una diminuzione del reddito da prendere in considerazione e un aumento dell'importo della prestazione complementare. Allo 0,9 per cento circa di tutti i beneficiari di PC è attualmente dedotto un interesse debitore nell'ambito del calcolo del reddito determinante per le prestazioni complementari. Gli organi delle PC ignorano per quali motivi vi sia stato un indebitamento o se l'importo preso in prestito sia effettivamente pervenuto alla persona beneficiaria di PC.

La regolamentazione attuale implica di conseguenza un certo potenziale di abusi e dovrebbe essere soppressa. Inoltre, riteniamo necessaria l'abolizione della deduzione degli interessi debitori per poter delimitare le eccedenze delle spese (cfr. n. 212) che dovranno essere prese in considerazione. Essa serve anche a semplificare in modo generale la legge (cfr. anche il n. 215). In caso di indebitamento esiste la possibilità di rivolgersi ai servizi di consulenza di Pro Infirmis o Pro Senectute che dispongono delle competenze necessarie per aiutare o consigliare.".

La dottrina (Carigiet/Koch, op. cit., Supplemento, pag. 90), al riguardo, rileva che per gli interessi ipotecari è soltanto l'effettivo onere che deve essere posto in deduzione delle spese. Invece, gli ammortamenti di ipoteche non possono essere dedotti.

Nella DTF 126 V 252, al considerando 2b il Tribunale federale si è così espresso sulle modifiche apportate all'art. 3 cpv. 3 lett. b LPC:

"  (…) Certes, les premiers juges relèvent, à juste titre, qu'en limitant le montant des intérêts hypothécaires comme dépenses reconnues, le législateur entendait éviter les abus qui pourraient résulter d'une prise en charge par le régime des prestations complémentaires d'un endettement excessif du propriétaire (cf. le message concernant la troisième révision de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI [3e révision PC] du 20 novembre 1996, FF 1997 I 1145 sv.). Mais il n'existe aucun risque réel d'abus à s'écarter de la valeur locative retenue par le fisc quand celle-ci est sensiblement plus faible que le rendement brut. (…)"

In virtù di quanto precede, occorre dunque distinguere la nozione di debito personale (Schuld) e dei relativi interessi debitori (Schuldzinsen) dalla nozione di debito ipotecario (Hypothek) e dei relativi interessi ipotecari (Hypothekarzinsen).

Inoltre, conformemente a quanto voluto dal Consiglio Federale e a quanto concretizzato dal legislatore, unicamente gli interessi ipotecari possono essere considerati nel calcolo delle prestazioni complementari di un assicurato siccome sono esplicitamente contemplati, ed essi soltanto, dall'art. 10 cpv. 3 lett. b LPC.

D'altra parte rispondendo al TCA la Cassa il 14 febbraio 2011 ha sottolineato che il debito per il quale l'assicurato ha comprovato l'esistenza è chiaramente inteso ad ottenere i fondi necessari per interventi nel proprio stabile (rustico). Lo scopo e la ragione sociale della __________ di __________ è finalizzato al prestito per la iattazione dell'immobile e dunque ritenuto sufficiente per riconoscere il debito ipotecario.

Inoltre l'amministrazione ha rilevato che la direttiva sulle prestazioni complementari al marg. 2107 (DPC) non precisa che la concessione di un prestito, in ambito immobiliare, debba essere di competenza esclusiva di un istituto di credito titolato così come pure non vi accenna la direttiva N. 3005 DPC:

La Cassa ha così concluso che non sembra infatti di trovarsi in presenza di interessi per crediti al consumo in quanto gli stessi non sono più riconosciuti da tempo nel fabbisogno dei beneficiari o richiedenti la prestazione complementare (cfr. Doc. XLIV).

                             2.13.   In concreto, dalla documentazione agli atti risulta che la società __________ di __________ ha concesso al ricorrente il 12 novembre 2007 (doc. N4) un prestito (Darlehensgewährung) di Fr. 28'000.-, con interessi annui dell'8,75% per dodici anni, allo scopo di risolvere i problemi dell'acqua nel suo rustico di __________ e all'acquisto di serbatoi supplementari.

Gli altri documenti attestano soltanto a quanto ammontavano gli interessi passivi al 30 giugno 2004 (doc. N6) rispettivamente al 31 dicembre 2004 (doc. N5) e gli ammortamenti pagati fino a quelle date sui prestiti concessi nel 2000 (doc. N6) e nel 2001 (doc. N5).

Pertanto, come afferma lo stesso assicurato (doc. I pag. 2 in fondo), egli ha contratto con la summenzionata società del __________ dei debiti ammontanti, per quanto è dato qui a sapere, a Fr. 28'000.-, e su cui egli deve pagare degli interessi debitori (Schuldzinsen).

