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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.04.2006 33.2006.4

28 aprile 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,168 parole·~11 min·1

Riassunto

Rimborso spese di degenza in casa anziani. In concreto nel primo anno, il ricovero è temporaneo. Rinvio atti alla Cassa per nuovo calcolo della PC.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 33.2006.4   TB

Lugano 28 aprile 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 3 marzo 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 7 febbraio 2006 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di prestazioni complementari

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Con decisione dell'11 marzo 2005 la Cassa cantonale di compensazione ha concesso dal 1° gennaio 2005 ad RI 1, beneficiaria di una rendita AI e di un assegno per grandi invalidi, una prestazione complementare di Fr. 485.- al mese, di cui Fr. 75.- versati all'Ufficio assicurazione malattia quale contributo per la percezione del sussidio per il pagamento del premio di cassa malati (doc. 88 degli atti della Cassa). Il calcolo è stato eseguito considerando la retta annua per degenti in istituti per invalidi (Fr. 100.- al giorno) ed il valore venale dell'appartamento di sua proprietà (Fr. 190'000.-).

                                  B.   Con scritto del 7 luglio 2005 (doc. 94 della Cassa) l'assicurata ha chiesto alla Cassa di compensazione il rimborso di diverse fatture emesse nel 2005 dalla casa anziani di __________ in cui è stata degente e dalla sua cassa malati quali partecipazioni ai costi per malattia.

Con decisione del 26 settembre 2005 (doc. 1) la Cassa cantonale ha accolto la richiesta dell'assicurata nella misura di un rimborso delle sole spese di malattia limitato a Fr. 1'000.-. L'interessata si è opposta a questo conteggio il 19 (doc. 3) ed il 25 (doc. A6) ottobre seguenti per il tramite del suo curatore, avendo ottenuto soltanto un rimborso minimo per le partecipazioni alle spese di malattia sopportate, mentre alcunché per le spese sostenute per le degenze in casa per anziani, contrariamente a quanto avvenuto negli anni 2003 (doc. 5) e 2004 (doc. 4).

                                  C.   Il 7 febbraio 2006 (doc. B) la Cassa di compensazione ha emanato una decisione su opposizione con cui ha confermato la sua decisione di rimborso. Basandosi sugli artt. 24b (recte: 24) e 64 LAMal a cui rinviano gli artt. 6 e 7 OMPC concernenti il rimborso delle spese per malattia, l'Amministrazione ha riconosciuto all'assicurata il rimborso massimo di Fr. 1'000.- della partecipazione ai costi (franchigia + partecipazioni del 10%), in virtù della scelta dell'interessata per l'anno 2005 di optare per una franchigia opzionale di Fr. 500.-. Dopo aver accertato una degenza definitiva presso la casa anziani di __________ dal 13 gennaio 2005 (doc. B2), la Cassa non ha riconosciuto, oltre alle spese per la retta annua, anche le spese per il proprio alloggio.

                                  D.   Contro questa decisione l'assicurata, sempre per il tramite del curatore, ha interposto tempestivo ricorso (doc. I) contestando che nel 2005 la sua degenza fosse stata definitiva. Prova ne sarebbero i diversi ricoveri all'ospedale di __________, come pure il mantenimento dei collegamenti telefonico, televisivo e di telesoccorso in casa propria. Chiede dunque il riconoscimento delle spese di soggiorno a __________ sorte per l'anno 2005 e, per il resto, propugna l'accoglimento della sua opposizione.

La Cassa di compensazione ha confermato che i costi di degenza non possono essere presi in considerazione, poiché nel calcolo della PC dell'11 marzo 2005 è già stata riconosciuta alla ricorrente la retta annua per istituti (doc. V). Quest'ultima ha prodotto una specifica delle modalità del suo soggiorno nella casa di __________ (docc. VII e VIII+bis), su cui s'è espressa la Cassa.

                                         in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

nel merito

                                   2.   La questione verte a sapere se la ricorrente abbia diritto al riconoscimento da parte della Cassa delle spese di degenza in casa anziani originate nel 2005, come già occorso negli anni 2003 e 2004. La problematica del riconoscimento delle spese di malattia, correttamente evasa dalla Cassa di compensazione sulla base dell'art. 7 OMPC (rimborso massimo di Fr. 1'000.- all'anno per le partecipazioni ai costi di malattia se l'assicurato ha optato per una franchigia più elevata rispetto ai Fr. 300.- di base), non appare più contestata.

                                   3.   Nel memoriale ricorsuale l'assicurata ripercorre i momenti che l'hanno portata ad essere ricoverata presso il __________ gestito dall'__________, in cui sono inseriti la casa anziani e l'istituto per invalidi adulti.

Dall'ottobre 2003 al 31 marzo 2004 l'assicurata è stata degente presso il citato istituto per invalidi adulti, poi è tornata a casa propria fino al momento del ricovero all'ospedale di __________ dal 29 novembre al 17 dicembre, cui ha fatto seguito un nuovo periodo di riabilitazione presso il medesimo istituto, sempre allo scopo, comunque, di ristabilirsi per potere rientrare a casa nell'autunno 2005. La lussazione della spalla ha tuttavia comportato un'altra ospedalizzazione dell'assicurata dal 30 ottobre al 16 novembre 2005 e l'immediato ricovero all'istituto di __________ per ulteriori terapie finalizzate alla reintegrazione, protrattosi ancora nel corso del mese di febbraio 2006. Tuttavia, l'assicurata aveva sempre ben presente l'obiettivo di rientrare prima possibile alla propria abitazione.

La ricorrente sostiene che nel 2005 la sua intenzione era di tornare a casa non appena le sue condizioni di salute l'avessero permesso e quindi che la degenza presso il predetto istituto per invalidi era soltanto temporanea. L'assicurata comprova questa sua volontà a mezzo di alcune fatture: della __________, che le ha dato in dotazione per i primi tre mesi del 2006 l'apparecchio di telesoccorso (doc. A1), di __________ per la linea telefonica fissa relativa ai mesi di novembre e dicembre 2005 (doc. A2) e della __________ per l'allacciamento radio-tv via cavo per l'intero anno 2005 (doc. A3).

Dal canto suo, la Cassa si è principalmente basata sulla dichiarazione del 25 gennaio 2006 (doc. B2) espressamente chiesta all'__________, secondo cui "la Signora RI 1 è ospite definitiva del nostro Istituto nel reparto Invalidi Adulti a decorrere dallo scorso 13 gennaio 2005" e "Secondo parere medico, non esistono a tutt'oggi le risorse fisiche per un suo rientro a domicilio". In queste circostanze, la Cassa di compensazione non ha concesso all'assicurata il rimborso del costo delle rette mensili per la degenza in istituto come, per contro, effettuato per gli anni 2003 e 2004.

                                   4.   Le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC), edite dall'UFAS, ai NN. 4010 segg. recitano quanto segue:

"  Il soggiorno in un istituto deve essere considerato permanente quando il beneficiario della PC ha disdetto il suo alloggio oppure se un ritorno a casa è molto improbabile." (N. 4010 DPC)

"  Fintanto che il ritorno a casa è possibile e l'alloggio viene mantenuto, in caso di soggiorno per un periodo fino ad un anno viene effettuato un calcolo della PC per persone che soggiornano in istituto. Quale spesa supplementare viene considerata la pigione e le spese accessorie a quest'ultima. È applicabile la limitazione ai sensi del N. 4002." (N. 4012 DPC)

"  Se il soggiorno in istituto o in ospedale supera il periodo di un anno, non si può più tener conto della spesa per pigione." (N. 4013 DPC)

Nel caso concreto, con decisione dell'11 marzo 2005 la Cassa ha considerato che la ricorrente fosse degente in modo definitivo presso la casa anziani di __________ dal 1° gennaio 2005, tanto che le ha computato sia la retta per degenti in istituti per persone invalide (Fr. 100.al giorno x 365 giorni), sia il valore venale del suo appartamento di __________ (Fr. 190'000.-), espressamente peritato dall'Ufficio cantonale di stima. Ritenendo quindi di aver già riconosciuto all'assicurata il costo massimo erogabile, sull'arco di un anno, per le degenze in casa anziani, nel 2005 la Cassa non le ha più rimborsato, come concesso negli anni precedenti, il costo effettivo delle rette applicate dall'istituto per ogni singolo mese di degenza.

                                   5.   Le conclusioni a cui è giunta l'Amministrazione non possono essere condivise.

Infatti, al momento in cui è stata resa la decisione formale di concessione delle prestazioni complementari, ossia nel marzo 2005, l'assicurata era appena stata ricoverata nel reparto ad alto contenuto sanitario (dal 17 dicembre 2004 al 12 gennaio 2005) e successivamente (il 13 gennaio 2005) è stata trasferita nel reparto per adulti invalidi facente parte della medesima struttura. Prima di allora, l'interessata era stata ricoverata a __________ soltanto una volta, dall'ottobre 2003 al marzo 2004.

In queste condizioni, ritenere, come ha fatto la Cassa di compensazione, già nel marzo 2005, che la ricorrente fosse degente in modo definitivo presso il Centro sociosanitario di __________, appare erroneo. E ciò, a maggior ragione se si pone soprattutto mente che la chiara e ferma volontà dell'assicurata era quella di rientrare al proprio domicilio appena le sue condizioni di salute l'avrebbero reso possibile. In questo senso si sono espressi più volte, anche successivamente alla predetta presa di posizione formale della Cassa, tanto il curatore quanto una collaboratrice di __________, che si occupano della ricorrente.

Anche il mantenimento dell'allacciamento telefonico, della radio-tv via cavo e del telesoccorso dimostrano a tutti gli effetti che la manifesta volontà dell'assicurata, durante il 2005, era di continuare a stare nell'abitazione di __________, di sua proprietà. D'altronde, viste le sue modeste finanze, se ella non avesse veramente avuto la determinata intenzione di rientrare a casa dopo il soggiorno temporaneo in istituto per la riabilitazione dell'arto, non avrebbe di certo mantenuto inutilmente attivi questi collegamenti.

Tanto nel marzo 2005 quanto nel luglio 2005, in quest'ultimo caso quando l'assicurata ha trasmesso alla Cassa diversi conteggi dell'assicurazione malattia e cinque fatture dovute al ricovero presso la casa anziani di __________ per chiederne il rimborso, per l'autorità competente non era dunque ancora possibile affermare con sicurezza che il soggiorno della ricorrente in istituto fosse permanente.

Va quindi ritenuto che al momento in cui la Cassa di compensazione doveva decidere sul diritto alla concessione a favore dell'assicurata di una prestazione complementare (marzo 2005) e sull'istanza di rimborso delle partecipazioni a suo carico (luglio 2005), le circostanze di fatto erano diverse da quelle attuali. Allora la Cassa non disponeva ancora degli elementi necessari per poter sostenere che la degenza fosse definitiva.

Verosimilmente, la Cassa è stata tratta in inganno dall'attestazione rilasciata il 25 gennaio 2006 (doc. B2) dall'istituto di cura stesso che è stata poi rettificata nel senso appena illustrato (doc. VIIIbis).

                                         In questi termini la citata dichiarazione dello scorso gennaio, secondo cui già da un anno la ricorrente era ospite in maniera definitiva presso le strutture di __________, non può essere posta alla base del presente giudizio.

Si ribadisce che, nel marzo rispettivamente luglio 2005, la situazione dell'insorgente era diversa da quella poi determinatasi. A quel momento il suo soggiorno presso la casa anziani e l'istituto invalidi adulti di __________ doveva essere considerato come temporaneo. Non era dunque lecito concludere, già a quel tempo, fatta salva una diversa indicazione da parte dell'interessata, che quest'ultima dovesse essere ricoverata permanentemente in istituto.

                                   6.   Stanti così le cose, per tutto il 2005 la ricorrente va considerata come temporaneamente soggiornante presso la summenzionata casa anziani. Di conseguenza, quale spesa supplementare al calcolo della sua prestazione complementare per persone che soggiornano in istituto, devono essere aggiunte la pigione e le spese accessorie (N. 4012 DPC ed art. 3b cpv. 1 LPC), da intendere quali il valore locativo della sua proprietà che l'insorgente ha mantenuto in vista della possibilità di un suo rientro (art. 12 OPC-AVS/AI) ed il forfait per le spese accessorie previsto dalla legge (art. 16a OPC-AVS/AI: Fr. 1'680.-).

In virtù di quanto precede, per il 2005 la proprietà fondiaria dell'assicurata va computata al suo valore di stima (art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI).

In queste circostanze, il ricorso dell'assicurata va accolto e la decisione impugnata annullata. Gli atti sono rinviati alla Cassa di compensazione affinché riveda la propria decisione formale dell'11 marzo 2005 sulla scorta dei nuovi elementi di calcolo ed emani una nuova decisione in tal senso.

Siccome vincente in causa e siccome patrocinata da una persona particolarmente cognita che l'assicurata deve remunerare, quest'ultima ha diritto a delle indennità di parte, seppure ridotte (art. 61 lett. f LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è accolto.

                                    §   La decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati alla Cassa di compensazione per una nuova decisione

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa cantonale di compensazione verserà alla ricorrente un importo di Fr. 300.- a titolo di ripetibili ridotte (IVA inclusa).

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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