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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.05.2007 33.2007.5

15 maggio 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·832 parole·~4 min·2

Riassunto

Ricorso al TCA in luogo e vece dell'opposizione alla Cassa. Trasmissione all'autorità amministrativa.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 33.2007.5   ir/td

Lugano 15 maggio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso 14/15 maggio 2007 formulato da

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione del 13 aprile 2007 emanata da

Cassa CO 1   in materia di prestazioni complementari alla rendita AI   non sono state chieste osservazioni alla Cassa CO 1

ritenuto,                           in fatto ed in diritto

                                    •   che RI 1, con il patrocinio dell’avv. RA 1 di __________, si è rivolta al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con atto 14 maggio 2007 (pervenuto il giorno successivo) con cui si aggrava avverso una decisione 13 aprile 2007 della Cassa Cantonale di compensazione AVS-AI-IPG dell’Istituto delle Assicurazioni Sociali in materia di applicazione della LPC per il periodo 1 marzo - 31 dicembre 2006;

                                    •   che con il gravame è stata prodotta solo una parte della decisione impugnata e la cancelleria del TCA ha chiesto la parte mancante all’amministrazione interessata;

                                    •   che non risulta essere stata inoltrata opposizione avverso la decisione 13 aprile 2007 impugnata con l’atto in discussione dell’avv. RA 1;

                                    •   che al ricorso non è infatti stata annessa una decisione su opposizione relativa alle prestazioni complementari riferite al periodo 1 marzo – 31 dicembre 2006;

                                    •   che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG STFA del 21.7.2003 in re N., I 707/00);

                                    •   che con l’inizio del 2003 è entrata in vigore la nuova Legge Federale sulla parte generale del diritto delle Assicurazioni Sociali che di principio si applica anche alla materia qui in discussione (art. 1 LPC). Il complesso normativo si applica al caso di specie sia per gli aspetti procedurali, come a nota giurisprudenza federale e cantonale, che per gli aspetti materiali;

                                    •   che la LPGA regola il tema della decisione all'art. 49 con il rilievo che secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. In via di principio, questa norma di procedura – come rammentato - entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93c. 6b, 112 V 360 c. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 c. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c, si veda inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali). La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale e, per quanto concerne la materia che qui interessa, come detto l'art. 1 LPC, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le norme della LPGA si applicano alle prestazioni dei Cantoni conformemente alla sezione 1a della LPC, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga (sul tema si veda Philippe Gerber: L'interaction entre la LPGA et les lois spéciales d'assurances sociales, in Pratique VSI 6/2002 pag. 205 - 207);

                                    •   che nel caso in esame, la decisione della Cassa di cui si chiede l’annullamento non ha ancora fatto oggetto di una procedura di opposizione. Il ricorso interposto contro di essa deve pertanto essere dichiarato irricevibile;

                                    •   che nella decisione impugnata, con cui viene fissata una prestazione complementare di CHF 106.— in favore della ricorrente e del figlio __________, prestazione che la ricorrente contesta siccome insufficiente e non rispettosa del diritto, rettamente l’amministrazione ha indicato, quale rimedio giuridico, la procedura di opposizione alla Cassa stessa. Si giustifica pertanto l’immediata trasmissione degli atti alla Cassa affinché l’amministrazione proceda all'esame della tempestività dell'opposizione ed  all'emanazione della decisione su opposizione che potrà, se del caso, essere successivamente impugnata a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nei termini di legge;

 Per questi motivi,

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso 14/15 maggio 2007 formulato da RI 1 é irricevibile.

§    Gli atti sono trasmessi all’Istituto delle Assicurazioni Sociali, Cassa CO 1, , affinché proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo una decisione su opposizione.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

                                         o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Gianluca Menghetti

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