Raccomandata
Incarto n. 33.2006.13 TB/td
Lugano 4 luglio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 ottobre 2006 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 1° settembre 2006 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto che
il 4 agosto 2005 (doc. 20 agli atti della Cassa) RI 1, cittadino italiano nato nel 1953 ed al beneficio di una rendita d'invalidità del 50%, ha richiesto le prestazioni complementari;
con decisione del 24 maggio 2006 (doc. 11) la Cassa di compensazione ha concesso all'assicurato, alla moglie __________ ed alla figlia __________, beneficiarie di una rendita completiva per coniugi rispettivamente di una rendita semplice per figli, una prestazione mensile di Fr. 80.- per i mesi di novembre e dicembre 2005, importo che tuttavia è stato direttamente girato all'Ufficio assicurazione malattia per il pagamento del premio di cassa malati per sé, la moglie e la figlia;
in pari data, la Cassa di compensazione ha emanato un'altra decisione con effetto dal 1° gennaio 2006 (doc. A1), con cui l'assicurato e la sua famiglia continuavano a beneficiare soltanto del pagamento del premio di cassa malati siccome le spese ammontavano a Fr. 85'089.- ed i redditi a Fr. 83'636.-, percependo una prestazione complementare mensile di Fr. 122.- poi girata all'UAM;
con opposizione del 1° giugno 2006 (doc. A2) l'assicurato ha contestato diverse poste della tabella di calcolo allegata alla decisione del 24 maggio 2006, chiedendo di correggerle;
il 14 giugno 2006 (doc. A3) la Cassa ha emanato una decisione identica a quella del 24 maggio precedente, con effetto dal 1° luglio 2006;
con scritto del 23 giugno 2006 (doc. A4) l'Amministrazione ha preso posizione sull'opposizione del 1° giugno, spiegando nel dettaglio i motivi per i quali non poteva accogliere le censure sollevate dall'interessato e, anzi, a seguito di ulteriori accertamenti, preannunciando un peggioramento (reformatio in pejus) della situazione definita il 24 maggio 2006;
la Cassa ha invitato l'assicurato a pronunciarsi sul nuovo calcolo del 23 giugno 2006 secondo cui, a decorrere dal 1° novembre 2005, non si faceva più luogo al versamento di PC – nemmeno del pagamento del premio di cassa malati -, poiché i redditi (Fr. 83'636.-) erano superiori al fabbisogno (Fr. 82'485.-), a seguito dell'eliminazione dell'importo di Fr. 2'100.- per la dieta;
entro il termine di 20 giorni fissato dalla Cassa, il 10 luglio 2006 (doc. A5), l'assicurato ha ritirato la propria opposizione onde mantenere in essere unicamente la decisione del 24 maggio 2006 ed evitare, quindi, di vedersi rifiutata la prestazione complementare come da nuovo calcolo del 23 giugno;
il 27 luglio 2006 la Cassa ha trasmesso all'opponente una nuova decisione, emanata il 25 precedente (doc. A6) e con effetto dal 1° agosto 2007, "a seguito sua opposizione del 01.06.2006 e nostra decisione su opposizione del 23.06.2006 (reformatio in pejus)", con cui veniva respinta la richiesta di prestazioni complementari;
con nuova opposizione del 14 agosto 2006 (doc. A7) l'assicurato ha contestato la validità di quest'ultima decisione, osservando che aveva ritirato la prima opposizione del 1° giugno 2006 e che, conseguentemente, la prima decisione formale del 24 maggio 2006 (pagamento dei premi LAMal) era cresciuta in giudicato;
il 1° settembre 2006 (doc. A8) la Cassa di compensazione ha emanato la decisione su opposizione con cui ha brevemente riassunto cronologicamente i fatti, ha riconfermato il contenuto della decisione emessa il 25 luglio 2006 ed ha fatto riferimento al ritiro dell'opposizione 10 luglio 2006 dell'assicurato, conseguente alla minaccia di reformatio in pejus del 23 giugno 2006;
RI 1 ha interposto ricorso al TCA il 10/11 ottobre 2006 (doc. I), ribadendo di aver ritirato la propria opposizione il 10 luglio 2006 e di aver quindi diritto al pagamento del premio di cassa malati come deciso il 24 maggio 2006;
il ricorrente ha inoltre evidenziato che la sua situazione economica, nel 2006, è mutata sostanzialmente rispetto agli elementi ritenuti dalla Cassa, che si è basata sulla dichiarazione di tassazione del 2004, perciò ha chiesto che sia rivisto l'intero calcolo ed ha indicato i nuovi elementi da ritenere a tal scopo;