Non si tratta, dunque, di debiti ipotecari nel senso stretto del termine.

Questo Tribunale alla luce dell'esito della procedura, non deve qui valutare l'esatta natura del mutuo concesso il 12 novembre 2007 (doc. N4) – destinato a pagare lavori all'abitazione – e la sua sussunzione all'art. 10 cpv. 3 lett. b LPC.

Le stesse conclusioni vanno tratte per il preteso prestito di

Fr. 136'000.-.

Va comunque osservato che malgrado l'assicurato abbia chiesto innumerevoli proroghe alfine di apportare la prova di suo debito personale ammontante a Fr. 136'000.- nei confronti del creditore __________, direttore della __________ di __________ (doc. I pag. 2 in fondo), ad oggi egli non è riuscito nel suo intento (cfr. ancora da ultimo il doc. XXXVIII).

Di conseguenza, poiché l'onere della prova spetta a chi intende far valere un diritto (art. 8 CC), ritenuto che il ricorrente non ha saputo apportare né un contratto di prestito, né una semplice dichiarazione che attesti questo debito né tanto meno la prova di avere pagato degli interessi passivi relativi a questo debito, non è possibile ritenere l'esistenza del debito di Fr. 136'000.- a carico dell'assicurato nei confronti della summenzionata società.

                             2.14.   Viste le considerazioni che precedono, le spese riconosciute dell'assicurato dal 1° novembre 2008 al 31 dicembre 2008 sono pari a Fr. 39'796.- (Fr. 18'140.- [fabbisogno vitale per persona sola] + Fr. 9'480.- [fabbisogno vitale per figlio] + Fr. 4'488.- [contributo cassa malati padre] + Fr. 1'068.- [contributo cassa malati figlio] + Fr. 5'120.- [pigione netta + spese accessorie] + Fr. 1'500.- [spese di manutenzione]).

Dal 1° gennaio 2009 al 31 maggio 2009, tali spese assommano invece a Fr. 40'700.- (Fr. 18'720.- [fabbisogno vitale per persona sola] + Fr. 9'780.- [fabbisogno vitale per figlio] + Fr. 4'512.- [contributo cassa malati padre] + Fr. 1'068.- [contributo cassa malati figlio] + Fr. 5'120.- [pigione netta + spese accessorie] +  Fr. 1'500.- [spese di manutenzione]).

Spetterà alla Cassa di compensazione determinare le spese riconosciute dell'assicurato per il periodo dal 1° giugno 2009 al 2010 compreso a dipendenza della sua situazione familiare.

                             2.15.   Per quanto concerne i redditi computabili, vanno innanzitutto conteggiate le rendite e le pensioni percepite dal ricorrente (art. 11 cpv. 1 lett. d LPC) e dal figlio nel periodo in cui convivevano (art. 7 cpv. 1 lett. b OPC-AVS/AI).

Nel 2008 l'importo della rendita AVS ricevuta dal ricorrente, comprensiva della rendita completiva per il figlio, assommava a Fr. 24'744.-, mentre nel 2009 a Fr. 25'536.-.

                             2.16.   Nei redditi dell'assicurato va inoltre computato il valore locativo dei suoi fondi (art. 11 cpv. 1 lett. b LPC) che, come detto, in virtù dell'art. 12 OPC-AVS/AI è valutato secondo quanto stabilito dall'autorità fiscale e quindi esso ammonta, secondo la citata notifica di tassazione IC 2009, a Fr. 6'000.- (cfr. consid. 2.10).

                             2.17.   Resta infine da determinare la sostanza computabile giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC.

Infatti, con il ricorso l'assicurato ha contestato da un lato il valore della sostanza immobiliare ritenuto dalla Cassa cantonale di compensazione (Fr. 170'000.-), sostenendo che dalla primavera 2009 entrambi i suoi beni immobili devono essere considerati come proprietà fondiaria primaria e che quindi, al massimo, essi hanno complessivamente un valore di Fr. 124'000.-.

Il ricorrente ha affermato che l'ing. __________ ha peritato i suoi immobili (rustico e terreno) nella seconda metà degli anni '90, valutandoli in Fr. 113'000.- (doc. I pag. 2 in alto). Allora, essi erano in un buono stato, mentre ora sono in pessime condizioni ("Zu dieser Zeit war der Zustand der Rustici, noch solide und makellos!!! Heute haben sich starke Schäden-intern-eingenistet, wie Schimmel, Putz-Brüche, Risse-Mauerwerk ect. Küche-muss kompl. Renoviert werden! Haus II. immer wieder Regen-intern! Schatzer, hat ALLES gesehen, volle Wasser-Kübel-drei! Von Ihm ignoriert!!! Zudem, die Bezeichnung-Haus II. ein Kommerz. Objekt! Das ist vollkommen aus Realität gerissen-weit entfernt!!! Unter grosszügiger Bewertung/WERT-Vermehrung ist eine Gesamt-Schatzung heute bei maximal CHF 124.000.- ein zu stufen! Inzwischen haben wir einen vöölig NEUTRALEN Experten-Deutsch-Schweiz beauftragt-RA.".).

Inoltre, dalla primavera 2009 questi fondi costituiscono la sua abitazione primaria. Il ricorrente ha quindi chiesto implicitamente che l'importo fissato dalla Cassa di compensazione sia corretto e corrisponda al valore di stima ufficiale delle sue proprietà, come risulta dalla sua notifica di tassazione IC 2008 (doc. M2: sostanza immobiliare: Fr. 103'420.-) e dalle decisioni sulle revisioni delle stime (doc. M4: Fr. 46'551.- e doc. M5: Fr. 53'927.-), atti prodotti con il ricorso tradotto in italiano (doc. V).

Per la Cassa di compensazione, invece, accertata la presenza di sostanza immobiliare non adibita ad abitazione primaria (part. n. 1826 di __________), in applicazione dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI l'ha fatta valutare dall'Ufficio stima al valore venale, e non al valore di stima come sancito dall'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI.

                             2.18.   Per quanto attiene innanzitutto la modalità di calcolo della sostanza, si rileva che, ai sensi dell'art. 9 cpv. 5 lett. b LPC, il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi computabili, delle spese riconosciute nonché della sostanza.

Per l'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI, la valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.

Per il Cantone Ticino si applica l'art. 42 cpv. 1 LT che, nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2009, prevede che gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale.

Secondo l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la sostanza immobiliare che non serve da abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente.

Nel caso concreto, dal catastrino fiscale agli atti, aggiornato al 2006 (doc. 25), risulta che i mappali nn. 788, 1826 e 1827 VM di __________ appartengono al qui ricorrente.

Quanto all'applicazione dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI ritenuta dalla Cassa di compensazione, questo Tribunale osserva che la stessa è corretta se applicata agli immobili in cui l'assicurato non abita a tutti gli effetti; in tal caso fa quindi stato il valore venale.

Per l'immobile, invece, che costituisce la sua abitazione primaria, il valore di questa costruzione - e solo di essa -, deve essere determinato secondo la stima ufficiale (art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI che rinvia all'art. 42 cpv. 1 LT).

Dal catastrino fiscale si rileva che il fondo n. 788 è costituito da un terreno eccedente di 9'809 mq, stimati in Fr. 2'942.-.

Il mappale n. 1826 è costituito di 125 mq di terreno complementare, di 713 mq di terreno eccedente, di 9 mq di tettoia/sostra quale edificio accessorio e di 60 mq di edificio principale quale casa monofamiliare o bifamiliare, per complessivi 838 mq stimati in Fr. 53'927.-.

Il fondo n. 1827, di simile struttura al precedente, è composto di 200 mq di terreno complementare, 1'039 mq di terreno eccedente, 10 mq di edificio accessorio e di 45 mq di edificio principale, per una superficie totale di 1'289 mq ed un valore di stima di Fr. 46'551.-.

                             2.19.   Secondo la prassi dell'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), per determinare il valore commerciale l'amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva nell'aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).

L'Alta Corte ritiene che per la determinazione del valore corrente degli immobili, l'ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (STFA P 9/04 del 7 aprile 2004; SVR 1998 EL Nr. 5). Secondo l'Alta corte, sarebbe infatti inammissibile calcolare l'importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137).

Nel Cantone Ticino, la Cassa cantonale di compensazione affida detto compito all'Ufficio cantonale di stima.

In merito a ciò si osserva ancora che in un caso riguardante il nostro Cantone in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare operata dall'Ufficio cantonale di stima, il TFA ha confermato l'operato dei periti (STFA P 10/06 del 13 aprile 2007; STFA P 38/96 del 27 febbraio 1998).

                             2.20.   In specie, l'11 febbraio 2009 (doc. 58) la Cassa di compensazione ha così chiesto all'Ufficio cantonale di stima di valutare al valore venale i fondi n. 788, n. 1826 e n. 1827 di __________, stato 2009, di proprietà dell'assicurato.

