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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.03.2011 33.2010.19

4 marzo 2011·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,746 parole·~14 min·3

Riassunto

Inizio del diritto alle prestazioni complementari. Ciò che conta è quando la domanda SCRITTA è stata depositata presso la competente Agenzia comunale AVS e non quando l'assicurato si è semplicemente informato presso il Comune su come ottenere le PC. In specie questo D non può retroagire di 6 mesi

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 33.2010.19   TB

Lugano 4 marzo 2011  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2010 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 17 settembre 2010 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio delle prestazioni complementari, 6501 Bellinzona     in materia di prestazioni complementari

ritenuto                            in fatto

                                  A.   Beneficiario dal 1° agosto 2008 di una rendita d'invalidità e di prestazioni complementari ammontanti a Fr. 1'272.- nel 2008 (doc. 29) ed a Fr. 1'292.- nel 2009 (doc. 28) versate dalla Cassa cantonale di compensazione del Cantone __________, dal 2 maggio 2010 (doc. A6) RI 1 è domiciliato in Ticino, dapprima a __________, poi a __________ (doc. A6).

                                  B.   Il 5 luglio 2010 (doc. B2) l'assicurato ha compilato e firmato l'apposito formulario per la richiesta di una prestazione complementare alla rendita AVS o AI fornitogli dal suo Comune di domicilio.

Con decisione formale del 19 agosto 2010 (doc. A4) la Cassa cantonale di compensazione di Bellinzona ha stabilito in Fr. 1'278.- la prestazione complementare mensile a cui ha diritto l'assicurato dal 1° luglio 2010 (doc. A5).

Il 1°/2 settembre 2010 (doc. 50 e doc. A2) l'assicurato ha formulato opposizione contro questa decisione, chiedendo che il suo diritto alla prestazione complementare decorra invece già dal 7 maggio 2010, ossia da quando è rientrato in Svizzera ed è stato iscritto nel catalogo civico con diritto di voto in materia cantonale.

                                  C.   Con decisione su opposizione del 17 settembre 2010 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione, Servizio PC, ha respinto l'opposizione dell'assicurato, poiché in virtù dell'art. 12 cpv. 1 LPC il diritto alle prestazioni complementari sorge il primo giorno del mese in cui è stata presentata la domanda scritta. Tuttavia, il riconoscimento di arretrati avviene se la domanda di prestazione complementare è presentata entro sei mesi dalla notifica di una decisione di rendita AVS o AI (art. 22 cpv. 1 OPC-AVS/AI). Siccome, in specie, la domanda di PC è del 5 luglio 2010 e quindi è stata formulata oltre sette mesi dopo la decisione di rendita AI del 26 novembre 2009, non è possibile riconoscere all'opponente una prestazione complementare dal maggio 2010. Tale sarebbe stato il suo diritto alle PC se la domanda fosse stata presentata nel maggio 2010.

                                  D.   Il 18 ottobre 2010 (doc. I) RI 1 ha formulato ricorso al Tribunale chiedendo che il diritto alle prestazioni complementari gli sia riconosciuto anche per i mesi di maggio e di giugno 2010. Egli ha esposto la sua difficile situazione personale ed economica, indicando di essere rientrato in Svizzera dal __________ per motivi personali il 2 maggio 2010 ed in quella data, al momento del suo annuncio al Comune di __________, avrebbe richiesto le prestazioni complementari. Tuttavia, la raccolta della necessaria documentazione ha fatto sì che soltanto nel luglio 2010 compilasse e sottoscrivesse l'apposito formulario PC.

                                  E.   Dopo avere esperito un accertamento presso l'Agenzia comunale AVS che ha confermato che la richiesta di prestazioni complementari è stata depositata il 5 luglio 2010 (doc. IIIbis), con la risposta del 5 novembre 2010 (doc. III) la Cassa di compensazione ha osservato che il ricorrente non ha apportato nuovi elementi e quindi ha ribadito la reiezione del ricorso.