già nella sua opposizione 1° giugno 2006 RI 1 aveva evidenziato le sue precise contestazioni relative al computo degli interessi ipotecari, sul computo della pigione e delle spese accessorie (doc. A2). Nella sua opposizione 14 agosto 2006 (doc. 7) RI 1 ha ribadito, sostanzialmente, le contestazioni già espresse il 1° giugno 2006 (2° capoverso);
con la risposta di causa (doc. IV) la Cassa di compensazione si è semplicemente riconfermata nella decisione su opposizione;
l'insorgente (docc. VI e X) e l'Amministrazione (docc. VIII e XII) hanno in seguito ribadito le proprie richieste;
considerato in diritto che
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA;
giusta l'art. 49 cpv. 1 LPGA (Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gennaio 2003, che regola a livello nazionale la procedura adottabile nell'ambito di tutte le assicurazioni sociali – eccetto le problematiche della previdenza professionale), nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l'interessato, l'assicuratore deve emanare per iscritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. Le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti;
per l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA dall’assicuratore malattia possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione presso il servizio che le ha notificate. L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili;
contro le decisioni su opposizione pronunciate dall'amministrazione l’assicurato ha ancora la possibilità di aggravarsi mediante ricorso (art. 56 cpv. 1 LPGA) al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni competente (art. 57 LPGA); il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione (art. 56 cpv. 2 LPGA);
l'art. 60 cpv. 1 LPGA prevede che il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa;
nella fattispecie, la Cassa di compensazione ha emesso una prima decisione impugnabile il 24 maggio 2006, avente effetto retroattivo dal 1° gennaio 2006;
l'Amministrazione, a seguito dell'opposizione del 1° giugno 2006 dell'assicurato, gli ha comunicato il 23 giugno 2006, come visto, la possibilità di procedere con una reformatio in pejus con effetti al 1° novembre 2005, la quale avrebbe comportato l'interruzione del versamento della prestazione complementare sottoforma di contributo versato all'UAM per il pagamento del premio di cassa malati per sé, la moglie e la figlia;
con il ritiro della sua opposizione, l'assicurato ha permesso la crescita in giudicato della decisione del 24 maggio 2006;
l'opponente ha infatti diritto, in virtù del diritto d'essere sentito derivante dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., d'essere informato su un'eventuale riformazione della decisione presa a suo discapito ed anche, conformemente alle regole della buona fede, d'essere informato sulla possibilità di ritirare la sua opposizione (SVR 2006 IV Nr. 13 consid. 6.1, DTF 122 V 167 consid. 2);
sulla tematica dell'emanazione di una decisione su opposizione a sfavore dell'opponente si è pronunciato il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) con DTF 131 V 414, affermando che l'art. 12 cpv. 2 OPGA sancisce l'obbligo, sviluppato dalla giurisprudenza, in forza del quale l'assicuratore non soltanto deve segnalare all'opponente il rischio di un incombente peggioramento della sua posizione (reformatio in peius), ma deve ugualmente renderlo attento della possibilità di ritirare l'opposizione. Questo doppio obbligo d'informazione verrebbe svuotato di ogni suo significato se (senza fare all'opponente le predette segnalazioni necessarie a garantire un equo procedimento) all'assicuratore sociale venisse concessa la facoltà di annullare o modificare, mediante la resa di una decisione di riesame nel senso di una reformatio in peius, la decisione contro la quale era stata interposta opposizione per poi stralciare, poiché divenuta priva di oggetto, l'opposizione appellandosi all'inesistenza della decisione iniziale;
con il successivo provvedimento del 25 luglio 2006 (doc. 6), la Cassa di compensazione ha voluto, pro futuro e quindi a partire dal 1° agosto 2006, modificare la sua precedente decisione alla luce di elementi nuovi riferiti al mancato riconoscimento del forfait annuo di Fr. 2'100.- per la dieta, così come già anticipato all'opponente con la reformatio in pejus;
visto quanto esposto, la Cassa era legittimata a modificare il 25 luglio 2006 – ed a modificare, peggiorandola - la situazione dell'assicurato soltanto pro futuro, mentre la situazione fissata in precedenza non poteva più essere modificata a suo discapito;
