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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.12.2006 33.2006.12

6 dicembre 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,799 parole·~9 min·2

Riassunto

Calcolo dei redditi determinanti imputabili.Pensioni estere percepite in valuta straniera sono computate secondo l'effettivo controvalore in franchi svizzeri accreditato dalla banca ogni mese e non giusta il cambio fisso stabilito da UFAS.Si considera il reale potere d'acquisto,non quello ipotetico

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 33.2006.12   TB

Lugano 6 dicembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso dell'8 ottobre 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione dell'8 settembre 2006 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di prestazioni complementari

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1, 94enne beneficiaria di un assegno per grande invalidi e dal 2002 degente in casa di cura in modo definitivo, da quell'anno è pure al beneficio di prestazioni complementari.

Dal 1° gennaio 2006 ha percepito una PC mensile di Fr. 872.- (doc. 58 dell'incarto della Cassa), mentre a seguito di una revisione periodica, con decisione del 25 luglio 2006, avente effetto dal 1° agosto 2006, la Cassa ha fissato il suo diritto alle PC in Fr. 624.- al mese (doc. 73A), incluso l'importo per l'UAM.

                                  B.   L'opposizione dell'assicurata contro questa decisione è stata rigettata con decisione su opposizione dell'8 settembre 2006, con la quale la Cassa ha spiegato che dal 1° gennaio 2005 lo spillatico per le persone beneficiarie di rendite di vecchiaia e invalidità degenti in case di cura è diminuito per volere del Consiglio di Stato ticinese. Inoltre, quali redditi vanno considerate le pensioni estere annue conseguite dall'assicurata nel 2005, ossia i $ 11'688.- della __________ ed i $ 2'267 della __________ che, al cambio ufficiale UFAS (1,3078), danno un reddito complessivo annuo di Fr. 18'380.-, che va ad aggiungersi alla sua rendita AVS svizzera di Fr. 4'692.-. La Cassa ha dunque confermato la sua decisione del 25 luglio 2006.

                                  C.   Con ricorso dell'8 ottobre 2006 (doc. I) l'assicurata, rappresentata anche in questa occasione dalla figlia RA 1, contesta la progressiva diminuzione della rendita PC percepita negli ultimi anni, malgrado le sue entrate si riducano a causa del cambio sfavorevole dollaro-franco svizzero. In sostanza, la ricorrente contesta il computo di Fr. 18'380.- quale rendita pensionistica estera calcolati sulla base di un cambio $-Fr di 1,3078, affermando di avere invece ricevuto molti meno franchi svizzeri dal cambio della pensione __________. Questa singolarità ha inoltre comportato l'insorgenza di un debito particolarmente consistente nei confronti della casa di cura che la ospita, debito a cui nemmeno con l'aiuto della figlia riesce a far fronte a causa della stabile erosione della sua pensione estera.

La Cassa si è riconfermata nella sua decisione (doc. III).

                                         in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

nel merito

                                   2.   Va innanzitutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

                                   3.   Per l'art. 2a lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l'art. 2 LPC le persone anziane che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.

L’importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l’eccedenza delle spese riconosciute ed i redditi determinanti (art. 3a cpv. 1 LPC).

Per quanto riguarda le spese riconosciute, l’art. 3b cpv. 2 e 3 LPC prevede che:

"  2 Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto), le spese riconosciute sono le seguenti:

a.      tassa giornaliera;

b.      importo per le spese personali.”

"  3 Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:

a.  spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;

b.  spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c.  premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

d.  importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e.  pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.".

L’art. 3c cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi determinanti, fra i quali vi sono:

"d.   le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;".

Giusta l'art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI, di regola, per il calcolo della prestazione complementare annua sono considerati i redditi determinanti ottenuti nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui è assegnala la prestazione.

                                   4.   RI 1 ha impugnato la decisione su opposizione della Cassa a causa della continua erosione della sua PC mensile, dovuta soprattutto al cambio sfavorevole $-Fr.

Dal canto suo, la Cassa rileva che l'aumento del reddito da pensioni estere (da Fr. 15'407.- a Fr. 18'380.-) è soprattutto dovuto al computo della pensione __________ percepita dalla __________, corrispondente a $ 2'367.annui ($ 197,25 mensili, doc. 62), in precedenza tralasciata. I redditi esteri dell'assicurata sono così stati conteggiati in Fr. 15'285.- + Fr. 3'095.-, corrispondenti a $ 11'688.- ($ 974.- al mese) dalla __________ (doc. 63) + $ 2'367.-. Per calcolare l'importo equivalente in franchi svizzeri, la Cassa cantonale di compensazione ha applicato un cambio dell'1,3078 tratto dalle tabelle allestite dall'UFAS ogni trimestre, valevole dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2006 (per l'anno 2006: http://www.avs.admin.ch/Commun/ListeCours-2006.pdf).

Il TCA precisa in primo luogo che il calcolo eseguito dalla Cassa concernente la retta per degenti in case per anziani e/o di cura (Fr. 75.- al giorno x 365 giorni = Fr. 27'375.-) e le spese personali (Fr. 190.- x 12 mesi = Fr. 2'280.-) è corretto (artt. 3 e 4 lett. a del Decreto esecutivo concernente la LPC del 20 dicembre 2005, RL 6.4.5.3.2).

Per quanto attiene ai redditi determinanti da conteggiare ad un assicurato, occorre generalmente basarsi su quelli ottenuti nell'anno civile precedente la domanda (art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI). Nel caso concreto, quindi, si devono computare all'assicurata i redditi conseguiti nel 2005, siccome la PC in lite porta sull'anno 2006.

Ora, la ricorrente ha prodotto sia alla Cassa nel maggio 2006 sia più tardi al TCA con il suo ricorso, gli estratti bancari attestanti tutti i suoi movimenti dal 2002 al 2005 (docc. A2-A17). Da questi documenti è possibile risalire agli importi in franchi svizzeri che, mensilmente, l'assicurata percepiva dall'accreditamento sul suo conto bancario delle due pensioni __________ (__________e __________).

Come si può ben evincere da tale documentazione, questi importi mutavano in continuazione a dipendenza del corso del cambio $-Fr, malgrado l'importo nella moneta di partenza fosse sempre lo stesso ($ 974.rispettivamente $ 197,25 nel 2005).

A mente della scrivente Corte, gli importi in franchi svizzeri sono determinanti per calcolare il reddito non privilegiato della ricorrente, poiché queste sono le somme che l'assicurata ha effettivamente percepito e potuto utilizzare per vivere.

Trattandosi di importi uguali ricevuti regolarmente tutti i mesi ed addirittura da alcuni anni, date le note fluttuazioni del mercato borsistico dei cambi di valuta, un riferimento al reale importo accreditato dalla banca alla ricorrente appare certamente più giusto e rispettoso della reale situazione. Come ben sostiene quest'ultima, infatti, l'applicazione di un cambio fisso per un intero anno sfalza invece il suo reale potere d'acquisto. Viceversa, un cambio flessibile riflette la realtà quotidiana e quindi anche gli importi che ella ha effettivamente ricevuto dalla banca.

Il cambio fisso deciso dall'UFAS è per contro utile per stabilire il corrispettivo di un importo in un determinato momento dell'anno.

In questo senso, i redditi esteri conseguiti dalla ricorrente vanno calcolati in franchi svizzeri a mano degli estratti bancari agli atti, per ottenere una somma totale nel 2005 di Fr. 17'334,62 (docc. A13-A17: per gennaio Fr. 1'098,67 + Fr. 226,95 + per febbraio Fr. 1'154,19 + Fr. 238,40 + per marzo Fr. 1'139,58 + Fr. 227,10 + per aprile Fr. 1'161,98 + Fr. 232,25 + per maggio Fr. 1'163,93 + Fr. 234,60 + per giugno Fr. 1'214,58 + Fr. 242,10 + per luglio Fr. 1'246,72 + Fr. 254,10 + per agosto Fr. 1'236,98 + Fr. 249,55 + per settembre Fr. 1'217,99 + Fr. 252,70 + per ottobre Fr. 1'256,95 + Fr. 252,20 + per novembre Fr. 1'250,52 + Fr. 255,20 + per dicembre Fr. 1'276,43 + Fr. 250,95).

Stando così le cose, il calcolo della PC spettante all'assicurata deve essere rifatto sulla base di un reddito non privilegiato assommante a Fr. 22'027.- (Fr. 17'335.- + Fr. 4'692.- d'AVS), mentre le spese riconosciute rimangono immutate a Fr. 34'047.-.

                                   5.   Ne discende che il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata. L'incarto va rinviato alla Cassa cantonale di compensazione, affinché proceda all'emanazione di una nuova decisione di concessione delle PC dal 1° agosto 2006 basandosi su un reddito non privilegiato di Fr. 22'027.-.

Malgrado sia vincente in causa, alla ricorrente non vanno attribuite ripetibili siccome non è patrocinata da un legale o da una persona particolarmente cognita in materia (art. 61 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                    §   La decisione impugnata va di conseguenza annullata e l'incarto rinviato alla Cassa cantonale di compensazione, affinché proceda ai suoi incombenti in virtù del considerando 5.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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