Il 4 novembre 2009 (doc. 175) l'arch. __________ ha reso le proprie valutazioni, peritando in Fr. 150'000.- il valore della particella n. 1826 VM (doc. 174), in Fr. 140'000.- il mappale n. 1827 VM (doc. 173) ed in Fr. 20'000.- il fondo n. 788 VM (doc. 172).

La Cassa di compensazione ha però ritenuto soltanto il valore venale delle particelle n. 788 e n. 1826, mentre ha considerato che l'abitazione primaria del ricorrente è sita sul fondo n. 1827 e quindi ha conteggiato solo il valore di stima (Fr. 46'551.-) giusta l'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI.

Riguardo alle summenzionate valutazioni peritali, questa Corte evidenzia che l'assicurato ha criticato sia la persona del perito che ha stimato i suoi immobili, sia l'importo stesso della sostanza conteggiato dalla Cassa di compensazione nella tabella di calcolo PC (Fr. 170'000.-).

Ciò nonostante, l'amministrazione non ha proceduto né a trasmettere all'assicurato la copia delle perizie - nella forma breve - contemplante soltanto il valore venale (docc. 172-175) affinché prendesse posizione, né a chiedere all'Ufficio stima di rivedere e di dettagliare le sue considerazioni.

Va qui citata l'opposizione dell'8 febbraio 2010 (doc. 103), in cui l'assicurato ha criticato da un canto l'imparzialità del perito, alle dipendenze del Cantone Ticino e quindi anche dell'Istituto delle assicurazioni sociali. D'altro canto, in questa stessa lettera l'opponente ha menzionato che una perizia delle sue proprietà era già stata fatta da un esperto nominato dalla Pretura di __________, il quale aveva stimato i suoi fondi in Fr. 113'000.-perciò trova impossibile che in pochi anni detta valutazione sia lievitata a Fr. 170'000.-.

Anche nel successivo scritto del 5 marzo 2010 (doc. 207) l'assicurato ha indicato che un certo __________ aveva stabilito il valore dei suoi fondi in Fr. 113'000.- e che il perito incaricato dalla Cassa tramite l'Ufficio stima non era imparziale.

Stante quanto precede, secondo questo Tribunale, la Cassa cantonale di compensazione avrebbe dovuto innanzitutto dare la possibilità all'opponente di pronunciarsi sui valori venali dei suoi tre fondi stabiliti dall'Ufficio stima, visto che egli sapeva unicamente che la sua sostanza valeva in totale Fr. 170'000.-, mentre in realtà questa cifra corrisponde al valore venale della particella n. 1826 (Fr. 150'000.-) sommato al valore venale del fondo n. 788 (Fr. 20'000.-), siccome entrambi detti mappali non sono adibiti ad abitazione primaria dell'assicurato.

Il valore del mappale n. 1827, computato invece al valore di stima fiscale di Fr. 46'551.- (doc. M4), non è stato conteggiato nella sua sostanza, giacché è stato reso nullo dalla deduzione del forfait di Fr. 112'500.- prevista dall'art. 11 cpv. 1 lett. c 2a frase LPC per i beneficiari di PC se l'immobile che gli appartiene gli serve quale abitazione (doc. 184).

L'amministrazione avrebbe poi dovuto interpellare nuovamente sulla questione l'Ufficio stima, che avrebbe dovuto confrontarsi con la censura relativa al valore degli immobili di Fr. 113'000.- e con le lamentele dell'assicurato, espresse poi nel dettaglio, come visto, con il ricorso, laddove ha evidenziato lo stato precario della sua sostanza immobiliare.

In queste circostanze, dopo che il competente Ufficio stima avrà riesaminato, previo sopralluogo, i valori peritali dei fondi di proprietà del ricorrente, la Cassa di compensazione dovrà dunque ripronunciarsi sulla questione del computo della sostanza del ricorrente a dipendenza dell'utilizzo che egli ne fa.

L'amministrazione terrà quindi presente, da un lato, che è a giusta ragione che gli immobili non adibiti ad abitazione primaria debbano essere computati al valore venale in virtù dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI; d'altro lato, si ricorderà che i fondi che servono all'interessato quale abitazione devono essere valutati al valore di stima ex art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI ed essere poi conteggiati nella sua sostanza solo nella misura eccedente la franchigia legale di Fr. 112'500.- (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC).

Su questa questione, infatti, il ricorrente è a torto che ritiene che la sostanza debba essere valutata al massimo a Fr. 124'000.-.

Egli confonde il valore venale (commerciale, Verkehrswert) da applicare agli immobili che non servono da abitazione primaria, con il valore di stima (fiscale, Steuerwert) da utilizzare quando l'immobile appartenente al beneficiario di prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione serve quale abitazione ad almeno una di queste persone.

