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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.01.2006 33.2006.1

9 gennaio 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,634 parole·~8 min·3

Riassunto

Un'istanza di revisione va proposta entro 90 giorni dal momento in cui si è scoperto un nuovo fatto o un nuovo mezzo di prova. In tal senso, la trasmissione al TCA di uno scritto (nuovo fatto) pervenuto all'assicurato due anni prima è manifestamente tardiva. Restituzione dei termini.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 33.2006.1   TB

Lugano 9 gennaio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sull'istanza di revisione del 21 dicembre 2005 di

RI 1  

in materia di prestazioni complementari

ritenuto                            in fatto ed in diritto

che il 10 gennaio 2001 RI 1 ha postulato alla Cassa cantonale di compensazione la concessione di una prestazione complementare;

che l'11 ottobre 2002 la Cassa cantonale ha respinto detta richiesta di concessione sia per l'anno 2001 che per il 2002, a motivo che i redditi dell'assicurato superavano le sue spese riconosciute;

che malgrado l'eliminazione dell'importo di Fr. 18'000.relativo al reddito da attività lucrativa indipendente, il 17 marzo 2003 questo Tribunale ha respinto il ricorso del 17 ottobre 2002 dell'assicurato (Inc. n. 33.2002.68), poiché i redditi di quest'ultimo assommavano a Fr. 37'527.- mentre le spese riconosciute erano pari a Fr. 28'572.- nel 2001 ed a Fr. 28'848.- nel 2002;

che al momento dell'emanazione della predetta decisione, il TCA ha considerato il ricorrente come vedovo, siccome il matrimonio contratto con __________ il 14 gennaio 1994 ad __________ non era ancora stato trascritto negli appositi registri, mancando alcuni documenti necessari al riconoscimento ufficiale di questo matrimonio;

che, pertanto, il TCA ha imputato al ricorrente il fabbisogno vitale delle persone sole (Fr. 16'880.-) e non dei coniugi (Fr. 25'320.-), ponendo il primo importo – e non il secondo - alla base del calcolo delle sue spese riconosciute;

che per questa ragione, anche il contributo fisso individuale per l'assicurazione malattia è stato computato una volta sola;

che la decisione del 17 marzo 2003 è cresciuta incontestata in giudicato;

che il 21 dicembre 2005 (doc. I) RI 1 ha trasmesso al TCA copia dello scritto del 25 settembre 2003 (doc. A1) dell'Ufficio di vigilanza sullo stato civile di Bellinzona, secondo cui "in data odierna, abbiamo autorizzato l'iscrizione del matrimonio nel registro delle famiglie di Lugano sulla base della documentazione trasmessaci dall'Ufficio federale dello stato civile di Berna e da quella da voi prodotta. (…)";

che, in pari data, l'assicurato ha trasmesso le sue notifiche di tassazione relative agli anni 2003 (docc. A4-A6) e 2004 (docc. B1-B4);

che visto il suo contenuto, il TCA ha ritenuto lo scritto del 21 dicembre 2005 come un'istanza di revisione del suo precedente giudizio del 2003;

che per l’art. 60 lett. i LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o un delitto;

che l'art. 14 LPTCA, dal canto suo, prevede analogamente che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione:

a) se sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

b) se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione;

che a norma dell'art. 15 cpv. 1 LPTCA, la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste alle lett. a e b dell'art. 14;

che affinché il TCA possa rivedere una sua decisione cresciuta in giudicato, è innanzitutto necessario che siano scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

che per costante giurisprudenza, un fatto è da considerarsi nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente procedura. Inoltre un simile fatto deve essere rilevante, vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di un apprezzamento giuridico corretto (DTF 121 IV 317 consid. 2, DTF 118 II 199 consid. 5, DTF 110 V 138 consid. 2 e rinvii; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata, 2A.531/1999);

che per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (DTF 118 II 199 consid. 5, DTF 110 V 138 consid. 2; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata, 2A.531/1999);

che costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto essere prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza (RCC 1983 pag. 157; RCC 1970 pag. 457 consid. 3);

che nel caso di specie, la citata comunicazione del 25 settembre 2003 (doc. A1) dell'Ufficio di vigilanza sullo stato civile appare senz'altro essere un fatto nuovo, giacché da quel momento egli ha saputo che il suo stato civile era stato modificato;

che, quindi, retroattivamente dalla celebrazione delle nozze (1994) l'assicurato non è più vedovo, ma coniugato;

che prima dell'emanazione del giudizio del 17 marzo 2003 era manifestamente impossibile per l'istante far presente al TCA questa nuova circostanza;

che nemmeno con la dovuta diligenza egli l'avrebbe potuta invocare o allegare nel corso della precedente procedura;

che perfino il TCA aveva a suo tempo accertato presso i diversi uffici competenti lo stato civile dell'assicurato, giungendo alla conclusione che, a quel momento, quest'ultimo doveva essere considerato ancora come vedovo;

che l'istante può pertanto far valere dei fatti e dei mezzi di prova nuovi;

che da questo profilo vi sono quindi gli estremi per una revisione della STCA del 17 marzo 2003;

che malgrado vi sia un nuovo mezzo di prova, non sono tuttavia date le condizioni di una revisione, essendo trascorsi ben due anni dalla sua scoperta;

che, come visto, il termine massimo per l'introduzione di una domanda di revisione è infatti di 90 giorni dalla conoscenza dei nuovi fatti o mezzi di prova (art. 15 cpv. 1 LPTCA);

che dal momento della conoscenza del nuovo fatto e mezzo di prova, ossia il 23 settembre 2003, al 21 dicembre 2005 quando l'assicurato ha trasmesso questo documento al TCA, sono trascorsi oltre due anni;

che, di conseguenza, i 90 giorni di tempo per introdurre la domanda di revisione sono manifestamente trascorsi infruttuosamente;

che l'istanza di revisione del 21 dicembre 2005 si rivela dunque essere tardiva e quindi irricevibile;

che nemmeno viene in aiuto all'assicurato il rimedio straordinario della restituzione dei termini (art. 41 cpv. 1 LPGA), secondo cui se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento;

che prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DTF 123 V 106 consid. 2a);

che, tuttavia, non tutti i motivi sono scusabili;

che la giurisprudenza federale non ha infatti riconosciuto valore giustificativo al sovraccarico di lavoro, all'ignoranza del diritto, rispettivamente all'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343);

che è invece ritenuto motivo scusabile l'impossibilità di osservare un termine a seguito di malattia dell’interessato, nel caso di malattia seria insorta quando il termine sta per scadere, di modo che la persona è impedita nell’agire, né può incaricare un terzo. In simili casi si giustifica la restituzione del termine (DTF 112 V 256 in fine e giurisprudenza citata);

che la malattia o la degenza in ospedale costituiscono un impedimento giustificante la restituzione in intero se l'infermità è di natura tale da impossibilitare la persona ad agire essa stessa o a conferire ad un terzo un mandato di rappresentanza (DTF 119 II 87 consid. 2a);

che a mente del TCA, la summenzionata giurisprudenza mantiene la sua validità anche nel contesto dell'art. 41 LPGA (cfr. anche KIESER, ATSG-Kommentar, pag. 417, in cui viene citata la giurisprudenza del TFA precedente l'entrata in vigore della LPGA);

che più specificatamente, né la malattia di cui soffre da tempo l'assicurato (afasia primaria progressiva) né la sua assenza dalla Svizzera negli ultimi due anni possono giustificare la mancata trasmissione a questo Tribunale dello scritto del 23 settembre 2003 entro 90 giorni dalla sua conoscenza, comunicazione che avrebbe sicuramente permesso al TCA di rivedere il precedente giudizio del 17 marzo 2003;

che non sono pertanto dati gli estremi per ritenere nel merito l'istanza di restituzione dei termini;

che visto quanto precede, va di conseguenza confermata la tardività della domanda di revisione e quindi la sua irricevibilità;

che, a titolo abbondanziale, il TCA comunica all'interessato che data l'intervenuta mutazione del suo stato civile, egli può ripresentare alla Cassa cantonale di compensazione, per il tramite dell'Agenzia AVS del suo comune di domicilio, una nuova domanda per l'ottenimento delle prestazioni complementari.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è irricevibile.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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