                                  F.   Il ricorrente ha spiegato di avere immediatamente postulato la richiesta di prestazioni complementari al suo arrivo nel Comune di __________ già nel maggio 2010, ma di avere potuto consegnare tutta la necessaria documentazione soltanto il 5 luglio 2010. L'assicurato ha inoltre evidenziato che la segretaria del responsabile degli Istituti e Servizi sociali e socioeducativi della Città di __________ gli avrebbe confermato oralmente che egli avrebbe fatto richiesta di prestazioni complementari già nel maggio 2010. Infine, il ricorrente ha evidenziato che visto che nessuno l'ha aiutato a pagare il deposito di garanzia per il nuovo appartamento a __________, ora rischia di perderlo (doc. V).

La Cassa di compensazione ha comunicato al TCA di non avere osservazioni da presentare al riguardo (doc. VII).

considerato                    in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007, STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

nel merito

                                   2.   Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed, l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani ed ai disabili, fissandone l'entrata in vigore il 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

                                   3.   Hanno diritto a prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera se hanno diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità (art. 4 cpv. 1 lett. c LPC).

L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

L'art. 12 LPC regola l'inizio e la fine del diritto ad una prestazione complementare annua.

Per l'art. 12 cpv. 1 LPC, il diritto a una prestazione complementare annua sorge il primo giorno del mese in cui è stata presentata la domanda, purché tutte le condizioni legali siano adempiute.

Se la domanda è presentata entro sei mesi dall'ammissione in un istituto o in ospedale, il diritto sorge il primo giorno del mese in cui è avvenuta l'ammissione in istituto o in ospedale, purché tutte le condizioni legali siano adempiute (art. 12 cpv. 2 LPC).

Giusta l'art. 12 cpv. 3 LPC, il diritto si estingue alla fine del mese in cui una delle condizioni non è più adempiuta.

Il Consiglio federale disciplina il pagamento di prestazioni arretrate; può abbreviare la durata fissata dall'art. 24 cpv. 1 LPGA (art. 12 cpv. 4 LPC).

A norma dell'art. 20 cpv. 1 OPC-AVS/AI, la persona che vuol far valere il diritto a una prestazione complementare annua deve depositare una domanda scritta. L'art. 67 cpv. 1 OAVS è applicabile per analogia.

Per l'art. 20 cpv. 2 OPC-AVS/AI, il formulario di domanda deve dare indicazioni sulle generalità e sulle condizioni di reddito e di sostanza di tutte le persone incluse nel calcolo della prestazione complementare annua.

Se la domanda di una prestazione complementare annua è presentata entro i 6 mesi a partire dalla notifica di una decisione di rendita dell'AVS o dell'AI, il diritto sorge il mese in cui è stata presentata la domanda di rendita, ma al più presto all'inizio del diritto alla rendita (art. 22 cpv. 1 OPC-AVS/AI).

Giusta l'art. 22 cpv. 2 OPC-AVS/AI, il capoverso 1 si applica per analogia nel caso in cui una rendita in corso dell'AVS o dell'AI sia modificata mediante decisione.

Per l'art. 28 cpv. 1 LaLPC (Legge cantonale di applicazione della LPC), la richiesta di prestazioni è presentata alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG tramite la competente Agenzia AVS.

L'Agenzia AVS accerta lo stato di famiglia e le condizioni di reddito e di sostanza del richiedente. Essa trasmette la richiesta di prestazioni alla Cassa cantonale di compensazione (art. 28 cpv. 2 LaLPC).

La prestazione complementare è pagata, di regola, all'avente diritto dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG. Il versamento avviene, di regola, ogni mese (art. 29 cpv. 1 LaLPC).

Giusta l'art. 11 cpv. 1 RLaLPC, l'Agenzia AVS competente assiste nella compilazione del formulario le persone che, per sé o per terzi, intendono presentare richiesta di prestazioni complementari.

Per l'art. 11 cpv. 2 RLaLPC, l'Agenzia collabora con la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG nell'accertamento di tutti i fatti rilevanti ai fini della decisione, in particolare le condizioni personali e economiche e le comunica le sue osservazioni.

                                   4.   Dal 1° agosto 2008 al 30 novembre 2009 (doc. 27) la Cassa cantonale di compensazione del Cantone __________ ha versato al ricorrente, domiciliato a __________, delle prestazioni complementari.

In seguito, l'assicurato è partito per il __________ ed è tornato in Svizzera il 2 maggio 2010 (doc. A6), domiciliandosi a __________ da quello stesso giorno (doc. A6).

Come risulta dall'apposito formulario per la richiesta di prestazioni complementari alla rendita AVS o AI prodotto dal ricorrente stesso, la sua sottoscrizione è del 5 luglio 2010 (doc. B2 pag. 8).

Anche l'Agenzia comunale AVS di __________ ha corretto, compilato, timbrato e firmato detto formulario il 5 luglio 2010 e l'ha poi spedito alla Cassa cantonale di compensazione per la diretta evasione (art. 28 cpv. 2 LaLPC).

In virtù del citato art. 20 cpv. 1 OPC-AVS/AI, i richiedenti le prestazioni complementari devono depositare una domanda scritta all'Agenzia comunale AVS ed in concreto l'assicurato l'ha depositata il 5 luglio 2010 all'Agenzia comunale AVS di __________. Pertanto, è questa data, ed essa soltanto, che fa stato per la determinazione del suo diritto alle prestazioni complementari che, giusta l'art. 12 cpv. 1 LPC, sorge il primo giorno del mese in cui è stata presentata la domanda, quindi il 1° luglio 2010.

In effetti, la decisione formale del 19 agosto 2010 fa decorrere proprio dal 1° luglio 2010 il diritto alle PC del ricorrente e tale agire della Cassa cantonale di compensazione va qui confermato.

A nulla valgono poi le argomentazioni dell'assicurato secondo cui egli avrebbe già postulato le prestazioni complementari lo stesso giorno in cui si è annunciato al Comune di __________ o comunque il 7 maggio 2010. Ciò che conta, come visto, è quando la domanda scritta è stata depositata presso la competente Agenzia comunale AVS. Pertanto, anche ammettendo che l'assicurato abbia ricevuto il 7 maggio 2010 alle ore 10.15 come scritto a mano - il promemoria sui "Documenti da presentare per l'inoltro di una nuova domanda di prestazione complementare" stilato dall'Agenzia comunale AVS di __________ (doc. A3), tuttavia la domanda scritta di PC è stata consegnata all'organo competente soltanto il 5 luglio 2010. Poco importa, dunque, che la difficoltà nella raccolta dei necessari documenti per potere presentare tale domanda abbia comportato la protrazione di due mesi dell'effettivo inoltro dell'istanza scritta alla sua Agenzia comunale.

Alla stessa stregua, nemmeno può tornare utile la circostanza che un'impiegata dell'Istituto e servizi sociali del Comune di __________ avrebbe (oralmente) affermato che "la mia richiesta di prestazione complementare fu fatta nel mese di maggio." (doc. V).

Questo Tribunale osserva che questa affermazione non deve essere verificata ulteriormente, giacché essa va unicamente intesa nel senso che l'assicurato si è subito informato, presso il suo Comune di domicilio, sui passi da intraprendere per ottenere le prestazioni complementari. Ed infatti, gli è stato consegnato il promemoria sui documenti da presentare per richiedere le prestazioni complementari. L'ottenimento di questo prospetto informativo, però, non comporta ancora che l'assicurato abbia realmente domandato le prestazioni complementari tramite la sua Agenzia comunale AVS. Infatti, occorre nuovamente sottolinearlo, affinché la richiesta di PC diventi effettiva e quindi la Cassa cantonale di compensazione esamini tale istanza, occorre che la domanda sia fatta in forma scritta (art. 20 cpv. 1 OPC-AVS/AI) per mezzo dell'apposito formulario, eventualmente con l'aiuto dell'Agenzia comunale AVS (art. 11 cpv. 1 RLaLPC). E, in concreto, questa domanda scritta è stata consegnata all'Agenzia comunale AVS di __________ soltanto il 5 luglio 2010, come attestato dalle date apposte sia dall'assicurato stesso sia dall'Agenzia.

Non va infine dimenticato che, vista la discrepanza tra le sue affermazioni e la data riportata sul formulario stesso della richiesta, ad esplicita domanda della Cassa cantonale di compensazione all'Agenzia comunale AVS di __________ su quando, a tutti gli effetti, l'assicurato ha presentato la propria domanda di prestazioni complementari, il 27 ottobre 2010 (doc. IIIbis) l'autorità comunale interpellata ha risposto quanto segue:

"  Confermiamo che la richiesta di prestazione complementare del signor RI 1 è stata presentata presso i nostri uffici in data 5 luglio 2010.".

In conclusione, indipendentemente sia dalla testimonianza orale fornita all'assicurato da una funzionaria comunale sia dalle argomentazioni sollevate dal ricorrente (doc. B4: egli ha corretto a mano la suesposta risposta, sostenendo che ha "portato tutta la documentazione completa 05.07.2010", alludendo al fatto che la domanda l'aveva però già implicitamente formulata il 7 maggio 2010), ciò che conta è quando è stata de facto depositata la richiesta scritta per l'ottenimento delle prestazioni complementari.

È quindi dall'inizio di quel mese, e da quel momento soltanto, che decorre, semmai, il diritto dell'assicurato a percepire delle prestazioni complementari.

In virtù di quanto precede, non v'è dubbio che il diritto del ricorrente di percepire delle prestazioni complementari è sorto il 1° luglio 2010, visto che la sua richiesta formale scritta è datata 5 luglio 2010 ed è stata immediatamente trasmessa alla Cassa.

                                   5.   L'unica eccezione a questo principio si ha quando la domanda di prestazioni complementari è presentata entro i 6 mesi a partire dalla notifica di una decisione di rendita dell'AVS o dell'AI. In tale evenienza, il diritto sorge il mese in cui è stata presentata la domanda di rendita, ma al più presto all'inizio del diritto alla rendita (art. 22 cpv. 1 OPC-AVS/AI).

Nella fattispecie, l'assicurato sostiene di essere beneficiario di una rendita d'invalidità dal 1° agosto 2008 e ciò risulta plausibile, visto che da allora e fino al 30 novembre 2009 ha percepito delle prestazioni complementari all'AI dalla Cassa cantonale di compensazione __________.

Agli atti v'è pero un'altra decisione, resa dalla Cassa svizzera di compensazione quando il ricorrente era in __________. Il 26 novembre 2009 (doc. 13) detta Cassa ha stabilito in Fr. 1'252.- il diritto dell'assicurato ad una rendita d'invalidità ordinaria piena con grado d'invalidità del 100% a decorrere dal 1° dicembre 2009.

In queste circostanze, poiché, come stabilito nel considerando precedente, l'assicurato ha presentato la propria domanda di prestazioni complementari il 5 luglio 2010 e la notifica della decisione di rendita AI è del 26 novembre 2009, tra questi due eventi sono trascorsi più dei sei mesi previsti legalmente. Pertanto, non è possibile far beneficiare il ricorrente dell'eccezione dell'art. 22 cpv. 1 OPC-AVS/AI e far così retroagire l'inizio del suo diritto alle prestazioni complementari a prima del 1° luglio 2010.

                                   6.   Stanti le considerazioni esposte, la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso respinto, senza prelievo di tasse di giustizia e spese.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Gianluca Menghetti

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