A sostegno della sua tesi, l'assicurato ha menzionato le decisioni del 1° febbraio 2004 emesse dall'Ufficio cantonale di stima nell'ambito della revisione generale delle stime. Esse indicano un valore globale di stima di Fr. 53'927.- per la particella n. 1826 (doc. M5) e di Fr. 46'551.- per il mappale n. 1827 (doc. M4), entrambi di __________.

A ciò va aggiunto il valore di stima del fondo n. 788 sempre di __________, che il catastrino fiscale agli atti (doc. 25) indica essere di Fr. 2'942.-.

Complessivamente, quindi, le tre proprietà immobiliari del ricorrente hanno un valore di stima di Fr. 103'420.-, importo che corrisponde alla cifra ritenuta dall'autorità fiscale nelle decisioni di tassazione IC 2008 (doc. M2) e IC 2009 (doc. XXIX/3).

Il ragionamento dell'insorgente stride però con la volontà del legislatore, il quale ha inteso regolamentare le situazioni in cui - come nella fattispecie - l'assicurato è proprietario di uno o più immobili, ma egli non li utilizza (tutti) come abitazione primaria.

Come visto, infatti, la LPC persegue lo scopo di garantire un reddito minimo per far fronte ai fabbisogni vitali delle persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità. Con l'emanazione degli artt. 112 Cost. fed. lo Stato ha voluto intervenire solo a favore di chi è veramente bisognoso.

Se non si tenesse conto della sostanza immobiliare, un richiedente che dispone di valori di sostanza elevati sarebbe di gran lunga favorito rispetto a colui che non è proprietario di alcunché o che è proprietario di un bene immobile di poco valore. Ogni beneficiario sarebbe sì trattato allo stesso modo, ma partendo da basi economiche differenti si provocherebbe di conseguenza un'arbitrarietà fra i beneficiari.

Il senso dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI è dunque quello che solo le persone che ne hanno effettivamente necessità possono beneficiare delle PC, perciò la sostanza immobiliare che non serve da abitazione al richiedente viene valutata al valore commerciale, proprio perché egli può anche venderla per potere far fronte al suo fabbisogno vitale. Se il richiedente intende invece rimanere proprietario di un fondo che non utilizza comunque più come abitazione primaria, allora è giusto che si veda imputato il valore che ne potrebbe ricavare se lo vendesse, quindi il valore venale, e che ne sopporti le conseguenze.

Pertanto, come visto, solo gli immobili che l'assicurato usa come abitazione primaria possono essere conteggiati al valore di stima nel calcolo per le prestazioni complementari.

Gli altri beni vanno invece computati al valore venale e quindi è corretto che l'Ufficio cantonale di stima, su invito della Cassa di compensazione, si sia determinato in proposito mediante una perizia neutra.

Ritenuto che il ricorrente sembri sostenere che entrambe le abitazioni siano primarie, e quindi ne ha postulato il riconoscimento del valore di stima, spetterà alla Cassa di compensazione, con l'aiuto dell'Ufficio cantonale di stima, verificare quale dei due fondi (n. 1826 o n. 1827) debba essere considerato come abitazione primaria e quindi valutato al valore di stima, mentre l'altro immobile sarà considerato al valore venale.

In queste circostanze, la censura dell'assicurato riguardo alla valutazione delle sue proprietà deve essere respinta per quanto concerne il principio del computo al valore venale di taluni fondi.

Per la determinazione dell'importo esatto da conteggiare come sostanza, invece, spetterà alla Cassa di compensazione fissarlo sulla scorta delle considerazioni che precedono.

Stante quanto precede, gli atti vanno pertanto trasmessi all'amministrazione affinché proceda in tal senso.

Al riguardo, va qui ancora ribadito che la Cassa cantonale di compensazione affida detto compito all'Ufficio cantonale di stima e che il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha confermato l'operato dei periti e la loro indipendenza (STFA P 10/06 del 13 aprile 2007; STFA P 38/96 del 27 febbraio 1998).

                             2.21.   Viste le considerazioni esposte, il ricorso deve essere accolto ai sensi dei considerandi e la decisione impugnata annullata.

Gli atti vanno quindi rinviati all'amministrazione, affinché proceda con gli accertamenti indicati ed emetta di conseguenza una nuova decisione formale.

Malgrado sia parzialmente vincente in causa, al ricorrente, non patrocinato, non vanno assegnate ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         § La decisione su opposizione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa cantonale di compensazione per i suoi incombenti conformemente alle considerazioni esposte.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti