Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.01.2006 33.2005.12

30 gennaio 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,743 parole·~24 min·3

Riassunto

Sostanza immobile alienata valutata dall'Ufficio Stima al valore venale. Verifica dell'esistenza della rinuncia di sostanza eseguita capitalizzando il valore della controprestazione della donazione e deducendo questo importo dal valore venale (e non di stima) dell'immobile alienato.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 33.2005.12   TB

Lugano 30 gennaio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 13 dicembre 2005 di

1. RI 1 2. RI 2 tutti rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 15 novembre 2005 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di prestazioni complementari

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Nel marzo 2005 gli assicurati RI 1, 1922, e RI 2, 1931, quest'ultima degente in modo definitivo dal 9 marzo 2005 alla Casa per anziani __________ di __________, hanno individualmente chiesto l'ottenimento di una prestazione complementare.

Con due distinte decisioni del 13 luglio 2005, la Cassa cantonale di compensazione ha negato ai richiedenti il versamento delle PC a motivo che la somma dei redditi dei coniugi, ripartita su ognuno, superava il fabbisogno singolo di ciascuno.

                                  B.   L'8 settembre 2005 i coniugi RI 1 si sono individualmente opposti al rifiuto della concessione di prestazioni complementari, contestando il valore della sostanza alienata fissato dalla Cassa in Fr. 577'682.-. Essi sostengono che lo stesso non corrisponderebbe al valore reale che si potrebbe trarre dalla vendita degli immobili peritati dall'Ufficio stima su mandato dell'Amministrazione. Gli opponenti criticano anche il sistema di calcolo applicato e la circostanza che il sopralluogo dei periti sia stato esperito per alcune delle loro proprietà e non per tutte.

                                  C.   Nella decisione su opposizione del 15 novembre 2005 (doc. A1), intimata congiuntamente agli assicurati, la Cassa ha evidenziato come a seguito delle citate opposizioni, l'Ufficio stima abbia esperito un nuovo sopralluogo dei fondi alla presenza degli interessati e che ciò l'abbia portato a riesaminare le proprie perizie del 27 giugno 2005. Sulla scorta delle nuove valutazioni del 4 novembre 2005, la Cassa di compensazione ha rivisto le precedenti tabelle di calcolo modificando l'importo della sostanza. Ciò nonostante, il superamento del limite di reddito passava per RI 1 dai precedenti Fr. 18'828.a           Fr. 13'947.-, mentre per la moglie la differenza fra il suo fabbisogno ed il suo reddito ammontava a Fr. 6'112.- contro gli iniziali Fr. 8'993.-. Queste differenze comportavano per entrambi il rifiuto della concessione di una prestazione complementare.

                                  D.   Con ricorso del 13 dicembre 2005 (doc. I), per il tramite del figlio RA 1, gli assicurati hanno evidenziato la difficoltà di fare fronte alle spese quotidiane per vivere, in particolar modo per RI 2, per la quale la sua unica fonte di reddito - la rendita AVS di Fr. 14'244.- annui – non le permette di pagare la retta della casa per anziani (Fr. 27'375.-). Anche il marito RI 1 incontrerebbe delle difficoltà a sopravvivere con una rendita pensionistica di pari importo, ritenuto come la Cassa abbia fissato il suo fabbisogno vitale in Fr. 17'640.-.

I ricorrenti chiedono quindi il riesame del valore degli immobili di loro proprietà accertato mediante perizia dell'Ufficio stima, ponendo maggiore attenzione allo stato in cui si trovano e alla difficoltà concreta di realizzarli. Infine, la situazione economica in cui essi versano sarebbe allarmante.

                                  E.   Nella risposta di causa la Cassa ha integralmente confermato la propria decisione su opposizione (doc. III), mentre i ricorrenti non hanno prodotto ulteriori mezzi di prova a loro favore (doc. IV).

                                         in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

nel merito

                                   2.   Va rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; CATTANEO, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

                                   3.   Per l'art. 2a lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l'art. 2 LPC le persone anziane che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.

L’importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l’eccedenza delle spese riconosciute ed i redditi determinanti (art. 3a cpv. 1 LPC). Secondo il capoverso 4, le spese riconosciute ed i redditi determinanti dei coniugi, delle persone con figli che hanno o danno diritto ad una rendita e degli orfani che vivono in economia domestica comune sono sommati.

Giusta l’art. 3a cpv. 5 LPC, se uno o entrambi i coniugi vivono in un istituto o in un ospedale, la prestazione complementare annua è calcolata separatamente per ogni coniuge. I redditi determinanti e la sostanza sono attribuiti per metà a ognuno dei coniugi.