il 14 agosto 2006 l'assicurato si è opposto a questo nuovo provvedimento e con decisione su opposizione del 1° settembre 2006 la Cassa cantonale di compensazione, pur affermando, erroneamente, che "con raccomandata del 10 luglio 2006 comunicava il ritiro dell'opposizione accettando in maniera incondizionata la proposta di rifiuto intimata dalla Cassa in data 23 giugno 2006 tramite la quale le veniva indicato nel dettaglio il nuovo calcolo dal quale trasparivano gli elementi che portavano al rifiuto della prestazione." (sottolineatura della redattrice), ha inteso soltanto confermare il contenuto della decisione del 25 luglio 2006 e non modificare quello della decisione del 24 maggio 2006, ormai cresciuta in giudicato;
in questo senso, anche la lettera accompagnatoria del 27 luglio 2007 ("Decisione emanata a seguito sua opposizione del 01.06.2006 e nostra decisione su opposizione del 23.06.2006 (reformatio in pejus). Il Tribunale Federale delle Assicurazioni, con sentenza del 6 aprile 2006 nella causa F. L. (P 47/05) ha statuito che la dieta per chi è affetto da diabete mellito non comporta una maggior spesa per l'assicurato.") dà un'incompleta ed errata indicazione dei motivi alla base del provvedimento impugnato. La Cassa può procedere, come indicato, a riformare la situazione di RI 1 per il futuro e cioè a partire dal 1° agosto 2006;
l'oggetto della decisione su opposizione porta sulla validità del provvedimento del 25 luglio 2006 che, come visto, è stato emanato nel pieno rispetto delle norme legali e della giurisprudenza, siccome ha rettificato la situazione del ricorrente – in peggio – soltanto a far stato dal 1° agosto 2006, mentre la situazione precedente (pagamento del premio di cassa malati per tutta la famiglia) non è stata modificata a scapito del ricorrente a seguito del ritiro dell'opposizione del 1° giugno 2006 con conseguente pagamento del premio di cassa malati dal 1° gennaio al 31 luglio 2006;
ne discende che il ricorso formulato dall'assicurato, nella misura in cui chiede il ripristino degli effetti della decisione del 24 maggio 2006 anche dopo il 1° agosto 2006, non può essere accolto;
occorre evidenziare che malgrado le richieste e le argomentazioni sollevate dall'assicurato nei suoi interventi presso l'amministrazione, ed in particolare mediante opposizione 14 agosto 2006, la Cassa di compensazione non le ha esaminate in maniera approfondita e dettagliata - nella sua decisione su opposizione 1° settembre 2006 - e non ha dato seguito alla domanda di riesame del diritto alle PC dell'assicurato visto il presunto peggioramento, nel corso del 2006, della situazione economica della sua famiglia. In particolare la decisione su opposizione, diversamente dallo scritto 23 giugno 2006, non approfondisce le precise contestazioni sollevate dal ricorrente quo al valore locativo. In nessuna parte della decisione 1° settembre 2006 poi viene indicato il motivo per il quale non venga più riconosciuto a RI 1 il diritto all'importo della dieta. Anche, come accennato, la pretesa peggiorata situazione finanziaria della famiglia del ricorrente non fa oggetto di esame dell'amministrazione in sede d'opposizione;
pertanto la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all'amministrazione affinché, nel rispetto del diritto di essere sentiti e per garantire l'eventuale doppio grado di giudizio, riesamini attentamente, e si pronunci adeguatamente, gli argomenti sollevati e la documentazione prodotta in virtù dell'art. 24 OPC dall'assicurato (in particolare: il valore locativo, il reddito da attività lucrativa dei coniugi, eventuali affitti da terzi dai fondi n. 610 e 1352 RF di __________ o altro [p. es.: estratto CCP agli atti della Cassa e doc. A13: versamento di Fr. 1'000.- da parte di __________ quale pigione di luglio 2005 rispettivamente di settembre 2006]. La Cassa si pronuncerà a mezzo di una decisione formale avente effetto dal 1° agosto 2006 ed impugnabile mediante opposizione;
alla luce dell'esito dell'impugnativa non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso delle considerazioni esposte. Di conseguenza:
§ La decisione su opposizione del 1° settembre 2006 è annullata e l'incarto rinviato alla Cassa cantonale di compensazione per i suoi incombenti come esposto e per l'emanazione di una nuova decisione soggetta ad opposizione.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti