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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.02.2011 33.2010.17

9 febbraio 2011·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,659 parole·~18 min·3

Riassunto

Sospensione del D alla rendita AI e quindi anche delle PC. Intervento dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento che anticipa le prestazioni. Ripristino rendita AI e PC.La compensazione di prestazioni complementari con gli anticipi effettuati dall'USSI è corretta,altrimenti sovraindennizzo

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 33.2010.17   TB

Lugano 9 febbraio 2011  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 10 settembre 2010 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 17 agosto 2010 emanata da

Cassa cantonale di compensazione, 6501 Bellinzona     in materia di prestazioni complementari

ritenuto                            in fatto

                                Aa.   A seguito della sospensione del suo diritto ad una mezza rendita AI con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2004 stabilito con la decisione su opposizione dell'11 maggio 2007 dell'Ufficio assicurazione invalidità, anche il diritto alle prestazioni complementari di RI 1, 1941, è stato sospeso.

                                Ab.   Vista la sentenza di questo Tribunale del 9 giugno 2008 (32.2007.190) che ha accolto il ricorso dell'assicurato e rinviato gli atti all'Ufficio AI affinché accertasse l'esatta capacità lavorativa (cfr. consid. 2.11), con progetto di decisione dell'8 gennaio 2010 l'amministrazione ha ripristinato con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2004 il diritto alla mezza rendita AI dell'assicurato.

                                Ac.   Con decisione del 10 giugno 2010 (doc. D7) l'Ufficio AI ha assegnato all'interessato una rendita mensile d'invalidità di Fr. 1'737.- dal 1° marzo 2006 al 30 settembre 2006, per un pagamento retroattivo totale di Fr. 12'159.-, a cui però ha dedotto l'importo di Fr. 5'028.- posto in compensazione con l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento che ha anticipato le prestazioni sociali.

Contro questa decisione l'assicurato ha formulato ricorso al TCA (32.2010.188) tutt'ora pendente.

                                  B.   Il 2 luglio 2010 la Cassa cantonale di compensazione ha emesso tre distinte decisioni di concessione di prestazioni complementari all'assicurato.

La prima verteva sul periodo dal 1° novembre 2005 al 31 dicembre 2005 (doc. B3), periodo in cui l'amministrazione ha fissato in Fr. 1'429.- il diritto mensile alle PC, ma del pagamento totale di Fr. 2'858.- una parte (Fr. 1'701.-) è stata trattenuta siccome prestazioni già versate dalla Cassa per il mese di novembre 2005, mentre la restante parte (Fr. 1'157.-) è stata girata all'USSI.

Con la seconda decisione (doc. C3) la Cassa ha fissato il diritto alle prestazioni complementari in Fr. 877.- per i mesi di gennaio e febbraio 2006, ma non ha versato all'assicurato la somma di Fr. 1'754.-, giacché l'ha girata direttamente all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento a titolo di compensazione.

Infine, la terza decisione (doc. D3) relativa ai mesi di marzo-settembre 2006 ha stabilito in Fr. 10.- il diritto alle PC, quindi in complessivi Fr. 70.- dovuti per quel periodo, ma anche in tale evenienza l'importo è stato girato all'USSI quale compensazione.

                                  C.   Con tre distinte opposizioni, tutte datate 30 luglio 2010, l'assicurato ha contestato le compensazioni a cui ha proceduto la Cassa ritenendole arbitrarie, dato che il 19 maggio 2010 l'USSI ha notificato un credito di Fr. 5'028.- per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 30 settembre 2006 e questa somma è già stata compensata dall'Ufficio AI con la decisione AI del 10 giugno 2010.

Pertanto, l'opponente ha osservato che girare all'USSI gli importi di Fr. 1'157.- (doc. B1), di Fr. 1'754.- (doc. C1) e di Fr. 70.- (doc. D1) comporta che esso incassa in realtà la somma di Fr. 8'009.- a fronte di un credito di (soli) Fr. 5'028.-, ciò che lo penalizza.

Inoltre, la sospensione delle prestazioni complementari ha comportato che l'assicurato ha dovuto far fronte al pagamento dei premi di Cassa malati e delle relative partecipazioni. Egli ha quindi postulato anche il riconoscimento degli importi che si è assunto personalmente (Fr. 777,20 per novembre e dicembre 2005, Fr. 277,10 per gennaio e febbraio 2006, Fr. 3'636,50 per marzo-settembre 2006).

