Raccomandata
Incarto n. 33.2009.5 TB
Lugano 22 giugno 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 aprile 2009 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30 marzo 2009 emanata da
Cassa cantonale di compensazione, 6501 Bellinzona in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
A. RI 1, nato nel 1933, già beneficiario di prestazioni complementari, dal 1° novembre 2007 percepiva una prestazione mensile di Fr. 75.- (docc. 149-156 della Cassa).
A seguito del suo ricovero definitivo in casa anziani, il suo diritto è stato rivisto e l'appartamento in proprietà è stato conteggiato al valore venale e non più al valore di stima. Dal 1° gennaio 2009 gli è stata quindi attribuita una PC di Fr. 23.- al mese (doc. 158).
Con la vendita dell'immobile, il 5 marzo 2009 (doc. A3) la sua situazione è stata nuovamente rivista ed il diritto alla prestazione complementare è stato fissato in Fr. 10.- al mese.
B. Il 1° marzo 2009 (doc. 184) l'assicurato si è opposto a questa decisione, lamentando il diritto ad una retta giornaliera di Fr. 100.- ed a spese personali di Fr. 300.- al mese, essendo persona anziana, ma anche, e soprattutto, invalida.
C. Con decisione su opposizione del 30 marzo 2009 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la citata opposizione, a motivo che per l'istituto presso il quale l'assicurato è degente in modo definitivo è applicabile una retta di Fr. 75.- al giorno ed essendo beneficiario di una rendita di vecchiaia, il forfait per le spese personali è di Fr. 190.- e non Fr. 300.- al mese.
D. Il 30 aprile 2009 (doc. I) l'assicurato, rappresentato dal figlio RA 1, si è rivolto al TCA chiedendo che gli sia "riconosciuto lo statuto di invalido (attraverso una nuova analisi della sua cartella clinica) e che quindi la sua rendita complementare venga rivalutata affinché possa essere almeno sufficiente per coprire le spese primarie", che ammontano a Fr. 2'957.-, mentre le entrate sono pari a Fr. 2'446,40 al mese.
E. Nella risposta del 7 maggio 2009 (doc. V) la Cassa di compensazione ha proposto di respingere il ricorso, osservando di non essere competente per riconoscere le spese di cura che sono invece a carico della Cassa malati. Inoltre, le altre spese elencate (assicurazione RC, barbiere, vestiario) non sono prese a carico dalle PC, mentre riconosce le partecipazioni ai costi e le franchigie fatturate dalla Cassa malati.
L'11 maggio 2009 (doc. VII) il ricorrente ha osservato che le sue condizioni di salute sono drasticamente mutate, con la conseguenza che per tante attività quotidiane deve ora fare capo a terzi, pagando, e che ha anche dovuto cambiare il suo vestiario, ciò che ha cagionato ulteriori spese. Tutte queste spese supplementari non gli sono state riconosciute. Chiede quindi che "il caso venga valutato a sé, per quello che è. (…) Noi chiediamo che il signor RI 1 venga considerato non come un anziano comune in una casa di riposo, bensì come un anziano e invalido, al quale vengano riconosciute determinate esigenze e determinate spese". L'assegno per grandi invalidi, suggerito dalla Cassa, non tornerebbe utile.
La Cassa ha ribadito di doversi attenere alle spese riconosciute dall'art. 10 cpv. 2 LPC previste per le persone ospiti di una struttura per persone anziane (doc. IX).
considerato in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) del 6 ottobre 2006, che va quindi considerata come base legale nella presente controversia, portando infatti quest'ultima sulla richiesta di prestazioni complementari dal 1° marzo 2009.
nel merito
3. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed, l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani ed ai disabili, fissandone l'entrata in vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
4. In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, hanno diritto a prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera se ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 2 LPC prevede che:
" Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto o in un ospedale), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. la tassa giornaliera; i Cantoni possono limitare le spese prese in considerazione a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale;
b. un importo per le spese personali, stabilito dal Cantone.".
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute, fra le altre, le spese seguenti:
" (…)
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
(…)".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:
" (…)
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI; (…)".
5. Oggetto del contendere è il diritto di RI 1 alla percezione di prestazioni complementari. Il ricorrente impugna la decisione della Cassa, poiché ritiene che i dati su cui essa si è fondata non siano corretti. A suo dire, le spese reali sarebbero infatti di gran lunga superiori agli importi ritenuti dall'Amministrazione.
Questo Tribunale deve quindi analizzare se gli importi relativi alle spese riconosciute (uscite) ed ai redditi computabili (entrate) dell'assicurato considerati nella decisione impugnata siano corretti.
6. Quanto alle spese riconosciute di cui al considerando 4, vi è in primis da considerare il fabbisogno vitale del ricorrente.
Come visto, sono i Cantoni, in virtù dell'art. 10 cpv. 2 OPC-AVS/AI, che stabiliscono e limitano le spese (tassa giornaliera e spese personali) prese in considerazione a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale.
Per il Canton Ticino, è il Consiglio di Stato che disciplina le competenze che la legislazione federale (LPC) conferisce ai Cantoni (art. 4 della Legge d'applicazione della LPC [LaLPC] del 23 ottobre 2007, in vigore dal 1° gennaio 2008, RL 6.4.5.3).
L'art. 1 del Regolamento della legge d'applicazione concernente la LPC [RLaLPC] del 19 dicembre 2007, in vigore dal 1° gennaio 2008 (RL 6.4.5.3.1), prevede che il Consiglio di Stato stabilisce mediante decreto esecutivo sia la tassa giornaliera presa in considerazione a causa di un soggiorno in un istituto o in un ospedale, sia l'importo per le spese professionali riconosciute agli assicurati che soggiornano in istituto o in ospedale (spillatico).
Il Decreto cantonale esecutivo del 4 febbraio 2009 concernente la LPC, in vigore dal 1° gennaio 2009 (pubblicato il 26 maggio 2009 nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi n. 26/2009, RL 6.4.5.3.2), ha stabilito in proposito quanto segue:
" Art. 1 La retta giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione complementare degli assicurati che sono ospiti permanenti o per periodi di lunga durata in case per anziani o case di cura è di 75 franchi.
Art. 2 La retta giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione complementare degli assicurati, ospiti di un istituto per invalidi sussidiato dall’assicurazione invalidità, è di 100 franchi.
Art. 3 Le spese personali per gli assicurati ospiti di case per anziani, di case di cura o di istituti per invalidi ammontano a:
a) fr. 190.- mensili per i beneficiari di rendite degenti in casa per anziani, o istituti di cura;
b) fr. 300.- mensili per i beneficiari di rendita degenti in istituti per invalidi.".
Questa Corte non può scostarsi dalla legislazione vigente.
Di conseguenza, al ricorrente, che è ospite permanente di una casa per anziani e non di un istituto per invalidi sussidiato dall'assicurazione invalidità, va computata una retta giornaliera di Fr. 75.- (art. 1 del citato Decreto esecutivo), per un totale annuo di Fr. 27'375.-.
Peraltro, questa è la cifra che la stessa Casa anziani __________ di __________ fattura all'assicurato (doc. A2).
Alla stessa stregua, il suo diritto alle spese personali (spillatico) ammonta a Fr. 190.- al mese, rispettivamente a Fr. 2'280.-.
L'assicurato non può dunque pretendere il riconoscimento del forfait di Fr. 300.- al mese, poiché tale somma è attribuita soltanto a coloro che sono degenti in istituti per invalidi, ciò che non è, come visto, il suo caso.
Stante quanto precede, gli importi computati dalla Cassa di compensazione relativi alla tassa giornaliera ed alle spese personali vanno confermati. Su questo punto, il ricorso va respinto.
7. Il ricorrente si è inoltre lamentato che sopporta personalmente anche altre spese (barbiere, estetista, vestiario, assicurazione RC, ecc.) che l'assicurazione malattia non si prende a carico. Egli chiede dunque che queste spese siano riconosciute ed aggiunte nella tabella di calcolo PC quale suo fabbisogno.
In proposito, va rilevato che la lista dei costi computabili (spese riconosciute) ai fini del calcolo della PC, elencati all'art. 10 LPC (cfr. consid. 3), è esaustiva e che quest'ultima disposizione è di diritto federale imperativo (Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, pag. 135; Carigiet/Koch, Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 83; N. 3001 DPC), perciò non è possibile derogarvi.
Di conseguenza, tutte le spese che non risultano nell'elenco di cui al citato art. 10 LPC non possono essere ammesse in deduzione a favore dell'assicurato.
A tutto quanto non è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge (in particolare: vestiti, vitto, telefono, acqua, luce, rifiuti, automobile, ecc.; cfr. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, pag. 23 N. 74, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea 1998), si deve dunque sopperire tramite il fabbisogno vitale (limite di reddito) per le persone non collocate in istituti (Fr. 18'720.- nel 2009), mentre tramite le spese personali per coloro che sono degenti in ospedale o in istituto. L'importo della tassa giornaliera (Fr. 75.rispettivamente Fr. 100.-) è invece destinato al pagamento della pura retta giornaliera degli istituti o ospedali, corrispondendo nella maggior parte dei casi proprio al costo effettivo della degenza e quindi non lasciando margine per far fronte ad altre spese supplementari.
Nel caso concreto, come visto, l'ammontare di Fr. 190.- al mese, rispettivamente di Fr. 2'280.- all'anno, rappresenta l'importo a cui l'assicurato ha diritto per fronteggiare le altre spese menzionate nel ricorso.
Ciò significa che oltre alla retta per degenti in istituto, alle spese personali ed all'importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, non è possibile riconoscergli espressamente altre spese che esulino dalla lista contemplata dall'art. 10 LPC. La legge ha infatti dovuto fissare un tetto massimo di copertura delle spese riconosciute, altrimenti si sarebbero potute creare iniquità fra i beneficiari, per esempio con assicurati che potrebbero pretendere il riconoscimento ed il rimborso di ogni tipo di spesa di carattere personale che, addirittura, potrebbe andare oltre al principio delle PC di garantire un reddito minimo per far fronte ai propri fabbisogni vitali.
Ne consegue che i costi relativi alla cura personale e non, indicati dal ricorrente, non possono essere computati quali spese specifiche a carico delle PC.
La pretesa dell'assicurato non può così essere accolta.
8. Riguardo alla richiesta di essere "considerato non come un anziano comune in una casa di riposo, bensì come un anziano e invalido, al quale vengano riconosciute determinate esigenze e determinate spese", la stessa deve essere qui respinta.
In effetti, avendo raggiunto l'età del pensionamento nel 1998, ai sensi del diritto svizzero (art. 21 LAVS) l'assicurato va considerato come persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia e ciò anche se, purtroppo, il suo stato di salute lo rende invalido.
Anche l'art. 30 LAI specifica, in proposito, che il diritto alla rendita d'invalidità si estingue con l'inizio del diritto ad una rendita di vecchiaia dell'AVS o con la morte dell'avente diritto.
Pertanto, malgrado le sofferenze fisiche che affliggono il ricorrente e che lo impediscono fortemente nella vita quotidiana, dal profilo giuridico non è possibile considerarlo persona invalida, ma (solo) come persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia.
Va inoltre rilevato che questi due statuti giuridici (beneficiario di AI/beneficiario di AVS) non possono coesistere, ma sono alternativi proprio in virtù dei due citati disposti legali.
Alla luce di quanto precede, anche questa censura va dunque respinta.
9. Viste le considerazioni esposte, le spese riconosciute del ricorrente vanno dunque confermate in Fr. 34'167.-, come definite dalla Cassa cantonale di compensazione.
I redditi computabili vanno invece definiti in Fr. 29'630.-.
Da un lato v'è infatti la rendita AVS di Fr. 1'710.- al mese, corrispondente a Fr. 20'520.- all'anno.
D'altro lato, va conteggiata la rendita pensionistica estera di cui l'assicurato è beneficiario. Essa ammontava nel 2008 – dato più recente a disposizione - a € 5'891,22, pari a Fr. 9'110.- secondo il cambio medio per il 2008 stabilito dall'UFAS.
Dalla differenza fra le entrate e le uscite del ricorrente risulta dunque un'eccedenza di Fr. 4'537.-, a cui va dedotto il contributo fisso di Fr. 4'512.- per l'assicurazione malattia.
Il diritto dell'assicurato alle prestazioni complementari ammonterebbe quindi a Fr. 25.- all'anno.
Non va però dimenticato che l'art. 26b OPC-AVS/AI prevede che gli ammontari mensili della prestazione complementare annua devono essere arrotondati al franco superiore ed a Fr. 10.- se sono inferiori a quest'ultima somma.
Di conseguenza, l'assicurato ha diritto ad una prestazione mensile di Fr. 10.- rispettivamente di Fr. 120.- all'anno.
Ora, lo stesso ricorrente ha affermato che "Le prestazioni complementari all'AVS e all'AI sono d'ausilio quando le rendite e gli altri redditi non riescono a coprire il fabbisogno vitale dell'assicurato. Sono un diritto e non un intervento assistenziale. Assieme all'AVS e all'AI le prestazioni complementari (PC) fanno parte della sicurezza sociale del nostro Stato.".
Quanto egli ha riportato nelle sue osservazioni (doc. VII) è corretto e va applicato anche al caso concreto.
Siccome, come visto, la differenza fra le sue entrate e le uscite è positiva essendo pari a Fr. 25.-, ciò significa che il ricorrente riesce da solo a coprirsi il fabbisogno e non ha quindi diritto ad un aiuto da parte dello Stato.
Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti