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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.01.2006 33.2005.11

30 gennaio 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,470 parole·~7 min·3

Riassunto

Decisione formale di concessione pro futuro del rimborso per le spese per la dieta non può essere impugnata.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 33.2005.11   TB

Lugano 30 gennaio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 1° dicembre 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 31 ottobre 2005 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di prestazioni complementari

ritenuto                            in fatto

che RI 1, sposato e con due figli, è da tempo beneficiario di una prestazione complementare;

che dal 1° gennaio 2005 egli ha percepito una PC di Fr. 3'429.- al mese;

che a seguito della scoperta che la moglie dell'assicurato percepiva nel 2005 delle indennità giornaliere contro la disoccupazione, il 24 marzo 2005 la Cassa cantonale di compensazione ha emanato una nuova decisione con effetto dal 1° aprile 2005, fissando la prestazione complementare mensile a Fr. 455.-;

che il successivo 25 aprile 2005 la Cassa ha rivisto la sua precedente decisione, eliminando il reddito percepito sotto forma d'indennità giornaliera e sostituendolo con il reddito da attività dipendente conseguito dalla moglie nonché aggiungendo gli assegni di famiglia per i figli, concedendo così all'assicurato una prestazione complementare di Fr. 2'530.- al mese;

che sulla scorta di un certificato medico del 22 agosto 2005 attestante la necessità per l'assicurato di dover seguire da tempo una dieta d'importanza vitale a causa del lieve diabete mellito non insulino dipendente di cui soffre, con decisione del 26 settembre 2005 avente validità dal 1° agosto 2005, in virtù dell'art. 9 OMPC la Cassa gli ha riconosciuto l'importo annuo di Fr. 2'100.- per le spese per la dieta;

che il 20 ottobre 2005 (doc. A2) il beneficiario delle PC si è opposto a questa decisione, protestando il mancato riconoscimento delle spese per la dieta anche per i 15 mesi precedenti l'annuncio alla Cassa, retroattività che sarebbe data dall'art. 2 lett. a OMPC;

che con decisione su opposizione del 31 ottobre 2005 (doc. A1) l'Amministrazione ha respinto la predetta opposizione, facendo presente all'assicurato che effettivamente egli avrebbe diritto a percepire per i precedenti 15 mesi dalla fatturazione il rimborso forfetario delle spese per la dieta;

che, tuttavia, nel suo caso vi sarebbero stati i presupposti per procedere con un ordine di restituzione, considerato come sarebbe emerso che già negli anni precedenti la moglie avrebbe esercitato un'attività lucrativa senza segnalarlo alla Cassa cantonale, contravvenendo in tal modo all'obbligo di informare l'autorità competente conformemente all'art. 24 OPC-AVS/AI;

che, pertanto, in applicazione dell'art. 27 OPC-AVS/AI, contestualmente alla decisione di restituzione si sarebbe fatto luogo alla compensazione dell'importo forfetario per le spese per la dieta a cui egli ha diritto per i 15 mesi antecedenti l'agosto 2005 con l'ammontare delle prestazioni complementari indebitamente percepite e quindi da restituire;

che con ricorso del 1° dicembre 2005 (doc. I) l'assicurato chiede il pagamento per 15 mesi delle spese per la dieta contestando il mezzo della compensazione, poiché tale importo costituirebbe una prestazione straordinaria necessaria per vivere;

che la Cassa si è riconfermata nella propria decisione (doc. III);

considerato                    in diritto

che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove), per cui il TCA può decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N, I 707/00);

che in virtù dell'art. 9 OMPC, le spese supplementari debitamente comprovate, causate da un regime dietetico d'importanza vitale prescritto da un medico, sono considerate spese di malattia e vanno rimborsate forfetariamente nella misura di Fr. 2'100.- annui;

che queste spese possono essere rimborsate retroattivamente fino a 15 mesi dalla fatturazione (art. 2 lett. a OMPC);

che nel caso concreto, con decisione del 26 settembre 2005 la Cassa ha accordato al ricorrente il diritto a percepire l'importo annuo di Fr. 2'100.- a far data dal 1° agosto 2005;

che l'Amministrazione non si è tuttavia pronunciata formalmente, ovvero con una decisione suscettibile di essere impugnata mediante opposizione, sul diritto dell'assicurato a percepire il rimborso del forfait per la dieta anche per i 15 mesi antecedenti l'invio del certificato medico;

che già per questo motivo, l'opposizione del ricorrente portante proprio sul mancato versamento di questi arretrati doveva essere dichiarata irricevibile, poiché contestava una situazione che non era ancora stata formalmente decisa dall'autorità competente;

che, comunque, per quanto concerne il diritto retroattivo dell'assicurato a ricevere questo rimborso, di principio esso è dato, come visto, in virtù dell'art. 2 lett. a OMPC;

che, tuttavia, vista la situazione in cui si è venuto a trovare il ricorrente che avrebbe omesso, secondo l'Amministrazione, di comunicare che negli anni precedenti la moglie avrebbe conseguito un reddito sia da attività lucrativa sia da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione, la Cassa di compensazione ha preannunciato l'emanazione di una decisione di restituzione delle prestazioni complementari secondo lei indebitamente percepite negli ultimi cinque anni;

che in fase istruttoria questo Tribunale ha potuto accertare che il 23 dicembre 2005 (doc. VI) la Cassa cantonale di compensazione ha effettivamente emesso nei confronti dell'assicurato un ordine di restituzione per oltre Fr. 91'000.- quale somma riscossa senza diritto dal 2001 al 2005;

che, in quell'occasione - e solo allora -, l'Amministrazione ha compensato la sua pretesa con l'importo di Fr. 700.- (pari a Fr. 175.- al mese x 4 mesi) riconosciuti al ricorrente quale versamento retroattivo per le spese per la dieta;

che in tale modo, la Cassa di compensazione gli ha riconosciuto un diritto a soli Fr. 700.retroattivi per la dieta, contrariamente a quanto indicato nella decisione impugnata (doc. A1 consid. 4);

che il ricorso qui in esame formulato contro la decisione su opposizione che conferma la decisione di concedere una prestazione complementare mensile di Fr. 2'705.- pro futuro appare irricevibile, nella misura in cui postula "il versamento dell'indennità retroattiva per il sussidio alle spese dietetiche per 15 mesi pari a Fr. 2'625.-";

che, in effetti, tale tema non è – come indicato – stato oggetto di un provvedimento formale impugnabile;

che per quanto concerne la materia che qui interessa, l'art. 1 LPC prevede che le disposizioni della LPGA sono applicabili alle prestazioni complementari, sempre che la LPC non preveda una deroga;

che a norma dell'art. 49 cpv. 1 LPGA, nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l'interessato l'assicuratore deve emanare per iscritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni;

che le decisioni devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti (art. 49 cpv. 3 LPGA);

che in virtù dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA sono impugnabili entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate;

che secondo l'art. 56 LPGA, l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto soltanto in presenza di una decisione su opposizione emanata da una cassa di compensazione. La decisione costituisce, in effetti, il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1);

che nel caso in esame, la Cassa viene formalmente invitata a volere emanare una decisione formale relativa al riconoscimento della retroattività dei 15 mesi a norma dell'art. 2 lett. a OMPC accennata nella decisione su opposizione, specificando l'importo effettivamente riconosciuto e, semmai, la sua compensazione con la pretesa scaturente dalla decisione di restituzione del 23 dicembre 2005;

che giusta l'art. 27 OPC-AVS/AI, gli importi da restituire possono essere compensati con le prestazioni complementari scadute;

che l'assicurato potrà, semmai, impugnare quel provvedimento sia per la quantificazione del diritto sia per il principio della compensazione;

che in concreto, lo si ribadisce, l'assicurato si è opposto alla decisione formale che gli concede pro futuro le spese per la dieta, conseguentemente la scrivente Corte non può procedere alla verifica del diritto alle prestazioni retroattive ed all'eventuale loro compensazione eseguita dalla Cassa;

che, di conseguenza, anche la richiesta del ricorrente di potersi pronunciare sulla procedura messa in atto dall'Amministrazione per emettere la predetta decisione di restituzione va evasa negativamente (doc. V), non essendo qui pertinente;

che visto quanto precede, il ricorso di RI 1 è irricevibile, senza aggravio di tasse e spese per il ricorrente, e l'Amministrazione è invitata a volere emanare il giudizio richiesto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è irricevibile ai sensi delle considerazioni esposte.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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