                                  D.   Con decisione su opposizione del 17 agosto 2010 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto le citate opposizioni, evidenziando di essere legittimata, giusta l'art. 22 cpv. 4 OPC-AVS/AI, a compensare con l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento gli importi che esso ha anticipato quando il diritto alle prestazioni complementari era sospeso e di non conoscere in dettaglio i singoli importi anticipati né lo scopo al quale erano destinati.

Per quanto attiene i premi LAMal già pagati dall'assicurato, la Cassa ha osservato che gli saranno sicuramente rifusi o bonificati da parte della sua Cassa malati, mentre il riconoscimento delle partecipazioni alle spese di cura, se documentate, può essere richiesto all'amministrazione stessa (art. 5 LALPC).

                                  E.   Il 10 settembre 2010 (doc. I) RI 1 ha formulato ricorso al Tribunale riproponendo le argomentazioni esposte con le tre opposizioni e quindi concludendo al riconoscimento a suo favore degli importi di Fr. 3'635,20 (Fr. 2'858.- + Fr. 777,20) per i mesi di novembre e dicembre 2005, di Fr. 2'031,10 (Fr. 1'754.- + Fr. 277,10) per gennaio e febbraio 2006 e di Fr. 9'117,50 (Fr. 783.- x 7 mesi + Fr. 3'636,50) per i mesi da marzo a settembre 2006. Per ogni pretesa il ricorrente ha chiesto gli interessi del 5%.

                                  F.   Nella risposta di causa del 23 settembre 2010 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto il parziale accoglimento del ricorso. Evidenziando che sulla somma totale di Fr. 9'427.- da rifondere all'USSI sono già stati recuperati Fr. 5'028.- sugli arretrati di rendita AI versati dall'Ufficio AI al ricorrente, la Cassa di compensazione era tenuta a rifondere all'USSI la differenza ancora compensabile, che in realtà ammonta a Fr. 4'400.- e non a Fr. 4'682.-. Pertanto, l'importo di Fr. 282.- sarebbe stato poi rimborsato all'insorgente.

Le altre censure sollevate dall'assicurato sono state integralmente respinte, in particolare la pretesa di percepire interessi.

                                  G.   Il ricorrente ha osservato che l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha chiesto di compensare solo la somma di Fr. 5'028.-, perciò la Cassa di compensazione non può "d'ufficio e in modo manifestamente temerario ed arbitrario" versare di più di quanto richiesto. Egli ha inoltre ritenuto che l'amministrazione non è entrata nel merito delle sue censure (doc. V).

L'8 ottobre 2010 (doc. VII) la Cassa ha comprovato che l'assicurato doveva rifondere all'USSI la cifra di Fr. 9'427.-, che ha recuperato presso l'UAI (Fr. 5'028.-) e la Cassa stessa (Fr. 4'400.-).

Il ricorrente ha rilevato di non avere mai ricevuto dall'Ufficio AI la decisione concernente la compensazione dei Fr. 4'400.- (doc. VII/2) e si è chiesto come mai. Ha comunque concluso che l'unica decisione valida e cresciuta in giudicato è quella del 19 maggio 2010, che prevede la compensazione di Fr. 5'028.- (doc. IX).

La Cassa di compensazione ha infine chiarito che il recupero dei Fr. 4'400.- non concerne l'assicurazione invalidità, bensì le prestazioni complementari, decisioni che il ricorrente ha appunto contestato e che hanno dato luogo al presente ricorso. Inoltre, l'USSI ha confermato alla Cassa la richiesta di compensazione dopo avere saputo dell'esistenza di arretrati di prestazioni complementari e quindi della possibilità, data dall'art. 22 cpv. 4 OPC-AVS/AI, di recuperare gli anticipi fatti all'assicurato (doc. XI).

Invitato, il ricorrente non ha più formulato osservazioni (doc. XII).

considerato                    in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007, STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

nel merito

                                   2.   Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed, l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani ed ai disabili, fissandone l'entrata in vigore il 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

                                   3.   Hanno diritto a prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera se ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS (art. 4 cpv. 1 lett. a LPC) o se hanno diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità (art. 4 cpv. 1 lett. c LPC).

L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

Beneficiario dall'ottobre 2006 di una rendita AVS, il ricorrente ha contestato che la Cassa cantonale di compensazione abbia compensato il suo diritto alle prestazioni complementari per il periodo dal 1° novembre 2005 al 30 settembre 2006 con degli anticipi versati dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento. Egli ritiene, infatti, che detto Ufficio abbia già provveduto con una trattenuta sul versamento della rendita d'invalidità (Fr. 5'028.-) e quindi non vi sarebbe un ulteriore diritto, da parte anche della Cassa di compensazione, di procedere in tal senso (Fr. 4'682.-), altrimenti l'USSI si sarebbe arricchito dell'importo compensato.

Occorre dunque verificare se il procedere dell'amministrazione mediante compensazioni sia corretto.

                                   4.   Come visto, a dipendenza del suo diritto ad una mezza rendita d'invalidità, il ricorrente beneficiava anche di prestazioni complementari e ciò fino al 31 dicembre 2003, quando il versamento della rendita AI - e quindi anche delle PC - è stato sospeso nell'attesa dell'esito degli accertamenti effettuati dall'Ufficio AI.

Dal 1° gennaio 2004 l'assicurato non percepiva dunque più né la rendita AI né le prestazioni complementari, motivo per cui è intervenuto l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, che ha anticipato al ricorrente gli importi necessari al sostentamento.

Terminati gli accertamenti l'Ufficio AI, a cui l'incarto era stato rinviato con sentenza del 9 giugno 2008 (32.2007.190) di questo stesso Tribunale, il 10 giugno 2010 (doc. D7) ha emesso una decisione formale con cui ha concesso all'assicurato una rendita ordinaria semplice d'invalidità di Fr. 1'737.- al mese dal 1° marzo 2006 al 30 settembre 2006. Tuttavia, la somma di Fr. 12'159.- dovuta retroattivamente è stata versata al ricorrente soltanto nella misura di Fr. 7'131.-, giacché la differenza di Fr. 5'028.- è stata compensata con l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento.

In effetti, con decisione del 19 maggio 2010 (doc. F) l'USSI ha informato l'insorgente che, in virtù dell'art. 32 Laps, era legittimato ad esigere che gli si versasse direttamente l'arretrato, fino a concorrenza dei suoi anticipi e per il periodo nel quale sono stati concessi. Pertanto, visto che nel 2010 era risorto dal 1° gennaio 2004 il diritto dell'assicurato ad una rendita d'invalidità, così detto Ufficio ha proceduto a richiedere in compensazione l'importo di Fr. 5'028.- per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 30 settembre 2006, durante il quale ha beneficiato di prestazioni assistenziali.

Il reclamo dell'assicurato contro questa decisione è sfociato nella decisione su reclamo del 27 agosto 2010 (doc. D9) con cui l'USSI, rifacendosi agli artt. 32 Laps e 33 Las, ha confermato che le prestazioni anticipate devono essergli rimborsate attraverso i versamenti retroattivi della rendita AI, che possono essere ceduti a chi fornisce anticipi.

Ora, in questa stessa decisione è chiaramente indicato che dal febbraio al settembre 2006 l'assicurato ha ricevuto dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento prestazioni pari a Fr. 9'427.- che dall'Ufficio AI ha preteso la compensazione di Fr. 5'028.-.

La differenza di Fr. 4'400.- è stata poi chiesta dall'USSI nel maggio 2010, a seguito di una specifica richiesta in tal senso della Cassa di compensazione. Infatti, il 20 maggio 2010 (doc. VII/2) la Cassa cantonale di compensazione ha informato l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento che con decisione che sarebbe stata emanata nel corso del mese di giugno 2010 l'assicurato sarebbe stato posto retroattivamente al beneficio di una prestazione complementare dal 1° novembre 2005 al 30 settembre 2006. Pertanto, avendo già ottenuto la dichiarazione di cessione degli arretrati firmata dall'assicurato, per potere quantificare l'ammontare dovutogli, la Cassa ha chiesto all'USSI di precisare i versamenti effettuati nel citato periodo.

L'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha risposto quantificando in Fr. 4'400.- le prestazioni versate all'assicurato.

È, dunque, sulla scorta di questa informazione, che la Cassa cantonale di compensazione ha emesso il 2 luglio 2010 tre decisioni di fissazione delle prestazioni complementari riferite, distintamente, a tre periodi diversi, in cui ha però compensato gli importi dovuti girandoli direttamente all'USSI fino al raggiungimento dei Fr. 4'400.-.

Tuttavia, come ammesso con la risposta, la Cassa ha invece erroneamente effettuato una compensazione totale di Fr. 4'682.- (Fr. 1'701.- + Fr. 1'157.- + Fr. 1'754.- + Fr. 70.-), motivo per cui ha provveduto a restituire al ricorrente la differenza di Fr. 282.- trattenuta sul suo diritto alle PC e riversata in eccesso all'USSI.

Al riguardo, il TCA rileva, inoltre, che la somma di Fr. 1'701.- non pare essere stata girata all'USSI, ma trattenuta dalla Cassa di compensazione stessa, "in quanto prestazioni già versate dalla PC per il mese di novembre 2005 (…)" (doc. B3).

Una verifica in tal senso non gioverebbe al ricorrente, che sarebbe altrimenti costretto a vedersi sottratto un'altra volta l'importo di Fr. 1'701.-, ma questa volta a favore dell'USSI, così da raggiungere l'ammontare anticipatogli di Fr. 4'400.-.

                                   5.   Giusta l'art. 22 cpv. 1 LPGA, il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno. Qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla.

Per l'art. 22 cpv. 2 LPGA, i versamenti retroattivi di prestazioni dell'assicuratore sociale possono tuttavia essere ceduti:

a.   al datore di lavoro o all'assistenza pubblica o privata, se questi versano anticipi;

b.    a un'assicurazione che fornisce prestazioni anticipate.

L'art. 22 OPC-AVS/AI tratta del pagamento di arretrati.

L'art. 22 cpv. 4 OPC-AVS/AI prevede che se, in attesa dell'assegnazione di prestazioni complementari, un ente assistenziale pubblico o privato ha concesso a una persona anticipi destinati al suo sostentamento durante un periodo per il quale sono versate retroattivamente prestazioni complementari, l'anticipo può essere rimborsato direttamente all'ente in questione al momento del pagamento posticipato.

Secondo l'art. 33 lett. a Las (Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971), le prestazioni assistenziali corrisposte ai maggiorenni vanno rimborsate quando vengono effettuati dei versamenti a titolo di anticipo su prestazioni assicurative non ancora corrisposte, al momento in cui tali prestazioni saranno esigibili. L'autorità può parimenti esigere che le si versino direttamente gli arretrati (art. 32 Laps).

L'art. 32 cpv. 1 Laps (Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000) prevede che l'organismo pubblico che, in vista della concessione di un'altra prestazione sociale ai sensi della Laps, di un sussidio per la riduzione dei premi per l'assicurazione di base contro le malattie o di una prestazione delle assicurazioni sociali, ha effettuato anticipi di prestazioni sociali ai sensi della presente legge, può esigere che gli si versi direttamente l'arretrato, fino a concorrenza dei suoi anticipi e per il periodo nel quale essi sono stati concessi.

Alla procedura sono applicabili le disposizioni emanate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali in materia di prestazioni AVS e AI (art. 32 cpv. 2 Laps).

Applicando le norme esposte al caso concreto, è quindi a giusta ragione che la Cassa cantonale di compensazione ha provveduto a riversare direttamente all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento gli anticipi di prestazioni effettuati al ricorrente "in sostituzione" delle prestazioni complementari che, dal 1° gennaio 2004 al 30 settembre 2006, sono state sospese, come visto, a seguito della sospensione del diritto dell'assicurato alla rendita d'invalidità.

In effetti, non appena il diritto alle prestazioni complementari è divenuto esigibile (maggio 2010) grazie alla riattivazione, nel giugno 2010, del diritto alla rendita AI retroattivamente dal 1° gennaio 2004 e, di conseguenza, pure il diritto alle PC è risorto, i versamenti effettuati dall'USSI a titolo di anticipo dovevano essergli rimborsati, trattandosi di un ente assistenziale pubblico.

Nella fattispecie, la somma di Fr. 5'028.- concerne gli anticipi che l'USSI ha erogato all'assicurato sulla rendita d'invalidità, mentre l'importo di Fr. 4'400.- si riferisce ad anticipi sul diritto alle prestazioni complementari, per un totale anticipato di Fr. 9'428.-.

Ecco perché l'interessato non ha ricevuto nessuna comunicazione da parte dell'Ufficio AI riguardante la compensazione della somma di Fr. 4'400.-. Infatti, questo importo era di competenza della Cassa cantonale di compensazione, motivo per cui è toccato al Servizio delle prestazioni complementari procedere in tal senso emanando le citate tre decisioni del 2 luglio 2010.

Questo Tribunale rileva, inoltre, che la compensazione di questi importi non è andata a sfavore dell'insorgente, poiché egli ha già ricevuto queste somme a titolo di anticipi di prestazioni sociali direttamente dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento.

Non procedere ad una tale compensazione comporterebbe invece un arricchimento dell'assicurato, ovvero si avrebbe una situazione di sovraindennizzo. Infatti il ricorrente, dopo avere già incassato gli anticipi dell'USSI, beneficerebbe ora pure  delle prestazioni complementari. Ciò è espressamente escluso dall'art. 69 LPGA, secondo cui il concorso di prestazioni delle varie assicurazioni sociali non deve provocare un sovraindennizzo dell'avente diritto (cpv. 1).

Stante quanto precede, la decisione su opposizione deve essere confermata nella misura in cui ha stabilito il principio della compensazione del diritto alle prestazioni complementari del ricorrente con l'anticipo di prestazioni sociali da parte dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento per il periodo dal 1° novembre 2005 al 30 settembre 2006.

La somma da compensare va però stabilita in Fr. 4'400.- come proposto dalla Cassa stessa e non in Fr. 4'682.-.

                                   6.   Per quanto concerne la richiesta di rimborso dei premi LAMal e delle partecipazioni ai costi versati dall'assicurato alla sua Cassa malati durante il periodo di sospensione delle prestazioni complementari, il TCA evidenzia che la Cassa malati è beneficiaria diretta, da parte del Cantone, del versamento dell'importo del premio lordo dell'assicurazione obbligatoria, trattandosi di beneficiari di prestazioni complementari (art. 41 cpv. 1 LCAMal).

Di conseguenza, come ha giustamente osservato la Cassa di compensazione, gli importi già corrisposti dall'assicurato saranno restituiti o eventualmente compensati dalla Cassa malati stessa.

                                   7.   Riguardo alle partecipazioni ai costi di malattia che il ricorrente ha, anch'esse, già versato alla sua Cassa malati durante la sospensione del suo diritto alle PC, va rilevato che l'art. 14 cpv. 1 LPC contempla che i Cantoni rimborsano ai beneficiari di prestazioni complementari le spese comprovate dell'anno civile in corso previste in un elenco esaustivo, fra le quali vi sono le spese di partecipazione ai costi secondo l'art. 64 LAMal (lett. g).

L'art. 15 stabilisce il termine per esercitare il diritto al rimborso, prevedendo che le spese di malattia e d'invalidità sono rimborsate se il rimborso è fatto valere entro quindici mesi dalla fatturazione e se le spese sono insorte in un periodo in cui il richiedente adempiva le condizioni di cui agli artt. 4-6 LPC.

Spetta dunque al ricorrente inviare alla Cassa di compensazione le fatture di cui pretende il rimborso e toccherà poi all'amministrazione esaminarle sulla scorta degli artt. 14 e 15 LPC, nonché degli artt. 5 segg. LALPC.

                                   8.   Stanti le considerazioni che precedono, le pretese di rimborso di Fr. 3'635,20 oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2005 per il periodo dal 1° novembre 2005 al 31 dicembre 2005, di Fr. 2'031,10 oltre interessi del 5% dal 1° febbraio 2006 per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 28 febbraio 2006 e di Fr. 9'117,50 oltre interessi del 5% dal 15 maggio 2006 per il periodo dal 1° marzo 2006 al 30 settembre 2006, devono essere accolte limitatamente al rimborso dell'importo di Fr. 282.-, che la stessa Cassa cantonale di compensazione ha riconosciuto di dovere restituire al ricorrente.

Come visto, essa ha infatti erroneamente compensato il suo diritto alle prestazioni complementari con gli anticipi dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento nella misura di Fr. 4'682.- anziché limitatamente a Fr. 4'400.-.

La pretesa di percepire degli interessi di mora sugli importi che la Cassa di compensazione è tenuta a restituire all'assicurato - in specie, (solo) Fr. 282.- - deve essere respinta, non essendo adempiuti i presupposti dell'art. 26 LPGA.

Malgrado sia parzialmente vincente in causa, siccome non è patrocinato, al ricorrente non vanno attribuite ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                               1.1.   La Cassa cantonale di compensazione deve rimborsare al ricorrente l'importo di Fr. 282.-, siccome la somma da compensare con l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ammonta a Fr. 4'400.- e non a Fr. 4'682.-.

                               1.2.   Per il resto, la decisione su opposizione deve essere integralmente confermata.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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