Per quanto riguarda le spese riconosciute, fino al 31 dicembre 1998, l’art. 3b cpv. 1 LPC prevedeva che

"  Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

 a. importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:

1.       per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290 franchi;

2.      per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;

3.      per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

b.  la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione.".

A decorrere dal 1° gennaio 2005, gli importi massimi destinati alla copertura del fabbisogno vitale sono fissati a Fr. 17'640.- per persone sole, a Fr. 26’460.- per coniugi e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, a Fr. 9'225.- (cfr. art. 1 dell’ Ordinanza 05 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 24 settembre 2004).

Secondo il capoverso 2 dell'art. 3b LPC,

"  Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto), le spese riconosciute sono le seguenti:

a. tassa giornaliera;

b. importo per le spese personali.".

Inoltre, giusta l’art. 3b cpv. 3 LPC, per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono riconosciute, fra le altre, le spese seguenti:

"  (…)

b.   spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

d.   importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

(…)".

L’art. 3c LPC enumera esaustivamente i redditi determinanti, fra i quali vi sono:

"  (…)

b.   il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

c.   un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25'000 franchi, per coniugi 40'000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15'000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75'000 franchi è preso in considerazione quale sostanza;

d.   le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

g.   le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

(…) (cpv. 1)

Non sono computati come redditi determinanti:

a.   le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;

b.   le prestazioni d'aiuto sociale;

c.   le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;

d.   gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI.

(…) (cpv. 2)".

                                   4.   Con decisione del 13 luglio 2005 la Cassa ha negato ai ricorrenti una prestazione complementare con effetto dal 1° marzo 2005, ritenendo pari a Fr. 25'744.- le spese riconosciute a RI 1 e cifrando i suoi redditi in Fr. 44'572.-. Le spese di RI 2 sono state stabilite in Fr. 33'579.- ed i suoi redditi in Fr. 42'572.-. Le eccedenze di reddito pari a Fr. 18'828.- rispettivamente a Fr. 8'993.- non hanno dunque permesso all'Amministrazione di concedere ai richiedenti una PC.

Neppure la diminuzione del valore degli immobili a seguito dell'opposizione degli insorgenti è risultata loro favorevole, poiché il superamento del limite di reddito è stato fissato in       Fr. 13'947.- rispettivamente Fr. 6'112.- (doc. A1).

                                   5.   Conformemente alla lettera g del menzionato art. 3c cpv. 1 LPC (cfr. consid. 3) che prevede che i redditi determinanti comprendono le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato, per stabilire la prestazione complementare dei ricorrenti la Cassa cantonale di compensazione ha tenuto conto d'un lato dell’importo di Fr. 623'000.- a titolo di sostanza alienata nel 1995. D'altro lato, dell'ammontare di Fr. 44'682.- quale sostanza residua derivante dalla capitalizzazione del diritto d'usufrutto che il figlio ha concesso ai ricorrenti quale controprestazione della donazione del fondo n. 459 RFD di __________, stimato a Fr. 120'700.-.

Il primo importo deriva dalle perizie del 27 giugno 2005 allestite dall'Ufficio cantonale di stima su invito della Cassa di compensazione e si riferisce al valore venale delle particelle nn. 25, 45, 165, 226, 320, 333, 359, 488, 489 e 618 RFD di __________, precedentemente di proprietà dei ricorrenti e donate in data 27 settembre 1995 al figlio RA 1, accertato sulla base dell'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI.

La seconda cifra concerne la valutazione del diritto d'usufrutto gratuito che il figlio donatario ha concesso ai genitori quale controprestazione per la donazione del fondo n. 459 RFD sempre di __________, che è stato valutato – erroneamente, come si vedrà in seguito - al valore di stima in virtù dell'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI.

                                   6.   Di principio, per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in considerazione solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189). Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).

Tale principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. Segnatamente non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato ha rinunciato a dei beni senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a; RCC 1992 pag. 348; DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353 consid. 5c). In questi casi, la giurisprudenza considera che vi è una rinuncia di sostanza ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b).

Lo scopo dell’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC consiste innanzitutto nell’evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui tuttavia l’assicurato spende la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 e seg. consid. 5c).

La giurisprudenza si è limitata a riconoscere l'applicabilità dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC, se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (AHI Praxis 1995, pag. 167 consid. 2b; CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 100).

                                   7.   Con il ricorso gli assicurati censurano la valutazione esperita dall'Ufficio stima delle particelle nn. 25, 45, 165, 226, 320, 333, 359, 488, 489 e 618 RFD di __________, detenute in proprietà ed in comproprietà dai ricorrenti ed alienate al figlio a titolo gratuito nel 1995. I ricorrenti lamentano che anche il secondo referto peritale del 4 novembre 2005 (agli atti della Cassa) giunga ad un valore venale eccessivo (Fr. 612'800.- per la parte imputabile all'assicurato), poiché bisognerebbe tenere conto della vetustà degli immobili e della loro situazione particolare, data anche dalla difficoltà di venderli nell'attuale mercato immobiliare.

Per quanto attiene alla modalità di calcolo della sostanza, si rileva che ai sensi dell’art. 3a cpv. 7 lett. b LPC, il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi determinanti, delle spese riconosciute, nonché della sostanza.

Per la determinazione del valore delle particelle alienate, si deve fare riferimento all'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI. Detto disposto prevede che in caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC è determinante il valore venale.

È quindi necessario verificare l'eventuale presenza di una controprestazione adeguata. In tal senso, si deve calcolare il valore di reddito della sostanza al momento in cui vi è stata l'alienazione; questo valore deve successivamente essere capitalizzato secondo le tavole edite dall'amministrazione federale delle contribuzioni (SVR 2000 EL Nr. 1 pag. 2; DTF 120 V 186 consid. 4e).

In concreto, è il valore venale delle particelle donate dai ricorrenti che deve essere ritenuto per il calcolo della sostanza computabile.

                                   8.   Secondo la prassi del TFA, per determinare il valore commerciale l’Amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva nell’aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).

Secondo la giurisprudenza del TFA, per la determinazione del valore corrente degli immobili l’ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (SVR 1998 LPC N. 5). A mente dell’Alta Corte federale sarebbe infatti inammissibile calcolare l’importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137).

Nel Canton Ticino, la Cassa affida detto compito all’Ufficio stima.

In merito a ciò si osserva ancora che il TFA, in un caso riguardante il Canton Ticino in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare operata dall’Ufficio cantonale di stima, ha confermato l’operato dei periti (STFA del 27 febbraio 1998 nella causa S.S., P 38/96).

                                   9.   Con perizie immobiliari del 27 giugno 2005 l'Ufficio stima  ha stabilito in Fr. 623'000.- il valore venale complessivo dei singoli fondi di __________. Su tali basi la Cassa ha determinato l'importo imputabile agli assicurati a titolo di sostanza alienata nel 1995:

part. n.             valore venale totale     valore imputabile ricorrenti

                              nel 1995                                  nel 1995

25                         Fr.   37'000.-           x 1/2        Fr.   18'500.-

45                         Fr.   52'000.-           x 1/2        Fr.   26'000.-

165                       Fr.   16'000.-                            Fr.   16'000.-

226                       Fr.   30'000.-           x 1/2        Fr.   15'000.-

320                       Fr.   60'000.-                            Fr.   60'000.-

333                       Fr.   70'000.-                            Fr.   70'000.-

359                       Fr. 380'000.-                           Fr. 380'000.-

488                       Fr.   40'000.-           x 1/2        Fr.   20'000.-

618                       Fr.   35'000.-           x 1/2        Fr.   17'500.-

TOTALE              Fr. 720'000.-                           Fr. 623'000.-

A seguito delle contestazioni dei ricorrenti, l'ing. __________ dell'Ufficio stima ha esperito in loco il 25 ottobre 2005 un incontro con il figlio degli assicurati, attuale proprietario dei beni immobili donatigli nel 1995, con susseguente sopralluogo, provvedendo ad allestire delle osservazioni per alcune proprietà. L'esperto si è dunque confrontato con le osservazioni presentate dai ricorrenti ed ha quindi rivisto la valutazione di tutti gli immobili in esame. L'Ufficio stima (doc. 81A della Cassa) ha osservato in particolare quanto segue:

"(…)

Il valore venale è stato determinato tenendo in considerazione vari fattori che influiscono sull'oggetto da valutare e in particolare:

a)   l'importanza della località in cui giace la proprietà da valutare, in rapporto con la situazione geografica, con lo sviluppo residenziale, industriale e commerciale della regione e d'ogni singola parte o quartiere o frazione o zona dove si trovano i fondi;

b)   i prezzi pagati nelle contrattazioni di compravendita, pubbliche e private, avvenute nella località negli ultimi anni;

c)   il valore di reddito accertato, sulla scorta dei contratti di locazione esistenti in quanto corrispondenti alle pigioni in uso nelle località o nel quartiere per oggetti paragonabili.

d)   il valore dei fabbricati in rapporto con le dimensioni, con il genere di costruzione e sua maggiore o minore solidità e ricercatezza, con i comodi e con gli incomodi d'abitabilità o d'utilizzazione, con lo stato di conservazione;

e)   le norme pianificatorie dettate dal Piano Regolatore, la posizione, le dimensioni, le caratteristiche fisiche, la configurazione, la topografia, l'esposizione, lo sfruttamento, il grado d'urbanizzazione, gli accesi, le servitù, nonché quei fattori positivi o negativi che incidano sul valore commerciale.".

Sulla scorta di questi elementi, riesaminando la precedente perizia l'ing. __________ ha ritenuto che il valore venale di Fr. 1,50/mq per la part. n. 25 RFD risultava troppo elevato, per cui era opportuno fissarlo in Fr. 0,50/mq. Di conseguenza, pure il valore venale del terreno, arrotondato, è mutato in Fr. 12'500.- (contro i precedenti Fr. 37'000.-) e Fr. 6'250.- sono stati imputati dalla Cassa agli insorgenti in ragione della quota di comproprietà di metà.

La valutazione del fondo n. 489 (Fr. 4'100.-), inizialmente non pervenuta alla Cassa, è stata aggiunta al valore complessivo nella misura di un mezzo (Fr. 2'050.-), per ottenere un valore venale totale della sostanza alienata pari a Fr. 612'800.-, contro i summenzionati Fr. 623'000.-.

Inoltre, il valore del fondo n. 459 RFD, giudicato al valore di stima in virtù dell'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI a motivo che funge da abitazione primaria per RI 1, è stato corretto in Fr. 20'820.- dagli iniziali Fr. 120'700.-. A questo importo sono stati aggiunti Fr. 3'000.- quale valore di stima della comproprietà di un mezzo sulla coattiva del fondo n. 617, inizialmente dimenticata, per un totale di Fr. 23'820.-.

Sulla base di tale cambiamento, la Cassa ha rifatto i calcoli per determinare il diritto dei ricorrenti ad una PC. Malgrado la modifica di alcuni parametri (come l'ipotetico rendimento della sostanza alienata: Fr. 2'414.-), la resistente ha proposto di negare ugualmente agli interessati una prestazione complementare.

                                10.   A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; LOCHER, Grundriss des Sozial-versicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

Secondo la giurisprudenza, quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; MEYER-BLASER, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Lo stesso vale per quel che riguarda le perizie dell’Amministrazione fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

La citata giurisprudenza del TFA deve valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio per la previdenza professionale: SVR 1998 LPP n. 16), e quindi deve essere applicata anche per quelle esperite in ambito immobiliare (STCA del 24 febbraio 1997 nella sentenza L.M.).

                                11.   Nel caso in esame, con il ricorso gli insorgenti non hanno più concretamente contestato la valutazione tecnica oggetto delle perizie immobiliari del 4 novembre 2005. Essi si sono limitati a ribadire le lamentele già espresse con l'opposizione, che sono state però già debitamente vagliate dalla Cassa, la quale ha rettamente chiesto all'Ufficio stima di riesaminare le prime perizie del 27 giugno 2005 e di confrontarsi con le osservazioni degli interessati. Come visto, l'Ufficio stima si è conseguentemente pronunciato sulle censure dei ricorrenti allestendo alcune nuove perizie. Per il resto, le argomentazioni generiche sollevate con il ricorso non sono in grado di contrastare nuovamente i dati forniti dall'Ufficio stima con le seconde perizie del 4 novembre 2005. Ritenuto inoltre come nelle sue valutazioni il perito abbia considerato gli immobili al loro stato al momento dell'alienazione (1995) tenendo conto di tutte le peculiarità rilevanti quali gli accessi ai fondi, l'insolazione, la vista e l'orientamento, la sistemazione, le condizioni di manutenzione, gli elementi costruttivi, le diverse installazioni e gli arredamenti, occorre dunque concludere che con il ricorso non sono emersi nuovi elementi tali da mettere ancora in discussione la correttezza delle citate perizie.

Del resto, queste si fondano su accertamenti approfonditi, esperiti da uno specialista del ramo che si è basato su criteri generalmente applicabili in questo ambito, ponderando inoltre tutti gli usuali parametri. I referti peritali giungono inoltre a conclusioni logiche, conformemente a quanto stabilito dai succitati criteri giurisprudenziali.

Per queste ragioni, il TCA non ha motivo per scostarsi dalle conclusioni peritali del 27 giugno 2005 e del 4 novembre 2005, che risultano pienamente affidabili (STFA del 27 febbraio 1998 nella causa S.S., consid. 2b). Il ricorso va pertanto respinto.

Di conseguenza, il valore commerciale delle particelle alienate nel 1995 dai ricorrenti – ed attualmente di proprietà del figlio RA 1 - va dunque integralmente confermato in Fr. 612'800.-, non essendoci stata alcuna controprestazione da parte del donatario nei confronti dei donanti (art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI). Questa somma deve così essere posta alla base del presente giudizio a titolo di sostanza immobile alienata.

                                12.   Si evidenzia ancora come il rinunciare alla propria sostanza comporti contestualmente per il richiedente di una prestazione complementare una riduzione di Fr. 10'000.- annui del valore dei propri beni alienati (art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI entrato in vigore il 1° gennaio 1990). Il valore della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia e successivamente ammortizzato di Fr. 10'000.- ogni anno (cpv. 2) fino al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la PC (cpv. 3).

Le parti di sostanza alle quali si è rinunciato prima dell'entrata in vigore dell'art. 17a OPC-AVS/AI sono sottoposte a riduzione solo a partire dal 1° gennaio 1990 (cfr. Disp. Trans. alla modifica del 12 giugno 1989).

Questa regolamentazione è stata dichiarata conforme alla legge ed alla Costituzione federale da parte del TFA (Pratique VSI 1994 pag. 162; RCC 1992 pag. 436).

La giurisprudenza ha precisato che la sostanza deve essere ripresa integralmente il 1° gennaio 1990 e ridotta in seguito annualmente, la prima volta il 1° gennaio 1991 (DTF 119 V 487; STFA non pubblicata del 21 dicembre 1990 nella causa V.A.).

In specie, considerato che l'alienazione è avvenuta nel 1995 e che la PC è chiesta per l'anno 2005, l'ammortamento deve essere fatto su nove anni, quindi equivale ad un importo di Fr. 90'000.-, che vanno dedotti dal succitato importo della sostanza netta. Oltre a ciò, si deve ancora dedurre la parte della sostanza non computabile per coniugi pari a Fr. 40'000.- (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC), per ottenere infine una sostanza alienata computabile di Fr. 482'800.- (Fr. 612'800.- - Fr. 90'000.- - Fr. 40'000.-), corrispondente all'importo indicato dall'Amministrazione.

In queste circostanze, già tenendo conto delle sole particelle valutate al valore venale dall'Ufficio stima (nn. 25, 45, 165, 226, 320, 333, 359, 488, 489 e 618 RFD), i ricorrenti non hanno diritto a percepire una prestazione complementare, siccome i loro redditi ({[Fr. 482'800.- x 1/10] + Fr. 14'244.- + Fr. 14'244.- + [Fr. 482'800.x 0,5%]} : 2 (+ Fr. 2'000.solo per RI 1)) sono superiori ai loro fabbisogni (Fr. 33'579.- per RI 2 rispettivamente Fr. 25'744.- per RI 1).

Ne discende che il ricorso va a giusta ragione respinto.

                                13.   Oltre a questi elementi va ricordato che nel 1995 RI 1 ha donato al figlio la part. n. 459 RFD di __________ che funge da sua abitazione primaria, ottenendo per sé e per la moglie, in contropartita, un diritto d'usufrutto sullo stesso bene a titolo gratuito e vita natural durante.

In virtù del citato art. 3c cpv. 1 lett. g LPC, anche questa rinuncia di sostanza andrebbe computata nei redditi determinanti degli assicurati. Sarebbe pertanto necessario verificare se i ricorrenti hanno ricevuto dal figlio una controprestazione adeguata per il diritto d'usufrutto concesso in cambio della donazione di questo immobile. Come dispone l'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI, la verifica dell'esistenza della rinuncia di sostanza va eseguita capitalizzando il valore della controprestazione della donazione (valore del diritto d'usufrutto corrispondente al valore locativo dell'immobile) e deducendo questo importo dal valore venale – e non di stima, come ha proceduto la Cassa basandosi sull'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI - dell'immobile alienato. Eventuali debiti ipotecari ed ammortamenti vanno parimenti dedotti.

Tuttavia, nella fattispecie la questione della sua determinazione può rimanere aperta. In effetti, se si aggiungesse il valore della sostanza residua risultante dalla capitalizzazione del diritto d'usufrutto partendo dal valore venale della sostanza alienata, conseguentemente il reddito non privilegiato degli interessati aumenterebbe sicuramente e quindi la loro situazione, con i redditi incrementati, peggiorerebbe ulteriormente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

33.2005.12 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.01.2006 33.2005.12 — Swissrulings